Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991
PIATTAFORME PRESENTATE DAL CSA ALLA REGIONE PIEMONTE, AL COMUNE E ALLA PROVINCIA DI TORINO, ALLE USSL CITTADINE E AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI
Riportiamo
le piattaforme elaborate nel novembre 1990 dal CSA, Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base. Esse contengono le richieste avanzate nei
confronti della Regione Piemonte, del Comune e della Provincia di Torino,
delle USSL cittadine e del Provveditorato agli studi.
PIATTAFORMA PER LA REGIONE
PIEMONTE
1. Presidente della Giunta e Assessore all'assistenza
Con l'entrata in vigore della legge n. 142/1990 sulle
autonomie locali, alle Province sono state sottratte tutte le competenze
assistenziali.
Al momento dell'entrata in vigore della nuova legge
sulle autonomie locali, le Province svolgevano funzioni ad esse attribuite
dalla legge concernenti:
- i ciechi e i sordomuti poveri rieducabili;
- l'assistenza alle madri nubili e
alle gestanti nubili e coniugate;
-
i bambini esposti e cioè trovati in luogo pubblico di cui non si conoscono i genitori;
-
i minori (0-18 anni) figli di ignoti, e cioè non riconosciuti dai genitori;
- i minori (0-18 anni) riconosciuti dalla sola madre,
a condizione che al momento della prima richiesta di assistenza il bambino
abbia meno di 6 anni;
- i minori già di competenza dell'ONMI. Inoltre, la
Provincia di Torino esercitava la competenza in materia di handicappati insufficienti
mentali (con tutti i servizi socio-assistenziali relativi), in quanto non
aveva ancora provveduto al trasferimento alle USSL, come da DPR 615/77.
La legge sulle autonomie locali nulla dice circa il
trasferimento ai Comuni delle funzioni assistenziali, degli stanziamenti
relativi, del personale, delle strutture e attrezzature.
Al fine di garantire la continuità degli interventi,
si chiede che la Provincia di Torino continui ad esercitare le funzioni
assistenziali fino al 31 dicembre 1990 con oneri a suo carico e che trasferisca
ai Comuni singoli e associati tutti gli stanziamenti in materia, il relativo
personale, le strutture e le attrezzature.
Per quanto concerne l'assistenza sociale alle gestanti
nubili, vedove e coniugate e alle madri nubili e ai minori esposti e a quelli
non riconosciuti, stante la delicatezza degli interventi (ad esempio, garanzia
del segreto del parto alle donne che non provvedono al riconoscimento dei
propri nati), occorre che la competenza, il personale, le strutture e le
attrezzature (comprese le somme ricavate dalla vendita del Mainero), nel caso
in cui fosse necessario un provvedimento in tale materia, siano trasferiti ai
Comuni capoluogo di Provincia, í quali dovrebbero esercitare le relative
funzioni con riferimento al territorio provinciale.
2. Assessore alla sanità e Assessore all'assistenza
a) Attribuzione al settore sanitario (e non più a
quello assistenziale) della competenza ad intervenire nei confronti delle
persone adulte e anziane croniche non autosufficienti, compresi i dementi
senili.
b) Attuazione della delibera del Consiglio comunale
di Torino del dicembre 1988 riguardante la istituzione di 100 posti letto
sanitari presso l'I.R.V. e di altri 100 posti letto sanitari presso il Carlo
Alberto.
3. Assessore alla sanità
a) Revisione dei progetti delle RSA (Residenze
sanitarie assistenziali) in modo che esse rispondano alle caratteristiche della
proposta di legge di iniziativa popolare «Riordino degli interventi sanitari a
favore degli anziani cronici non autosufficienti e realizzazione delle residenze
sanitarie assistenziali», il cui art. 4 prevede quanto segue: «Le residenze sanitarie assistenziali (RSA)
sono presidi sanitari che assicurano le prestazioni curative e riabilitative
ad anziani malati non autosufficienti attuando la massima integrazione con le
risorse familiari e sociali del territorio. La loro programmazione e
realizzazione fa riferimento a precisi ambiti territoriali: i quartieri, le
circoscrizioni, i piccoli comuni.
«Le RSA
devono rispettare alcuni standards strutturali e funzionali minimi:
- recettività non superiore a 40
anziani con articolazione in gruppi di 10;
- unità
abitative singole per una o due persone, con superficie non inferiore a 24
mq., dotate ciascuna di veranda, servizio igienico completo, erogatore di
ossigeno, citofono e telefono; - servizi comuni costituiti da cucina dove
possano essere confezionati e assunti i pasti; soggiorno di mq. 32 per ogni
gruppo di 10 anziani; palestra per le attività motorie e di riabilitazione;
locali di socializzazione e di incontro con familiari, amici e volontari;
- giardino attrezzato di mq. 100 ogni
10 anziani.
«L'organico delle RSA fa riferimento a
quanto previsto dal DM 13 settembre 1988.
«Nelle RSA
operano équipes ospedaliere o territoriali. È vietata nelle RSA la creazione di
primariati.
«L'USSL
garantisce il collegamento funzionale fra ospedale e RSA, anche al fine di
favorire l'interscambio del personale fra servizi ospedalieri ed
extraospedalieri.
«Il ricovero
degli anziani in RSA in nessun caso deve essere considerato definitivo. Esso va
invece utilizzato con flessibilità anche per periodi relativamente circoscritti
e ripetibili nel tempo, secondo le reali esigenze dell'anziano e del suo
contesto familiare».
Per quanto riguarda le RSA per soggetti non
autosufficienti, l'art. 12 della proposta di legge di iniziativa popolare
prevede che: «Le RSA per gli altri
soggetti non autosufficienti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 22 dicembre 1989, non possono avere una capienza superiore ai
dieci posti. né possono essere accorpate. Ai soggetti di cui al comma
precedente, se minorenni, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983
n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"».
b) Emanazione di un provvedimento concernente il
personale da adibire alle RSA in modo che possano essere tempestivamente
predisposte dalle USSL le iniziative necessarie per l'assunzione, la
formazione e l'aggiornamento professionale.
Il provvedimento regionale dovrebbe riguardare
altresì il personale delle RSA gestite da privati.
c) Assunzione delle necessarie iniziative per l'estensione
presso tutte le USSL piemontesi del servizio di ospedalizzazione a domicilio,
servizio a cui si fa specifico riferimento nella già citata proposta di legge
di iniziativa popolare.
Si chiede inoltre che, ai parenti o ai terzi che vi
provvedano, siano corrisposti adeguati contributi economici in modo da
consentire alle suddette persone di utilizzare l'aiuto di terzi (ad esempio
colf per 5-6 ore al giorno). Dovrà anche essere prevista la Possibilità di
ricoverare l'anziano saltuariamente in idonee strutture sanitarie per
consentire adeguati periodi di riposo alle persone che provvedono alla ospedalizzazione
a domicilio.
d) Assunzione di iniziative per soddisfare,
nell'ambito dei normali servizi sanitari ambulatoriali e ospedalieri, le
esigenze specifiche degli handicappati gravi e gravissimi (cura odontoiatrica,
assistenza ospedaliera continua, ecc.).
