I
DOCUMENTI SCOLASTICI DEI MINORI IN ADOZIONE O AFFIDAMENTO FAMILIARE
MARISA PAVONE (*)
Con sempre maggiore frequenza, capi istituto o
singoli insegnanti si trovano a dover affrontare concretamente situazioni che
riguardano alunni in affidamento preadottivo, in affidamento familiare o in
adozione.
Qualche esempio. Con che cognome iscrivere a scuola
un minore in affidamento preadottivo? Negli elenchi dei genitori aventi diritto
al voto per l'elezione degli organi collegiali scolastici, debbono essere inseriti
i genitori di origine, oppure quelli affidatari? Ancora: come debbono essere
compilate le certificazioni scolastiche per conciliare due diverse esigenze: la
necessità che tali documenti ufficiali vengano intestati con il nome reale
dell'alunno al momento in cui sono emessi e la necessità - altrettanto importante
- di non consentire l'eventuale identificazione di un minore "a rischio
giuridico di adozione" o in affidamento preadottivo? Come compilare i
tabelloni scolastici, in modo da soddisfare le stesse contrastanti esigenze or
ora citate?
Tanti altri interrogativi possono sorgere, sin dal
momento delle iscrizioni (residenza dell'alunno, certificati di
vaccinazione...) e, via via, durante l'anno scolastico.
Può essere particolarmente utile, perciò, individuare
alcuni dei principali problemi che si sono presentati nella pratica quotidiana
e, a fianco di ognuno, indicare ciò che le leggi o le norme amministrative
espressamente prevedono, oppure come - in assenza di indicazioni precise del legislatore
o dell'amministrazione scolastica - tali problemi possono essere affrontati
sulla base delle esperienze già realizzate, nell'interesse primario del minore
e del suo diritto alla riservatezza.
Rapporti tra minori e famiglia d'origine
Diversa può essere, innanzitutto, la situazione
familiare o extrafamiliare che riguarda i singoli minori iscritti a scuola.
Sostanzialmente, si possono verificare i seguenti casi:
-
minori che vivono stabilmente con i genitori di origine (o con uno solo di
questi);
-
minori che vivono stabilmente con parenti sino al quarto grado (nonni, zii...);
-
minori in affidamento pre-adottivo (di solito, dura un anno);
-
minori in adozione;
- minori in adozione "in casi particolari"
(come previsto dall'art. 44 della legge 184/1983: adozione da parte di parenti
fino al sesto grado e di persone con le quali vi erano rapporti stabili e
duraturi preesistenti alla perdita dei genitori; adozione da parte del coniuge,
nel caso in cui il minore sia figlio adottivo dell'altro coniuge...);
- minori in affidamento familiare a scopo educativo,
deciso con il consenso della famiglia di origine tramite il servizio sociale
dell'Ente locale;
- minori in affidamento familiare a scopo educativo,
realizzato senza il consenso della famiglia di origine, ma disposto dal
Tribunale per i minorenni nell'interesse del bambino o del ragazzo;
-
minori che vivono in istituto o in comunità-alloggio;
- minori che vivono per più di sei mesi presso terzi,
cioè persone non parenti sino al quarto grado (1).
Ai fini di un discorso focalizzato sulla situazione
familiare del minore in relazione alla iscrizione ed alla frequenza
scolastica, è utile, inoltre, conoscere se il bambino o il ragazzo stesso
mantiene o meno i rapporti con i genitori e/o parenti sino al quarto grado e
in quale misura.
Nel caso di affidamento familiare a scopo educativo,
di inserimento in una comunità-alloggio o di ricovero in istituto, il minore
può trovarsi nella condizione in cui continua a mantenere rapporti con la
famiglia d'origine o con uno solo dei genitori, oppure - per decisione del
Tribunale per i minorenni - a non avere più alcun rapporto o a conservare
rapporti limitati. Vi sono anche casi in cui il Tribunale stesso stabilisceche
il bambino (o il ragazzo) può continuare ad incontrare uno od entrambi i
genitori in "sede neutra" (ad esempio, presso i servizi sociali del
Comune o dell'USL), con cadenze periodiche preventivamente fissate.
