Editoriale
IL DIRITTO
ALLE CURE SANITARIE DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI: ALTRI PASSI IN
AVANTI
Negli ultimi mesi sono state assunte numerose e
importanti iniziative per il riconoscimento concreto del diritto degli anziani
cronici non autosufficienti alle cure sanitarie. Ricordiamo in particolare:
- la trasmissione in data 12 luglio 1991 alla Camera
dei deputati da parte del Governo del «Progetto
obiettivo sulla tutela della salute degli anziani»;
- l'intesa intercorsa tra il Ministro della sanità
ed i Sindacati Pensionati CGIL, CISL e UIL sullo «Schema di linee guida per le residenze sanitarie assistenziali (RSA)
per anziani» (1);
- la presentazione ai Consigli regionali della
Lombardia e del Piemonte della proposta di legge di iniziativa popolare «Riordino degli interventi sanitari a
favore degli anziani cronici non autosufficienti e realizzazione delle
residenze sanitarie assistenziali»;
- il provvedimento assunto dal Pretore di Milano in
data 17 luglio 1991 mediante il quale ha ordinato all'USL n. 75/6 di Milano di
disporre il ricovero della ricorrente presso una struttura sanitaria pubblica
o convenzionata;
- le dichiarazioni del Procuratore generale della
Corte dei Conti circa il diritto alla salute da parte di tutti i cittadini.
Nel contempo gli emarginatori delle persone più
deboli sono intervenuti pesantemente. L'atto più clamoroso è il rinvio a
giudizio dei familiari di una paziente che si sono rifiutati di accettare le
dimissioni dall'ospedale Fatebenefratelli di Venezia della propria madre e
nonna gravemente malata.
Progetto obiettivo sulla tutela della salute degli
anziani
Queste le caratteristiche principali del progetto
obiettivo sulla tutela della salute degli anziani presentato dal Governo al
Parlamento, che rappresentano un rilevante salto di qualità rispetto alle
posizioni precedenti:
- lo spostamento dai 60 ai 65 anni dell'età in cui vengono
ricompresi gli anziani. Al riguardo sarebbe stato necessario assumere come
riferimento 75 anni nella considerazione che negli ultimi decenni,
parallelamente all'aumento della vita media, vi è stato uno sviluppo notevole
dei livelli di autonomia delle persone, per cui sono molto rare le situazioni
di non autosufficienza di soggetti aventi dai 65 ai 75 anni (2);
- una particolarissima attenzione alle esigenze
degli anziani cronici non autosufficienti ed ai servizi occorrenti;
- la rilevanza assegnata alla prevenzione «tesa ad eliminare tutti i fattori capaci di
incidere negativamente sulla autonomia funzionale delle persone»;
- la gestione da parte del comparto sanitario degli
interventi di cura e riabilitazione rivolti agli anziani cronici non
autosufficienti;
- l'assunzione, da parte dello stesso comparto
sanitario, delle valenze sociali inerenti la prevenzione, valutazione, cura e
riabilitazione;
- la creazione delle unità valutative geriatriche
(UVG). Nel progetto obiettivo si sostiene che «i risultati raggiungibili con la UVG, appaiono di tale portata da
consentire a R. Kane, una delle maggiori autorità internazionali nel settore
della gerontologia sociale, la seguente affermazione: "L'aver capito che
l'ottimizzazione dell'assistenza geriatrica dipende dalla valutazione
multidimensionale e dal successivo intervento globale, strettamente
individualizzato, è stata una conquista almeno pari a quella del trapianto
cardiaco"»;
- l'assoluta priorità degli interventi domiciliari
comprendenti l'ospedalizzazione a domicilio e l'assistenza domiciliare
integrata. Circa quest'ultimo servizio confermiamo le nostre motivate riserve
(3);
- la gestione delle residenze sanitarie assistenziali
(RSA) esclusivamente da parte del comparto sanitario. II testo trasmesso dal Governo
al Parlamento è quasi identico a quello predisposto da una commissione di
esperti nominata dal Ministro della sanità. Vi sono, tuttavia, alcune
differenze non marginali che mettiamo a confronto. A nostro avviso, dovrebbe
essere ripristinato il testo della Commissione di esperti, tenuto conto che
né i medici d1 base, né gli infermieri hanno la preparazione e la competenza
professionale per intervenire nei riguardi di pazienti gravemente malati, come
sono spesso gli anziani cronici non autosufficienti, i quali richiedono,
quindi, prestazioni complesse e l'apporto di tutte le specialità coinvolte
nella diagnosi, cura e riabilitazione.
