Prospettive assistenziali, n. 100, ottobre-dicembre 1992

 

 

PROPOSTA DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DALLE PROVINCE AI COMUNI (1)

 

 

Riportiamo integralmente il testo della proposta di legge n. 1567 presentata in data 17 settembre 1992 alla Camera dei deputati dall'On. Gabriele Salerno con l'auspicio che - finalmente - il Parlamento corregga le gravissime carenze della legge 8 giugno 1990 n. 142, approvata senza tener in nessun conto le esigenze degli assistiti.

 

 

RELAZIONE

 

Onorevoli colleghi! - La legge 8 giugno 1990, n. 142, ha stabilito la cessazione di ogni attività assistenziale da parte delle province, attività che avrebbero dovuto essere assunte e svolte dai comuni fin dalla data di entrata in vigore della legge suddetta.

Data l'impossibilità assoluta di effettuare con immediatezza il trasferimento delle funzioni dalle province ai comuni, il Ministero dell'interno ha emanato le circolari n. 15900/1/BSI/L142 del 15 dicembre 1990, e n. 8 del 15 aprile 1990, e la Corte dei conti con deliberazione (n. 1 del 1991) ha rinviato il termine del trasferimento al 31 di­cembre 1991, stabilendo che le province dove­vano assicurare la continuità degli interventi as­sistenziali. A sua volta il Governo ha approvato, in data 16 gennaio 1992, un primo decreto-leg­ge, non convertito in legge dal Parlamento, e successivamente, il decreto-legge 17 marzo 1992, n. 223, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992".

Al momento dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province esercitavano le seguenti competenze assistenziali nei confronti di:

a) ciechi e sordomuti ai sensi dell'articolo 144, lettera g), numero 3), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio de­creto 3 marzo 1934, n. 383 (abrogato dall'articolo 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142);

b) minori figli di ignoti, minori esposti (e cioè trovati in luogo pubblico e dì cui non si cono­scono i genitori), minori riconosciuti dalla sola madre, gestanti e madri nubili (regio decreto­legge 8 maggio 1927, n. 798, e regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822, e successive modifica­zioni e integrazioni). Al riguardo sì segnala che numerose gestanti nubili e madri (spesso si trat­ta di ragazze di 14-15 anni) hanno l'esigenza di supporti particolari di natura socio-assistenziale allo scopo di provvedere coscientemente al ri­conoscimento o meno del proprio nato e di ac­quisire gli strumenti necessari per il proprio reinserimento sociale. Inoltre si precisa che, al fine di salvaguardare la vita e il futuro dei bam­bini, le leggi vigenti consentono giustamente alle donne nubili di partorire in condizioni di assolu­ta segretezza quando non intendano riconosce­re il loro nato. In questi casi l'atto di nascita del neonato è redatto con la dizione «nato da donna che non consente di essere nominata» e l'uffi­ciale di stato civile, dopo aver attribuito al neo­nato un nome e un cognome, procede entro die­ci giorni dalla formazione dell'atto alla segnala­zione al tribunale per i minorenni per la dichia­razione di adottabilità ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. Sovente l'intervento assi­stenziale è necessario anche per le gestanti e le madri coniugate in situazioni personali e familia­ri difficili. Se questi servizi funzionassero, ver­rebbe certamente ridotto il numero dei bambini abbandonati nei cassonetti delle immondizie o uccisi alla nascita;

c) minori, gestanti e madri già di competenza dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia (legge 23 dicembre 1975, n. 698).

Inoltre si ricorda che alcune province, alla da­ta di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, esercitavano di propria iniziativa funzioni in materia di assistenza agli handicappati intel­lettivi, funzioni che le province stesse non ave­vano trasferito ai comuni nonostante le disposi­zioni del decreto del Presidente della Repubbli­ca 24 luglio 1977, n. 616.