Dal
punto di vista dei genitori d'origine,
possiamo invece trovarci nella situazione in cui:
-
continuano ad esercitare la potestà parentale nei confronti di figli accolti
per periodi più o meno lunghi presso altra famiglia;
-
la potestà parentale è sospesa;
-
la potestà parentale è stata dichiarata decaduta dall'autorità giudiziaria.
È ovvio che, in relazione alle singole situazioni,
diverse sono le conseguenze rispetto ai problemi che si pongono nel corso
della frequenza scolastica.
Le questioni che riguardano la residenza
Anche
sotto questo profilo, la casistica è molto variegata. Vediamo le situazioni
più comuni.
Affidamenti familiari a scopo educativo decisi
consensualmente con i genitori di origine
Il minore può conservare la residenza presso il suo
nucleo familiare primario o assumerla presso la famiglia affidataria.
Affidamenti familiari non consensuali
Anche in questo caso, il minore può continuare a
mantenere la residenza presso il suo nucleo di origine o assumere quella degli
affidatari. In alcune realtà locali, di fronte a determinate situazioni
rispetto alle quali è particolarmente importante difendere la riservatezza del
minore, l'Ente affidante (Comune, USL) -che, in genere, è anche quello che ha
la tutela del minore stesso - ha scelto un'altra strada: iscrivere il bambino
o il ragazzo, per tutto il tempo necessario a ridargli uno status familiare
certo, in una residenza anagrafica convenzionale presso un proprio servizio
(ad esempio, la sede di una comunità alloggio).
Affidamenti a rischio giuridico di adozione
L'esperienza relativa al servizio di affidamento
familiare ha mostrato come si possano verificare situazioni in cui i minori,
inizialmente affidati a scopo educativo ad una famiglia, diventino in seguito
adottabili. Di fronte a questi casi, sono necessarie alcune precauzioni per
evitare un nuovo successivo sradicamento.
Tali situazioni sono state, fra l'altro, definite da
una "Intesa" tra Tribunale per i minorenni - Regione Piemonte -
Comune di Torino come quelle relative a casi di minori a rischio giuridico di adozione, cioè di bambini o ragazzi
per i quali la magistratura minorile ha aperto una procedura di adottabilità
che, in caso di ricorsi, può durare anche diversi anni. Per evitare una
permanenza prolungata in istituto o in comunità, in attesa di una decisione
definitiva, tale "Intesa" prevede - prima in Italia - che si possa
disporre un affidamento a scopo educativo ad una famiglia già dichiarata
idonea all'adozione. In seguito, se la dichiarazione di adottabilità diventa
definitiva, l'affidamento familiare è trasformato in adozione, evitando al
minore nuovi traumi di separazione.
Il minore "a rischio giuridico di adozione"
viene, in genere, iscritto presso la residenza anagrafica convenzionale
creata dall'ente che ha in carico il caso.
Differenze tra adozione e affidamento
familiare
Affidamento
familiare |
Adozione |
Ha lo scopo di assicurare ad un minore che - per diversi
motivi - non può per un tempo più o meno lungo continuare a vivere con i suoi
genitori o parenti, di crescere in un ambiente familiare ed evitare il
ricovero in istituto. L 'affidamento può essere disposto: - dai servizi dell'ente locale, se c'è il consenso dei
genitori d'origine o del tutore; - dal Tribunale per i minorenni, se manca tale assenso, ma
l'affidamento stesso è ritenuto indispensabile nell'interesse del bambino. L'affidamento familiare ha un carattere esclusivamente
educativo, non interrompe i rapporti con la famiglia di origine e non
determina alcun rapporto di parentela fra minore affidato e famiglia
affidataria. L'affidamento cessa al compimento dei 18° anno di età da parte
del minore. |
Ha lo scopo esclusivo di dare un
famiglia ai minori che ne sono privi e che si trovano in situazione di abbandono
morale e materiale. La dichiarazione di adozione è preceduta da un anno di affidamento preadottivo (da non confondersi
con l'affidamento familiare). Sono
adottabili solo i minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale
per i minorenni, perché privi di assistenza materiale e morale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Con l'adozione cessa ogni rapporto
dell'adottato con la famiglia d'origine. L'adottato assume lo stato di
figlio legittimo degli adottanti, oltre a stabilire pieni rapporti di parentela
con tutti i congiunti degli adottanti. |
Fonte: M. Pavone, F. Tonizzo, M. Tortello, Dalla parte dei bambini, Rosenberg
& Sellier, Torino, 1989. |
Adozioni
Per evitare che la famiglia in cui vive il minore (e
nell'intento primario di tutelare il diritto alla riservatezza del bambino
stesso), nel periodo di affidamento preadottivo il minore può essere iscritto
presso la residenza anagrafica convenzionale stabilita dall'ente locale. Ciò
vale, ovviamente, per gli affidamenti pre-adottivi che riguardano bambini
italiani e non nel caso di adozione internazionale. In quest'ultimo caso, il
minore viene iscritto sullo stato di famiglia dei futuri genitori adottivi,
su presentazione del decreto di affidamento pre-adottivo.
