Prospettive assistenziali, n. 95, luglio-settembre 1991

 

 

Editoriale

 

IL DIRITTO ALLE CURE SANITARIE DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI: ALTRI PASSI IN AVANTI

 

 

Negli ultimi mesi sono state assunte nume­rose e importanti iniziative per il riconoscimento concreto del diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure sanitarie. Ricordiamo in particolare:

- la trasmissione in data 12 luglio 1991 alla Camera dei deputati da parte del Governo del «Progetto obiettivo sulla tutela della salute degli anziani»;

- l'intesa intercorsa tra il Ministro della sa­nità ed i Sindacati Pensionati CGIL, CISL e UIL sullo «Schema di linee guida per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani» (1);

- la presentazione ai Consigli regionali della Lombardia e del Piemonte della proposta di leg­ge di iniziativa popolare «Riordino degli inter­venti sanitari a favore degli anziani cronici non autosufficienti e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali»;

- il provvedimento assunto dal Pretore di Milano in data 17 luglio 1991 mediante il quale ha ordinato all'USL n. 75/6 di Milano di dispor­re il ricovero della ricorrente presso una strut­tura sanitaria pubblica o convenzionata;

- le dichiarazioni del Procuratore generale della Corte dei Conti circa il diritto alla salute da parte di tutti i cittadini.

Nel contempo gli emarginatori delle persone più deboli sono intervenuti pesantemente. L'atto più clamoroso è il rinvio a giudizio dei familiari di una paziente che si sono rifiutati di accettare le dimissioni dall'ospedale Fatebene­fratelli di Venezia della propria madre e nonna gravemente malata.

 

Progetto obiettivo sulla tutela della salute degli anziani

Queste le caratteristiche principali del proget­to obiettivo sulla tutela della salute degli an­ziani presentato dal Governo al Parlamento, che rappresentano un rilevante salto di qualità ri­spetto alle posizioni precedenti:

- lo spostamento dai 60 ai 65 anni dell'età in cui vengono ricompresi gli anziani. Al riguar­do sarebbe stato necessario assumere come riferimento 75 anni nella considerazione che negli ultimi decenni, parallelamente all'aumen­to della vita media, vi è stato uno sviluppo note­vole dei livelli di autonomia delle persone, per cui sono molto rare le situazioni di non autosuf­ficienza di soggetti aventi dai 65 ai 75 anni (2);

- una particolarissima attenzione alle esi­genze degli anziani cronici non autosufficienti ed ai servizi occorrenti;

- la rilevanza assegnata alla prevenzione «tesa ad eliminare tutti i fattori capaci di inci­dere negativamente sulla autonomia funzionale delle persone»;

- la gestione da parte del comparto sanita­rio degli interventi di cura e riabilitazione rivolti agli anziani cronici non autosufficienti;

- l'assunzione, da parte dello stesso com­parto sanitario, delle valenze sociali inerenti la prevenzione, valutazione, cura e riabilitazione;

- la creazione delle unità valutative geria­triche (UVG). Nel progetto obiettivo si sostiene che «i risultati raggiungibili con la UVG, appaio­no di tale portata da consentire a R. Kane, una delle maggiori autorità internazionali nel setto­re della gerontologia sociale, la seguente affer­mazione: "L'aver capito che l'ottimizzazione del­l'assistenza geriatrica dipende dalla valutazione multidimensionale e dal successivo intervento globale, strettamente individualizzato, è stata una conquista almeno pari a quella del trapian­to cardiaco"»;

- l'assoluta priorità degli interventi domici­liari comprendenti l'ospedalizzazione a domici­lio e l'assistenza domiciliare integrata. Circa quest'ultimo servizio confermiamo le nostre mo­tivate riserve (3);

- la gestione delle residenze sanitarie assi­stenziali (RSA) esclusivamente da parte del comparto sanitario. II testo trasmesso dal Go­verno al Parlamento è quasi identico a quello predisposto da una commissione di esperti no­minata dal Ministro della sanità. Vi sono, tutta­via, alcune differenze non marginali che mettia­mo a confronto. A nostro avviso, dovrebbe esse­re ripristinato il testo della Commissione di e­sperti, tenuto conto che né i medici d1 base, né gli infermieri hanno la preparazione e la com­petenza professionale per intervenire nei riguar­di di pazienti gravemente malati, come sono spesso gli anziani cronici non autosufficienti, i quali richiedono, quindi, prestazioni complesse e l'apporto di tutte le specialità coinvolte nella diagnosi, cura e riabilitazione.

