Prospettive assistenziali, n. 94, aprile-giugno 1991
Specchio Nero
REGIONE LOMBARDIA: PUNITI I
LUNGODEGENTI CHE NON GUARISCONO IN FRETTA
Con la delibera n. 401 del 1° ottobre 1990 (1) la
Giunta della Regione Lombardia ha approvato norme di una gravità eccezionale.
Infatti, ha previsto che le giornate di degenza
presso case di cura private convenzionate eccedenti la durata media prefissata
dalla Giunta stessa sono pagati? dalla Regione solo nella misura del 50%.
Si tratta di un sopruso che si aggiunge alla diffusissima
pratica delle dimissioni dagli ospedali delle persone (anziane e adulte) malate
croniche non autosufficienti.
Premesso
che viene affermato che «in alcuni casi le
strutture private convenzionate, anche a
seguito di intese con le USSL, ricoverano ammalati cronici con patologia a
lunga risoluzione, dimessi dagli ospedali pubblici ove la degenza è limitata
alla sola fase acuta», la delibera stabilisce in 38 giorni la durata
massima della degenza riabilitativa pagata
al 100/100 dalla Regione (2). Dunque, l'indirizzo politico della Regione Lombardia
è «Ammalarsi giovani o morire in fretta», indirizzo contro il quale era
intervenuto Mons. Giovanni Nervo cinque anni or sono (3).
LA FEBBRE DEL MATTONE
DELL'ITALSANITÀ
Da tempo l'ITALSTAT del Gruppo IRI esercita
pressioni, soprattutto nei confronti del Ministero della sanità, per 1a
realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali, RSA (4).
A tale scopo ha addirittura costituito un'apposita
società, l'ITALSANITÀ, che come abbiamo riferito nell'editoriale del n. 92,
ottobre-dicembre 1990, addirittura ha già predisposto un corso per la
formazione di dirigenti di RSA, di cui la società dell'IRI garantisce
l'assunzione dei primi dieci classificati, quando nessuno sa quale debba essere
la professionalità richiesta e nemmeno un progetto delle stesse RSA sia stato
finora approvato dal Ministero della sanità.
Mentre le suddette strutture sono previste daila
legge solo per i soggetti non autosufficienti, l'ITALSANITÀ in un lussuoso
dépliant prevede che siano strutture sanitarie (e quindi costruibili con i
fondi della legge 67/1988) anche quelle per anziani autosufficienti.
Per l'ITALSANITA i 140 mila posti letto della legge
67/1988 sono troppo pochi? Quanti ne varrebbe per gli anziani autosufficienti?
Se si tratta di persone autosufficienti, perché devono essere strutture
sanitarie?
(1) La delibera dà attuazione
all'art. 20 della legge della Regione Lombardia 6 febbraio 1990 n. 7 che
stabilisce quanto segue: «Con decorrenza
1° gennaio 1990 sono compensate nella misura del 50% della retta riconosciuta
a tutte le case di cura convenzionate le giornate di degenza erogate:
- in eccedenza al tasso
di occupazione massimo teorico dei letti convenzionati per specialità;
- in eccedenza ad una durata media valutata in ragione d'anno, della
degenza determinata annualmente dalla Giunta regionale, scala base della
degenza media per specialità analoghe nelle strutture pubbliche e tenendo conto
della casistica trattata».
(2) Altri valori di degenza media:
medicina generale 19, chirurgia generale 12, neurologia 24, oculistica 10,
ortopedia 19, ostetricia-ginecologia 8, cardiologia 25, psichiatria 35,
urologia 15, chirurgia vascolare 15, cardiochirurgia 18, oncologia 23,
broncopneumotisiologia 27, geriatria 28, assistenza ai malati terminali 60
(sic!).
(3) Cfr. GIOVANNI NERVO, Ammalarsi
giovani o morire in fretta, Italia Caritas, n. 3, marzo 1986.
(4) Ricordiamo che, a seguito
dell'approvazione della legge 11 marzo 1988 n. 67, sono stati stanziati dallo
Stato 10 mila miliardi per la realizzazione di 140 mila posti letto in
Residenze sanitarie assistenziali.
Sulle iniziative dell'IRI-ITALSTAT,
si veda l'articolo di Eugenia Monzeglio,
Come evitare l'emarginazione abitativa degli anziani: osservazioni in merito ad
uno studio della SVEI, in Prospettive assistenziali, n. 82, aprile-giugno
1988.
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