GARANTIRE IL FUTURO AI FIGLI
HANDICAPPATI NON AUTOSUFFICIENTI
Fra le numerose angoscianti situazioni dei genitori
aventi figli handicappati con gravi o totali limitazioni della loro autonomia,
quella certamente più drammatica riguarda il futuro della prole dopo la loro
morte.
Questa situazione è provocata dalle carenze, spesso
vistose, degli enti pubblici tenuti ad intervenire.
Al riguardo, va ricordato che non vi sono vuoti
legislativi. Citiamo, in particolare il RD, mai abrogato, 19 novembre 1889 n.
6535 il quale, già un secolo fa, aveva stabilito che i Comuni dovevano
provvedere all'assistenza degli inabili, considerando come tali «le persone dell'uno o dell'altro sesso, le
quali per incapacità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali
non possono procacciarsi il modo di sussistenza».
L'obbligo dei Comuni è stato confermato dal RD 3
marzo 1934 n. 383 «Testo unico della legge comunale e provinciale»: all'art.
91, lettera H, punto 6 prevede fra le spese (che erano obbligatorie fino a qualche
anno fa) quelle relative al «mantenimento degli inabili al lavoro» (1).
Ciò
premesso, le strade da percorrere sono due:
-
pretendere che i Comuni rispettino la legge;
-
ricorrere a strumenti affidati interamente o prevalentemente al settore
privato.
La prima strada ci sembra essere la più corretta e
sicura. D'altra parte, occorre tener conto che vi sono Comuni, soprattutto
quelli più importanti, che rispettano le vigenti disposizioni di legge sia
garantendo direttamente i relativi servizi (affidamenti a scopo educativo di
minori, inserimento familiare di adulti e di anziani, comunità alloggio, ecc.),
sia affidandoli in convenzione ad enti pubblici e privati.
Ci sembra, invece, del tutto sconsigliabile, in primo
luogo perché estremamente insicuro, il ricorso a fondazioni e altre
istituzioni, le cui risorse derivano completamente o prevalentemente da
introiti di privati (familiari, banche, persone di buona volontà, ecc.).
È una strada molto pericolosa, ove si consideri che
le spese di gestione raggiungono importi rilevantissimi (2).
Ad esempio, la Provincia di Torino per il 1991 ha
stabilito una retta di L. 218.000 giornaliere per gli handicappati intellettivi
gravissimi assistiti dalla Soc. Nuova Agape che gestisce l'istituto Giovanni
XXIII di Volpiano, retta che ammonta quindi a ben 80 milioni annui.
In sostanza le spese di gestione relative ad un solo
anno di attività sono superiori al casto di acquisto e allestimento di una
struttura residenziale, ad esempio di una comunità alloggio.
È pertanto assolutamente indispensabile programmare
le spese di gestione e individuare a chi debbono competere, tenuto conto che le
famiglie, salvo casi del tutto eccezionali, non sono in grado di sostenere il
pagamento di 80 milioni all'anno.
È una questione, purtroppo, trascurata dalla ANFFAS
nella predisposizione del villaggio del subnormale (ora Comunità La Torre) di
Rivarolo.
Inoltre, non bisogna dimenticare che le società
private possono anche fallire, o chiudere per mancanza di mezzi economici.
Infine,
se si ricorre al settore assicurativo, le somme da versare sono elevatissime.
Per garantire al proprio congiunto una rendita
vitalizia giornaliera indicizzata di L. 218.000, corrispondente alla retta di
cui sopra pagata dalla Provincia di Torino, un genitore di 50 anni, avente un
figlio handicappato di 20 con una invalidità accertata del 100 per 100 deve o
versare in contanti la somma di L. 1 miliardo 400 milioni, oppure stipulare
una assicurazione sulla vita, intestata al genitore stesso, con il pagamento
di 60 milioni annui per 20 anni.
La scelta di due genitori
Tenendo conto delle leggi vigenti in materia di
assistenza agli handicappati non autosufficienti, due genitori, avvalendosi
della consulenza del CSA, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base, si sono rivolti al Comune di Torino, il quale ha assunto le deliberazioni
che riportiamo integralmente, omettendo solamente le generalità delle persone
coinvolte e gli altri elementi che potrebbero portare alla loro identificazione.
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI TORINO DEL 23 OTTOBRE 1990: donazione modale di bene immobile con vincolo di destinazione ad
assistenza di persona handicappata. Accettazione.
