Prospettive assistenziali, n. 99, luglio-settembre 1992

 

 

PROGETTO DI CONVENZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE (*)

 

 

L'elaborato della Conferenza de L'Aja si presenta sotto più di un profilo come particolarmente apprezzabile.

Si tratta, sostanzialmente, di un disegno sistematico che si propone di introdurre nel settore delle adozioni internazionali una metodologia gestita in stretto e costante collegamento tra di loro dalle autorità dei paesi "di origine" e da quelle dei paesi "di accoglienza", ispirandosi alla linea di tendenza di inserire le scelte adozionali ed i controlli sull'efficacia dei provvedimenti stranieri di adozione nella più vasta area dei principi fon­damentali posti a tutela dell'infanzia ripetutamente enunciati dall'ONU (e da ultimo ribaditi nella ormai notissima Convenzione sui diritti del bambino del novembre 1989): significativa, in proposito, è l'insistenza con la quale nell'elaborato si richiama il dato preminente del "superiore inte­resse del bambino".

Da condividere certamente, ad esempio, il co­stante riferimento che la Conferenza (articolo 5 lettera a) e articolo 15) fa dell'esigenza di un pre­ventivo riscontro di idoneità in capo a quanti in­tendano accogliere un minore di diversa nazio­nalità.

Viene in tal modo ad essere giustamente scon­fessato quell'atteggiamento che anche di recen­te si era manifestato da parte di alcuni studiosi di diritto internazionale privato e che, ispirato ad una critica esasperata dei controlli disposti dalla legislazione italiana nei confronti dei provvedi­menti stranieri di adozione (articolo 32 della legge 184), definiti come un esempio di "nazio­nalismo giuridico" e di "autarchia adottiva"; pro­ponevano un ribaltamento di tali controlli in osse­quio al rispetto integrale delle decisioni degli altri Stati, fino ad auspicare il ripristino del perverso meccanismo delle "delibazioni" di infausta me­moria.

Altrettanto degna di incondizionato consenso la minuziosa disciplina che viene prospettata cir­ca le finalità, i controlli ed il campo di operatività delle organizzazioni di intermediazione, oggi fon­te di notevoli confusioni ed abusi (articoli 9-12).

Peraltro, accanto a questi indubbi pregi, appa­re doveroso esprimere alcune riserve su vari altri aspetti, niente affatto secondari, della Conven­zione:

1) innanzitutto, per quanto riguarda i controlli istituzionali relativi all'avvio delle pratiche di ado­zione internazionale, i criteri suggeriti dalla Con­venzione appaiono ancora troppo vaghi: è il ca­so, ad esempio, dell'articolo 4 lettera a), dove ci si limita a prescrivere che le competenti autorità dello Stato di origine debbano controllare se "il bambino è adottabile". In particolare, nessun cenno viene fatto dalla Convenzione all'esigenza che, prima di dare il via ad una pratica di adozio­ne internazionale di un minore, ne sia seriamente accertato l'effettivo stato di abbandono; cos) co­me tutta l'ottica dei controlli preventivi delineata dagli articoli 4 e 5 della Convenzione pare far ri­ferimento ad un concetto di "adozione consen­suale" che è tra l'altro del tutto estranea alla ma­turazione sociale e giuridica avvenuta in Italia da più di vent'anni;