Testo
presentato dal Governo al Parlamento |
Testo
della Commissione di esperti |
(Paragrafo
relativo alle residenze sanitarie assistenziali) |
|
«Le
RSA operano in collegamento con una o più Unità ospedaliere, preferibilmente
geriatriche; non sono dotate di organici autonomi, avvalendosi di quelli
delle unità ospedaliere di riferimento». «L'esperienza
Internazionale individua nel personale dirigente dei servizi infermieristici
la figura professionale residente cui affidare la conduzione gestionale della
struttura». «Quando
nel territorio sia operante una UVG a questa competono le ammissioni dei
ricoverati». «Le
RSA devono essere realizzate tipologicamente secondo quanto prescritto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989
"Atto di indirizzo e coordinamento del l'attività amministrativa delle
regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture
residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o
nei servizi semiresidenziali"». (N.d.r.
Parte soppressa che, a nostro avviso, dovrebbe essere ripristinata
sostituendo le parole "può costituire un utile" con
"costituisce il necessario"). |
Identico «È
facoltà della USL l'attribuzione della responsabilità della conduzione
sanitaria a medici non ospedalieri in ragione di particolari situazioni
locali». Identico Identico «Per
quanto riguarda il personale sanitario delle RSA può costituire un utile
riferimento il decreto sugli standard ospedalieri del 13 settembre 1988, al
punto F2 - lungodegenza». |
(Paragrafo
relativo all’organizzazione dei servizi) |
|
«In
sintesi, il nuovo modello di assistenza geriatrica si ispira alla massima
collaborazione tra servizi sanitari e sociali e tra medicina di base e
specialistica». «In
una rete integrata di servizi, per l'ottimizzazione del risultato, al medico
di base va affidata la gestione sanitaria dell'ADI, degli interventi nelle
strutture residenziali per anziani autosufficienti e di quelli nelle RSA per
anziani non autosufficienti, sulla base delle indicazioni delle UVG;
all'Unità operativa geriatrica ospedaliera, di regola, quella della
spedalizzazione domiciliare ed anche, dove possibile, quella delle residenze
sanitarie assistenziali in concorso con i medici di base ed i servizi
territoriali». |
Identico «In
una rete integrata di servizi, al medico di base compete la gestione
sanitaria dell'ADI e degli interventi nelle strutture residenziali per
anziani autosufficienti; all'Unità operativa geriatrica, di regola, quella
della spedalizzazione domiciliare e delle residenze sanitarie assistenziali». |
Osserviamo inoltre, che gli aspetti chiave del
progetto obiettivo sulla tutela della salute degli anziani (competenza del
settore sanitario, priorità dell'ospedalizzazione a domicilio, Unità di
valutazione geriatrica, partecipazione e controllo, ecc.) coincidono con
quelli della proposta di legge di iniziativa popolare «Riordino degli interventi
sanitari a favore degli anziani cronici non autosufficienti e realizzazione
delle residenze sanitarie assistenziali».
Intesa tra Ministro della sanità e Sindacati dei
pensionati
In questo numero riportiamo integralmente l'intesa, i
cui punti salienti (gestione delle RSA da parte dei comparto sanitario,
attribuzione alle RSA di compiti di recupero funzionale e sociale e di
prevenzione delle sindromi da immobilizzazione, istituzione dell'Unità
valutativa geriatrica, controllo sociale, ecc.) collimano non solo con le
indicazioni contenute nel progetto obiettivo anziani, ma anche con quelle della
proposta di legge di iniziativa popolare.
Proposta di legge regionale di
iniziativa popolare
La presentazione della proposta di legge, ai Consigli
della Regione Lombardia e Piemonte (4) da un lato è la dimostrazione del sempre
più esteso rifiuto della «eutanasia da abbandono» da parte dei cittadini e dei
familiari coinvolti e della popolazione in genere e, d'altro lato, è un
significativo intervento delle associazioni di volontariato della Lombardia e
del Piemonte che, con un rilevante impegno personale e organizzativo e con
gravi oneri economici, hanno assunto la difesa dei diritti delle persone
colpite da malattie inguaribili con conseguenze così gravi da determinare
anche la non autosufficienza.
