PROGETTO
DI CONVENZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE (*)
L'elaborato
della Conferenza de L'Aja si presenta sotto più di un profilo come
particolarmente apprezzabile.
Si tratta,
sostanzialmente, di un disegno sistematico che si propone di introdurre nel
settore delle adozioni internazionali una metodologia gestita in stretto e
costante collegamento tra di loro dalle autorità dei paesi "di
origine" e da quelle dei paesi "di accoglienza", ispirandosi
alla linea di tendenza di inserire le scelte adozionali ed i controlli
sull'efficacia dei provvedimenti stranieri di adozione nella più vasta area dei
principi fondamentali posti a tutela dell'infanzia ripetutamente enunciati
dall'ONU (e da ultimo ribaditi nella ormai notissima Convenzione sui diritti
del bambino del novembre 1989): significativa, in proposito, è l'insistenza
con la quale nell'elaborato si richiama il dato preminente del "superiore
interesse del bambino".
Da
condividere certamente, ad esempio, il costante riferimento che la Conferenza
(articolo 5 lettera a) e articolo 15) fa dell'esigenza di un preventivo
riscontro di idoneità in capo a quanti intendano accogliere un minore di
diversa nazionalità.
Viene in tal
modo ad essere giustamente sconfessato quell'atteggiamento che anche di recente
si era manifestato da parte di alcuni studiosi di diritto internazionale
privato e che, ispirato ad una critica esasperata dei controlli disposti dalla
legislazione italiana nei confronti dei provvedimenti stranieri di adozione
(articolo 32 della legge 184), definiti come un esempio di "nazionalismo
giuridico" e di "autarchia adottiva"; proponevano un
ribaltamento di tali controlli in ossequio al rispetto integrale delle
decisioni degli altri Stati, fino ad auspicare il ripristino del perverso
meccanismo delle "delibazioni" di infausta memoria.
Altrettanto
degna di incondizionato consenso la minuziosa disciplina che viene prospettata
circa le finalità, i controlli ed il campo di operatività delle organizzazioni
di intermediazione, oggi fonte di notevoli confusioni ed abusi (articoli
9-12).
Peraltro,
accanto a questi indubbi pregi, appare doveroso esprimere alcune riserve su
vari altri aspetti, niente affatto secondari, della Convenzione:
1)
innanzitutto, per quanto riguarda i controlli istituzionali
relativi all'avvio delle pratiche di adozione internazionale, i criteri
suggeriti dalla Convenzione appaiono ancora troppo vaghi: è il caso, ad
esempio, dell'articolo 4 lettera a), dove ci si limita a prescrivere che le
competenti autorità dello Stato di origine debbano controllare se "il
bambino è adottabile". In particolare, nessun cenno viene fatto dalla
Convenzione all'esigenza che, prima di dare il via ad una pratica di adozione
internazionale di un minore, ne sia seriamente accertato l'effettivo stato di
abbandono; cos) come tutta l'ottica dei controlli preventivi delineata dagli
articoli 4 e 5 della Convenzione pare far riferimento ad un concetto di
"adozione consensuale" che è tra l'altro del tutto estranea alla maturazione
sociale e giuridica avvenuta in Italia da più di vent'anni;
2) il
sistema di designazione delle "Autorità centrali" deputate da ciascun
Stato alla trattazione delle adozioni internazionali (articoli 6 e seguenti)
si presenta, ad una prima lettura, alquanto generico e al tempo stesso
macchinoso e - così come è dato leggerne le competenze ivi delineate - sembra
fin d'ora prestare il fianco al rischio di innescare un dedalo di formalità e
di lungaggini burocratiche. Opportunamente la Convenzione prevede e prescrive
l'instaurazione di costanti rapporti tra lo Stato di origine e lo Stato di
accoglienza del minore (ad esempio per quanto riguarda l'uscita del minore
dallo Stato di appartenenza ed il suo ingresso nello Stato degli adottanti,
per quanto riguarda lo svolgimento dell'intero iter delle pratiche adozionali e
in merito ai controlli e cautele da assumere nel corso della probation degli affidamenti preadottivi), ma la
