RESIDENZA ANAGRAFICA DELLE PERSONE SENZA-DIMORA
FRANCESCO DANTE (*)
La Federazione italiana degli organismi per le
persone senza dimora, FIOPDS, è una associazione sorta nel novembre 1990 e
raggruppa molteplici organismi pubblici e privati che operano nei confronti
dell'emarginazione grave ed, in particolare, delle persone cosiddette
"senza dimora". Aderiscono alla Federazione, fra gli altri, diverse
Amministrazioni comunali (Brescia, Bologna, Padova, Torino), Caritas diocesane
(Roma, Milano, Torino), Cooperative di solidarietà sociale, associazioni di
volontariato (MOVI) ed altri servizi interessati.
La federazione, che rappresenta l'Italia anche
nell'ambito europeo facendo parte della FEANTSA (Federazione Europea delle
Associazioni che lavorano per le persone senza dimora), si pone i seguenti
obiettivi:
- promuovere il coordinamento tra tutte le realtà
pubbliche, private e di volontariato, associate e non, che operano al fianco
delle persone senza-dimora e nel campo dell'emarginazione grave, sull'intero
territorio nazionale;
- sollecitare l'attenzione al problema da parte di
tutti gli interlocutori sociali, istituzionali e non, garantendo il proprio
contributo alla elaborazione di nuove ed adeguate politiche sociali;
- aggregare e rappresentare, nelle sedi opportune, i
bisogni e gli obiettivi degli organismi, dei servizi e di quanti si attivano
nei confronti dei senza-dimora;
- promuovere momenti di studio e formazione sul
problema.
Nello specifico per l'anno in corso la federazione
ha posto, tra i suoi obiettivi operativi prioritari, l'analisi del problema
"residenza anagrafica", diritto riconosciuto a tutti i cittadini, ma
nei fatti negato ad un significativo numero di utenti dei servizi che la
federazione rappresenta, al fine di elaborare soluzioni idonee a tutelare di
fatto e non solo ex iure, tale diritto civile.
Infatti l'operatività dei servizi di cui si tratta (e
cioè uffici comunali, dormitori, case di ospitalità, mense, centri di ascolto,
cooperative di lavoro) consiste in attività di accoglienza e di segretariato
sociale, volti al reinserimento sociale o lavorativo degli utenti (persone
senza dimora, dimessi dal carcere, giovani disadattati, alcoolisti,
ex-tossicodipendenti, dimessi dagli ospedali psichiatrici).
Presupposto di questi progetti finalizzati, là dove è
possibile, è l'uscita dallo stato di emarginazione attraverso il pieno
godimento dei diritti costituzionalmente riconosciuti: avviamento al lavoro,
tutela della salute e dell'integrità fisica, previdenza sociale, ed il cui
accesso è spesso interdetto dalla mancanza della residenza anagrafica e,
conseguentemente, dei documenti di identità, del tesserino sanitario, e così
via.
A questo proposito gli uffici anagrafici delle
diverse città, in cui operano i servizi che si riconoscono nella federazione,
forniscono risposte non omogenee circa la richiesta o la regolarizzazione
della posizione anagrafica delle persone senza dimora.
Esaminando il vigente ordinamento anagrafico (legge
24 dicembre 1954 n. 1228, DPR 30 maggio 1989 n. 223), si può notare che il legislatore
ha espressamente previsto la fattispecie della persona «che non ha fissa
dimora», di cui si tratta all'art. 2 della citata legge e all'art. 1 del
regolamento di attuazione. A questo proposito si possono, in sostanza,
configurare due casi:
- chi, per ragioni connesse con la mancanza di
alloggio stabile, si sposta frequentemente nell'ambito dello stesso comune: è
evidente che in tale circostanza l'unico problema che sorge è quello di
stabilire l'indirizzo da riportare negli atti anagrafici;
- chi non ha in alcun Comune quella dimora abituale
che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (ad es.
girovaghi, commercianti e artigiani ambulanti e categorie simili): per tali
persone, in effetti «senza fissa dimora (abituale)», è stato adottato il
criterio della iscrizione anagrafica nel comune di domicilio (art. 2 della
legge 1228/1954). Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona
stabilisce la sede dei propri affari e interessi, è l'unico elemento che possa
legare il "senza fissa dimora" a un determinato comune: l'iscrizione
anagrafica nel comune viene così incontro ai legittimi interessi del cittadino
senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di
quel comune che possa essere considerato come quello cui più frequentemente
egli fa capo, ovvero ha dei parenti e non solo quello in cui ha interessi
commerciali o negozi di altra natura.
A questo punto, se si accetta questa interpretazione
del "domicilio", il problema rimane quello di stabilire, nell'ambito
del comune individuato, l'indirizzo da riportare negli atti anagrafici. A
questo proposito in alcune città si utilizzano le case di ospitalità pubbliche
e private a cui fanno riferimento queste persone.
Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, pare
possibile richiedere agli enti competenti (Ministero dell'interno, ISTAT,
Comuni) di fare applicare la legge anagrafica in modo da garantire ad ogni
cittadino, anche se "senza fissa dimora", l'iscrizione anagrafica. A
tale fine si suggerisce:
- l'emanazione di una circolare applicativa da
inviare a tutti gli uffici anagrafici comunali che specifichi quanto sopra
richiesto e che autorizzi i comuni a riportare il recapito di istituzioni pubbliche
e private per l'iscrizione anagrafica dei senza-dimora;
- la previsione di idonee identificazioni da inserire
nelle istruzioni previste per l'effettuazione del censimento generale della
popolazione (legge 9 gennaio 1991 n. 11) per scongiurare la cancellazione
anagrafica dei senza-dimora.
La federazione s'impegna, per propria competenza, a
coinvolgere gli organismi ed i servizi di questo settore a sensibilizzare gli
utenti, favorendo il loro accesso e la loro registrazione nelle liste del
censimento, eventualmente effettuandola là dove queste persone possano essere
contattate (mense, dormitori, ecc.) ed intervistate.
La predisposizione di tali procedure garantirebbe
sicuramente alle persone senza dimora una migliore situazione socio-economica e
sarebbe un segno di solidarietà significativo, in sintonia con l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini.
(*) Presidente della Federazione
italiana degli organismi per le persone senza dimora.
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