Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991

 

 

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DALLE PROVINCE AI COMUNI: UNA PROPOSTA DI LEGGE

 

 

In data 18 dicembre 1990 l'On. Angela Migliasso e altri Parlamentari hanno presentato alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 5327 concernente «Interpretazione autentica della legge 8 giugno 1990 n. 142, in ordine al trasferimento delle competenze assistenziali dalle Province ai Comuni e norme relative agli interventi per gestanti, madri e minori», di cui riportiamo la relazione e il testo.

 

Relazione

Onorevoli colleghi! - La legge 8 giugno 1990, n. 142, ha provveduto a trasferire ai comuni le competenze assistenziali sino a quel momento esercitate dalle province.

Si tratta degli interventi rivolti alle gestanti, alle madri ed ai minori esposti e a quelli non ri­conosciuti, ai ciechi ed ai sordomuti.

Alcune Province (tra cui quella di Torino) negli anni addietro hanno attivato altri servizi a carattere assistenziale, in particolare rivolti alla tutela ed all'inserimento degli handicappati psi­chici in strutture residenziali (comunità allog­gio) ed in attività a carattere diurno (centri socio-terapeutici).

La legge 8 giugno 1990, n. 142, afferma con grande chiarezza il trasferimento delle compe­tenze in campo assistenziale dalle province ai comuni, mentre nulla viene esplicato in ordine al trasferimento ai comuni dei fondi, delle strut­ture, delle attrezzature e del personale delle province fino a quel momento utilizzati per per­seguire lo scopo di assistere le persone.

Dal momento dell'approvazione della legge n. 142 del 1990 ad oggi si è aperto un contenzioso molto forte tra numerosi comuni ed alcune pro­vince che non hanno provveduto o non intendo­no provvedere a trasferire ai comuni (in uno can le competenze) fondi, strutture, attrezzature e personale, creando grave imbarazzo ai comuni stessi (che nei loro bilanci non avevano e non hanno le risorse aggiuntive necessarie a far fronte a quanto disposto dalla legge) e grande amarezza agli assistiti ed alle famiglie, che cor­rono il rischio (e in parecchi casi la certezza) di vedersi privati di servizi e di interventi fino a quel momento garantiti.

In particolare, il contenzioso è grave nella pro­vincia di Torino dove, per l'ampiezza dell'inter­vento assistenziale attuato dall'ente provinciale sul comune capoluogo e su numerosi altri co­muni, si corre il rischio che circa 60 miliardi di lire, sedi di comunità alloggio e centri socio-te­rapeutici, attrezzature e numeroso personale an­che molto qualificato vengano di fatto «sottrat­ti» agli assistiti, per essere destinati ad altri scopi.

Soltanto il 19 dicembre 1990 il Ministero dell'interno - Direzione Centrale delle autonomie, ha diramato una circolare in cui è previsto che nel transitorio le province continuino a svolgere le funzioni assistenziali; che i comuni possano assumere la gestione di dette funzioni median­te la stipula di convenzioni con le province. Nulla, ancora una volta, è previsto in merito alla data di effettivo trasferimento dalle province ai comuni delle funzioni, dei finanziamenti, del personale, delle strutture e delle attrezzature.

In data 20 dicembre 1990 la giunta della regione Piemonte ha assunto una delibera assai preoccupante, in quanto i finanziamenti, il per­sonale, le strutture e le attrezzature della provincia di Torino non vengono trasferiti ai comuni ed alle USSL; le attività continuano ad essere svolte dalle province «almeno fino al 30 giugno 1991» con oneri a carico dei comuni e delle USSL: la regione si impegna a rimborsare ai comuni gli oneri (non precisati) relativi alle attivi­tà socio-assistenziali a rilievo sanitario. È da no­tare che questo parziale contributo regionale dovrebbe invece essere erogato ai comuni e alle USSL ad integrazione (e non in parziale so­stituzione) dei finanziamenti che le province dovrebbero trasferire.

Al contrario, la regione Lombardia, coerentemente con le esigenze dell'utenza, ha approvato in data 21 dicembre 1990 una legge contenente disposizioni transitorie tese a garantire la continuità e la certezza delle prestazioni e dei finanziamenti. Come si vede, la confusione e la incertezza del diritto sono grandi e grave, come dicevamo poc'anzi, è il rischio che agli assistiti siano sottratti finanziamenti, personale. attrez­zature e prestazioni.

È per evitare questo rischio. per salvaguardare i diritti dei cittadini più deboli e delle foro famiglie, per fare chiarezza nei rapporti fra enti, per garantire uniformità di comportamenti in tutto il territorio nazionale, che presentiamo questa proposta di legge.

Si compone di tre articoli, nei quali si dice (articolo 1) che il trasferimento delle funzioni assistenziali dalle province ai comuni riguarda anche il personale, le strutture, le attrezzature ed i fondi e che tale trasferimento deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1991.

All'articolo 2 si afferma che le norme di cui all'articolo 1 si applicano a tutte le funzioni assistenziali svolte dalle province al momento dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.

All'articolo 3 si afferma che le funzioni assi­stenziali concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri ed ai minori esposti e non riconosciu­ti sono trasferite ai comuni capoluogo di pro­vincia.

Auspichiamo una rapida approvazione della nostra proposta di legge per fare chiarezza e dare certezze circa le prestazioni alle persone.

 

Testo della proposta di legge

Art. 1

1. Il trasferimento delle funzioni assistenziali dalle province ai comuni, previsto dal combinato disposto dagli articoli 9, 14 e 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguarda altresì il trasferi­mento ai comuni:

a) del personale addetto ai servizi assisten­ziali in servizio presso le province alla data del 30 giugno 1990;

b) delle strutture ed attrezzature utilizzate per i suddetti servizi;

c) dei finanziamenti per una quota pari a quel­li relativi ai 1989.

2. II trasferimento deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1991.

 

Art. 2

1. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano a tutte le funzioni assistenziali svolte dalle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art. 3

1. Le funzioni assistenziali, già svolte dalle province, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri ed ai minori esposti ed a quelli non riconosciuti sono trasferite ai comuni capoluo­go di provincia, i quali le esercitano con riferi­mento al territorio provinciale.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono trasferiti il personale, le strutture, le attrezzature ed i finanziamenti secondo le norme previste dall'articolo 1.

 

 

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