Prospettive assistenziali, n. 94, aprile-giugno 1991
LEGGE QUADRO
SULL'HANDICAP - TESTO DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI .
Art. 1. (Finalità)
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e
i diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione delle persone handicappate alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i
servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonché l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo, e la
tutela giuridica ed economica della persona handicappata.
Art. 2. (Soggetti aventi diritto)
1. Sono persone handicappate coloro che presentano
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di inserimento
lavorativo e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, l'handicap
è considerato gravissimo.
3. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi sta-bile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 3. (Accertamenti dell'handicap)
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione e alle
difficoltà di cui all'articolo 2, comma 1 e alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente di cui all'articolo 2, comma 2 sono effettuati dalle
unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale
e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie
locali.
Art. 4. (Principi generali per la
tutela delle persone handicappate)
1. La tutela delle persone handicappate è perseguita
attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la
terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle
loro cause;
b) garantire l'intervento tempestivo dei servizi
terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle
conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua
integrazione e la partecipazione alla vita sociale;
c) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli
interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e
della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
d) assicurare la prevenzione primaria e secondaria
in tutte le fasi di maturazione e sviluppo del bambino e dei soggetto minore
per constatare l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i
danni della minorazione sopraggiunta;
e) attuare il decentramento territoriale dei servizi
e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli
altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui
all'articolo 27 legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) garantire alle persone handicappate e al loro
nucleo familiare l'adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di
aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei
casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo;
g) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e
associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della
popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è
colpito;
h) garantire il diritto di scelta dei servizi ritenuti
più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale.
2. Gli interventi a favore delle persone portatrici
di handicap gravissimo, nelle forme
previste dalla presente legge, sono prioritari.
Art. 5. (Prevenzione e diagnosi precoce)
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi
prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria dì cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della
popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto
dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti
di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare
malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione
delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali e di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e
la prevenzione delle loro conseguenze;
f)
l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla
diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito e
della fenilchetonuria. Tale controllo è effettuato con la determinazione di
parametri chimico-clinici, mediante indagini di massa di prima individuazione
diagnostica, le cui modalità di applicazione sono disciplinate dal Ministro
della sanità con atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio
superiore di sanità. Con tali atti possono essere individuate altre forme di
endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine
per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i
bambini fin dalla nascita con il coordinamento con gli operatori degli asili
nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare la inesistenza o
l'insorgenza di patologie e cause invalidanti e con controlli sul bambino entro
l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita
e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito un libretto
sanitario personale con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni su cui sono riportati i
risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a
stabilire lo stato di salute del bambino;
i)
l'obbligo per tutta la popolazione della vaccinazione contro la rosolia;
l)
gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale, per prevenire gli infortuni in ogni ambiente
di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
Art. 6. (Cura e riabilitazione)
1.
Il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture dirette o convenzionate,
assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione
precoce delle persone handicappate, nonché gli specifici interventi riabilitativi
e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale;
b) la fornitura, la cessione in uso e la riparazione
di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il
trattamento delle menomazioni.
Art. 7. (Inserimento ed integrazione
sociale)
1.
L'inserimento e l'integrazione sociale delle persone handicappate si realizzano
mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui è inserito;
b) servizi di aiuto personale alle persone
handicappate in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli
edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio delle persone handicappate, con
particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi,
ai linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale
dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel
mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di
lavoro anche attraverso incentivi alle aziende nel caso in cui siano necessari
adattamenti strutturali e del posto di lavoro all'interno dell'azienda stessa;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei
mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione dei trasporti
specifici;
h)
affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
1) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitativi
per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alle persone
handicappate, prive anche temporaneamente di una idonea sistemazione
familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
1) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi
ed educativi diurni nonché di unità residenziali secondo standard definiti dal
Ministro della sanità, destinati a persone handicappate che abbisognano di
una specifica e continua assistenza e che, a causa delle loro minorazioni, non
sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.
Art. 8. (Servizio di aiuto personale)
1. Il servizio di aiuto personale è diretto ai
cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, protesi o
altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei cittadini stessi e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini sardi.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli
altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può
avvalersi di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano
richiesta;
b)
cittadini di età superiore ai 18 anni che facciano richiesta di prestare
attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato;
d)
società cooperative aventi come oggetto l'assistenza di persone handicappate.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. I comuni, anche consorziati tra loro o con le
province, le loro unioni e le comunità montane, non possono erogare ai soggetti
di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) somme ad alcun titolo, ad esclusione
del rimborso delle spese sostenute, purché preventivamente autorizzate e
successivamente documentate.