 

Testo presentato dal Governo al Parlamento

Testo della Commissione di esperti

(Paragrafo relativo alle residenze sanitarie assistenziali)

«Le RSA operano in collegamento con una o più Unità ospedaliere, preferibilmente geriatri­che; non sono dotate di organici autonomi, avvalendosi di quelli delle unità ospedaliere di riferimento».

 

«L'esperienza Internazionale individua nel personale dirigente dei servizi infermieristici la figura professionale residente cui affidare la conduzione gestionale della struttura».

 

 

«Quando nel territorio sia operante una UVG a questa competono le ammissioni dei ricoverati».

 

«Le RSA devono essere realizzate tipologicamente secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicem­bre 1989 "Atto di indirizzo e coordinamento del­ l'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di struttu­re residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresiden­ziali"».

 

(N.d.r. Parte soppressa che, a nostro avviso, dovrebbe essere ripristinata sostituendo le parole "può costituire un utile" con "costituisce il necessario").

Identico

 

 

 

 

«È facoltà della USL l'attribuzione della respon­sabilità della conduzione sanitaria a medici non ospedalieri in ragione di particolari situazioni locali».

 

 

Identico

 

 

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

«Per quanto riguarda il personale sanitario del­le RSA può costituire un utile riferimento il de­creto sugli standard ospedalieri del 13 settem­bre 1988, al punto F2 - lungodegenza».

(Paragrafo relativo all’organizzazione dei servizi)

«In sintesi, il nuovo modello di assistenza geriatrica si ispira alla massima collaborazione tra servizi sanitari e sociali e tra medicina di base e specialistica».

 

«In una rete integrata di servizi, per l'ottimizzazione del risultato, al medico di base va affidata la gestione sanitaria dell'ADI, degli interventi nelle strutture residenziali per anziani autosufficienti e di quelli nelle RSA per anziani non autosufficienti, sulla base delle indicazioni delle UVG; all'Unità operativa geriatrica ospedaliera, di regola, quella della spedalizzazione domici­liare ed anche, dove possibile, quella delle resi­denze sanitarie assistenziali in concorso con i medici di base ed i servizi territoriali».

Identico

 

 

 

«In una rete integrata di servizi, al medico di base compete la gestione sanitaria dell'ADI e degli interventi nelle strutture residenziali per anziani autosufficienti; all'Unità operativa geria­trica, di regola, quella della spedalizzazione do­miciliare e delle residenze sanitarie assisten­ziali».

 

Osserviamo inoltre, che gli aspetti chiave del progetto obiettivo sulla tutela della salute degli anziani (competenza del settore sanitario, prio­rità dell'ospedalizzazione a domicilio, Unità di valutazione geriatrica, partecipazione e control­lo, ecc.) coincidono con quelli della proposta di legge di iniziativa popolare «Riordino degli in­terventi sanitari a favore degli anziani cronici non autosufficienti e realizzazione delle residen­ze sanitarie assistenziali».

 

Intesa tra Ministro della sanità e Sindacati dei pensionati

In questo numero riportiamo integralmente l'intesa, i cui punti salienti (gestione delle RSA da parte dei comparto sanitario, attribuzione al­le RSA di compiti di recupero funzionale e so­ciale e di prevenzione delle sindromi da immo­bilizzazione, istituzione dell'Unità valutativa ge­riatrica, controllo sociale, ecc.) collimano non solo con le indicazioni contenute nel progetto obiettivo anziani, ma anche con quelle della pro­posta di legge di iniziativa popolare.

 

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare

La presentazione della proposta di legge, ai Consigli della Regione Lombardia e Piemonte (4) da un lato è la dimostrazione del sempre più esteso rifiuto della «eutanasia da abbandono» da parte dei cittadini e dei familiari coinvolti e della popolazione in genere e, d'altro lato, è un significativo intervento delle associazioni di vo­lontariato della Lombardia e del Piemonte che, con un rilevante impegno personale e organizza­tivo e con gravi oneri economici, hanno assunto la difesa dei diritti delle persone colpite da ma­lattie inguaribili con conseguenze così gravi da determinare anche la non autosufficienza.