possibilità concreta di istituire e far funzionare un congegno di questo tipo
si presenta, sulla carta, assai problematica: si pensi all'enorme estensione
geografica di molti Paesi che fungono da serbatoio per l'adozione
internazionale, alle loro arretratezze politiche e amministrative (così come
nella maggioranza dei Comuni del nostro Mezzogiorno, del resto!), e -
soprattutto - alla complessità e delicatezza delle mansioni che verranno così
ad essere necessariamente assegnate alle rappresentanze diplomatiche dei vari
Paesi, e cioè ad organi che per natura e tradizione sono ben poco sensibili e
preparati, a tutt'oggi, a svolgere compiti in questa materia. È vero, in
proposito, che la Convenzione prevede altresì, in tutto questo settore, un
raccordo tra le autorità statali e le
organizzazioni di intermediazione autorizzate (articoli 8 e 14), ma è anche
vero che tale raccordo è previsto soltanto come facoltativo. E d'altra parte
tutti sappiamo quanto siano scarse ancor oggi tali organizzazioni sia in Italia
che all'estero;
3) ed infine
la sommaria disciplina degli effetti giuridici delle adozioni internazionali
tracciata dall'articolo 24 della Convenzione non affronta, lasciandoli perciò
irrisolti, alcuni dei più gravi problemi che si incontrano nella pratica, quali
la creazione - a seguito dell'adozione internazionale - della doppia cittadinanza
in capo ai minori adottati ed alla permanenza dei vincoli giuridici e personali
degli adottati con lo Stato e la famiglia di origine.
SCHEMA
DI PROGETTO DELLA CONVENZIONE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LA PROTEZIONE
DEI MINORI IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE (1)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo che l'adozione internazionale può presentare il vantaggio di dare
una famiglia stabile a un bambino che non può essere cresciuto convenientemente
nel suo Stato d'origine;
Convinti della necessità di prevedere misure per
garantire che le adozioni internazionali abbiano luogo sia nell'interesse
superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali, che per
prevenire il rapimento, la vendita o la tratta dei bambini;
Desiderando stabilire a tale scopo, delle disposizioni
comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli organi
internazionali, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti del bambino, del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni
Unite sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al
benessere dei bambini, esaminati soprattutto dal punto di vista delle pratiche
in materia di adozione e affidamento familiare sui piani nazionale e internazionale
(Risoluzione dell'Assemblea generale 41/85, del 3 dicembre 1986);
Si
sono accordati sulle seguenti disposizioni:
Capitolo I - Campo d'applicazione della Convenzione
Articolo 1
La presente Convenzione ha per oggetto:
a) stabilire delle garanzie affinché le adozioni
internazionali abbiano luogo nell'interesse del bambino e nel rispetto dei suoi
diritti fondamentali;
b) instaurare un sistema di cooperazione tra gli
stati contraenti per assicurare il rispetto di tali garanzie e così prevenire
il rapimento, la vendita o la tratta di bambini;
c) assicurare il riconoscimento negli Stati
contraenti delle adozioni realizzate secondo la Convenzione.
Articolo 2
La Convenzione si applica quando un minore residente
abitualmente in uno Stato contraente ("lo Stato d'origine") è stato,
è o deve essere trasferito in un altro Stato contraente ("lo Stato
d'accoglienza"), sia dopo la sua adozione nello Stato d'origine da coniugi
o persone abitualmente residenti nello Stato d'accoglienza, sia in vista di
tale adozione nello Stato d'accoglienza o nello Stato d'origine.
Articolo 3
Se il minore raggiunge i diciotto anni di età prima
di essere stato adottato nello Stato d'origine o nello Stato d'accoglienza, la
Convenzione cessa d'essere applicata.