Art. 9. (Interventi a favore di persone
con handicap gravissimi)
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le
province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e nell'ambito della programmazione regionale,
provvedono a realizzare con mezzi propri di bilancio o con fondi per
l'assistenza sociale trasferiti dalle regioni o dallo Stato, comunità alloggio
e centri socia riabilitativi per persone con handicap gravissimi.
2. Per la realizzazione di comunità alloggio e centri
socio-riabilitativi per cittadini con handicap
gravissimo gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare donazioni, eredità o
legati di privati e donazioni di enti pubblici finalizzati allo scopo. A tali
erogazioni si applica quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, lettera a),
del testo unica delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire,
mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate, anziane o con handicap
gravissimi, promossi da enti, fondazioni, IPAB, società cooperative e organizzazioni
di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 40.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione
e il funzionamento, le comunità alloggio e i centri socio-riabilitativi devono
essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti,
anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici di base e il
volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità
alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui al comma 1, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi
di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno
1939, n. 1497, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano
regolatore.
Art. 10. (Soggiorno all'estero per
cure)
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di
cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 1989, n. 273, ove nel centro di altissima specializzazione estero
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi
o strutture collegate con i centri è equiparato a tutti gli effetti alla
degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della
sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 novembre 1989, n. 273, esprime il parere sul rimborso per
i soggiorni collegati agli interventi autorizzati.
Art. 11. (Diritto all'educazione e
all'istruzione)
1. È assicurato il diritto all'educazione e alla
istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna e nelle
classi delle istituzioni scolastiche di ogni ardine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità delle persone handicappate nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e alla
istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata
ed alla acquisizione della documentazione attestante tale situazione fa
seguito un profilo dinamico funzionale ai fini di un intervento educativo e
didattico adeguato, alla cui definizione provvedono congiuntamente gli operatori
delle unità sanitarie locali e il personale insegnante fornito di titoli
specifici ed esperienza in campa psico-pedagogico di cui all'articolo 6, comma
3 della legge 5 giugno 1990, n. 148, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche
e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute
che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate.
5. Alla elaborazione del profila dinamico-funzionale
iniziale seguano, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali,
della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e le incidenze esercitate dall'ambiente scolastico.
6. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media
e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
7. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti a frequentare la scuola sono comunque
garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il Provveditore
agli studi, d'intesa con gli enti ospedalieri e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.
A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap
e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza
di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione
sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è
equiparato a ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono
iscritti.
8. Ai minori ricoverati presso centri di degenza in
cui non sono istituite le classi di cui al comma 7 o ai minori costretti a
domicilio per cause immunitarie o protesiche con prognosi superiore a un
periodo comprendente sessanta giorni di lezione sono assicurate l'educazione e
l'istruzione, nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 12,
comma 3.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i
nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
Art. 12 (Integrazione scolastica)
1. L'integrazione scolastica delle persone handicappate
nelle sezioni di scuola materna e nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 4 agosto
1977, n. 517 e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o
privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze stipulano gli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione d'intesa con i Ministri degli affari sociali
e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché i requisiti che gli enti pubblici e
privati devono possedere per partecipare alle attività di collaborazione
coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici, ferma restando la dotazione
individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto
allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, avente
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti;
d) l'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente
il recupero, la socializzazione e l'integrazione;
e) l'assegnazione di personale docente specializzato
e di operatori ed assistenti specializzati;
f) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. I posti di sostegno per la scuola materna,
elementare e secondaria di primo e secondo grado, sano determinati
nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante
ogni quattro alunni handicappati; deroghe a tale rapporto sono autorizzate in
organico di fatto in presenza di minorazioni particolarmente gravi, per le
quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati
o a domicilio e nel caso di alunni handicappati frequentanti scuole nelle zone
di montagna e nelle piccole isole. Le deroghe stesse sono confermate per tutti
gli anni nei quali persistono le condizioni che vi hanno dato luogo.
4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attività di sostegno mediante docenti specializzati alla cui
assegnazione si perviene previa individuazione, sulla base del profilo
dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo riabilitativo e di
socializzazione, dell'area disciplinare di prevalente interesse per l'alunno,
tra quelle umanistica, scientifica e tecnologica.