2) il sistema di designazione delle "Autorità centrali" deputate da ciascun Stato alla trattazio­ne delle adozioni internazionali (articoli 6 e se­guenti) si presenta, ad una prima lettura, alquan­to generico e al tempo stesso macchinoso e - così come è dato leggerne le competenze ivi de­lineate - sembra fin d'ora prestare il fianco al ri­schio di innescare un dedalo di formalità e di lun­gaggini burocratiche. Opportunamente la Con­venzione prevede e prescrive l'instaurazione di costanti rapporti tra lo Stato di origine e lo Stato di accoglienza del minore (ad esempio per quan­to riguarda l'uscita del minore dallo Stato di ap­partenenza ed il suo ingresso nello Stato degli adottanti, per quanto riguarda lo svolgimento dell'intero iter delle pratiche adozionali e in meri­to ai controlli e cautele da assumere nel corso della probation degli affidamenti preadottivi), ma la possibilità concreta di istituire e far funzionare un congegno di questo tipo si presenta, sulla car­ta, assai problematica: si pensi all'enorme esten­sione geografica di molti Paesi che fungono da serbatoio per l'adozione internazionale, alle loro arretratezze politiche e amministrative (così co­me nella maggioranza dei Comuni del nostro Mezzogiorno, del resto!), e - soprattutto - alla complessità e delicatezza delle mansioni che verranno così ad essere necessariamente asse­gnate alle rappresentanze diplomatiche dei vari Paesi, e cioè ad organi che per natura e tradizio­ne sono ben poco sensibili e preparati, a tutt'og­gi, a svolgere compiti in questa materia. È vero, in proposito, che la Convenzione prevede altresì, in tutto questo settore, un raccordo tra le autorità statali e le organizzazioni di intermediazione au­torizzate (articoli 8 e 14), ma è anche vero che tale raccordo è previsto soltanto come facoltati­vo. E d'altra parte tutti sappiamo quanto siano scarse ancor oggi tali organizzazioni sia in Italia che all'estero;

3) ed infine la sommaria disciplina degli effetti giuridici delle adozioni internazionali tracciata dall'articolo 24 della Convenzione non affronta, lasciandoli perciò irrisolti, alcuni dei più gravi problemi che si incontrano nella pratica, quali la creazione - a seguito dell'adozione internaziona­le - della doppia cittadinanza in capo ai minori adottati ed alla permanenza dei vincoli giuridici e personali degli adottati con lo Stato e la famiglia di origine.

 

 

SCHEMA DI PROGETTO DELLA CONVENZIONE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LA PROTEZIONE DEI MINORI IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE (1)

 

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Riconoscendo che l'adozione internazionale può presentare il vantaggio di dare una famiglia stabile a un bambino che non può essere cresciuto convenientemente nel suo Stato d'ori­gine;

Convinti della necessità di prevedere misure per garantire che le adozioni internazionali ab­biano luogo sia nell'interesse superiore del mi­nore e nel rispetto dei diritti fondamentali, che per prevenire il rapimento, la vendita o la tratta dei bambini;

Desiderando stabilire a tale scopo, delle di­sposizioni comuni che tengano conto dei princi­pi riconosciuti dagli organi internazionali, in par­ticolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del bambino, del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui prin­cipi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei bambini, esaminati soprattut­to dal punto di vista delle pratiche in materia di adozione e affidamento familiare sui piani nazio­nale e internazionale (Risoluzione dell'Assem­blea generale 41/85, del 3 dicembre 1986);

Si sono accordati sulle seguenti disposizioni:

 

Capitolo I -  Campo d'applicazione della Convenzione

 

Articolo 1

La presente Convenzione ha per oggetto:

a) stabilire delle garanzie affinché le adozioni internazionali abbiano luogo nell'interesse del bambino e nel rispetto dei suoi diritti fondamen­tali;

b) instaurare un sistema di cooperazione tra gli stati contraenti per assicurare il rispetto di ta­li garanzie e così prevenire il rapimento, la ven­dita o la tratta di bambini;

c) assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti delle adozioni realizzate secondo la Convenzione.

 

Articolo 2

La Convenzione si applica quando un minore residente abitualmente in uno Stato contraente ("lo Stato d'origine") è stato, è o deve essere trasferito in un altro Stato contraente ("lo Stato d'accoglienza"), sia dopo la sua adozione nello Stato d'origine da coniugi o persone abitual­mente residenti nello Stato d'accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato d'accoglienza o nello Stato d'origine.

