Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991

 

 

PIATTAFORME PRESENTATE DAL CSA ALLA REGIONE PIEMONTE, AL COMUNE E ALLA PROVINCIA DI TORINO, ALLE USSL CITTADINE E AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI

 

 

Riportiamo le piattaforme elaborate nel no­vembre 1990 dal CSA, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base. Esse con­tengono le richieste avanzate nei confronti della Regione Piemonte, del Comune e della Provincia di Torino, delle USSL cittadine e del Provve­ditorato agli studi.

 

 

PIATTAFORMA PER LA REGIONE PIEMONTE

 

1. Presidente della Giunta e Assessore all'assistenza

Con l'entrata in vigore della legge n. 142/1990 sulle autonomie locali, alle Province sono state sottratte tutte le competenze assistenziali.

Al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie locali, le Province svol­gevano funzioni ad esse attribuite dalla legge concernenti:

- i ciechi e i sordomuti poveri rieducabili;

- l'assistenza alle madri nubili e alle gestanti nubili e coniugate;

- i bambini esposti e cioè trovati in luogo pubblico di cui non si conoscono i genitori;

- i minori (0-18 anni) figli di ignoti, e cioè non riconosciuti dai genitori;

- i minori (0-18 anni) riconosciuti dalla sola madre, a condizione che al momento della prima richiesta di assistenza il bambino abbia meno di 6 anni;

- i minori già di competenza dell'ONMI. Inoltre, la Provincia di Torino esercitava la competenza in materia di handicappati insufficienti mentali (con tutti i servizi socio-assistenziali relativi), in quanto non aveva ancora provveduto al trasferimento alle USSL, come da DPR 615/77.

La legge sulle autonomie locali nulla dice cir­ca il trasferimento ai Comuni delle funzioni as­sistenziali, degli stanziamenti relativi, del per­sonale, delle strutture e attrezzature.

Al fine di garantire la continuità degli inter­venti, si chiede che la Provincia di Torino con­tinui ad esercitare le funzioni assistenziali fino al 31 dicembre 1990 con oneri a suo carico e che trasferisca ai Comuni singoli e associati tutti gli stanziamenti in materia, il relativo per­sonale, le strutture e le attrezzature.

Per quanto concerne l'assistenza sociale alle gestanti nubili, vedove e coniugate e alle madri nubili e ai minori esposti e a quelli non ricono­sciuti, stante la delicatezza degli interventi (ad esempio, garanzia del segreto del parto alle donne che non provvedono al riconoscimento dei propri nati), occorre che la competenza, il personale, le strutture e le attrezzature (com­prese le somme ricavate dalla vendita del Mai­nero), nel caso in cui fosse necessario un prov­vedimento in tale materia, siano trasferiti ai Co­muni capoluogo di Provincia, í quali dovrebbero esercitare le relative funzioni con riferimento al territorio provinciale.

 

2. Assessore alla sanità e Assessore all'assistenza

a) Attribuzione al settore sanitario (e non più a quello assistenziale) della competenza ad in­tervenire nei confronti delle persone adulte e anziane croniche non autosufficienti, compresi i dementi senili.

b) Attuazione della delibera del Consiglio co­munale di Torino del dicembre 1988 riguardante la istituzione di 100 posti letto sanitari presso l'I.R.V. e di altri 100 posti letto sanitari presso il Carlo Alberto.

 

3. Assessore alla sanità

a) Revisione dei progetti delle RSA (Resi­denze sanitarie assistenziali) in modo che esse rispondano alle caratteristiche della proposta di legge di iniziativa popolare «Riordino degli interventi sanitari a favore degli anziani cronici non autosufficienti e realizzazione delle resi­denze sanitarie assistenziali», il cui art. 4 pre­vede quanto segue: «Le residenze sanitarie as­sistenziali (RSA) sono presidi sanitari che as­sicurano le prestazioni curative e riabilitative ad anziani malati non autosufficienti attuando la massima integrazione con le risorse familiari e sociali del territorio. La loro programmazione e realizzazione fa riferimento a precisi ambiti ter­ritoriali: i quartieri, le circoscrizioni, i piccoli comuni.

«Le RSA devono rispettare alcuni standards strutturali e funzionali minimi:

- recettività non superiore a 40 anziani con articolazione in gruppi di 10;

- unità abitative singole per una o due per­sone, con superficie non inferiore a 24 mq., dota­te ciascuna di veranda, servizio igienico com­pleto, erogatore di ossigeno, citofono e telefono; - servizi comuni costituiti da cucina dove possano essere confezionati e assunti i pasti; soggiorno di mq. 32 per ogni gruppo di 10 an­ziani; palestra per le attività motorie e di riabi­litazione; locali di socializzazione e di incontro con familiari, amici e volontari;

- giardino attrezzato di mq. 100 ogni 10 an­ziani.

«L'organico delle RSA fa riferimento a quan­to previsto dal DM 13 settembre 1988.

«Nelle RSA operano équipes ospedaliere o territoriali. È vietata nelle RSA la creazione di primariati.

«L'USSL garantisce il collegamento funziona­le fra ospedale e RSA, anche al fine di favorire l'interscambio del personale fra servizi ospeda­lieri ed extraospedalieri.

«Il ricovero degli anziani in RSA in nessun caso deve essere considerato definitivo. Esso va invece utilizzato con flessibilità anche per periodi relativamente circoscritti e ripetibili nel tempo, secondo le reali esigenze dell'anziano e del suo contesto familiare».

Per quanto riguarda le RSA per soggetti non autosufficienti, l'art. 12 della proposta di legge di iniziativa popolare prevede che: «Le RSA per gli altri soggetti non autosufficienti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Mini­stri del 22 dicembre 1989, non possono avere una capienza superiore ai dieci posti. né posso­no essere accorpate. Ai soggetti di cui al comma precedente, se minorenni, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184 "Discipli­na dell'adozione e dell'affidamento dei minori"».

b) Emanazione di un provvedimento concer­nente il personale da adibire alle RSA in modo che possano essere tempestivamente predispo­ste dalle USSL le iniziative necessarie per l'as­sunzione, la formazione e l'aggiornamento pro­fessionale.

Il provvedimento regionale dovrebbe riguar­dare altresì il personale delle RSA gestite da privati.

c) Assunzione delle necessarie iniziative per l'estensione presso tutte le USSL piemontesi del servizio di ospedalizzazione a domicilio, ser­vizio a cui si fa specifico riferimento nella già citata proposta di legge di iniziativa popolare.

Si chiede inoltre che, ai parenti o ai terzi che vi provvedano, siano corrisposti adeguati con­tributi economici in modo da consentire alle suddette persone di utilizzare l'aiuto di terzi (ad esempio colf per 5-6 ore al giorno). Dovrà anche essere prevista la Possibilità di ricove­rare l'anziano saltuariamente in idonee struttu­re sanitarie per consentire adeguati periodi di riposo alle persone che provvedono alla ospe­dalizzazione a domicilio.

d) Assunzione di iniziative per soddisfare, nell'ambito dei normali servizi sanitari ambu­latoriali e ospedalieri, le esigenze specifiche degli handicappati gravi e gravissimi (cura odon­toiatrica, assistenza ospedaliera continua, ecc.).

