Prospettive assistenziali, n. 95, luglio-settembre 1991

 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE «RIORDINO DEGLI INTERVENTI SANITARI A FAVORE DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E REALIZZAZIONE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI» (*)

 

 

RELAZIONE

La situazione degli anziani cronici non autosufficienti continua da anni ad essere estremamente preoccupante, come risulta dai seguenti titoli dei giornali:

- «Il triste calvario di una donna di 73 anni - l'ospedale non la vuole - Ammalata troppo vecchia» (Gazzetta del Popolo, 16 dicembre 1979);

- «Una grave denuncia contro gli ospedali - L'anziano scaricato» (La Stampa, 28 maggio 1984);

- «Grave denuncia di un lettore di Stampa Sera - C'è chi specula sui malati?» (Stampa Sera, 31 gennaio 1985);

- «L'inchiesta sulla casa per anziani Villa Giovanni XXIII - Erano ceffoni e tranquillanti le sole cure a Verrua Savoia» (La Stampa, 15 feb­braio 1985);

- «Comincia ad Alba il processo contro diret­tore e assistente della "casa di cura" - Calci, pu­gni, schiaffi, morti. Si riparla di "Villa Serena" ma questa volta in Tribunale» (Stampa Sera, 26 apri­le 1985);

- «Conclusa il processo per le disfunzioni dell'ospizio di San Maurizio - Per i Poveri Vecchi 11 condanne» (La Stampa, 21 giugno 1985);

- «Vecchi non autosufficienti e medici nel ghetto - Il Servizio sanitario li ha dimenticati» (Stampa Sera, 15 febbraio 1986);

- «Danno e beffe in ospedale» (La Voce del Popolo, 11 ottobre 1987);

- «Ospite di una casa di riposo di Bruino è giunto in ospedale con piaghe piene di larve - Or­ribile morte di un anziano» (La Stampa, 27 otto­bre 1987);

- «Una donna accompagnata dal marito al pronto soccorso - Stava morendo e l'hanno di­messa» (La Repubblica, 5 dicembre 1990);

- «Crocefissi ai letti dell'ospizio - Lager per anziani con rette da milionari» (La Repubblica, 12 dicembre 1990);

- «Senza cure perché vecchia - Respinta, con frattura, da due ospedali» (La Stampa, 13 feb­braio 1991).

Inoltre il recente scandalo delle pensioni lager di Torino, ha messo in evidenza le deplorevoli conseguenze derivanti dalle sempre più insop­portabili carenze esistenti nel campo degli inter­venti sanitari e sociali, carenze che colpiscono in primo luogo gli anziani cronici non autosufficienti.

 

Scopi della proposta di legge

La proposta di legge di iniziativa popolare non nasce dalle armai rituali considerazioni sul pro­gressivo invecchiamento della popolazione e tan­to meno dalle interpretazioni catastrofiche che (volutamente?) non tengono conto che, paralle­lamente all'aumento dell'età media della popo­lazione, c'è stato uno sviluppa considerevole del livello di autonomia delle persone statisticamen­te definite anziane.

La proposta di legge regionale parte invece da uno degli eventi più inquietanti della comunità piemontese: il rifiuto di riconoscere agli anziani malati cronici non autosufficienti, in violazione delle leggi vigenti, l'esigenza e il diritto alle pre­stazioni sanitarie nelle forme riconosciute a tutti gli altri cittadini. Intende, inoltre. affermare la priorità degli interventi sanitari domiciliari.

Il progetto di legge è, dunque, volutamente par­ziale; non affronta, infatti, tutti gli aspetti innova­tivi, sanitari e sociali, necessari per migliorare la qualità della vita e riconoscere alla popolazio­ne anziana i diritti di piena cittadinanza.

La gravità della situazione italiana degli anzia­ni cronici non autosufficienti è tale che una iden­tica proposta di legge è stata presentata al Con­siglio regionale lombardo; un analogo progetto è stato dichiarato ricevibile dal Consiglio della Re­gione Emilia-Romagna.

 

Chi sono gli anziani cronici non autosufficienti

Sono persone, spesso di età superiore ai 75-80 anni, che sono colpite da patologie le cui conse­guenze si prolungano nel tempo determinando li­mitazioni della loro autonomia (impossibilità d1 movimento, incapacità di alimentarsi da soli, in­continenza urinaria c/o fecale, ecc.).

