Prospettive assistenziali, n. 94, aprile-giugno 1991

 

 

OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

 

 

La quinquennale esperienza dell'ospedalizzazione a domicilio dell'USSL Torino VIII e quel­la di altri analoghi servizi (S. Donato Milanese, Vidas, Fondazione Floriani, ecc.) dimostrano che per assicurare adeguate prestazioni alle persone (anziani, adulti e giovani) con gravi malattie acute e croniche in alternativa al ricovero in ospe­dale, occorre che vi sia un servizio medico, infer­mieristico e riabilitativo che intervenga per al­meno 10-12 ore al giorno, compresi quelli festivi, garantendo la necessaria continuità terapeutica.

Ferma restando la centralità del medico di ba­se, è indispensabile l'intervento di una équipe, équipe che può essere ospedaliera o territoriale. Quella territoriale può essere costituita da me­dici di base, oltre che da infermieri e da riabili­tatori. Anzi la presenza di medici di base sareb­be, a nostro avviso, la soluzione preferibile.

In ogni caso, per la cura domiciliare di pazienti malati in alternativa al ricovero ospedaliero, è assolutamente insufficiente l'intervento svolto a livello individuale da medici di base o ospeda­lieri.

In sintesi l'assistenza domiciliare integrata dovrebbe essere svolta a livello di équipe medico­infermieristica-riabilitativa, il che significa che dovrebbe assumere le caratteristiche di fondo del servizio di ospedalizzazione a domicilio. L'assistenza domiciliare, così com'è prevista dal DPR 28 settembre 1990 n. 314, è vantaggiosa solo per i medici di base che, oltre ai compensi attuali, incassano anche 30.000 lire per ciascun accesso compiuto a domicilio dei pazienti con gravi patologie, senza che ai pazienti stessi, a causa delle attuali caratteristiche della medicina di base, siano fornite prestazioni adeguate alle loro esigenze.

 

Confronto fra le caratteristiche dell'ospedalizzazione a domicilio e l'assistenza domiciliare integrata

Il confronto è fatto facendo riferimento:

- per quanto concerne l'ospedalizzazione a domicilio al servizio dell'USSL Torino VIII, Ospe­dale Molinette, Divisione di Geriatria (1);

- in merito all'assistenza domiciliare integra­ta ai DPR 28 settembre 1990 n. 314 «Accordo col­lettivo,nazionale per la regolamentazione dei rap­porti con i medici di medicina generale» e n. 316 «Accordo collettivo nazionale per la regolamen­tazione dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali».

 

Finalità e contenuti

Ospedalizzazione a domicilio

Assistenza domiciliare integrata

Pazienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esami e prelievi

 

Orario garantito per le prestazio­ni domiciliari

 

 

 

Rapporti fra medici e infermieri

 

 

Compensi aggiuntivi

economici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento

del servizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concezione tecnico-scienti­fica e organiz­zativa

 

Nessuna esclusione aprioristica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curare a casa persone malate, acute e croniche, anziane e non anziane, for­nendo prestazioni analoghe a quelle for­nite dagli ospedali

 

 

 

 

 

Cure mediche, medico-specialistiche, infermieristiche.

Mancano le prestazioni riabilitative, previste nella delibera istitutiva

 

 

 

 

 

 

Vengono garantiti dal servizio nella stessa misura dei pazienti ospedaliz­zati

 

Tutti i giorni dalle 8 alle 20

 

 

 

 

 

 

Lavoro in équipe

 

 

 

 

Nessuno né per i medici, né per gli infermieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunioni giornaliere dell'équipe medico-infermieristica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzione diretta da parte del setto­re sanitario delle valenze sociali con­nesse con la diagnosi, la cura e la ria­bilitazione.

Riconoscimento del lavoro di gruppo per realizzare corretti interventi dia­gnostici e curativi.

Costituzione dell'équipe medica, me­dico-specialistica e infermieristica, di cui il medico di medicina generale può - se vuole - far parte integrante. Richiesta agli altri servizi di fornire - occorrendo - le prestazioni di loro specifica competenza: assegno di ac­compagnamento, adattamento allog­gio, aiuto domestico, ecc.

«Le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a:

- malati terminali;

- incidenti vascolari acuti;

- gravi fratture in anziani;

- forme psicotiche acute gravi;

- riabilitazione di vasculopatici;

- malattie acute temporanee invalidanti nell'anziano (forme respiratorie e altro);

- dimissioni protette da strutture ospeda­liere» (art. 1, Allegato F, DPR 314/1990)

 

«Le patologie che consentono l'avvio della assistenza sono quelle per le quali l'inter­vento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determina­bile da ragioni sociali (2) o da motivi di or­ganizzazione sanitaria» (Art. 2 punto 1, Allegato H del DPR 314/1990).

 

Prestazioni:

- di medicina generale;

- di medicina specialistica; - infermieristiche domiciliari; - di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle Unità sanitarie locali;

- di assistenza sociale (Art. 1 Allegato H del DPR 314/1990) (3).

 

Nessuna indicazione specifica

 

 

Nessuna precisazione. In ogni caso il medi­co di base non interviene a domicilio nei giorni prefestivi (salvo che la richiesta sia stata avanzata il giorno precedente) e quel­li festivi, anche se consecutivi.

 

L'argomento non è trattato.

 

 

 

 

Per il medico di medicina generale L. 30.000 per ciascun accesso, oltre alla quota forfet­taria.

Ai medici specialisti è attribuito un compen­so forfettario rapportato al tempo di esecu­zione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora, in occasione di un singolo accesso, vengano eseguite una pluralità di prestazio­ni, per ciascuna prestazione successiva alla prima, il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti (art. 20 del DPR 316/1990).

 

«II dirigente medico responsabile del ser­vizio promuove una riunione trimestrale con i responsabili dell'attività sanitaria distret­tuale al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di ve­rificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi con­nessi alla gestione dell'accordo» (Art. 6, punto 1, allegato H del DPR 314/1990).

«II dirigente medico responsabile del ser­vizio ed i responsabili distrettuali possono in ogni momento verificare presso il domi­cilio la necessità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi attivati» (Art. 7, punto 1, allegato H del DPR 314/1990).

 

Separazione della competenza e degli inter­venti sanitari da quelli sociali e richiesta di integrazione dei relativi servizi. I medici di medicina generale continuano ad operare a livello individuale.

Nulla di specifico è previsto per quanto con­cerne le sostituzioni del medico di medici­na generale per malattie, ferie e altri motivi. Nulla è stabilito per quanto concerne l'even­tuale lavoro di gruppo degli infermieri.

 

 

                                                             

                                                              

 

(1) Cfr. F. Fabris e L. Pernigotti, Cinque anni di ospe­dalizzazione a domicilio - Curare a casa malati acuti e cro­nici: come e perché, Rosenberg & Sellier, Torino.

(2) Non si capisce quali possano essere le ragioni so­ciali che determinano il ricovero ospedaliero, tenuto con­to che le leggi ospedaliere consentono solo il ricovero di persone malate.

(3) Per le prestazioni di aiuto domestico e di assistenza sociale non vengono né stabiliti limiti di reddito, né prio­rità di intervento per la fascia più debole.

 

 

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