LE RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI: ASPETTI GESTIONALI E STRUTTURALI
Si è svolto
a Roma il 6 giugno u.s. il seminario organizzato dal Centro studi e programmi
sociali e sanitari sul tema «Residenze sanitarie assistenziali: per chi?
Aspetti gestionali, strutturali e operativi».
Il documento
che segue, predisposto a conclusione dei lavori e contenente indicazioni che i
partecipanti al seminario ritengono rilevanti ai fini della realizzazione delle
Residenze sanitarie assistenziali, è stato sottoscritto da:
Fulvio Aurora,
«Medicina democratica»; Andrea Bartoli, Centro studi e programmi sociali e
sanitari; Gianna Bitto, Federazione nazionale Pensionati Cisl; Attilio Calza,
Associazione italiana malati di AIzheimer; Luigi Cherubini, Federazione
nazionale Pensionati Cisl; Paolo Cozzi-Lepri, Centro diritti del cittadino;
Fabrizio Fabris, Cattedra di gerontologia Ospedale Molinette di Torino; Lore
Fazio, Associazione italiana sclerosi multipla; Aurelia Florea, Istituto per
gli studi sui servizi sociali; Francesco Florenzano, psicologo, incaricato di
ricerca del Consiglio d'Europa; Ivano Giacomelli, Centro diritti del
cittadino; Carlo Hanau, Coordinamento italiano del volontariato; Tiziana
Lepore, Centro studi e programmi sociali e sanitari; Gianni Lo Savio, UIL;
Silvia Marangoni, Comunità di Sant'Egidio; Mario Martinelli, UIL nazionale; Silvano
Miniati, Segretario nazionale UIL pensionati; Eugenia Monzeglio, Dipartimento
casa-città del Politecnico di Torino; Emma Morin, Ryder Italia; Giovanni
Nervo, Presidente Fondazione Zancan; Costanza Paganelli, Ministero
dell'interno; Marilena Piazzoni, Centro studi e programmi sociali e sanitari;
Francesco Santanera, Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base
di Torino; Marco Trabucchi, Cattedra di farmacologia II Università di Roma.
1) PREMESSA
Non negare o ridurre i diritti dei cronici non
autosufficienti
Di fronte alla prossima realizzazione delle Residenze
Sanitarie Assistenziali, si ritiene opportuno ribadire, prima di qualsiasi
considerazione di carattere organizzativo e strutturale, alcuni principi-guida
che devono presiedere alla foro definizione.
Tali
principi-guida si possono così definire:
1)
La prevenzione va garantita a tutti.
2) Va garantita soprattutto agli anziani, assieme alle
cure e alla riabilitazione; per ogni tipo di malattia, fisica o psichica.
3) Secondo quanto affermato dalla Costituzione
italiana, tutte le persone colpite da malattia hanno diritto ai necessari
trattamenti curativi e riabilitativi.
4) Hanno altresì diritto a trattamenti sanitari
forniti senza omissioni o ritardi. Soprattutto i pazienti anziani e più in
generale quelli parzialmente o totalmente non autosufficienti, hanno diritto a
cure che garantiscano la sopravvivenza e una dignitosa vita personale. Non sono
tollerabili disattenzioni che provochino peggioramenti, aggravamenti, nuove
patologie.
5) Nessuno può negare la cura con il pretesto che il
malato non guarirà più, essendo cronico: inguaribile non significa incurabile.
Anche se non si può guarire si può migliorare, continuare, cercare di non
peggiorare la situazione, sperando e lavorando, curando e riabilitando, senza
accanimento terapeutico.
6) Tutte le potenzialità culturali devono essere
utilizzate per ridurre al minimo le conseguenze negative degli stati di
cronicità e di non autosufficienza.
7) Ogni persona con patologie croniche, come tutti i
cittadini, ha diritto, se malata, ad essere curata e riabilitata. Questo
diritto è rafforzato dalla condizione di parziale o totale non autosufficienza.