 

4- Assessorato all'assistenza

a) Attribuzione al settore sanitario (e non più a quello assistenziale) della competenza ad in­tervenire in materia di anziani malati cronici non autosufficienti.

b) Revisione della legge regionale sulle IPAB in modo da ridurre al minimo la privatizzazione, destinando a servizi assistenziali finalità, patri­moni e redditi delle IPAB privatizzate e fornen­do la necessaria tutela al personale.

c) Estinzione delle IPAB che non hanno redditi propri sufficienti allo svolgimento delle attività assistenziali previste dagli statuti o che non svolgano alcuna attività (v. IPAB Nido Principes­sa Laetitia di Torino) o che svolgono funzioni non assistenziali (v. IPAB Alfieri Carrù di Torino) e destinazione a servizi sociali dei relativi patri­moni.

d) Rispetto del termine del 31 dicembre 1990 entro il quale, ai sensi della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche, tutte le funzioni assistenziali devono essere assunte dalle USSL, comprese quelle esercitate dal Comune di To­rino.

e) Azione promozionale, anche sul piano eco­nomico, per l'istituzione in tutto il Piemonte di servizi alternativi al ricovero in istituto (assi­stenza economica, aiuto domestico, affidamenti e inserimenti, centri diurni Per insufficienti men­tali non in grado di svolgere alcuna attività la­vorativa proficua).

f) Definizione di un progetto specifico per la costruzione e gestione di comunità alloggio per minori, handicappati adulti e per anziani auto­sufficienti in tutto o in parte, utilizzando allo scopo anche i finanziamenti regionali già previ­sti per le strutture residenziali.

g) Definizione delle tipologie delle RSA per soggetti di competenza del settore assisten­ziale, tenendo conto dì quanto previsto dall'art. 12 della proposta di legge di iniziativa popolare (cfr. punto 3, lettera a).

h) Blocco della costruzione di nuovi istituti per minori, per handicappati adulti e per anziani.

i) Verifica della avvenuta destinazione ai ser­vizi di assistenza sociale dei beni degli enti as­sistenziali disciolti, comprese le IPAB, e dei re­lativi redditi.

l) Trasferimento all'Assessorato regionale all'istruzione delle competenze in materia di asili nido, oggi anacronisticamente svolte dall'Asses­sorato all'assistenza.

m) Approvazione di una legge regionale per le piante organiche dei personale dei servizi as­sistenziali delle USSL, con riferimento all'attua­le normativa regionale che prevede piante sola­mente funzionali.

n) La Regione, entro il 30 giugno 1991, prov­vederà ad estendere l'anagrafe per i minori an­che agli handicappati minori e adulti ed agli an­ziani ricoverati in istituto o accolti in comunità alloggio, anagrafe che sarà costantemente ag­giornata.

o) Istituzione di un servizio per controlli or­dinari degli istituti pubblici e privati di ricovero con personale regionale e per controlli straordi­nari con personale non dipendente dalla Regio­ne, ferma restando l'attribuzione alle USSL del­le funzioni di vigilanza sugli istituti suddetti.

p) Annullamento dell'autorizzazione concessa al Comune di Torino cori deliberazione della Giunta regionale del 19.9.1990 n. 28-38502 ri­guardante l'attuazione delle norme del DPR 24 luglio 1977 n. 616 che vincolano al settore assi­stenziale i beni pervenuti al Comune di Torino (il cui valore ammonta ad alcune centinaia di miliardi) a seguito dello scioglimento degli enti assistenziali, IPAB comprese, mediante in parti­colare quanto segue:

- redazione di un elenco dei beni mobili e immobili di cui sopra, da inserire nei bilanci preventivi e consuntivi dei Comuni;

- iniziative dirette a promuovere corrette modalità di rapporto fra autorità giudiziaria mi­norile (Tribunale per i minorenni) e Giudice tu­telare e USSL in attuazione di quanto previsto dal DPR 616, art. 23 (protocolli d'intesa);

- definizione delle somme a titolo di affitto che annualmente il Comune di Torino trasferi­sce al bilancio dell'Assessorato all'assistenza in relazione ai beni immobili utilizzati dagli As­sessorati del Comune stesso;

- idem c.s. per i redditi provenienti dai beni immobili affittati dal Comune di Torino ad altri enti e a privati;

- idem c.s. per i redditi provenienti da depo­siti bancari, titoli e altri beni mobili;

- idem c.s. per gli altri Comuni;

- incentivazione economica di progetti delle USSL per pubblicizzazione e promozione degli affidamenti di minori in riferimento alle priorità di cui alla legge 184/1983.

 

5. Assessorato al lavoro e formazione professionale

a) Approvazione di una legge regionale per l'estensione in tutto il Piemonte dei corsi pre­lavorativi per insufficienti mentali a partire dall'anno scolastico 1991-1992. Al riguardo il CSA ha predisposto uno schema.

b) Nell'attesa del punto precedente, attua­zione dell'o.d.g. approvato all'unanimità dal Con­siglio regionale piemontese in cui è previsto:

- «siano aperti i corsi pre-lavorativi sul ter­ritorio piemontese onde garantire una disloca­zione ottimale dei corsi stessi rapportata all'in­tera utenza;

- la durata complessiva degli interventi for­mativi raggiunga le 2700 ore, suddivise in tre moduli di 900 ore annue» (21 marzo 1990).

c) Sostegno dei corsi pre-lavorativi in atto (Torino e Nichelino) e di quelli proposti (Comu­ni di Ciriè, Chieri e Settimo Torinese).

d) Graduale superamento dei centri speciali di formazione professionale, riservati cioè ai soli handicappati, e, se possibile, loro trasfor­mazione in centri di formazione professionale con corsi normali e per insufficienti mentali.

e) Reimpostazione del Centro speciale di Moncrivello (VC) evitando, in primo luogo, ogni tendenza a ricostruire un ghetto.

f) Potenziamento degli inserimenti nei corsi normali di handicappati fisici e di insufficienti mentali lievi, in grado di ottenere la qualifica.

g) Potenziamento dei corsi professionalizzan­ti per non vedenti.

h) Avvio di corsi sperimentali di aggiorna­mento professionale di handicappati fisici adul­ti, iscritti nelle liste del collocamento obbliga­torio.

i) Richiesta di contributi alla CEE per tutti i corsi sopra indicati.

l) Avvio del progetto sperimentale di colloca­mento obbligatorio al lavoro proposto nel no­vembre 1984 dal CSA e graduale estensione del progetto stesso a tutto il Piemonte.

 

6. Assessorato all'istruzione

a) Assunzione di idonee iniziative per pro­muovere e consentire l'inserimento prescolasti­co e scolastico degli handicappati, con partico­lare riguardo agli insufficienti mentali gravi e gravissimi, agli psicotici ed ai pluriminorati.

b) Assunzione di idonee iniziative per l'inse­rimento scolastico degli handicappati anche in attuazione della sentenza della Corte costitu­zionale n. 215 del 3 giugno 1987, ribadita dal Ministero della pubblica istruzione con Circo­lare n. 262 del 22 settembre 1988.

c) Assunzione delle funzioni in materia di asili nido, funzioni che non dovrebbero più esse­re svolte dall'Assessorato regionale all'assi­stenza.

d) Provvedere alla modifica territoriale dei di­stretti scolastici di Torino, affinché il loro terri­torio coincida con quello delle USSL.

