Prospettive assistenziali, n. 98, aprile-giugno 1992

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

IMPORTANTE CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO SULL'ADOZIONE

 

In data 24 aprile 1992 il Ministero dell'Interno, Direzione generale dei servizi civili, ha inviato la circolare prot 01869/1-4-254 (che riproduciamo integralmente) ai Prefetti, ai Commissari del Governo di Bolzano e Trento, al Presidente della Giunta della Regione Valle d'Aosta e, per conoscenza, al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia, ai Commissari del Governo per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta.

 

Testo della Circolare

 

OGGETTO: Legge 4 maggio 1983, n. 184 - “Di­sciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”:

 

In coerenza con una lunga ed affermata tradi­zione di pensiero e di azione, nel corso degli ultimi anni è andato consolidandosi un orientamento che attribuisce ai Prefetti un compito di osservazione della realtà sociale; di consapevole attenzione alle problematiche espresse da singoli, gruppi e comunità; di coordinamento delle iniziative pubbliche e private per la migliore soluzione di dette problematiche; di iniziativa diretta e di stimolo per colmare vuoti o carenze istituzionali.

In questo contesto, il Ministero, e più in parti­colare la Direzione generale dei servizi civili per quanto attiene ai temi sociali, viene frequente­mente sollecitato perché i Prefetti rafforzino tale funzione di conoscenza, di attenzione e di inizia­tiva, con riferimento a taluni specifici settori do­ve maggiormente evidenti appaiono situazioni di malessere, di disagio sociale, di abbandono.

Di recente, il Coordinamento per la difesa e piena attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" ha interessato la Direzione generale affinché anche attraverso l'azione dei Prefetti, possano essere meglio e più compiutamente raggiunti gli scopi della legge, segnalando come tale esigenza risulti particolarmente attuale, oltre che in relazione a fenomeni eclatanti di abban­dono, a causa di una più generale situazione di difficoltà in cui versano larghe fasce di minori a rischio.

Con l'approvazione della legge 184 del 1983, nel riaffermare il valore fondamentale della fami­glia, sono stati enunciati principi parzialmente innovativi e priorità quali:

- il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, prevedendo aiuti alle famiglie in difficoltà;

- l'affidamento ad un'altra famiglia, a persone singole o a comunità di tipo familiare dei minori le cui famiglie di origine non siano in grado, per un periodo più o meno lungo, di provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione;

- l'adozione a favore dei minori che, dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria minorile, ri­sultino, a vario titolo, privi dell'assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti;

- il riconoscimento dei diritti e della tutela del bambino straniero, attraverso l'introduzione di procedure proprie per l'adozione internazionale;

- la previsione di specifiche sanzioni per chi specula e traffica, direttamente e indirettamente, sulla vita dei minori abbandonati.

Il ricovero in istituto è consentito dalla legge solo nei casi in cui non siano praticabili soluzio­ni più favorevoli al minore. Il riconoscimento del­le conseguenze negative della istituzionalizza­zione - al di là dell'impegno e della professiona­lità degli operatori - è un altro segnale di cam­biamento della cultura rispetto ai problemi mino­rili.

I valori ispiratori della legge 184/1983 conser­vano una sostanziale attualità, in quanto rappre­sentano il riconoscimento giuridico e culturale di una scelta già delineata dalla Costituzione: il diritto di ogni minore a crescere in un ambiente familiare stabile ed idoneo ad adempiere ade­guatamente al compito insostituibile di favorirne la crescita personale.

L'attenzione che con la presente si intende porre alla tematica richiamata, non costituisce un fatto nuovo, collegandosi essa alle circolari a suo tempo inviate ai Prefetti, con le quali fu loro richiesta una attiva collaborazione per la più idonea attuazione della precedente legge 5 giu­gno 1967 n. 431 sull'adozione speciale (circolari n. 7000 del 14 febbraio 1968; n. 13712 del 30 marzo 1968; n. 25200/556 del 28 ottobre 1974).

In quelle direttive già si affermava che, nel contesto finalistico della legge n. 431, caratteriz­zato dal preminente interesse dei minori privi di famiglia, trovava spazio e rilevante utilità l'opera dei Prefetti, sia in relazione alla conoscenza loro propria delle situazioni e degli ambienti locali, sia in relazione alle valide esperienze maturate nel settore dei servizi socio-assistenziali. Si se­gnalava pertanto come particolarmente oppor­tuna una azione concreta ed incisiva, da svol­gersi con il massimo impegno, ai fini di promuo­vere ed agevolare una più estesa attuazione delle adozioni speciali. In quelle stesse circolari si pregavano, tra l'altro, i Prefetti di trasmettere trimestralmente dati numerici inerenti alle prati­che di adozione avviate (domande per dichiara­zione di stato di adottabilità - affidamenti prea­dottivi) o definite (pronunzie di adozioni spe­ciali).

In una linea di continuità rispetto a quanto richiamato, si forniscono le seguenti indica­zioni:

- per tutte le Prefetture, ed in particolare per quelle che ancora continuano a far pervenire i dati numerici menzionati, si chiarisce che ciò non è più necessario, neppure in riferimento alla sopravvenuta legge 184/1983, anche perché, alla acquisizione e alla pubblicazione di questi dati, provvede l'Ufficio per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia, che li parteci­pa anche ai Servizi civili;

- permane, invece, in tutta la sua pienezza, l'esigenza che i Prefetti, quali soggetti dell'am­ministrazione generale dello Stato sul territorio, si ripropongano come validi interlocutori e pro­motori di una sempre più efficace attuazione della legge 184. Ovviamente, operando sempre previe le necessarie intese con gli organi della giustizia minorile e, in primis, con i Presidenti dei Tribunali dei minorenni che sono titolari della competenza primaria a provvedere nella delica­ta materia.