4- Assessorato all'assistenza
a) Attribuzione al settore sanitario (e non più a
quello assistenziale) della competenza ad intervenire in materia di anziani
malati cronici non autosufficienti.
b) Revisione della legge regionale sulle IPAB in modo
da ridurre al minimo la privatizzazione, destinando a servizi assistenziali
finalità, patrimoni e redditi delle IPAB privatizzate e fornendo la
necessaria tutela al personale.
c) Estinzione delle IPAB che non hanno redditi propri
sufficienti allo svolgimento delle attività assistenziali previste dagli
statuti o che non svolgano alcuna attività (v. IPAB Nido Principessa Laetitia
di Torino) o che svolgono funzioni non assistenziali (v. IPAB Alfieri Carrù di
Torino) e destinazione a servizi sociali dei relativi patrimoni.
d) Rispetto del termine del 31 dicembre 1990 entro il
quale, ai sensi della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche, tutte
le funzioni assistenziali devono essere assunte dalle USSL, comprese quelle
esercitate dal Comune di Torino.
e) Azione promozionale, anche sul piano economico,
per l'istituzione in tutto il Piemonte di servizi alternativi al ricovero in
istituto (assistenza economica, aiuto domestico, affidamenti e inserimenti,
centri diurni Per insufficienti mentali non in grado di svolgere alcuna
attività lavorativa proficua).
f) Definizione di un progetto specifico per la
costruzione e gestione di comunità alloggio per minori, handicappati adulti e
per anziani autosufficienti in tutto o in parte, utilizzando allo scopo anche
i finanziamenti regionali già previsti per le strutture residenziali.
g) Definizione delle tipologie delle RSA per soggetti
di competenza del settore assistenziale, tenendo conto dì quanto previsto
dall'art. 12 della proposta di legge di iniziativa popolare (cfr. punto 3,
lettera a).
h) Blocco della costruzione di nuovi istituti per
minori, per handicappati adulti e per anziani.
i) Verifica della avvenuta destinazione ai servizi
di assistenza sociale dei beni degli enti assistenziali disciolti, comprese le
IPAB, e dei relativi redditi.
l) Trasferimento all'Assessorato regionale all'istruzione
delle competenze in materia di asili nido, oggi anacronisticamente svolte
dall'Assessorato all'assistenza.
m) Approvazione di una legge regionale per le piante
organiche dei personale dei servizi assistenziali delle USSL, con riferimento
all'attuale normativa regionale che prevede piante solamente funzionali.
n) La Regione, entro il 30 giugno 1991, provvederà
ad estendere l'anagrafe per i minori anche agli handicappati minori e adulti
ed agli anziani ricoverati in istituto o accolti in comunità alloggio,
anagrafe che sarà costantemente aggiornata.
o) Istituzione di un servizio per controlli ordinari
degli istituti pubblici e privati di ricovero con personale regionale e per
controlli straordinari con personale non dipendente dalla Regione, ferma
restando l'attribuzione alle USSL delle funzioni di vigilanza sugli istituti
suddetti.
p) Annullamento dell'autorizzazione concessa al
Comune di Torino cori deliberazione della Giunta regionale del 19.9.1990 n.
28-38502 riguardante l'attuazione delle norme del DPR 24 luglio 1977 n. 616
che vincolano al settore assistenziale i beni pervenuti al Comune di Torino
(il cui valore ammonta ad alcune centinaia di miliardi) a seguito dello
scioglimento degli enti assistenziali, IPAB comprese, mediante in particolare
quanto segue:
- redazione di un elenco dei beni mobili e immobili
di cui sopra, da inserire nei bilanci preventivi e consuntivi dei Comuni;
- iniziative dirette a promuovere corrette modalità
di rapporto fra autorità giudiziaria minorile (Tribunale per i minorenni) e
Giudice tutelare e USSL in attuazione di quanto previsto dal DPR 616, art. 23
(protocolli d'intesa);
- definizione delle somme a titolo di affitto che
annualmente il Comune di Torino trasferisce al bilancio dell'Assessorato
all'assistenza in relazione ai beni immobili utilizzati dagli Assessorati del
Comune stesso;
- idem c.s. per i redditi provenienti dai beni
immobili affittati dal Comune di Torino ad altri enti e a privati;
-
idem c.s. per i redditi provenienti da depositi bancari, titoli e altri beni
mobili;
-
idem c.s. per gli altri Comuni;
- incentivazione economica di progetti delle USSL per
pubblicizzazione e promozione degli affidamenti di minori in riferimento alle
priorità di cui alla legge 184/1983.
5. Assessorato al lavoro e formazione professionale
a) Approvazione di una legge regionale per
l'estensione in tutto il Piemonte dei corsi prelavorativi per insufficienti
mentali a partire dall'anno scolastico 1991-1992. Al riguardo il CSA ha
predisposto uno schema.
b) Nell'attesa del punto precedente, attuazione
dell'o.d.g. approvato all'unanimità dal Consiglio regionale piemontese in cui
è previsto:
- «siano
aperti i corsi pre-lavorativi sul territorio piemontese onde garantire una
dislocazione ottimale dei corsi stessi rapportata all'intera utenza;
- la durata
complessiva degli interventi formativi raggiunga le 2700 ore, suddivise in tre
moduli di 900 ore annue» (21 marzo
1990).
c) Sostegno dei corsi pre-lavorativi in atto (Torino
e Nichelino) e di quelli proposti (Comuni di Ciriè, Chieri e Settimo
Torinese).
d) Graduale superamento dei centri speciali di
formazione professionale, riservati cioè ai soli handicappati, e, se possibile,
loro trasformazione in centri di formazione professionale con corsi normali e
per insufficienti mentali.
e) Reimpostazione del Centro speciale di Moncrivello
(VC) evitando, in primo luogo, ogni tendenza a ricostruire un ghetto.
f) Potenziamento degli inserimenti nei corsi normali
di handicappati fisici e di insufficienti mentali lievi, in grado di ottenere
la qualifica.
g)
Potenziamento dei corsi professionalizzanti per non vedenti.
h) Avvio di corsi sperimentali di aggiornamento
professionale di handicappati fisici adulti, iscritti nelle liste del
collocamento obbligatorio.
i)
Richiesta di contributi alla CEE per tutti i corsi sopra indicati.
l) Avvio del progetto sperimentale di collocamento
obbligatorio al lavoro proposto nel novembre 1984 dal CSA e graduale
estensione del progetto stesso a tutto il Piemonte.
6. Assessorato all'istruzione
a) Assunzione di idonee iniziative per promuovere e
consentire l'inserimento prescolastico e scolastico degli handicappati, con
particolare riguardo agli insufficienti mentali gravi e gravissimi, agli
psicotici ed ai pluriminorati.
b) Assunzione di idonee iniziative per l'inserimento
scolastico degli handicappati anche in attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, ribadita dal Ministero della pubblica
istruzione con Circolare n. 262 del 22 settembre 1988.
c) Assunzione delle funzioni in materia di asili
nido, funzioni che non dovrebbero più essere svolte dall'Assessorato regionale
all'assistenza.
d) Provvedere alla modifica territoriale dei distretti
scolastici di Torino, affinché il loro territorio coincida con quello delle
USSL.
