Prospettive assistenziali, n. 99, luglio-settembre 1992

 

 

PROPOSTA DI LEGGE SULL'OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

In data 18 maggio 1992 l'On. Salerno e altri Parlamentari hanno presentato alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 775 "Intervento dello Stato a sostegno delle attività delle regioni e delle province autonome per il servizio di ospe­dalizzazione a domicilio degli anziani".

Sottolineiamo che, com'è precisato nella relazione, la proposta in oggetto «dà anche una finalizzazione appropriata al gettito dell'apporto de­stinato dai contribuenti, per propria scelta, ad attività ad alto contenuto sociale a diretta ge­stione statale di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (si tratta dell'8 per mille versato dai contribuenti allo Stato o alle Chiese scelte dal contribuente stes­so, n.d.r.); fino ad ora, tale apporto è sovente finito genericamente nelle casse dello Stato, venendo meno, tra l'altro, agli obiettivi della legge citata».

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1

1. Lo Stato interviene a supporto delle azioni delle regioni e delle province autonome di Tren­to e di Bolzano tese a fornire, attraverso un pro­gramma straordinario di ospedalizzazione domi­ciliare, anche tramite strumenti ad alto contenu­to tecnologico, agli anziani affetti da patologie acute e croniche, prestazioni analoghe a quelle di norma fornite presso i reparti ospedalieri ed universitari convenzionati con le unità sanitarie locali.

 

Art. 2

1. Ai fini della presente legge, si considerano persone anziane quei cittadini che abbiano rag­giunto l'età pensionabile.

 

Art. 3

1. La richiesta di ospedalizzazione domiciliare è formulata dal medico di base del paziente in­teressato, fornendo tutte le notizie previste dalla vigente normativa.

 

Art. 4

1. Le prestazioni domiciliari sono fornite es­clusivamente se si realizzano contemporanea­mente le seguenti condizioni:

a) vantaggi sanitari complessivi per il pa­ziente;

b) disponibilità da parte dei familiari o di terze persone a garantire il necessario sostegno ma­teriale e morale al malato;

c) idoneità dell'appartamento in cui il paziente viene curato;

d) impegno del personale medico-infermieri­stico non inferiore a quello occorrente in ospe­dale per il trattamento di quella specifica patolo­gia;

e) costi inferiori rispetto alle spese ospeda­liere.

 

Art. 5

1. In via prioritaria le unità sanitarie locali, con proprio atto, individuano i reparti ospedalieri e la tipologia dei loro ricoverati, realizzano le funzio­ni di dimissione protetta e di ospedalizzazione domiciliare, fornendo ad essi tutte le strutture, il personale e i supporti operativi necessari.

2. Il servizio di ospedalizzazione domiciliare può essere assicurato altresì da équipes opera­tive territoriali delle unità sanitarie locali, funzio­nalmente collegate con l'unità operativa ospe­daliera, le quali devono essere in grado di forni­re le prestazioni di cui al comma 1. Nelle unità sanitarie locali prive di strutture ospedaliere e di équipes territoriali, il servizio di ospedalizzazio­ne domiciliare è istituito tramite convenzione con unità sanitarie locali limitrofe o, qualora ciò non sia possibile, mediante convenzioni apposi­te con privati.

 

Art. 6

1. L'équipe di ospedalizzazione domiciliare è costituita dal geriatra, da un infermiere profes­sionale, dal terapista della riabilitazione, da un assistente sociale e si avvale anche della colla­borazione del medico di base. Essa può essere integrata da altri soggetti, a seconda delle esi­genze medico-sociali del paziente.

2. L'équipe di ospedalizzazione domiciliare svolge altresì i compiti di unità valutativa geria­trica (UVG), consistenti in:

a) accertamento e valutazione funzionale delle condizioni psico-fisiche del paziente e dei fattori familiari e socio-ambientali;

b) definizione dei piani di intervento personalizzati.

 

Art. 7

1. Il servizio di ospedalizzazione domiciliare sollecita e favorisce l'apporto del. volontariato per le attività di supporto materiale e sociale del paziente e dei suoi familiari.

 

Art. 8

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche e le tipologie delle patologie acute e croniche, non­ché gli strumenti ad alto contenuto tecnologico che potranno essere oggetto di contributo sui piani predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'ospedaliz­zazione domiciliare dei soggetti di cui all'arti­colo 2.

 

Art. 9

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta dei Ministri della sanità e del tesoro, stabilisce ogni anno le con­dizioni di ammissibilità a finanziamento dei piani e delle azioni positive presentate ai sensi dell'articolo 13 e valutate dal comitato di cui all'articolo 12.

 

Art. 10

1. È istituito, presso il Dipartimento per gli af­fari sociali della Presidenza del Consiglio dei mi­nistri, il fondo nazionale di ospedalizzazione do­miciliare per gli anziani affetti da patologie acute e croniche.

2. Il fondo viene alimentato tramite una riserva del gettito delle somme destinate a scopi di inte­resse sociale a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'entità della riserva viene stabilita con apposita norma nel decreto di cui all'articolo 9 della presente legge.

 

Art. 11

1. Il fondo di cui all'articolo 10 può essere in­tegrato da contributi versati da privati, imprese, fondazioni, enti pubblici e privati. I contributi so­no deducibili dal reddito ai fini del calcolo delle relative imposte.

 

Art. 12

1. È istituito un comitato composto dai Ministri della sanità, per le riforme istituzionali e gli affari regionali e del tesoro che, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce annualmente, in base ai criteri di cui all'articolo 8, le risorse del fondo nazionale di cui all'articolo 10 tra i piani delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'ospedalizzazione domiciliare degli anziani af­fetti da patologie acute e croniche.

 

Art. 13

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano annualmente presentano al comita­to di cui all'articolo 12 i piani e le azioni positive relative all'ospedalizzazione domiciliare degli anziani affetti da patologie acute e croniche per il supporto finanziario a valere sul fondo di cui all'articolo 10.

 

 

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