5. Gli insegnanti per le attività di sostegno assumono
la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli di intersezione, dei consigli di classe e
dei collegi dei docenti.
Art. 13. (Modalità di attuazione
dell'integrazione)
1.
Il Ministro della pubblica istruzione provvede:
a) alla formazione e all'aggiornamento del personale
docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica
degli studenti handicappati.
b) all'attivazione dì forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per le persone handicappate, con
inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
c) all'organizzazione dell'attività educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
d) a favorire la continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica delle persone
handicappate in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo,
nell'interesse dell'alunno, la permanenza nelle singole classi e il
completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione
di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie,
comprendono discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni
handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge
n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli
esami relativi all'insegnamento di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante
anche per l'insegnamento di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprende
insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed
elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990,
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento di sostegno
solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori
per la preparazione all'insegnamento di sostegno, nell'ambito della tabella
suddetta.
4. Fino alla prima applicazione, dell'articolo 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativamente alle scuole di
specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreta del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
5. È vietata l'utilizzazione in posti di sostegno di
docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione.
6. Le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), possano prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 14. (Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica)
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è
istituito un gruppo di lavoro composto da tre esperti della scuola, due esperti
degli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali e due esperti delle
associazioni di handicappati maggiormente rappresentative a livello
provinciale, nominati dal Provveditore agli studi sulla base dei criteri
indicati dal Ministro della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla
data di entrata ;in vigore della presente legge.
2. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
di consulenza e proposta al Provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per
la conclusione e la verifica della esecuzione delle convenzioni per
l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà
di apprendimento.
Art. 15. (Valutazione del rendimento e
prove d'esame)
1. Nella valutazione da parte degli insegnanti degli
alunni handicappati è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri
didattici, quali attività integrative e di sostegno sono state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di partenza.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado,
per gli alunni handicappati sono consentite prave equipollenti e tempi più
lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami con
l'uso degli ausili loro necessari.
Art. 16. (Formazione professionale)
1. Le regioni s le province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione di quanto prevista dall'articolo 3, primo comma, lettere
1) e m) e dall'articolo 8, primo comma, lettere g) e h) della legge 21 dicembre
1978, n. 845 realizzano l'inserimento delle persane handicappate negli ordinari
corsi di formazione professionale, e garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante l'attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale. A tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. Nei centri di formazione professionale sono
istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi
normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi finalizzati all'addestramento professionale,
ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti
autorizzati da leggi vigenti. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma, i programmi
pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione
professionale di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre n. 845 del 1978.
3. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di
cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della
graduatoria per il collocamento obbligatorio nelle attività indicate nell'attestato
stessa avvero in attività per l'esercizio delle quali non è richiesta una
specifica qualifica professionale.
4. Fermo restando quanto previsto in favore delle
persone handicappate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, una quota dei fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive
modificazioni, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al
lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, centri
di lavoro guidato.
Art. 17. (Integrazione lavorativa)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative di lavoro, di servizi, di solidarietà sociale e di
centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che
svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa
di persone handicappate.
2.
Requisiti per l'iscrizione agli albi, oltre a quelli previsti dalle leggi
regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblica o
privato o natura di associazione con i requisiti di cui al capo II, titolo II,
libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazione, di
qualificazione del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale
dell'albo di cui al comma 1.
4. Al rapporto di lavoro delle persone handicappate
presso gli organismi di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la
disciplina prevista per il rapporto di apprendistato.
5. Alle persane handicappate che prestano la loro
attività lavorativa presso gli organismi di cui al comma 1 spetta una indennità
di addestramento professionale soggetta al trattamento fiscale previsto dalla
legge 3 novembre 1982, n. 835, e disciplinata dagli articoli 21 e 22 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
6. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni, conformi allo schema
tipo approvato con decreto dei Ministro dei lavoro, di concerto con il
Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1, è
condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 40.
8. Le regioni e le province autonome di Trento è di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano:
a) le agevolazioni alle singole persone handicappate
per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b) gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per
l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 18. (Soggetti aventi diritto al
collocamento obbligatorio)
1. Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482 e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro
che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità
lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. La capacità
lavorativa è accertata dalle Commissioni di cui all'articolo 3 della presente
legge, integrate da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
2. I datori di lavoro di cui al titolo II della legge
2 aprile 1968, n. 482, possono assumere i soggetti di cui al comma 1 con
richiesta nominativa.