7. Assessorato all'urbanistica
a) Tenuto conto delle recenti disposizioni nazionali
sulla eliminazione e non creazione delle barriere architettoniche, revisione
del regolamento della legge della Regione Piemonte 3.9.84 n. 54 «Disposizioni
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia
residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli istituti autonomi per le
case popolari e dei Comuni», regolamento approvato dal Consiglio regionale
piemontese con deliberazione 29.4.85 n. 3792 che snatura profondamente l'ottima
legge regionale sopra citata.
b) Assunzione di iniziative, compreso il commissariamento,
nei confronti di Comuni, Province, altri enti affinché venga attuato quanto
previsto dalla legge n. 41/1986 (legge finanziaria), art. 32, comma 22.
c) Predisposizione da parte della Regione del piano
di eliminazione delle barriere architettoniche per quanto di propria
competenza, ivi comprese quelle esistenti nei parchi regionali e nei giardini
pubblici (cfr. o.d.g. del Consiglio regionale del 31.7.1987).
d) Approvazione del regolamento edilizio recentemente
varato dal Comune di Torino, imponendo il rispetto delle norme di legge anche
per i percorsi pedonali.
e) Assunzione di iniziative per la promozione delle
norme di legge concernenti l'abolizione e la non creazione delle barriere
architettoniche, nel rispetto dei criteri elaborati per conto del CSA da
Monzeglio - Santanera. Creazione di un servizio incaricato di compiere la
promozione ed i controlli relativi.
8. Assessorato al patrimonio
a) Avvio sollecito delle procedure per l'acquisizione
al patrimonio regionale della Colonia dell'Eremo (Pecetto) «Casa Mia».
L'acquisizione, riguardante un fabbricato e 55 mila metri quadrati di terreno,
può essere raggiunta con un esborso di appena 5 milioni (Cr. il parere dell'Ufficio
legale del Comune di Torino del 7.2.80) ed offrirebbe prospettive di utilizzo a
fini sociali.
9. Assessorato al personale
a) Assunzione di insufficienti mentali e di handicappati
fisici gravi, secondo modalità da concordare.
b) Conferma di posti permanenti di tirocinio per
insufficienti mentali (senza obbligo di assunzione) frequentanti i corsi
prelavorativi.
10. Assessorati vari
a) Iniziative per l'eliminazione delle barriere
architettoniche dagli edifici pubblici e privati e dai mezzi di trasporto.
b)
Incentivazione delle ristrutturazioni dirette alla eliminazione delle barriere
architettoniche.
PIATTAFORMA PER IL COMUNE DI
TORINO
1. Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale
a) Con l'entrata in vigore della legge n. 142/1990
sulle autonomie locali, alle Province sono state sottratte tutte le competenze
assistenziali. Al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulle
autonomie locali, le Province svolgevano funzioni ad esse attribuite dalla
legge concernenti:
-
i ciechi e i sordomuti poveri rieducabili;
-
l'assistenza alle madri nubili e alle gestanti nubili e coniugate;
-
i bambini esposti e cioè trovati in luogo pubblico, di cui non si conoscono i
genitori; - i minori (0-18 anni) figli di ignoti, e cioè non riconosciuti dai
genitori;
- i minori (0-18 anni) riconosciuti dalla sola madre,
a condizione che al momento della prima richiesta di assistenza il bambino
abbia meno di 6 anni;
-
i minori già di competenza dell'ONMI. Inoltre, la Provincia di Torino
esercitava la competenza in materia di handicappati insufficienti mentali (con
tutti i servizi socio-assistenziali relativi), in quanto non aveva ancora provveduto
al trasferimento alle USSL, come da DPR 616/77.
La legge sulle autonomie locali nulla dice circa il
trasferimento ai Comuni delle funzioni assistenziali, degli stanziamenti
relativi, del personale, delle strutture e attrezzature.
Al fine di garantire la continuità degli interventi,
si chiede che la Provincia di Torino continui ad esercitare le funzioni
assistenziali fino ai 31 dicembre 1990 con oneri a suo carico e che trasferisca
ai Comuni singoli e associati tutti gli stanziamenti in materia, il relativo
personale, le strutture e le attrezzature.
Per quanto concerne l'assistenza sociale alle
gestanti nubili, vedove e coniugate e alle madri nubili e ai minori esposti e a
quelli non riconosciuti, stante la delicatezza degli interventi (ad esempio,
garanzia del segreto del parto alle donne che non provvedono al riconoscimento
dei propri nati), occorre che la competenza, il personale, le strutture e le
attrezzature (comprese le somme ricavate dalla vendita del Mainero), nel caso
in cui fosse necessario un provvedimento in tale materia, siano trasferiti ai
Comuni capoluogo di Provincia, i quali dovrebbero esercitare le relative
funzioni con riferimento al territorio provinciale.
b) Trasferimento di tutte le funzioni assistenziali
alle 10 USSL cittadine, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla legge
regionale 23. 8.1982 n. 20 e successive modifiche.
In ogni caso dovrà essere garantita la gestione a
livello cittadino delle funzioni di coordinamento e quelle relative a materie
di interesse generale (ad esempio concorsi per l'assunzione del personale).
Inoltre dovranno essere previste apposite norme per
la gestione dei servizi con utenza inter-USSL.
c) Iniziative per ottenere la coincidenza dei
territori delle 10 Circoscrizioni con quelli dei distretti scolastici, così
come è previsto dalle leggi vigenti.
d) Iniziative per ottenere l'assunzione di handicappati
fisici e di insufficienti mentali da parte delle aziende ed enti aventi
rappresentanti del Comune di Torino. Analoghe iniziative nei confronti degli
enti pubblici e degli enti privati per l'attuazione della legge 482/1968.
e) Attuazione delle norme del DPR 24 luglio 1977 n.
616 che vincolano al settore assistenziale i beni pervenuti al Comune di
Torino (il cui valore ammonta ad alcune centinaia di miliardi) a seguito dello
scioglimento degli enti assistenziali, IPAB comprese, mediante in particolare quanto
segue:
- redazione di un elenco dei beni mobili e immobili
di cui sopra, da inserire nei bilanci preventivo e consuntivo del Comune;
- definizione delle somme a titolo di affitto che
annualmente il Comune di Torino trasferisce al bilancio dell'Assessorato
all'assistenza in relazione ai beni immobili utilizzati dagli altri Assessorati
del Comune stesso;
- idem c.s. per i redditi provenienti dai beni
immobili affittati dal Comune di Torino ad altri enti e a privati;
-
idem c.s. per i redditi provenienti da depositi bancari, titoli e altri beni
mobili.