Con deliberazione n. 7356 assunta in via d'urgenza
dalla Giunta municipale in data 1 agosto 1989 (mecc. 8909443/19) (1), venivano
approvati i criteri per l'accettazione, da parte dell'Amministrazione, di beni
immobili finalizzati all'assistenza di handicappati mediante le fattispecie
del legata testamentario con onere (art. 647 c.c.) o della donazione modale
(art. 793 c.c.).
Tale provvedimento intendeva fornire un quadro di
riferimento giuridico per facilitare e consentire per lo più a genitori
anziani, angosciati per il futuro del proprio congiunto handicappato, di
mettere a disposizione della Città beni immobili di loro proprietà, da
destinare in modo diretto o indiretto, mediante alienazione, a scopi assistenziali
e a garanzia dell'assistenza al proprio congiunto, da parte dell'Ente locale.
Nello specifico i signori ....... e ....... genitori
di ......., figlia unica, invalida al 100% per handicap mentale, intendono
donare al Comune di Torino la nuda proprietà dell'alloggio in cui attualmente
vivono, sito al V° piano dell'immobile di .......
Detto alloggio censito al N.C.E.U. alla partita
......., foglio ......., rendita catastale L. 2160, è stato acquistato dalla
Soc. ....... come risulta dall'atto a rogito Notaio ......, rep. n. ......, in
data ...... e la proprietà è per metà in capo a ciascuno dei coniugi
I succitati coniugi intendono comunque subordinare
la presente donazione alla condizione sospensiva che la figlia ....... sia
vivente il giorno della morte dell'ultimo dei genitori; in caso contrario, la
donazione dovrà ritenersi come non avvenuta, obbligandosi entrambe le parti ad
intervenire al relativo atto che, constatando il mancato verificarsi della
condizione, dichiara non avvenuta la stessa; i signori ......., inoltre, si
assumono a proprio carico tutti gli oneri derivanti dalla ordinaria e
straordinaria manutenzione dell'immobile nonché di tutte le spese condominiali,
nessuna esclusa, e ciò sino al giorno in cui l'alloggio dovesse passare a
pieno titolo di proprietà del Comune.
Resta 'inteso che permane ai coniugi l'usufrutto
vitalizio dell'alloggio, con reciproco accrescimento a favore del coniuge
superstite.
Quale corrispettivo della donazione, i signori
....... intendono apporre il seguente onere, a carico della Città di Torino:
- in via prioritaria l'alloggio dovrà essere adibito
a comunità-alloggio per handicappati insufficienti mentali gestita, di
preferenza, dal Comune di Torino in modo diretto dove potrà essere accolta e
assistita la figlia ....... affinché la stessa possa continuare a vivere nello
stesso ambiente domestico dov'è nata e vissuta;
- qualora, per cause indipendenti dalla volontà del
Comune di Torino, non fosse possibile adibire l'alloggio a comunità, esso
dovrà essere utilizzato per la realizzazione di altri fini socioassistenziali
quali, ad esempio, comunità per anziani o minori;
- solo nel caso in cui l'alloggio non possa venire
utilizzato nei modi sopra indicati, esso potrà essere alienato col vincolo che
il ricavato venga destinato esclusivamente per i medesimi fini
socio-assistenziali sopra indicati;
- in questo caso, la figlia ....... dovrà essere
accolta da altra comunità alloggio od in analoga struttura equivalente, sita
nella Città di Torino, e gestita preferibilmente in forma diretta dall'Ente
locale.
In relazione a quanto sopra specificato, occorre
pertanto approvare l'accettazione della donazione effettuata dai coniugi
........
Tutto
ciò premesso, la Giunta comunale
Visto che ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno
1990 n. 142 la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio comunale o che non rientrino nella
competenza di altri organi o del Segretario generale o dei funzionari
dirigenti;
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono:
favorevole
sulla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto;
favorevole
sulla regolarità contabile;
favorevole
conclusivo sotto il profilo della legittimità;
Viste
le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di accettare la donazione, da parte dei coniugi
....... della nuda, proprietà dell'alloggio sito in ......., censito al
N.C.E.U. alla partita n. .... foglio ......., rendita catastale L. 2.160,
acquistato dalla Soc. ....... come risulta dall'atto a rogito Notaio .......,
Torino, rep. n. .... in data 15.02.1957 e con proprietà per metà in capo a
ciascuno dei coniugi, subordinando la presente donazione alla condizione
sospensiva che la figlia ....... sia vivente il giorno della morte dell'ultimo
dei genitori; il valore dell'immobile è di L. 135.000.000;
2) di accettare l'onere, previsto nella stessa
donazione, di destinare direttamente o indirettamente l'alloggio a scopi socio-assistenziali,
come specificato in narrativa;
3) le spese di atto e conseguenti sono a carico della
Città, richiamati eventuali benefici di legge. Per quanto attiene le spese di
atto, le stesse verranno imputate al Capitolo 4400/1 del bilancio 1990 (Legale
- Altre spese - Spese di bollo, registro ed onorari per atti) sui fondi
precedentemente impegnati con deliberazione della Giunta municipale del 25
luglio 1990 esecutiva dal 14 agosto 1990;
4) di dare atto che esiste la copertura finanziaria
come da attestazione agli atti rilasciata dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/1990.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE DI TORINO DEL 1° AGOSTO 1989: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
HANDICAPPATE.
