Prospettive assistenziali, n. 95, luglio-settembre 1991

 

 

GARANTIRE IL FUTURO AI FIGLI HANDICAPPATI NON AUTOSUFFICIENTI

 

 

Fra le numerose angoscianti situazioni dei genitori aventi figli handicappati con gravi o totali limitazioni della loro autonomia, quella certamente più drammatica riguarda il futuro della prole dopo la loro morte.

Questa situazione è provocata dalle carenze, spesso vistose, degli enti pubblici tenuti ad intervenire.

Al riguardo, va ricordato che non vi sono vuoti legislativi. Citiamo, in particolare il RD, mai abrogato, 19 novembre 1889 n. 6535 il quale, già un secolo fa, aveva stabilito che i Comuni dovevano provvedere all'assistenza degli inabili, considerando come tali «le persone dell'uno o dell'altro sesso, le quali per incapacità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza».

L'obbligo dei Comuni è stato confermato dal RD 3 marzo 1934 n. 383 «Testo unico della legge comunale e provinciale»: all'art. 91, lettera H, punto 6 prevede fra le spese (che erano obbligatorie fino a qualche anno fa) quelle relative al «mantenimento degli inabili al lavoro» (1).

Ciò premesso, le strade da percorrere sono due:

- pretendere che i Comuni rispettino la legge;

- ricorrere a strumenti affidati interamente o prevalentemente al settore privato.

La prima strada ci sembra essere la più corretta e sicura. D'altra parte, occorre tener conto che vi sono Comuni, soprattutto quelli più importanti, che rispettano le vigenti disposizioni di legge sia garantendo direttamente i relativi servizi (affidamenti a scopo educativo di minori, inserimento familiare di adulti e di anziani, comunità alloggio, ecc.), sia affidandoli in convenzione ad enti pubblici e privati.

Ci sembra, invece, del tutto sconsigliabile, in primo luogo perché estremamente insicuro, il ricorso a fondazioni e altre istituzioni, le cui risor­se derivano completamente o prevalentemente da introiti di privati (familiari, banche, persone di buona volontà, ecc.).

È una strada molto pericolosa, ove si consideri che le spese di gestione raggiungono importi rilevantissimi (2).

Ad esempio, la Provincia di Torino per il 1991 ha stabilito una retta di L. 218.000 giornaliere per gli handicappati intellettivi gravissimi assistiti dalla Soc. Nuova Agape che gestisce l'istituto Giovanni XXIII di Volpiano, retta che ammonta quindi a ben 80 milioni annui.

In sostanza le spese di gestione relative ad un solo anno di attività sono superiori al casto di acquisto e allestimento di una struttura resi­denziale, ad esempio di una comunità alloggio.

È pertanto assolutamente indispensabile pro­grammare le spese di gestione e individuare a chi debbono competere, tenuto conto che le fa­miglie, salvo casi del tutto eccezionali, non sono in grado di sostenere il pagamento di 80 milioni all'anno.

È una questione, purtroppo, trascurata dalla ANFFAS nella predisposizione del villaggio del subnormale (ora Comunità La Torre) di Rivarolo.

Inoltre, non bisogna dimenticare che le società private possono anche fallire, o chiudere per mancanza di mezzi economici.

Infine, se si ricorre al settore assicurativo, le somme da versare sono elevatissime.

Per garantire al proprio congiunto una rendita vitalizia giornaliera indicizzata di L. 218.000, cor­rispondente alla retta di cui sopra pagata dalla Provincia di Torino, un genitore di 50 anni, avente un figlio handicappato di 20 con una invalidità accertata del 100 per 100 deve o versare in con­tanti la somma di L. 1 miliardo 400 milioni, op­pure stipulare una assicurazione sulla vita, inte­stata al genitore stesso, con il pagamento di 60 milioni annui per 20 anni.

 

La scelta di due genitori

Tenendo conto delle leggi vigenti in materia di assistenza agli handicappati non autosufficienti, due genitori, avvalendosi della consulenza del CSA, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, si sono rivolti al Comune di Torino, il quale ha assunto le deliberazioni che riportiamo integralmente, omettendo solamente le generalità delle persone coinvolte e gli altri elementi che potrebbero portare alla loro identi­ficazione.

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI TORINO DEL 23 OTTOBRE 1990: donazione modale di bene immobile con vincolo di destina­zione ad assistenza di persona handicappata. Accettazione.

