CAUSA
VINTA CON IL COMUNE DI TORINO IN MATERIA DI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI
In data 11
novembre 1991 il Giudice Conciliatore di Torino ha emanato la seguente
sentenza, diventata esecutiva non avendo il Comune di Torino interposto
appello.
Il Giudice Conciliatore di Torino, Avv. Michele
Bouvet, ha pronunciato la seguente sentenza nella lite fra A.R. res. in Torino,
ed ivi elettivamente domiciliato in via Sacchi 44, presso l'Avv. Santilli G.,
che lo rappresenta e difende in causa per delega in atti, Attore, contro Comune
di Torino, rappresentato e difeso dall'Aw. Sabbatini, presso l'Avvocatura
comunale, Palazzo Civico, Convenuto.
Conclusioni definitive dell'attore in opposizione:
Accertarsi e dichiararsi che l'attore nulla deve corrispondere, quale parente,
a titolo di quota alberghiera per la cura della malata anziana non
autosufficiente ricoverata presso l'istituto di Riposo per la Vecchiaia e,
pertanto, dichiararsi nulla e/o di nessun giuridico effetto l'opposta ingiunzione.
Vinte le spese.
Conclusioni del convenuto in opposizione: In via
principale dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva; in
subordine, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del
giudice adito; in subordine, nel merito, dichiarare infondate le pretese
attoree. Con vittoria di spese e di onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13/7/1987 A.R.
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di coazione resa esecutiva dal
Pretore di Torino del 3/6/1987, che ordinava di pagare a favore della Tesoreria
del Comune di Torino la somma di L. 750.000, a titolo di retta ricovero c/o
Istituto Riposo Vecchiaia di C.E., per il periodo 114 - 30/4/1987.
Assumeva
a motivi di opposizione:
- che sussiste una inesistenza dell'obbligo di
pagamento, in quanto l'assistenza sanitaria deve essere erogata senza limiti
di tempo;
- che la persona malata ha diritto all'assistenza
sanitaria e questa non è distinguibile in parte alberghiera e sanitaria.
Si costituiva nella causa di opposizione il Comune
di Torino, contestando la narrativa attorea e chiedendo la reiezione
dell'opposizione proposta.
Con Ordinanza in data 15/12/1987, questo Giudice
sospendeva l'esecuzione provvisoria dell'ingiunzione di coazione.
Successivamente la causa, istruita con la sola
produzione di documenti, su richiesta concorde delle parti, veniva assegnata a
decisione, sulla base delle conclusioni riportate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta che la Signora C.E. - ricoverata presso l'istituto di Riposo per la
Vecchiaia di Torino, corso Unione Sovietica - è una anziana malata cronica non
autosufficiente. Il Comune di Torino, attraverso l'istituto di Riposo per la
Vecchiaia, svolge funzione sanitaria in luogo e sostituzione del ricovero
ospedaliero. La distinzione operata tra quota - cosiddetta alberghiera - posta
a carico della malata e quota sanitaria a carico del fondo sanitario regionale
gestito dal Comune non ha alcun senso logico e ragionevole. Se una persona è
malata ha il diritto all'assistenza sanitaria e questa assistenza non è
distinguibile in parte alberghiera e in parte sanitaria. In buona sostanza
l'istituto di Riposo per la Vecchiaia svolge una funzione sostitutiva degli
Ospedali.
Ritiene questo Giudice - formulando un ragionamento
di chiusura della soluzione giuridica come sopra scelta - che meriti di
rilevare e di affermare che il grado di civiltà di un popolo si misura anche
dalla maniera con la quale si trattano e si curano gli anziani malati non
autosufficienti. In tale senso completando il ragionamento di Francesco
Carnelutti, secondo il quale il grado di civiltà di un popolo va innanzitutto
valutato alla luce del Codice penale che questo popolo si è dato. D'altro
canto nell'antica Roma si onoravano e si rispettavano e si curavano i vecchi.
Anche alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Il
Giudice Conciliatore accoglie l'opposizione proposta da A.R, contro
l'ingiunzione di coazione del 3/6/1987 - N° 191 di Registro - che pertanto
revoca. Condanna il Comune di Torino a rifondere all'attore in opposizione le
spese del presente giudizio che liquida in complessive L. 300.000 di cui L.
150.000 per onorari, Lire 100.000 per i diritti e L. 50.000 per spese, oltre
IVA e CPA, oltre successive occorrende.
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