Capitolo II - Disposizioni fondamentali
Articolo 4
Tra i futuri genitori adottivi e il bambino od i suoi
genitori non può aver luogo nessun contatto finché le condizioni dell'articolo
5, commi a), b) e c), e dell'articolo 6, comma a) non siano state rispettate,
facendo salve le condizioni fissate dallo Stato d'origine.
Articolo 5
Le adozioni ispirate alla Convenzione possono aver
luogo solo se le autorità competenti dello Stato d'origine:
a)
hanno stabilito che il minore è adottabile;
b)
hanno constatato, dopo aver debitamente esaminato le possibilità di affidamento
del minore nel suo Stato d'origine, che l'adozione internazione risponde
all'interesse superiore del minore;
c)
si sono assicurate:
- che le persone, le istituzioni e le autorità, il
cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state sostenute dai consigli
necessari e debitamente informate sulle conseguenze del loro assenso e
dell'adozione;
- che hanno dato il loro assenso in modo libero e
incondizionato, nelle forme legali richieste ed in forma scritta;
- che i consensi non sono stati ottenuti mediante
pagamento o contropartita d'alcun tipo e sono divenuti irrevocabili;
-
che il consenso della madre, se richiesto, è stato dato solo dopo la nascita
del bambino;
- che i consensi sono stati dati conoscendo
pienamente gli effetti dell'adozione nello Stato d'accoglienza; e
d)
si sono assicurate, avuto riguardo all'età e alla maturità del minore:
- che questi è stato appoggiato nei consigli e
debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso
all'adozione, se questo è richiesto;
-
che i desideri e il parere del minore sono stati presi in considerazione;
- che il consenso del minore all'adozione, quando
richiesto, è stato dato in modo libero e incondizionato, nelle forme legali
richieste ed in forma scritta, e che non è stato ottenuto dietro pagamento o
contropartita di alcun tipo.
Articolo 6
Le adozioni ispirate alla Convenzione possono aver
luogo solo se le autorità competenti dello Stato d'accoglienza hanno
constatato:
a)
che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei all'adozione;
b) che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed
a soggiornare in modo permanente in questo Stato.
Articolo 7
Il trasferimento del minore nello Stato d'accoglienza
prima della sua adozione o l'adozione del minore prima del suo trasferimento
può aver luogo solo se le autorità competenti dei due Stati:
a) si sono assicurate che non esistano impedimenti
all'adozione ai sensi delle leggi dei loro Stati; e
b)
hanno accettato che il minore sia affidato ai futuri genitori adottivi.
Capitolo III - Autorità centrali e
organismi autorizzati
Articolo 8
Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale
incaricata di adempiere agli obblighi che le sono imposti dalla Convenzione.
Uno stato federale, uno Stato in cui siano in vigore
più sistemi di diritto o uno Stato che abbia delle unità territoriali autonome
è libero di designare più di un'Autorità centrale e di specificare
l'estensione territoriale delle loro competenze. Lo Stato che fa uso di questa
facoltà designa l'Autorità centrale alla quale deve essere indirizzata ogni
comunicazione in vista della sua trasmissione all'Autorità centrale competente
in seno a questo Stato.
Articolo 9
Le Autorità centrali devono cooperare tra loro e
promuovere una collaborazione tra le Autorità competenti dei loro Stati per
assicurare la protezione dei minori e realizzare gli altri obiettivi della
Convenzione.
Esse prendono tutte le misure adeguate per:
a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro
Stati in materia di adozione e altre informazioni generali, come statistiche e
formulari;
b) informare reciprocamente sul funzionamento della
Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli alla sua
applicazione.