Al riguardo, si chiede che il Consiglio comunale
modifichi la propria deliberazione riguardante l'alienazione di porzioni degli
immobili provenienti dalla disciolta IPAB «Piccola Casa di Carità della Madonna
di Campagna» per l'acquisto di arredi e attrezzature comunali, in quanto la
delibera contrasta con le vigenti disposizioni. Al riguardo si veda la
circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 8/APE del 20
maggio 1986.
f) Approvazione di una deliberazione per la
definizione dei criteri a cui si devono attenere gli uffici municipali per
l'abbattimento e la non creazione di barriere architettoniche.
Dette norme dovrebbero altresì essere rispettate dai
privati nei progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione.
Al
riguardo si propongono i criteri elaborati da Monzeglio e Santanera per conto
del CSA.
2. Gabinetto del Sindaco
Gestione da parte di un funzionario designato dal
Sindaco e facente parte del suo gabinetto del Centro di documentazione
(I.D.E.A.) sui problemi dell'handicap fisico, sensoriale, intellettivo e
psichico.
Detto Centro, già previsto in Via Nizza 151, dovrebbe
essere istituito in Corso Francia presso la sede dell'ex IPAB Prinotti, i cui
beni sono stati trasferiti al Comune di Torino.
Si valuta positivamente la possibilità di trasferire
il Centro IDEA in tale edificio per i seguenti motivi:
-
spazi disponibili in corso Francia adatti e ampiamente sufficienti per gli
scopi previsti;
- possibilità di rendere agibili in breve tempo sale
per convegni e seminari di studio, da sempre carenti nella città;
- confluenza in un unico centro polivalente di
documentazione, delle informazioni e dei materiali utili per tutte le
tipologie di handicap (fisici, sensoriali...).
Si propone il Gabinetto del Sindaco per la pluralità
delle competenze richieste valorizzando:
-
l'utilizzo dell'edificio attualmente vuoto e inagibile per i due/terzi;
- l'esempio positivo di ristrutturazione e rimessa
in uso di edificio vecchio con l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- recupero di ambienti per incontri: altro punto
cruciale nella città di Torino (Cfr. lettera al Sindaco del CSA, in data 3
aprile 1989).
3. Assessore all'assistenza
a) Attribuzione al settore sanitario (e non più a
quello assistenziale) della competenza ad intervenire in materia di anziani
cronici non autosufficienti.
b) Trasformazione degli istituti comunali di assistenza
per anziani cronici non autosufficienti in RSA a gestione sanitaria.
c) Trasferimento dei nuovi istituti di Via San Marino
e ex Tonolli alla sanità affinché li gestisca come RSA.
d) In attesa dell'attuazione dei punti precedenti,
sollecito alla Regione per l'approvazione della delibera del Consiglio comunale
del dicembre 1988, la quale prevede la creazione di 100 posti letto sanitari
all'IRV e di altrettanti al Carlo Alberto.
e) Sviluppo dei servizi alternativi al ricovero:
- adeguamento delle prestazioni di servizio sociale
per le persone e famiglie in difficoltà anche mediante l'assunzione del
relativo personale;
- revisione della deliberazione concernente
l'assistenza economica in modo che il minimo vitale risulti essere compatibile
con le esigenze ed eliminando in ossequio alle leggi vigenti, ogni obbligo
contributivo dei parenti;
- forte potenziamento del servizio di aiuto
domiciliare, anche mediante convenzioni con enti privati, in modo da assicurare
le necessarie prestazioni anche nelle giornate festive e pre-festive. Vi è
l'esigenza di estendere il servizio agli handicappati, di età superiore ai 14
anni che, a causa della gravità delle loro condizioni, non sono in grado di
frequentare i CST;
- sviluppo dell'affidamento familiare a scopo
educativo, con priorità nei confronti dei minori degli anni 12, compresi quelli
colpiti da handicap o sieropositivi;
- potenziamento delle attività concernenti la
adozione, con particolare riferimento ai minori grandicelli o handicappati;
- predisposizione di un piano specifico per le
comunità alloggio, con capienza massima di 10 posti, per minori handicappati e
non, per handicappati adulti e per anziani autosufficienti in tutto o in
parte, tenendo conto dei finanziamenti regionali e nazionali disponibili;
- emissione di una circolare applicativa della
delibera relativa alla prosecuzione degli interventi assistenziali per gli
ultra-diciottenni;
- predisposizione di un analogo piano per i centri
diurni (aperti almeno 40 ore settimanali) per insufficienti mentali
ultraquindicenni non in grado, a causa della gravità delle loro condizioni di
salute, di svolgere alcuna attività lavorativa proficua al fine del
miglioramento qualitativo di quelli esistenti e dell'eliminazione delle liste
d'attesa;
- approvazione di una deliberazione per l'esonero
dei parenti tenuti agli alimenti dall'obbligo di contribuire al pagamento di
rette nel caso in cui l'utente non abbia redditi sufficienti. Questa richiesta
è conforme a quanto previsto dalle leggi vigenti. Nella stessa delibera il
suddetto principio dovrebbe essere esteso a tutti gli altri servizi (assistenza
domiciliare, ecc.).
f) Potenziamento del servizio di vigilanza con
particolare riguardo alla verifica delle condizioni di vita dei ricoverati in
istituto e in comunità alloggio e al controllo dell'adempimento delle norme
di sicurezza.
g) Promozione dell'estinzione delle IPAB che non
hanno redditi propri sufficienti per lo svolgimento delle attività
assistenziali previste dagli statuti o che non svolgono alcuna attività (v. per
esempio l'IPAB Nido Principessa Laetitia di Torino) o che svolgono funzioni
non assistenziali in violazione delle leggi vigenti (v. ad esempio la IPAB
Alfieri Carrù di Torino).
h) Revisione delle norme che prevedono per gli
educatori l'effettuazione di un quinto di lavoro per non meglio precisate
attività di territorio.
i) Definizione delle modalità di appalto e gestione
delle comunità alloggio da parte di enti privati, cooperative comprese.
l)
Promozione del volontariato di sostegno domiciliare per persone e nuclei in
difficoltà.
m) Estensione a tutti gli enti convenzionati del
diritto di accesso della commissione di controllo dei movimenti di base.
n) Promozione nei confronti dell'USSL Torino IV
dell'apertura delle comunità alloggio (n. 3 di 8 posti ciascuna) di Corso
Svizzera 164 per soggetti handicappati gravissimi.
o) Trasferimento all'assessorato ai trasporti del
servizio taxi e dei pulmini attrezzati che dovranno essere aumentati di numero
e dotati di radio-telefono nonché modificati per migliorarne la accessibilità
e la manovrabilità.
4. Assessorato all'istruzione
a) Prosecuzione delle iniziative per l'inserimento
di handicappati negli asili nido, nelle scuole materne e dell'obbligo e
superiori.
In particolare si sottolinea l'esigenza di provvedere
tempestivamente al trasporto e alla fornitura di sussidi e ausili secondo le
proprie competenze.
Si sollecita l'assunzione di personale (insegnante e
di assistenza) in quantità adeguata alle esigenze degli utenti handicappati e
per tali compiti preparato, cercando di unificare e rendere omogenee le
prestazioni dell'Assessorato in tutti gli ordini di scuole, con un'attenzione
particolare alla scuola del « non obbligo u (nidi e materne) dove non è ancora
pienamente realizzata una vera integrazione.