La proposta di legge ha ricevuto significative
adesioni da parte di giornali e pubblicazioni specializzate:
- il testo è stato pubblicato integralmente da Sanitas Domi (n. 1, ottobre-dicembre
1990), La rivista di servizio sociale
(n. 2, giugno 1991), Il Nostro Foglio
(giugno 1991) e Aggiornamenti sociali (n. 6, 1991) (5);
- commenti favorevoli sono apparsi su Il Regno attualità (n. 18, 1990), Sanitas Domi (n. 2, gennaio-marzo 1991), Vivereoggi (n. 4, aprile 91), Prospettive Sociali e Sanitarie (n. 8,
1° maggio 1991), Famiglia Cristiana (n.
10, 1991), Tempi di Fraternità (aprile e giugno 1991), Consenso (aprile e luglio 1991), Progetto (n. 5, maggio 1991),
L'Unione e la Voce dei Mutilati e Invalidi Civili (giugno 1991), L'Osservatore Romano (1/2 luglio 1991), Avvenire (18 luglio 1991), Primo-piano (25 luglio 1991), Il Foglio (n. 6, luglio 1991).
Segnaliamo che per la raccolta delle firme è stata
fatta una massiccia azione di informazione e di approfondimento: nel solo
Piemonte ci sono stati più di 100 dibattiti e incontri, sono stati distribuiti
centomila volantini, scritti numerosi articoli. Da segnalare altresì, la
partecipazione a dibattiti radiofonici e televisivi (6).
Provvedimento del Pretore del lavoro di
Milano
Su ricorso della Signora E.M., colpita da malattie
croniche, il Pretore del lavoro di Milano, Dr. Filadoro, ha emesso in data 17
luglio 1991 il provvedimento che
riportiamo integralmente.
Come risulta dal Corriere della Sera del 10 luglio
1991 la Signora E.M. «era stata dimessa dall'Ospedale S. Carlo di
Milano per essere curata a casa, appoggiandosi all'unica figlia, non vedente.
Per 20 giorni di assistenza domiciliare privata, la famiglia M. ha speso 3
milioni in attesa che il Pio Albergo Trivulzio accogliesse fa domanda di
ricovero per riabilitazione, avvenuta il 23 maggio scorso. Ma dopo 20 giorni di
ricovero, alla donna si impose di tornare a casa perché definita incurabile.
La famiglia si oppose e tramite l'avvocato Giovanni Masala fece un esposto alla
magistratura. Nel frattempo il Pio Albergo Trivulzio propose alla famiglia M.
Il ricovero della congiunta nel cronicario ma nessuno firmò il contratto».
Secondo una deplorevole prassi, l'IPAB Pio Albergo
Trivulzio pretende che, prima del ricovero, venga sottoscritto il seguente
impegno: «Il sottoscritto ................................
in qualità di ................... del Sig. .................................
per il/la quale è stata presentata richiesta di ricovero nel reparto di lungodegenza
riabilitativa dell'istituto, dichiara e si impegna incondizionatamente ad
accettare quanto segue:
1) il
ricovero è finalizzato ad un intervento curativo che consente il recupero delle
condizioni fisico-psichiche per permettere al malato il rientro in famiglia o
al suo domicilio o in altra struttura;
2) anche se
la degenza non consegue l'obiettivo di cui al punto 1) verrà comunque a
cessare la competenza regionale al ricovero ed esaurito il titolo
dell'assistenza regionale, l'ammalato
verrà dimesso per il domicilio».
Testo del provvedimento
«Il Pretore,
osserva: dove si discute di diritti soggettivi non vi sono limiti al contenuto
dei provvedimenti giurisdizionali dell'Autorità giudiziaria ordinaria; si
tratta, pertanto, di vedere se nel caso di specie si discute di diritti soggettivi
o di interessi legittimi; orbene non pare dubbio al Pretore che qui si discuta
del diritto alla salute del cittadino che, come diritto fondamentale
dell'individuo (e interesse della stessa collettività), viene tutelato
dall'art. 32 della Costituzione nei confronti della Pubblica amministrazione
del Servizio sanitario nazionale.
«Sul punto
non può dubitarsi neppure della competenza del giudice del lavoro ai sensi del
disposto dell'art. 442, II° comma del codice di procedura civile, trattandosi
di questione relativa alla assistenza sanitaria obbligatoria (Cass. 20.2.1990
n. 1233).