 

Articolo 3

Se il minore raggiunge i diciotto anni di età prima di essere stato adottato nello Stato d'ori­gine o nello Stato d'accoglienza, la Convenzione cessa d'essere applicata.

 

Capitolo II -  Disposizioni fondamentali

 

Articolo 4

Tra i futuri genitori adottivi e il bambino od i suoi genitori non può aver luogo nessun contat­to finché le condizioni dell'articolo 5, commi a), b) e c), e dell'articolo 6, comma a) non siano state rispettate, facendo salve le condizioni fis­sate dallo Stato d'origine.

 

Articolo 5

Le adozioni ispirate alla Convenzione posso­no aver luogo solo se le autorità competenti del­lo Stato d'origine:

a) hanno stabilito che il minore è adottabile;

b) hanno constatato, dopo aver debitamente esaminato le possibilità di affidamento del mino­re nel suo Stato d'origine, che l'adozione inter­nazione risponde all'interesse superiore del mi­nore;

c) si sono assicurate:

- che le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state sostenute dai consigli necessari e debita­mente informate sulle conseguenze del loro as­senso e dell'adozione;

- che hanno dato il loro assenso in modo li­bero e incondizionato, nelle forme legali richie­ste ed in forma scritta;

- che i consensi non sono stati ottenuti me­diante pagamento o contropartita d'alcun tipo e sono divenuti irrevocabili;

- che il consenso della madre, se richiesto, è stato dato solo dopo la nascita del bambino;

- che i consensi sono stati dati conoscendo pienamente gli effetti dell'adozione nello Stato d'accoglienza; e

d) si sono assicurate, avuto riguardo all'età e alla maturità del minore:

- che questi è stato appoggiato nei consigli e debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, se questo è richiesto;

- che i desideri e il parere del minore sono stati presi in considerazione;

- che il consenso del minore all'adozione, quando richiesto, è stato dato in modo libero e incondizionato, nelle forme legali richieste ed in forma scritta, e che non è stato ottenuto dietro pagamento o contropartita di alcun tipo.

 

Articolo 6

Le adozioni ispirate alla Convenzione posso­no aver luogo solo se le autorità competenti del­lo Stato d'accoglienza hanno constatato:

a) che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei all'adozione;

b) che il minore è o sarà autorizzato ad entra­re ed a soggiornare in modo permanente in questo Stato.

 

Articolo 7

Il trasferimento del minore nello Stato d'acco­glienza prima della sua adozione o l'adozione del minore prima del suo trasferimento può aver luogo solo se le autorità competenti dei due Sta­ti:

a) si sono assicurate che non esistano impe­dimenti all'adozione ai sensi delle leggi dei loro Stati; e

b) hanno accettato che il minore sia affidato ai futuri genitori adottivi.

 

Capitolo III - Autorità centrali e organismi autorizzati

 

Articolo 8

Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di adempiere agli obblighi che le sono imposti dalla Convenzione.

Uno stato federale, uno Stato in cui siano in vigore più sistemi di diritto o uno Stato che ab­bia delle unità territoriali autonome è libero di designare più di un'Autorità centrale e di speci­ficare l'estensione territoriale delle loro compe­tenze. Lo Stato che fa uso di questa facoltà de­signa l'Autorità centrale alla quale deve essere indirizzata ogni comunicazione in vista della sua trasmissione all'Autorità centrale competente in seno a questo Stato.

 

Articolo 9

Le Autorità centrali devono cooperare tra loro e promuovere una collaborazione tra le Autorità competenti dei loro Stati per assicurare la pro­tezione dei minori e realizzare gli altri obiettivi della Convenzione.

Esse prendono tutte le misure adeguate per:

a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia di adozione e altre informa­zioni generali, come statistiche e formulari;

b) informare reciprocamente sul funziona­mento della Convenzione e, per quanto possibi­le, eliminare gli ostacoli alla sua applicazione.

