Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991
Libri
AA.VV.,
La programmazione socio-assistenziale -
Esperienze a livello nazionale, regionale e locale, Ministero dell'interno
- Direzione Generale dei Servizi civili, Roma, 1988, pp. 236, Edizione fuori
commercio.
La ricerca, svolta dall'IRESS (Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari, la ricerca applicata e la
formazione) suscita molte perplessità e riserve. Innanzi tutto non ci sembra
corretto attribuire ai «servizi assistenziali» un significato uguale a quello
di «servizi sociali». A questo riguardo concordiamo con la definizione data
dal Seminario tenutosi a Malosco dal 26 al 30 settembre 1988 sulla riforma
dell'assistenza: «Occorre distinguere con
chiarezza nella terminologia fra "servizi sociali" (che comprendono,
oltre all'assistenza, anche la sanità, la scuola, il tempo libero, la casa,
ecc.) e "assistenza sociale" o "servizio socio-assistenziali",
che si rivolgono ai cittadini in stato di bisogno».
Inoltre, ci sembra eccessivo configurare la
programmazione come «esperienza di un
sistema organizzato», cogliendone solamente i singoli aspetti (leggi di
riordino. piani socio-sanitari o socio-assistenziali, leggi di settore) senza
valutare se essa è conforme o meno agli obiettivi dichiarati.
Al riguardo, è significativo che la ricerca si
concluda con la seguente affermazione:
«Allo stato attuale, con la scarsa disponibilità e praticabilità di indicatori
e standards e un'insufficiente attenzione dedicata alla definizione degli
obiettivi e dei tempi in cui debbano articolarsi le azioni ed entro cui si
attendono effetti e risultati, diventa estremamente arduo impostare attività
di valutazione indispensabili per l'esercizio programmatico propriamente detto».
Dalla ricerca in oggetto è bandito ogni aspetto politico:
infatti non si fa alcun cenno alle condizioni che hanno determinato
l'approvazione della legge 382/1975, del relativo decreto di attuazione
616/1977 e della riforma sanitaria, tanto che non sono citate le numerose
iniziative delle forze sociali, iniziative che a volte hanno avuto un peso
determinante. Si pensi, ad esempio, alla lotta contro l'istituzionalizzazione
di bambini e di handicappati perseguita dai movimenti di base.
A conferma dell'orientamento filo-istituzionale dei
ricercatori, si cita la «dimenticanza»
della proposta di legge di iniziativa popolare «Competenze regionali in
materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali» (a cui si
fa solo cenno nella bibliografia), proposta presentata alla Camera dei deputati
in data 8 marzo 1976 con oltre 100 mila firme.
Inoltre, ci sembra di dover osservare che il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 1985 non avesse e
abbia tanto lo scopo - come sostengono gli Autori - di definire le spese a
carico del settore sanitario e gli oneri di competenza del comparto assistenziale,
ma soprattutto quello di scaricare sulla assistenza (e in particolare sulle
strutture di ricovero) funzioni spettanti alla sanità.
A questo proposito è sufficiente ricordare che l'art.
6 del citato decreto stabilisce che le prestazioni erogate nelle strutture di
ricovero assistenziale «devono essere
dirette, in via esclusiva o prevalente (...) alla cura degli anziani, limitatamente
agli stati morbosi non curabili a domicilio».
Da parte nostra continuiamo a ritenere, come
sosteniamo da molti anni (Cfr., ad esempio, Prospettive
assistenziali n. 36 bis, dicembre 1976), che le forze che puntano alla
emarginazione delle persone più deboli, utilizzano soprattutto la
programmazione occulta.
Da qui l'esigenza di una analisi approfondita delle
esperienze nazionali, regionali e locali in materia di programmazione
socio-assistenziale che non si limiti a convalidare le affermazioni riportate
dai piani e dalle leggi, ma valuti i risultati positivi e negativi conseguiti.
ANNAMARIA
DELL'ANTONIO, La consulenza psicologica
per la tutela dei minori, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1989, pp. 170,
L. 23.000.
La consulenza psicologica in materia di tutela dei
minori è la richiesta abbastanza recente nell'ambito giudiziario: anche se in
precedenza nei tribunali per i minorenni si era sviluppata una cultura di
attenzione al minore, solo negli ultimi vent'anni infatti è stato dato spazio,
nella legislazione, a provvedimenti per prevenire o per far fronte a
situazioni di rischio per il suo sviluppo.
Una serie di leggi dalla fine degli anni Sessanta in
poi ha così fatto riferimento all'«interesse del minore», alle modalità per
promuoverla nei casi in cui gli adulti allevanti non sono in grado di
soddisfarlo per trascuratezza, per maltrattamento o per abuso, anche inteso
come suo coinvolgimento strumentale in conflitti familiari: la legge
sull'adozione (5 giugno 1967, n. 431) - successivamente modificata con un testo
in cui è stato regolato anche l'affido eterofamiliare (legge 4 maggio 1983, n.
