Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991
CARTA RIVENDICATIVA DEI DIRITTI
DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI
La Carta
rivendicativa dei diritti degli anziani cronici non autosufficienti è stata
elaborata a Parma il 15 dicembre 1990 nel corso del convegno «I diritti negati
e violati agli anziani non autosufficienti» organizzato dall'Associazione «Ambiente
e società » di Parma, dal Comitato dei familiari ricoverati nell'Istituto IRAIA
e dalla rivista «Prospettive assistenziali».
La Carta si
divide in tre parti: i dieci punti rivendicativi, la definizione di anziani
cronici non autosufficienti, le leggi vigenti e gli obblighi delle USL.
Carta rivendicativa dei diritti degli anziani cronici
non autosufficienti
1) L'anziano cronico non autosufficiente è un malato
e, in quanto tale, ha pieno e inalienabile diritto, al pari di ogni cittadino,
alle cure sanitarie, senza limiti di durata, cause o fenomenologia. In queste
cure vanno comprese, ove occorrano, quelle fornite dalie strutture ospedaliere
o dalle residenze sanitarie pubbliche o private.
2) Non deve esistere alcuna disparità di trattamento
degli anziani cronici non autosufficienti rispetto agli altri cittadini malati,
in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi ambulatoriali e
ospedalieri e la tempestività delle cure e delle prestazioni riabilitative.
3) L'anziano cronico non autosufficiente, se
ospedalizzato, ha il diritto di non essere dimesso se non esistono le premesse
per una sistemazione che gli assicuri tutte le cure sanitarie di cui
necessita.
4) È indispensabile la presenza diffusa sul territorio
(quartieri, piccoli comuni, circoscrizioni) di piccole residenze sanitarie che
assicurino l'assistenza curativa e riabilitativa agli anziani cronici non
autosufficienti che non possono essere curati a domicilio.
5) In attesa di assicurare a tutti gli anziani
cronici non autosufficienti il ricovero in strutture sanitarie (ospedali,
ospedalizzazione a domicilio, piccole residenze sanitarie ecc.) possono essere
utilizzati anche a fini sanitari i presidi residenziali socio-assistenziali,
soprattutto per la deospedalizzazione protetta. In tal caso la gestione è a
carico dei servizi sanitari e del relativo fondo sanitario, fermo restando il
supporto che viene garantito dal servizio socio-assistenziale.
6) L'ospedalizzazione non è, comunque, la soluzione
obbligata né per forza di cose la migliore. Le USL devono istituire il
servizio di «Ospedalizzazione a domicilio» per tutti quei malati che possono
essere curati a casa loro, aggiungendo alle prestazioni dei medici di base
quelle di una équipe medico-infermieristica ospedaliera o territoriale. Ciò
comporta risultati positivi per i pazienti, non sradicati dal loro ambiente;
per i familiari, non costretti ad estenuanti presenze in ospedale; per il
Servizio sanitario, in grado di attuare notevoli risparmi.
7) Il Servizio sanitario nazionale deve dotarsi di
tutti i presidi necessari per assicurare agli anziani cronici non
autosufficienti, come a tutti i cittadini malati, idonei interventi preventivi,
curativi e riabilitativi.
8) In particolare, fermo restando il diritto dei
familiari di seguire, sostenere ed aiutare i propri congiunti malati, il
Servizio sanitario nazionale deve garantire il personale necessario per dare
al paziente non autosufficiente tutto il supporto affinché eserciti il massimo
della propria autonomia personale nelle attività basilari quali mangiare, bere,
alzarsi, muoversi.
9) Il volontariato, in primo luogo quello che opera a
casa degli anziani cronici non autosufficienti, deve essere valorizzato nella
sua funzione integrativa, e non sostitutiva, dei servizi che devono essere
garantiti dal Servizio sanitario nazionale.
10) In ogni caso, attualmente, nulla deve essere a
carico, dal punto di vista economico, dell’anziano cronico non autosufficiente
o dei suoi familiari per qualsiasi tipo di ricovero, alloggio o cura; e ciò
analogamente al trattamento di cui può godere ogni altro cittadino italiano
ammalato.
Definizione di «anziani cronici non autosufficienti»
Sono persone che presentano patologie fisiche o
psichiche che, indipendentemente da eventuali fasi acute, manifestano
conseguenze prolungate nel tempo, stabilizzate o degenerative, comportanti fra
l'altro notevoli limitazioni della autonomia individuale.
Coloro che si trovano in queste condizioni non sono
in grado di provvedere a sé stesse se non con l'aiuto totale e permanente di
altri soggetti che, nei casi più gravi, devono intervenire d'iniziativa per
soddisfare esigenze basilari che l'interessato non è neppure in grado di
manifestare.
I
cronici non autosufficienti hanno bisogno di cure:
-
di tipo riabilitativo, per recuperare possibili livelli di autonomia;
- di tipo sintomatico, per alleviare le conseguenze
delle patologie e della condizione di non autosufficiente;
- di tipo preventivo, per evitare l'aggravamento
delle patologie in essere e l'insorgere di sindromi collaterali.
Le leggi vigenti e gli obblighi delle USL
I cronici non autosufficienti sono, prima di ogni
altra considerazione, persone malate. Una persona non è malata in quanto
«guaribile», ma in quanto portatrice di patologia più o meno invalidante che
richiede cure. Una persona cronica non autosufficiente è forse «inguaribile»,
ma mai «incurabile», e resta quindi all'interno di un problema sanitario e non
assistenziale o socio-assistenziale.
Di conseguenza i cronici non autosufficienti devono
essere curati dalle USL che, a seconda dei casi e delle possibilità, possono
farlo attraverso:
-
il ricovero in strutture ospedaliere,
-
l'alloggio in residenze sanitarie,
-
l'ospedalizzazione a domicilio,
e
comunque con gli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
È per questo che la volontà del legislatore,
richiamandosi alla Costituzione che all'art. 32 stabilisce: «La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività», prevede che:
- le Regioni programmino i posti letto degli ospedali
tenendo conto delle esigenze di malati acuti, cronici, convalescenti e
lungodegenti (art. 29 della legge 132 del 12.2.1968), rispettando la legge n.
595 del 1985 che prevede che almeno un posto letto ogni mille abitanti sia
dedicato alla riabilitazione-lungodegenza ed il D.M. 13.9.1988 che fissa i
relativi standard di confort e di personale per la clientela propria (punto
F1) e impropria (punto F2) dell'art. 3;
- le USL provvedano alla tutela della salute degli
anziani, fornendo le proprie prestazioni qualunque siano le cause, la
fenomenologia e la durata della malattia (legge 833 del 23.12.1978) e comunque
forniscano prestazioni sanitarie alle persone colpite da malattie specifiche
della vecchiaia e ciò indipendentemente dalla loro durata (legge 692 del
4.8.1955);
- le USL assicurino a tutti i cittadini, qualsiasi
sia la loro età, le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e
riabilitazione delle malattie mentali (legge 180 del 13.5.1978).
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