Prospettive assistenziali, n. 97, gennaio-marzo 1992

 

 

TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE-QUADRO SULL'HANDICAP (*)

 

 

Art. 1 (Finalità)

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibi­le e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura í servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minora­zioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della perso­na handicappata.

 

Art. 2 (Principi generali)

1. La presente legge detta i principi dell'ordina­mento in materia di diritti, integrazione sociale e as­sistenza della persona handicappata. Essa costitui­sce inoltre riforma economico-sociale della Repub­blica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co­stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

 

Art. 3 (Soggetti aventi diritto)

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabi­lizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavo­rativa e tale da determinare un processo di svan­taggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle presta­zioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia del­le terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, ab­bia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assi­stenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazio­ne assume connotazione di gravità. Le situazioni ri­conosciute di gravità determinano priorità nei pro­grammi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stra­nieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi sta­bile dimora nel territorio nazionale. Le relative pre­stazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizio­ni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

 

Art. 4 (Accertamento dell'handicap)

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni medi­che di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

 

Art. 5 (Principi generali per i diritti della persona handicappata)

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promo­zione dell'autonomia e la realizzazione dell'integra­zione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, bio­medica, psicopedagogica, sociale e tecnologica an­che mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, con­siderando la persona handicappata e la sua fami­glia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la te­rapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ri­cerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi te­rapeutici e riabilitativi, che assicurino il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handi­cappata un'informazione di carattere sanitario e so­ciale per facilitare la comprensione dell'evento, an­che in relazione alle possibilità di recupero e di in­tegrazione della persona handicappata nella socie­tà;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della fa­miglia, della comunità e della persona handicappa­ta, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e seconda­ria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o con­statare tempestivamente l'insorgenza della minora­zione o per ridurre e superare i danni della minora­zione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al soste­gno e al recupero della persona handicappata, as­sicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giu­gno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappa e alla fami­glia adeguato sostegno psicologico e psicopedago­gico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informa­zione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabili­tazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione ter­ritoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche me­diante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

 

Art. 6 (Prevenzione e diagnosi precoce)

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase pre­concezionale; durante la gravidanza, il parto, il pe­riodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispet­to dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la dia­gnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali e di neuromotu­lesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle lo­ro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili al­la diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbliga­torietà del controllo per l'individuazione ed il tempe­stivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono discipli­nate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'in­dagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordi­namento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesi­stenza o l'insorgenza di patologie e di cause invali­danti e con controlli sul bambino entro l'ottavo gior­no, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo sta­to di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipa­zione e di controllo per eliminare la nocività am­bientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli inci­denti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

 

Art. 7 (Cura e riabilitazione)

1. La cura e la riabilitazione della persona handi­cappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione preco­ce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carat­tere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera 1);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta in­formazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

 

Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale)

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della per­sona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio- psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della norma­tiva vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handi­cappata in temporanea o permanente grave limita­zione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edi­fici pubblici e privati e ad eliminare o superare le bar­riere fisiche e architettoniche che ostacolano i movi­menti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dota­zioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponi­bilità di personale appositamente qualificato, docen­te e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e socia­li;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizza­zione di trasporti specifici;

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nu­clei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazio­ne e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

1) istituzione o adattamento di centri socio-riabilita­tivi ed educativi diurni, a valenza educativa, che per­seguano lo scopo di rendere possibile una vita di re­lazione a persone temporaneamente o permanente­mente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanen­te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continui­tà ed in coerenza con l'azione della scuola.

 

Art. 9 (Servizio di aiuto personale)

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere isti­tuito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazio­ne dell'autonomia personale non superabile attraver­so la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosuffi­cienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che fac­ciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

3. II personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica. 4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità)

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le pro­vince, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in ma­teria di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giu­gno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secon­do le modalità stabilite dalla presente legge e nel ri­spetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri so­cio-riabilitativi per persone con handicap in situazio­ne di gravità.

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono rea­lizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integra­zione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai pro­grammi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per per­sone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società coopera­tive e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri so­cio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, an­che mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio­riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di desti­nazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'im­mobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove lo­calizzati in aree vincolate o a diversa specifica desti­nazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. II venir me­no dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

 

Art. 11 (Soggiorno all'estero per cure)

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altis­sima specializzazione estero non sia previsto il rico­vero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo ac­compagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero del­la sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gaz­zetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli in­terventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti al­le famiglie.