 

7. Assessorato all'urbanistica

a) Tenuto conto delle recenti disposizioni na­zionali sulla eliminazione e non creazione delle barriere architettoniche, revisione del regola­mento della legge della Regione Piemonte 3.9.84 n. 54 «Disposizioni per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte de­gli istituti autonomi per le case popolari e dei Comuni», regolamento approvato dal Consiglio regionale piemontese con deliberazione 29.4.85 n. 3792 che snatura profondamente l'ottima leg­ge regionale sopra citata.

b) Assunzione di iniziative, compreso il com­missariamento, nei confronti di Comuni, Provin­ce, altri enti affinché venga attuato quanto pre­visto dalla legge n. 41/1986 (legge finanziaria), art. 32, comma 22.

c) Predisposizione da parte della Regione del piano di eliminazione delle barriere architetto­niche per quanto di propria competenza, ivi com­prese quelle esistenti nei parchi regionali e nei giardini pubblici (cfr. o.d.g. del Consiglio regio­nale del 31.7.1987).

d) Approvazione del regolamento edilizio re­centemente varato dal Comune di Torino, impo­nendo il rispetto delle norme di legge anche per i percorsi pedonali.

e) Assunzione di iniziative per la promozione delle norme di legge concernenti l'abolizione e la non creazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei criteri elaborati per conto del CSA da Monzeglio - Santanera. Creazione di un servizio incaricato di compiere la promozione ed i controlli relativi.

 

8. Assessorato al patrimonio

a) Avvio sollecito delle procedure per l'acqui­sizione al patrimonio regionale della Colonia dell'Eremo (Pecetto) «Casa Mia». L'acquisizio­ne, riguardante un fabbricato e 55 mila metri quadrati di terreno, può essere raggiunta con un esborso di appena 5 milioni (Cr. il parere del­l'Ufficio legale del Comune di Torino del 7.2.80) ed offrirebbe prospettive di utilizzo a fini sociali.

 

9. Assessorato al personale

a) Assunzione di insufficienti mentali e di handicappati fisici gravi, secondo modalità da concordare.

b) Conferma di posti permanenti di tirocinio per insufficienti mentali (senza obbligo di assun­zione) frequentanti i corsi prelavorativi.

 

10. Assessorati vari

a) Iniziative per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati e dai mezzi di trasporto.

b) Incentivazione delle ristrutturazioni dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche.

 

 

PIATTAFORMA PER IL COMUNE DI TORINO

 

1. Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale

a) Con l'entrata in vigore della legge n. 142/1990 sulle autonomie locali, alle Province sono state sottratte tutte le competenze assistenziali. Al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie locali, le Province svol­gevano funzioni ad esse attribuite dalla legge concernenti:

- i ciechi e i sordomuti poveri rieducabili;

- l'assistenza alle madri nubili e alle gestan­ti nubili e coniugate;

- i bambini esposti e cioè trovati in luogo pubblico, di cui non si conoscono i genitori; - i minori (0-18 anni) figli di ignoti, e cioè non riconosciuti dai genitori;

- i minori (0-18 anni) riconosciuti dalla sola madre, a condizione che al momento della pri­ma richiesta di assistenza il bambino abbia me­no di 6 anni;

- i minori già di competenza dell'ONMI. Inoltre, la Provincia di Torino esercitava la competenza in materia di handicappati insuffi­cienti mentali (con tutti i servizi socio-assisten­ziali relativi), in quanto non aveva ancora prov­veduto al trasferimento alle USSL, come da DPR 616/77.

La legge sulle autonomie locali nulla dice cir­ca il trasferimento ai Comuni delle funzioni as­sistenziali, degli stanziamenti relativi, del per­sonale, delle strutture e attrezzature.

Al fine di garantire la continuità degli inter­venti, si chiede che la Provincia di Torino con­tinui ad esercitare le funzioni assistenziali fino ai 31 dicembre 1990 con oneri a suo carico e che trasferisca ai Comuni singoli e associati tutti gli stanziamenti in materia, il relativo personale, le strutture e le attrezzature.

Per quanto concerne l'assistenza sociale alle gestanti nubili, vedove e coniugate e alle madri nubili e ai minori esposti e a quelli non ricono­sciuti, stante la delicatezza degli interventi (ad esempio, garanzia del segreto del parto alle donne che non provvedono al riconoscimento dei propri nati), occorre che la competenza, il personale, le strutture e le attrezzature (com­prese le somme ricavate dalla vendita del Mai­nero), nel caso in cui fosse necessario un prov­vedimento in tale materia, siano trasferiti ai Co­muni capoluogo di Provincia, i quali dovrebbero esercitare le relative funzioni con riferimento al territorio provinciale.

b) Trasferimento di tutte le funzioni assisten­ziali alle 10 USSL cittadine, secondo le moda­lità ed i tempi previsti dalla legge regionale 23. 8.1982 n. 20 e successive modifiche.

In ogni caso dovrà essere garantita la gestio­ne a livello cittadino delle funzioni di coordina­mento e quelle relative a materie di interesse generale (ad esempio concorsi per l'assunzione del personale).

Inoltre dovranno essere previste apposite nor­me per la gestione dei servizi con utenza inter­-USSL.

c) Iniziative per ottenere la coincidenza dei territori delle 10 Circoscrizioni con quelli dei di­stretti scolastici, così come è previsto dalle leggi vigenti.

d) Iniziative per ottenere l'assunzione di han­dicappati fisici e di insufficienti mentali da parte delle aziende ed enti aventi rappresentanti del Comune di Torino. Analoghe iniziative nei con­fronti degli enti pubblici e degli enti privati per l'attuazione della legge 482/1968.

e) Attuazione delle norme del DPR 24 luglio 1977 n. 616 che vincolano al settore assistenzia­le i beni pervenuti al Comune di Torino (il cui valore ammonta ad alcune centinaia di miliardi) a seguito dello scioglimento degli enti assisten­ziali, IPAB comprese, mediante in particolare quanto segue:

- redazione di un elenco dei beni mobili e immobili di cui sopra, da inserire nei bilanci preventivo e consuntivo del Comune;

- definizione delle somme a titolo di affitto che annualmente il Comune di Torino trasferi­sce al bilancio dell'Assessorato all'assistenza in relazione ai beni immobili utilizzati dagli altri Assessorati del Comune stesso;

- idem c.s. per i redditi provenienti dai beni immobili affittati dal Comune di Torino ad altri enti e a privati;

- idem c.s. per i redditi provenienti da depo­siti bancari, titoli e altri beni mobili.