Il Servizio Sanitario Nazionale non può negare, in nessun caso - né del tutto,
né in parte - obiettivi suoi propri sanciti dalla sua legge istitutiva (art.
2, legge 23 dicembre 1978, n. 833). Non è possibile modificare con semplici
atti amministrativi, quanto stabilito dalla legislazione vigente.
8) Non è accettabile che alle persone malate
croniche, o ai loro parenti, siano addossati oneri più gravosi degli altri
cittadini. Sarà piuttosto necessario prevedere delle agevolazioni (sussidi
economici, servizi gratuiti, agevolazioni nel rapporto di lavoro, esenzione
dal ticket), affinché sia sostenuta l'opera della famiglia e della solidarietà
sociale.
9)
Il Servizio Sanitario Nazionale deve istituire l'ospedalizzazione a domicilio
delle persone malate croniche non autosufficienti. Gli Enti locali, le
Regioni, nei loro ambiti di competenza orienteranno in tal senso le loro
risorse. Tale nuova impostazione esige un ripensamento articolato dal punto di
vista organizzativo, formativo, finanziario.
10) La formazione di base e permanente degli
operatori sanitari, l’umanizzazione degli ospedali, degli ambulatori e degli
interventi domiciliari devono costituire un impegno costante del Servizio
Sanitario Nazionale. Tale formazione deve essere orientata verso i malati
cronici in modo adeguato, permettendo l'acquisizione di nuovi comportamenti
professionali, più rispondenti alle necessità dei cittadini malati e del
sistema.
11) La continuità terapeutica deve essere garantita
anche nella fase non acuta della malattia. Le prestazioni ai malati cronici
debbono essere fornite del settore sanitario realizzando l'assistenza senza
soluzioni di continuità tra le fasi acute e croniche. Tale sintesi può essere
ottenuta ottimamente con la ospedalizzazione a domicilio. Nel caso di
ospedalizzazione a domicilio non saranno richiesti né tickets né spese aggiuntive
ai cittadini e ai loro familiari.
Deve, contestualmente, essere ribadito il principio
che in nessun caso possono essere realizzati travasi impropri dal settore
sanitario a quello socio-assistenziale, le cui caratteristiche essenziali
sono, costituzionalmente, divise e distinte come segue:
Settore sanitario La
Costituzione estende gli interventi a tutti i cittadini senza limitazione
alcuna. Le
prestazioni sono fornite direttamente e a semplice richiesta del cittadino. I
servizi sono gratuiti, salvo ticket. Nessuna
contribuzione è a carico dei parenti tenuti agli alimenti. La
legge richiede abilitazioni e titoli specifici e prevede mansionari tassativi. Gli
standard minimi delle strutture pubbliche e private, anche se non
soddisfacenti, sono da anni definiti da leggi nazionali. |
Settore assistenziale La
Costituzione limita gli interventi al cittadini «inabili al lavoro e
sprovvisti dei mezzi necessari per vivere» (art. 38 Cost.). Le
prestazioni sono fornite dopo l'effettuazione di inchieste sociali. Agli
utenti viene sempre richiesto un contributo, esclusi evidentemente coloro che
sono privi di mezzi economici. Molto spesso viene
richiesto un contributo economico anche ai parenti tenuti agli alimenti. La
legge non richiede abilitazioni o titoli specifici, né prevede mansionari,
neppure per la direzione dei servizi. Gli
standard minimi delle strutture pubbliche e private non sono definiti da nessuna
legge nazionale. |
Si richiede pertanto che il Ministero della Sanità,
con un atto amministrativo chiarisca che le RSA sono strutture di competenza
esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Privilegiare gli interventi domiciliari
È opportuno ribadire altresì che, come peraltro
sottolineato nella legislazione fin dalla legge 67/88, il ricovero in RSA non
deve essere determinato dalla inesistenza o dalla inefficienza degli
interventi sanitari nel domicilio.
Molte persone, per le loro condizioni di salute,
familiari, abitative etc., potrebbero, anche se non autosufficienti, restare a
casa loro se ci fosse un servizio domiciliare adeguato. La mancanza di tali
servizi può costringere molti ad una
istituzionalizzazione che non vorrebbero e che subiscono come ultima ratio.