Si tratta dunque di soggetti che, a causa della gravità delle malattie fisiche c/o psichiche e dei loro esiti, hanno bisogno di cure e, nello stesso tempo, non sono in grado di provvedere a loro stesse se non con l'aiuto continuo, totale e per­manente di altri soggetti.

Nei casi più gravi, il malato cronico non auto­sufficiente ha bisogno dell'intervento di altre per­sane per soddisfare esigenze che non è nemmeno in grado di manifestare (fame, sete, caldo freddo, ecc.).

 

Anche il ceto medio è costretto a chiedere di essere assistito

Ognuno di noi può essere colpito da cronicità e da non autosufficienza: è successo anche a per­sonalità della cultura, della politica e dello spet­tacolo.

Da una recentissima ricerca svolta dall'Istituto di Geriatria dell'Università di Torino fra 300 rico­verati presso l'IRV, Istituto di riposo per la Vec­chiaia (struttura gestita direttamente dal Comune di Torino), risulta che l'attività lavorativa prevalentemente svolta prima del pensionamento era così distribuita: operaio 83, casalinga 62, arti­giano 47, collaboratrice familiare 27, contadino 22, commerciante 21, impiegato 21, insegnante 4, professionista 11.

Dunque, almeno un terzo dei ricoverati appar­tenevano al ceto medio durante l'attività lavora­tiva e, probabilmente, fino al momento in cui sono stati colpiti da cronicità e da non autosufficienza. Quindi, rifiutati dagli ospedali ed esauriti i fondi disponibili (la retta in casa di cura è di 100-250 mila lire al giorno, la presenza di una «infermiera» privata in ospedale per il turno notturno costa più di 2 milioni al mese), hanno dovuto ricorrere al ricovero in un istituto assistenziale e, magari, su­bire l'affronto di dover chiedere al Comune di in­tegrare la retta che non erano in grado di pagare can i propri mezzi.

I dati sopra citati sui ricoverati dell'IRV si rife­riscono a scelte lavorative (nei decenni scorsi compiute quasi sempre in età giovanile) risalenti all'incirca agli anni 1920-1940. Pertanto, è preve­dibile che negli anni futuri, se continuerà l'attuale negazione del diritto dei vecchi alle cure sanita­rie, aumenterà in misura consistente il numero degli anziani cronici non autosufficienti già ap­partenenti al ceto medio che saranno costretti al ricovero assistenziale. AI riguardo, occorre anche ricordare che quasi sempre la situazione di cro­nicità e non autosufficienza non è coperta dalle assicurazioni private.

 

L'emarginazione si estende anche ai giovani

Il rifiuto di prestare le cure agli anziani cronici non autosufficienti, secondo le modalità previste per tutti gli altri cittadini, si estende anche ai giovani.

Ad esempio, su La Stampa del 22 ottobre 1989 con il titolo «Ragazza di Lecco - In coma viene "sfrattata" dall'ospedale», viene riferito che l'Ospedale di Lecco pretende la dimissione di Laura, una ragazza di 21 anni in coma vigile da 16 mesi, in quanto a deve lasciare il suo letto per­ché serve a pazienti più gravi» (Il Resegone, del 27 ottobre 1989).

Un'altra agghiacciante vicenda è quella di Al­berto Q. di 22 anni, segnalata da La Stampa del 3 aprile 1990 con il titolo «Muore per AIDS, nes­suno lo vuole - All'Amedeo di Savoia non posso­no più tenerlo - I parenti di un giovane malato e non autosufficiente non sanno a chi rivolgersi». Da notare che il padre del giovane è ricoverato in un altro ospedale per un tumore e che gli zii pagano due infermiere private perché seguano il ragazzo in ospedale.

 

Le leggi vigenti

Le leggi vigenti sanciscono, senza ombra di dubbio, il diritto degli anziani cronici non auto­sufficienti alle cure sanitarie, comprese - occor­rendo - quelle ospedaliere.

Si cita, in primo luogo, la legge 4 agosto 1955 n. 692, che ha riconosciuto ai pensionati ed ai loro familiari il diritto non solo alle cure sanitarie domiciliari e ambulatoriali, ma anche a quelle ospedaliere.