ACCETTAZIONE DI BENI
IMMOBILI DA PARENTI MODALITÀ
La Città di Torino é impegnata da anni nel sostegno
alle persone portatrici di handicap e, a tale scapo, oltre a favorirne
l'accesso ai servizi primari (casa, scuola, lavoro, trasporto mediante taxi
destinato a persone fisicamente impedite), ha istituito differenziati presidi
socio-assistenziali quali i centri diurni socioterapeutici e le comunità
alloggio.
La finalità precipua di tali interventi é sviluppare
l'integrazione sociale e lavorativa di tali persone, consentendo loro di
continuare a vivere nel proprio ambiente, evitandone l'istituzionalizzazione,
anche in assenza del nucleo familiare o parentale d'origine.
In conseguenza di questa politica assistenziale ed a
sostegno concreto della stessa, genitori di handicappati hanno avanzato
proposta all'Amministrazione civica di mettere a disposizione beni immobili di
loro proprietà, da destinare in modo diretto o indiretto mediante
l'alienazione, a scopi assistenziali, consentendo così di aumentare le risorse
da destinare a questo settore.
L'assistenza agli inabili è un obbligo giuridico
facente capo all'Ente locale (Comune, USSL), che deve pertanto predisporre i
conseguenti servizi ed interventi; tuttavia il mettere a disposizione, da parte
di genitori anziani, angosciati per il tuturo del proprio congiunto
handicappato, risorse immobiliari è indice di un alto senso civico e di una
concreta volontà di essere attivi nella soluzione dei problemi di cui si
tratta.
Occorre
pertanto definire il negozio giuridico da porre in essere per la fattispecie
succitata.
I
due negozi meglio rispondenti paiono essere la donazione modale (art. 793 C.C.)
oppure il legato testamentario con onere (art. 647 C.C.).
Il legato testamentario sembra essere la forma da
preferire poiché, oltre alla minore formalità e costo economico, può essere
previsto con un testamento olografo (art. 602 C.C.) e a differenza della
donazione modale, produce i suoi effetti solo alla morte del dante causa,
evitando così il problema di premorienza del figlio handicappato.
Inoltre, nel caso di donazione modale, l'Amministrazione
potrebbe diventare «nudo» proprietario dell'immobile, in quanto il donante può
riservarsi l'usufrutto della cosa (art. 796 C.C.) e pertanto il Comune
risulterebbe immediatamente titolare di oneri come quelli relativi alle spese
di straordinaria manutenzione senza i vantaggi della piena proprietà.
Ai sensi dell'art. 649, 1° comma C.C., la Città si
riserva la facoltà di rinunciare al legato in relazione all'effettiva
convenienza economica. In ogni caso, il modus previsto nel legato non può che
concretizzarsi nel rafforzamento dell'obbligo di assistenza agli inabili, senza
che tuttavia ciò determini un trattamento privilegiato verso il congiunto
testatore.
Occorre pertanto approvare le modalità per la
accettazione, da parte del Comune, di beni immobili per la finalità esposta in
precedenza.
La Giunta municipale, tutto ciò premesso, visto
l'art. 131 dei T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato can R.D. 4
febbraio 1915, n. 148, viste le disposizioni legislative sopra richiamate, can
voti unanimi propone al Consiglio comunale di approvare i criteri circa
l'accettazione, da parte dell'Amministrazione, di beni immobili finalizzati
all'assistenza di handicappati mediante atto mortis causa, con le modalità
previste in narrativa e che qui si richiamano integralmente e con applicazione
comunque delle norme del Codice Civile, art. 649 e seguenti.
Il presente provvedimento non comporta oneri di
spesa.
(1) Le competenze dei Comuni in
materia di assistenza sono state confermate dalla legge 8 giugno 1990 n. 142
«Ordinamento delle autonomie locali».
(2) Per quanto riguarda le spese di
investimento le possibilità di ottenerle dal settore privato, molto spesso,
non sono insormontabili.
(3) La deliberazione è integralmente
riportata di seguito.
www.fondazionepromozionesociale.it