Le questioni che riguardano l'iscrizione scolastica
L'iscrizione al nido, alla scuola materna e
dell'obbligo va fatta sulla base della
residenza di fatto del minore. La famiglia affidataria deve presentare una
dichiarazione che attesti l'affidamento.
Nel caso di affidamenti a rischio o di affidamenti
pre-adottivi di minori italiani, la dichiarazione dovrebbe essere rilasciata
dal Tribunale per i minorenni al momento dell'abbinamento. Per le stesse
ragioni di riservatezza prima citate, è opportuno che le scuole si limitino a
prendere solo visione di tale dichiarazione e non la trattengano nel fascicolo
personale del minore. Analogamente, si dovrebbe procedere per tutti gli altri
documenti necessari per l'iscrizione. Nel fascicolo stesso potrebbe essere
inserita una dichiarazione del capo d'istituto che attesta di aver preso
visione di tutto quanto richiesto per l'iscrizione.
Vi sono regolamenti relativi all'organizzazione di
asili nido e scuole materne (redatti dall'ente locale, da organi collegiali
scolastici o da altre istituzioni), per i quali la situazione di affidamento
familiare a scopo educativo costituisce priorità per l'accoglimento della
domanda di iscrizione. Sugli elenchi riguardanti l'avvenuta ammissione non
dovrebbero, però, essere riportati i nomi d'origine dei minori in affidamento
preadottivo, per evitarne l'identificazione.
Le certificazioni scolastiche
Le pagelle sono documenti ufficiali e, come tali,
necessariamente devono essere intestate con il nome reale che il minore ha nel
momento in cui vengono emesse. È opportuno, però, usare tutti quegli
accorgimenti che possono consentire al minore stesso di non essere considerato
"diverso" e, soprattutto, di non essere identificato. Fra gli
accorgimenti possibili, da scegliere in relazione al singolo caso: la compilazione
di doppie pagelle; oppure, la consegna di quelle ufficiali alle persone che
hanno minori in affidamento preadottivo; e ancora, l'uso prevalente del nome e
del doppio cognome, anteponendo quello degli affidatari; ecc.
Lo stesso discorso vale per i tabelloni scolastici,
che hanno un analogo carattere di ufficialità. In alcuni casi, può essere
utile concordare con la famiglia affidataria come "far apparire" il
nome del minore in bacheca, nell'interesse esclusivo di quest'ultimo e per la
tutela della doverosa riservatezza.
Non si ha notizia di "protocolli" relativi
a questa delicata materia, stilati con la partecipazione di Provveditorati
agli studi, Enti locali e giudici per i minorenni. È bene, comunque, che i docenti
facciano presente ai capi istituto la prassi ritenuta più opportuna per
affrontare i singoli casi, in modo che questa possa essere nota e restare agli
atti.
Anche a questo riguardo, è importante prestare la
dovuta attenzione per evitare indicazioni che consentano a terze persone il
collegamento tra il cognome di origine e quello della futura famiglia
adottiva, oppure per evitare che il minore si veda costretto a far conoscere ai
compagni di scuola la sua situazione.
