Prospettive assistenziali, n. 96, ottobre-dicembre 1991

 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUI CORSI PRELAVORATIVI PER HANDICAPPATI INTELLETTIVI

 

 

In data 5 giugno 1991 i Consiglieri Marenco, Bortolin, Calligaro, Dameri (Gruppo PCI-PDS), Miglio (Verdi), Tapparo (PSI) e Maggiorotti (DP) hanno presentato al Consiglio regionale piemon­tese l'ottima proposta di legge «Corsi prelavo­rativi per insufficienti mentali» di cui riportiamo il testo.

 

Art. 1

I Comuni di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, Biella e Verbania (e gli even­tuali ulteriori istituendi capoluoghi di Provincia) devono istituire entro e non oltre il 1° settembre 1991 ed entro il mese dì luglio di ogni anno, cor­si di formazione prelavorativa per i soggetti ul­traquindicenni con handicap intellettivi nei cui confronti le apposite Commissioni abbiano ac­certato una invalidità superiore al 45%.

I Comuni di cui al comma precedente possono estendere la frequenza dei corsi prelavorativi a soggetti residenti in altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni con i Comuni in oggetto, convenzioni che devono definire tutte le norme relative alla frequenza e gestione dei corsi e le iniziative dirette all'inserimento lavorativo degli allievi, nonché gli aspetti economici.

Altri Comuni, in accordo con i Comuni capo­luoghi di Provincia, compreso Biella e Verbania, possono istituire i corsi di formazione prelavo­rativa, previa autorizzazione della Giunta Regio­nale che vi provvede sentita la competente Com­missione del Consiglio Regionale.

 

Art. 2

I corsi prelavorativi hanno lo scopo di fornire agli allievi la formazione necessaria per il loro inserimento presso aziende pubbliche e private in mansioni adeguate alle foro possibilità, assi­curando comunque un sufficiente rendimento lavorativo.

 

Art. 3

I corsi di formazione prelavorativa, della dura­ta triennale di complessive 2400 ore, sono isti­tuiti presso i normali centri di formazione profes­sionale pubblici o privati. Essi sono gestiti dai centri suddetti con le stesse modalità pratiche per la gestione degli altri corsi.

Nei casi in cui gli allievi acquisiscano idoneità alla frequenza dei normali corsi di formazione professionale, sarà favorito il loro inserimento, anche graduale, in detti corsi.

 

Art. 4

I corsi prelavorativi sono istituiti utilizzando l'esperienza, degli operatori dei centri specializ­zati di formazione professionale, assicurando agli stessi la priorità di accesso alla gestione dei corsi prelavorativi.

 

Art. 5

I corsi prelavorativi sono organizzati sulla ba­se dei seguenti criteri:

- esperienze di tirocinio presso normali azien­de pubbliche e private;

- esercitazioni di laboratorio quale sostegno delle attività di tirocinio;

- attività didattiche per la verifica e il conso­lidamento delle acquisizioni realizzate nel corso dei tirocini e delle esercitazioni di la­boratorio;

- iniziative di socializzazione dirette al raggiun­gimento della massima autonomia possibile. L'organizzazione dei corsi è attuata in modo da favorire una stretta interconnessione ed una continua alternanza delle attività di cui sopra.

 

Art. 6

Nell'ambito delle attività inerenti la formazio­ne professionale, di cui alla Legge Regionale 25 febbraio 1980, n. 8, i Comuni di cui all'art. 1 della presente legge provvedono alla istituzione di un servizio avente le seguenti finalità:

- approntamento di sedi idonee per i corsi pre­lavorativi;

- promozione e coordinamento dei corsi pre­lavorativi;

- ricerca e definizione di posti di lavoro per i tirocini;

- ricerca dei posti di lavoro e attività di soste­gno per la realizzazione di idonei inserimen­ti lavorativi.

Detto servizio deve essere istituito altresì dai Comuni di cui al 3° comma dell'art. 1 della pre­sente legge, contemporaneamente alla istituzio­ne del primo corso prelavorativo.

 

Art. 7

Le ammissioni degli allievi nei corsi prelavo­rativi saranno curate da apposite Commissioni, nominate dai Comuni di cui all'art. 1 della pre­sente legge, composte da esperti con adeguate conoscenze tecnico scientifiche ed esperienze reali.

 

Art. 8

Tenuto conto che i corsi prelavorativi rappre­sentano una concreta alternativa alla dipenden­za assistenziale, i criteri di ammissione devono essere tali da favorire l'accesso anche degli al­lievi che si presume abbiano ridotte possibilità di svolgere attività lavorative.

 

Art. 9

Qualora dall'esecuzione interconnessa e alter­nata al tirocinio, delle esercitazioni di laboratorio, delle attività didattiche e delle iniziative di so­cializzazione, l'allievo risulti assolutamente ini­doneo alla prosecuzione del corso, la proposta di dimissione, avanzata dal collegio dei docenti e fatta propria dal direttore del Centro, deve es­sere comunicata all'allievo o all'esercente i po­teri parentali che possono presentare ricorso al­la Commissione di cui all'art. 7 della presente legge. Detta Commissione decide in via defini­tiva.

 

Art. 10

I Comuni di cui all'art. 1, assicurano agli ope­ratori dei corsi prelavorativi, strumenti di aggior­namento culturale e professionale.

 

Art. 11

Per l'istituzione dei corsi prelavorativi di cui agli articoli precedenti, la Regione stanzia per l'anno 1991 la somma di Lire 600 milioni, dal ca­pitolo di spesa per la formazione professionale.

Per gli anni successivi la Regione provvederà con apposito capitolo di bilancio.

 

 

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