Al riguardo rammentiamo la necessità di rispettare
il criterio della territorialità per garantire una equa distribuzione degli
inserimenti tra le scuole ed evitare così negative concentrazioni di utenti
handicappati in pochi complessi scolastici.
b) Si proceda al più presto al rinnovo dell'intesa
tra Provveditorato agli Studi, Comune di Torino e le dieci USSL della città
sull'integrazione scolastica degli alunni handicappati, con l'accoglimento
degli emendamenti presentati dal CSA unitamente alle organizzazioni sindacali
CGILCISL-UIL di ?orino (cfr. Bollettino Handicap
& Scuola, n. 7-8, aprile-maggio 1990, pag. 17).
Si auspica che l'intesa, ancora fortemente scolastica,
progressivamente sia estesa, almeno per il Comune di Torino, agli altri
assessorati (piano interassessorile) per favorire la realizzazione di un
intervento globale (e non frammentato) nei riguardi dell'alunno handicappato.
c)
Graduale superamento dei Centri educativi speciali mediante:
- rifiuto di nuove iscrizioni per allievi provenienti
da altri Comuni a partire dall'anno scolastico 1991-92. Al riguardo si chiede
che l'Assessorato all'istruzione provveda a segnalare quanto sopra con la
massima sollecitudine al Provveditorato agli studi, alla Regione, ai Comuni e
alle USSL;
- sostegno da parte del personale comunale, in
particolare quello dei Centri educativi speciali, per l'inserimento scolastico
a tempo pieno degli handicappati gravi e gravissimi nelle scuole di competenza
territoriale degli allievi.
d) Azione per l'individuazione dell'evasione dell'obbligo
scolastico e per la riduzione a zero del fenomeno secondo l'intesa siglata con
il Provveditorato agli Studi.
e) Superamento degli istituti per sordi (Torino e
Pianezza) e predisposizione, nel caso in cui i genitori scelgano per i propri
figli la frequenza in strutture speciali (scelta non condivisa però dal CSA),
di classi speciali presso scuole normali opportunamente dislocate in modo da
ridurre al minimo l'effetto «ghetto»,
f) Sviluppo del servizio di assistenza educativa
domiciliare per i minori handicappati con priorità nei confronti dei bambini
di età inferiore ai sei anni.
5. Assessorato al lavoro e alla formazione
professionale
a) Attuazione dell'intesa intervenuta fra Comune di
Torino, Organizzazioni sindacali, Associazioni in merito ai corsi
prelavorativi, tenendo altresì conto dell'o.d.g. approvato all'unanimità dal
Consiglio regionale piemontese in data 20 marzo 1990.
b) In merito al punto precedente occorre che i corsi
prelavorativi siano distribuiti nei vari Centri dì formazione professionale e
non concentrati in via Ventimiglia 201.
c) Promozione dell'estensione dell'intesa agli enti
privati di formazione professionale di Torino città.
d) Promozione della creazione di corsi prelavorativi
fuori Torino, anche al fine del superamento del corso prelavorativo per allievi
provenienti dai Comuni della 1ª e 2ª cintura. Al riguardo, si ricordano le
positive esperienze dei corsi prelavorativi istituiti dal Comune di Torino a
Chieri e dall'ENGIM di Nichelino.
e) Potenziamento degli inserimenti nei corsi normali
di handicappati fisici e di insufficienti mentali lievi in grado di raggiungere
la qualifica con adeguato sostegno.
f)
Potenziamento dei corsi professionalizzanti per non vedenti.
g) Avvio di corsi sperimentali di aggiornamento
professionale di handicappati fisici adulti, iscritti nelle liste del
collocamento obbligatorio.
h)
Richiesta alla Regione di contributi CEE per tutti i corsi sopra indicati.
i) Avvio per il Comune di Torino del progetto
sperimentale di collocamento obbligatorio al lavoro proposta nel novembre 1984
dal CSA. A questo proposito occorre che della Commissione «per
l'individuazione di opportunità di lavoro per soggetti insufficienti mentali»
(approvata il 20 marzo 1990 dal Consiglio comunale di Torino) facciano parte
le Associazioni firmatarie dell'intesa di cui al punto a). Vi è altresì
l'esigenza del potenziamento del gruppo di operatori aventi l'incarico di
promuovere l'inserimento lavorativo degli handicappati nelle aziende pubbliche
e private, con priorità nei confronti degli allievi che hanno frequentato i
corsi prelavorativi.
l) Approvazione di una deliberazione per la
concessione di contributi/premio alle aziende che inseriscono al lavoro
handicappati con ridotta capacità lavorativa.
m) Inserimento dei problemi specifici riguardanti il
collocamento lavorativo degli handicappati all'interno dei vari programmi e
servizi, compreso l'osservatorio del lavoro e il COSFP.
n) Organizzazione di una iniziativa pubblica,
presente anche il Sindaco, per ringraziare le aziende che hanno inserito
handicappati sia al lavoro, sia al tirocinio.
6. Assessorato al personale
a) Attuazione dell'impegno assunto dall'Assessore al
personale relativo alla garanzia dell'assunzione di una percentuale (da
definire) di insufficienti mentali in contemporanea con le assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette (assunzioni obbligatorie di
personale comunale). Fra gli insufficienti mentali le priorità di assunzione
vanno previste per coloro che hanno frequentato i corsi prelavorativi del
Comune di Torino. Per quanto riguarda la percentuale sì propone che essa sia
definita nel 5%, come d'altronde risulta dalle assunzioni fatte ultimamente
dal Comune.
b) Continuazione della messa a disposizione di posti
di tirocinio per insufficienti mentali che frequentano i corsi prelavorativi.
c) Incarico, se possibile ad una sede universitaria,
per lo svolgimento di una ricerca scientifica riguardante gli inserimenti
lavorativi di handicappati effettuati dal Comune di Torino al fine di
individuare gli aspetti positivi e negativi e i problemi aperti.
7. Assessorato all'urbanistica
Assunzione di iniziative per la promozione delle
norme di legge concernenti l'abolizione e la non creazione delle barriere
architettoniche, nel rispetto dei criteri elaborati per conto del CSA da Monzeglio-Santanera.
Creazione di un servizio incaricato di compiere la promozione e i controlli
relativi.
8. Assessorati ai lavori pubblici e alla viabilità
Revisione dei contenuti progettuali del Comune di
Torino relativi alla eliminazione e non creazione delle barriere
architettoniche dei marciapiedi, da realizzare mediante la creazione di un
apposito gruppo di lavoro.
Rispetto
delle nuove norme di legge sulle barriere architettoniche.
9. Assessorato ai trasporti
Eliminazione delle barriere architettoniche in modo
da rendere possibile gli spostamenti nella città da parte degli handicappati.
In particolare, prosecuzione delle attività volte alle eliminazioni di barriere
da marciapiedi, attraversamenti pedonali, edifici pubblici, di competenza
comunale (servizi sociali, ospedali, ambulatori, scuole, uffici, teatri,
musei, ecc.).