L'assenza di servizi territoriali potrebbe, dunque, aumentare il bisogno di
RSA oltre il dovuto. È necessario quindi che sia data una assoluta priorità di
principio e normativa agli interventi domiciliari. Sarebbe in questo senso
indispensabile che i livelli locali non avviino spese per le RSA se non
laddove sono stati avviati (o almeno previsti) i servizi domiciliari. La
ricerca scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato quanto la
possibilità di rimanere a casa propria abbia un alto valore terapeutico e
quanto, viceversa, i soggetti istituzionalizzati si trovino a vivere una
condizione «di rischio. maggiore, per l'interagire di numerose concause. È
quindi necessario che tutti gli interventi possibili siano attivati prima di
ricorrere a soluzioni istituzionalizzanti. Fra questi vanno ricordati, accanto
alle cure sanitarie domiciliari (che vanno assicurate da una équipe ospedaliera
o da una équipe territoriale attraverso la «medicina di gruppo») gli ospedali
di giorno e gli ospedali di notte e tutti quei servizi sanitari territoriali
che possono rappresentare un valido supporto alla permanenza nel proprio
ambiente di vita.
Le RSA non devono rappresentare un intervento
sostitutivo di quello domiciliare o territoriale, ma piuttosto un intervento aggiuntivo
quando tutti gli altri servizi siano stati ipotizzati e tentati.
In questo senso è particolarmente importante la
programmazione dei posti letto in RSA: essa, infatti, appare specialmente in alcune regioni; del tutto
sovradimensionata, tale da presentare il rischio di creare un esubero di
offerta di soluzioni residenziali, destinato a far lievitare la domanda, in
assenza di altri interventi.
Non isolare le RSA dal resto dei servizi
Un'ultima nota va dedicata al rischio che per le RSA
si preveda una «medicina d'istituto», una sorta di guardia medica interna (si
tornerà più avanti su questo aspetto), del tutto indipendente e scollegata
dagli altri servizi sanitari ospedalieri e territoriali. Ciò è da respingere
onde evitare la creazione di «isole di abbandono» sia pur parzialmente
medicalizzato. Le RSA, al contrario, non possono che essere parti integrate di
un organico piano di interventi che realizzi quel continuum di cui hanno
bisogno tutti i cittadini, in particolare quelli gravemente non autosufficienti.
Vanno sottolineati, infine, gli attuali ritardi nella
programmazione e realizzazione delle RSA, che devono essere urgentemente
superati.
2) CHE COSA SONO LE RSA
NELLA ATTUALE NORMATIVA
L'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 prevede al
1 comma «la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti». Al punto f) la «realizzazione
di 140.000 posti in strutture residenziali per anziani che non possono essere
assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedano
trattamenti continui».
Il punto e) a sua volta si riferisce alla «rete dei presidi poliambulatoriali
extraospedalieri ed ospedalieri diurni».
La dizione «Residenze Sanitarie Assistenziali»
compare per la prima volta nel decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto
1989 n. 321.
In detto decreto, inoltre, all'art. 1 lettera b),
l'utenza è individuata in «anziani
prevalentemente non autosufficienti» e «handicappati
e disabili psichici e sensoriali».
Il successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 22 dicembre 1989 definisce la RSA «una struttura extra-ospedaliera finalizzata a fornire accoglimento,
prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente
non autosufficienti». E all'art. 3 recita:
«I requisiti di cui all'art. 1, in quanto
applicabili si estendono alle strutture per soggetti non autosufficienti».
Si
tratta quindi, come evidente, di una normativa che necessita di ulteriori
precisazioni.
3)
AFFERMARE NELLE RSA IL DIRITTO ALLE CURE, ALLA RIABILITAZIONE, ALLA PREVENZIONE
La citata normativa deve essere interpretata alla
luce della Costituzione (art. 32) e delle leggi vigenti, in particolare della
legge 132/68, della legge 833/78 e della legge 595/85.
