PER LA
DIFESA E PIENA ATTUAZIONE DELLLA LEGGE 184/1983 «DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E
DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI»
Le
sottoelencate Associazioni che operano nell'area minorile (1), preoccupate
dall'attuale clima in cui stanno maturando alcuni progetti di modificazione
della legge 184 del 1983, ritengono indispensabile ribadire alcuni punti fondamentali
ed irrinunciabili dell'attuale legislazione e intendono, su questo, aprire un
confronto con la pubblica opinione, le forze politiche ed il Parlamento.
A questo
scopo hanno dato vita al «Coordinamento per la difesa e piena attuazione della
legge 184/83», che si propone come interlocutore competente ed impegnato nella
difesa dei diritti dei minori.
INTRODUZIONE
Con l'approvazione da parte del Parlamento italiano
della legge 431 del 5.6.1967, che introdusse l'adozione speciale
(legittimante) nel nostro Paese, venne giuridicamente sancito il principio,
rivoluzionaria per la cultura dell'epoca, che il minare non è una proprietà dei
genitori che ne possono disporre a loro piacimento.
Più specificatamente, furono sottolineati dei punti
cardine, di ordine culturale e giuridico, che ponevano il minore al centro di
un'area di garanzia, funzionale al suo corretto sviluppo psicofisico:
a) si è genitori non tanto per aver concepito e
procreato, ma anche per saper contribuire, attraverso l'affettività e la
trasmissione di un modello di identificazione positivo, alla strutturazione
di una personalità sana e matura;
b)
il minare non è solo «oggetto» di diritto ma anche soggetto e titolare di
diritti autonomi;
c) nel caso di conflitto di interessi tra il minore
e l'adulto, sono quelli del primo, cittadino in formazione, che devono
prevalere.
Can l'approvazione della legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori», è stato consolidato il principio
del diritto del minore a una famiglia e sono state inserite una serie di
innovazioni e priorità:
- il diritto del minore ad essere educato nell'ambito
della propria famiglia prevedendo aiuti sociali alle famiglie in difficoltà;
- l'affidamento a famiglie, persane singole o
comunità di tipo familiare per quei minori le cui famiglie non sono in grado,
per un periodo più o meno lungo, di provvedere alla loro educazione ed
istruzione;
- l'adozione a favore di quei minori che, dopo gli
accertamenti e le procedure dell'Autorità giudiziaria minorile, risultano, a
vario titolo, privi dell'assistenza morale e materiale da parte dei genitori e
dei parenti;
- il riconoscimento dei diritti e della tutela anche
del bambino straniero, attraverso la previsione di procedure specifiche per
l'adozione internazionale;
- la previsione di specifiche sanzioni per chi
specula e traffica, direttamente o indirettamente, sulla vita dei minori
abbandonati.
Il ricovero in istituto è consentito dalla legge solo
nei casi in cui non siano praticabili altre soluzioni più favorevoli al minore;
il riconoscimento delle conseguenze negative della istituzionalizzazione - al
di là dell'impegno e della professionalità degli operatori - è un altro segnale
di attenzione e di cambiamento della cultura rispetto ai problemi minorili.
In sostanza si vuole ribadire l'attualità dei valori
ispiratori della legge 184/1983, in quanto rappresentano il riconoscimento
giuridico e culturale di una scelta già delineata dalla nostra Costituzione:
il diritto di ogni minore a crescere in un ambiente familiare stabile ed
idoneo ad adempiere adeguatamente al campito insostituibile di favorirne la
crescita personale.
PRINCIPI IRRINUNCIABILI STABILITI DALLA LEGGE
184/1983 E GARANZIE INDISPENSABILI PER UNA GIUSTA E PIENA ATTUAZIONE DEL
DIRITTO DEL MINORE ALLA FAMIGLIA
1. Proprio partendo dalle esigenze e dai diritti del
minore occorre fornire al minore stesso, ai suoi genitori di origine e alla
comunità sociale tutto l'aiuto e il sostegno necessario per far sì che i
minori possano continuare a rimanere nella loro famiglia e per impedire che
possano essere sottratti ingiustamente, o con l'inganno, ai loro familiari.
