TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE-QUADRO SULL'HANDICAP (*)
Art. 1 (Finalità)
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura í
servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2 (Principi generali)
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento
in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3 (Soggetti aventi diritto)
1. È persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4 (Accertamento dell'handicap)
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla
capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono
effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le
unità sanitarie locali.
Art. 5 (Principi generali per i diritti
della persona handicappata)
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione
dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite
attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati
concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi
universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi
sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia,
se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia
prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro
cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici
e riabilitativi, che assicurino il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della
persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e
partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la
comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli
interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e
della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in
tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore
per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per
ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e
degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli
altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappa e alla famiglia
adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o
familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente
necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di
associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della
popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione
e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi
ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di
emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi
previsti dalla presente legge.
Art. 6 (Prevenzione e diagnosi precoce)
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi
prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle
attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della
popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale;
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto
dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di
vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi
prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono
essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali e di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e
la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e
le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla
diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito,
della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e
della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di
endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine
per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i
bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori
degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza
o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino
entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di
vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito a tal
fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i
risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a
stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione
e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti
domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a
prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione
contro la rosolia.
Art. 7 (Cura e riabilitazione)
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata
si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali
integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e
agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il
Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate,
assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce
della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a
carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera 1);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle
menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione
sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 8 (Inserimento ed integrazione
sociale)
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona
handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio- psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata
in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici
pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con
particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei
servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel
mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di
lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi
di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei
familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per
favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
1) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi
ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.
Gli standard dei centri socio-riabilitativi
sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per
integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con
l'azione della scuola.
Art. 9 (Servizio di aiuto personale)
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere
istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso
la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno
rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini
non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli
altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può
avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano
richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. II personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una
formazione specifica. 4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2,
comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10 (Interventi a favore di persone
con handicap in situazione di gravità)
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province,
le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di
bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e
scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto
delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate
d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui
all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire,
mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui
all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione
e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono
essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche
mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle
comunità-alloggio ed ai centri socioriabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con
vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per
gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a
diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. II venir meno dell'uso effettivo
per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il
ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art. 11 (Soggiorno all'estero per cure)
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero
per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e
del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è
equiparato a tutti gli effetti alla
degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della
sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i
soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di
criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il
quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle
famiglie.
Art. 12 (Diritto all'educazione e
all'istruzione)
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna,
nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e
nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado
di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero,
sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali,
della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media
e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti
per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A
tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap
e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza
di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle
attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata
ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogico che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua
un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 13 (Integrazione scolastica)
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata
nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio
1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche
attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della
sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma.
Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e
attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni
con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti
da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di
studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate
da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali
e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei
bambini con handicap, al fine di
avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e),
realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Art. 14 (Modalità di attuazione
dell'integrazione)
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede
alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione
di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento
con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della
pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno
dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e
delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti
del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo
comma, lettera 1), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio
di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in
singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione
di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie,
comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio,
discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del
1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto
articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami
relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante
anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per
la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. II diploma di
laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo
per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se
siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito delta tabella
suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n.
341 dei 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste
nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei
corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano
le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti
relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma
di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della
citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti
privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale
delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in
piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15 (Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica)
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito
un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni,
due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie
locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore
agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica
istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto dì
scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e
di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle
singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di
programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione
dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente
della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16 (Valutazione del rendimento e
prove d'esame)
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da
parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri
didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche
in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi
più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma
4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli
esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con
il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.
Art. 17 (Formazione professionale)
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli
articoli 3, primo comma, lettere l) e
m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri
pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in
grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una
qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del
centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai
piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal
fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto
delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di
conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi
prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti
corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.