«Nel merito,
poiché la necessità di un successivo ricovero di due mesi è prescritto dalla
stessa struttura pubblica, non può revocarsi in dubbio il diritto della
ricorrente ad ottenere il ricovero sanitario richiesto (che è cosa diversa dal
ricovero in ospizio: struttura residenziale) proposta dalla USSL a carico del
Comune e con un concorso economico della ricorrente.
«Per merito della causa si fissa il
termine di giorni quindici.
PQM
«Ordina alla
Unità sanitaria locale 75/6 di Milano di provvedere al ricovero della
ricorrente presso una struttura sanitaria comunque denominata, pubblica o
convenzionata, dando termine di giorni quindici per l'inizio del giudizio di
merito».
Dichiarazioni del Procuratore generale della Corte
dei Conti sul diritto alla salute
Il Procuratore generale della Corte dei Conti, nel
capitolo riferito alla sanità facente parte del «Giudizio sul rendiconto
generale dello Stato per l'esercizio finanziario del 1990», ha, fra l'altro,
affermato quanto segue: «È d'uopo sottolineare
che il diritto alla salute spetta, in pari misura, a tutti i cittadini e va
salvaguardato sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che l'esigenza di
pari trattamento, sottesa all'intera riforma sanitaria di cui alla legge n.
833 del 1978, non può in alcun modo essere condizionata da mere norme
finanziarie di contenimento tali da incidere sulla spesa farmaceutica, sugli
oneri derivanti dalle prescrizioni mediche, sui ricoveri ospedalieri, sugli
stessi acquisti di beni e servizi indispensabili e direttamente strumentali
per il funzionamento delle Unità sanitarie locali.
«Orbene, va
osservato che, ignorando tali fatti oggettivi, gran parte della spesa
sanitaria, come da anni avvertito da questa Procura generale, si forma
indipendentemente dalle scelte regionali e dalle stesse deliberazioni degli
Organi di gestione delle USL, con le conseguenze testè segnalate e che sono
sotto gli occhi di tutti.
«Giova, al
riguardo, ricordare che anche la Corte costituzionale (sentenza n. 245 del 30
ottobre - 5 novembre 1984) ha segnalato agli organi responsabili che per il
dichiarato fine del contenimento della spesa sanitaria "non servono le
leggi finanziarie, né gli altri provvedimenti di carattere urgente o comunque
contingente: là dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente
previsti e garantiti è, infatti, indispensabile superare la prospettiva del
puro contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto
ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni mediante discipline
coerenti e destinate a durare nel tempo"» (7).
PRESE DI POSIZIONE NEGATIVE
A fronte delle azioni positive che sono state prima
presentate, non mancano - purtroppo - interventi allarmanti da parte di coloro
che operano per l'emarginazione degli anziani cronici non autosufficienti.
L'atto
più clamoroso è l'incredibile provvedimento del magistrato di Venezia (8).
Molto preoccupanti sono altre iniziative intraprese
dagli emarginatori per negare le cure sanitarie agli anziani cronici non
autosufficienti: la falsa affermazione secondo cui gli ospedali dovrebbero
provvedere esclusivamente ai malati acuti, la fantasiosa attribuzione ai
familiari del compito di provvedere alla ricerca (e al relativo pagamento) di strutture
sostitutive del ricovero ospedaliero, le abusive contribuzioni economiche
imposte ai pazienti e ai loro parenti, l'illegale intervento della forza
pubblica.
In sostanza vi sono USL e ospedali che, in totale
dispregio delle esigenze e dei diritti degli anziani cronici non
autosufficienti alle cure sanitarie, inventano strumenti per fornire false
informazioni e, abbastanza spesso, per terrorizzare pazienti e congiunti.
La cinica e illegale iniziativa del Presidente
dell'USL Genova 4
In data 25 febbraio 1991 Luciano Tuvo, presidente
dell'USL Genova 4, ha emanato il provvedimento che riportiamo integralmente:
«Si
rappresenta che il ricovero ospedaliero nei confronti dei cittadini che sono
portatori di invalidità o patologia a lungo decorso è previsto esclusivamente
per la fase acuta e per quella riabilitativa ai sensi della legge 833/78,
nonché della legge 589/85.
«Per gli
stati morbosi, invece, stabilizzati o cronici e non curabili a domicilio il
DPCM 8.8.85 prevede l'erogazione contestuale di assistenza sociale e sanitaria
da parte di strutture pubbliche e/o convenzionate afferenti al settore socioassistenziale.