Al riguardo, si chiede che il Consiglio comu­nale modifichi la propria deliberazione riguar­dante l'alienazione di porzioni degli immobili provenienti dalla disciolta IPAB «Piccola Casa di Carità della Madonna di Campagna» per l'ac­quisto di arredi e attrezzature comunali, in quan­to la delibera contrasta con le vigenti disposi­zioni. Al riguardo si veda la circolare del Presi­dente della Giunta della Regione Piemonte n. 8/APE del 20 maggio 1986.

f) Approvazione di una deliberazione per la definizione dei criteri a cui si devono attenere gli uffici municipali per l'abbattimento e la non creazione di barriere architettoniche.

Dette norme dovrebbero altresì essere rispet­tate dai privati nei progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione.

Al riguardo si propongono i criteri elaborati da Monzeglio e Santanera per conto del CSA.

 

2. Gabinetto del Sindaco

Gestione da parte di un funzionario designato dal Sindaco e facente parte del suo gabinetto del Centro di documentazione (I.D.E.A.) sui pro­blemi dell'handicap fisico, sensoriale, intelletti­vo e psichico.

Detto Centro, già previsto in Via Nizza 151, dovrebbe essere istituito in Corso Francia pres­so la sede dell'ex IPAB Prinotti, i cui beni sono stati trasferiti al Comune di Torino.

Si valuta positivamente la possibilità di tra­sferire il Centro IDEA in tale edificio per i se­guenti motivi:

- spazi disponibili in corso Francia adatti e ampiamente sufficienti per gli scopi previsti;

- possibilità di rendere agibili in breve tem­po sale per convegni e seminari di studio, da sempre carenti nella città;

- confluenza in un unico centro polivalente di documentazione, delle informazioni e dei ma­teriali utili per tutte le tipologie di handicap (fi­sici, sensoriali...).

Si propone il Gabinetto del Sindaco per la pluralità delle competenze richieste valorizzan­do:

- l'utilizzo dell'edificio attualmente vuoto e inagibile per i due/terzi;

- l'esempio positivo di ristrutturazione e ri­messa in uso di edificio vecchio con l'elimina­zione delle barriere architettoniche;

- recupero di ambienti per incontri: altro punto cruciale nella città di Torino (Cfr. lettera al Sindaco del CSA, in data 3 aprile 1989).

 

3. Assessore all'assistenza

a) Attribuzione al settore sanitario (e non più a quello assistenziale) della competenza ad in­tervenire in materia di anziani cronici non auto­sufficienti.

b) Trasformazione degli istituti comunali di assistenza per anziani cronici non autosufficien­ti in RSA a gestione sanitaria.

c) Trasferimento dei nuovi istituti di Via San Marino e ex Tonolli alla sanità affinché li ge­stisca come RSA.

d) In attesa dell'attuazione dei punti prece­denti, sollecito alla Regione per l'approvazione della delibera del Consiglio comunale del di­cembre 1988, la quale prevede la creazione di 100 posti letto sanitari all'IRV e di altrettanti al Carlo Alberto.

e) Sviluppo dei servizi alternativi al ricovero:

- adeguamento delle prestazioni di servizio sociale per le persone e famiglie in difficoltà anche mediante l'assunzione del relativo perso­nale;

- revisione della deliberazione concernente l'assistenza economica in modo che il minimo vitale risulti essere compatibile con le esigenze ed eliminando in ossequio alle leggi vigenti, ogni obbligo contributivo dei parenti;

- forte potenziamento del servizio di aiuto domiciliare, anche mediante convenzioni con enti privati, in modo da assicurare le necessa­rie prestazioni anche nelle giornate festive e pre-festive. Vi è l'esigenza di estendere il ser­vizio agli handicappati, di età superiore ai 14 an­ni che, a causa della gravità delle loro condi­zioni, non sono in grado di frequentare i CST;

- sviluppo dell'affidamento familiare a scopo educativo, con priorità nei confronti dei minori degli anni 12, compresi quelli colpiti da handicap o sieropositivi;

- potenziamento delle attività concernenti la adozione, con particolare riferimento ai minori grandicelli o handicappati;

- predisposizione di un piano specifico per le comunità alloggio, con capienza massima di 10 posti, per minori handicappati e non, per handi­cappati adulti e per anziani autosufficienti in tutto o in parte, tenendo conto dei finanziamenti re­gionali e nazionali disponibili;

- emissione di una circolare applicativa della delibera relativa alla prosecuzione degli interven­ti assistenziali per gli ultra-diciottenni;

- predisposizione di un analogo piano per i centri diurni (aperti almeno 40 ore settimanali) per insufficienti mentali ultraquindicenni non in grado, a causa della gravità delle loro condizioni di salute, di svolgere alcuna attività lavorativa proficua al fine del miglioramento qualitativo di quelli esistenti e dell'eliminazione delle liste d'attesa;

- approvazione di una deliberazione per l'eso­nero dei parenti tenuti agli alimenti dall'obbligo di contribuire al pagamento di rette nel caso in cui l'utente non abbia redditi sufficienti. Questa richiesta è conforme a quanto previsto dalle leggi vigenti. Nella stessa delibera il suddetto princi­pio dovrebbe essere esteso a tutti gli altri servizi (assistenza domiciliare, ecc.).

f) Potenziamento del servizio di vigilanza con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di vita dei ricoverati in istituto e in comunità al­loggio e al controllo dell'adempimento delle nor­me di sicurezza.

g) Promozione dell'estinzione delle IPAB che non hanno redditi propri sufficienti per lo svolgi­mento delle attività assistenziali previste dagli statuti o che non svolgono alcuna attività (v. per esempio l'IPAB Nido Principessa Laetitia di Tori­no) o che svolgono funzioni non assistenziali in violazione delle leggi vigenti (v. ad esempio la IPAB Alfieri Carrù di Torino).

h) Revisione delle norme che prevedono per gli educatori l'effettuazione di un quinto di la­voro per non meglio precisate attività di terri­torio.

i) Definizione delle modalità di appalto e ge­stione delle comunità alloggio da parte di enti privati, cooperative comprese.

l) Promozione del volontariato di sostegno do­miciliare per persone e nuclei in difficoltà.

m) Estensione a tutti gli enti convenzionati del diritto di accesso della commissione di controllo dei movimenti di base.

n) Promozione nei confronti dell'USSL Torino IV dell'apertura delle comunità alloggio (n. 3 di 8 posti ciascuna) di Corso Svizzera 164 per sogget­ti handicappati gravissimi.

o) Trasferimento all'assessorato ai trasporti del servizio taxi e dei pulmini attrezzati che do­vranno essere aumentati di numero e dotati di ra­dio-telefono nonché modificati per migliorarne la accessibilità e la manovrabilità.

 

4. Assessorato all'istruzione

a) Prosecuzione delle iniziative per l'inserimen­to di handicappati negli asili nido, nelle scuole materne e dell'obbligo e superiori.

In particolare si sottolinea l'esigenza di prov­vedere tempestivamente al trasporto e alla for­nitura di sussidi e ausili secondo le proprie com­petenze.

Si sollecita l'assunzione di personale (inse­gnante e di assistenza) in quantità adeguata alle esigenze degli utenti handicappati e per tali com­piti preparato, cercando di unificare e rendere omogenee le prestazioni dell'Assessorato in tutti gli ordini di scuole, con un'attenzione particolare alla scuola del « non obbligo u (nidi e materne) dove non è ancora pienamente realizzata una vera integrazione.

