Prospettive assistenziali, n. 92, ottobre-dicembre
1990
TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA REGIONE PIEMONTE:
RIORDINO DEGLI INTERVENTI SANITARI A FAVORE DEGLI E REALIZZAZIONE DELLE
RESIDENZE ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI SANITARIE ASSISTENZIALI
Riportiamo il testo definitivo della proposta di legge per la Regione
Piemonte: «Riordino degli interventi sanitari
a favore degli anziani cronici non autosufficienti e realizzazione delle
residenze sanitarie assistenziali».
Rispetto al testo pubblicato sul n. 90, aprile-giugno 1990 di Prospettive assistenziali sono stare apportate alcune integrazioni e modifiche
non sostanziali.
Identiche sono le norme della proposta di legge di iniziativa popolare
per la Regione Lombardia.
Art. 1
(Servizi sanitari
territoriali)
L'obiettivo principale della
legge è quello di promuovere le cure sanitarie adeguate nei confronti degli
anziani cronici non autosufficienti. Ferme restando le competenze specifiche degli
ospedali, i servizi sanitari non ospedalieri rivolti agli anziani cronici non
autosufficienti vengono erogati a livello domiciliare e distrettuale. Gli
interventi sanitari domiciliari si articolano, con diversi gradi di intensità,
in:
a) prestazioni mediche di base;
b) prestazioni infermieristiche e riabilitative di base;
c) consulenza geriatrica e specialistica;
d) ospedalizzazione a domicilio.
Gli interventi sanitari a livello
distrettuale, di tipo residenziale o semiresidenziale, sono erogati attraverso:
a) centri diurni di distretto;
b) day hospitals aggregati a
divisioni ospedaliere o a distretti sanitari;
c) residenze sanitarie
assistenziali (RSA).
I servizi sanitari domiciliari e
distrettuali operano in stretto collegamento con i corrispondenti servizi
socio-assistenziali territoriali.
Per realizzare l'obiettivo del
mantenimento dell'anziano cronico non autosufficiente nell'ambito familiare
essi si avvalgono anche di interventi volti a rendere compatibile l'ambiente
abitativo con la disabilità dell'anziano. Rientrano fra questi interventi
l'abbattimento di barriere architettoniche, l'allacciamento telefonico, la
ristrutturazione di servizi igienici, la fornitura di letti antidecubito,
l'applicazione di corrimano, ecc.
Art. 2
(Ospedalizzazione a
domicilio)
Per ospedalizzazione a domicilio
si intende l'intervento a domicilio di équipes ospedaliere che, o su richiesta
del medico di famiglia o perché hanno avuto in carico l'anziano nel proprio
reparto per patologie ad alto rischio invalidante, ne seguono, d'intesa con il
paziente, la famiglia e il medico di base, l'evoluzione a domicilio al fine di
non prolungare inutilmente il ricovero in ospedale, ottimizzando gli interventi
riabilitativi e rendendo compatibili terapie complesse con il mantenimento o
il reinserimento precoce in un ambiente familiare.
Le USSL con proprio atto individueranno
i reparti ospedalieri che, per effetto della specializzazione raggiunta e della
tipologia prevalente dei loro ricoverati, dovranno realizzare le funzioni di
dimissione protetta e di ospedalizzazione a domicilio fornendo ad essi tutte
le strutture, il personale e i supporti operativi necessari.
Il servizio di ospedalizzazione a
domicilio può essere assicurato altresì da équipes operative territoriali delle
USSL, le quali devono essere in grado di fornire le prestazioni di cui al primo
comma del presente articolo.
Nelle USSL prive di strutture
ospedaliere e di équipes territoriali, il servizio di ospedalizzazione a
domicilio è istituito tramite convenzione con USSL limitrofe o, qualora questa
soluzione non sia realizzabile, mediante appositi rapporti convenzionali.
Entro e non oltre quattro mesi
dall'approvazione della presente legge, la Regione deve emanare apposite
norme per assicurare l'istituzione dei servizio di ospedalizzazione a domicilio
da parte di tutte le USSL.
Art. 3
(Residenze sanitarie
assistenziali)
Le residenze sanitarie
assistenziali (RSA) sono presidi sanitari che assicurano prestazioni curative
e riabilitative ad anziani cronici non autosufficienti attuando la massima
integrazione con le risorse familiari e sociali del territorio. La loro
programmazione e realizzazione fa riferimento a precisi ambiti territoriali: i
quartieri, le circoscrizioni, i piccoli comuni.
Le RSA devono rispettare alcuni standards strutturali e
funzionali minimi:
a) recettività non superiore a 40 anziani con
articolazione in gruppi di 10;
b) unità abitative singole per
una o due persone, con superficie non inferiore a 24 mq, dotate ciascuna di
veranda, servizio igienico completo, erogatore di ossigeno, citofono e
telefono;
c) servizi comuni costituiti da
cucina dove possano essere confezionati e assunti i pasti; soggiorno di mq
32 per ogni gruppo di 10 anziani; palestra per le
attività motorie e dì riabilitazione; locali di socializzazione e di incontro
con familiari, amici e volontari;
d) giardino attrezzato di mq 100
ogni 10 anziani.
L'organico delle RSA fa
riferimento a quanto previsto dal D.M. 13.9.88.
Nelle RSA operano équipes
ospedaliere o territoriali.
È vietata nelle RSA la creazione
di primariati. L'USSL garantisce il collegamento funzionale fra ospedale e RSA,
anche al fine di favorire l'interscambio del personale fra servizi ospedalieri
ed extraospedalieri.
Il ricovero degli anziani in RSA
in nessun caso deve essere considerato definitivo. Esso va invece utilizzato
con flessibilità anche per periodi relativamente circoscritti e ripetibili nel
tempo, secondo le reali esigenze dell'anziano e del suo contesto familiare.