«Poiché il
paziente indicato in oggetto è stato dichiarato dimissibile dai Sanitari
curanti a far data dal.................... in quanto non più bisognoso di cure
specifiche ospedaliere, si informa che le relative spese per la degenza
successiva a tale data, trattandosi di ricovero improprio, non potranno gravare
sul Fondo sanitario nazionale, di cui alla citata legge 833/78, ma dovranno essere
sostenute dal sunnominato paziente e/o congiunti (secondo quanto previsto
dall'art. 433 c.c.) ovvero dal Comune di residenza del paziente stesso,
limitatamente alla quota socioassistenziale, in conformità alle disposizioni
regionali d'attuazione del suddetto decreto.
«Con riserva
di invio del relativo conto ad avvenuta dimissione effettiva dall'ospedale, si
porgono distinti saluti».
Il Presidente dell'USL Genova 4 ha inviato la
suddetta lettera ai pazienti ricoverati presso l'Ospedale S. Martino,
sollevando il panico fra gli stessi ed i loro familiari.
Certamente il Dr. Tuvo avrebbe fatto bene, prima di
scrivere tante gravissime inesattezze, a consultare qualche esperto in diritto,
poiché avrebbe appreso che il ricovero ospedaliero è previsto dalle leggi
vigenti non solo per i malati acuti, ma anche per i pazienti cronici, lungodegenti
e convalescenti (9) e che i parenti non sono tenuti a versare contributi economici
per la cura o per l'assistenza dei loro congiunti (10).
Per l'individuazione dei pazienti da espellere
dall'ospedale, l'USL Genova 4 ha predisposto il seguente documento:
«Alla
Direzione Sanitaria - ...l..... paziente .....................................
ricoverat......... dal giorno ........................... presso la Divisione/Clinica
.......................... affett...... da ...................
.................... viene dimess...... in data odierna in quanto non più
abbisognevole di assistenza ospedaliera. Data la dichiarata indisponibilità
dei congiunti ad accoglierlo al domicilio, ai sensi della delibera del
Consiglio regionale n. 11 del 26.2.1986, si richiede alla Direzione sanitaria
di voler provvedere tramite la Commissione all'uopo preposta, per la sua
sistemazione presso istituto per anziani o casa protetta, ed all'attribuzione
dell'onere delle relative quote all'Ente di competenza».
Circa la suddetta procedura, oltre alle considerazioni
precedentemente fatte, va osservato che mentre al paziente non viene nemmeno
chiesto il suo punto di vista, coercitivamente è sottoposto all'esame di una
Commissione sulla cui legittimità si esprimono dubbi in quanto detto organo
non solo non è previsto dalla legge, ma decide altresì il ricovero in istituto
di assistenza di persone che hanno diritto alle prestazioni ospedaliere (11).
Le minacce dei Presidenti delle USL 27 e 28 di
Bologna
Il 22 gennaio 1990 Alessandro Ancora, Presidente
dell'USL 27 Bologna Ovest, indirizza alla Procura della Repubblica presso la
Pretura del capoluogo dell'Emilia Romagna il seguente esposto:
«In data 22
settembre u.s., con lettera prot. 9618/6.3, questa USL invitò il Sig.
......................... a ricondurre al proprio domicilio la moglie .........................
ininterrottamente ricoverata dal 29.10.1986 presso l'Ospedale Maggiore e da
tempo ritenuta dimissibile dai sanitari della divisione che l'hanno in cura.
«A tutt'oggi
né il coniuge né i figli hanno dato seguito a quanto richiesto per cui avendo
ormai esperito, con esito negativo, ogni tentativo possibile per individuare,
in accordo con la famiglia, una dignitosa soluzione alternativa al ricovero,
che oltretutto si manifesta nocivo per la paziente, questa USL intende con la
presente sporgere denuncia a codesta Procura a sensi dell'art. 591 del c.p..
«A supporto
dl quanto sopra esposto si trasmette la copia di tutti gli atti che la
Direzione sanitaria dell'Ospedale Maggiore ha raccolto a documentazione della
storia ospedaliera della Sig.ra .................................».
