PROPOSTA DI LEGGE SULL'OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
In data 18
maggio 1992 l'On. Salerno e altri Parlamentari hanno presentato alla Camera dei
deputati la proposta di legge n. 775 "Intervento dello Stato a sostegno
delle attività delle regioni e delle province autonome per il servizio di ospedalizzazione
a domicilio degli anziani".
Sottolineiamo
che, com'è precisato nella relazione, la proposta in oggetto «dà anche una finalizzazione appropriata al gettito
dell'apporto destinato dai contribuenti, per propria scelta, ad attività ad
alto contenuto sociale a diretta gestione statale di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (si tratta dell'8 per mille versato dai contribuenti allo Stato o alle
Chiese scelte dal contribuente stesso, n.d.r.); fino ad ora, tale apporto
è sovente finito genericamente nelle casse dello Stato, venendo meno, tra
l'altro, agli obiettivi della legge citata».
TESTO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE
Art. 1
1. Lo Stato interviene a supporto delle azioni delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tese a fornire,
attraverso un programma straordinario di ospedalizzazione domiciliare, anche
tramite strumenti ad alto contenuto tecnologico, agli anziani affetti da
patologie acute e croniche, prestazioni analoghe a quelle di norma fornite
presso i reparti ospedalieri ed universitari convenzionati con le unità
sanitarie locali.
Art. 2
1. Ai fini della presente legge, si considerano
persone anziane quei cittadini che abbiano raggiunto l'età pensionabile.
Art. 3
1. La richiesta di ospedalizzazione domiciliare è
formulata dal medico di base del paziente interessato, fornendo tutte le
notizie previste dalla vigente normativa.
Art. 4
1. Le prestazioni domiciliari sono fornite esclusivamente
se si realizzano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a)
vantaggi sanitari complessivi per il paziente;
b) disponibilità da parte dei familiari o di terze
persone a garantire il necessario sostegno materiale e morale al malato;
c)
idoneità dell'appartamento in cui il paziente viene curato;
d) impegno del personale medico-infermieristico non
inferiore a quello occorrente in ospedale per il trattamento di quella
specifica patologia;
e)
costi inferiori rispetto alle spese ospedaliere.
Art. 5
1. In via prioritaria le unità sanitarie locali, con
proprio atto, individuano i reparti ospedalieri e la tipologia dei loro
ricoverati, realizzano le funzioni di dimissione protetta e di
ospedalizzazione domiciliare, fornendo ad essi tutte le strutture, il personale
e i supporti operativi necessari.
2. Il servizio di ospedalizzazione domiciliare può
essere assicurato altresì da équipes operative territoriali delle unità
sanitarie locali, funzionalmente collegate con l'unità operativa ospedaliera,
le quali devono essere in grado di fornire le prestazioni di cui al comma 1.
Nelle unità sanitarie locali prive di strutture ospedaliere e di équipes
territoriali, il servizio di ospedalizzazione domiciliare è istituito tramite convenzione
con unità sanitarie locali limitrofe o, qualora ciò non sia possibile, mediante
convenzioni apposite con privati.
Art. 6
1. L'équipe di ospedalizzazione domiciliare è
costituita dal geriatra, da un infermiere professionale, dal terapista della
riabilitazione, da un assistente sociale e si avvale anche della collaborazione
del medico di base. Essa può essere integrata da altri soggetti, a seconda
delle esigenze medico-sociali del paziente.
2. L'équipe di ospedalizzazione domiciliare svolge altresì
i compiti di unità valutativa geriatrica (UVG), consistenti in:
a) accertamento e valutazione funzionale delle
condizioni psico-fisiche del paziente e dei fattori familiari e
socio-ambientali;
b)
definizione dei piani di intervento personalizzati.
Art. 7
1.
Il servizio di ospedalizzazione domiciliare sollecita e favorisce l'apporto del.
volontariato per le attività di supporto materiale e sociale del paziente e dei
suoi familiari.
Art. 8
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce
le caratteristiche e le tipologie delle patologie acute e croniche, nonché gli
strumenti ad alto contenuto tecnologico che potranno essere oggetto di
contributo sui piani predisposti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per l'ospedalizzazione domiciliare dei soggetti di cui
all'articolo 2.
Art. 9
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta dei Ministri della sanità e del tesoro, stabilisce
ogni anno le condizioni di ammissibilità a finanziamento dei piani e delle
azioni positive presentate ai sensi dell'articolo 13 e valutate dal comitato di
cui all'articolo 12.
Art. 10
1. È istituito, presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo nazionale di
ospedalizzazione domiciliare per gli anziani affetti da patologie acute e
croniche.
2. Il fondo viene alimentato tramite una riserva del
gettito delle somme destinate a scopi di interesse sociale a diretta gestione
statale di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222. L'entità della riserva viene stabilita con apposita norma nel decreto di
cui all'articolo 9 della presente legge.
Art. 11
1. Il fondo di cui all'articolo 10 può essere integrato
da contributi versati da privati, imprese, fondazioni, enti pubblici e privati.
I contributi sono deducibili dal reddito ai fini del calcolo delle relative
imposte.
Art. 12
1. È istituito un comitato composto dai Ministri
della sanità, per le riforme istituzionali e gli affari regionali e del tesoro
che, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce annualmente, in base ai
criteri di cui all'articolo 8, le risorse del fondo nazionale di cui
all'articolo 10 tra i piani delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, per l'ospedalizzazione domiciliare degli anziani affetti da
patologie acute e croniche.
Art. 13
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano annualmente presentano al comitato di cui all'articolo 12 i piani e le
azioni positive relative all'ospedalizzazione domiciliare degli anziani affetti
da patologie acute e croniche per il supporto finanziario a valere sul fondo di
cui all'articolo 10.
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