Art. 19. (Fiscalizzazione degli oneri
sociali)
1. Per i lavoratori con un grado di invalidità
superiore al 74 per cento sono a carico dello Stato le aliquote della
contribuzione previdenziale obbligatoria a carico dei datore di lavoro, sempre
che questi assicuri a tali lavoratori un trattamento economico non inferiore a
quella minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
presenti in seno al CNEL.
Art. 20. (Prove
d'esame nei concorsi pubblici)
1. Le persone handicappate sostengono le prove
d'esame nei concorsi pubblici con l'uso degli ausili loro necessari.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
Art. 21. (Precedenza nell'assegnazione
di sede)
1. Le persone handicappate con un grado di invalidità
superiore al 74 per cento o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o
ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2.
I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a
domanda.
Art. 22. (Accertamenti ai fini del
lavoro pubblico e privato)
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e
privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione
fisica.
2. L'accertamento dell'esistenza di malattie
contagiose continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti.
Art. 23. (Rimozione di ostacoli per
l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative)
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive
sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica spartiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i comuni, i consorzi di comuni e il Cani garantiscono, ciascuno per
gli impianti di propria competenza, l'accesso e l'utilizzo delle strutture
sportive da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di
balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti
ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di
accesso al mare delle persane handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque nell'esercizio delle attività di cui all'articolo
5, comma primo, della legge 17 maggio 1983, n. 217 o di altri pubblici
esercizi discrimina persone handicappate è punito can la sanzione pecuniaria
da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 e con la chiusura dell'esercizio da uno a
sei mesi.
Art. 24. (Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche)
1. Fatte salve le manutenzioni e l'esecuzione dei
lavori effettuati, su edifici privati non aperti al pubblico, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, tutte le opere edilizie riguardanti
edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla legge
9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 e
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Nelle comunicazioni al comune dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di
cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, è allegata una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle normative
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
3. Il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia è subordinato alla verifica della conformità da] progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il
certificato di agibilità e di abitabilità deve accertare che le opere siano
state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine egli può richiedere al
proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
4. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il
divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento
di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede
di approvazione del progetto. Il rilascio del certificato di collaudo è condizionato
alla verifica del rispetto della normativa stessa.
5. La richiesta di modifica di destinazione di uso di
edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 2. Il rilascio del certificato di agibilità e di
abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in
materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e
inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno
per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti
con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
7. Il Comitato per l'edilizia residenziale, di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione
delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento alla individuazione
e alla realizzazione di percorsi accessibili, alla installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo
da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
9. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun
anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione
di mutui con finalità di investimento, una quota pari al 2 per cento è
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero
in attuazione delle norme di cui al «Regolamento concernente norme di
attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971; n. 118 a favore dei
mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e
trasporti pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384 e successive modificazioni.
10. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi
alle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e successive modificazioni, alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 e al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale
termine le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le
disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Art. 25. (Accesso alla informazione e
alla comunicazione)
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per
i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione
di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante
l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche
delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici
sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazioni, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26. (Mobilità e trasporti
collettivi)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalità degli interventi volti ad assicurare alle
persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di
trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
elaborano piani di mobilità delle persone handicappate da attuare nel termine
massimo di dieci anni anche mediante la conclusione di accordi di programma ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani
prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto
collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti.
3. Ove la persona handicappata sia titolare di
indennità di accompagnamento, il suo titolo di viaggio consente il trasporto
gratuito dell'accompagnatore.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata agli
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture
edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso
capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di
almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica
della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei
trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per
adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27. (Trasporti individuali)
1. A favore dei titolari di patente di guida A, B, C
speciale, con incapacità motorie permanenti, i comuni o le unità sanitarie
locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida
quale strumento protesico extra-tariffario nella misura del 20 per cento a
carico del bilancio dello Stato.
2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma
9, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato
dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è integrato da due rappresentanti
delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei
trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 31 della presente legge.
Art. 28. (Facilitazioni per i veicoli
delle persone handicappate)
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai
veicoli delle persone handicappate sia nei parcheggi gestiti direttamente o
dati in concessione che in quelli realizzati e gestiti da privati.