 

Articolo 10

Le Autorità centrali prendono, sia direttamen­te, sia con il concorso delle autorità pubbliche o organismi debitamente autorizzate nel loro Sta­to, tutte le misure appropriate, in particolare per:

a) raccogliere, conservare e scambiare infor­mazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria al rispetto degli obiettivi della Convenzione, in par­ticolare all'articolo 25;

b) facilitare, seguire e attivare la procedura in vista dell'adozione;

c) prevenire indebiti profitti materiali in occa­sione di un'adozione e impedire ogni pratica contraria agli obiettivi della Convenzione;

d) promuovere lo sviluppo di organismi di consulenza in materia di adozione nei loro Stati;

e) scambiare rapporti generali di valutazione sulla esperienza in materia di adozione interna­zionale.

 

Articolo 11

Possono beneficiare dell'autorizzazione e conservarla solo gli organismi che dimostrino la loro attitudine ad adempiere correttamente i compiti amministrativi e sociali che potrebbero loro essere affidati.

 

Articolo 12

Un organismo autorizzato deve:

a) perseguire esclusivamente scopi non di lu­cro, alle condizioni e nei limiti fissati dalle autori­tà competenti dello Stato;

b) essere diretto e amministrato da persone particolarmente qualificate per la loro integri­tà morale e la loro formazione od esperienza ad operare nel campo dell'adozione internazio­nale; e

c) essere sottoposto alla sorveglianza delle Autorità competenti di questo Stato per quanto riguarda la sua composizione, il suo funziona­mento e la sua situazione finanziaria.

 

Articolo 13

Un organismo autorizzato in uno Stato con­traente non potrà operare in un altro Stato con­traente a meno che sia stato autorizzato da en­trambi gli Stati.

 

Capitolo IV - Procedura

 

Articolo 14

Le persone abitualmente residenti in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore la cui residenza abituale sia situata in un altro Stato contraente, devono rivolgersi all'Au­torità centrale dello Stato della loro residenza abituale.

 

Articolo 15

Se l'Autorità centrale dello Stato d'accoglien­za ritiene che i richiedenti siano qualificati e ido­nei all'adozione, redige un rapporto contenente informazioni sulla loro identità, la loro capacità legale di adottare, la loro situazione personale, familiare e medica, il loro ambiente sociale, i motivi che li animano, la loro attitudine all'ado­zione internazionale e sui minori di cui sarebbe­ro idonei a prendersi cura.

Essa trasmette il rapporto all'Autorità centrale dello Stato d'origine.

 

Articolo 16

Se l'Autorità centrale dello Stato d'origine ri­tiene che il minore sia adottabile:

a) redige un rapporto contenente informazioni sulla identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua situazione perso­nale, familiare e medica, ed anche sui suoi biso­gni particolari;

b) si assicura che i consensi previsti dall'arti­colo 5 siano stati ottenuti; e

c) verifica, basandosi in particolare sui rap­porti riguardanti il minore e i futuri genitori adot­tivi, che il trasferimento previsto risponde all'in­teresse superiore del minore.

Trasmette all'Autorità centrale dello Stato d'accoglienza il rapporto previsto al comma a) e le motivazioni dell'accertamento previsto dal comma c).

 

Articolo 17

Il collocamento del minore presso i suoi futuri genitori adottivi o la sua adozione può aver luo­go solo:

a) se l'Autorità centrale dello Stato d'origine si è assicurata che i futuri genitori adottivi hanno espresso il loro consenso a tale collocamento; e

b) se le Autorità centrali dello Stato d'origine e dello Stato d'accoglienza si sono accordate sul suo collocamento.

 

Articolo 18

Le Autorità centrali dei due Stati prendono tutte le misure utili affinché il minore riceva le autorizzazioni all'espatrio dello Stato d'origine e di entrata e soggiorno permanente nello Stato d'accoglienza. Vigilano affinché il suo trasfe­rimento si verifichi in tutta sicurezza, a con­dizioni adeguate e, se ciò è possibile, in compa­gnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.