La presente proposta di legge viene presenta­ta per definire una normativa al livello nazionale per i seguenti motivi:

- le competenze in materia di gestanti e madri nubili non possono essere affidate a tutti i co­muni, se non si vuole gettare allo sbaraglio bam­bini e madri, tenuto conto che i comuni piccoli non sono né saranno in grado di svolgere ade­guatamente tali funzioni;

- occorre fare in modo che agli assistiti sia assicurata una base di interventi che risponda alle loro esigenze;

- rinviare tutte le decisioni alle regioni signifi­ca non tener conto che molte di esse non hanno ancora oggi dato attuazione al decreto del Pre­sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Si ritiene inoltre necessario estendere l'assi­stenza alle gestanti, alle madri e ai minori stra­nieri in stato di necessità comunque presenti in Italia.

Tenuto conto delle non rinviabili esigenze dei minori e degli adulti assistiti (ciechi, sordi, han­dicappati, eccetera) e delle gestanti e madri nu­bili, coniugate, separate e divorziate che neces­sitano di servizi di appoggio per poter procede­re responsabilmente al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati, si confida nella sol­lecita approvazione della presente proposta di legge, anche al fine di evitare proposte e realiz­zare iniziative estremamente preoccupanti, qua­le quella diretta alla reintroduzione della "ruota" di medioevale memoria.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1

1. Fino e non oltre il 31 dicembre 1992 le fun­zioni di assistenza di cui all'articolo 144, lettera g), numero 3) del testo unico della legge comu­nale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le funzioni di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, le funzioni di assistenza ai minori in stato di bisogno di cui al­ la legge 23 dicembre 1985, n. 698, e successive modificazioni, nonché le altre eventuali funzioni assistenziali già svolte dalle province anterior­mente alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad essere esercitate dalle province stesse, salvi i casi in cui esse siano trasferite a comuni singoli o as­sociati. Le funzioni suddette sono estese alle gestanti, madri e minori in stato di necessità co­munque presenti in Italia.

2. Il trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 1 dalle province ai comuni com­prende anche il trasferimento di:

a) tutto il personale addetto ai servizi, compre­so quello amministrativo e dei servizi generali;

b) le strutture e le attrezzature utilizzate per i suddetti servizi;

c) le risorse e i finanziamenti in misura almeno pari a quelle effettivamente impiegate nel 1989, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1990, 1991 e 1992.

3. Nei casi in cui il trasferimento non sia stato effettuato o completato entro il 31 dicembre 1992, le regioni, non oltre il 31 gennaio 1993, nominano commissari ad acta per le province inadempienti, con il compito di realizzare il tra­sferimento di cui al presente articolo nel termine perentorio di tre mesi.

4. Entro e non oltre sei mesi dalla data di en­trata in vigore della presente legge, le regioni in­dividuano gli ambiti territoriali in cui i comuni so­no tenuti, a livello singolo o associato, ad eserci­tare le funzioni assistenziali, ivi comprese quelle già di competenza della provincia.

5. Entro il 31 dicembre 1992 le funzioni di as­sistenza sociale alle gestanti, alle madri nubili e ai loro figli sono trasferite ai comuni capoluogo di provincia, i quali le esercitano con riferimento al territorio provinciale.

 

 

(1) Sulla vicenda del trasferimento delle competenze assistenziali dalle Province ai Comuni Prospettive assisten­ziali ha pubblicato i seguenti articoli:

- "La nuova legge sulle autonomie locali ignora gli assi­stiti", n. 94, luglio-settembre 1990;

- "Trasferimento delle funzioni assistenziali dalle Provin­ce ai Comuni: una proposta di legge", n. 93, gennaio-mar­zo 1991;

- "Ancora in alto mare il trasferimento delle funzioni as­sistenziali dalle Province ai Comuni e alle USSL", n. 93, gennaio-marzo 1991;

- "Trasferimento delle funzioni assistenziali dalle Provin­ce: una vicenda tormentata", n. 96, ottobre-dicembre 1991.

 

 

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