L'art. 29 della legge 132/68 stabilisce, infatti, che
i posti letto ospedalieri debbano essere programmati tenendo conto delle
esigenze dei malati «acuti, cronici,
convalescenti e lungodegenti». A sua volta l'art. 41 della legge suddetta
precisa che le ammissioni e le dimissioni degli infermi dagli ospedali devono
«ispirarsi al principio della
obbligatorietà del ricovero nel caso in cui ne sia accertata !a necessità».
L'art. 2 della legge 833/78 stabilisce, dal canto
suo, che a tutti i cittadini devono essere assicurati «diagnosi e cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la
fenomenologia e la durata».
La legge 595/85 fissa, inoltre, il numero ottimale
dei posti letto in 6,5 per mille abitanti (ove i posti letto convenzionati con
l'ospedalità privata vengono contati solo per metà) e prevede, all'interno di
questa dotazione un posta letto per mille abitanti dedicato alla
«riabilitazione», cioè a «sezioni di
degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti ad alto rischio di
invalidità» (art. 10, punto 6, lettera a).
Pertanto il ricovero ospedaliero spetta, senza limiti
di durata, a tutti i cittadini colpiti da malattie acute o croniche, ai
convalescenti e ai lungodegenti, ancorché non autosufficienti.
Tale diritto deve essere tenuto in considerazione
dal Ministero della Sanità nella programmazione dei servizi, ivi comprese le
RSA.
4) AFFERMARE NELLE RSA IL
DIRITTO ALLA TUTELA DEI DIRITTI
Agli utenti delle RSA, come a ogni altra persona, va
garantito dunque il diritto alla salute mediante prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione di pari livello e qualità rispetto a quelle fornite da
altri presidi sanitari.
Devono inoltre essere garantiti i diritti concernenti
la dignità nel rispetto della individualità dei soggetti assistiti (nome,
privacy, intimità, libertà di movimento, corrispondenza, visite...).
Fra i diritti da garantire va compreso, inoltre,
quello al ricovero ospedaliero, qualora fosse necessario.
Spetta all'ente gestore (pubblica o privato) delle
RSA garantire il rispetto dei diritti stessi degli utenti e assicurare
l'idoneità delle prestazioni. Compete invece al Ministero della Sanità definire,
nel rispetto della normativa statale, gli standards quantitativi e qualitativi
minimi riguardanti le strutture, il personale e la qualità delle prestazioni.
Lo stesso Ministero deve affidare agli organi
competenti la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme e degli
standard e sull'adeguatezza della qualità della vita degli ospiti.
Vanno, in questo senso, favorite forme di controllo
sociale da parte dei cittadini, anche nella forma di commissioni autorizzate al
controllo sulle strutture e di comitati di tutela.
Agli utenti delle RSA e ai loro familiari va estesa,
infine, l'applicabilità dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 (1).
5) DEFINIRE L'UTENZA
Si ritiene di fondamentale importanza che il
Ministero della Sanità superi le ambiguità attualmente contenute nella
legislazione e definisca l'utenza delle RSA.
Tali strutture devono, infatti, essere destinate
esclusivamente ai soggetti anziani (o adulti) che presentino contemporaneamente
le seguenti caratteristiche:
- presenza di patologie o pluripatologie croniche
invalidanti il cui trattamento presso altri servizi e strutture sanitarie sia
inidoneo rispetto alle esigenze del soggetto;
-
non autosufficienza;
- comprovata mancanza di un idoneo supporto di tipo
familiare (criterio n. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri).
Per soggetto non autosufficiente deve intendersi
chi, in seguito ad un intervento morboso, o comunque per grave decadimento
fisico legato all'età, non è in grado di provvedere a se stesso se non con
l'aiuto totale, continuo e permanente di altre persone.
Si ritiene, inoltre, che debba essere esaminata la
possibilità che un congiunto convivente possa, se lo richiede, continuare a
vivere con il familiare accolto nella RSA.