Articolo 10
Le Autorità centrali prendono, sia direttamente, sia
con il concorso delle autorità pubbliche o organismi debitamente autorizzate
nel loro Stato, tutte le misure appropriate, in particolare per:
a) raccogliere, conservare e scambiare informazioni
relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella
misura necessaria al rispetto degli obiettivi della Convenzione, in particolare
all'articolo 25;
b)
facilitare, seguire e attivare la procedura in vista dell'adozione;
c) prevenire indebiti profitti materiali in occasione
di un'adozione e impedire ogni pratica contraria agli obiettivi della
Convenzione;
d)
promuovere lo sviluppo di organismi di consulenza in materia di adozione nei
loro Stati;
e)
scambiare rapporti generali di valutazione sulla esperienza in materia di
adozione internazionale.
Articolo 11
Possono beneficiare dell'autorizzazione e conservarla
solo gli organismi che dimostrino la loro attitudine ad adempiere correttamente
i compiti amministrativi e sociali che potrebbero loro essere affidati.
Articolo 12
Un
organismo autorizzato deve:
a) perseguire esclusivamente scopi non di lucro,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato;
b) essere diretto e amministrato da persone
particolarmente qualificate per la loro integrità morale e la loro formazione
od esperienza ad operare nel campo dell'adozione internazionale; e
c) essere sottoposto alla sorveglianza delle Autorità
competenti di questo Stato per quanto riguarda la sua composizione, il suo
funzionamento e la sua situazione finanziaria.
Articolo 13
Un organismo autorizzato in uno Stato contraente non
potrà operare in un altro Stato contraente a meno che sia stato autorizzato da
entrambi gli Stati.
Capitolo IV - Procedura
Articolo 14
Le persone abitualmente residenti in uno Stato
contraente, che desiderano adottare un minore la cui residenza abituale sia
situata in un altro Stato contraente, devono rivolgersi all'Autorità centrale
dello Stato della loro residenza abituale.
Articolo 15
Se l'Autorità centrale dello Stato d'accoglienza
ritiene che i richiedenti siano qualificati e idonei all'adozione, redige un
rapporto contenente informazioni sulla loro identità, la loro capacità legale
di adottare, la loro situazione personale, familiare e medica, il loro ambiente
sociale, i motivi che li animano, la loro attitudine all'adozione
internazionale e sui minori di cui sarebbero idonei a prendersi cura.
Essa
trasmette il rapporto all'Autorità centrale dello Stato d'origine.
Articolo 16
Se
l'Autorità centrale dello Stato d'origine ritiene che il minore sia
adottabile:
a) redige un rapporto contenente informazioni sulla
identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua
situazione personale, familiare e medica, ed anche sui suoi bisogni
particolari;
b)
si assicura che i consensi previsti dall'articolo 5 siano stati ottenuti; e
c) verifica, basandosi in particolare sui rapporti
riguardanti il minore e i futuri genitori adottivi, che il trasferimento
previsto risponde all'interesse superiore del minore.
Trasmette all'Autorità centrale dello Stato
d'accoglienza il rapporto previsto al comma a) e le motivazioni
dell'accertamento previsto dal comma c).
Articolo 17
Il collocamento del minore presso i suoi futuri
genitori adottivi o la sua adozione può aver luogo solo:
a) se l'Autorità centrale dello Stato d'origine si è
assicurata che i futuri genitori adottivi hanno espresso il loro consenso a
tale collocamento; e
b) se le Autorità centrali dello Stato d'origine e
dello Stato d'accoglienza si sono accordate sul suo collocamento.
Articolo 18
Le Autorità centrali dei due Stati prendono tutte le
misure utili affinché il minore riceva le autorizzazioni all'espatrio dello
Stato d'origine e di entrata e soggiorno permanente nello Stato d'accoglienza.
Vigilano affinché il suo trasferimento si verifichi in tutta sicurezza, a condizioni
adeguate e, se ciò è possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei
futuri genitori adottivi.
Articolo 19
Le Autorità centrali si tengono informate sulla
procedura dell'adozione e sulle misure prese per condurle a termine, così come
sullo svolgimento del periodo di prova, se questo è richiesto.