La proposta di legge ha ricevuto significative adesioni da parte di giornali e pubblicazioni spe­cializzate:

- il testo è stato pubblicato integralmente da Sanitas Domi (n. 1, ottobre-dicembre 1990), La rivista di servizio sociale (n. 2, giugno 1991), Il Nostro Foglio (giugno 1991) e Aggiornamenti sociali (n. 6, 1991) (5);

- commenti favorevoli sono apparsi su Il Re­gno attualità (n. 18, 1990), Sanitas Domi (n. 2, gennaio-marzo 1991), Vivereoggi (n. 4, aprile 91), Prospettive Sociali e Sanitarie (n. 8, 1° maggio 1991), Famiglia Cristiana (n. 10, 1991), Tempi di Fraternità (aprile e giugno 1991), Consenso (apri­le e luglio 1991), Progetto (n. 5, maggio 1991), L'Unione e la Voce dei Mutilati e Invalidi Civili (giugno 1991), L'Osservatore Romano (1/2 luglio 1991), Avvenire (18 luglio 1991), Primo-piano (25 luglio 1991), Il Foglio (n. 6, luglio 1991).

Segnaliamo che per la raccolta delle firme è stata fatta una massiccia azione di informazione e di approfondimento: nel solo Piemonte ci so­no stati più di 100 dibattiti e incontri, sono stati distribuiti centomila volantini, scritti numerosi articoli. Da segnalare altresì, la partecipazione a dibattiti radiofonici e televisivi (6).

 

Provvedimento del Pretore del lavoro di Milano

Su ricorso della Signora E.M., colpita da ma­lattie croniche, il Pretore del lavoro di Milano, Dr. Filadoro, ha emesso in data 17 luglio 1991 il provvedimento che riportiamo integralmente.

Come risulta dal Corriere della Sera del 10 luglio 1991 la Signora E.M. «era stata dimessa dall'Ospedale S. Carlo di Milano per essere cu­rata a casa, appoggiandosi all'unica figlia, non vedente. Per 20 giorni di assistenza domiciliare privata, la famiglia M. ha speso 3 milioni in atte­sa che il Pio Albergo Trivulzio accogliesse fa domanda di ricovero per riabilitazione, avvenuta il 23 maggio scorso. Ma dopo 20 giorni di rico­vero, alla donna si impose di tornare a casa per­ché definita incurabile. La famiglia si oppose e tramite l'avvocato Giovanni Masala fece un esposto alla magistratura. Nel frattempo il Pio Albergo Trivulzio propose alla famiglia M. Il ri­covero della congiunta nel cronicario ma nessu­no firmò il contratto».

Secondo una deplorevole prassi, l'IPAB Pio Albergo Trivulzio pretende che, prima del rico­vero, venga sottoscritto il seguente impegno: «Il sottoscritto ................................ in qualità di ................... del Sig. ................................. per il/la quale è stata pre­sentata richiesta di ricovero nel reparto di lun­godegenza riabilitativa dell'istituto, dichiara e si impegna incondizionatamente ad accettare quanto segue:

1) il ricovero è finalizzato ad un intervento curativo che consente il recupero delle condi­zioni fisico-psichiche per permettere al malato il rientro in famiglia o al suo domicilio o in altra struttura;

2) anche se la degenza non consegue l'obiet­tivo di cui al punto 1) verrà comunque a cessare la competenza regionale al ricovero ed esaurito il titolo dell'assistenza regionale, l'ammalato verrà dimesso per il domicilio».

 

Testo del provvedimento

«Il Pretore, osserva: dove si discute di diritti soggettivi non vi sono limiti al contenuto dei provvedimenti giurisdizionali dell'Autorità giu­diziaria ordinaria; si tratta, pertanto, di vedere se nel caso di specie si discute di diritti sogget­tivi o di interessi legittimi; orbene non pare dub­bio al Pretore che qui si discuta del diritto alla salute del cittadino che, come diritto fondamen­tale dell'individuo (e interesse della stessa col­lettività), viene tutelato dall'art. 32 della Costi­tuzione nei confronti della Pubblica amministra­zione del Servizio sanitario nazionale.

«Sul punto non può dubitarsi neppure della competenza del giudice del lavoro ai sensi del disposto dell'art. 442, II° comma del codice di procedura civile, trattandosi di questione rela­tiva alla assistenza sanitaria obbligatoria (Cass. 20.2.1990 n. 1233).