I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano
svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato
e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle
disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani
annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui
all'articol0 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di
cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della
graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle
persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad
iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali
tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato,
corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 (Integrazione lavorativa)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta
dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato
che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione
lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al
comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o
privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II
del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione
del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione
ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e
tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali
con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo
schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli
affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di
attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i
contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di
lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19 (Soggetti aventi diritto al
collocamento obbligatorio)
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina
del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro
che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità
lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini
dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene
conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della
minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi
dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni)
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli
ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione
di sede)
1. La persona handicappata con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda
e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi
disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza
in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22 (Accertamenti ai fini del
lavoro pubblico e privato)
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato
non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23 (Rimozione di ostacoli per
l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative)
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive
sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per
gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle
strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione
ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione
della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al
mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri
pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la
chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24 (Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici
pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata
legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del
nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui
al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate
una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
dal comune. II sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano
state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario
dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto
forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto
di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede
di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di
edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. II rilascio del certificato di agibilità e di
abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali
le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da
parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti
per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da
lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di
cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto
di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del
1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione
delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della
citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun
anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione
di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero
in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi
alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
Art. 25 (Accesso alla informazione e
alla comunicazione)
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per
i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione
di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante
l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche
delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici
sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26 (Mobilità e trasporti
collettivi)
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i
comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le
persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di
trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di
mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione
di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai
servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di
mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati
con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture
edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso
capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno
un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica
della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei
trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per
adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27 (Trasporti individuali)
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie
A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie
locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,
quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a
carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile
1986, n. 97, sono soppresse le parole «, titolari di patente F» e dopo le
parole: «capacità motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in
serie,».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge
n. 97 del 1986, è inserito il seguente:
«2-bis. Il
beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la
patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al
versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e
l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma
9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è
integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui
all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito
presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Art. 28 (Facilitazioni per i veicoli
delle persone handicappate)
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai
veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o
dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per
l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29 (Esercizio del diritto di voto)
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni
organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di
voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero
di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e
dell'attestazione medica di cui all'articol0 1 della legge 15 gennaio 1991, n.
15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i
cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto
di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.
Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30 (Partecipazione)
1. Le regioni per la redazione dei programmi di
promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme
di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31 (Riserva di alloggi)
1. All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«r-bis)
dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di
contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese,
cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte
o impedite capacità motorie».
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente
articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli
Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi
indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante
atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e
fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso
con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti
statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro
proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari
tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le
regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER,
entro il 31 dicembre dì ogni anno, ogni informazione utile per la
determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 32 (Agevolazioni fiscali)
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la
parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del
reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore
a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente
che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'articolo 433
del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto
effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il
domicilio o la residenza del percipiente.
Art. 33 (Agevolazioni)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino
a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni
di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la
persona con handicap in situazione di
gravità non sia ricoverata a tempo
pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della
legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o
un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza il suo. consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione
di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di
gravità.
Art. 34 (Protesi e ausili tecnici)
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario
delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35 (Ricovero del minore
handicappato)
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata
di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o
privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni
penali)
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521,
522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro
la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati
di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona
handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al
comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo
familiare.
Art. 37 (Procedimento penale in cui sia
interessata una persona handicappata)
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro
dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della
persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti
giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della
pena.
Art. 38 (Convenzioni)
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge,
i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non
riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e
di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la
qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa,
mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni,
le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunitàalloggio
o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi
che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1,
lettere h), i) e 1) dell'articolo 8,
previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto
alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
Art. 39 (Compiti delle regioni)
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e
riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento
e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuai di cui alla presente
legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con
gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le
strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche
per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari
all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al
loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e
gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle
iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle
attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di
cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove
tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di
sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle
attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico
degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5,
per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e
al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per
garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle
persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle
spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti
pubblici e enti o associazioni privati, ì quali trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
Art. 40 (Compiti dei comuni)
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni,
le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari
previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e
di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità di coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di
tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un
servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche
nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41 (Competenze del Ministro per
gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap)
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina
l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli
obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di
sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo
concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro
per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di
carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al
comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. II Comitato è composto dal Ministro per gli affari
sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai
Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il
coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono
essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno,
di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di
legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante
degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge
19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle
persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi
delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15
aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi
allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti.
A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della
presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è
coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del
Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari
regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è
presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia,
della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli
affari sociali.
Art. 42 (Copertura finanziaria)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione
degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede,
sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della
presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere
integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione
di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a
situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti
competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore
delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la
prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non
possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola
di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per
ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno
all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di
istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le
università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di
incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi
per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del
personale docente prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei
gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per
l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento
per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993
per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del
Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire
53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del
Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome
in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19921994, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore di portatori di
handicap».
8. II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43 (Abrogazioni)
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 dei regolamento approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articol0
28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(*) Legge 5 febbraio 1992 n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, in Gazzetta
ufficiale, n. 39 del 17 febbraio 1992, suppl. ord.
www.fondazionepromozionesociale.it