6) DEFINIRE I PARAMETRI DEL
PERSONALE
II Ministero della Sanità deve altresì affrontare con
la massima urgenza il problema del personale delle RSA, in quanto le stesse
non possono e non devono essere attivate se preliminarmente non sia stato
definito il modello organizzativo e di funzionamento per ciascuna tipologia.
Pertanto devono essere indicati gli organici minimi,
in numero tale da evitare la necessità di ricorrere, per le prestazioni dovute,
a forme sostitutive di assistenza a carico dell'utenza o dei familiari.
Possono essere, in questo senso, presi come
riferimento gli standard di personale previsti dal decreto del Ministero della
sanità del 13 settembre 1988 che prevede, per un modulo tipo di 32 posti letto
per lungodegenti, 3 medici, 13 infermieri, 4 riabilitatori. A dette figure
vanno aggiunte quelle degli addetti alla assistenza e degli ausiliari in
numero congruo.
Vanno
contestualmente definiti i profili professionali necessari.
Per far fronte alla carenza di personale infermieristico
vanno ipotizzate, fra l'altro, forme di incentivazione del personale stesso,
come quelle tese a ritardare il pensionamento o a permettere il ritorno in
servizio dei pensionati. Va inoltre definito, nelle opportune sedi sindacali,
l'aspetto relativo alla mobilità.
Sempre in via preliminare vanno previste iniziative
vincolanti di formazione e riqualificazione professionali per quanti (ai
diversi livelli) saranno chiamati ad operare nelle RSA. Fra i destinatari
della formazione vanno ricompresi anche gli amministratori (pubblici e
privati), il volontariato e altri soggetti della comunità locale. La formazione
stessa, infine, va assunta come modalità corrente per garantire qualità al
servizio.
Vanno
altresì previsti momenti di informazione alla comunità locale.
7) DEFINIRE LE DIVERSE
TIPOLOGIE
Considerato che i soggetti malati cronici non
autosufficienti presentano esigenze molto diverse in relazione alla loro
specifica condizione, è opportuno che a tali diversità corrispondano modelli
organizzativi differenziati e professionalità idonee.
Accanto alle RSA per anziani (e adulti) non
autosufficienti, vanno, quindi, ipotizzate strutture per handicappati
nettamente separate da esse. Pur utilizzando gli appositi fondi previsti
all'art. 20 della legge 67/78, si ritiene preferibile che le strutture
residenziali per handicappati non siano denominate «RSA» bensì «comunità
alloggio».
Si ritiene Inoltre che, in considerazione della
particolare condizione di tali soggetti, il funzionamento delle strutture
debba essere assicurato dal settore socio-assistenziale.
Una terza tipologia, di competenza del settore
sanitario, andrebbe ipotizzata per i pazienti psichiatrici.
Per i soggetti, infine, colpiti da morbo di Alzheimer
e da altre forme di demenza, che presentano problematiche particolari,
connesse al proprio deficit cognitivo, appare consigliabile la ricerca di
soluzioni specifiche nell'ambito delle RSA, tenendo conto, per esempio, della
preferenza nei confronti di strutture non superiori ai 6/8 posti letto, ferma
restando, evidentemente la competenza sanitaria. Sarà, comunque, necessario un
successivo approfondimento della materia.
Si ritiene, infine, opportuno che nelle RSA siano
previsti alcuni posti per consentire accertamenti diagnostici ai soggetti con
patologie croniche e non autosufficienti non istituzionalizzati e per
garantire adeguati periodi di riposo ai familiari che li accolgono in casa.
8) DEFINIRE GLI STANDARD
ABITATIVI
I ripetuti riferimenti alla necessità di dotare le
RSA di caratteristiche sanitarie non vogliono supporre la tesi che tali
strutture debbano essere più simili all'ospedale che alla casa. Vanno, al
contrario, studiate specifiche caratteristiche tipologiche ed ambientali che,
all'interno di strutture gestite dalla sanità, offrano una residenzialità
ospitale, confortevole, solidale, che è requisito indispensabile ed
inderogabile, specie nei casi in cui la degenza sia prolungata o continua.
