Prospettive assistenziali, n. 99, luglio-settembre 1992

 

 

Specchio nero

 

 

RUOLO TAPPABUCHI DEL VOLONTARIATO SECONDO LA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

 

Con circolare n. 169/27-3/Gab del 10 aprile 1992, la Prefettura di Campobasso è intervenuta in merito al «delicato problema dell'assistenza materiale agli scolari portatori di handicaps fisico o psichico i quali, a causa delle patologie da cui sono affetti, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni primari e, pertanto, durante l'orario scolastico, necessitano, oltre che di sostegno nell'attività didattica, anche di un particolare ausilio nell'espletamento delle normali attività quotidiane», precisando che «al ri­guardo, vincolanti disposizioni normative aventi carattere precettivo individuano nei Comuni gli Enti tenuti a porre in essere tutte quelle attività dirette ad apprestare e favorire particolari forme di assistenza a sostegno degli alunni disabili».

Nella circolare viene inoltre precisato che «la richiamata normativa ha rimesso agli organi le­gislativi regionali la disciplina delle modalità di attuazione delle funzioni assistenziali demandate ai Comuni, che, a fronte del lungo lasso di tempo (ben 15 anni, n.d.r.) (1) intercorso dall'entrata in vigore della legge statale, non è ancora interve­nuta».

Gli amministratori della Regione e dei Comuni non rispettando la legge compiono un reato. Ma la Prefettura di Campobasso non prende nes­sun provvedimento. Tutto si può risolvere con il volontariato. Infatti, la circolare afferma che «allo scopo di individuare idonee misure atte a garan­tire l'assistenza materiale agli studenti disabili, pur a fronte delle problematiche dianzi eviden­ziate, il Provveditore agli Studi e alcuni dei Co­muni interessati hanno sottoposto alla valutazio­ne dello scrivente la possibilità di utilizzare, ove non sia possibile adibire al servizio i dipendenti comunali, personale esterno volontario, even­tualmente messo a disposizione dalle famiglie».

 

 

VERSO L'EUTANASIA DA ABBANDONO

 

Con delibera n. 333-8499 del 2 agosto 1991 la Giunta della Regione Piemonte ha stabilito che nelle RSA, residenze sanitarie assistenziali, per anziani malati cronici non autosufficienti «devono essere garantiti almeno 30 minuti di as­sistenza medica per ogni ospite al mese».

Con un minuto al giorno in media di prestazio­ne medica, non si può certo curare. Da notare che nelle attuali strutture di ricovero gli interven­ti di medici generici e specialisti hanno una du­rata almeno 10 volte superiore a quella indicata nella citata delibera.

Segnaliamo altresì che la stessa Giunta della Regione Piemonte, come risulta dal provvedi­mento n. 172-9147 del 23 settembre 1991, boi­cotta apertamente il servizio di ospedalizzazione a domicilio. Infatti, per l'istituzione ed il funziona­mento del servizio, la Regione non solo non ero­ga una lira, ma non consente alle USSL nemme­no di aumentare gli organici.

Inoltre, sono considerati utenti dell'ospedaliz­zazione a domicilio anche le persone ricoverate in strutture assistenziali a gestione diretta o convenzionata. Dunque - fatto inaudito - l'istituto è equiparato alla propria casa e alla propria fa­miglia.

Per essere proprio sicura che il servizio di ospedalizzazione a domicilio non venga istituito, la Giunta stabilisce, altresì, che il servizio stesso debba coprire l'arco delle 24 ore (quello dell'USSL Torino VIII, funzionante egregiamente da 7 anni, interviene solo per 12 ore al giorno), che possa essere attivato solo dalle USSL dota­te di ospedale sede di dipartimento di emergen­za e accettazione. Nulla è stabilito per integrare le esperienze di ospedalizzazione a domicilio presenti in Piemonte: ospedalizzazione a domi­cilio vera e propria, dialisi, riabilitazione, nutri­zione enterale e parenterale, cure psichiatriche, ecc. in modo da realizzare un utilizzo coordinato del personale e delle risorse.

 

 

 

(1) Ricordiamo che il DPR 616/1977 stabilisce quanto segue:

- art. 42: «Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servi­zi e le attività, destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o col­lettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbli­che o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli an­corché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

«Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interven­ti di assistenza medico-psichica, l'assistenza ai minorati psicofisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari»;

- art. 45: «Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le moda­lità previste dalla legge regionale.

«I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assi­stenza scolastica, i servizi e i beni sono attribuiti ai Comuni. «Entro il 30 giugno 1978 le Regioni con proprie leggi sta­biliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

«I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le fun­zioni di assistenza scolastica, i servizi e i beni sono attribuiti ai Comuni. Nel termine di cui a/ comma precedente, la leg­ge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i Comuni in­teressati.

«La Regione promuove le opportune forme di collabora­zione tra i Comuni interessati».

 

 

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