 

Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione)

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garan­tito l'inserimento negli asili nido.

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzio­ne della persona handicappata nelle sezioni di scuo­la materna, nelle classi comuni delle istituzioni scola­stiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni uni­versitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicap­pata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istru­zione non può essere impedito da difficoltà di ap­prendimento né da altre difficoltà derivanti dalle di­sabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documenta­zione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formula­zione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la col­laborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazio­ne di handicap e le possibilità di recupero, sia le ca­pacità possedute che devono essere sostenute, sol­lecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handi­cappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funziona­le iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle fami­glie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi in­terventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scola­stico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento ema­nato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della leg­ge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola ele­mentare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo sco­lastico, temporaneamente impediti per motivi di salu­te a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali clas­si possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un pe­riodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La fre­quenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai do­centi in servizio presso il centro di degenza, è equi­parata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizza­zione di personale in possesso di specifica formazio­ne psico-pedagogico che abbia una esperienza ac­quisita presso i nosocomi o segua un periodo di tiro­cinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

 

Art. 13 (Integrazione scolastica)

1. L'integrazione scolastica della persona handi­cappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scola­stici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio ge­stite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti lo­cali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della leg­ge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predi­sposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualiz­zati, nonché a forme di integrazione tra attività scola­stiche e attività integrative extrascolastiche. Negli ac­cordi sono altresì previsti i requisiti che devono es­sere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordi­nate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di at­trezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche me­diante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di in­terventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'uni­versità e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad in­terpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presi­dente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con han­dicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'ade­guamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handi­cap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegna­zione di personale docente specializzato e di opera­tori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo re­stando, ai sensi del decreto del Presidente della Re­pubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifi­cazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assi­stenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono ga­rantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'or­ganico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle di­sponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'arti­colo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo gra­do sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno spe­cializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla ba­se del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contito­larità delle sezioni e delle classi in cui operano, par­tecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di compe­tenza dei consigli di interclasse, dei consigli di clas­se e dei collegi dei docenti.

 

Art. 14 (Modalità di attuazione dell'integrazione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale do­cente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologi­ca di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede al­tresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orienta­mento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didat­tica secondo il criterio della flessibilità nell'articola­zione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in re­lazione alla programmazione scolastica individualiz­zata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperien­za scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completa­mento della scuola dell'obbligo anche sino al compi­mento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei do­centi, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secon­do comma, lettera 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere con­sentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, compren­dono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinen­ti all'integrazione degli alunni handicappati, determi­nate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazio­ne conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegna­menti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. II diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai con­corsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come ob­bligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito delta tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 dei 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative pre­viste nei piani di studio delle scuole di specializzazio­ne di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento de­gli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei cor­si di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuo­le di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti pri­vi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgi­mento di corsi di aggiornamento comuni per il perso­nale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

 

Art. 15 (Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica)

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è isti­tuito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti desi­gnati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentati­ve a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di la­voro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto dì scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compi­to di collaborare alle iniziative educative e di integra­zione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno com­piti di consulenza e proposta al provveditore agli stu­di, di consulenza alle singole scuole, di collaborazio­ne con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accor­di di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi indi­vidualizzati, nonché per qualsiasi altra attività ineren­te all'integrazione degli alunni in difficoltà di appren­dimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.

 

Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame)

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti im­partiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendi­mento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazio­ne delle prove scritte o grafiche e la presenza di as­sistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove fi­nalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dal com­ma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa in­tesa col docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.

 

Art. 17 (Formazione professionale)

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handi­cappata negli ordinari corsi di formazione professio­nale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avva­lersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisi­zione di una qualifica anche mediante attività specifi­che nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono con­to delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavora­tivi.

3. Nei centri di formazione professionale sono isti­tuiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finaliz­zati all'addestramento professionale, ovvero posso­no essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizza­zioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vi­genti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adegua­re alle disposizioni di cui al presente comma i pro­grammi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'artico­l0 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbliga­torio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di forma­zione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previden­za sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigo­re della presente legge.

 

Art. 18 (Integrazione lavorativa)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di vo­lontariato che svolgono attività idonee a favorire l'in­serimento e l'integrazione lavorativa di persone han­dicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualifica­zione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e del­le unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari so­ciali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condi­zione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leg­gi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole perso­ne handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autono­me;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adatta­mento del posto di lavoro per l'assunzione delle per­sone handicappate.