«Nel merito, poiché la necessità di un suc­cessivo ricovero di due mesi è prescritto dalla stessa struttura pubblica, non può revocarsi in dubbio il diritto della ricorrente ad ottenere il ricovero sanitario richiesto (che è cosa diversa dal ricovero in ospizio: struttura residenziale) proposta dalla USSL a carico del Comune e con un concorso economico della ricorrente.

«Per merito della causa si fissa il termine di giorni quindici.

PQM

«Ordina alla Unità sanitaria locale 75/6 di Mi­lano di provvedere al ricovero della ricorrente presso una struttura sanitaria comunque deno­minata, pubblica o convenzionata, dando termi­ne di giorni quindici per l'inizio del giudizio di merito».

 

Dichiarazioni del Procuratore generale della Corte dei Conti sul diritto alla salute

Il Procuratore generale della Corte dei Conti, nel capitolo riferito alla sanità facente parte del «Giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario del 1990», ha, fra l'al­tro, affermato quanto segue: «È d'uopo sottoli­neare che il diritto alla salute spetta, in pari mi­sura, a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'in­tero territorio nazionale. Ne consegue che l'esi­genza di pari trattamento, sottesa all'intera ri­forma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978, non può in alcun modo essere condizionata da mere norme finanziarie di contenimento tali da incidere sulla spesa farmaceutica, sugli oneri derivanti dalle prescrizioni mediche, sui ricove­ri ospedalieri, sugli stessi acquisti di beni e ser­vizi indispensabili e direttamente strumentali per il funzionamento delle Unità sanitarie locali.

«Orbene, va osservato che, ignorando tali fat­ti oggettivi, gran parte della spesa sanitaria, co­me da anni avvertito da questa Procura genera­le, si forma indipendentemente dalle scelte re­gionali e dalle stesse deliberazioni degli Organi di gestione delle USL, con le conseguenze testè segnalate e che sono sotto gli occhi di tutti.

«Giova, al riguardo, ricordare che anche la Corte costituzionale (sentenza n. 245 del 30 ot­tobre - 5 novembre 1984) ha segnalato agli orga­ni responsabili che per il dichiarato fine del con­tenimento della spesa sanitaria "non servono le leggi finanziarie, né gli altri provvedimenti di carattere urgente o comunque contingente: là dove sono in gioco funzioni e diritti costituzio­nalmente previsti e garantiti è, infatti, indispen­sabile superare la prospettiva del puro conteni­mento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni mediante discipline coerenti e destinate a durare nel tempo"» (7).

 

 

PRESE DI POSIZIONE NEGATIVE

 

A fronte delle azioni positive che sono state prima presentate, non mancano - purtroppo - interventi allarmanti da parte di coloro che ope­rano per l'emarginazione degli anziani cronici non autosufficienti.

L'atto più clamoroso è l'incredibile provvedi­mento del magistrato di Venezia (8).

Molto preoccupanti sono altre iniziative intra­prese dagli emarginatori per negare le cure sa­nitarie agli anziani cronici non autosufficienti: la falsa affermazione secondo cui gli ospedali dovrebbero provvedere esclusivamente ai ma­lati acuti, la fantasiosa attribuzione ai familiari del compito di provvedere alla ricerca (e al rela­tivo pagamento) di strutture sostitutive del ri­covero ospedaliero, le abusive contribuzioni eco­nomiche imposte ai pazienti e ai loro parenti, l'illegale intervento della forza pubblica.

In sostanza vi sono USL e ospedali che, in to­tale dispregio delle esigenze e dei diritti degli anziani cronici non autosufficienti alle cure sa­nitarie, inventano strumenti per fornire false informazioni e, abbastanza spesso, per terroriz­zare pazienti e congiunti.

 

La cinica e illegale iniziativa del Presidente dell'USL Genova 4

In data 25 febbraio 1991 Luciano Tuvo, presi­dente dell'USL Genova 4, ha emanato il provve­dimento che riportiamo integralmente:

«Si rappresenta che il ricovero ospedaliero nei confronti dei cittadini che sono portatori di invalidità o patologia a lungo decorso è previsto esclusivamente per la fase acuta e per quella riabilitativa ai sensi della legge 833/78, nonché della legge 589/85.

«Per gli stati morbosi, invece, stabilizzati o cronici e non curabili a domicilio il DPCM 8.8.85 prevede l'erogazione contestuale di assistenza sociale e sanitaria da parte di strutture pubbli­che e/o convenzionate afferenti al settore socio­assistenziale.

