Notiziario del Centro italiano per l'adozione
internazionale
ACCORDO FRA IL CIAI E
"IL COMITATO ROMENO PER LE ADOZIONI"
L'accordo,
che qui di seguito pubblichiamo, rappresenta il punto d'incontro e l'impegno di
collaborazione che il Centro italiano per l'adozione internazionale - ente
autorizzato italiano - e il Comitato romeno per le adozioni - unico organismo
preposto al controllo delle adozioni di minori romeni - hanno stipulato
recentemente.
L'esigenza
di giungere alla stipula di un formale accordo è nata dalla necessità di
fissare una procedura adottiva corretta che garantisca da una parte la
possibilità di verificare la situazione di effettivo abbandono dei minori e di
decidere di conseguenza gli interventi più opportuni senza pressioni o forzature,
e dall'altra l'esigenza di regolamentare il flusso di famiglie che, negli
ultimi anni, da tutta Europa sono confluite verso la Romania, con l'obiettivo
di adottare un minore da questo Paese.
L'assenza di
una normativa adeguata aveva infatti consentito che, per alcuni anni, migliaia
di coppie si recassero personalmente in Romania e privatamente contattassero
istituti o, peggio ancora, famiglie e ragazze madri, ottenendo, spesso dietro
lauta ricompensa e con l'appoggio di intermediari vari, il tanto desiderato
bambino.
Per quanto
riguarda le coppie, inoltre, era stata rilevata la mancanza di una preparazione
adeguata alle problematiche adottive, preparazione indispensabile in assenza
della quale il rischio di fallimento si era fatto altissimo.
Dopo una
fase preliminare in cui tali problematiche sono state studiate ed approfondite
in collaborazione con organismi stranieri (Servizio sociale internazionale di
Ginevra, Défense des Enfants-International, Fédération Internationale Terres
des Hommes), lo scorso anno è stata varata una nuova normativa.
Il Comitato
romeno per le adozioni è stato designato ente preposto al controllo di tutte
le situazioni di minori che in Romania si trovino in situazione di abbandono.
I suoi operatori, così come gli operatori sociali che intervengono al livello
territoriale, sono stati preparati con corsi di formazione tenuti da
professionisti stranieri. Anche il CIAI, con un proprio consulente
qualificato, ha dato il suo contributo in questa fase.
Per quanto
riguarda i Paesi stranieri, è stato previsto l'intervento di organismi
riconosciuti e autorizzati dai rispettivi Governi, che operino a livello di
preparazione e selezione delle coppie e che si impegnino a seguire l'evoluzione
dell'inserimento del minore nella sua famiglia adottiva. Ritenendo che
potessero sussistere i presupposti per un intervento corretto e rispettoso dei
diritti dei minori, il CIAI ha proposto alle autorità romene il proprio statuto
e la propria procedura, che è stata vagliata e approvata.
Ottenuta la
necessaria autorizzazione ministeriale, è stato possibile firmare l'accordo
che segue e iniziare quindi una collaborazione che, superata una prima fase
di "assestamento"; auspichiamo possa raggiungere i risultati e
offrire le garanzie per le quali è stato pensato.
ACCORDO
TRA L'ASSOCIAZIONE "CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE" DI
MILANO E IL "COMITATO ROMENO PER LE ADOZIONI" DI BUCAREST
Principi generali
Fungono da guida al presente accordo i principi
fissati dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino,
adottati dall'Assemblea generale del 20.11.89.
Essi
stabiliscono che:
a) l'adozione internazionale può essere considerata
come una misura alternativa nell'interesse del minore, quando egli non possa
essere collocato in famiglia affidataria o adottiva e comunque non ci si possa
occupare di lui in modo adeguato all'interno del proprio Paese d'origine;
b)
il migliore interesse del bambino sarà l'elemento decisivo in materia di
adozione;
c) il bambino che viene adottato all'estero deve
poter godere di una protezione e di un quadro normativo che siano
l'equivalente di quelli esistenti in materia di adozione nazionale;
d) l'adozione di un bambino da parte di un altro
Paese deve essere realizzata dalle autorità competenti e non deve prevedere
alcun interesse economico per coloro che intervengono in questa adozione.
Linee direttive per il coordinamento delle adozioni
1. Le adozioni di bambini romeni sono effettuate in
accordo con le leggi romena e italiana vigenti.
2. L'Associazione "Centro italiano per l'adozione
internazionale" si impegna a collaborare esclusivamente con il Comitato
romeno per le adozioni al fine di coordinare l'adozione di bambini romeni da
parte di coppie italiane, e di cittadini romeni residenti in Italia.
3. II Comitato romeno per le adozioni esaminerà le
domande di cittadini italiani (uno dei due genitori deve essere di nazionalità
italiana) e dei cittadini romeni che ad esso saranno indirizzati dal CIAI.
Requisiti
(*)
- Coppie che siano sposate da almeno tre anni e, a
titolo eccezionale, coppie che siano sposate da meno di tre anni o persone
singole.
- La differenza di età tra i genitori e il bambino
sarà di minimo 25 anni e massimo 35 anni per la madre adottiva e 40 anni per il
padre adottivo.
- Le coppie non possono avere più di due figli; per
quanto riguarda bambini con problemi particolari, nel loro interesse, il
Comitato esaminerà eventuali deroghe.