Le strutture dovranno, in questo senso, essere
totalmente accessibili, prive di barriere architettoniche. Particolare
attenzione dovrà, poi, essere posta: all'impianto distributivo dell'edificio
che dovrà essere facilmente individuabile, controllabile, riconoscibile in
condizioni di sicurezza e, per quanto possibile, di autonomia (pavimentazione,
mancorrenti, illuminazione, riconoscibilità dei percorsi verticali e delle
porte); allo spazio residenziale privato che deve essere strutturato per
permettere un comodo, sicuro, confortevole soggiorno, con una superficie delle
stanze, escluso il bagno, non inferiore ai 24 mq (12 mq a persona); agli
spazi per la vita di relazione; agli spazi sanitari per la cura e la
riabilitazione.
9) DEFINIRE LE COMPETENZE
GESTIONALI
La definizione delle competenze dell'organo tenuto ad
intervenire è di fondamentale importanza ai fini dell'individuazione dei
diritti del cittadino utente e della esigibilità dei diritti stessi.
Per quanto riguarda le RSA, nelle diverse tipologie
di utenti, si ritiene che, trattandosi di persone malate, il funzionamento
debba essere assicurato dal Servizio Sanitario Nazionale, sia direttamente
sia tramite strutture convenzionate.
Al fine di soddisfare le esigenze degli ospiti delle
RSA, è assolutamente indispensabile che il SSN assuma tutte le valenze
relazionali, umanizzanti e sociali necessarie affinché la qualità della vita
degli utenti sia la migliore possibile.
L'assunzione di dette valenze comporta altresì
l'assunzione da parte del SSN del necessario personale, fermo restando che
tutti gli operatori devono essere impegnati a soddisfare, per quanto di loro
competenza, le esigenze di cura e di vita degli ospiti. In questo modo si evita
che vengano create discriminazioni fra malati con malattie acute e malati con
patologie croniche e non autosufficienti.
10) DEFINIRE IL COLLEGAMENTO
CON GLI ALTRI SERVIZI
In primo luogo è opportuno ricordare di nuovo che, in
base a quanto previsto dall'art. 20 legge 67/88, il ricovero in RSA dovrebbe
essere consentito esclusivamente nei casi in cui non sia possibile
intervenire a livello domiciliare o tramite presidi poliambulatoriali e
ospedali diurni. È pertanto campito del Ministero della sanità provvedere
prioritariamente alla istituzione dei servizi sanitari domiciliari e
territoriali al fine di rispondere correttamente alle esigenze delle persone
realizzando nel contempo le condizioni previste dalla norma.
L'art. 20 della citata legge stabilisce inoltre che
le RSA «devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto
e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate».
L'ultima bozza di Piano Sanitario Nazionale
interpreta la prevista integrazione stabilendo che «le RSA operano in collegamento con una o più unità ospedaliere,
preferibilmente geriatriche».
Per rispondere alle diverse esigenze degli utenti le
RSA devono, infine, far parte di una rete articolata di servizi.
11) DEFINIRE I CRITERI DI
AMMISSIONE E DIMISSIONE
Il Ministero della sanità deve definire e pubblicizzare
i criteri di ammissioni nelle RSA, in modo che i cittadini e gli operatori
possano trovare in essi un punto di riferimento.
Per l'attuazione delle ammissioni, delle dimissioni e
dei trasferimenti presso altri servizi, occorre che vengano costituiti
appositi gruppi multidisciplinari.
Per quanto concerne le RSA per anziani (e adulti) con
patologie croniche e non autosufficienti si propone la costituzione di Unità
valutative geriatriche, con competenze sanitarie e sociali. Dovrebbero altresì
essere previste forme di ricorso e revisione delle decisioni su istanza degli
interessati o del loro legale rappresentante e dei familiari.