Va ricordato che in quel periodo i lavoratori dipendenti avevano diritto solo ad un massimo di 180 giorni di ricovero ospedaliero. A partire dal 181° giorno dovevano pagare di tasca loro, salvo che fossero iscritti nelle liste comunali dei po­veri.

Orbene, la legge di cui sopra (mai abrogata), riconoscendo le maggiori esigenze degli anziani, ha stabilito per i pensionati il diritto alle cure ospedaliere senza limiti di durata. Dai resoconti parlamentari risulta che tale diritto spetta sia per le malattie acute che per quelle croniche. Va al­tresì ricordato che, al fine di assicurare le cure di cui sopra, il Parlamento, con la stessa legge 692 del 1955, ha aumentato i contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Pertanto, è sbagliato parlare di cure gratuite: i lavoratori hanno pagato e pagano per essere curati dal Servizio sanitario nazionale nei casi di malattia acuta e cronica.

Altre leggi dello Stato hanno sancito il diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure, comprese quelle praticate negli ospedali o in al­tre strutture sanitarie. Si ricorda, in particolare, che l'articolo 29 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, tuttora in vigore, impone alle Regioni di pro­grammare i posti letto degli ospedali tenendo conto delle esigenze dei malati «acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti».

Va altresì osservato che la legge 13 maggio 1978 n. 180 stabilisce che le unità sanitarie locali devono assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età, le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali. Al riguardo si precisa che le Province hanno trasferito alle USL il personale ed i finan­ziamenti concernenti tutti i pazienti psichiatrici, compresi gli anziani cranici non autosufficienti.

Inoltre, la legge di riforma sanitaria obbliga le USL a provvedere alla «tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione». Le prestazioni devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano «le cause, la fenomenologia e la durata» delle malattie.

Infine la legge 23 ottobre 1985 n. 595 stabilisce che ogni mille abitanti deve essere destinato al­meno un posto letto alle funzioni di riabilitazione.

Il diritto degli anziani cranici non autosufficienti alle cure ospedaliere, sancito dalle leggi vigenti; è confermato dal fatto che mai i presidenti delle USSL piemontesi hanno respinto le oltre mille richieste scritte formulate dagli interessati o dai loro familiari per evitare le dimissioni dagli ospe­dali.

 

Integrazione dei servizi sanitari, sociali e assistenziali

L'integrazione dei servizi sanitari e assisten­ziali è stata strumentalizzata trasferendo la com­petenza ad intervenire nei confronti degli anziani cronici non autosufficienti al comparto assisten­ziale. Detto trasferimento - lo ripetiamo - è stato attuato in violazione alle leggi vigenti.

La proposta di legge di iniziativa popolare è stata elaborata partendo dalla considerazione che la sanità (e così dicasi per 1a scuola, la casa, i trasporti, ecc.) deve assumere direttamente tutte le valenze sociali che sono necessarie per dia­gnosi corrette, cure adeguate e riabilitazioni tem­pestive.

L'assunzione delle valenze sociali (rispetto del­le esigenze e della dignità dei soggetti, umaniz­zazione delle prestazioni, promozione di valide relazioni familiari e sociali, ecc.) deve coinvol­gere non solo tutto il personale, ma essere pun­to di riferimento nell'organizzazione dei servizi, nella progettazione delle strutture, nella indivi­duazione delle figure professionali occorrenti, nella formazione e aggiornamento del personale, in sostanza in tutte le attività domiciliari, ambu­latoriali, ospedaliere e di altra natura di compe­tenza del comparto sanitario.

Al riguardo si ricorda che, in base alla Costi­tuzione (art. 38), le prestazioni assistenziali spet­tano esclusivamente al «cittadino inabile al la­voro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere».

 

Atti della Regione Piemonte

Di fronte all'indirizzo chiarissimo assunto dalle leggi nazionali, stanno invece gli atti assunti dal­la Regione Piemonte che, richiamandosi all'am­biguo decreto del Presidente del Consiglio del Ministri dell'8.8.1985, ha adottato deliberazioni orientate a mantenere l'anziano gravemente ma­lato, e per questo non autosufficiente, all'interno dei servizi assistenziali.