«Poiché il paziente indicato in oggetto è stato dichiarato dimissibile dai Sanitari curanti a far data dal.................... in quanto non più bisognoso di cure specifiche ospedaliere, si informa che le relative spese per la degenza successiva a tale data, trattandosi di ricovero improprio, non potranno gravare sul Fondo sanitario nazionale, di cui alla citata legge 833/78, ma dovranno es­sere sostenute dal sunnominato paziente e/o congiunti (secondo quanto previsto dall'art. 433 c.c.) ovvero dal Comune di residenza del pa­ziente stesso, limitatamente alla quota socio­assistenziale, in conformità alle disposizioni re­gionali d'attuazione del suddetto decreto.

«Con riserva di invio del relativo conto ad avvenuta dimissione effettiva dall'ospedale, si porgono distinti saluti».

Il Presidente dell'USL Genova 4 ha inviato la suddetta lettera ai pazienti ricoverati presso l'Ospedale S. Martino, sollevando il panico fra gli stessi ed i loro familiari.

Certamente il Dr. Tuvo avrebbe fatto bene, prima di scrivere tante gravissime inesattezze, a consultare qualche esperto in diritto, poiché avrebbe appreso che il ricovero ospedaliero è previsto dalle leggi vigenti non solo per i malati acuti, ma anche per i pazienti cronici, lungode­genti e convalescenti (9) e che i parenti non sono tenuti a versare contributi economici per la cura o per l'assistenza dei loro congiunti (10).

Per l'individuazione dei pazienti da espellere dall'ospedale, l'USL Genova 4 ha predisposto il seguente documento:

«Alla Direzione Sanitaria - ...l..... paziente ..................................... ricoverat......... dal giorno ........................... presso la Divisione/Clinica .......................... affett...... da ................... .................... viene dimess...... in data odierna in quanto non più abbisognevole di as­sistenza ospedaliera. Data la dichiarata indispo­nibilità dei congiunti ad accoglierlo al domicilio, ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 11 del 26.2.1986, si richiede alla Direzione sanitaria di voler provvedere tramite la Com­missione all'uopo preposta, per la sua sistema­zione presso istituto per anziani o casa protetta, ed all'attribuzione dell'onere delle relative quo­te all'Ente di competenza».

Circa la suddetta procedura, oltre alle consi­derazioni precedentemente fatte, va osservato che mentre al paziente non viene nemmeno chiesto il suo punto di vista, coercitivamente è sottoposto all'esame di una Commissione sulla cui legittimità si esprimono dubbi in quanto det­to organo non solo non è previsto dalla legge, ma decide altresì il ricovero in istituto di assi­stenza di persone che hanno diritto alle presta­zioni ospedaliere (11).

 

Le minacce dei Presidenti delle USL 27 e 28 di Bologna

Il 22 gennaio 1990 Alessandro Ancora, Presi­dente dell'USL 27 Bologna Ovest, indirizza alla Procura della Repubblica presso la Pretura del capoluogo dell'Emilia Romagna il seguente esposto:

«In data 22 settembre u.s., con lettera prot. 9618/6.3, questa USL invitò il Sig. ......................... a ricondurre al proprio domicilio la moglie ......................... ininterrottamente ricoverata dal 29.10.1986 pres­so l'Ospedale Maggiore e da tempo ritenuta di­missibile dai sanitari della divisione che l'han­no in cura.

«A tutt'oggi né il coniuge né i figli hanno da­to seguito a quanto richiesto per cui avendo or­mai esperito, con esito negativo, ogni tentativo possibile per individuare, in accordo con la fa­miglia, una dignitosa soluzione alternativa al ricovero, che oltretutto si manifesta nocivo per la paziente, questa USL intende con la presente sporgere denuncia a codesta Procura a sensi dell'art. 591 del c.p..

«A supporto dl quanto sopra esposto si tra­smette la copia di tutti gli atti che la Direzione sanitaria dell'Ospedale Maggiore ha raccolto a documentazione della storia ospedaliera della Sig.ra .................................».

