Prospettive assistenziali, n. 92, ottobre-dicembre
1990
DELIBERA DEL COMUNE DI TORINO SUI
RAGAZZI ULTRADICIOTTENNI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE
Nello scorso
numero abbiamo pubblicato l'articolo di M. G. Breda, Gli enti locali non
devono abbandonare i ragazzi in affidamento familiare che hanno raggiunto la
maggiore età (1).
A seguito
delle numerose iniziative intraprese dal CSA, Coordinamento sanità e
assistenza tra i movimenti di base (di cui fanno parte, tra gli altri,
l'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e l'Unione per la
lotta contro l'emarginazione sociale), il Comune di Torino ha approvato in data
6 marzo 1990 la deliberazione che riproduciamo integralmente.
Si tratta di
un primo passo, in quanto la delibera non stabilisce la prosecuzione degli
interventi comunali per tutti gli affidati ultradiciottenni non In grado di
inserirsi autonomamente nella società, ma ne prevede la continuazione solo per
i casi eccezionali.
Inoltre
nulla viene deciso dal Comune di Torino in merito agli aiuti indispensabili
affinché gli affidati possano mettere su casa da soli e quindi provvedere al
versamento della cauzione per l'affitto dei locali e per l'acquisto dei mobili,
degli elettrodomestici, della biancheria, ecc.
L'amministrazione comunale, in ottemperanza agli
obblighi di legge (L.C.P. art. 91, lett. H, n. 6 - DPR 616-77 della legge
regionale n. 20 e successive modificazioni) e in esecuzione delle deliberazioni
che individuano i criteri di assistenza nei confronti dei minori e giovani in
condizioni di disagio, eroga interventi di varia natura fino al diciottesimo
anno di età.
Tuttavia, per alcuni casi, l'autonomia non coincide
con il raggiungimento della maggiore età e la sospensione dell'intervento
rischierebbe di non portare a totale compimento il progetto formulato dai
servizi sul giovane.
L'Amministrazione ritiene, quindi, vista la
complessità di talune situazioni in carico attualmente ai servizi, di rendere
possibile la prosecuzione degli interventi assistenziali in atto oltre il
diciottesimo anno di età, sino all'autonomia, ma non oltre il ventunesimo anno
di età.
La prosecuzione in atto può, ovviamente, essere
prevista solo per casi del tutto eccezionali, su specifico progetto che
rappresenti una reale necessità per la conclusione positiva dell'intervento a
suo tempo deciso.
Ogni
singolo intervento dovrà essere formalizzato con apposito atto deliberativo.
La Giunta municipale; tutto ciò premesso; viste le
leggi e le disposizioni che regolano la materia; assunti per l'urgenza i poteri
del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 140 del T.U. della legge comunale e
provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, modificato dall'art. 27
del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839; con voti unanimi, espressi in forma palese;
delibera
di approvare la possibilità di prosecuzione, in via
eccezionale, degli interventi assistenziali in favore di giovani oltre il
diciottesimo anno di età fino al raggiungimento dell'autonomia, comunque non
oltre il ventunesimo anno, con le modalità di cui in narrativa.
L'onere
finanziario sarà imputato sui singoli capitoli relativi agli interventi.
(1) In questo numero, nel notiziario
dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, è riportata una
significativa lettera di una famiglia affidataria.
www.fondazionepromozionesociale.it