Trasferita la paziente in un'altra struttura sanitaria,
parte all'attacco in data 30 maggio 1991 (12) il Presidente dell'USL 28 Bologna
Nord, che spaventa i familiari minacciando di far intervenire la Forza
pubblica, intervento che - però - non viene mai effettuato. La diffida inviata
tramite ufficiale giudiziario è così redatta:
«Il
sottoscritto, Dr. Ferruccio Melloni, nella sua qualità di Presidente in carica
della USL n. 28, Bologna Nord, premesso:
- che la Sig.ra .......................
venne ricoverata il 18.12.90;
- che i
medici curanti hanno evidenziato come la Sig.ra .................. non
necessitasse di cure tali da giustificare il ricovero ospedaliero;
- che il Primario della Divisione ha
disposto le dimissioni della paziente sin dal 6.3.1991;
- che il 6.4.1991 è stata inviata
diffida a lasciare il posto letto abusivamente occupato;
- che il 27.4.1991, rilevato il
perdurante inadempimento alla diffida, il Primario segnalava nuovamente la
grave situazione causata da tale illegittimo comportamento;
- che ulteriore diffida è stata
notificata il 17.5.1991;
- che,
ancora a tutt'oggi, la paziente non ha lasciato il posto letto così
abusivamente occupato;
- che il
protrarsi dell'abusiva occupazione concreta, salvo la sussistenza di altri e
più gravi reati, Interruzione di pubblico servizio, come tale sanzionabile
penalmente ed un ingiustificato esborso a carico dell'Amministrazione sanitaria,
oltre che un grave danno a carico di coloro che, a causa di tale illegittimo
comportamento, non possono godere dell'assistenza ospedaliera, pur avendone
necessità;
comunica che qualora il posto letto
occupato dalla sig.ra ..................... non sia lasciato libero nel termine
di 36 ore dalla notifica della presente, verrà richiesto l'intervento della
Forza pubblica, nonché trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica e
iniziata l'azione di risarcimento dei danni, e il rimborso delle spese
sostenute dall'Amministrazione ospedaliera».
Alle minacce del Presidente dell'USL, risponde il
coniuge della malata in data 3 giugno 1991 indirizzando la seguente lettera al
Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Bologna (13) dalla quale
emerge quanto sia drammatica l'esistenza di chi - oltre ad essere gravemente malato - è calpestato nella propria
dignità di persona:
«Il
sottoscritto ................................. nato a ............................
il 28.9.1908, abitante in Bologna, via ........................ in qualità di
coniuge della signora ..................................... nata a ....................... il 24.1.1913 e
con lui convivente in via ................................... Bologna, espone
quanto segue:
1) sono un
82enne ammalato e con l'unico reddito costituito dalla mia pensione INPS di
invalidità;
2) vivo in
un appartamento composto da camera, ingresso, cucinotto e bagno; la disposizione
delle camere e l'esiguità degli spazi rendono praticamente impossibile lo
spostamento (anche solo per raggiungere i servizi) di una persona costretta ad
una carrozzella;
3) mia
moglie è stata colpita nell'ottobre 86 da ictus cerebrale riportando la paralisi
degli arti sinistri e divenendo assolutamente non autosufficiente;
4) da quel
momento io, mia moglie e mio figlio siamo stati perseguitati dall'Autorità
sanitaria che, nei confronti di mia moglie, ha avuto come unico scopo quello di
liberarsi di un peso ingombrante trascurando, per la maggior parte del tempo,
le cure necessarie, se non altro, ad impedire un regresso nelle condizioni
fisiche della malata;
5) dopo
molte traversie, parzialmente rilevabili dalla documentazione allegata, siamo
giunti allo stadio attuale in cui si minaccia di far intervenire la Forza
pubblica per, a mio avviso, contravvenire a quelle leggi dello Stato che tutelano
il buon diritto di mia moglie di pretendere un'assistenza sanitaria adeguata al
suo caso;
6) non posso
economicamente e fisicamente provvedere alle necessità di mia moglie, anche
essa fruente soltanto di una pensione di invalidità erogata dall'INPS;
7) non posso
tuttavia continuare a vivere in uno stato di perenne ansia e preoccupazione,
accresciute ora da toni minacciosi dell'ultima ingiunzione notificata a mia
moglie;
8) non
ritengo giusto che mia moglie venga spaventata e confusa da continue pressioni
e da frequenti pretestuosi trasferimenti;
9) ho varie
volte fatto presente alle autorità interessate che, a mio parere, non si
vogliono rispettare le leggi n. 132/68, n. 692/55, n. 595/ 85, il D.M. Sanità
del 13.9.1988 punto F.1 e punto F.2.