Al riguardo rammentiamo la necessità di ri­spettare il criterio della territorialità per garan­tire una equa distribuzione degli inserimenti tra le scuole ed evitare così negative concentrazioni di utenti handicappati in pochi complessi scola­stici.

b) Si proceda al più presto al rinnovo dell'inte­sa tra Provveditorato agli Studi, Comune di To­rino e le dieci USSL della città sull'integrazione scolastica degli alunni handicappati, con l'acco­glimento degli emendamenti presentati dal CSA unitamente alle organizzazioni sindacali CGIL­CISL-UIL di ?orino (cfr. Bollettino Handicap & Scuola, n. 7-8, aprile-maggio 1990, pag. 17).

Si auspica che l'intesa, ancora fortemente sco­lastica, progressivamente sia estesa, almeno per il Comune di Torino, agli altri assessorati (piano interassessorile) per favorire la realizzazione di un intervento globale (e non frammentato) nei ri­guardi dell'alunno handicappato.

c) Graduale superamento dei Centri educativi speciali mediante:

- rifiuto di nuove iscrizioni per allievi prove­nienti da altri Comuni a partire dall'anno sco­lastico 1991-92. Al riguardo si chiede che l'Asses­sorato all'istruzione provveda a segnalare quan­to sopra con la massima sollecitudine al Prov­veditorato agli studi, alla Regione, ai Comuni e alle USSL;

- sostegno da parte del personale comunale, in particolare quello dei Centri educativi specia­li, per l'inserimento scolastico a tempo pieno degli handicappati gravi e gravissimi nelle scuole di competenza territoriale degli allievi.

d) Azione per l'individuazione dell'evasione dell'obbligo scolastico e per la riduzione a zero del fenomeno secondo l'intesa siglata con il Provve­ditorato agli Studi.

e) Superamento degli istituti per sordi (Torino e Pianezza) e predisposizione, nel caso in cui i genitori scelgano per i propri figli la frequenza in strutture speciali (scelta non condivisa però dal CSA), di classi speciali presso scuole normali opportunamente dislocate in modo da ridurre al minimo l'effetto «ghetto»,

f) Sviluppo del servizio di assistenza educati­va domiciliare per i minori handicappati con prio­rità nei confronti dei bambini di età inferiore ai sei anni.

 

5. Assessorato al lavoro e alla formazione professionale

a) Attuazione dell'intesa intervenuta fra Comu­ne di Torino, Organizzazioni sindacali, Associa­zioni in merito ai corsi prelavorativi, tenendo al­tresì conto dell'o.d.g. approvato all'unanimità dal Consiglio regionale piemontese in data 20 marzo 1990.

b) In merito al punto precedente occorre che i corsi prelavorativi siano distribuiti nei vari Cen­tri dì formazione professionale e non concentrati in via Ventimiglia 201.

c) Promozione dell'estensione dell'intesa agli enti privati di formazione professionale di Torino città.

d) Promozione della creazione di corsi prelavo­rativi fuori Torino, anche al fine del superamento del corso prelavorativo per allievi provenienti dai Comuni della 1ª e 2ª cintura. Al riguardo, si ri­cordano le positive esperienze dei corsi prelavo­rativi istituiti dal Comune di Torino a Chieri e dall'ENGIM di Nichelino.

e) Potenziamento degli inserimenti nei corsi normali di handicappati fisici e di insufficienti mentali lievi in grado di raggiungere la qualifica con adeguato sostegno.

f) Potenziamento dei corsi professionalizzanti per non vedenti.

g) Avvio di corsi sperimentali di aggiornamen­to professionale di handicappati fisici adulti, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio.

h) Richiesta alla Regione di contributi CEE per tutti i corsi sopra indicati.

i) Avvio per il Comune di Torino del progetto sperimentale di collocamento obbligatorio al la­voro proposta nel novembre 1984 dal CSA. A que­sto proposito occorre che della Commissione «per l'individuazione di opportunità di lavoro per soggetti insufficienti mentali» (approvata il 20 marzo 1990 dal Consiglio comunale di Torino) fac­ciano parte le Associazioni firmatarie dell'intesa di cui al punto a). Vi è altresì l'esigenza del po­tenziamento del gruppo di operatori aventi l'inca­rico di promuovere l'inserimento lavorativo degli handicappati nelle aziende pubbliche e private, con priorità nei confronti degli allievi che hanno frequentato i corsi prelavorativi.

l) Approvazione di una deliberazione per la concessione di contributi/premio alle aziende che inseriscono al lavoro handicappati con ri­dotta capacità lavorativa.

m) Inserimento dei problemi specifici riguar­danti il collocamento lavorativo degli handicap­pati all'interno dei vari programmi e servizi, com­preso l'osservatorio del lavoro e il COSFP.

n) Organizzazione di una iniziativa pubblica, presente anche il Sindaco, per ringraziare le aziende che hanno inserito handicappati sia al lavoro, sia al tirocinio.

 

6. Assessorato al personale

a) Attuazione dell'impegno assunto dall'Asses­sore al personale relativo alla garanzia dell'as­sunzione di una percentuale (da definire) di in­sufficienti mentali in contemporanea con le as­sunzioni di personale appartenente alle categorie protette (assunzioni obbligatorie di personale co­munale). Fra gli insufficienti mentali le priorità di assunzione vanno previste per coloro che hanno frequentato i corsi prelavorativi del Comune di Torino. Per quanto riguarda la percentuale sì pro­pone che essa sia definita nel 5%, come d'altron­de risulta dalle assunzioni fatte ultimamente dal Comune.

b) Continuazione della messa a disposizione di posti di tirocinio per insufficienti mentali che frequentano i corsi prelavorativi.

c) Incarico, se possibile ad una sede universi­taria, per lo svolgimento di una ricerca scienti­fica riguardante gli inserimenti lavorativi di han­dicappati effettuati dal Comune di Torino al fine di individuare gli aspetti positivi e negativi e i problemi aperti.

 

7. Assessorato all'urbanistica

Assunzione di iniziative per la promozione del­le norme di legge concernenti l'abolizione e la non creazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei criteri elaborati per conto del CSA da Monzeglio-Santanera. Creazione di un servizio incaricato di compiere la promozione e i controlli relativi.

 

8. Assessorati ai lavori pubblici e alla viabilità

Revisione dei contenuti progettuali del Comu­ne di Torino relativi alla eliminazione e non crea­zione delle barriere architettoniche dei marcia­piedi, da realizzare mediante la creazione di un apposito gruppo di lavoro.

Rispetto delle nuove norme di legge sulle bar­riere architettoniche.

 

9. Assessorato ai trasporti

Eliminazione delle barriere architettoniche in modo da rendere possibile gli spostamenti nella città da parte degli handicappati. In particolare, prosecuzione delle attività volte alle eliminazioni di barriere da marciapiedi, attraversamenti pedo­nali, edifici pubblici, di competenza comunale (servizi sociali, ospedali, ambulatori, scuole, uf­fici, teatri, musei, ecc.).