Si segnala inoltre che non sono molto chiare le indicazioni sulle RSA contenute nella legge regionale 23 aprile 1990 n. 37 «Norme per la pro­grammazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990/92». Infatti la RSA è definita «una strut­tura a prevalente valenza sanitaria, per pazienti che non sono assistibili a domicilio e che richie­dono un elevato livello di assistenza infermieri­stica, di interventi riabilitativi e di supporto so­ciale, in contrapposizione ad un ridotto impegno di intervento medico». Non si comprende, cioè, se le RSA verranno gestite dal settore sanitario (come auspichiamo) o da quello assistenziale.

Va altresì precisato che la suddetta legge re­gionale non prevede l'istituzione obbligatoria del servizio di ospedalizzazione a domicilio da parte delle USSL. Pertanto c'è il rischio che, com'è avvenuto per il precedente piano socio-sanitaria, il servizio di ospedalizzazione a domicilio non venga istituito, con la conseguenza che continui­no ad esserci richieste di ricovero di giovani, adulti e anziani non autosufficienti motivate dalla assenza o carenza dei servizi domiciliari.

Inoltre c'è i1 pericolo reale che nelle RSA ven­gano inserite persone (ad esempio anziani auto­sufficienti in tutto o in parte, handicappati, ma­lati di AIDS, tossicodipendenti, ecc.) con la con­seguenza che dette strutture diventino ghetti di emarginati.

 

Limiti del progetto di legge

La proposta di legge di iniziativa popolare non prende in esame gli interventi a carattere pre­ventivo e di promozione della salute, anche se detti interventi, com'è noto, sono di fondamen­tale importanza. Al riguardo si osserva la carenza di piani concreti per la prevenzione della croni­cità e della non autosufficienza.

È evidente che adeguate prestazioni diagnosti­che, curative e riabilitative ridurrebbero il nume­ro delle persone croniche non autosufficienti e quindi diminuirebbe il fabbisogno di posti letto in RSA.

 

Caratteristiche della proposta di legge

Le principali finalità della proposta di legge di iniziativa popolare sono:

1. ottenere che agli anziani cronici non auto­sufficienti sia riconosciuto il diritto alle cure sa­nitarie nelle forme riconosciute a tutti gli altri cittadini malati;

2. affermare la priorità degli interventi sanitari domiciliari. In particolare, la proposta di iniziati­va popolare prevede l'istituzione in tutte le USSL del servizio di ospedalizzazione a domicilio, fun­zionante da sei anni presso l'USSL Torino VIII. Detto servizio deve essere garantito almeno 12 ore al giorno per tutti i giorni. Al riguardo, si esprimono dubbi sulla idoneità della cosiddetta assistenza domiciliare integrata, poiché si tratta di attività gestita a livello individuale da ciascun medica di base. Fra l'altro, il medico di base non interviene né il sabato (salvo che la richiesta sia stata avanzata il giorno precedente), né la dome­nica, né nei giorni festivi infrasettimanali. Al ri­guardo si veda l'articolo «Ospedalizzazione a do­micilio e assistenza domiciliare integrata» in Prospettive assistenziali, n. 94, aprile-giugno 91;

3. sempre sulla base della priorità degli inter­venti domiciliari, la proposta prevede l'istituzio­ne di centri diurni per i pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti, in modo da ga­rantire idonee prestazioni ai pazienti stessi e da­re, nello stesso tempo, un aiuto concreto ai fami­liari che li accolgono a casa loro. Tanto per fare un esempio, si pensi al gravoso impegno dei fa­miliari dei dementi senili;

4. prevedere le RSA come presidi sanitari. Per evitare che esse diventino dei ghetti, nella propo­sta di legge si prevede, in particolare, una ricet­tività massima di 40 posti letto, l'articolazione in gruppi di 10 persone, il collegamento funzionale fra RSA e ospedale anche al fine di favorire l'in­terscambio del personale fra servizi ospedalieri e RSA, la definizione degli standards relativi ai personale. Circa le RSA si ricorda che l'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 prevede che esse siano destinate solo agli «anziani che non pos­sono essere assistiti a domicilio o in presidi po­liambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diur­ni».