 

Articolo 19

Le Autorità centrali si tengono informate sulla procedura dell'adozione e sulle misure prese per condurle a termine, così come sullo svolgi­mento del periodo di prova, se questo è richie­sto.

 

Articolo 20

Qualora l'adozione debba avere luogo dopo il trasferimento del minore nello Stato d'acco­glienza e qualora l'Autorità centrale di questo Stato ritenga che la permanenza del minore nel­la famiglia d'accoglienza non sia più nel suo su­periore interesse, essa prende le misure utili al­la protezione del bambino, in particolare allo scopo:

a) di allontanare il minore dalle persone che desiderano adottarlo e di prendersene cura provvisoriamente;

b) di assicurare senza ritardi il collocamento del minore in un'altra famiglia in vista della sua adozione, di concerto con l'Autorità centrale dello Stato d'origine. L'adozione del minore può aver luogo solo se l'Autorità dello Stato d'origine è stata debitamente informata sui nuovi genitori adottivi;

c) in ultima istanza, di rinviare il minore nel suo Stato d'origine.

Avuto riguardo in particolare all'età e alla ma­turità del minore, questi sarà consultato e, all'occorrenza, sarà richiesto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità col pre­sente articolo.

 

Articolo 21

Le competenze conferite all'Autorità centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o organismi autorizzati in conformità al capitolo 3, nei modi previsti dalla legge del proprio Stato.

Uno Stato contraente può dichiarare presso il depositario della Convenzione che le competen­ze conferite all'Autorità centrale dal presente capitolo possono anche essere esercitate in questo Stato, nei modi previsti dalla legge e sot­to il controllo delle Autorità competenti di questo Stato, da persone o organismi che rispondono alle condizioni di moralità, competenza profes­sionale, esperienza e responsabilità richieste da questo Stato.

Uno Stato contraente può dichiarare presso il depositario della Convenzione che le adozioni di minori, la cui residenza abituale è situata sul suo territorio, possano aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità centrali sono state eserci­tate in conformità al primo paragrafo.

 

Capitolo V - Riconoscimento

 

Articolo 22

Un adozione dichiarata conforme alla Con­venzione dall'Autorità competente dello Stato contraente dove l'adozione ha avuto luogo, è ri­conosciuta di diritto negli altri Stati contraenti.

Il riconoscimento non può essere rifiutato da uno Stato contraente, a meno che esso sia ma­nifestamente contrario al suo ordine pubblico e all'interesse superiore del minore.

 

Articolo 23

Qualora il diritto dello Stato d'accoglienza che ha fatto la riserva prevista dall'articolo X (**) su­bordini l'adozione ad una procedura probatoria soddisfacente, mentre l'adozione è già stata fat­ta nello Stato d'origine:

a) il riconoscimento di diritto verte unicamente sul trasferimento dell'Autorità legale sul minore ai genitori adottivi o alle Autorità competenti del­lo Stato d'accoglienza, in conformità alla legge di questo Stato;

b) il riconoscimento del legame di filiazione è sospeso fino a quando questo legame non sia confermato dalle Autorità competenti dello Stato d'accoglienza dopo aver constatato la conclu­sione soddisfacente del periodo di prova;

c) gli atti preliminari all'adozione, previsti all'articolo 5 della Convenzione, che sono stati adempiuti nello Stato d'origine, fanno fede negli altri Stati contraenti.

Se l'autorità centrale dello Stato d'accoglien­za constata che la permanenza del minore nel­la famiglia d'accoglienza non è più manifesta­mente nel suo interesse, essa prende le misure utili alla sua protezione, come previsto all'artico­lo 20.

 

Articolo 24

Il minore, la cui adozione è riconosciuta in uno Stato contraente è considerato di diritto come fi­glio dei genitori adottivi e gode almeno dei diritti che questo Stato garantisce ai figli (adottivi).

Qualora sia spezzato il legame di diritto tra il minore e la sua famiglia d'origine nello Stato do­ve l'adozione ha luogo, questo effetto è ricono­sciuto negli altri Stati contraenti.

