Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991
LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI RIVOLTI AGLI
ANZIANI ED AGLI ALTRI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
GRUPPO PERMANENTE DI LAVORO PER GLI INTERVENTI
ALTERNATIVI AL RICOVERO (*)
Si premette, che in merito alla prevenzione, alle
priorità di intervento, ai problemi relativi ai costi,
al personale e al volontariato, il Gruppo riconferma quanto indicato nei
documenti finora elaborati, in particolare quello recante il titolo «Per una
cultura degli interventi sociali domiciliari e territoriali in alternativa al ricovero», pubblicato sul n. 85,
gennaio-marzo 1989 di Prospettive
assistenziali.
Inoltre si ritiene necessario affermare che è
assolutamente indispensabile che non venga prevista e
attuata nessuna limitazione nei confronti degli anziani cronici non
autosufficienti per quanto concerne il loro diritto di accesso e di
utilizzazione dei servizi sanitari, compresi - occorrendo - quelli ospedalieri.
Priorità di intervento
previste dalla legge 67/1988
L'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 prevede lo
stanziamento di circa 10 mila miliardi per «la realizzazione
di 140 mila posti in strutture residenziali per anziani che non possono essere
assistiti a domicilio o in presidi poliambulatoriali
extraospedalieri ed ospedali diurni».
Dunque, se le norme della legge in oggetto fossero
rispettate, dovrebbero essere realizzati con priorità assoluta i servizi
domiciliari, in primo luogo quelli sanitari, in modo da garantire i necessari
interventi agli anziani non autosufficienti che desiderano essere curati a
casa loro, che al proprio domicilio possono ricevere
idonee prestazioni senza imporre, nello stesso tempo. oneri
troppo gravosi al Servizio sanitario nazionale.
In secondo luogo dovrebbero essere creati
i presidi poliambulatoriali (in particolare i
centri diurni) e gli ospedali di giorno.
Si tratta di due priorità, entrambe non rispettate
dal Ministero della sanità, dalle Regioni e dalle USSL.
Utenti delle residenze sanitarie assistenziali
(RSA)
Secondo l'art. 20 della citata legge 67/1988, i 140 mila posti letto devono essere previsti solo per
soggetti anziani non autosufficienti.
Invece, con il decreto del 29
agosto 1989 n. 321, il Ministro della sanità ha stabilito che le RSA devono
essere realizzate non solo «per anziani prevalentemente
non autosufficienti», ma anche «per handicappati e disabili psichici e
sensoriali».
Per le RSA destinate a questi ultimi, il decreto
suddetto stabilisce uno stanziamento di 400 miliardi per il primo triennio.
Condizioni di salute degli anziani non autosufficienti
Occorre chiarire che, quando sono state esaminate
correttamente le reali condizioni di salute degli anziani non autosufficienti,
sempre è stato accertato che si trattava di persone malate,
anzi molto malate.
Ad esempio, secondo dati ufficiali, nell'Istituto di
riposo per la vecchiaia di Torino, struttura gestita direttamente dal Comune di
Torino, tutti i 356 anziani non sono autosufficienti, 212 sono
incontinenti, 185 in carrozzella, 109 da imboccare.
Le
patologie croniche sono le seguenti:
-
Demenza senile n.
118
-
Esiti ictus n.
57
- Cisto-pieliti n.
41
-
Diabete n.
40
- Parkinsonismi n.
34
-
Neoplasie n.
14
-
Sindrome comiziale n.
13
-
Cardiopatie e ipertens. arteriosa n. 118
-
Patologie osteo-articolari n. 105
- Broncopneumopatie croniche n.
97
-
Sindromi depressive n.
39
-
Patologie apparato gastroenterico n.
34
-
Patologie epato-biliari n.
31
-
Patologie neurologiche n.
18
L'85%
dei ricoverati ha 4 o più patologie.
Dati
analoghi sono stati forniti dall'Istituto di Geriatria dell'Università di Modena, che ha svolto una ricerca su 1000 anziani
ricoverati in strutture protette dell'USL 41 dell'Emilia-Romagna.
Ai suddetti anziani è stata applicata la scala denominata BINA (Breve Indice di
Non Autosufficienza), scala che «tiene conto della concomitanza di problemi
biologici, sanitari, sociali, psicologici e assistenziali».
Il 90% degli esaminati è risultato non
autosufficiente; le menomazioni più frequenti sono le malattie locomotorie, cardiovascolari, la demenza, l'ictus, la
psicosi. Inoltre, «il 30% degli anziani di questi gruppi presentano distrofie
cutanee e piaghe da decubito; il 22% disturbi della cognitività
fino all'aggressività».
Quando si parla di questi anziani è fuorviante
assumere come riferimento esclusivamente la non autosufficienza, in quanto essa è solo una conseguenza della situazione
patologica.
Le malattie non devono essere nascoste; devono
essere conosciute perché possano essere curate, anche quando sono inguaribili.
In sostanza, ancora una volta, viene confermato che,
invece di parlare di anziani non autosufficienti, è
necessario parlare di anziani malati non autosufficienti.