Articolo 20
Qualora l'adozione debba avere luogo dopo il
trasferimento del minore nello Stato d'accoglienza e qualora l'Autorità
centrale di questo Stato ritenga che la permanenza del minore nella famiglia
d'accoglienza non sia più nel suo superiore interesse, essa prende le misure
utili alla protezione del bambino, in particolare allo scopo:
a) di allontanare il minore dalle persone che
desiderano adottarlo e di prendersene cura provvisoriamente;
b) di assicurare senza ritardi il collocamento del
minore in un'altra famiglia in vista della sua adozione, di concerto con
l'Autorità centrale dello Stato d'origine. L'adozione del minore può aver luogo
solo se l'Autorità dello Stato d'origine è stata debitamente informata sui
nuovi genitori adottivi;
c)
in ultima istanza, di rinviare il minore nel suo Stato d'origine.
Avuto riguardo in particolare all'età e alla maturità
del minore, questi sarà consultato e, all'occorrenza, sarà richiesto il suo
consenso sulle misure da prendere in conformità col presente articolo.
Articolo 21
Le competenze conferite all'Autorità centrale dal
presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o organismi
autorizzati in conformità al capitolo 3, nei modi previsti dalla legge del
proprio Stato.
Uno Stato contraente può dichiarare presso il
depositario della Convenzione che le competenze conferite all'Autorità
centrale dal presente capitolo possono anche essere esercitate in questo Stato,
nei modi previsti dalla legge e sotto il controllo delle Autorità competenti
di questo Stato, da persone o organismi che rispondono alle condizioni di
moralità, competenza professionale, esperienza e responsabilità richieste da
questo Stato.
Uno Stato contraente può dichiarare presso il
depositario della Convenzione che le adozioni di minori, la cui residenza
abituale è situata sul suo territorio, possano aver luogo solo se le funzioni
conferite alle Autorità centrali sono state esercitate in conformità al primo
paragrafo.
Capitolo V - Riconoscimento
Articolo 22
Un adozione dichiarata conforme alla Convenzione
dall'Autorità competente dello Stato contraente dove l'adozione ha avuto luogo,
è riconosciuta di diritto negli altri Stati contraenti.
Il riconoscimento non può essere rifiutato da uno
Stato contraente, a meno che esso sia manifestamente contrario al suo ordine
pubblico e all'interesse superiore del minore.
Articolo 23
Qualora il diritto dello Stato d'accoglienza che ha
fatto la riserva prevista dall'articolo X (**) subordini l'adozione ad una
procedura probatoria soddisfacente, mentre l'adozione è già stata fatta nello
Stato d'origine:
a) il riconoscimento di diritto verte unicamente sul
trasferimento dell'Autorità legale sul minore ai genitori adottivi o alle
Autorità competenti dello Stato d'accoglienza, in conformità alla legge di
questo Stato;
b) il riconoscimento del legame di filiazione è
sospeso fino a quando questo legame non sia confermato dalle Autorità
competenti dello Stato d'accoglienza dopo aver constatato la conclusione
soddisfacente del periodo di prova;
c) gli atti preliminari all'adozione, previsti
all'articolo 5 della Convenzione, che sono stati adempiuti nello Stato
d'origine, fanno fede negli altri Stati contraenti.
Se l'autorità centrale dello Stato d'accoglienza
constata che la permanenza del minore nella famiglia d'accoglienza non è più
manifestamente nel suo interesse, essa prende le misure utili alla sua
protezione, come previsto all'articolo 20.
Articolo 24
Il minore, la cui adozione è riconosciuta in uno
Stato contraente è considerato di diritto come figlio dei genitori adottivi e
gode almeno dei diritti che questo Stato garantisce ai figli (adottivi).
Qualora sia spezzato il legame di diritto tra il
minore e la sua famiglia d'origine nello Stato dove l'adozione ha luogo,
questo effetto è riconosciuto negli altri Stati contraenti.