Trasferita la paziente in un'altra struttura sa­nitaria, parte all'attacco in data 30 maggio 1991 (12) il Presidente dell'USL 28 Bologna Nord, che spaventa i familiari minacciando di far interve­nire la Forza pubblica, intervento che - però - non viene mai effettuato. La diffida inviata tra­mite ufficiale giudiziario è così redatta:

«Il sottoscritto, Dr. Ferruccio Melloni, nella sua qualità di Presidente in carica della USL n. 28, Bologna Nord, premesso:

- che la Sig.ra ....................... venne ricoverata il 18.12.90;

- che i medici curanti hanno evidenziato co­me la Sig.ra .................. non necessitasse di cure tali da giustificare il ricovero ospedaliero;

- che il Primario della Divisione ha disposto le dimissioni della paziente sin dal 6.3.1991;

- che il 6.4.1991 è stata inviata diffida a la­sciare il posto letto abusivamente occupato;

- che il 27.4.1991, rilevato il perdurante ina­dempimento alla diffida, il Primario segnalava nuovamente la grave situazione causata da tale illegittimo comportamento;

- che ulteriore diffida è stata notificata il 17.5.1991;

- che, ancora a tutt'oggi, la paziente non ha lasciato il posto letto così abusivamente occu­pato;

- che il protrarsi dell'abusiva occupazione concreta, salvo la sussistenza di altri e più gra­vi reati, Interruzione di pubblico servizio, come tale sanzionabile penalmente ed un ingiustifica­to esborso a carico dell'Amministrazione sani­taria, oltre che un grave danno a carico di colo­ro che, a causa di tale illegittimo comportamen­to, non possono godere dell'assistenza ospeda­liera, pur avendone necessità;

comunica che qualora il posto letto occupato dalla sig.ra ..................... non sia lasciato libero nel termine di 36 ore dalla notifica della presente, verrà richiesto l'intervento della Forza pubblica, nonché trasmessi gli atti alla Procura della Re­pubblica e iniziata l'azione di risarcimento dei danni, e il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione ospedaliera».

Alle minacce del Presidente dell'USL, rispon­de il coniuge della malata in data 3 giugno 1991 indirizzando la seguente lettera al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Bologna (13) dalla quale emerge quanto sia drammatica l'esistenza di chi - oltre ad essere gravemente malato - è calpestato nella propria dignità di persona:

«Il sottoscritto ................................. nato a ............................ il 28.9.1908, abitante in Bologna, via ........................ in qualità di coniuge della signora .....................................  nata a ....................... il 24.1.1913 e con lui convivente in via ................................... Bologna, espone quanto segue:

1) sono un 82enne ammalato e con l'unico reddito costituito dalla mia pensione INPS di invalidità;

2) vivo in un appartamento composto da ca­mera, ingresso, cucinotto e bagno; la disposi­zione delle camere e l'esiguità degli spazi ren­dono praticamente impossibile lo spostamento (anche solo per raggiungere i servizi) di una per­sona costretta ad una carrozzella;

3) mia moglie è stata colpita nell'ottobre 86 da ictus cerebrale riportando la paralisi degli arti sinistri e divenendo assolutamente non au­tosufficiente;

4) da quel momento io, mia moglie e mio figlio siamo stati perseguitati dall'Autorità sanitaria che, nei confronti di mia moglie, ha avuto come unico scopo quello di liberarsi di un peso ingom­brante trascurando, per la maggior parte del tempo, le cure necessarie, se non altro, ad im­pedire un regresso nelle condizioni fisiche della malata;

5) dopo molte traversie, parzialmente rileva­bili dalla documentazione allegata, siamo giunti allo stadio attuale in cui si minaccia di far inter­venire la Forza pubblica per, a mio avviso, con­travvenire a quelle leggi dello Stato che tute­lano il buon diritto di mia moglie di pretendere un'assistenza sanitaria adeguata al suo caso;

6) non posso economicamente e fisicamente provvedere alle necessità di mia moglie, anche essa fruente soltanto di una pensione di invali­dità erogata dall'INPS;

7) non posso tuttavia continuare a vivere in uno stato di perenne ansia e preoccupazione, accresciute ora da toni minacciosi dell'ultima ingiunzione notificata a mia moglie;

8) non ritengo giusto che mia moglie venga spaventata e confusa da continue pressioni e da frequenti pretestuosi trasferimenti;

9) ho varie volte fatto presente alle autorità interessate che, a mio parere, non si vogliono rispettare le leggi n. 132/68, n. 692/55, n. 595/ 85, il D.M. Sanità del 13.9.1988 punto F.1 e pun­to F.2.