Ne deriva che le RSA per anziani non autosufficienti
devono essere progettate, organizzate e gestite tenendo conto che gli utenti
sono delle persone malate, spesso con gravi pluripatologie.
Rischi di abusi a causa
della assenza di criteri per l'accertamento della non autosufficienza
Tutte le norme finora emanate in
materia di RSA (legge 11.3.1988 n.
67, decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1989, atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 dicembre 1989) non stabiliscono alcun criterio per l'individuazione della
condizione di «non autosufficienza».
Come è stato anche richiesto dal Gruppo nazionale
CSPSS-ISTISSS (1) occorre che il Presidente del Consiglio dei Ministri emani
un atto di indirizzo in cui «vengano definiti i requisiti per l'accertamento
della non autosufficienza, al fine di evitare accessi indiscriminati nelle
RSA». In base a quanto abbiamo detto in precedenza, per
una definizione corretta della non autosufficienza occorre anche, se non
soprattutto, tener conto delle condizioni di salute, che spesso sono caratterizzate
dalla presenza di malattie croniche.
Da parte nostra riteniamo valida la definizione di cronico non autosufficiente contenuta nella proposta
di legge di iniziativa popolare per la Regione Piemonte «Riordino degli
interventi sanitari a favore degli anziani cronici non autosufficienti e
realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali»,
la cui raccolta di firme è in corso.
Nella relazione della suddetta proposta è scritto che
gli anziani cronici non autosufficienti sono persone «colpite da malattie le
cui conseguenze si prolungano nel tempo e determinano limitazioni notevoli
nella loro autonomia (impossibilità di camminare, incapacità di
alimentarsi da sole, incontinenza urinaria e/o fecale, ecc.).
«Si tratta dunque di persone che, a causa della
gravità delle loro condizioni fisiche e/o psichiche, hanno bisogno di cure e
nello stesso tempo non sono in grado di provveder a se
stesse se non con l'aiuto totale e permanente di altri soggetti.
«Nei casi più gravi, il malato cronico non autosufficiente
ha bisogno dell'intervento di altre persone per
soddisfare esigenze che non è nemmeno in grado di manifestare (fame, sete,
caldo, freddo, ecc.)».
Aggiungiamo che la definizione del requisito della
non autosufficienza, che tenga conto della situazione di malattia, è la
condizione indispensabile non solo per una adeguata
progettazione della struttura, ma anche per l'individuazione degli standard
quantitativi e qualitativi del personale.
Utenza delle RSA
Il citato atto di indirizzo
del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che i requisiti stabiliti per
le RSA, destinate agli anziani, si estendano alle strutture per i soggetti
handicappati.
Tale estensione, a nostro avviso, frutto di una interpretazione scorretta dell'art. 20 della lega,e
67/1988, crea condizioni perché le RSA diventino strutture di ricovero per
qualsiasi persona, anche perché, come abbiamo già visto, non è stato previsto -
almeno finora - alcun criterio definitorio della non
autosufficienza.
Ne consegue che nelle RSA possono essere ricoverati
non solo anziani, ma anche adulti e addirittura minorenni.
L'interpretazione estensiva dell'art. 20 della legge
67/1988 è stata fatta propria dalla Regione Piemonte
che, nel piano socio-sanitario per il triennio 1990-1992, ha compreso fra le
RSA (Cfr. il punto 3.8.):
- le residenze per anziani autosufficienti o
parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- le residenze per handicappati; che, anche essi, possono essere autosufficienti o parzialmente o
totalmente non autosufficienti;
- le comunità per malati psichiatrici;
- le residenze per tossicodipendenti;
- le residenze per malati di AIDS.
Dette strutture - lo ripetiamo -
possono ricoverare anziani,
adulti, giovani, bambini, anche in condizioni di piena autosufficienza. Anzi,
in alcune strutture, ad esempio in quelle per handicappati, possono essere
ricoverati in modo promiscuo minori, adulti e anziani.
Sulla base delle norme emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, le RSA possono avere, nelle zone di alta
densità abitativa, anche 120 posti. Esse devono essere organizzate in gruppi
comprendenti al massimo 20 utenti.
Pertanto
una RSA di 120 posti potrebbe essere costituita da:
20
anziani non autosufficienti;
20
anziani autosufficienti;
20
malati mentali;
20
handicappati intellettivi maggiorenni o minorenni o misti;
20
tossicodipendenti;
20
malati di AIDS.
Centri diurni
Nel già citato piano socio-sanitario della Regione
Piemonte, sono compresi fra le RSA anche:
-
i centri diurni per disabili;
-
i centri di terapia psichiatrica;
-
i centri diurni per tossicodipendenti.
Si tratta, ad avviso del Gruppo permanente per gli
interventi alternativi al ricovero, di una interpretazione
molto fantasiosa in quanto è evidente che un centro diurno non può essere
considerato una residenza.
Nella legge 37/1990 della Regione Piemonte si afferma
che i centri diurni per handicappati, ad esempio quelli colpiti da minorazioni
fisiche o intellettive, passeranno sotto la competenza sanitaria, nonostante
che sia evidente che gli handicappati suddetti non possano essere considerati
dei malati, né possono essere equiparati ad essi per
quanto riguarda le esigenze e gli interventi da predisporre.