Capitolo VI - Disposizioni generali
Articolo 25
Gli Stati contraenti provvedono a conservare le
informazioni relative alle origini del minore e ad assicurare l'accesso a tali
informazioni, con i consigli appropriati, nella misura permessa dalla legge
dello Stato d'origine e della legge dello Stato che è in possesso di tali
informazioni.
Articolo 26
Sotto riserva dell'articolo 25, i dati personali
raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli
previsti agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati per altri fini
che non siano quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Articolo 27
Nessuno può ricavare un profitto indebito in ragione
di un intervento in occasione di un'adozione internazionale.
Possono essere reclamati e pagati gli onorari
ragionevoli delle persone che sono intervenute nell'adozione.
I dirigenti, amministratori e impiegati degli organismi
coinvolti in un'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata
in rapporto ai servizi stessi.
Articolo 28
Ogni Autorità competente che constata che una delle
disposizioni della Convenzione è stata violata o rischia manifestamente di
esserlo ne informa immediatamente l'Autorità centrale dello Stato da cui essa
dipende, affinché questa possa prendere le misure utili.
Articolo 29
Il Segretario generale della Conferenza de L'Aja di
diritto internazionale privato convoca periodicamente una commissione speciale
al fine di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.
(*) II documento, dal titolo "Schema di progetto
della Convenzione sulla cooperazione internazionale e la protezione dei minori
in materia di adozione internazionale", 8 stato approvato nel febbraio
1992 dalla Commissione speciale sull'adozione di minori provenienti
dall'estero, istituita dalla Conferenza de L'Aja di Diritto Internazionale
privato. La traduzione è stata curata dal CIAI.
(1) Il progetto, che riportiamo integralmente, è una versione
rivista del progetto di Convenzione preparato dalla Commissione speciale
sull'adozione internazionale, che si è tenuta a L'Aja nelle sale dell'Accademia
di diritto internazionale dal 3 al 14 febbraio 1992. Un gruppo ristretto del
Comitato di redazione della Commissione speciale si 8 riunito a L'Aja il 9 e
10 marzo 1992, allo scopo di rivedere il testo dal punto di vista linguistico,
di eliminare le differenze tra il francese e l'inglese e di dar seguito ad
alcune decisioni prese dalla Commissione speciale.
Il progetto, composto da 6 capitoli
contenenti un totale di 29 articoli, sarà esaminato e completato nella
diciassettesima sessione della Conferenza, quella del Centenario, che si terrà
a L'Aja nel maggio 1993. In questa sessione dovranno essere elaborati dei nuovi
articoli, in particolare quelli basati sulle relazioni di questa Convenzione
con altre Convenzioni internazionali, l'applicazione della Convenzione nel
tempo (ossia la presa in conto di un'eventuale retroattività) e le clausole
speciali per gli Stati federali. Inoltre dovrà essere aggiunto un capitolo
sulle clausole finali (firma, ratifica e entrata in vigore). La diciassettesima
sessione dovrà inoltre esaminare se convenga includere degli articoli specifici
su materie quali: applicazione della Convenzione ai bambini profughi, adozione
del bambino da parte dei genitori e possibilità per le persone interessate ad
un'adozione di rivolgersi alle Autorità Centrali designate in conformità alla
Convenzione.
Il rapporto della Commissione
speciale, che dev'essere redatto dal relatore, professore G. Parra-Aranguren,
assistito dalla sig.ra L.G. Balanon, relatrice consulente, verrà distribuito
ufficialmente, insieme allo schema di progetto, nel corso dell'estate 1992.
Il documento 8 stato elaborato
dall'Ufficio permanente della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale
privato, 6, Scheveningseweg, 2517 KT HAYE, Paesi Bassi, telefono n. (31) (70)
3633303 - telefax n. (31) (70) 3604867.
(**) Questo articolo
sarà redatto in seguito.
www.fondazionepromozionesociale.it