Adattamenti necessari per i mezzi pubblici di
trasporto e relative infrastrutture di accesso. In particolare dovrà essere
garantita la piena usufruibilità della metropolitana da parte degli handicappati,
come stabilito dal DPR 27 aprile 1978 n. 384.
Gestione da parte dell'Assessorato ai trasporti del
servizio taxi e dei pulmini attrezzati che dovranno essere aumentati di numero
e dotati di radiotelefono, nonché modificati per migliorarne l'accessibilità e
la manovrabilità.
10. Assessorato alla casa
a) Piano di utilizzo dei patrimoni degli enti
assistenziali disciolti (Ipab, ex Eca, ex Onmi, ecc.) e delle Ipab funzionanti
disponibili.
b) Potenziamento delle iniziative di adattamento
degli alloggi in modo da renderli usufruibili da parte di persone portatrici di
handicap.
c) Potenziamento dei contributi necessari per
l'adeguamento degli alloggi e attivazione di iniziative volte alla massima
pubblicizzazione per favorire la conoscenza di tale possibilità.
d)
Censimento degli alloggi di edilizia pubblica.
e) Richiesta alle IPAB di mettere a disposizione di
casi sociali gli alloggi di loro proprietà che si renderanno disponibili.
Approvazione di criteri per evitare ogni forma di favoritismo.
11. Assessorato allo sport
Adeguamento delle strutture sportive, compreso il
nuovo stadio «Delle Alpi», alle norme concernenti l'abolizione e la non
creazione delle barriere architettoniche.
PIATTAFORMA PER LE USSL DI
TORINO CITTÀ
1. Iniziative dirette ad ottenere l'adattamento delle
norme regionali in modo da prevedere un effettivo coordinamento a livello
cittadino dei servizi sanitari (e di quelli socio-assistenziali appena saranno
trasferiti all'USSL) attribuiti o da attribuire alle 10 Unità locali torinesi
(circoscrizioni), consentendo inoltre la gestione centralizzata (USSL) di
quanto è inopportuno decentrare per una adeguata efficienza dei servizi (ad
esempio, concorsi per assunzione del personale, gestione del personale stesso,
gestione degli ospedali, rapporti con case di cura private, ecc.).
2. Iniziative per il trasferimento dal Comune di
Torino alle USSL delle funzioni assistenziali, da inserire:
-
quelle concernenti gli anziani cronici non autosufficienti fra le funzioni sanitarie;
-
le altre fra quelle assistenziali.
Detto
trasferimento deve aver luogo entro il 31 dicembre 1990 in attuazione delle
leggi regionali.
3. Assunzione delle iniziative necessarie affinché
gli ospedali provvedano ad assicurare i necessari trattamenti curativi e
riabilitativi anche agli anziani cronici e alle altre persone non autosufficienti
(dementi senili, ecc.). Fra le prestazioni di competenza degli ospedali devono
essere potenziate quelle concernenti le prestazioni ai pazienti non autosufficienti,
prestazioni che devono essere fornite da personale dipendente dagli ospedali o
da cooperative convenzionate (si veda ad esempio la convenzione deliberata
dall'USSL 35 di Ravenna, in Prospettive
assistenziali, n. 83, luglio-settembre 1988).
4. In attesa di quanto previsto al punto 1, iniziative
delle USSL Torino II e Torino VIII nei confronti della Regione Piemonte perché
approvi la delibera del Comune di Torino del dicembre 1988 relativa alla
creazione di 100 posti letto sanitari presso l'I.R.V. e di altrettanti presso
il Carlo Alberto.
5. Iniziative dirette ad ottenere la coincidenza dei
territori delle USSL torinesi con i territori dei distretti scolastici, come
previsto anche dalle leggi vigenti.
6. Completamento dell'attuazione della delibera
dell'USSL Torino 1-23 che prevede l'assunzione di 30 insufficienti mentali e 5
handicappati fisici gravi.
7. Predisposizione di posti permanenti di tirocinio
nei servizi delle USSL, senza obbligo di assunzione, per gli allievi
frequentanti i corsi prelavorativi.
8. Prosecuzione delle iniziative per l'inserimento
degli handicappati negli asili nido, nelle scuole materne e dell'obbligo.
9. Si proceda al più presto al rinnovo dell'intesa
tra Provveditorato agli Studi, Comune di Torino e le dieci USSL della città
sull'integrazione scolastica degli alunni handicappati, con l'accoglimento
degli emendamenti presentati dal CSA unitamente alle Organizzazioni sindacali
CGILCISL-UIL di Torino (cfr. Bollettino Handicap
& Scuola, n. 7-8, aprile-maggio 1990, pag. 17).
10. Assunzione di un congruo numero di psicoterapeuti
o rimborso alle famiglie delle spese sostenute per interventi di psicoterapia
richiesti dalie équipes di neuropsichiatria delle USSL.
11. Azione per il superamento degli istituti di
ricovero per handicappati, compreso quello di Pianezza per sordi.
12. Promozione del centro di documentazione per
handicappati, la cui gestione è stata richiesta al Sindaco di Torino, tramite
un funzionario del suo gabinetto.
Detto Centro, già previsto in via Nizza 151 (Centro
IDEA), dovrebbe essere istituito in Corso Francia presso la sede dell'ex
Prinotti, i cui beni sono stati trasferiti, in quanto IPAB, al Comune di
Torino.
Si valuta positivamente la possibilità di trasferire
il Centro IDEA in tale edificio per i seguenti motivi:
-
spazi disponibili in corso Francia adatti e ampiamente sufficienti per gli
scopi previsti;
- possibilità di rendere agibili in breve tempo sale
per convegni e seminari di studio, da sempre carenti nella città;
- confluenza in un unico centro polivalente di
documentazione delle informazioni e dei materiali utili per tutte le tipologie
di handicap (fisici, sensoriali ...), compreso il materiale tiflotecnico e di
documentazione per i ciechi.
È naturalmente necessaria la messa a disposizione da
parte delle USSL di personale proprio in modo da garantire le consulenze
professionali necessarie. Inoltre, di detto centro dovrebbe far parte un gruppo
permanente di lavoro che sia punto di riferimento tecnico e scientifico per i
vari tipi di handicap.
13. Costituzione di un gruppo di lavoro per la
individuazione di modalità di intervento, nel campo dell'istruttoria
preliminare per l'accertamento dell'invalidità, in modo da evitare abusi e
ritardi.
14. Piano per la deistituzionalizzazione degli
handicappati di competenza dell'USSL, previa attuazione dei servizi
territoriali alternativi.
15. Cessazione dell'invio di anziani malati in
ospedali o case di cura private fuori Torino, fatto che rende molto
difficoltosa o impossibile l'assistenza da parte dei familiari dei pazienti.
15. Ristrutturazione dell'Ospedale Birago di Vische
per gli anziani lungodegenti e/o cronici e predisposizione di settori collegati
organicamente con i reparti ospedalieri che dispongono i ricoveri. La
gestione di detti settori sarà assicurata dalle divisioni ospedaliere di
riferimento (primari, aiuti, assistenti, infermieri, r-iabilitatori,
inservienti...).
