PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULL'OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO
Riportiamo
il testo della proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri
Giancarlo Tapparo e Angelo Rossa (PSI) al Consiglio della Regione Piemonte in
data 18 giugno 1992 (1).
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Piemonte istituisce il Servizio di
ospedalizzazione a domicilio, sulla base dei principi stabiliti dalla
Costituzione e della legge regionale n. 37 del 23.4.1990.
2. L'ospedalizzazione a domicilio è uno strumento
per assolvere in modo primario e compiuto il diritto all'assistenza
ospedaliera per tutti i cittadini. Essa si propone di favorire il recupero
psicofisico del cittadino malato o, comunque bisognoso di assistenza
sanitaria, in condizioni ambientali e relazionali più favorevoli. Inoltre, essa
contribuisce ad accrescere l'economicità complessiva del sistema sanitario, per
la parte relativa all'ospedalizzazione.
3. II servizio di ospedalizzazione a domicilio deve
assicurare una assistenza sanitaria efficace in tutto equivalente a quella
erogata presso il presidio ospedaliero.
Art. 2 - Casi di attuazione del
servizio
Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può
costituire alternativa al ricovero presso strutture ospedaliere convenzionali
nei seguenti casi:
a)
terapia della fase post acuta di patologie a lungo decorso o cronicizzanti in
genere;
b) assistenza e terapia degli stati patologici di
natura geriatrica e del malato anziano, in genere;
c) assistenza e terapia degli stati di invalidità e
delle patologie insorgenti ed acquisite in conseguenza di eventi primari di
natura traumatica;
d) condizione terminale in pazienti affetti da
patologie oncologiche o, comunque, a conclamato exitus sfavorevole;
e) assistenza ostetrica del parto in condizioni
fisiologiche ed assistenza post-partum alla puerpera ed al neonato.
Art. 3 - Modalità di accesso al
servizio
1. Il paziente o, in caso di inabilità del medesimo,
i familiari a ciò tenuti per legge, formulano all'USSL la richiesta di
ospedalizzazione a domicilio tramite il medico di base, ovvero tramite la
direzione del reparto ospedaliero che ha in carico il paziente.
2. L'accesso al servizio di ospedalizzazione a
domicilio è strettamente subordinato alla esplicita ed inequivocabile
manifestazione di volontà del paziente o, in caso di inabilità del medesimo,
dei familiari a ciò tenuti per legge: venendo meno tale volontà, il servizio è
immediatamente sospeso e si dà corso, senza indugi, all'ospedalizzazione del
paziente presso un centro ospedaliero convenzionale.
Art. 4 - Compiti dell'USSL
nell'accertamento delle condizioni di assistibilità
1. L'USSL competente per territorio, mediante i
propri servizi sociali, accerta che l'accesso al servizio di ospedalizzazione a
domicilio avvenga in presenza, contemporanea e contestuale, delle seguenti
condizioni:
a)
vantaggi sanitari complessivi per il paziente;
b) disponibilità da parte dei familiari o di terze
persone a garantire il sostegno materiale e morale al malato;
c)
adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie del domicilio in cui il
paziente viene curato;
d)
impegno del personale medico-infermieristico non superiore a quello occorrente
in ospedale per il trattamento di quella specifica patologia.
2. La USSL competente per territorio accerta
l'autosufficienza o meno del paziente da ospedalizzare a domicilio ed è
tenuta, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, a far precedere
nell'accesso al servizio i soggetti dichiarati non autosufficienti.
3. In caso di parere sfavorevole all'ospedalizzazione
a domicilio gli aventi parte possono ricorrere contro il parere al Presidente
della Regione Piemonte.
Art. 5 - Compiti delle USSL
nell'organizzazione del servizio
1. Le Unità Socio-Sanitarie Locali, con proprio atto
individuano i reparti ospedalieri e la tipologia dei loro ricoverati,
realizzano le funzioni di dimissione protetta e di ospedalizzazione a domicilio,
fornendo ad essi tutte le strutture, il personale e i supporti operativi
necessari.
2. Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può
essere assicurato altresì da équipes operative territoriali delle Unità
Socio-Sanitarie Locali, funzionalmente collegato con l'unità operativa
ospedaliera, le quali devono essere in grado di fornire le prestazioni di cui
al comma 1. Nelle Unità Socio-Sanitarie Locali prive di strutture ospedaliere e
di équipes territoriali il servizio di ospedalizzazione a domicilio è istituito
tramite convenzione con Unità Socio-Sanitarie Locali limitrofe o, qualora ciò
non sia possibile, mediante convenzioni apposite con privati.
Art. 6 - Équipes di ospedalizzazione a
domicilio
1. Ogni équipe di ospedalizzazione a domicilio è
costituita dal medico specialista, da uno o più infermieri professionali, da
terapisti della riabilitazione, e da assistenti sociali e si avvale della
collaborazione dei medici di base. Essa può essere integrata da altri addetti,
a seconda delle esigenze medico-sociali del paziente, sulla base di un
programma individuale di ospedalizzazione a domicilio del paziente.
2. Il programma di ospedalizzazione a domicilio del
paziente, redatto dal medico responsabile dell'équipe, è parte integrante della
cartella clinica del paziente e, di esso, nonché degli aggiornamenti, deve
essere trasmessa copia al medico di base. Il programma consiste in una sommaria
descrizione delle circostanze legate all'anamnesi del paziente che hanno
portato alla ospedalizzazione domiciliare, degli interventi terapeutici e
delle figure professionali, sia facenti parte dell'équipe, sia esterne ad essa,
di cui si richiede l'intervento. Da essa deve potersi ricostruire, attraverso
periodici aggiornamenti, il percorso terapeutico svolto.
3. Qualora le circostanze dell'intervento lo richiedano,
l'équipe di ospedalizzazione a domicilio svolge altresì i compiti di unità
valutativa geriatrica (UVG), consistenti nell'accertamento e valutazione
funzionale delle condizioni psico-fisiche del paziente e dei fattori familiari
e socioambientali.
Art. 7 - Volontariato
Il servizio di ospedalizzazione a domicilio sollecita
e favorisce l'apporto del volontariato per le attività di supporto materiale e
sociale del paziente e dei suoi familiari.
Art. 8 - Programmazione
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la Giunta Regionale predispone un'apposita direttiva per la formazione
di programmi mirati per alcune esperienze pilota di ospedalizzazione a
domicilio da parte delle USSL e per il relativo finanziamento. Superata questa
fase di sperimentazione, della durata massima di un anno, la Giunta Regionale
predispone il programma generale di ospedalizzazione a domicilio sull'intero
territorio regionale.
2. Negli adempimenti di cui al precedente comma, la
Giunta Regionale è tenuta a destinare le risorse attribuendo il criterio di
priorità agli interventi di cui ai punti b) e c) dell'art. 2.
3. Dopo una fase di sperimentazione di un anno
dall'entrata in vigore della legge, anche con iniziative pilota in USSL in cui
la ospedalizzazione a domicilio può trovare le condizioni sociali e
strutturali più idonee, tutte le Unità Socio Sanitarie della Regione Piemonte
istituiscono il Servizio di ospedalizzazione a domicilio.
Art. 9 - Spese a carico degli assistiti
Per il servizio di ospedalizzazione a domicilio, le
eventuali quote a carico dell'assistito, le esenzioni, totali o parziali,
vengono definite dalla normativa generale del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 10 - Norma finanziaria
1. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla
presente legge è riservata, per il corrente esercizio finanziario, un'aliquota
pari all'1% della spesa sanitaria regionale.
2. Nei successivi esercizi finanziari si provvede
con gli stanziamenti stabiliti in sede di approvazione del Bilancio regionale.
(1) Al Consiglio regionale del Lazio,
il Consigliere Laura Scalabrini del gruppo Verdi Federalisti ha depositato in
data 13 marzo 1992 una proposta di legge sull'ospedalizzazione a domicilio.
Ricordiamo, inoltre, che in data 18 maggio 1992 l'On. Gabriele Salerno ha
presentato alla Camera dei deputati la proposta di legge sull'ospedalizzazione
a domicilio che abbiamo riportato sul n. 99, luglio-settembre 1992, di Prospettive assistenziali.
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