PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUI
CORSI PRELAVORATIVI PER HANDICAPPATI INTELLETTIVI
In data 5
giugno 1991 i Consiglieri Marenco, Bortolin,
Calligaro, Dameri (Gruppo PCI-PDS), Miglio (Verdi), Tapparo (PSI) e Maggiorotti
(DP) hanno presentato al Consiglio regionale piemontese l'ottima proposta di
legge «Corsi prelavorativi per insufficienti mentali» di cui riportiamo il
testo.
Art. 1
I Comuni di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino
e Vercelli, Biella e Verbania (e gli eventuali ulteriori istituendi capoluoghi
di Provincia) devono istituire entro e non oltre il 1° settembre 1991 ed entro
il mese dì luglio di ogni anno, corsi di formazione prelavorativa per i
soggetti ultraquindicenni con handicap intellettivi nei cui confronti le
apposite Commissioni abbiano accertato una invalidità superiore al 45%.
I Comuni di cui al comma precedente possono estendere
la frequenza dei corsi prelavorativi a soggetti residenti in altri Comuni,
previa stipula di apposite convenzioni con i Comuni in oggetto, convenzioni che
devono definire tutte le norme relative alla frequenza e gestione dei corsi e
le iniziative dirette all'inserimento lavorativo degli allievi, nonché gli
aspetti economici.
Altri Comuni, in accordo con i Comuni capoluoghi di
Provincia, compreso Biella e Verbania, possono istituire i corsi di formazione
prelavorativa, previa autorizzazione della Giunta Regionale che vi provvede
sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale.
Art. 2
I corsi prelavorativi hanno lo scopo di fornire agli
allievi la formazione necessaria per il loro inserimento presso aziende
pubbliche e private in mansioni adeguate alle foro possibilità, assicurando
comunque un sufficiente rendimento lavorativo.
Art. 3
I corsi di formazione prelavorativa, della durata
triennale di complessive 2400 ore, sono istituiti presso i normali centri di
formazione professionale pubblici o privati. Essi sono gestiti dai centri
suddetti con le stesse modalità pratiche per la gestione degli altri corsi.
Nei casi in cui gli allievi acquisiscano idoneità
alla frequenza dei normali corsi di formazione professionale, sarà favorito il
loro inserimento, anche graduale, in detti corsi.
Art. 4
I corsi prelavorativi sono istituiti utilizzando
l'esperienza, degli operatori dei centri specializzati di
formazione professionale, assicurando agli stessi la priorità di accesso alla
gestione dei corsi prelavorativi.
Art. 5
I
corsi prelavorativi sono organizzati sulla base dei seguenti criteri:
- esperienze di tirocinio presso normali aziende
pubbliche e private;
- esercitazioni di laboratorio quale sostegno delle
attività di tirocinio;
- attività didattiche per la verifica e il consolidamento
delle acquisizioni realizzate nel corso dei tirocini e delle esercitazioni di
laboratorio;
- iniziative di socializzazione dirette al raggiungimento
della massima autonomia possibile. L'organizzazione dei corsi è attuata in modo
da favorire una stretta interconnessione ed una continua alternanza delle
attività di cui sopra.
Art. 6
Nell'ambito delle attività inerenti la formazione
professionale, di cui alla Legge Regionale 25 febbraio 1980, n. 8, i Comuni di
cui all'art. 1 della presente legge provvedono alla istituzione di un servizio
avente le seguenti finalità:
-
approntamento di sedi idonee per i corsi prelavorativi;
-
promozione e coordinamento dei corsi prelavorativi;
-
ricerca e definizione di posti di lavoro per i tirocini;
- ricerca dei posti di lavoro e attività di sostegno
per la realizzazione di idonei inserimenti lavorativi.
Detto servizio deve essere istituito altresì dai Comuni
di cui al 3° comma dell'art. 1 della presente legge, contemporaneamente alla
istituzione del primo corso prelavorativo.
Art. 7
Le ammissioni degli allievi nei corsi prelavorativi
saranno curate da apposite Commissioni, nominate dai Comuni di cui all'art. 1
della presente legge, composte da esperti con adeguate conoscenze tecnico
scientifiche ed esperienze reali.
Art. 8
Tenuto conto che i corsi prelavorativi rappresentano
una concreta alternativa alla dipendenza assistenziale, i criteri di
ammissione devono essere tali da favorire l'accesso anche degli allievi che si
presume abbiano ridotte possibilità di svolgere attività lavorative.
Art. 9
Qualora dall'esecuzione interconnessa e alternata al
tirocinio, delle esercitazioni di laboratorio, delle attività didattiche e delle
iniziative di socializzazione, l'allievo risulti assolutamente inidoneo alla
prosecuzione del corso, la proposta di dimissione, avanzata dal collegio dei
docenti e fatta propria dal direttore del Centro, deve essere comunicata
all'allievo o all'esercente i poteri parentali che possono presentare ricorso
alla Commissione di cui all'art. 7 della presente legge. Detta Commissione
decide in via definitiva.
Art. 10
I Comuni di cui all'art. 1, assicurano agli operatori
dei corsi prelavorativi, strumenti di aggiornamento culturale e professionale.
Art. 11
Per l'istituzione dei corsi prelavorativi di cui agli
articoli precedenti, la Regione stanzia per l'anno 1991 la somma di Lire 600
milioni, dal capitolo di spesa per la formazione professionale.
Per
gli anni successivi la Regione provvederà con apposito capitolo di bilancio.
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