17.
Avvio in tutte le USSL del servizio di ospedalizzazione a domicilio.
18. Approvazione di una delibera per la concessione
di un congruo contributo ai familiari o a terzi che provvedono alla
ospedalizzazione a domicilio di anziani e di altri pazienti.
19. Garanzia dell'immediato ricovero ospedaliero nei
casi in cui la persona ospedalizzata a domicilio non possa più esserlo, e ciò
anche saltuariamente, per i necessari periodi di riposo delle persone che
provvedono all'ospedalizzazione a domicilio.
20. Idonee iniziative per soddisfare, con personale
qualificato e nell'ambito dei normali servizi sanitari ambulatoriali e
ospedalieri, le esigenze specifiche degli handicappati gravi e gravissimi:
riabilitazione, cure odontoiatriche, assistenza ospedaliera continua, ecc.
21. Verifica della professionalità degli operatori
dichiarata dalle organizzazioni «infermieristiche» che svolgono attività
sanitarie negli ospedali.
22. Approvazione di una deliberazione per definire i
principi riguardanti gli interventi in materia di adozione, affidamento,
potestà parentale, tutele e curatele, interdizione, inabilitazione, ecc.
23. Interventi nei confronti di coloro che (istituti,
locande, affittacamere, ecc.) ricoverano senza autorizzazione anziani non
autosufficienti e/o esercitano abusivamente attività sanitarie.
24. Estensione a tutta l'utenza, indipendentemente
dall'età, degli interventi riabilitativi dei centri attualmente funzionanti
solo per i minori.
25. Emanazione di una direttiva al personale
sanitario (medici, capisala, infermieri, ecc.) perché si astenga
dall'esprimere giudizi morali sui pazienti e sui parenti, soprattutto per
quanto riguarda i malati anziani.
PIATTAFORMA PER LA PROVINCIA
DI TORINO
1. Presidente della Giunta e Assessore all'assistenza
Con l'entrata in vigore della legge n. 142/1990 sulle
autonomie locali, alle Province sono state sottratte tutte le competenze
assistenziali.
Al momento dell'entrata in vigore della nuova legge
sulle autonomie locali, le Province svolgevano funzioni ad esse attribuite
dalla legge concernenti:
-
i ciechi e i sordomuti poveri rieducabili;
-
l'assistenza alle madri nubili e alle gestanti nubili e coniugate;
-
i bambini esposti e cioè trovati in luogo pubblico, di cui non si conoscono i
genitori;
-
i minori (0-18 anni) figli di ignoti, e cioè non riconosciuti dai genitori;
- i minori (0-18 anni) riconosciuti dalla sola madre,
a condizione che al momento della prima richiesta di assistenza il bambino
abbia meno di 6 anni;
- i minori già di competenza dell'ONMI. Inoltre, la
Provincia di Torino esercitava la competenza in materia di handicappati insufficienti
mentali (con tutti i servizi socio-assistenziali relativi), in quanto non
aveva ancora provveduto al trasferimento alle USSL, come da DPR 616/77.
La legge sulle autonomie locali nulla dice circa il
trasferimento ai Comuni delle funzioni assistenziali, degli stanziamenti
relativi, del personale, delle strutture e attrezzature.
Al fine di garantire la continuità degli interventi,
si chiede che la Provincia di Torino continui ad esercitare le funzioni
assistenziali fino al 31 dicembre 1990 con oneri a suo carico e che trasferisca
ai Comuni singoli e associati tutti gli stanziamenti in materia, il relativo
personale, le strutture e le attrezzature.
Per quanto concerne l'assistenza sociale alle
gestanti nubili, vedove e coniugate e alle madri nubili e ai minori esposti e a
quelli non riconosciuti, stante la delicatezza degli interventi (ad esempio,
garanzia del segreto del parto alle donne che non provvedono al riconoscimento
dei propri nati) occorre che la competenza, il personale, le strutture e le
attrezzature (comprese le somme ricavate dalla vendita del Mainero), nel caso
in cui fosse necessario un provvedimento in materia, siano trasferiti ai Comuni
capoluogo di Provincia, i quali dovrebbero esercitare le relative funzioni con
riferimento al territorio provinciale.
2. Assessore all'assistenza
Sanatoria nei confronti degli assistiti e dei loro
familiari, per quanto concerne le rivalse nel settore dell'assistenza, tenendo
conto che:
- la Regione, con Circolare del 26 settembre 1989, n.
20/APE ha stabilito la gratuità della frequenza dei centri diurni;
- gli enti pubblici non possono pretendere contributi
economici da parte dei parenti di persone assistite.
3. Presidente della Giunta e Assessore al personale
a) Completamento dell'attuazione della deliberazione
relativa alla assunzione di «almeno 25 invalidi civili (20 insufficienti mentali
e 5 invalidi fisici gravi)», come stabilito dall'accordo intervenuto fra la
Provincia di Torino, le Organizzazioni sindacali e il CSA.
b) Conferma dei posti permanenti di tirocinio (senza
obbligo di assunzione), destinati agli handicappati insufficienti mentali che
frequentano i corsi prelavorativi.
4. Presidente della Giunta e Assessore al lavoro
La Provincia di Torino si impegna ad assumere
iniziative nei confronti degli enti locali e società con propria partecipazione
finanziaria o con la presenza nei Consigli di amministrazione di propri
rappresentanti al fine di ottenere l'assunzione di un numero di handicappati da
definire sia sul piano quantitativo che sul piano delle loro caratteristiche e
la destinazione di posti di tirocinio (senza obbligo di assunzione), secondo
modalità e tempi da concordare azienda per azienda.
5. Assessore al patrimonio
Tutti gli alloggi di proprietà della Provincia di
Torino che si renderanno liberi saranno messi a disposizione delle USSL in cui
sono ubicati, affinché li assegnino ad anziani, handicappati adulti, famiglie
con handicappati, ragazze madri e altri casi sociali.
PIATTAFORMA PER IL
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO
1. Inserimento di handicappati nella scuola materna
statale
Assunzione di iniziative dirette ad assicurare la
frequenza delle scuole materne statali di tutti i bambini handicappati che
presentino domanda di iscrizione. In particolare si chiede che il Provveditore
agli studi emani una circolare in merito.
Dotazione di personale di appoggio in modo da
consentire una proficua integrazione scolastica degli handicappati; è
importante infatti assicurare un intervento tempestivo e completo capace di
permettere una vera opera di prevenzione e di assicurare miglioramenti e/o non
aggravamenti delle condizioni psico/fisiche degli alunni, con Indiscussi
vantaggi per tutti. Per i bambini gravissimi il rapporto dovrà essere 1 a 1.