184) -, il nuovo diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 161), la legge
per lo scioglimento del matrimonio (legge 1° dicembre 1970, n. 898) - anch'essa
recentemente modificata (legge 6 marzo 1987, n. 74).
La possibilità per gli psicologi di riflettere sul
proprio ruolo e sul modo di porsi come consulenti nell'ambito di una
istituzione come quella giudiziaria, consolidata e quindi potenzialmente
condizionante, ma investita attualmente da nuove problematiche per la
necessità di soddisfare le esigenze dei minori, è quindi particolarmente
importante.
ELDA
BUSNELLI FIORENTINO, ALFREDO CARLO MORO (a cura di), Minori e giustizia, Fondazione Zancan, Padova, 1990, pp. 250, L. 25.000.
La legge n. 81 del 16 febbraio 1987, delegando al
Governo l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, prevedeva all'art. 3
che il processo a carico di imputati minorenni venisse disciplinato tenendo
conto delle particolari condizioni psicologiche del minore, della sua maturità
e delle esigenze della sua educazione.
Il successivo D.P.R. n. 448/88 di approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ha stabilito
le condizioni e i criteri per realizzare gli obiettivi indicati nella legge
delega. L a sua entrata in vigore nell'ottobre 1989 ha posto non pochi problemi
di ordine giuridico, istituzionale, tecnico e metodologico ai diversi soggetti
chiamati ad attuarlo.
È per questa ragione che la Fondazione Zancan, già
prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, ha considerato in due successivi
seminari la filosofia e i problemi aperti dalla nuova normativa con
particolare riferimento:
- ai percorsi, alle collaborazioni e alle strutture
di appoggio necessarie per il perseguimento degli obiettivi della riforma;
- al disadattamento in adolescenza e ai conseguenti
problemi di natura educativa e rieducativa;
- alla responsabilità dei servizi del Ministero e al
loro ruolo nelle diverse fasi del processo;
- alla responsabilità dei servizi del territorio ed
ai problemi posti dall'integrazione degli interventi nella comunità locale.
Elda Busnelli e Alfredo Carlo Moro hanno coordinato i
lavori seminariali ed hanno successivamente raccolto i contributi più
significativi emersi da un confronto ampio e approfondito, con l'obiettivo di
rendere disponibili ad un più vasto pubblico i risultati conseguiti.
MARINA
TAVASSI - NICOLETTA DAL CERRO - GABRIELA FURLANI, Codice delle invalidità civili, Pirola, Milano, 1990, pp. 1315, L.
80.000.
Si tratta di un'opera utilissima, unica, indispensabile
per conoscere la complessa normativa riguardante gli invalidi.
Il lavoro esamina un elevato numero di testi
legislativi e regolamentari con riguardo sia alla normativa comune alle diverse
categorie di minorati (fisici, psichici e sensoriali) sia a quella dettata con
riguardo alle peculiarità proprie di ciascuna delle predette categorie.
La raccolta è così costituita: la parte prima
comprende la normativa delle Nazioni Unite; la parte seconda la normativa della
CEE e del Consiglio d'Europa; la parte terza comprende la normativa statale
suddivisa in 8 sezioni portanti i seguenti titoli: Fonti istituzionali - Stato
Civile - Notariato - Capacità d'agire; Assistenza, Sanità, Barriere
Architettoniche, Scuola, Lavoro, Servizio militare e servizio civile;
Abilitazioni alla guida e trasporti; infine la parte quarta comprende la
normativa regionale sugli invalidi, limitata a sole tre regioni, scelte con
criterio di distribuzione geografica in: Lazio, Lombardia, Sicilia.
I principali argomenti trattati dalla legislazione
raccolta sono i seguenti: diritti costituzionalmente garantiti, disposizioni
speciali nell'ambito del diritto civile, penale e notarile; assistenza,
provvidenze economiche, assegni, pensioni, indennità, enti ed istituzioni;
barriere architettoniche in luoghi pubblici e privati; sanità, diagnosi, cura
e riabilitazione, sussidi protesici e ausili diversi; scuola, esame di leggi e
circolari relative all'inserimento dei l'handicappato nella scuola materna,
dell'obbligo, secondaria ed istituti professionali, istituti speciali; lavoro,
collocamento obbligatorio, possibilità di inserimento lavorativo, trattamento
nel rapporto di lavoro; condizioni per l'esonero dal servizio di leva, requisiti
per il servizio civile; condizioni per il rilascio della patente di guida.
Per il raggiungimento di nuovi traguardi, tutti
coloro che operano per la promozione dei diritti degli handicappati fisici,
psichici, intellettivi e sensoriali hanno oggi uno strumento di lavoro di
fondamentale importanza.
www.fondazionepromozionesociale.it