2.
II contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto
visibilmente al parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei
parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29. (Esercizio del diritto di
voto)
1. I comuni assicurano l'effettivo esercizio del
diritto di voto al cittadino handicappato, provvedendo con adeguati mezzi a
facilitargli il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'espletamento dei diritto
di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero
di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione
medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i
cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto
di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.
Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione
del Presidente del seggio nel quale ha assolto a tale compito.
Art. 30. (Partecipazione)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti
della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono
la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31. (Comitato nazionale di
coordinamento per la - promozione e la tutela dei diritti della persona
handicappata)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge è istituito, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento per la promozione e tutela
della persona. handicappata. Il comitato ha sede presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed è rinnovato ogni tre anni.
2. Il Comitato di cui al comma 1 coordina le
iniziative dei singoli Ministeri e degli altri organi ed enti pubblici e
promuove le attività di integrazione sociale delle persone handicappate individuando
idonei strumenti giuridici e operativi che, nell'ambito di provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e degli
altri organi ed enti pubblici, rispondano alle specifiche esigenze delle
persone handicappate e garantiscano l'effettivo esercizio dei diritti di cui
alla presente legge.
3.
Per le finalità di cui al comma 2 il Comitato:
a)
promuove l'informazione, lo studio e la documentazione sugli indirizzi
formulati da organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa;
b)
esprime pareri sui provvedimenti concernenti la condizione delle persone
handicappate;
c)
promuove le iniziative idonee a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica
sui diritti di cui alla presente legge.
4.
Il Comitato di cui al comma 1 è composto:
a)
dal Ministro degli affari sociali, che lo presiede;
b) da un funzionario per ognuno dei Ministeri del
bilancio, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno, del
lavoro e previdenza sociale, delle poste e telecomunicazioni, della pubblica
istruzione, della sanità, del tesoro, dei trasporti, nonché da tre funzionari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui uno del Dipartimento per la
funzione pubblica, uno del Dipartimento per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali e uno del Dipartimento per gli affari sociali;
c) da due esperti delle regioni, designati dalla
Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, due delle province, designati dall'Unione delle province d'Italia, due
dei comuni, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani, due
dall'Unione nazionale comunità montane;
d) da dieci esperti designati dalle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987,
n. 476, che svolgono attività di promozione e tutela delle persone
handicappate.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni dall'invito
del ministro per gli affari sociali agli enti ed organismi di cui alle lettere
c) e d) del comma 4 a designare gli esperti, lo stesso ministro provvede alla
designazione e ad insediare il Comitato.
6. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è
a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 32. (Riserva di alloggi)
1. Nei programmi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e convenzionata, realizzati da comuni, privati a cooperative, una
quota degli alloggi è realizzata con tipologia idonea ed è riservata alle
persone handicappate e ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone con handicap gravissimo e con
ridotte o impedite capacità motorie.
2. La quota di alloggi di cui al comma 1 è determinata
dai comuni nell'ambito dei propri regolamenti o convenzioni all'atto della
definizione del progetto di costruzione o concessione edilizia. La quota di
alloggi è determinata con riferimento all'intero complesso in corso di costruzione
e al numero di cittadini aventi diritto alla riserva di cui al comma 1
residenti nel territorio del comune.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche alle costruzioni realizzate dagli Istituti autonomi case popolari, dagli
enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nei
campo dell'edilizia abitativa. Il finanziamento o il mutuo a tasso agevolato è
subordinato alla realizzazione di quote di alloggi per persone handicappate. I
comuni e gli Istituti autonomi case popolari destinano una parte di alloggi,
compresa nella quota di cui ai commi 1 e 2, per comunità-alloggio, case
famiglia, case albergo per persone con handicap
gravissimo. Fermi restando i requisiti richiesti dalle vigenti leggi per tali
assegnazioni, i comuni e gli enti interessati, di cui al presente articolo,
provvedono, anche tramite le associazioni presenti sul territorio,
all'informazione delle categorie interessate.
4. Gli Istituti autonomi delle case popolari disciplinano
le modalità di permuta degli alloggi divenuti inadatti al nucleo familiare a
causa della sopravvenuta disabilità di uno dei suoi membri con alloggi adeguati
e concludono accordi che consentano tali permute anche da un comune all'altro.