2. Inserimento di handicappati nella scuola
dell'obbligo
Nella scuola statale dell'obbligo deve essere
rispettato il diritto alla frequenza nella scuola di territorio di tutti gli
alunni handicappati che ne facciano richiesta. A tal fine si richiede il graduale
superamento dei Centri educativi speciali municipali e delle classi speciali,
superamento che dovrà realizzarsi mediante la non accettazione di iscrizioni
alle classi prime dei centri speciali a partire dall'anno scolastico 1991/92.
Il personale comunale attualmente impiegato nei centri
speciali verrà utilizzato in collaborazione con quello statale per garantire
gli inserimenti nella scuola statale dell'obbligo.
Per una adeguata attuazione di quanto sopra, si
richiede che nelle scuole in cui viene attuato l'inserimento sia previsto quanto
segue:
a) un sufficiente numero di insegnanti di sostegno e
la loro presenza fin dall'inizio dell'anno scolastico. Per la scuola media
dell'obbligo gli operatori scolastici statali dovrebbero essere impegnati con
disposizioni ministeriali a provvedere all'assistenza del portatore di
handicap.
b) Il rapporto 1 a 1 per i soggetti gravissimi,
garantendo anche a questi soggetti la frequenza scolastica con orario pieno.
c) La definizione di un piano educativo e riabilitativo
individualizzato, verificato periodicamente da parte degli operatori
scolastici e degli operatori dei servizi territoriali, coinvolgendo le famiglie
degli allievi.
3. Orientamento degli handicappati fisici, psichici e
sensoriali post-scuola dell'obbligo
È necessario che, fin dal primo anno della scuola
media, si avviino interventi di orientamento per individuare i successivi
sbocchi, tenendo presente che l'obiettivo da raggiungere in tutta la misura
possibile è l'inserimento lavorativo in normali aziende, previo un adeguato
percorso formativo (scuole superiori o formazione professionale o corsi
pre-lavorativi per gli insufficienti mentali in grado di svolgere solo
mansioni di tipo generico).
L'avvio ai centri diurni assistenziali dovrà essere
limitato esclusivamente agli handicappati che, a causa della gravità delle
condizioni fisiche e psichiche, non sono assolutamente in grado di svolgere
attività lavorative proficue.
4. Diploma di scuola media inferiore
Il diploma di scuola media inferiore deve essere
rilasciato a tutti gli allievi handicappati che hanno frequentato con esito
positivo la scuola media.
Per i soggetti insufficienti mentali l'esito positivo
deve essere valutato soprattutto in riferimento ai livelli di partenza,
all'acquisizione di autonomie personali e al processo di socializzazione.
In merito al diploma di scuola media inferiore, si
sottolinea che esso è indispensabile per accedere al lavoro anche in mansioni
di tipo generico, soprattutto presso Enti pubblici.
Per gli alunni che si presentano come privatisti per
sostenere l'esame di licenza di scuola media inferiore, si chiede che il
Provveditorato agli studi garantisca un adeguato sostegno anche per quanto
riguarda strutture, attrezzature e insegnanti, prevedendo anche distacchi a
tempo parziale.
5. Accesso degli handicappati ai corsi sperimentali
per lavoratori (150 ore)
Si chiede che agli handicappati, siano essi fisici,
psichici, o sensoriali sia consentita la frequenza dei corsi sperimentali per
lavoratori (150 ore) e siano altresì garantiti gli insegnanti di sostegno, i
sussidi idonei e una adeguata pubblicizzazione dei corsi stessi.
6. Inserimento di handicappati nella scuola media
superiore
È necessario che siano previsti opportuni interventi
dì sostegno (personale, sussidi, adattamenti, ecc.) per l'inserimento di
handicappati nelle scuole medie superiori, garantendo i necessari collegamenti
con la scuola dell'obbligo anche con l'utilizzo della figura del coordinatore
dei servizi di orientamento scolastico prevista dall'art. 5 della legge 426/1988.
7. La
scuola media speciale per ciechi va
trasformata a tutti gli effetti in una scuola normale che attui gli
inserimenti scolastici degli handicappati fisici, psichici e sensoriali.
8. La
concentrazione di classi speciali per audiolesi (istituti Prinotti di Torino e Pianezza) deve essere
superata mediante l'inserimento in classi normali o, se richiesto dalle
famiglie, mediante l'istituzione di classi speciali presso una o più scuole
normali di Torino. Ciò sia per il ciclo della scuola elementare che per quello
della scuola media.
9. Il CSA ritiene che sarebbe molto positivo che il
gruppo di lavoro presso il Provveditorato agli studi per l'inserimento degli
handicappati (gruppo H) sviluppasse il confronto continuo e programmato con le
Associazioni ed i movimenti di base in modo che sia possibile confrontare le
esigenze degli utenti con le risposte fornite. Inoltre è necessario che il
Gruppo H sia dotato di personale e di strumenti adeguati ai compiti che deve
svolgere per appoggiare gli inserimenti scolastici e per verificare la
validità degli interventi attuati.
10. Un ruolo importantissimo per adeguati inserimenti
scolastici degli handicappati può essere assunto dall'Istituto Regionale di
Ricerca Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi.
Si
sottolinea che i compiti dell'IRRSAE sono i seguenti:
-
raccogliere, elaborare e diffondere documentazione pedagogica e didattica;
-
condurre studi e ricerche in campo educativo;
- promuovere e assistere l'attuazione di progetti di
sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
-
organizzare e attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo o
docente;
- fornire consulenza tecnica sui progetti di
sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento
culturale e professionale dei docenti e collaborare alla attuazione delle
relative iniziative promosse a livello di distretto.
Il CSA chiede che detti compiti siano espletati
tenendo in particolare considerazione gli handicappati, soprattutto quelli
gravi e gravissimi.
11. Occorre che - finalmente - vengano predisposte ed
attuate idonee iniziative per arginare l'evasione dall'obbligo scolastico e la
selezione scolastica, secondo l'intesa stipulata tra il Provveditorato agli
studi e gli Enti locali. Dette iniziative dovrebbero essere assunte dal
Provveditorato agli studi, in collaborazione con il Consiglio scolastico
provinciale e gli Enti locali, con il coinvolgimento dei Sindacati, delle
Associazioni e dei Movimenti di base.
12. Si chiede che gli Organi collegiali scolastici, in
particolare i Consigli di distretto, di circolo e di istituto, segnalino al
Provveditorato agli studi e agli Enti locali l'esistenza di barriere architettoniche
al fine di eliminare le situazioni che rendono difficoltosa l'accessibilità
alle scuole, nonché le necessità inerenti ai sussidi e agli ausili necessari
per l'integrazione scolastica.
13. Per quanto riguarda la città di Torino, si ravvisa
la necessità di rivedere la delimitazione territoriale dei Distretti scolastici
in modo che vi sia coincidenza con il territorio delle Circoscrizioni e quindi
anche delle Unità socio-sanitarie locali.
14. Avvio di iniziative specifiche dirette ad informare
il personale insegnante della scuola dell'obbligo - d'intesa con il Tribunale
per i minorenni - sulle competenze loro attribuite dall'articolo 9 della
legge 184/1983 in materia di segnalazione delle situazioni di abbandono dei
minori.
www.fondazionepromozionesociale.it