Organi collegiali scolastici e diritto di voto
Sull'argomento
vedasi in questo numero l'articolo "Elezioni scolastiche e minori in
affidamento preadottivo o educativo”.
I trasferimenti scolastici
Il nulla-osta per i trasferimenti viene trasmesso
d'ufficio e indica il nome della scuola presso la quale avviene il passaggio.
In casi di affidamenti "a rischio giuridico di adozione" o di affidamenti
pre-adottivi (nel solo caso di adozione nazionale), questa prassi rischia di
esporre il minore interessato a interferenze arbitrarie della sua privacy.
Sarebbe opportuno che l'amministrazione scolastica fosse autorizzata ad assumere
le iniziative necessarie per poter redigere un nulla-osta più generico che
consenta il trasferimento ad altra scuola senza fornire gli estremi per
identificare la nuova situazione scolastica (e, quindi, anche familiare) del
minore. Tale certificato potrebbe essere consegnato agli operatori
rappresentanti del tutore che ne avesse fatto esplicita richiesta.
Le gite scolastiche
L'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita
la potestà parentale o dal tutore. Per evitare complicazioni dell'ultima ora, è
bene depositare presso la scuola all'inizio dell'anno una dichiarazione nella
quale chi esercita la potestà parentale o il tutore esprime consenso a che il
minore svolga tutte le attività organizzate dalla scuola, comprese le uscite
esterne. Rispetto ad ogni singola iniziativa, sarà poi sufficiente la sola
firma degli affidatari. In questo quadro, un problema specifico è quello che
riguarda carte di identità e passaporti. Tali documenti possono essere
richiesti solo dai genitori o dal tutore. In casi eccezionali, il giudice
tutelare può autorizzarne l'espatrio, ad esempio a scopo turistico, in assenza
del consenso dei genitori. Tuttavia, è bene organizzarsi in modo da non aver
bisogno di seguire questa prassi che peraltro - essendo discrezionale e
richiedendo più tempo - non assicura un risultato certo. Per soggiorni di vacanza
e di studio, l'autorizzazione deve essere data dai genitori o dal tutore.
Necessità di "Intese" anche locali
Per molti problemi - che pure quotidianamente
assillano famiglie, capi istituto e docenti - non vi sono indicazioni precise
da parte della amministrazione scolastica centrale. È necessario, quindi, fare
riferimento alle prassi instaurate in alcune aree territoriali, sollecitate più
di altre dall'incalzare dei problemi.
Ma, nell'interesse primario dei minori, c'è forse
bisogno di fare un passo in avanti decisivo, che eviti una alea di incertezza,
con tutti i rischi che ciò può comportare per i soggetti più deboli: i bambini
ed i ragazzi stessi.
Da alcune parti, è stata avanzata l'ipotesi dì
stipulare "Intese" a livello locale che coinvolgano Scuola, Comuni e
USL, Tribunale per i minorenni, come già si sta facendo rispetto ad altri
problemi che chiamano in causa le competenze di enti diversi (l'handicap, il
disagio scolastico...).
In ogni caso, è opportuno che l'amministrazione
scolastica - i cui operatori a tutti i livelli sono comunque chiamati in causa
dalla legge 184/1983 che disciplina l'adozione e l'affidamento familiare -
assuma le iniziative necessarie per garantire, sentito il parere dell'autorità
giudiziaria minorile e degli Enti locali, il rispetto dell'anonimato e il
diritto ad una crescita senza nuovi traumi di tutti quei minori che, per motivi
più diversi, hanno trovato un nuovo status familiare.
(*) L'articolo è ripreso da “Scuola e Didattica”, n. 4, 15 ottobre 1991.
(1) A proposito di quest'ultima
situazione, va ricordato che la legge 184/1983, art. 9, quinto e sesto comma,
stabilisce: «Chiunque, non essendo
parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione
un minore, qualora l'accoglienza si protragga stabilmente per un periodo
superiore ai sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al
giudice tutelare (...). La omissione della segnalazione può comportare
l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare. Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a
sei mesi».
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