« Affinché
non si aggiungano ai danni di una sorte non troppo benigna, le beffe di una non
giusta situazione che ha come risultato un progressivo peggioramento delle
nostre condizioni psico-fisiche, allego alla presente parte della documentazione
del caso e chiedo che Lei possa intervenire affinché vengano a cessare queste continue ingiuste e, a mio parere,
illegittime pressioni dell'Autorità sanitaria su me e su mia moglie».
PCI-PDS, PSI, PRI, PSDI e Verdi Arcobaleno
dell'Emilia Romagna contro la proposta di legge di iniziativa popolare
PCI-PDS, PSI, PRI, PSDI e Verdi Arcobaleno
dell'Emilia Romagna continuano a non accettare l'evidenza e cioè che un anziano
malato cronico non autosufficiente è un malato. Di conseguenza hanno
presentato, contro la proposta di legge di iniziativa popolare, un proprio
Testo (14).
La proposta inizia con una altisonante dichiarazione:
«La presente legge persegue l'obiettivo
del rispetto e del benessere delle persone anziane, della prevenzione degli
stati di bisogno, di malattia, mediante l'affermazione di diritti, la
realizzazione di azioni positive e una adeguata qualità ed efficienza dei servizi
e delle prestazioni indipendentemente dalla capacità dl reddito delle persone
anziane» (art. 3).
Seguono altre vuote affermazioni di comodo: «La Regione (...) favorisce la predisposizione
e l'attuazione di programmi ed interventi preordinati a rendere disponibili
abitazioni adeguate alle esigenze della popolazione anziana» (art. 4);
- «Al fine di
mantenere e accrescere il patrimonio culturale e relazionale delle persone
anziane, la Regione e gli Enti locali favoriscono iniziative turistiche, ricreative
e sportive rivolte alle stesse persone, prevedendo ogni possibile agevolazione»
(art. 5);
- «La Regione e
gli Enti locali favoriscono ogni opportuna iniziativa per promuovere la trasmissione
ai giovani del patrimonio culturale, delle esperienze maturate In attività
lavorative, soprattutto nell'artigianato, da parte delle persone anziane»
(art. 6);
- «La Regione
e gli Enti locali, al fine di concorrere a combattere l'emarginazione sociale,
promuovono l'apporto delle persone anziane a qualificati servizi o attività di
pubblica utilità» (art. 7);
- «In relazione
alla particolare esigenza della popolazione anziana, la Regione promuove iniziative
specifiche per una nuova organizzazione urbana che rimodellino le città al fine
di renderle maggiormente fruibili per gli anziani» (art. 8).
Per quanto riguarda gli interventi socio-sanitari a
favore degli anziani, è prevista la creazione di un ufficio assistenza anziani
con compiti esclusivamente informativi.
Circa le dimissioni dagli ospedali, non si fa alcun
cenno al diritto alle cure. Viene solamente previsto la creazione di Unità di
Valutazione geriatrica e sociale con il compito di provvedere alla «certificazione di non autosufficienza»,
certificazione che non prevede l'individuazione delle patologie sofferte
dall'anziana. È, pertanto, un documento predisposto per avallare sotto il
profilo burocratico l'espulsione dell'anziano malato dal comparto sanitario.
Gli interventi stabiliti per gli anziani non autosufficienti
(la parola «malato» è tabù nella proposta di legge) sono soprattutto di
competenza assistenziale: assistenza domiciliare, case albergo, case di
riposo, comunità alloggio, residenze protette, case protette, residenze sanitarie
assistenziali (15).
L'art. 15 prevede che l'assistenza domiciliare per
gli anziani non autosufficienti comprenda anche gli interventi infermieristici,
l'assistenza integrata e programmata e l'ospedalizzazione a domicilio, senza
però precisare né la scadenza entro cui detti servizi devono essere istituiti,
né le modalità in base alle quali l'utenza può intervenire nei casi in cui il
servizio non venisse istituito o le prestazioni non fossero fornite.
Per quanto concerne l'ospedalizzazione a domicilio,
è precisato che il servizio venga istituito «ai sensi della legislazione di
programmazione vigente», programmazione che non esiste a livello nazionale,
mentre le norme della Regione Emilia-Romagna non contemplano tale attività.
Bella faccia tosta!
