Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
ASSISTENZIALI DALLE PROVINCE AI COMUNI: UNA PROPOSTA DI LEGGE
In data 18
dicembre 1990 l'On. Angela Migliasso e altri Parlamentari hanno presentato
alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 5327 concernente «Interpretazione
autentica della legge 8 giugno 1990 n. 142, in ordine al trasferimento delle
competenze assistenziali dalle Province ai Comuni e norme relative agli
interventi per gestanti, madri e minori», di cui riportiamo la relazione e il
testo.
Relazione
Onorevoli colleghi! - La legge 8 giugno 1990, n. 142,
ha provveduto a trasferire ai comuni le competenze assistenziali sino a quel
momento esercitate dalle province.
Si tratta degli interventi rivolti alle gestanti,
alle madri ed ai minori esposti e a quelli non riconosciuti, ai ciechi ed ai
sordomuti.
Alcune Province (tra cui quella di Torino) negli
anni addietro hanno attivato altri servizi a carattere assistenziale, in particolare
rivolti alla tutela ed all'inserimento degli handicappati psichici in strutture
residenziali (comunità alloggio) ed in attività a carattere diurno (centri socio-terapeutici).
La legge 8 giugno 1990, n. 142, afferma con grande
chiarezza il trasferimento delle competenze in campo assistenziale dalle
province ai comuni, mentre nulla viene esplicato in ordine al trasferimento ai
comuni dei fondi, delle strutture, delle attrezzature e del personale delle
province fino a quel momento utilizzati per perseguire lo scopo di assistere
le persone.
Dal momento dell'approvazione della legge n. 142 del
1990 ad oggi si è aperto un contenzioso molto forte tra numerosi comuni ed
alcune province che non hanno provveduto o non intendono provvedere a
trasferire ai comuni (in uno can le competenze) fondi, strutture, attrezzature
e personale, creando grave imbarazzo ai comuni stessi (che nei loro bilanci non
avevano e non hanno le risorse aggiuntive necessarie a far fronte a quanto
disposto dalla legge) e grande amarezza agli assistiti ed alle famiglie, che
corrono il rischio (e in parecchi casi la certezza) di vedersi privati di
servizi e di interventi fino a quel momento garantiti.
In particolare, il contenzioso è grave nella provincia
di Torino dove, per l'ampiezza dell'intervento assistenziale attuato dall'ente
provinciale sul comune capoluogo e su numerosi altri comuni, si corre il
rischio che circa 60 miliardi di lire, sedi di comunità alloggio e centri
socio-terapeutici, attrezzature e numeroso personale anche molto qualificato
vengano di fatto «sottratti» agli assistiti, per essere destinati ad altri
scopi.
Soltanto il 19 dicembre 1990 il Ministero dell'interno
- Direzione Centrale delle autonomie, ha diramato una circolare in cui è
previsto che nel transitorio le province continuino a svolgere le funzioni
assistenziali; che i comuni possano assumere la gestione di dette funzioni
mediante la stipula di convenzioni con le province. Nulla, ancora una volta,
è previsto in merito alla data di effettivo trasferimento dalle province ai
comuni delle funzioni, dei finanziamenti, del personale, delle strutture e
delle attrezzature.
In data 20 dicembre 1990 la giunta della regione
Piemonte ha assunto una delibera assai preoccupante, in quanto i finanziamenti,
il personale, le strutture e le attrezzature della provincia di Torino non
vengono trasferiti ai comuni ed alle USSL; le attività continuano ad essere
svolte dalle province «almeno fino al 30 giugno 1991» con oneri a carico dei
comuni e delle USSL: la regione si impegna a rimborsare ai comuni gli oneri
(non precisati) relativi alle attività socio-assistenziali a rilievo
sanitario. È da notare che questo parziale contributo regionale dovrebbe
invece essere erogato ai comuni e alle USSL ad integrazione (e non in parziale
sostituzione) dei finanziamenti che le province dovrebbero trasferire.
Al contrario, la regione Lombardia, coerentemente
con le esigenze dell'utenza, ha approvato in data 21 dicembre 1990 una legge
contenente disposizioni transitorie tese a garantire la continuità e la
certezza delle prestazioni e dei finanziamenti. Come si vede, la confusione e
la incertezza del diritto sono grandi e grave, come dicevamo poc'anzi, è il
rischio che agli assistiti siano sottratti finanziamenti, personale. attrezzature
e prestazioni.
È per evitare questo rischio. per salvaguardare i diritti
dei cittadini più deboli e delle foro famiglie, per fare chiarezza nei rapporti
fra enti, per garantire uniformità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale, che presentiamo questa proposta di legge.
Si compone di tre articoli, nei quali si dice
(articolo 1) che il trasferimento delle funzioni assistenziali dalle province
ai comuni riguarda anche il personale, le strutture, le attrezzature ed i fondi
e che tale trasferimento deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1991.
All'articolo 2 si afferma che le norme di cui
all'articolo 1 si applicano a tutte le funzioni assistenziali svolte dalle
province al momento dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.
All'articolo 3 si afferma che le funzioni assistenziali
concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri ed ai minori esposti e non
riconosciuti sono trasferite ai comuni capoluogo di provincia.
Auspichiamo una rapida approvazione della nostra
proposta di legge per fare chiarezza e dare certezze circa le prestazioni alle
persone.
Testo della proposta di legge
Art. 1
1. Il trasferimento delle funzioni assistenziali
dalle province ai comuni, previsto dal combinato disposto dagli articoli 9, 14
e 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguarda altresì il trasferimento ai
comuni:
a) del personale addetto ai servizi assistenziali in
servizio presso le province alla data del 30 giugno 1990;
b)
delle strutture ed attrezzature utilizzate per i suddetti servizi;
c)
dei finanziamenti per una quota pari a quelli relativi ai 1989.
2.
II trasferimento deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1991.
Art. 2
1. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano a
tutte le funzioni assistenziali svolte dalle province alla data di entrata in
vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 3
1. Le funzioni assistenziali, già svolte dalle
province, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri ed ai minori
esposti ed a quelli non riconosciuti sono trasferite ai comuni capoluogo di
provincia, i quali le esercitano con riferimento al territorio provinciale.
2. Ai comuni di cui al comma 1 sono trasferiti il
personale, le strutture, le attrezzature ed i finanziamenti secondo le norme
previste dall'articolo 1.
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