 

Art. 19 (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio)

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disci­plina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive mo­dificazioni, devono intendersi applicabili anche a co­loro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avvia­mento al lavoro, la valutazione della persona handi­cappata tiene conto della capacità lavorativa e rela­zionale dell'individuo e non solo della minorazione fi­sica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatri­che o psicologiche.

 

Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni)

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tem­pi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione al­lo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candi­dato specifica l'ausilio necessario in relazione al pro­prio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

 

Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede)

1. La persona handicappata con un grado di invali­dità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la preceden­za in sede di trasferimento a domanda.

 

Art. 22 (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato)

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e priva­to non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

 

Art. 23 (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative)

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive so­no favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un an­no dalla data di entrata in vigore della presente leg­ge, definisce i protocolli per la concessione dell'ido­neità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizza­no, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di bal­neazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visita­bilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attua­zione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handi­cappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi so­no subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione am­ministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'eser­cizio da uno a sei mesi.

 

Art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche)

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di li­mitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, so­no eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifica­zioni, al regolamento approvato con decreto del Pre­sidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modifica­zioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pub­blici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vinco­li previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di acces­sibilità e di superamento delle barriere architettoni­che può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presi­dente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei li­miti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive mo­dificazioni, sono allegate una documentazione grafi­ca e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comu­ne. II sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve ac­certare che le opere siano state realizzate nel rispet­to delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiede­re al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il di­vieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di elimi­nazione delle barriere architettoniche spetta all'Am­ministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è ac­compagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. II rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposi­zioni vigenti in materia di accessibilità e di elimina­zione delle barriere architettoniche, nelle quali le dif­formità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazio­ne dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli ac­certamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collauda­tore, ciascuno per la propria competenza, sono diret­tamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammen­da da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospen­sione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realiz­zazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle bar­riere architettoniche negli insediamenti di edilizia re­sidenziale pubblica realizzati prima della data di en­trata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della cita­ta legge n. 41 del 1986 sono modificati con integra­zioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realiz­zazione di percorsi accessibili, all'installazione di se­mafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circo­lazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ri­strutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Pre­sidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata leg­ge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regola­mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono ef­ficacia.

 

Art. 25 (Accesso alla informazione e alla comunicazione)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e te­lefonici volti a favorire l'accesso all'informazione ra­diotelevisiva e alla telefonia anche mediante installa­zione di decodificatori e di apparecchiature comple­mentari, nonché mediante l'adeguamento delle cabi­ne telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radio­televisivi o telefonici sono previste iniziative atte a fa­vorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

 

Art. 26 (Mobilità e trasporti collettivi)

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi libe­ramente sul territorio, usufruendo, alle stesse condi­zioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collet­tivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto in­dividuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del­la presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adegua­mento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche me­diante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dal­le regioni sono coordinati con i piani di trasporto pre­disposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'am­montare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferro­vie dello Stato è destinata agli interventi per l'elimina­zione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 apri­le 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del­la presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica del­la funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

 

Art. 27 (Trasporti individuali)

1. A favore dei titolari di patente di guida delle ca­tegorie A, B o C speciali, con incapacità motorie per­manenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole «, titolari di pa­tente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie,».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:

«2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota re­lativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, en­tro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamen­to della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».

4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Pre­sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, co­me sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresen­tanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un ap­posito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'au­torizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

 

Art. 28 (Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate)

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheg­gi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regola­mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al com­ma 1.

 

Art. 29 (Esercizio del diritto di voto)

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungi­mento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni co­mune la disponibilità di un adeguato numero di medi­ci autorizzati per il rilascio dei certificati di accompa­gnamento e dell'attestazione medica di cui all'artico­l0 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elet­tore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto ta­le compito.

 

Art. 30 (Partecipazione)

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handi­cappata, prevedono forme di consultazione che ga­rantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

 

Art. 31 (Riserva di alloggi)

1. All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) dispone una riserva di finanziamenti com­plessivi per la concessione di contributi in conto ca­pitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, im­prese, cooperative o loro consorzi per la realizzazio­ne con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nu­clei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie».

2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER diretta­mente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di al­loggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.