« Affinché non si aggiungano ai danni di una sorte non troppo benigna, le beffe di una non giusta situazione che ha come risultato un pro­gressivo peggioramento delle nostre condizioni psico-fisiche, allego alla presente parte della do­cumentazione del caso e chiedo che Lei possa intervenire affinché vengano a cessare queste continue ingiuste e, a mio parere, illegittime pressioni dell'Autorità sanitaria su me e su mia moglie».

 

PCI-PDS, PSI, PRI, PSDI e Verdi Arcobaleno dell'Emilia Romagna contro la proposta di legge di iniziativa popolare

PCI-PDS, PSI, PRI, PSDI e Verdi Arcobaleno dell'Emilia Romagna continuano a non accettare l'evidenza e cioè che un anziano malato cronico non autosufficiente è un malato. Di conseguenza hanno presentato, contro la proposta di legge di iniziativa popolare, un proprio Testo (14).

La proposta inizia con una altisonante dichia­razione: «La presente legge persegue l'obietti­vo del rispetto e del benessere delle persone anziane, della prevenzione degli stati di bisogno, di malattia, mediante l'affermazione di diritti, la realizzazione di azioni positive e una adegua­ta qualità ed efficienza dei servizi e delle presta­zioni indipendentemente dalla capacità dl red­dito delle persone anziane» (art. 3).

Seguono altre vuote affermazioni di comodo: «La Regione (...) favorisce la predisposi­zione e l'attuazione di programmi ed interventi preordinati a rendere disponibili abitazioni ade­guate alle esigenze della popolazione anziana» (art. 4);

- «Al fine di mantenere e accrescere il pa­trimonio culturale e relazionale delle persone anziane, la Regione e gli Enti locali favoriscono iniziative turistiche, ricreative e sportive rivolte alle stesse persone, prevedendo ogni possibile agevolazione» (art. 5);

- «La Regione e gli Enti locali favoriscono ogni opportuna iniziativa per promuovere la tra­smissione ai giovani del patrimonio culturale, delle esperienze maturate In attività lavorative, soprattutto nell'artigianato, da parte delle per­sone anziane» (art. 6);

- «La Regione e gli Enti locali, al fine di con­correre a combattere l'emarginazione sociale, promuovono l'apporto delle persone anziane a qualificati servizi o attività di pubblica utilità» (art. 7);

- «In relazione alla particolare esigenza del­la popolazione anziana, la Regione promuove ini­ziative specifiche per una nuova organizzazione urbana che rimodellino le città al fine di render­le maggiormente fruibili per gli anziani» (art. 8).

Per quanto riguarda gli interventi socio-sani­tari a favore degli anziani, è prevista la creazio­ne di un ufficio assistenza anziani con compiti esclusivamente informativi.

Circa le dimissioni dagli ospedali, non si fa alcun cenno al diritto alle cure. Viene solamente previsto la creazione di Unità di Valutazione ge­riatrica e sociale con il compito di provvedere alla «certificazione di non autosufficienza», cer­tificazione che non prevede l'individuazione del­le patologie sofferte dall'anziana. È, pertanto, un documento predisposto per avallare sotto il profilo burocratico l'espulsione dell'anziano ma­lato dal comparto sanitario.

Gli interventi stabiliti per gli anziani non auto­sufficienti (la parola «malato» è tabù nella pro­posta di legge) sono soprattutto di competenza assistenziale: assistenza domiciliare, case al­bergo, case di riposo, comunità alloggio, resi­denze protette, case protette, residenze sanita­rie assistenziali (15).

L'art. 15 prevede che l'assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti comprenda anche gli interventi infermieristici, l'assistenza integrata e programmata e l'ospedalizzazione a domicilio, senza però precisare né la scadenza entro cui detti servizi devono essere istituiti, né le modalità in base alle quali l'utenza può inter­venire nei casi in cui il servizio non venisse isti­tuito o le prestazioni non fossero fornite.

Per quanto concerne l'ospedalizzazione a do­micilio, è precisato che il servizio venga istituito «ai sensi della legislazione di programmazione vigente», programmazione che non esiste a li­vello nazionale, mentre le norme della Regione Emilia-Romagna non contemplano tale attività. Bella faccia tosta!