Affinché siano fornite risposte adeguate alle esigenze dei soggetti, è prevista la costituzione in ogni distretto di una «Unità valutativa geria­trica» (art. 7).

Per gli handicappati, i malati psichici (art. 12) sono previste RSA con una capienza non superio­re ai 10 posti.

In tutte le RSA è previsto un comitato di par­tecipazione (art. 4).

Il divieto di esercizio di attività sanitarie da parte delle case di riposo e strutture similari non fa altro che ribadire quanto stabilito dalle leggi vigenti (Cfr., in particolare, l'art. 193 della legge 1265/1934).

L'art. 11 della proposta di legge stabilisce che le norme della proposta di legge di iniziativa po­polare si applichino anche agli adulti cronici non autosufficienti di qualsiasi età e patologia. Infine l'art. 14 detta le norme transitorie in modo che le strutture pubbliche e private che intendono ac­cogliere anziani o adulti cronici non autosufficien­ti abbiano il tempo necessario per adeguarsi alla normativa prevista per le RSA.

 

Gratuità delle prestazioni

Come è già stato ricordato in precedenza, i la­voratori hanno versato e versano contributi per essere curati nei casi di malattia acuta e cronica. I versamenti sono stati e sono effettuati anche dai lavoratori autonomi oltre che dai dipendenti pubblici. Attualmente la tassa sulla salute viene pagata anche da coloro che hanno pensioni di im­porto superiore ai 18 milioni annui.

Pertanto - lo ripetiamo - non è esatto parla­re di cure sanitarie gratuite nei confronti degli anziani cronici non autosufficienti.

Mentre è evidente che il Parlamento può modi­ficare la situazione attuale, è inaccettabile che, per ottenere il pagamento di parte della retta di ricovero, la Regione Piemonte e le USSL non ri­conoscano agli anziani cronici non autosufficienti la condizione di malati e abbiano attribuito la competenza ad intervenire al settore assisten­ziale.

Un altro abuso praticato dalle USSL e dal Co­mune di Torino è la richiesta di contributi eco­nomici ai parenti di anziani cronici non autosuf­ficienti.

 

Adesioni

Alla proposta di legge di iniziativa popolare hanno aderito: Norberto Bobbio - Filosofo e Se­natore a vita, Achille Ardigò - Sociologo, Mons. Giovanni Nervo - Presidente della Fondazione Zancan, Don Giannino Piana - Docente di Teolo­gia, Alessandro Galante Garrone - Giurista, Ma­rio Umberto Dianzani - Rettore dell'Università di Torino, Alberto Conte - Pro-Rettore, Luigi De Ro­sa - Provveditore agli Studi di Torino, Fabrizio Fabris - Direttore dell'Istituto di Geriatria della Università di Torino, Gian Maria Bravo - Presi­dente della Facoltà di Scienze Politiche, Ludovico Bergamini - Direttore dell'Istituto di Clinica del­le Malattie del Sistema Nervoso e Preside della Società di Neurologia, Franco Bolgiani - Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, Nicola Tranfaglia - Dipartimento di Storia della Università di Torino, Arnaldo Bagnasco - Diparti­mento di Scienze Sociali dell'Università di Tari­no, Gastone Cottino - Università di Torino - Fa­coltà di Giurisprudenza, Tilde Giani Gallino - Uni­versità di Torino - Facoltà di Magistero, Luigi Ciotti - Coordinatore del Gruppo Abele, Luciano Tavazza - Presidente Nazionale del MO.V.I. - Mo­vimento di Volontariato Italiano, Roberto Lovera - Presidente ANAPACA - Assistenza Ammalati Cronici, Carlo Trevisan - Esperto Problemi Socia­li, Francesco De Barberis - Consiglio Generale Internazionale delle Società di S. Vincenzo de' Paoli, Maria Luisa Addario Saroni - Direttore Scuo­la per Assistenti Sociali di Torino, Mariella Peiro­ne - Direttore Scuola per Educatori Firas, Centro per i Diritti del Cittadino Umberto Terracini di Torino e Moncalieri, Lega per i Diritti dell'Uomo, ONMPIC - Opera Nazionale Mutilati Poliomielitici e Invalidi Civili, Associazione Piemontese delle Cooperative di Servizi della Lega Piemonte, CGIL - Funzione pubblica del Comprensorio di Torino, Chiesa Evangelica Valdese, SPI-CGIL - Leghe di Moncalieri-Trofarello-La Loggia, Don Oreste Ben­zi - Presidente Associazione Papa Giovanni XXIII, Ernesto Olivero - Fondatore e Animatore del SER.MI.G., Unione Cittadina di Torino del Partito Liberale Italiano.