 

Capitolo VI - Disposizioni generali

 

Articolo 25

Gli Stati contraenti provvedono a conservare le informazioni relative alle origini del minore e ad assicurare l'accesso a tali informazioni, con i consigli appropriati, nella misura permessa dal­la legge dello Stato d'origine e della legge dello Stato che è in possesso di tali informazioni.

 

Articolo 26

Sotto riserva dell'articolo 25, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Conven­zione, in particolare quelli previsti agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati per altri fini che non siano quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.

 

Articolo 27

Nessuno può ricavare un profitto indebito in ragione di un intervento in occasione di un'ado­zione internazionale.

Possono essere reclamati e pagati gli onorari ragionevoli delle persone che sono intervenute nell'adozione.

I dirigenti, amministratori e impiegati degli or­ganismi coinvolti in un'adozione non possono ri­cevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi stessi.

 

Articolo 28

Ogni Autorità competente che constata che una delle disposizioni della Convenzione è stata violata o rischia manifestamente di esserlo ne informa immediatamente l'Autorità centrale dello Stato da cui essa dipende, affinché questa pos­sa prendere le misure utili.

 

Articolo 29

Il Segretario generale della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una commissione speciale al fi­ne di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.

 

 

(*) II documento, dal titolo "Schema di progetto della Convenzione sulla cooperazione internazionale e la prote­zione dei minori in materia di adozione internazionale", 8 stato approvato nel febbraio 1992 dalla Commissione spe­ciale sull'adozione di minori provenienti dall'estero, istituita dalla Conferenza de L'Aja di Diritto Internazionale privato. La traduzione è stata curata dal CIAI.

 (1) Il progetto, che riportiamo integralmente, è una ver­sione rivista del progetto di Convenzione preparato dalla Commissione speciale sull'adozione internazionale, che si è tenuta a L'Aja nelle sale dell'Accademia di diritto interna­zionale dal 3 al 14 febbraio 1992. Un gruppo ristretto del Comitato di redazione della Commissione speciale si 8 riu­nito a L'Aja il 9 e 10 marzo 1992, allo scopo di rivedere il testo dal punto di vista linguistico, di eliminare le differenze tra il francese e l'inglese e di dar seguito ad alcune deci­sioni prese dalla Commissione speciale.

Il progetto, composto da 6 capitoli contenenti un totale di 29 articoli, sarà esaminato e completato nella diciassette­sima sessione della Conferenza, quella del Centenario, che si terrà a L'Aja nel maggio 1993. In questa sessione dovranno essere elaborati dei nuovi articoli, in particolare quelli basati sulle relazioni di questa Convenzione con al­tre Convenzioni internazionali, l'applicazione della Con­venzione nel tempo (ossia la presa in conto di un'eventuale retroattività) e le clausole speciali per gli Stati federali. Inoltre dovrà essere aggiunto un capitolo sulle clausole fi­nali (firma, ratifica e entrata in vigore). La diciassettesima sessione dovrà inoltre esaminare se convenga includere degli articoli specifici su materie quali: applicazione della Convenzione ai bambini profughi, adozione del bambino da parte dei genitori e possibilità per le persone interessa­te ad un'adozione di rivolgersi alle Autorità Centrali desi­gnate in conformità alla Convenzione.

Il rapporto della Commissione speciale, che dev'essere redatto dal relatore, professore G. Parra-Aranguren, assi­stito dalla sig.ra L.G. Balanon, relatrice consulente, verrà distribuito ufficialmente, insieme allo schema di progetto, nel corso dell'estate 1992.

Il documento 8 stato elaborato dall'Ufficio permanente della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato, 6, Scheveningseweg, 2517 KT HAYE, Paesi Bassi, telefono n. (31) (70) 3633303 - telefax n. (31) (70) 3604867.

 (**) Questo articolo sarà redatto in seguito.

 

 

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