 

Conclusioni

Quando si parla di «eutanasia da abbandono» (ad esempio, dimissioni ospedaliere nonostante l'elevato bisogno di cure sanitarie e senza alcun impegno da parte del Servizio sanitario naziona­le, omissione di cure praticabili, mancato rispet­to della propria dignità) sono ancora molti colo­ro che non si scompongono: ritengono che si tratti di un problema che sicuramente non li ri­guarda e non li riguarderà mai. Per ignoranza o per incoscienza, credono di essere esenti dal morbo di Alzheimer, da ictus, da infarti, da pa­tologie che creano cronicità e non autosufficien­za.

Altri, poi, si illudono di avere i mezzi econo­mici necessari per poter essere curati dal setto­re privato, non tenendo conto che occorrono dai 5 ai 10 milioni al mese a seconda della gravità delle malattie e del livello di dipendenza.

Dunque, il problema anziani cronici non auto­sufficienti deve, a nostro avviso, essere priori­tariamente affrontato come un problema di in­teresse personale e familiare.

Per questi motivi insistiamo da anni sull'ar­gomento, ritenendo di difendere così anche le possibili esigenze dei nostri lettori.

 

 

 

(1) A parte la validità dell'intesa, desta gravi preoccu­pazioni la posizione dei Sindacati delle varie categorie produttive ed anche quella delle Federazioni regionali e locali dei pensionati CGIL, CISL e UIL che continuano ad accettare e addirittura a rivendicare la competenza del comparto assistenziale in materia di anziani cronici non autosufficienti e che non intervengono a difesa dei vec­chi espulsi dagli ospedali in contrasto con le loro esigen­ze e in violazione dei diritti sanciti dalle leggi vigenti.

 (2) Nel progetto obiettivo è precisato che «le persone con oltre 75 anni (...) in ossequio alla raccomandazione della Conferenza internazionale di Vienna, sono da consi­derare gruppo a rischio elevato».

(3) Cfr. l'articolo «Ospedalizzazione a domicilio e as­sistenza domiciliare integrata» in Prospettive assistenziali, n. 94, aprile-giugno 1991.

(4) Ricordiamo che nel 1990 analoga proposta di legge è stata presentata al Consiglio della Regione Emilia-Ro­magna.

(5) A seguito della pubblicazione su «Aggiornamenti sociali», il Consigliere democristiano Giancarlo Mori ha presentato al Consiglio della Regione Liguria una propo­sta di legge, il cui testo è quasi identico a quello dl ini­ziativa popolare.

(6) Ringraziamo, in particolare, l'istituto di geriatria dell'Università di Torino per la fattiva collaborazione. Prospettive assistenziali, n. 95, luglio-settembre 1991.

(7) Cfr. ISIS, n. 28, 8 luglio 1991.

(8) Cfr. in questo numero l'articolo «Il Fatebenefratel­li di Venezia viola il diritto alla cura di una anziana cro­nica non autosufficiente: la magistratura non processa l'ente ma i familiari».

(9) Cfr. F. Santanera e M.G. Breda, Per non morire di abbandono - Manuale di autodifesa per pazienti, familiari, operatori e volontari, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990.

(10) Massimo Dogliotti, Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli alimenti di persone assistite, Prospettive assistenziali, n. 87, luglio-settembre 1989.

(11) Contro l'iniziativa del Presidente dell'USL Genova 4 hanno preso posizione l'ULCES con lettera del 19 giu­gno 1991 e, con una nota del 1° luglio 1991, il CLOD (Co­mitato ligure per l'ospedalizzazione a domicilio), il CIV (Coordinamento italiano del volontariato) e l'MFD (Movi­mento federativo democratico).

(12) In data 11 maggio 1991 il Presidente dell'USL 28 ha inviato, anche in questo caso tramite ufficiale giudi­ziario, diffida alla paziente.

(13) Precedenti lettere erano state inviate dal coniuge della malata al Procuratore della Repubblica in data 7 ottobre 1989 e 9 febbraio 1990.

(14) Si tratta del progetto dl legge «Tutela e valoriz­zazione delle persone anziane. Interventi a favore di an­ziani non autosufficienti» presentato al Consiglio della Regione Emilia-Romagna in data 18 giugno 1991 dai Con­siglieri Castellucci, Nigro, Mingozzi, Parizzi e Lodi.

(15) Le leggi della Regione Emilia-Romagna prevedono che le residenze sanitarie assistenziali facciano parte del comparto assistenziale e non di quello sanitario. Nessuna modifica alla suddetta normativa è introdotta dalla proposta di legge in oggetto.

 

 

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