Prospettive assistenziali, n. 92, ottobre-dicembre 1990

 TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA REGIONE PIEMONTE: RIORDINO DEGLI INTERVENTI SANITARI A FAVORE DEGLI E REALIZZAZIONE DELLE RESIDENZE ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI SANITARIE ASSISTENZIALI

 Riportiamo il testo definitivo della proposta di legge per la Regione Piemonte: «Riordino degli interventi sanitari a favore degli anziani cronici non autosufficienti e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali». Rispetto al testo pubblicato sul n. 90, aprile-giugno 1990 di Prospettive assistenziali sono stare apportate alcune integrazioni e modifiche non sostanziali.

Identiche sono le norme della proposta di legge di iniziativa popolare per la Regione Lombardia.

 

Art. 1

(Servizi sanitari territoriali)

L'obiettivo principale della legge è quello di promuovere le cure sanitarie adeguate nei confronti degli anziani cronici non autosufficienti. Ferme restando le competenze specifiche de­gli ospedali, i servizi sanitari non ospedalieri rivolti agli anziani cronici non autosufficienti ven­gono erogati a livello domiciliare e distrettuale. Gli interventi sanitari domiciliari si articolano, con diversi gradi di intensità, in:

a) prestazioni mediche di base;

b) prestazioni infermieristiche e riabilitative di base;

c) consulenza geriatrica e specialistica;

d) ospedalizzazione a domicilio.

Gli interventi sanitari a livello distrettuale, di tipo residenziale o semiresidenziale, sono erogati attraverso:

a) centri diurni di distretto;

b) day hospitals aggregati a divisioni ospedaliere o a distretti sanitari;

c) residenze sanitarie assistenziali (RSA).

I servizi sanitari domiciliari e distrettuali operano in stretto collegamento con i corrispon­denti servizi socio-assistenziali territoriali.

Per realizzare l'obiettivo del mantenimento dell'anziano cronico non autosufficiente nell'ambi­to familiare essi si avvalgono anche di interventi volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo con la disabilità dell'anziano. Rientrano fra questi interventi l'abbattimento di barriere architettoni­che, l'allacciamento telefonico, la ristrutturazio­ne di servizi igienici, la fornitura di letti antidecubito, l'applicazione di corrimano, ecc.

 

Art. 2

(Ospedalizzazione a domicilio)

Per ospedalizzazione a domicilio si intende l'intervento a domicilio di équipes ospedaliere che, o su richiesta del medico di famiglia o per­ché hanno avuto in carico l'anziano nel proprio reparto per patologie ad alto rischio invalidante, ne seguono, d'intesa con il paziente, la famiglia e il medico di base, l'evoluzione a domicilio al fine di non prolungare inutilmente il ricovero in ospedale, ottimizzando gli interventi riabilitati­vi e rendendo compatibili terapie complesse con il mantenimento o il reinserimento precoce in un ambiente familiare.

Le USSL con proprio atto individueranno i reparti ospedalieri che, per effetto della specializ­zazione raggiunta e della tipologia prevalente dei loro ricoverati, dovranno realizzare le funzioni di dimissione protetta e di ospedalizzazione a do­micilio fornendo ad essi tutte le strutture, il personale e i supporti operativi necessari.

Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può essere assicurato altresì da équipes operative territoriali delle USSL, le quali devono essere in grado di fornire le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Nelle USSL prive di strutture ospedaliere e di équipes territoriali, il servizio di ospedalizzazio­ne a domicilio è istituito tramite convenzione con USSL limitrofe o, qualora questa soluzione non sia realizzabile, mediante appositi rapporti convenzionali.

Entro e non oltre quattro mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione deve emana­re apposite norme per assicurare l'istituzione dei servizio di ospedalizzazione a domicilio da parte di tutte le USSL.

 

Art. 3

(Residenze sanitarie assistenziali)

Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) so­no presidi sanitari che assicurano prestazioni curative e riabilitative ad anziani cronici non au­tosufficienti attuando la massima integrazione con le risorse familiari e sociali del territorio. La loro programmazione e realizzazione fa rife­rimento a precisi ambiti territoriali: i quartieri, le circoscrizioni, i piccoli comuni.

Le RSA devono rispettare alcuni standards strutturali e funzionali minimi:

a) recettività non superiore a 40 anziani con articolazione in gruppi di 10;

b) unità abitative singole per una o due per­sone, con superficie non inferiore a 24 mq, dota­te ciascuna di veranda, servizio igienico com­pleto, erogatore di ossigeno, citofono e telefono;

c) servizi comuni costituiti da cucina dove possano essere confezionati e assunti i pasti; soggiorno di mq 32 per ogni gruppo di 10 an­ziani; palestra per le attività motorie e dì riabi­litazione; locali di socializzazione e di incontro con familiari, amici e volontari;

d) giardino attrezzato di mq 100 ogni 10 anziani.

L'organico delle RSA fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 13.9.88.

Nelle RSA operano équipes ospedaliere o ter­ritoriali.

È vietata nelle RSA la creazione di primariati. L'USSL garantisce il collegamento funzionale fra ospedale e RSA, anche al fine di favorire l'in­terscambio del personale fra servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

Il ricovero degli anziani in RSA in nessun caso deve essere considerato definitivo. Esso va in­vece utilizzato con flessibilità anche per perio­di relativamente circoscritti e ripetibili nel tem­po, secondo le reali esigenze dell'anziano e del suo contesto familiare.