Art. 33. (Agevolazioni fiscali)
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la
parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del
reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a 15
milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che
ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'articolo 433 del
codice civile, purché dalla documentazione risultino chi ha sostenuto
effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio
a la residenza del percipiente.
Art. 34. (Agevolazioni per le persone
con handicap gravissimi e per le loro famiglie)
1. In favore del parente o l'affine, entro il terzo
grado, ovvero il coniuge, qualora assistano, presso il proprio nucleo
familiare, in modo continuativo e permanente, una persona con handicap gravissimo ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, al raggiungimento del 65° anno
di età l'ammontare della pensione sociale, è aumentato del 50 per cento,
dell'80 per cento e del 100 per cento qualora l'attività di assistenza è stata
esercitata per 10, 15 e 20 anni. L'aumento non è dovuto nel caso la persona con
handicap gravissimo venga ricoverata
presso strutture all'uopo preposte. I servizi sociali del comune competente
per territori provvedono alla tenuta di una apposita documentazione attestante
il nominativo della persona che svolge l'attività di cura e assistenza
permanente a domicilio di un cittadino con handicap
gravissimo, nonché il nominativo dell'assistito, e provvedono a trasmettere annualmente
agli Istituti previdenziali competenti copia della documentazione.
2. Il lavoratore con rapporto di lavoro di diritto
pubblico che intende prestare direttamente presso il proprio nucleo familiare,
la cura e l'assistenza permanente a un cittadino con handicap gravissimo può
usufruire dell'aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è computato
ai fini del raggiungimento del periodo utile per il collocamento a riposo.
Qualora l'assistenza cessi definitivamente il soggetto che ha usufruito dell'aspettativa
è tenuto a riprendere immediatamente servizio.
3. Il lavoratore con rapporto di diritto privato che
intende prestare direttamente presso il proprio nucleo familiare, la cura e l'assistenza
permanente a una persona con handicap
gravissimo, può usufruire, secondo le norme vigenti, del pensionamento
anticipata, ovvero essere collocato in aspettativa senza oneri a carico del
datore di lavoro per il periodo necessario al raggiungimento della
contribuzione previdenziale minima per il collocamento in pensione. Qualora
l'assistenza cessi definitivamente il dipendente è tenuto a riprendere
immediatamente servizio.
4. Il periodo di aspettativa viene a cessare nel caso
di ricovero del soggetto con handicap
gravissimo in strutture all'uopo predisposte. L'aspettativa non è interrotta
da ricoveri temporanei in reparti di cura per episodi morbosi intercorrenti.
Gli istituti previdenziali competenti effettuano sulla base della
documentazione trasmessa dai comuni, controlli a campione.
Art. 35. (Agevolazioni)
1. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap
gravissimo, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro
di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire in alternativa al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento dei terzo anno di
vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap
gravissimo, nonché colui che assiste una persona con handicap gravissimo parente o affine entro il terzo grado,
convivente hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in
maniera continuativa a condizione che la persona con handicap gravissimo non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3 che si cumulano
con quelli previsti all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, nonché
quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata gravissima maggiorenne
può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate gravissime.
Art. 36. (Protesi e ausili tecnici)
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature
elettroniche e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà
delle persone con handicap fisico o
sensoriale.
2. Gli apparecchi, attrezzature e ausili tecnici di
cui al comma 1 sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto nella misura
prevista dall'articolo 3 bis del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202
convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1989, n. 263.
Art. 37. (Ricovero del minore
handicappato)
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata
di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o
privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 38. (Aggravamento delle sanzioni
penali)
1. Per i reati di cui agii articoli 519, 520, 521,
522, 523, 527, e 628 del Codice penale nonché per i delitti non colposi contro
la persona, di cui al libro lI, titolo XII, del Codice penale, e per i reati di
cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 qualora l'offeso sia una persona
handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma
1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico nonché
dell'associazione che tutela i diritti del cittadino handicappato cui questi
risulti iscritto.
Art. 39. (Procedimento penale in cui
sia interessata una persona handicappata)
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro
dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della
persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, in corso dei procedimenti
giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione di pena.
Art. 40. (Convenzioni)
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge
i comuni anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali per parte di competenza, possono avvalersi dell'opera
di associazioni riconosciute, non riconosciute e di istituzioni private di
assistenza non aventi scopo di lucro, ivi comprese le strutture e i servizi di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sempreché siano idonee
per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per la
efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite
convenzioni.