2. Tutto il procedimento adozionale - apertura dello
stato di adottabilità, accertamento della situazione di abbandono materiale e
morale, dichiarazione di adottabilità, affidamento preadottivo, ecc. - deve
essere espletato in modo rigoroso sia per l'adozione nazionale che per quella
internazionale, e deve fondarsi su precise e universali garanzie di tutela
degli interessi del minore, assicurate dall'Autorità giudiziaria minorile, che
deve poter cantare sulla fattiva collaborazione dei servizi sociali locali.
Si ritiene assolutamente inaccettabile la riproposizione
di una concezione privatistica e contrattualistica dell'adozione, nazionale ed
internazionale (adozione consensuale), sia perché non è neppure pensabile che
ai genitori venga riconosciuto il diritto di proprietà sul figlio, sia per
evitare ulteriori forme di mercato dei bambini, sia per escludere la
possibilità di adozione da parte di persone inidonee al compito. L'adozione
consensuale, oltretutto, costituirebbe un incentivo alla deresponsabilizzazione
di tutte le famiglie che hanno invece bisogno di un aiuto qualificato e
costante da parte delle strutture locali per sviluppare pienamente la propria
capacità genitoriale.
Va anche sottolineato che con il ripristino dell'adozione
consensuale prenderebbe maggior forza la possibilità di revocabilità dell'atto
adottivo, mentre si ritiene che, stabilendo l'adozione un rapporto di
filiazione, le eventuali difficoltà di rapporti genitori-figli vadano
affrontate come nei casi di filiazione biologica.
3. Il minore, sia italiano che straniero, ha diritto ad
essere adottato da parte di coniugi la cui idoneità educativa ed affettiva
all'adozione sia preventivamente ed accuratamente valutata e che abbiamo un'età
compatibile con i bisogni del minore stesso e con gli impegni che il ruolo
genitoriale comporta (mantenimento degli attuali vincoli di differenza di età
massima e minima).
Va pertanto respinto ogni tentativo volto ad
allargare la possibilità di adozione, nazionale e internazionale, a persone
inidonee per capacità educativa e per eccesso di differenza di età. Va tenuto
conto che, nell'adozione nazionale, il numero di coppie o famiglie disponibili
supera di gran lunga il numero dei minori adottabili, e si ritiene determinante
il privilegiare quelle situazioni in cui il bambino non è privato di quelle
garanzie che gli derivano dal poter contare su di un padre ed una madre, che lo
possano seguire adeguatamente lungo tutto il percorso che lo separa dal
raggiungimento dell'autonomia personale. Per ciò che concerne l'adozione
internazionale, pur essendo differente il rapporto quantitativo fra minori in
stato di abbandono e aspiranti all'adozione, valgono le stesse riflessioni di
ordine psico-pedagogico.
4. L'adozione internazionale deve essere considerata un
efficace ma estremo intervento a favore di quei minori che versano effettivamente
in situazioni di abbandono e che non possono trovare collocamento familiare nel
loro Paese di origine.
Si ritiene altresì che l'idoneità dei coniugi
aspiranti all'adozione di un minore straniero debba essere valutata con
particolare attenzione e professionalità, in considerazione delle differenti
condizioni di vita pregresse, dei relativi bisogni ad esse connessi e del
futuro inserimento nella nostra società.
Vi è la necessità che l'art. 38 della legge 184 1983
sia reso cogente e che venga, pertanto, prevista l'assoluta obbligatorietà del
ricorso all'intervento di organismi appositamente riconosciuti, autorizzati e
controllati dai Ministeri competenti italiani ed esteri, quali tramiti responsabili
della correttezza delle procedure utilizzate nell'adozione di minori
stranieri.
In considerazione dei gravi abusi già perpetrati e
che potranno verificarsi in futuro ai danni di minori stranieri e delle loro
famiglie, deve essere vietata qualunque forma di ricerca personale, diretta o
indiretta, con o senza mediatori, da parte delle famiglie aspiranti.
5. L'affidamento familiare è una risposta al diritto del
bambino a crescere in una famiglia, un aiuto alla famiglia in difficoltà e una
concreta alternativa al ricovero in istituto dei minori. Condizione
indispensabile per lo sviluppo e il potenziamento dell'affidamento è la
realizzazione di una politica da parte delle Regioni e degli Enti locali che
riconosca il ruolo sociale dell'affidamento e che preveda servizi adeguati di
aiuto al minore e alla sua famiglia d'origine e di preparazione e sostegno
alle famiglie affidatarie.