Conclusioni
Quando si parla di «eutanasia da abbandono» (ad
esempio, dimissioni ospedaliere nonostante l'elevato bisogno di cure sanitarie
e senza alcun impegno da parte del Servizio sanitario nazionale, omissione di
cure praticabili, mancato rispetto della propria dignità) sono ancora molti
coloro che non si scompongono: ritengono che si tratti di un problema che
sicuramente non li riguarda e non li riguarderà mai. Per ignoranza o per
incoscienza, credono di essere esenti dal morbo di Alzheimer, da ictus, da
infarti, da patologie che creano cronicità e non autosufficienza.
Altri, poi, si illudono di avere i mezzi economici necessari per poter essere
curati dal settore privato, non tenendo conto che occorrono dai 5 ai 10
milioni al mese a seconda della gravità delle malattie e del livello di
dipendenza.
Dunque,
il problema anziani cronici non autosufficienti deve, a nostro avviso, essere
prioritariamente affrontato come un problema di interesse personale e
familiare.
Per questi motivi insistiamo da anni sull'argomento,
ritenendo di difendere così anche le possibili esigenze dei nostri lettori.
(1) A parte la validità dell'intesa,
desta gravi preoccupazioni la posizione dei Sindacati delle varie categorie
produttive ed anche quella delle Federazioni regionali e locali dei pensionati
CGIL, CISL e UIL che continuano ad accettare e addirittura a rivendicare la
competenza del comparto assistenziale in materia di anziani cronici non
autosufficienti e che non intervengono a difesa dei vecchi espulsi dagli
ospedali in contrasto con le loro esigenze e in violazione dei diritti sanciti
dalle leggi vigenti.
(2) Nel progetto obiettivo è precisato che «le persone con oltre 75 anni (...) in ossequio alla raccomandazione
della Conferenza internazionale di Vienna, sono da considerare gruppo a
rischio elevato».
(3) Cfr. l'articolo «Ospedalizzazione
a domicilio e assistenza domiciliare integrata» in Prospettive assistenziali, n. 94, aprile-giugno 1991.
(4) Ricordiamo che nel 1990 analoga proposta di legge è
stata presentata al Consiglio della Regione Emilia-Romagna.
(5) A seguito
della pubblicazione su «Aggiornamenti
sociali», il Consigliere democristiano Giancarlo Mori ha presentato al
Consiglio della Regione Liguria una proposta di legge, il cui testo è quasi
identico a quello dl iniziativa popolare.
(6) Ringraziamo, in particolare,
l'istituto di geriatria dell'Università di Torino per la fattiva
collaborazione. Prospettive assistenziali,
n. 95, luglio-settembre 1991.
(7) Cfr. ISIS, n.
28, 8 luglio 1991.
(8) Cfr. in questo numero l'articolo
«Il Fatebenefratelli di Venezia viola il diritto alla cura di una anziana cronica
non autosufficiente: la magistratura non processa l'ente ma i familiari».
(9) Cfr. F. Santanera e M.G. Breda, Per non morire di abbandono - Manuale di autodifesa per pazienti, familiari, operatori e
volontari, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990.
(10) Massimo Dogliotti, Gli enti pubblici non possono pretendere
contributi economici dai parenti tenuti agli alimenti di persone assistite,
Prospettive assistenziali, n. 87, luglio-settembre 1989.
(11) Contro l'iniziativa del
Presidente dell'USL Genova 4 hanno preso posizione l'ULCES con lettera del 19 giugno 1991 e, con una nota del 1° luglio 1991, il CLOD (Comitato ligure per l'ospedalizzazione a
domicilio), il CIV (Coordinamento italiano del volontariato) e l'MFD (Movimento
federativo democratico).
(12) In
data 11 maggio 1991 il Presidente dell'USL 28 ha inviato, anche in questo caso
tramite ufficiale giudiziario, diffida alla paziente.
(13)
Precedenti lettere erano state inviate dal coniuge della malata al Procuratore
della Repubblica in data 7 ottobre 1989 e 9 febbraio 1990.
(14) Si tratta del progetto dl legge
«Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani
non autosufficienti» presentato al Consiglio della Regione Emilia-Romagna in
data 18 giugno 1991 dai Consiglieri Castellucci, Nigro, Mingozzi, Parizzi e
Lodi.
(15) Le leggi della Regione
Emilia-Romagna prevedono che le residenze sanitarie assistenziali facciano
parte del comparto assistenziale e non di quello sanitario. Nessuna modifica
alla suddetta normativa è introdotta dalla proposta di legge in oggetto.
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