 

Appello al Consiglio regionale piemontese

Data l'allarmante situazione degli anziani cro­nici non autosufficienti e il loro diritto a ricevere le cure sanitarie secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, si fa appello al Consiglio regionale piemontese affinché la proposta di legge di ini­ziativa popolare venga al più presto esaminata ed approvata.

 

Comitato Promotore

 

Fanno parte del Comitato promotore della proposta dl leg­ge di iniziativa popolare le seguenti organizzazioni: Asso­ciazione Solidarietà e Volontariato a Domicilio (ASVAD); Associazione Volontari S. Donato - Campidoglio - Parella; Centro documentazione «Paolo Otelli»; CGIL Funzione pub­blica USSL Torino V111; Comitato dei Parenti dei Ricoverati presso l'IRV; Cooperativa a r.l. Promozione Sociale; CSA - Comitato per la difesa del diritti degli assistiti; Gruppo «Odissea 33» di Chivasso; Movimento Diocesano Pensio­nati e Anziani, SANA (Solidarietà Anziani Non Autosuffi­cienti), Sezione di Ivrea dell'ULCES (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale); Sezione di Torino della Lega Nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati, Sezione di Torino della UILDM (Unione per la lotta contro la distrofia muscolare); UIL Pensionati Piemonte.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA REGIONE PIEMONTE: RIORDINO DEGLI INTERVENTI SANITARI A FAVORE DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E REALIZZAZIONE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

 

Art. 1 (Servizi sanitari territoriali)

L'obiettivo principale della legge è quello di promuovere le cure sanitarie adeguate nei con­fronti degli anziani cronici non autosufficienti.

Ferme restando le competenze specifiche de­gli ospedali, i servizi sanitari non ospedalieri rivolti agli anziani cranici non autosufficienti ven­gono erogati a livello domiciliare e distrettuale.

Gli interventi sanitari domiciliari si articolano, con diversi gradi di intensità, in:

a) prestazioni mediche di base;

b) prestazioni infermieristiche e riabilitative di base;

c) consulenza geriatrica e specialistica;

d) ospedalizzazione r- domicilio.

Gli interventi sanitari a livello distrettuale, di tipo residenziale o semiresidenziale, sono erogati attraverso:

a) centri diurni di distretto;

b) day hospitals aggregati a divisioni ospeda­liere o a distretti sanitari;

c) residenze sanitarie assistenziali (RSA).

I servizi sanitari domiciliari e distrettuali ope­rano in stretto collegamento con i corrispon­denti servizi socio-assistenziali territoriali.

Per realizzare l'obiettivo del mantenimento dell'anziano cronico non autosufficiente nell'ambi­to familiare essi si avvalgono anche li interventi volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo con la disabilità dell'anziano. Rientrano fra questi interventi l'abbattimento di barriere architettoni­che, l'allacciamento telefonica, la ristrutturazio­ne di servizi igienici, la fornitura di letti antide­cubito, l'applicazione di corrimano, ecc.

 

Art. 2 (Ospedalizzazione a domicilio)

Per ospedalizzazione a domicilio si intende l'intervento a domicilio di équipes ospedaliere che, o su richiesta del medico di famiglia o per­ché hanno avuto in carico l'anziano nel proprio reparto per patologie ad alto rischio invalidante, ne seguono, d'intesa con il paziente, la famiglia e il medico di base, l'evoluzione a domicilio al fine di non prolungare inutilmente il ricovero in ospedale, ottimizzando gli interventi riabilitati­vi e rendendo compatibili terapie complesse con il mantenimento o il reinserimento precoce in un ambiente familiare.

Le USSL con proprio atto individueranno i re­parti ospedalieri che, per effetto della specializ­zazione raggiunta e della tipologia prevalente dei loro ricoverati, dovranno realizzare le funzioni di dimissione protetta e di ospedalizzazione a do­micilio fornendo ad essi tutte le strutture, il personale e i supporti operativi necessari.

Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può essere assicurato altresì da équipes operative territoriali delle USSL, le quali devono essere in grado di fornire le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Nelle USSL prive di strutture ospedaliere e di équipes territoriali, il servizio di ospedalizzazio­ne a domicilio è istituito tramite convenzione con USSL limitrofe o, qualora questa soluzione non sia realizzabile, mediante appositi rapporti convenzionali.

Entro e non oltre quattro mesi dall'approvazio­ne della presente legge, la Regione deve emana­re apposite norme per assicurare l'istituzione dei servizio di ospedalizzazione a domicilio da parte di tutte le USSL.

 

Art. 3 (Residenze sanitarie assistenziali)

Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) so­no presidi sanitari che assicurano prestazioni curative e riabilitative ad anziani cronici non au­tosufficienti attuando la massima integrazione con le risorse familiari e sociali del territorio. La loro programmazione e realizzazione fa rife­rimento a precisi ambiti territoriali: i quartieri, le circoscrizioni, i piccoli comuni.

Le RSA devono rispettare alcuni standards strutturali e funzionali minimi:

a) recettività non superiore a 40 anziani con articolazione in gruppi di 10;

b) unità abitative singole per una o due per­sone, con superficie non inferiore a 24 mq, dota­te ciascuna di veranda, servizio igienico com­pleto, erogatore di ossigeno, citofono e telefono;

c) servizi comuni costituiti da cucina dove possano essere confezionati e assunti i pasti; soggiorno di mq 32 per ogni gruppo di 10 an­ziani; palestra per le attività motorie e di riabi­litazione; locali di socializzazione e di incontro con familiari, amici e volontari;

d) giardino attrezzato di mq 100 ogni 10 an­ziani.

L'organico delle RSA fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 13.9.88.

Nelle RSA operano équipes ospedaliere o ter­ritoriali.

È vietata nelle RSA la creazione di primariati.

L'USSL garantisce il collegamento funzionale fra ospedale e RSA, anche al fine di favorire l'in­terscambio del personale fra servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

Il ricovero degli anziani in RSA in nessun caso deve essere considerato definitivo. Esso va in­vece utilizzato con flessibilità anche per peno­di relativamente circoscritti e ripetibili nel tem­po, secondo le reali esigenze dell'anziano e del suo contesto familiare.

 

Art. 4 (Comitato di partecipazione e controllo)

In ogni RSA viene costituito un Comitato di partecipazione e controllo composto da una rap­presentanza degli utenti, dei familiari, delle or­ganizzazioni sindacali maggiormente rappresen­tative e delle associazioni di volontariato pre­senti sul territorio. Il Comitato vigila sulla ge­stione delle RSA e deve essere sentito prima di ogni provvedimento dell'USSL che modifichi la struttura o l'organizzazione della RSA stessa.

Le attività di socializzazione nelle RSA ven­gono programmate e gestite dal competente ser­vizio sociale territoriale in stretta collaborazio­ne con le équipes e con il Comitato di partecipa­zione e controllo di cui al precedente comma.

La Regione assume, entro quattro mesi dall'ap­provazione della presente legge, un atto di indi­rizzo per dare attuazione alle norme di cui al presente articolo.

 

Art. 5 (Centri diurni)

I centri diurni di distretto sono strutture sa­nitarie che intervengono nei confronti degli an­ziani parzialmente o totalmente non autosufficien­ti, attuando programmi di cura, di riabilitazione e di socializzazione lungo l'arco di 8-12 ore giorna­liere per 6 giorni alla settimana. Le prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

 

Art. 6 (Day Hospitals)

I day hospitals, aggregati ai reparti ospeda­lieri o ai distretti sanitari, sono servizi sanitari che erogano interventi di carattere diagnostico, curativo e riabilitativo di tipo specialistico. Le USSL sono tenute ad elaborare entro quattro me­si un programma di attivazione di tali servizi dan­do priorità a quelli aggregati ai reparti di geria­tria, pneumologia, cardiologia, oncologia, medi­cina, ortopedia.