2. I comuni anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di
persone handicappate, che intendono costituire cooperative di servizi o
comunità alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono
erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti,
dal comma 1, lettere h), i), l), dell'articolo 7, previo controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità
dei soggetti ospiti secondo i princìpi della presente legge.
Art. 41. (Compiti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Balzano promuovono la realizzazione degli interventi sanitari, sociali,
educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario naziona,le,
di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire mediante gli accordi di programma di
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di
coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di
cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi
anche d'intesa con gli argani periferici della Pubblica istruzione, con le
strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per
la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari
all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al
loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le Università e
gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle
iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle
attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti
di cui all'articolo 40, le attività di ricerca e sperimentazione di nuove
tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di
sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo
delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico
degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 4,
per verificarne la rispondenza alla effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi
all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 17, per
garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle
persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
1) a elaborare un consuntivo annuale analitico delle
spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti
pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
Art. 42. (Compiti dei comuni)
1. I comuni anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali ove le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari
previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990
dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, disciplinano le modalità del coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di
tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un
servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche
nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 43. (Competenze del Ministro per
gli affari sociali)
1. I disegni di legge del Governo contenenti
disposizioni concernenti la condizione della persona handicappata sono
presentati previo concerto con il ministro degli affari sociali. Il concerto
con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per
gli atti di carattere generale adottati in materia.
2. Ai fini della impostazione della politica generale
in materia di handicap le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché le IPAB per
il tramite delle regioni trasmettono entro il 30 novembre di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali -
tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla
presente legge, già realizzati o in fase di realizzazione, accompagnandoli con
una relazione sugli oneri relativi a ciascun intervento, sui risultati previsti
e quelli già conseguiti.
3. Il Ministro per gli affari sociali entro il 31
gennaio di ogni anno, sentito il comitato di cui all'articolo 31, presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 44. (Copertura finanziaria)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione
degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede,
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali,
con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro, alla ripartizione annuale
del Fondo tra le regioni, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della
presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere
integrato ad altri criteri, approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, con
riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate
e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza
di alcune aree.
4. Le regioni provvedono a ripartire fondi di loro
spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi dando priorità agli
interventi in favore degli handicappati gravissimi e della prevenzione.
5. Per il triennio 1991, 1992 e 1993 la complessiva
autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 100 miliardi
per l'anno 1991, a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi per
l'anno 1993, è ripartita, per ciascuno degli anni, secondo le disposizioni che
seguono:
a)
lire 1 miliardo e 350 milioni per l'integrazione delle commissioni ai sensi
dell'articolo 3;
b)
lire 5 miliardi per la copertura delle minori entrate conseguenti
all'applicazione dell'articolo 9, comma 2;
c) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno
all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 10;
d) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi
di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 11;
e)
lire 10 miliardi per le attrezzature scolastiche di cui all'articolo 12, comma
1, lett. b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione
di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera c);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f);
h) lire 5 miliardi e 80 milioni per l'anno 1991, lire
19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per Vanno 1993 per l'assunzione
di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado
prevista dall'articolo 12, comma 3;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del
personale docente previsto all'articolo 13;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento
dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 14;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per
l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per coprire le minori entrate per
tariffe ferroviarie di cui all'articolo 26, comma 3;
o) lire 4 miliardi per un contributo del venti per
cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma
1;
p)
lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del comitato di cui
all'articolo 31;
q) lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che
lavorano, previste all'articolo 35;
r) lire 3 miliardi per la copertura delle minori
entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 36, comma 2;
s) lire 40 miliardi e 382 milioni per l'anno 1991,
lire 31 miliardi e 462 milioni per l'anno 1992, lire 42 miliardi e 462 milioni
per l'anno 1993, per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali in favore dei cittadini handicappati.
6. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992, di
lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi per l'anno 1993,
derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, all'uopo interamente utilizzando l’apposito accantonamento «Provvedimenti
in favore di portatori di handicaps».
7. Le somme di cui al comma 5, stanziate nell'anno
1991 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli
stessi fini, in quello successivo.
8. A decorrere dall'anno 1994, alla quantificazione
della spesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45. (Abrogazioni)
1. L'articolo 230 del regio decreto 5 febbraio 1928,
n. 577, l'articolo 415 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi
secondo e terzo dell'articolo 28 del decreto legge 30 gennaio 1971 n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, sono
abrogati.
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