La questione minorile deve recuperare, infatti, una sua centralità, nella consapevolezza che il problema famiglia-bambino non deve essere circoscritto alla sfera delle responsabilità indivi­duali, ma riportarsi al più generale ambito delle responsabilità sociali. La concomitante azione dei pubblici poteri in materia deve, pertanto, ten­dere a garantire la realizzazione dei principi-gui­da ispiratori della riforma del 1967 e poi del 1983, tenendo conto delle risorse presenti nella società civile ed affermando la centralità del mi­nore all'interno della famiglia e in campo socia­le: il minore, quindi, come soggetto di diritti da difendere e da promuovere.

In questa direzione si è mossa, del resto, la stessa legge 19 luglio 1991, n. 216 che, con più diretto e specifico riguardo ai minori sog­getti a rischio di coinvolgimento in attività crimi­nose e con l'intento di tutelarne e favorirne la crescita, la maturazione individuale e la socializ­zazione, ha opportunamente previsto, fra l'altro, l'attuazione di interventi a sostegno delle fami­glie con particolari difficoltà o nelle quali oc­corra facilitare il reinserimento del minore, a se­guito della eliminazione della situazione a ri­schio.

Non vi è dubbio che la riaffermazione della posizione del bambino all'interno della famiglia e della società è certamente condizionata ad una ulteriore, positiva evoluzione di tutta la legisla­zione per l'infanzia e la famiglia. Si ha motivo di ritenere, peraltro, che la stessa legge 184, se correttamente e compiutamente applicata, co­stituisca tuttora un valido strumento, special­mente se ne sarà sviluppato l'aspetto preventivo e se si riuscirà a provocare una diminuzione so­stanziale delle istituzionalizzazioni (quasi sem­pre deleterie per lo sviluppo armonico della per­sonalità).

Quanto sopra illustrato, si ritiene che le SS.LL. - nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità giu­diziaria e dei servizi locali - possano assicurare un contributo significativo per la migliore attua­zione della legge e per il raggiungimento delle sue finalità. Il campo di possibile azione, nello spirito di promozione collaborativa che deve animare il rappresentante del potere governati­vo, implica da parte delle SS.LL. la valutazione della opportunità di iniziative sul piano locale per:

- attivare i servizi socio-assistenziali degli enti locali affinché provvedano a: a) operare per la prevenzione degli abbandoni dei neonati, obiet­tivo raggiungibile mediante una azione psico­sociale sulle gestanti, a volte in età preadole­scenziale; b) realizzare tutte le possibili misure di sostegno alle famiglie in difficoltà, operando allo scopo di instaurare più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Si tratta dell'azione di pre­venzione primaria che, meglio di ogni altra, può contenere, se non evitare, i casi di abbandono del minore e quelli, ancora più gravi, della sua possibile devianza; c) ove, nondimeno l'ambien­te familiare si riveli inidoneo, curare la selezio­ne-preparazione delle famiglie e persone dispo­nibili a ricevere in affidamento i bambini e i ra­gazzi, garantendo le prestazioni necessarie per la buona riuscita degli affidamenti. Interventi analoghi potrebbero essere utilmente previsti per la realizzazione delle adozioni, con parti­colare riferimento ai bambini grandi e handicap­pati;

- sensibilizzare i cittadini affinché le famiglie e le singole persone possano conoscere la situa­zione dei minori in difficoltà e segnalare agli enti locali la loro disponibilità all'affidamento fami­liare;

- promuovere un sistema di informazione sul­la situazione dei minori in difficoltà, attraverso il censimento degli istituti e dei minori ricoverati, aggiornando sistematicamente queste informa­zioni e analizzando le cause e la durata del rico­vero;

- seguire l'andamento degli istituti di assi­stenza pubblici e privati (pure allo scopo di favo­rire la puntuale trasmissione al giudice tutelare degli elenchi dei minori ricoverati e assistiti se­condo quando previsto dall'art. 9 della legge n. 184/1983);

- porre in essere ogni opportuno intervento al fine di favorire una riconversione degli istituti di assistenza in piccole comunità di accoglienza a carattere familiare, nelle quali operi personale con adeguata formazione professionale e conti­nuamente aggiornato.

Il successo di queste ed altre iniziative è stret­tamente condizionato alla creazione di una sta­bile rete di rapporti con organismi pubblici e pri­vati primariamente competenti, nonché alla ela­borazione di eventuali accordi di programma che, partendo da una reciproca informazione sulle situazioni di abbandono o a rischio, siano in grado di offrire risposte concrete alle situa­zioni di bisogno privilegiando costantemente il momento preventivo. Non occorre sottolineare la specifica valenza che, a questo proposito, possono assumere apposite riunioni del Comi­tato provinciale della pubblica amministrazione.

Attraverso la delineata azione di impulso e di integrazione degli interventi di settore, e con l'obiettivo di dare piena attuazione ad una legge di assoluto ed attualissimo rilievo, le SS.LL. po­tranno validamente contribuire a: potenziare i servizi locali volti a prevenire fenomeni di ab­bandono; assicurare la "qualità" degli affida­menti familiari; favorire il processo di riconver­sione degli istituti in vere e proprie comunità di accoglienza a carattere familiare; agevolare il sollecito svolgimento degli adempimenti ammi­nistrativi connessi alle procedure di adozione.

Come sempre, si confida nella più incisiva at­tuazione del presente atto di indirizzo che, po­nendo al centro i diritti del minore, si colloca al­tresì nel quadro di una moderna concezione di­retta a prevenire le cause primarie del malesse­re individuale e collettivo e delle correlate pato­logie sociali.

Si prega di fornire un cenno di intesa e di as­sicurazione.

Il Ministro

 

 

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