3. Il contributo di cui al comma 2 può essere con­cesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edi­lizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adatta­mento di alloggi di loro proprietà da concedere in lo­cazione a persone handicappate ovvero ai nuclei fa­miliari tra i cui componenti figurano persone handi­cappate in situazione di gravità o con ridotte o impe­dite capacità motorie.

4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre dì ogni anno, ogni infor­mazione utile per la determinazione della quota di ri­serva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

Art. 32 (Agevolazioni fiscali)

1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifi­ca necessarie nei casi di grave e permanente invali­dità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone in­dicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettiva­mente la spesa, la persona da assistere perché inva­lida e il domicilio o la residenza del percipiente.

 

Art. 33 (Agevolazioni)

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavorato­re padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di asten­sione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alterna­tiva, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convi­vente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumula­no con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli arti­coli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con conti­nuità un parente o un affine entro il terzo grado han­dicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo. consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situa­zione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo con­senso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicap­pate in situazione di gravità.

 

Art. 34 (Protesi e ausili tecnici)

1. Con decreto del Ministro della sanità da emana­re, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclato­re-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o senso­riale.

 

Art. 35 (Ricovero del minore handicappato)

1. Nel caso di ricovero di una persona handicap­pata di minore età presso un istituto anche a caratte­re sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del li­bro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una per­sona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

 

Art. 37 (Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata)

1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'in­terno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicap­pata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

 

Art. 38 (Convenzioni)

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 di­cembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non ricono­sciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualifica­zione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unio­ni, le comunità montane, rilevata la presenza di asso­ciazioni in favore di persone handicappate, che in­tendano costituire cooperative di servizi o comunità­alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realiz­zare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lette­re h), i) e 1) dell'articolo 8, previo controllo dell'ade­guatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto al­le necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

 

Art. 39 (Compiti delle regioni)

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazio­ni, e della programmazione regionale dei servizi sani­tari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'ero­gazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuai di cui alla pre­sente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, edu­cativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di forma­zione professionale, anche per la messa a disposi­zione di attrezzature, operatori o specialisti necessa­ri all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità orga­nizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggior­namento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di speri­mentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi di­dattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servi­zi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla da­ta di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende be­neficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'arti­colo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva fina­lizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di perso­nale volontario da realizzarsi da parte delle organiz­zazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, ì quali trasmettono alle regioni i rispettivi bi­lanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesi­me.

 

Art. 40 (Compiti dei comuni)

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unio­ni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la com­petenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previ­sti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dan­do priorità agli interventi di riqualificazione, di riordi­namento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della cita­ta legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità di coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

 

Art. 41 (Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap)

1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realiz­zare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legis­lazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti dispo­sizioni concernenti la condizione delle persone han­dicappate sono presentati previo concerto con il Mi­nistro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consi­glio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. II Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del la­voro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riu­nioni del Comitato possono essere chiamati a parte­cipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano desi­gnati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (AN­CI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e del­le associazioni in possesso dei requisiti di cui agli ar­ticoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che sa­ranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Sta­to, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun an­no, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza discipli­nati dalla presente legge. Nel primo anno di applica­zione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente com­posta da un rappresentante per ciascuno dei Mini­steri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pub­blica istruzione, della sanità, del lavoro e della previ­denza sociale, dell'università e della ricerca scientifi­ca e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Diparti­mento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presie­duta dal responsabile dell'Ufficio per le problemati­che della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

 

Art. 42 (Copertura finanziaria)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicap­pati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, ap­provati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare con­centrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave ar­retratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spet­tanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado ol­tre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le se­guenti finalità:

a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione del­le commissioni di cui all'articolo 4;

b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;

c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;

d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);

g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale do­cente di sostegno nelle scuole secondarie di secon­do grado prevista dall'articolo 13, comma 4;

i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;

l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;

m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'ac­cesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;

n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;

o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;

p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;

q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e li­re 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione de­gli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presen­te legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a li­re 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provve­de mediante corrispondente riduzione dello stanzia­mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992­1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore di porta­tori di handicap».

8. II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 43 (Abrogazioni)

1. L'articolo 230 del testo unico approvato con re­gio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 dei regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'artico­l0 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abro­gati.

 

Art. 44 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

(*) Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, in Gazzetta ufficiale, n. 39 del 17 febbraio 1992, suppl. ord.

 

 

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