LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO (*)
Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale
e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le
regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti.
Art. 2 - Attività di volontariato
1: Ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuita, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività di volontariato non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporta di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3 - Organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere
la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini;
salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo
o nello statuto: oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro; la democraticità della struttura, l'elettività e la
gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, i loro obblighi e diritti. Debbono essere: altresì stabiliti l'obbligo
di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o
i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione della stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure accorrenti
a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di
volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme o nei modi previsti
dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4 - Assicurazione degli aderenti
ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono
assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, dei
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.
Art. 5 - Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento
e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali é
produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di
personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento
della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del
codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti
testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente ai
conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e
dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle
organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano
gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In casi di scioglimento, cessazione avvero
estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla
loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o
negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del
codice, civile.
Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e
che allegano alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o
degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il
permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato
da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego della
iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e !e province autonome inviano ogni
anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le
organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7 - Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli
enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di
cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei
diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le
modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è
elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell'ente can il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalie organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di
eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni
che perseguono esclusivamente i fini suindicati:
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990 n.
408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo
il comma 1-bis è aggiunto il
seguente:
«1-ter. Con
i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e
criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni
liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a
finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente
in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni
negli appositi registri. A tal fine, in deroga alle disposizioni di cui alla
lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette
erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non
superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura
del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli
utili dichiarati e fino ad un massima di lire 100 milioni».
4. I proventi derivanti da attività commerciali e
produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi
(ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione,
previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il
Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali.
Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 10 - Norme regionali e delle
province autonome
1.
Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2.
In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni
per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di
volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate
con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 5 alla programmazione
degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di
priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle
convEnzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto prevista
dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi
dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art. 11 - Diritto all'informazione ed
accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei
registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma l sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12 - Osservatorio nazionale per il
volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o
da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e
delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due
esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei
servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato
ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente
legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle
regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei
servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie
attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti
istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art. 13 - Limiti di applicabilità
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività
di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare
riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui
alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14 - Autorizzazione di spesa e
copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale
per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo
12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al
comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 19911993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
«Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».
3. Le minori entrate derivanti dall'ap~plicazione
dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1
miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. AI relativo onere si fa
fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».
Art. 15 - Fondi speciali presso le
regioni
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al
netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d)
del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli
enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e
qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano
proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di
cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme
destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo
35, terza comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme dl cui ai
commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 16 - Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni provvedono
ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella
presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 17 - Flessibilità nell'orario di
lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'artIcolo 6, per poter espletare attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2.
All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Gli
accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che
prestino nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e
gratuita a favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla
normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli
orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione
di appartenenza».
(*) Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul
volontariato”.
www.fondazionepromozionesociale.it