Adattamenti necessari per i mezzi pubblici di trasporto e relative infrastrutture di accesso. In particolare dovrà essere garantita la piena usu­fruibilità della metropolitana da parte degli han­dicappati, come stabilito dal DPR 27 aprile 1978 n. 384.

Gestione da parte dell'Assessorato ai traspor­ti del servizio taxi e dei pulmini attrezzati che dovranno essere aumentati di numero e dotati di radiotelefono, nonché modificati per migliorarne l'accessibilità e la manovrabilità.

 

10. Assessorato alla casa

a) Piano di utilizzo dei patrimoni degli enti assistenziali disciolti (Ipab, ex Eca, ex Onmi, ecc.) e delle Ipab funzionanti disponibili.

b) Potenziamento delle iniziative di adattamen­to degli alloggi in modo da renderli usufruibili da parte di persone portatrici di handicap.

c) Potenziamento dei contributi necessari per l'adeguamento degli alloggi e attivazione di ini­ziative volte alla massima pubblicizzazione per favorire la conoscenza di tale possibilità.

d) Censimento degli alloggi di edilizia pub­blica.

e) Richiesta alle IPAB di mettere a disposi­zione di casi sociali gli alloggi di loro proprietà che si renderanno disponibili. Approvazione di criteri per evitare ogni forma di favoritismo.

 

11. Assessorato allo sport

Adeguamento delle strutture sportive, compre­so il nuovo stadio «Delle Alpi», alle norme con­cernenti l'abolizione e la non creazione delle bar­riere architettoniche.

 

 

PIATTAFORMA PER LE USSL DI TORINO CITTÀ

 

1. Iniziative dirette ad ottenere l'adattamento delle norme regionali in modo da prevedere un effettivo coordinamento a livello cittadino dei servizi sanitari (e di quelli socio-assistenziali ap­pena saranno trasferiti all'USSL) attribuiti o da attribuire alle 10 Unità locali torinesi (circoscri­zioni), consentendo inoltre la gestione centraliz­zata (USSL) di quanto è inopportuno decentrare per una adeguata efficienza dei servizi (ad esem­pio, concorsi per assunzione del personale, ge­stione del personale stesso, gestione degli ospe­dali, rapporti con case di cura private, ecc.).

2. Iniziative per il trasferimento dal Comune di Torino alle USSL delle funzioni assistenziali, da inserire:

- quelle concernenti gli anziani cronici non autosufficienti fra le funzioni sanitarie;

- le altre fra quelle assistenziali.

Detto trasferimento deve aver luogo entro il 31 dicembre 1990 in attuazione delle leggi regionali.

 

3. Assunzione delle iniziative necessarie affin­ché gli ospedali provvedano ad assicurare i ne­cessari trattamenti curativi e riabilitativi anche agli anziani cronici e alle altre persone non auto­sufficienti (dementi senili, ecc.). Fra le prestazio­ni di competenza degli ospedali devono essere potenziate quelle concernenti le prestazioni ai pazienti non autosufficienti, prestazioni che devo­no essere fornite da personale dipendente dagli ospedali o da cooperative convenzionate (si veda ad esempio la convenzione deliberata dall'USSL 35 di Ravenna, in Prospettive assistenziali, n. 83, luglio-settembre 1988).

4. In attesa di quanto previsto al punto 1, ini­ziative delle USSL Torino II e Torino VIII nei con­fronti della Regione Piemonte perché approvi la delibera del Comune di Torino del dicembre 1988 relativa alla creazione di 100 posti letto sanitari presso l'I.R.V. e di altrettanti presso il Carlo Al­berto.

5. Iniziative dirette ad ottenere la coincidenza dei territori delle USSL torinesi con i territori dei distretti scolastici, come previsto anche dal­le leggi vigenti.

6. Completamento dell'attuazione della delibe­ra dell'USSL Torino 1-23 che prevede l'assunzio­ne di 30 insufficienti mentali e 5 handicappati fisici gravi.

7. Predisposizione di posti permanenti di tiro­cinio nei servizi delle USSL, senza obbligo di as­sunzione, per gli allievi frequentanti i corsi pre­lavorativi.

8. Prosecuzione delle iniziative per l'inserimen­to degli handicappati negli asili nido, nelle scuole materne e dell'obbligo.

9. Si proceda al più presto al rinnovo dell'inte­sa tra Provveditorato agli Studi, Comune di Tori­no e le dieci USSL della città sull'integrazione scolastica degli alunni handicappati, con l'acco­glimento degli emendamenti presentati dal CSA unitamente alle Organizzazioni sindacali CGIL­CISL-UIL di Torino (cfr. Bollettino Handicap & Scuola, n. 7-8, aprile-maggio 1990, pag. 17).

10. Assunzione di un congruo numero di psico­terapeuti o rimborso alle famiglie delle spese sostenute per interventi di psicoterapia richiesti dalie équipes di neuropsichiatria delle USSL.

11. Azione per il superamento degli istituti di ricovero per handicappati, compreso quello di Pianezza per sordi.

12. Promozione del centro di documentazione per handicappati, la cui gestione è stata richiesta al Sindaco di Torino, tramite un funzionario del suo gabinetto.

Detto Centro, già previsto in via Nizza 151 (Centro IDEA), dovrebbe essere istituito in Cor­so Francia presso la sede dell'ex Prinotti, i cui beni sono stati trasferiti, in quanto IPAB, al Co­mune di Torino.

Si valuta positivamente la possibilità di trasfe­rire il Centro IDEA in tale edificio per i seguenti motivi:

- spazi disponibili in corso Francia adatti e ampiamente sufficienti per gli scopi previsti;

- possibilità di rendere agibili in breve tempo sale per convegni e seminari di studio, da sem­pre carenti nella città;

- confluenza in un unico centro polivalente di documentazione delle informazioni e dei materia­li utili per tutte le tipologie di handicap (fisici, sensoriali ...), compreso il materiale tiflotecnico e di documentazione per i ciechi.

È naturalmente necessaria la messa a disposi­zione da parte delle USSL di personale proprio in modo da garantire le consulenze professionali necessarie. Inoltre, di detto centro dovrebbe far parte un gruppo permanente di lavoro che sia punto di riferimento tecnico e scientifico per i vari tipi di handicap.

13. Costituzione di un gruppo di lavoro per la individuazione di modalità di intervento, nel cam­po dell'istruttoria preliminare per l'accertamento dell'invalidità, in modo da evitare abusi e ritardi.

14. Piano per la deistituzionalizzazione degli handicappati di competenza dell'USSL, previa at­tuazione dei servizi territoriali alternativi.

15. Cessazione dell'invio di anziani malati in ospedali o case di cura private fuori Torino, fat­to che rende molto difficoltosa o impossibile l'as­sistenza da parte dei familiari dei pazienti.

15. Ristrutturazione dell'Ospedale Birago di Vi­sche per gli anziani lungodegenti e/o cronici e predisposizione di settori collegati organicamen­te con i reparti ospedalieri che dispongono i ri­coveri. La gestione di detti settori sarà assicu­rata dalle divisioni ospedaliere di riferimento (primari, aiuti, assistenti, infermieri, r-iabilitatori, inservienti...).