 

Con deliberazione n. 7356 assunta in via d'ur­genza dalla Giunta municipale in data 1 agosto 1989 (mecc. 8909443/19) (1), venivano approvati i criteri per l'accettazione, da parte dell'Ammini­strazione, di beni immobili finalizzati all'assistenza di handicappati mediante le fattispecie del le­gata testamentario con onere (art. 647 c.c.) o della donazione modale (art. 793 c.c.).

Tale provvedimento intendeva fornire un qua­dro di riferimento giuridico per facilitare e consentire per lo più a genitori anziani, angosciati per il futuro del proprio congiunto handicappato, di mettere a disposizione della Città beni immo­bili di loro proprietà, da destinare in modo diretto o indiretto, mediante alienazione, a scopi assi­stenziali e a garanzia dell'assistenza al proprio congiunto, da parte dell'Ente locale.

Nello specifico i signori ....... e ....... genitori di ......., figlia unica, invalida al 100% per handicap mentale, intendono donare al Comune di Torino la nuda proprietà dell'alloggio in cui attualmente vivono, sito al V° piano dell'immobile di .......

Detto alloggio censito al N.C.E.U. alla partita ......., foglio ......., rendita catastale L. 2160, è sta­to acquistato dalla Soc. ....... come risulta dall'atto a rogito Notaio ......, rep. n. ......, in data ...... e la proprietà è per metà in capo a ciascuno dei coniugi

I succitati coniugi intendono comunque subor­dinare la presente donazione alla condizione so­spensiva che la figlia ....... sia vivente il giorno della morte dell'ultimo dei genitori; in caso con­trario, la donazione dovrà ritenersi come non av­venuta, obbligandosi entrambe le parti ad inter­venire al relativo atto che, constatando il mancato verificarsi della condizione, dichiara non avvenuta la stessa; i signori ......., inoltre, si assumono a proprio carico tutti gli oneri derivanti dalla ordi­naria e straordinaria manutenzione dell'immobile nonché di tutte le spese condominiali, nessuna esclusa, e ciò sino al giorno in cui l'alloggio do­vesse passare a pieno titolo di proprietà del Co­mune.

Resta 'inteso che permane ai coniugi l'usufrut­to vitalizio dell'alloggio, con reciproco accresci­mento a favore del coniuge superstite.

Quale corrispettivo della donazione, i signori ....... intendono apporre il seguente onere, a cari­co della Città di Torino:

- in via prioritaria l'alloggio dovrà essere adibito a comunità-alloggio per handicappati insufficienti mentali gestita, di preferenza, dal Comune di Torino in modo diretto dove potrà essere accolta e assistita la figlia ....... affinché la stessa possa continuare a vivere nello stesso ambiente domestico dov'è nata e vissuta;

- qualora, per cause indipendenti dalla volon­tà del Comune di Torino, non fosse possibile adi­bire l'alloggio a comunità, esso dovrà essere utilizzato per la realizzazione di altri fini socio­assistenziali quali, ad esempio, comunità per anziani o minori;

- solo nel caso in cui l'alloggio non possa venire utilizzato nei modi sopra indicati, esso potrà essere alienato col vincolo che il ricavato venga destinato esclusivamente per i medesimi fini socio-assistenziali sopra indicati;

- in questo caso, la figlia ....... dovrà essere accolta da altra comunità alloggio od in analoga struttura equivalente, sita nella Città di Torino, e gestita preferibilmente in forma diretta dall'Ente locale.

In relazione a quanto sopra specificato, occorre pertanto approvare l'accettazione della donazione effettuata dai coniugi ........

Tutto ciò premesso, la Giunta comunale

Visto che ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142 la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale o che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario generale o dei funzionari dirigenti;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della leg­ge 8 giugno 1990 n. 142, sono:

favorevole sulla regolarità tecnico-amministra­tiva dell'atto;

favorevole sulla regolarità contabile;

favorevole conclusivo sotto il profilo della le­gittimità;

Viste le disposizioni legislative sopra richia­mate;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

DELIBERA

 

1) di accettare la donazione, da parte dei co­niugi ....... della nuda, proprietà dell'alloggio sito in ......., censito al N.C.E.U. alla partita n. .... foglio ......., rendita catastale L. 2.160, acquistato dalla Soc. ....... come risulta dall'atto a rogito Notaio ......., Torino, rep. n. .... in data 15.02.1957 e con proprietà per metà in capo a ciascuno dei coniugi, subordinando la presente donazione alla condi­zione sospensiva che la figlia ....... sia vivente il giorno della morte dell'ultimo dei genitori; il va­lore dell'immobile è di L. 135.000.000;

2) di accettare l'onere, previsto nella stessa donazione, di destinare direttamente o indiretta­mente l'alloggio a scopi socio-assistenziali, come specificato in narrativa;

3) le spese di atto e conseguenti sono a carico della Città, richiamati eventuali benefici di legge. Per quanto attiene le spese di atto, le stesse verranno imputate al Capitolo 4400/1 del bilancio 1990 (Legale - Altre spese - Spese di bollo, registro ed onorari per atti) sui fondi preceden­temente impegnati con deliberazione della Giunta municipale del 25 luglio 1990 esecutiva dal 14 agosto 1990;

4) di dare atto che esiste la copertura finan­ziaria come da attestazione agli atti rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/1990.

