Specchio nero
RUOLO TAPPABUCHI DEL
VOLONTARIATO SECONDO LA PREFETTURA DI CAMPOBASSO
Con circolare n. 169/27-3/Gab del 10 aprile 1992, la
Prefettura di Campobasso è intervenuta in merito al «delicato problema dell'assistenza materiale agli scolari portatori di
handicaps fisico o psichico i quali, a causa delle patologie da cui sono
affetti, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni
primari e, pertanto, durante l'orario scolastico, necessitano, oltre che di
sostegno nell'attività didattica, anche di un particolare ausilio
nell'espletamento delle normali attività quotidiane», precisando che «al riguardo, vincolanti disposizioni
normative aventi carattere precettivo individuano nei Comuni gli Enti tenuti a
porre in essere tutte quelle attività dirette ad apprestare e favorire
particolari forme di assistenza a sostegno degli alunni disabili».
Nella circolare viene inoltre precisato che «la richiamata normativa ha rimesso agli
organi legislativi regionali la disciplina delle modalità di attuazione delle
funzioni assistenziali demandate ai Comuni, che, a fronte del lungo lasso di
tempo (ben 15 anni, n.d.r.) (1) intercorso
dall'entrata in vigore della legge statale, non è ancora intervenuta».
Gli amministratori della Regione e dei Comuni non
rispettando la legge compiono un reato. Ma la Prefettura di Campobasso non
prende nessun provvedimento. Tutto si può risolvere con il volontariato.
Infatti, la circolare afferma che «allo
scopo di individuare idonee misure atte a garantire l'assistenza materiale
agli studenti disabili, pur a fronte delle problematiche dianzi evidenziate,
il Provveditore agli Studi e alcuni dei Comuni interessati hanno sottoposto
alla valutazione dello scrivente la possibilità di utilizzare, ove non sia
possibile adibire al servizio i dipendenti comunali, personale esterno
volontario, eventualmente messo a disposizione dalle famiglie».
VERSO L'EUTANASIA DA
ABBANDONO
Con delibera n. 333-8499 del 2 agosto 1991 la Giunta
della Regione Piemonte ha stabilito che nelle RSA, residenze sanitarie
assistenziali, per anziani malati cronici non autosufficienti «devono essere garantiti almeno 30 minuti di
assistenza medica per ogni ospite al mese».
Con un minuto al giorno in media di prestazione
medica, non si può certo curare. Da notare che nelle attuali strutture di
ricovero gli interventi di medici generici e specialisti hanno una durata
almeno 10 volte superiore a quella indicata nella citata delibera.
Segnaliamo altresì che la stessa Giunta della Regione
Piemonte, come risulta dal provvedimento n. 172-9147 del 23 settembre 1991,
boicotta apertamente il servizio di ospedalizzazione a domicilio. Infatti, per
l'istituzione ed il funzionamento del servizio, la Regione non solo non eroga
una lira, ma non consente alle USSL nemmeno di aumentare gli organici.
Inoltre, sono considerati utenti dell'ospedalizzazione
a domicilio anche le persone ricoverate in strutture assistenziali a gestione
diretta o convenzionata. Dunque - fatto inaudito - l'istituto è equiparato alla
propria casa e alla propria famiglia.
Per essere proprio sicura che il servizio di
ospedalizzazione a domicilio non venga istituito, la Giunta stabilisce,
altresì, che il servizio stesso debba coprire l'arco delle 24 ore (quello
dell'USSL Torino VIII, funzionante egregiamente da 7 anni, interviene solo per
12 ore al giorno), che possa essere attivato solo dalle USSL dotate di
ospedale sede di dipartimento di emergenza e accettazione. Nulla è stabilito
per integrare le esperienze di ospedalizzazione a domicilio presenti in
Piemonte: ospedalizzazione a domicilio vera e propria, dialisi,
riabilitazione, nutrizione enterale e parenterale, cure psichiatriche, ecc. in
modo da realizzare un utilizzo coordinato del personale e delle risorse.
(1) Ricordiamo che il DPR 616/1977 stabilisce quanto segue:
- art. 42: «Le funzioni amministrative relative alla
materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i
servizi e le attività, destinate a facilitare mediante erogazioni e
provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore
degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti,
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e
meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
«Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di
assistenza medico-psichica, l'assistenza ai minorati psicofisici; l'erogazione
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari»;
- art. 45: «Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai
Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.
«I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza
scolastica, i servizi e i beni sono attribuiti ai Comuni. «Entro il 30 giugno
1978 le Regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il
passaggio dei beni e del personale.
«I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di
assistenza scolastica, i servizi e i beni sono attribuiti ai Comuni. Nel
termine di cui a/ comma precedente, la legge regionale provvede alla
liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo
tra i Comuni interessati.
«La Regione promuove le
opportune forme di collaborazione tra i Comuni interessati».
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