17. Avvio in tutte le USSL del servizio di ospe­dalizzazione a domicilio.

18. Approvazione di una delibera per la conces­sione di un congruo contributo ai familiari o a terzi che provvedono alla ospedalizzazione a do­micilio di anziani e di altri pazienti.

19. Garanzia dell'immediato ricovero ospeda­liero nei casi in cui la persona ospedalizzata a domicilio non possa più esserlo, e ciò anche sal­tuariamente, per i necessari periodi di riposo delle persone che provvedono all'ospedalizzazio­ne a domicilio.

20. Idonee iniziative per soddisfare, con perso­nale qualificato e nell'ambito dei normali servizi sanitari ambulatoriali e ospedalieri, le esigenze specifiche degli handicappati gravi e gravissimi: riabilitazione, cure odontoiatriche, assistenza ospedaliera continua, ecc.

21. Verifica della professionalità degli operato­ri dichiarata dalle organizzazioni «infermieristi­che» che svolgono attività sanitarie negli ospe­dali.

22. Approvazione di una deliberazione per de­finire i principi riguardanti gli interventi in ma­teria di adozione, affidamento, potestà parentale, tutele e curatele, interdizione, inabilitazione, ecc.

23. Interventi nei confronti di coloro che (isti­tuti, locande, affittacamere, ecc.) ricoverano sen­za autorizzazione anziani non autosufficienti e/o esercitano abusivamente attività sanitarie.

24. Estensione a tutta l'utenza, indipendente­mente dall'età, degli interventi riabilitativi dei centri attualmente funzionanti solo per i minori.

25. Emanazione di una direttiva al personale sanitario (medici, capisala, infermieri, ecc.) per­ché si astenga dall'esprimere giudizi morali sui pazienti e sui parenti, soprattutto per quanto ri­guarda i malati anziani.

 

 

PIATTAFORMA PER LA PROVINCIA DI TORINO

 

1. Presidente della Giunta e Assessore all'assistenza

Con l'entrata in vigore della legge n. 142/1990 sulle autonomie locali, alle Province sono state sottratte tutte le competenze assistenziali.

Al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie locali, le Province svolge­vano funzioni ad esse attribuite dalla legge con­cernenti:

- i ciechi e i sordomuti poveri rieducabili;

- l'assistenza alle madri nubili e alle gestan­ti nubili e coniugate;

- i bambini esposti e cioè trovati in luogo pubblico, di cui non si conoscono i genitori;

- i minori (0-18 anni) figli di ignoti, e cioè non riconosciuti dai genitori;

- i minori (0-18 anni) riconosciuti dalla sola madre, a condizione che al momento della prima richiesta di assistenza il bambino abbia meno di 6 anni;

- i minori già di competenza dell'ONMI. Inoltre, la Provincia di Torino esercitava la competenza in materia di handicappati insuffi­cienti mentali (con tutti i servizi socio-assisten­ziali relativi), in quanto non aveva ancora prov­veduto al trasferimento alle USSL, come da DPR 616/77.

La legge sulle autonomie locali nulla dice cir­ca il trasferimento ai Comuni delle funzioni as­sistenziali, degli stanziamenti relativi, del perso­nale, delle strutture e attrezzature.

Al fine di garantire la continuità degli inter­venti, si chiede che la Provincia di Torino con­tinui ad esercitare le funzioni assistenziali fino al 31 dicembre 1990 con oneri a suo carico e che trasferisca ai Comuni singoli e associati tutti gli stanziamenti in materia, il relativo personale, le strutture e le attrezzature.

Per quanto concerne l'assistenza sociale alle gestanti nubili, vedove e coniugate e alle madri nubili e ai minori esposti e a quelli non ricono­sciuti, stante la delicatezza degli interventi (ad esempio, garanzia del segreto del parto alle don­ne che non provvedono al riconoscimento dei propri nati) occorre che la competenza, il perso­nale, le strutture e le attrezzature (comprese le somme ricavate dalla vendita del Mainero), nel caso in cui fosse necessario un provvedimento in materia, siano trasferiti ai Comuni capoluogo di Provincia, i quali dovrebbero esercitare le relative funzioni con riferimento al territorio pro­vinciale.

 

2. Assessore all'assistenza

Sanatoria nei confronti degli assistiti e dei loro familiari, per quanto concerne le rivalse nel set­tore dell'assistenza, tenendo conto che:

- la Regione, con Circolare del 26 settembre 1989, n. 20/APE ha stabilito la gratuità della fre­quenza dei centri diurni;

- gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici da parte dei parenti di per­sone assistite.

 

3. Presidente della Giunta e Assessore al personale

a) Completamento dell'attuazione della deli­berazione relativa alla assunzione di «almeno 25 invalidi civili (20 insufficienti mentali e 5 in­validi fisici gravi)», come stabilito dall'accordo intervenuto fra la Provincia di Torino, le Organiz­zazioni sindacali e il CSA.

b) Conferma dei posti permanenti di tirocinio (senza obbligo di assunzione), destinati agli han­dicappati insufficienti mentali che frequentano i corsi prelavorativi.

 

4. Presidente della Giunta e Assessore al lavoro

La Provincia di Torino si impegna ad assumere iniziative nei confronti degli enti locali e società con propria partecipazione finanziaria o con la presenza nei Consigli di amministrazione di pro­pri rappresentanti al fine di ottenere l'assunzione di un numero di handicappati da definire sia sul piano quantitativo che sul piano delle loro carat­teristiche e la destinazione di posti di tirocinio (senza obbligo di assunzione), secondo modalità e tempi da concordare azienda per azienda.

 

5. Assessore al patrimonio

Tutti gli alloggi di proprietà della Provincia di Torino che si renderanno liberi saranno messi a disposizione delle USSL in cui sono ubicati, af­finché li assegnino ad anziani, handicappati adul­ti, famiglie con handicappati, ragazze madri e al­tri casi sociali.

 

 

PIATTAFORMA PER IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO

 

1. Inserimento di handicappati nella scuola materna statale

Assunzione di iniziative dirette ad assicurare la frequenza delle scuole materne statali di tutti i bambini handicappati che presentino domanda di iscrizione. In particolare si chiede che il Prov­veditore agli studi emani una circolare in merito.

Dotazione di personale di appoggio in modo da consentire una proficua integrazione scolastica degli handicappati; è importante infatti assicura­re un intervento tempestivo e completo capace di permettere una vera opera di prevenzione e di assicurare miglioramenti e/o non aggravamen­ti delle condizioni psico/fisiche degli alunni, con Indiscussi vantaggi per tutti. Per i bambini gra­vissimi il rapporto dovrà essere 1 a 1.

 

2. Inserimento di handicappati nella scuola dell'obbligo

Nella scuola statale dell'obbligo deve essere rispettato il diritto alla frequenza nella scuola di territorio di tutti gli alunni handicappati che ne facciano richiesta. A tal fine si richiede il gra­duale superamento dei Centri educativi speciali municipali e delle classi speciali, superamento che dovrà realizzarsi mediante la non accettazio­ne di iscrizioni alle classi prime dei centri spe­ciali a partire dall'anno scolastico 1991/92.

