Prospettive assistenziali, n. 92, ottobre-dicembre 1990

 

 

DELIBERA DEL COMUNE DI TORINO SUI RAGAZZI ULTRADICIOTTENNI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

 

 

Nello scorso numero abbiamo pubblicato l'articolo di M. G. Breda, Gli enti locali non devono abbandonare i ragazzi in affidamento familiare che hanno raggiunto la maggiore età (1).

A seguito delle numerose iniziative intraprese dal CSA, Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base (di cui fanno parte, tra gli altri, l'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e l'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale), il Comune di Torino ha approvato in data 6 marzo 1990 la deliberazione che riproduciamo integralmente.

Si tratta di un primo passo, in quanto la deli­bera non stabilisce la prosecuzione degli inter­venti comunali per tutti gli affidati ultradiciot­tenni non In grado di inserirsi autonomamente nella società, ma ne prevede la continuazione solo per i casi eccezionali.

Inoltre nulla viene deciso dal Comune di Torino in merito agli aiuti indispensabili affinché gli affidati possano mettere su casa da soli e quindi provvedere al versamento della cauzione per l'affitto dei locali e per l'acquisto dei mobili, degli elettrodomestici, della biancheria, ecc.

 

L'amministrazione comunale, in ottemperanza agli obblighi di legge (L.C.P. art. 91, lett. H, n. 6 - DPR 616-77 della legge regionale n. 20 e successive modificazioni) e in esecuzione delle de­liberazioni che individuano i criteri di assistenza nei confronti dei minori e giovani in condizioni di disagio, eroga interventi di varia natura fino al diciottesimo anno di età.

Tuttavia, per alcuni casi, l'autonomia non coin­cide con il raggiungimento della maggiore età e la sospensione dell'intervento rischierebbe di non portare a totale compimento il progetto for­mulato dai servizi sul giovane.

L'Amministrazione ritiene, quindi, vista la complessità di talune situazioni in carico attual­mente ai servizi, di rendere possibile la prose­cuzione degli interventi assistenziali in atto ol­tre il diciottesimo anno di età, sino all'autono­mia, ma non oltre il ventunesimo anno di età.

La prosecuzione in atto può, ovviamente, es­sere prevista solo per casi del tutto eccezionali, su specifico progetto che rappresenti una reale necessità per la conclusione positiva dell'inter­vento a suo tempo deciso.

Ogni singolo intervento dovrà essere forma­lizzato con apposito atto deliberativo.

 

La Giunta municipale; tutto ciò premesso; viste le leggi e le disposizioni che regolano la materia; assunti per l'urgenza i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 140 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, modificato dall'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839; con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

delibera

 

di approvare la possibilità di prosecuzione, in via eccezionale, degli interventi assistenziali in favore di giovani oltre il diciottesimo anno di età fino al raggiungimento dell'autonomia, co­munque non oltre il ventunesimo anno, con le modalità di cui in narrativa.

L'onere finanziario sarà imputato sui singoli capitoli relativi agli interventi.

 

 

 

(1) In questo numero, nel notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, è riportata una significativa lettera di una famiglia affidataria.

 

 

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