6. La normativa vigente prevede severe sanzioni volte a
contrastare il drammatico e crescente fenomeno dei traffico di bambini. Queste
sanzioni prevedono anche l'inidoneità all'affidamento e all'adozione da parte
delle persone in ogni modo coinvolte, non tanto e non salo perché vi sia
un'esigenza punitiva fondata su principi di puro diritto, ma perché la violazione
di norme poste esclusivamente a tutela dei minore ha un senso rilevante nella
stessa valutazione di 'idoneità delle persone che se ne sono rese responsabili.
Il fenomeno del traffico dei minori, che coinvolge
bambini italiani e stranieri, ha assunto, in questi ultimi anni, una grande
rilevanza, preoccupante per chi si occupa e preoccupa effettivamente dei
bisogni dei minori. Va pertanto respinto con veemenza ogni tentativo tendente a
banalizzare il problema e ad indebolire quelle norme che, già can difficoltà,
si pongono come freno e deterrente; anzi, si ritiene che le stesse debbano
essere ampliate e rese più efficaci.
RACCOMANDAZIONI E RICHIESTE
Alla luce di quanto proposto alla riflessione, i
maggiori motivi di preoccupazione non trovano una loro origine nella
formulazione della legge 184/1983, ma nella sua parziale applicazione.
A
riguardo si ritiene necessario formulare le seguenti richieste:
Al Parlamento
- Rafforzamento delle norme tese a contrastare il
mercato dei minori, italiani e stranieri, adoperandosi in modo più incisivo
anche nella lotta ai falsi riconoscimenti.
- Equiparazione a pieno titolo tra paternità e
maternità biologica e quella adottiva ed estensione ai genitori adottivi e
affidatari dei diritti previsti dalla legge sulla parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro, indipendentemente dall'età del bambino al
momento del suo ingresso in famiglia.
Al Governo
- Stipula di accordi bilaterali e/o multilaterali in
materia di adozione internazionale, nei quali sia prevista, tra l'altro,
l'obbligatorietà del ricorso ad organismi riconosciuti ed autorizzati dai
Ministeri competenti italiani.
- Emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento
alle Regioni per l'attuazione della legge 184/1983 che preveda in particolare:
-
richiamo alle priorità previste dalla legge stessa;
- incentivazioni di servizi primari e assistenziali
di aiuto socio-economico alle famiglie in difficoltà;
- sollecitazione agili Enti locali per una maggiore
diffusione, applicazione e regolamentazione, anche coordinata,
dell'affidamento familiare, per un più attivo sostegno alle famiglie in
difficoltà, al minore, alle famiglie affidatarie, ivi compreso un rimborso
spese agli affidatari.
- Richiesta di una maggiore incisività alle istituzioni
preposte negli interventi previsti dalla legge in materia di segnalazione dei
minori in situazione di abbandono, accertamenti psicosociali, valutazione e
sostegno delle coppie aspiranti all'adozione, nazionale e internazionale,
supporto e verifica degli affidamenti preadottivi, ecc.
Al Ministero di grazia e giustizia
Nel merito della Commissione per la riforma della
legge 184/1983, istituita dal Ministro di grazia e giustizia Vassalli, appare
necessaria la integrazione della Commissione con rappresentanti delle
Associazioni che operano nel settore da anni e di rappresentanti degli Enti
locali.
(1) Hanno finora aderito al
Coordinamento le seguenti organizzazioni: Associazione Amici dei Bambini
(Ai.Bi.), Associazione Famiglie per l'Accoglienza, Associazione La Primogenita,
Associazione Moncenisio 4, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e
Affidatarie (ANFAA), Associazione Papa Giovanni XXIII, Centro Ausilio Minorile
(CAM), Centro Internazionale Famiglie Pro Adozione (CIFA), Centro Italiano per
l'Adozione Internazionale (CIAI), Comunità S. Egidio, Coordinamento Genitori Democratici
(CGD), Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) - Commissione
Minori, Istituto La Casa, Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS),
Movimento di Volontariato Italiano (MO.V.I.), Servizio Sociale Internazionale,
Telefono Azzurro, NOVA.
Chi intende aderire al Coordinamento
e/o al documento si rivolga alla Segreteria costituita presso il Centro
Nazionale per il Volontariato, Via Catalani 158, 55100 Lucca, Tel.
0583-419.500, fax 0583-419.501.
www.fondazionepromozionesociale.it