Il personale comunale attualmente impiegato nei centri speciali verrà utilizzato in collabora­zione con quello statale per garantire gli inseri­menti nella scuola statale dell'obbligo.

Per una adeguata attuazione di quanto sopra, si richiede che nelle scuole in cui viene attuato l'inserimento sia previsto quanto segue:

a) un sufficiente numero di insegnanti di so­stegno e la loro presenza fin dall'inizio dell'anno scolastico. Per la scuola media dell'obbligo gli operatori scolastici statali dovrebbero essere im­pegnati con disposizioni ministeriali a provvede­re all'assistenza del portatore di handicap.

b) Il rapporto 1 a 1 per i soggetti gravissimi, garantendo anche a questi soggetti la frequenza scolastica con orario pieno.

c) La definizione di un piano educativo e ria­bilitativo individualizzato, verificato periodica­mente da parte degli operatori scolastici e degli operatori dei servizi territoriali, coinvolgendo le famiglie degli allievi.

 

3. Orientamento degli handicappati fisici, psichici e sensoriali post-scuola dell'obbligo

È necessario che, fin dal primo anno della scuo­la media, si avviino interventi di orientamento per individuare i successivi sbocchi, tenendo pre­sente che l'obiettivo da raggiungere in tutta la misura possibile è l'inserimento lavorativo in nor­mali aziende, previo un adeguato percorso forma­tivo (scuole superiori o formazione professiona­le o corsi pre-lavorativi per gli insufficienti men­tali in grado di svolgere solo mansioni di tipo generico).

L'avvio ai centri diurni assistenziali dovrà es­sere limitato esclusivamente agli handicappati che, a causa della gravità delle condizioni fisiche e psichiche, non sono assolutamente in grado di svolgere attività lavorative proficue.

 

4. Diploma di scuola media inferiore

Il diploma di scuola media inferiore deve esse­re rilasciato a tutti gli allievi handicappati che hanno frequentato con esito positivo la scuola media.

Per i soggetti insufficienti mentali l'esito posi­tivo deve essere valutato soprattutto in riferi­mento ai livelli di partenza, all'acquisizione di autonomie personali e al processo di socializ­zazione.

In merito al diploma di scuola media inferiore, si sottolinea che esso è indispensabile per acce­dere al lavoro anche in mansioni di tipo generico, soprattutto presso Enti pubblici.

Per gli alunni che si presentano come privati­sti per sostenere l'esame di licenza di scuola media inferiore, si chiede che il Provveditorato agli studi garantisca un adeguato sostegno anche per quanto riguarda strutture, attrezzature e in­segnanti, prevedendo anche distacchi a tempo parziale.

 

5. Accesso degli handicappati ai corsi sperimentali per lavoratori (150 ore)

Si chiede che agli handicappati, siano essi fi­sici, psichici, o sensoriali sia consentita la fre­quenza dei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore) e siano altresì garantiti gli insegnanti di so­stegno, i sussidi idonei e una adeguata pubbliciz­zazione dei corsi stessi.

 

6. Inserimento di handicappati nella scuola media superiore

È necessario che siano previsti opportuni in­terventi dì sostegno (personale, sussidi, adatta­menti, ecc.) per l'inserimento di handicappati nel­le scuole medie superiori, garantendo i necessari collegamenti con la scuola dell'obbligo anche con l'utilizzo della figura del coordinatore dei servizi di orientamento scolastico prevista dall'art. 5 della legge 426/1988.

 

7. La scuola media speciale per ciechi va tra­sformata a tutti gli effetti in una scuola normale che attui gli inserimenti scolastici degli handi­cappati fisici, psichici e sensoriali.

 

8. La concentrazione di classi speciali per au­diolesi (istituti Prinotti di Torino e Pianezza) deve essere superata mediante l'inserimento in classi normali o, se richiesto dalle famiglie, mediante l'istituzione di classi speciali presso una o più scuole normali di Torino. Ciò sia per il ciclo della scuola elementare che per quello della scuola media.

 

9. Il CSA ritiene che sarebbe molto positivo che il gruppo di lavoro presso il Provveditorato agli studi per l'inserimento degli handicappati (gruppo H) sviluppasse il confronto continuo e programmato con le Associazioni ed i movimen­ti di base in modo che sia possibile confrontare le esigenze degli utenti con le risposte fornite. Inoltre è necessario che il Gruppo H sia dotato di personale e di strumenti adeguati ai compiti che deve svolgere per appoggiare gli inserimen­ti scolastici e per verificare la validità degli in­terventi attuati.

 

10. Un ruolo importantissimo per adeguati in­serimenti scolastici degli handicappati può esse­re assunto dall'Istituto Regionale di Ricerca Spe­rimentazione ed Aggiornamento Educativi.

Si sottolinea che i compiti dell'IRRSAE sono i seguenti:

- raccogliere, elaborare e diffondere docu­mentazione pedagogica e didattica;

- condurre studi e ricerche in campo educa­tivo;

- promuovere e assistere l'attuazione di pro­getti di sperimentazione cui collaborino più isti­tuzioni scolastiche;

- organizzare e attuare iniziative di aggiorna­mento per il personale direttivo o docente;

- fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e profes­sionale dei docenti e collaborare alla attuazione delle relative iniziative promosse a livello di di­stretto.

Il CSA chiede che detti compiti siano espletati tenendo in particolare considerazione gli handi­cappati, soprattutto quelli gravi e gravissimi.

 

11. Occorre che - finalmente - vengano pre­disposte ed attuate idonee iniziative per arginare l'evasione dall'obbligo scolastico e la selezione scolastica, secondo l'intesa stipulata tra il Prov­veditorato agli studi e gli Enti locali. Dette ini­ziative dovrebbero essere assunte dal Provvedi­torato agli studi, in collaborazione con il Consi­glio scolastico provinciale e gli Enti locali, con il coinvolgimento dei Sindacati, delle Associazio­ni e dei Movimenti di base.

 

12. Si chiede che gli Organi collegiali scola­stici, in particolare i Consigli di distretto, di cir­colo e di istituto, segnalino al Provveditorato agli studi e agli Enti locali l'esistenza di barriere ar­chitettoniche al fine di eliminare le situazioni che rendono difficoltosa l'accessibilità alle scuole, nonché le necessità inerenti ai sussidi e agli au­sili necessari per l'integrazione scolastica.

 

13. Per quanto riguarda la città di Torino, si ravvisa la necessità di rivedere la delimitazione territoriale dei Distretti scolastici in modo che vi sia coincidenza con il territorio delle Circoscri­zioni e quindi anche delle Unità socio-sanitarie locali.

 

14. Avvio di iniziative specifiche dirette ad in­formare il personale insegnante della scuola dell'obbligo - d'intesa con il Tribunale per i mino­renni - sulle competenze loro attribuite dall'ar­ticolo 9 della legge 184/1983 in materia di segna­lazione delle situazioni di abbandono dei minori.

 

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