Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991

 

 

CARTA RIVENDICATIVA DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI

 

 

La Carta rivendicativa dei diritti degli anziani cronici non autosufficienti è stata elaborata a Parma il 15 dicembre 1990 nel corso del convegno «I diritti negati e violati agli anziani non autosufficienti» organizzato dall'Associazione «Ambiente e società » di Parma, dal Comitato dei familiari ricoverati nell'Istituto IRAIA e dalla rivista «Prospettive assistenziali».

La Carta si divide in tre parti: i dieci punti rivendicativi, la definizione di anziani cronici non autosufficienti, le leggi vigenti e gli obblighi delle USL.

 

Carta rivendicativa dei diritti degli anziani cronici non autosufficienti

1) L'anziano cronico non autosufficiente è un malato e, in quanto tale, ha pieno e inalienabile diritto, al pari di ogni cittadino, alle cure sani­tarie, senza limiti di durata, cause o fenomenologia. In queste cure vanno comprese, ove oc­corrano, quelle fornite dalie strutture ospedaliere o dalle residenze sanitarie pubbliche o pri­vate.

2) Non deve esistere alcuna disparità di trattamento degli anziani cronici non autosufficienti rispetto agli altri cittadini malati, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi ambulatoriali e ospedalieri e la tempestività delle cure e delle prestazioni riabilitative.

3) L'anziano cronico non autosufficiente, se ospedalizzato, ha il diritto di non essere dimesso se non esistono le premesse per una siste­mazione che gli assicuri tutte le cure sanitarie di cui necessita.

4) È indispensabile la presenza diffusa sul ter­ritorio (quartieri, piccoli comuni, circoscrizioni) di piccole residenze sanitarie che assicurino l'as­sistenza curativa e riabilitativa agli anziani cro­nici non autosufficienti che non possono essere curati a domicilio.

5) In attesa di assicurare a tutti gli anziani cronici non autosufficienti il ricovero in struttu­re sanitarie (ospedali, ospedalizzazione a domicilio, piccole residenze sanitarie ecc.) possono essere utilizzati anche a fini sanitari i presidi re­sidenziali socio-assistenziali, soprattutto per la deospedalizzazione protetta. In tal caso la gestione è a carico dei servizi sanitari e del rela­tivo fondo sanitario, fermo restando il supporto che viene garantito dal servizio socio-assisten­ziale.

6) L'ospedalizzazione non è, comunque, la so­luzione obbligata né per forza di cose la migliore. Le USL devono istituire il servizio di «Ospedalizzazione a domicilio» per tutti quei malati che possono essere curati a casa loro, aggiungendo alle prestazioni dei medici di base quelle di una équipe medico-infermieristica ospedaliera o territoriale. Ciò comporta risultati positivi per i pazienti, non sradicati dal loro ambiente; per i familiari, non costretti ad estenuanti pre­senze in ospedale; per il Servizio sanitario, in grado di attuare notevoli risparmi.

7) Il Servizio sanitario nazionale deve dotarsi di tutti i presidi necessari per assicurare agli anziani cronici non autosufficienti, come a tutti i cittadini malati, idonei interventi preventivi, curativi e riabilitativi.

8) In particolare, fermo restando il diritto dei familiari di seguire, sostenere ed aiutare i pro­pri congiunti malati, il Servizio sanitario nazionale deve garantire il personale necessario per dare al paziente non autosufficiente tutto il supporto affinché eserciti il massimo della propria autonomia personale nelle attività basilari quali mangiare, bere, alzarsi, muoversi.

9) Il volontariato, in primo luogo quello che opera a casa degli anziani cronici non autosuffi­cienti, deve essere valorizzato nella sua funzio­ne integrativa, e non sostitutiva, dei servizi che devono essere garantiti dal Servizio sanitario nazionale.

10) In ogni caso, attualmente, nulla deve es­sere a carico, dal punto di vista economico, dell’anziano cronico non autosufficiente o dei suoi familiari per qualsiasi tipo di ricovero, alloggio o cura; e ciò analogamente al trattamento di cui può godere ogni altro cittadino italiano amma­lato.

 

Definizione di «anziani cronici non autosufficienti»

Sono persone che presentano patologie fisiche o psichiche che, indipendentemente da eventuali fasi acute, manifestano conseguenze pro­lungate nel tempo, stabilizzate o degenerative, comportanti fra l'altro notevoli limitazioni della autonomia individuale.

Coloro che si trovano in queste condizioni non sono in grado di provvedere a sé stesse se non con l'aiuto totale e permanente di altri soggetti che, nei casi più gravi, devono intervenire d'iniziativa per soddisfare esigenze basilari che l'in­teressato non è neppure in grado di manifestare.

I cronici non autosufficienti hanno bisogno di cure:

- di tipo riabilitativo, per recuperare possibili livelli di autonomia;

- di tipo sintomatico, per alleviare le conseguenze delle patologie e della condizione di non autosufficiente;

- di tipo preventivo, per evitare l'aggravamento delle patologie in essere e l'insorgere di sindromi collaterali.

 

Le leggi vigenti e gli obblighi delle USL

I cronici non autosufficienti sono, prima di ogni altra considerazione, persone malate. Una persona non è malata in quanto «guaribile», ma in quanto portatrice di patologia più o meno invalidante che richiede cure. Una persona cronica non autosufficiente è forse «inguaribile», ma mai «incurabile», e resta quindi all'interno di un problema sanitario e non assistenziale o socio-assistenziale.

Di conseguenza i cronici non autosufficienti devono essere curati dalle USL che, a seconda dei casi e delle possibilità, possono farlo attraverso:

- il ricovero in strutture ospedaliere,

- l'alloggio in residenze sanitarie,

- l'ospedalizzazione a domicilio,

e comunque con gli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

È per questo che la volontà del legislatore, richiamandosi alla Costituzione che all'art. 32 stabilisce: «La Repubblica tutela la salute co­me fondamentale diritto dell'individuo e interes­se della collettività», prevede che:

- le Regioni programmino i posti letto degli ospedali tenendo conto delle esigenze di malati acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti (art. 29 della legge 132 del 12.2.1968), rispettando la legge n. 595 del 1985 che prevede che almeno un posto letto ogni mille abitanti sia dedicato alla riabilitazione-lungodegenza ed il D.M. 13.9.1988 che fissa i relativi standard di confort e di perso­nale per la clientela propria (punto F1) e impropria (punto F2) dell'art. 3;

- le USL provvedano alla tutela della salute degli anziani, fornendo le proprie prestazioni qualunque siano le cause, la fenomenologia e la durata della malattia (legge 833 del 23.12.1978) e comunque forniscano prestazioni sanitarie alle persone colpite da malattie specifiche della vecchiaia e ciò indipendentemente dalla loro durata (legge 692 del 4.8.1955);

- le USL assicurino a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età, le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali (legge 180 del 13.5.1978).

 

 

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