Art. 4
(Comitato di
partecipazione e controllo)
In ogni RSA viene costituito un
Comitato di partecipazione e controllo composto da una rappresentanza degli
utenti, dei familiari, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il Comitato
vigila sulla gestione delle RSA e deve essere sentito prima di ogni
provvedimento dell'USSL che modifichi la struttura o l'organizzazione della RSA
stessa.
Le attività di socializzazione
nelle RSA vengono programmate e gestite dal competente servizio sociale
territoriale in stretta collaborazione con le équipes sanitarie e con il
Comitato di partecipazione e controllo di cui al precedente comma.
La Regione assume, entro quattro
mesi dall'approvazione della presente legge, un atto di indirizzo per dare
attuazione alle norme di cui al presente articolo.
Art. 5
(Centri diurni)
I centri diurni di distretto sono
strutture sanitarie che intervengono nei confronti degli anziani parzialmente
o totalmente non autosufficienti, attuando programmi di cura, di
riabilitazione e di socializzazione lungo l'arco di
8-12 ore giornaliere per 6 giorni
alla settimana. Le prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
Art. 6
(Day Hospitals)
I day hospitals, aggregati ai
reparti ospedalieri o ai distretti sanitari, sono servizi sanitari che erogano
interventi di carattere diagnostico, curativo e riabilitativo di tipo
specialistico. Le USSL sono tenute ad elaborare entro quattro mesi un
programma di attivazione di tali servizi dando priorità a quelli aggregati ai
reparti di geriatria, pneumologia, cardiologia, oncologia, medicina,
ortopedia.
Art. 7
(Unità di
valutazione geriatrica)
Presso ogni distretto viene
istituita una Unità di valutazione geriatrica (UVG) con il compito di valutare
le domande di prestazioni sanitarie e decidere i piani di intervento
personalizzati al singolo anziano, tenuto conto di tutti i fattori sanitari e
socio-ambientali.
Fanno parte della UVG almeno:
- il medico di famiglia;
- il geriatra consulente;
- l'assistente sociale;
- il coordinatore della RSA.
Art. 8
(Dimissioni
ospedaliere)
I responsabili dei reparti
ospedalieri e le direzioni sanitarie ospedaliere non possono dimettere
anziani cronici non autosufficienti senza preventiva intesa con il degente, la
famiglia, il medico di base e i servizi territoriali che devono garantire le prestazioni
necessarie o a livello domiciliare o a livello distrettuale.
Deve essere garantita parità di
diritto degli anziani cronici non autosufficienti nell'accesso alle strutture
ospedaliere ed extra-ospedaliere attraverso sistemi di prenotazione e liste
d'attesa controllabili dal diretto interessato e dal medico di fiducia.
La Regione emana, entro quattro
mesi dall'approvazione della presente legge, apposite norme per regolamentare
questa materia.
Art. 9
(Mobilità del
personale)
Il personale di ruolo operante
nelle case di riposo e direttamente impegnato nell'assistenza agli anziani
cronici non autosufficienti può optare per l'inquadramento nei ruoli dell'USSL
a un livello pari a quello ricoperto all'interno dell'ente di provenienza.
L'opzione riguarda il personale medico assunto a tempo indeterminato, le assistenti
sociali, gli infermieri o infermiere professionali o generici, gli ausiliari,
gli assistenti domiciliari, i tecnici della riabilitazione e gli addetti ai
servizi tecnici e amministrativi.
Art. 10
(Finanziamento)
Alla costruzione o ristrutturazione
delle residenze sanitarie assistenziali si procederà utilizzando quota parte
del Fondo di 10.000 miliardi stanziato per il triennio
89-91, come anche il ricavato di
alienazioni di beni patrimoniali delle USSL precedentemente destinati a reparti
per lungodegenza o strutture similari.
Le USSL, entro quattro mesi
dall'approvazione della presente legge, sono tenute a presentare alla Regione
un piano generale di attivazione delle RSA secondo i parametri di cui all'art.
3.
Art. 11
(Aventi diritto)
Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano agli adulti cronici non autosufficienti di
qualsiasi età e patologia.
Art. 12
(Le RSA per gli
altri soggetti non autosufficienti)
Le RSA per gli altri soggetti non
autosufficienti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 dicembre 1989
(handicappati, malati psichici,
ecc) non possono avere una capienza superiore ai 10 posti, né possono essere
accorpate fra di loro.
Ai soggetti di cui al comma
precedente, se minorenni, si applicano le norme della legge 4 maggio
1983 n. 184 «Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori».
Art. 13
(Divieto di esercizio di attività sanitarie)
Le case di riposo o strutture
analoghe comunque denominate, pubbliche o private, non sono abilitate a
erogare prestazioni sanitarie nei confronti di anziani cronici non
autosufficienti.
Tale funzione viene assicurata
dal Servizio sanitario nazionale attraverso strutture ospedaliere ed extraospedaliere
e in particolare attraverso la realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali
(RSA).
Art. 14
(Norme transitorie)
In via transitoria e per un
periodo non superiore ai 3
anni dalla
data di approvazione della presente legge, in attesa che le USSL della Regione
organizzino la rete delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di
riposo o case protette, pubbliche o private, continueranno ad erogare le
prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative anche ai cittadini cronici
non autosufficienti, con retta a totale carico del Fondo sanitario nazionale,
previo accertamento da parte dell'USSL della non autosufficienza e sempre che
la struttura sia pubblica o convenzionata.
Al momento della attivazione
delle RSA, si procede al trasferimento dei cronici non autosufficienti dalle
case di riposo in cui sono ricoverati, sempre che non sia possibile il loro
rientro in famiglia.
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