I bambini adottabili
- Coloro che siano iscritti alle liste del Comitato
romeno per le adozioni e che non abbiamo potuto essere destinati all'adozione
all'interno della Romania nei sei mesi seguenti alla iscrizione nelle suddette
liste.
Procedura
La domanda di adozione di un minore romeno dovrà
essere presentata tramite il Centro italiano per l'adozione internazionale
direttamente al Comitato romeno per le adozioni e sarà accompagnata da un
dossier che contenga i sottoelencati documenti:
- domanda dei candidati, che esprime la volontà di
adottare con adozione piena un minore romeno (atto notorio);
-
certificati di nascita e di matrimonio;
-
certificati del casellario giudiziale;
-
certificati medici dei candidati, dei figli e di chiunque viva all'interno
della famiglia;
-
certificati attestanti la situazione patrimoniale e il reddito della famiglia;
-
fotografie dei candidati e della famiglia al completo (genitori e bambini);
- relazione psico-sociale redatta dal Centro italiano
per l'adozione internazionale (copia autentica e legalizzata) che dovrà
contenere le seguenti precisazioni:
•
motivazioni all'adozione,
•
storia psico-sociale,
•
parere dei figli di età superiore ai 10 anni circa il progetto adottivo dei
genitori,
•
legame e interesse della famiglia riguardo la storia e la cultura romena,
•
disponibilità da parte della famiglia allargata e degli amici,
• idoneità concessa dal Tribunale per i minorenni
competente che attesti l'attitudine della coppia all'adozione di un bambino
(copia autentica legalizzata).
Tutti
i documenti dovranno essere tradotti in lingua romena da traduttori ufficiali.
Notizie sul bambino
Il Comitato romeno per le adozioni analizzerà le
domande pervenute e redigerà una lista d'attesa dei candidati.
A partire dai bisogni dei minori in lista per
l'adozione il Comitato selezionerà le famiglie più appropriate per ciascuno di
questi bambini e presenterà al CIAI la documentazione sotto elencata:
-
storia del bambino, comprese le circostanze attraverso le quali egli è
divenuto adottabile;
-
antecedenti medici del bambino;
-
rapporto sul suo stato di salute attuale;
-
fotografia recente del minore;
-
eventuali informazioni (storia, salute, ecc.) sui genitori biologici;
- qualora i futuri genitori desiderino richiedere
ulteriori informazioni sul bambino, il Comitato le trasmetterà tramite il
rappresentante del CIAI a Bucarest.
Accettazione del bambino da parte della famiglia
Qualora il bambino proposto venga accettato, il CIAI
ne darà comunicazione al Comitato entro 60 giorni al massimo. La famiglia dovrà
poi raggiungere la Romania entro le tre settimane successive per incontrare
il bambino (salvo cause di forza maggiore).
La famiglia dovrà prendere contatto con il Comitato
che le concederà il permesso scritto di incontrare il bambino in istituto per
tutto il soggiorno dei genitori adottivi in Romania. Nel caso di rifiuto del
bambino, la famiglia dovrà presentarsi al Comitato per spiegarne le
motivazioni.
Il Comitato romeno per le adozioni si riserva il
diritto di rifiutare la candidatura della famiglia per ulteriori proposte e
invierà al CIAI informazioni in merito a tale decisione.
In caso di accettazione, il Comitato romeno per le
adozioni metterà a disposizione dei candidati o dei loro rappresentanti legali
il dossier contenente tutti i documenti, nonché la conferma che il bambino non
ha potuto essere dato in affido o adottato in Romania durante i sei mesi
successivi all'iscrizione nelle liste.
I candidati che desiderino avvalersi del servizio di
un avvocato devono indirizzarsi direttamente all'Ufficio romeno degli
avvocati. Le tasse saranno versate direttamente alla Banca romena per il
Commercio estero.
Il CIAI si incarica di seguire l'inserimento dei
bambino fino alla sua adozione. Un primo rapporto informativo dovrà essere
inviato dal CIAI al Comitato dopo un mese, i successivi dopo 2, 6, 12, 18, 24
mesi dall'arrivo del bambino in Italia.
In caso di rifiuto o di abbandono del bambino in
Italia i servizi sociali di aiuto all'infanzia competenti sono responsabili
della protezione del bambino e del suo collocamento in una famiglia sostitutiva
conformemente alla legge italiana. II CIAI sarà tenuto a consultare il Comitato
e a tenerlo informato di tutte le decisioni prese in merito al bambino.
Il Comitato romeno per le adozioni e il Centro
italiano per l'adozione internazionale, lavorando in stretta collaborazione, si
scambieranno il personale e gli esperti per acquisire maggiore esperienza nel
campo dell'adozione internazionale.
Il CIAI terrà informato il Comitato romeno per le
adozioni circa tutti i programmi di ricerca, culturali o d'altra natura,
concernenti i bambini d'origine romena.
8 aprile 1991
Valeria Rossi Dragone
Presidente del Centro italiano per l’adozione
internazionale
Alexandra Zugravescu
Presidente del Comitato rumeno per le adozioni
(*) Essendo il testo dell'accordo
uguale per tutti i Paesi stranieri, i requisiti sono applicabili solo quando
coincidono con quanto espressamente previsto dalla legge del Paese degli
aspiranti genitori adottivi.
www.fondazionepromozionesociale.it