 

Art. 7 (Unità di valutazione geriatrica)

Presso ogni distretto viene istituita una Unità di valutazione geriatrica (UVG) con il compito di valutare le domande di prestazioni sanitarie e decidere i piani di intervento personalizzati al singolo anziano, tenuto conto di tutti i fattori sa­nitari e socio-ambientali.

Fanno parte della UVG almeno:

- il medico di famiglia;

- il geriatra consulente;

- l'assistente sociale;

- il coordinatore della RSA.

 

Art. 8 (Dimissioni ospedaliere)

I responsabili dei reparti ospedalieri e le dire­zioni sanitarie ospedaliere non possono dimet­tere anziani cronici non autosufficienti senza pre­ventiva intesa con il degente, la famiglia, il me­dico di base e i servizi territoriali che devono garantire le prestazioni necessarie o a livello do­miciliare o a livello distrettuale.

Deve essere garantita parità di diritto degli anziani cronici non autosufficienti nell'accesso alle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere attraverso sistemi di prenotazione e liste d'atte­sa controllabili dal diretto interessate e dal me­dico di fiducia.

La Regione emana, entra quattro mesi dall'ap­provazione della presente legge, apposite norme per regolamentare questa materia.

 

Art. 9 (Mobilità del personale)

Il personale di ruolo operante nelle case di riposo e direttamente impegnato nell'assistenza agli anziani cronici non autosufficienti può optare per l'inquadramento nei ruoli dell'USSL a un li­vello pari a quello ricoperto all'interno dell'ente di provenienza. L'opzione riguarda il personale medico assunto a tempo indeterminato, le assi­stenti sociali, gli infermieri o infermiere profes­sionali o generici, gli ausiliari, gli assistenti do­miciliari, i tecnici della riabilitazione e gli addetti ai servizi tecnici e amministrativi.

 

Art. 10 (Finanziamento)

Alla costruzione o ristrutturazione delle resi­denze sanitarie assistenziali si procederà utiliz­zando quota parte del Fondo di 10.000 miliardi stanziato per il triennio 89-91, come anche il ri­cavato di alienazioni di beni patrimoniali delle USSL precedentemente destinati a reparti per lungodegenza o strutture similari.

Le USSL, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, sono tenute a presentare alla Regione un piano generale di attivazione del­le RSA secondo i parametri di cui all'art. 3.

 

Art. 11 (Aventi diritto)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli adulti cronici non autosufficienti di qualsiasi età e patologia.

 

Art. 12 (Le RSA per gli altri soggetti non autosufficienti)

Le RSA per gli altri soggetti non autosufficienti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 (handicappati, ma­lati psichici, ecc) non possono avere una capien­za superiore ai 10 posti, né possono essere ac­corpate fra di loro.

Ai soggetti di cui al comma precedente, se mi­norenni, si applicano le norme della legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

 

Art. 13 (Divieto di esercizio di attività sanitarie)

Le case di riposo o strutture analoghe comun­que denominate, pubbliche o private, non sono abilitate a erogare prestazioni sanitarie nei con­fronti di anziani cronici non autosufficienti.

Tale funzione viene assicurata dal Servizio sa­nitario nazionale attraverso strutture ospedalie­re ed extraospedaliere e in particolare attraver­so la realizzazione delle residenze sanitarie as­sistenziali (RSA).

 

Art. 14 (Norme transitorie)

In via transitoria e per un periodo non supe­riore ai 3 anni dalla data di approvazione della presente legge, in attesa che le USSL della Re­gione organizzino la rete delle residenze sanita­rie assistenziali (RSA), le case di riposo o case protette, pubbliche o private, continueranno ad erogare le prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative anche ai cittadini cronici non auto­sufficienti, con retta a totale carico del Fondo sanitario nazionale, previo accertamento da par­te dell'USSL della non autosufficienza e sempre che la struttura sia pubblica o convenzionata.

Al momento della attivazione delle RSA, si pro­cede al trasferimento dei cronici non autosuffi­cienti dalle case di riposo in cui sono ricoverati, sempre che non sia possibile il loro rientro in famiglia.

 

 

 

(*) Testo definitivo presentato al Presidenti dei Consigli della Regione Lombardia il 9 luglio 1991 e della Regione Piemonte in data 13 luglio 1991. La relazione qui riportata è allegata al progetto presentato in Piemonte.

 

 

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