Va notato che la Regione Piemonte non prevede i
centri diurni per i dementi senili, costringendo pertanto i familiari che li
accolgono a casa loro a provvedere 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. In tal modo - è evidente - non si favorisce la
permanenza in famiglia e si incentivano le rinunce da
parte dei familiari ed i ricoveri definitivi in strutture residenziali.
Competenza sanitaria e competenza assistenziale
A nostro avviso, la gestione dei centri diurni
dovrebbe competere alla sanità nel caso accolgano utenti malati (dementi
senili, pazienti psichiatrici), mentre la competenza dovrebbe
essere del settore assistenziale nei casi in cui l'utenza non presenti malattie
in atto, ad esempio si tratti di insufficienti mentali.
Analoga
indicazione vale, a nostro avviso, per la gestione delle strutture
residenziali.
Al riguardo, si osserva che, com'è evidente, le
esigenze delle persone esenti da patologie in atto sono estremamente
diverse da quelle dei soggetti malati.
Per quanto riguarda gli anziani e gli handicappati
non malati, il Gruppo di lavoro per gli interventi alternativi al ricovero
ritiene che le RSA siano assolutamente inidonee, anzi contrastino nettamente
con le loro esigenze.
Va inoltre osservato che sono in netta diminuzione
le domande di ammissione di anziani autosufficienti in
case di riposo. A Torino, ad esempio, Casa Serena, aperta negli anni 1960 con
300 posti, attualmente ne ha più di 150 vuoti.
Per gli handicappati fisici, intellettivi e sensoriali,
minori o adulti, nei casi in cui non si possa intervenire a livello
domiciliare, la struttura idonea e sperimentata da anni è la comunità
alloggio di 8-10 posti.
Solamente per gli handicappati intellettivi
gravissimi ultradiciottenni con nulla o limitatissima autosufficienza può
essere accettata la RSA.
La
comunità alloggio appare essere altresì idonea per le persone con disturbi
mentali.
Proposte
1. Le RSA devono essere previste solo per gli anziani
e gli adulti cronici non autosufficienti.
La loro gestione compete interamente al settore
sanitario, il quale deve assumere direttamente tutte
le valenze sociali e umanizzanti necessarie per l'attuazione di corrette
prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative.
Ovviamente, compete al servizio sanitario di
richiedere - occorrendo - l'intervento degli altri servizi per le prestazioni
dì loro specifica competenza: assegno di accompagnamento,
adattamento dell'alloggio, aiuto domestico, ecc.
2. Al fine di evitare ingiustificati allontanamenti
dei pazienti dal loro domicilio, occorre che siano attivati, con priorità
assoluta, gli interventi sanitari domiciliari, rispettando quanto previsto
dall’art. 20 della citata legge 67/1988.
3. La creazione di centri diurni sia sanitari che assistenziali (come precedentemente specificato) è una
condizione indispensabile per consentire la permanenza a casa loro degli
anziani e degli adulti cronici non autosufficienti, anche in questo caso dando
attuazione alle norme della citata legge 67/1988.
4. Occorre che sia assicurata la continuità e sia
garantito il potenziamento delle comunità alloggio
sanitarie per i dementi senili ed i pazienti psichiatrici e di quelle
assistenziali per gli handicappati fisici, intellettivi e sensoriali, sempre
che non sia possibile intervenire a livello domiciliare e ambulatoriale.
(*) Testo integrale
della relazione introduttiva tenuta all'incontro di studio di Torino del 15
febbraio 1991 sul tema «Le residenze sanitarie assistenziali
nell'ambito degli interventi rivolti agli anziani ed agli altri soggetti non autosufficienti:
requisiti dell'utenza, delle attrezzature edilizie e del personale»,
organizzato da CGIL e CISL-Funzione pubblica Torino,
da UIL-Enti locali Torino e da Prospettive assistenziali.
(1) Il Gruppo nazionale CSPSS-ISTISSS è costituito da Andrea Bartoli, Direttore del CSPSS - Centro studi e Programmi Sociali e Sanitari: Luciano Belloi, Cattedra di Geriatria dell'Università di Modena; Giovanna Bitto, Segretario nazionale della Federazione Pensionati CISL; Paolo Cozzi Lepri, Operatore USL RM1; Graziana Dalpierre, Segretario nazionale UIL Pensionati; Fabrizio Fabris, Direttore della Cattedra di Geriatria dell'Università di Torino; Aurelia Florea, Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali; Francesco Florenzano, Redattore Capo rivista “Alzheimer-Longevità-Geriatria”; Ivano Giacomelli, Centro per i diritti del cittadino; Carlo Hanau, Segretario nazionale del Centro italiano per il volontariato; Tiziana Lepore, Comunità di Sant'Egidio; Giovanni Nervo, Presidente della Fondazione Zancan; Giuseppe Pasini, Direttore della Caritas italiana; Francesco Santanera, CSA-Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti; Luciano Tavazza, Presidente Nazionale MOVI; Marco Trabucchi, Direttore Cattedra di Farmacologia dell'Università di Roma.
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