 

Art. 4

(Comitato di partecipazione e controllo)

In ogni RSA viene costituito un Comitato di partecipazione e controllo composto da una rap­presentanza degli utenti, dei familiari, delle or­ganizzazioni sindacali maggiormente rappresen­tative e delle associazioni di volontariato pre­senti sul territorio. Il Comitato vigila sulla ge­stione delle RSA e deve essere sentito prima di ogni provvedimento dell'USSL che modifichi la struttura o l'organizzazione della RSA stessa.

Le attività di socializzazione nelle RSA vengono programmate e gestite dal competente servizio sociale territoriale in stretta collaborazio­ne con le équipes sanitarie e con il Comitato di partecipazione e controllo di cui al precedente comma.

La Regione assume, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, un atto di indi­rizzo per dare attuazione alle norme di cui al presente articolo.

 

Art. 5

(Centri diurni)

I centri diurni di distretto sono strutture sa­nitarie che intervengono nei confronti degli an­ziani parzialmente o totalmente non autosufficien­ti, attuando programmi di cura, di riabilitazione e di socializzazione lungo l'arco di 8-12 ore giorna­liere per 6 giorni alla settimana. Le prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

 

Art. 6

(Day Hospitals)

I day hospitals, aggregati ai reparti ospeda­lieri o ai distretti sanitari, sono servizi sanitari che erogano interventi di carattere diagnostico, curativo e riabilitativo di tipo specialistico. Le USSL sono tenute ad elaborare entro quattro me­si un programma di attivazione di tali servizi dan­do priorità a quelli aggregati ai reparti di geria­tria, pneumologia, cardiologia, oncologia, medi­cina, ortopedia.

 

Art. 7

(Unità di valutazione geriatrica)

Presso ogni distretto viene istituita una Unità di valutazione geriatrica (UVG) con il compito di valutare le domande di prestazioni sanitarie e decidere i piani di intervento personalizzati al singolo anziano, tenuto conto di tutti i fattori sanitari e socio-ambientali.

Fanno parte della UVG almeno:

- il medico di famiglia;

- il geriatra consulente;

- l'assistente sociale;

- il coordinatore della RSA.

 

Art. 8

(Dimissioni ospedaliere)

I responsabili dei reparti ospedalieri e le dire­zioni sanitarie ospedaliere non possono dimet­tere anziani cronici non autosufficienti senza pre­ventiva intesa con il degente, la famiglia, il me­dico di base e i servizi territoriali che devono garantire le prestazioni necessarie o a livello do­miciliare o a livello distrettuale.

Deve essere garantita parità di diritto degli anziani cronici non autosufficienti nell'accesso alle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere attraverso sistemi di prenotazione e liste d'atte­sa controllabili dal diretto interessato e dal me­dico di fiducia.

La Regione emana, entro quattro mesi dall'ap­provazione della presente legge, apposite norme per regolamentare questa materia.

 

Art. 9

(Mobilità del personale)

Il personale di ruolo operante nelle case di riposo e direttamente impegnato nell'assistenza agli anziani cronici non autosufficienti può optare per l'inquadramento nei ruoli dell'USSL a un li­vello pari a quello ricoperto all'interno dell'ente di provenienza. L'opzione riguarda il personale medico assunto a tempo indeterminato, le assi­stenti sociali, gli infermieri o infermiere profes­sionali o generici, gli ausiliari, gli assistenti do­miciliari, i tecnici della riabilitazione e gli addetti ai servizi tecnici e amministrativi.

 

Art. 10

(Finanziamento)

Alla costruzione o ristrutturazione delle residenze sanitarie assistenziali si procederà utiliz­zando quota parte del Fondo di 10.000 miliardi stanziato per il triennio 89-91, come anche il ri­cavato di alienazioni di beni patrimoniali delle USSL precedentemente destinati a reparti per lungodegenza o strutture similari.

Le USSL, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, sono tenute a presentare alla Regione un piano generale di attivazione del­le RSA secondo i parametri di cui all'art. 3.

 

Art. 11

(Aventi diritto)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli adulti cronici non autosufficienti di qualsiasi età e patologia.

 

Art. 12

(Le RSA per gli altri soggetti non autosufficienti)

Le RSA per gli altri soggetti non autosufficienti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 (handicappati, ma­lati psichici, ecc) non possono avere una capien­za superiore ai 10 posti, né possono essere ac­corpate fra di loro.

Ai soggetti di cui al comma precedente, se mi­norenni, si applicano le norme della legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

 

Art. 13

(Divieto di esercizio di attività sanitarie)

Le case di riposo o strutture analoghe comunque denominate, pubbliche o private, non sono abilitate a erogare prestazioni sanitarie nei con­fronti di anziani cronici non autosufficienti.

Tale funzione viene assicurata dal Servizio sa­nitario nazionale attraverso strutture ospedalie­re ed extraospedaliere e in particolare attraver­so la realizzazione delle residenze sanitarie as­sistenziali (RSA).

Art. 14

(Norme transitorie)

In via transitoria e per un periodo non superiore ai 3 anni dalla data di approvazione della presente legge, in attesa che le USSL della Re­gione organizzino la rete delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo o case protette, pubbliche o private, continueranno ad erogare le prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative anche ai cittadini cronici non auto­sufficienti, con retta a totale carico del Fondo sanitario nazionale, previo accertamento da par­te dell'USSL della non autosufficienza e sempre che la struttura sia pubblica o convenzionata.

Al momento della attivazione delle RSA, si procede al trasferimento dei cronici non autosufficienti dalle case di riposo in cui sono ricoverati, sempre che non sia possibile il loro rientro in famiglia.

 

 

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