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI TORINO DEL 1° AGOSTO 1989: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE HANDICAPPATE.

ACCETTAZIONE DI BENI IMMOBILI DA PARENTI MODALITÀ

 

La Città di Torino é impegnata da anni nel so­stegno alle persone portatrici di handicap e, a tale scapo, oltre a favorirne l'accesso ai servizi primari (casa, scuola, lavoro, trasporto mediante taxi destinato a persone fisicamente impedite), ha istituito differenziati presidi socio-assisten­ziali quali i centri diurni socioterapeutici e le co­munità alloggio.

La finalità precipua di tali interventi é sviluppare l'integrazione sociale e lavorativa di tali persone, consentendo loro di continuare a vivere nel proprio ambiente, evitandone l'istituziona­lizzazione, anche in assenza del nucleo familiare o parentale d'origine.

In conseguenza di questa politica assistenziale ed a sostegno concreto della stessa, genitori di handicappati hanno avanzato proposta all'Ammi­nistrazione civica di mettere a disposizione beni immobili di loro proprietà, da destinare in modo diretto o indiretto mediante l'alienazione, a scopi assistenziali, consentendo così di aumentare le risorse da destinare a questo settore.

L'assistenza agli inabili è un obbligo giuridico facente capo all'Ente locale (Comune, USSL), che deve pertanto predisporre i conseguenti servizi ed interventi; tuttavia il mettere a disposizione, da parte di genitori anziani, angosciati per il tu­turo del proprio congiunto handicappato, risorse immobiliari è indice di un alto senso civico e di una concreta volontà di essere attivi nella solu­zione dei problemi di cui si tratta.

Occorre pertanto definire il negozio giuridico da porre in essere per la fattispecie succitata.

I due negozi meglio rispondenti paiono essere la donazione modale (art. 793 C.C.) oppure il le­gato testamentario con onere (art. 647 C.C.).

Il legato testamentario sembra essere la forma da preferire poiché, oltre alla minore formalità e costo economico, può essere previsto con un te­stamento olografo (art. 602 C.C.) e a differenza della donazione modale, produce i suoi effetti solo alla morte del dante causa, evitando così il problema di premorienza del figlio handicappato.

Inoltre, nel caso di donazione modale, l'Ammi­nistrazione potrebbe diventare «nudo» proprie­tario dell'immobile, in quanto il donante può ri­servarsi l'usufrutto della cosa (art. 796 C.C.) e pertanto il Comune risulterebbe immediatamente titolare di oneri come quelli relativi alle spese di straordinaria manutenzione senza i vantaggi della piena proprietà.

Ai sensi dell'art. 649, 1° comma C.C., la Città si riserva la facoltà di rinunciare al legato in re­lazione all'effettiva convenienza economica. In ogni caso, il modus previsto nel legato non può che concretizzarsi nel rafforzamento dell'obbligo di assistenza agli inabili, senza che tuttavia ciò determini un trattamento privilegiato verso il congiunto testatore.

Occorre pertanto approvare le modalità per la accettazione, da parte del Comune, di beni immo­bili per la finalità esposta in precedenza.

La Giunta municipale, tutto ciò premesso, visto l'art. 131 dei T.U. della Legge Comunale e Pro­vinciale approvato can R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, viste le disposizioni legislative sopra richia­mate, can voti unanimi propone al Consiglio co­munale di approvare i criteri circa l'accettazione, da parte dell'Amministrazione, di beni immobili finalizzati all'assistenza di handicappati mediante atto mortis causa, con le modalità previste in narrativa e che qui si richiamano integralmente e con applicazione comunque delle norme del Codice Civile, art. 649 e seguenti.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

 

 

 

(1) Le competenze dei Comuni in materia di assistenza sono state confermate dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali».

(2) Per quanto riguarda le spese di investimento le pos­sibilità di ottenerle dal settore privato, molto spesso, non sono insormontabili.

(3) La deliberazione è integralmente riportata di seguito.

 

 

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