Va, infine, prevista la possibilità che i ricoveri in
RSA non siano definitivi, ma vengano comunque ricercate le opportune soluzioni
per consentire ai soggetti l'eventuale rientro nel proprio domicilio.
12) DEFINIRE LA
DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI ECONOMICI
In base alle leggi vigenti, le prestazioni sanitarie,
comprese quelle fornite in strutture residenziali, sono gratuite.
Eventuali compartecipazioni devono, nel caso, essere
decise dal Parlamento attraverso la modifica dell'attuale legislazione. Tali
ipotetiche modifiche dovrebbero recepire istanze di solidarietà ed equità ed
essere concepite al fine di favorire lo sviluppo, e l'eventuale finanziamento,
degli interventi domiciliari.
Per evitare discriminazioni tra malati o tra fasi
diverse della malattia questa misura dovrebbe, inoltre, eventualmente riguardare
le spese di rilevanza alberghiera di tutte le strutture sanitarie.
In
ogni caso nessuna contribuzione dovrebbe essere richiesta ai familiari.
13) PROGRAMMAZIONE E
LOCALIZZAZIONE DELLE RSA
Per l'individuazione del numero di posti letto da
prevedere per le diverse tipologie delle RSA occorre, in primo luogo, tener
conto della prevedibile riduzione dell'utenza ottenibile mediante:
-
l'azione di prevenzione della cronicità e della non autosufficienza;
-
istituzione di idonei servizi sanitari e sociali domiciliari.
È
opportuno quindi non sovradimensionare la stima del fabbisogno di posti letto.
Per la localizzazione delle RSA e il loro dimensionamento
è inoltre necessario che siano rispettati i seguenti principi:
- le comunità locali devono essere messe in
condizione di avere un ruolo attivo, anche attraverso il volontariato e il
vicinato, nei confronti degli ospiti e del funzionamento della struttura. A
questo riguardo si fa riferimento agli spazi garantiti dalle leggi 142/90 e
241/90;
-
il mantenimento dei rapporti degli ospiti con i familiari e con il loro
ambiente di vita.
Per soddisfare dette condizioni, si ritiene debbano
essere individuati bacini di utenza minimi al fine di garantire la funzionalità
del servizio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 dicembre 1989 che non pone limiti minimi alla capacità
ricettiva delle RSA. Detti bacini, anche resistendo alle eventuali pressioni
del mercato, vanno individuati in base alle condizioni geomorfologiche del
territorio e alla rete dei servizi pubblici di trasporto.
La normativa dovrebbe prevedere 20 posti letto come
tetto massimo per ogni nucleo di RSA. Si ritiene, però, quantificabile in 10
persone il numero ottimale di utenti per ogni nucleo RSA per anziani (e adulti)
con patologie croniche e non autosufficienti al fine di garantire un rapporto
più personalizzato fra gli utenti e fra gli utenti stessi e gli operatori.
Sarà, in ogni caso, opportuno definire i) numero
massimo di nuclei abbinabili in ogni struttura, che non dovrà comunque superare
la cifra di 60 persone complessivamente per ogni RSA, tenendo in
considerazione l'opportunità di evitare la realizzazione di strutture troppo
grandi.
In questo senso andranno anche previsti tempi e
modalità perla riconversione e il ridimensionamento delle attuali
mega-strutture.
Per quanto concerne le comunità alloggio per
handicappati, si ritiene che il numero massimo complessivo (e non per nucleo)
di utenti debba essere 6-8 persone, analogamente a quanto andrebbe previsto
per le RSA che ospiteranno malati di Alzheimer o con altre forme di demenza.
(1) L'art. 4 della legge 23 ottobre
1985 n. 595 prevede quanto segue: «Avverso
gli atti con cui si nega o si limita ai cittadini la fruibilità delle
prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni ed opposizioni
in via amministrativa redatte in carta semplice, da presentarsi, entro
quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza
dell'atto contro cui intende osservare od opporsi, al comitato di gestione
della unità sanitaria locale, che decide in via definitiva entro quindici
giorni.
«La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non
impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale».
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