Prospettive assistenziali, n. 101, gennaio-marzo 1993

 

 

CONTRIBUTI ECONOMICI A CARICO DEGLI HANDICAPPATI E LORO CONGIUNTI

 

 

Negli ultimi tempi sono aumentate le richieste indirizzate da USL e da Comuni:

a) agli handicappati maggiorenni frequentanti i centri diurni o ricoverati in istituto o in comunità alloggio;

b) ai genitori ed ai parenti dei soggetti di cui sopra.

Al riguardo si fa presente:

1. I genitori ed i loro congiunti, compresi quelli tenuti agli alimenti di cui agli art. 433 e seguenti del codice civile, non sono giuridicamente obbli­gati ad accogliere presso la loro abitazione i familiari maggiorenni handicappati. Infatti, le di­sposizioni vigenti stabiliscono che sono i Comuni che devono provvedere all'assistenza degli handicappati incapaci di provvedere autonoma­mente a loro stessi (cfr. anche il 1° comma dell'art. 38 della Costituzione).

Ovviamente è molto positivo che i genitori (o altri familiari) accolgano a casa loro i congiunti handicappati, soprattutto se si tratta di persone non autosufficienti. Proprio per favorire la per­manenza in famiglia e per ridurre le spese di ri­covero a carico dei Comuni e delle USL, sono stati previsti, dopo l'obbligo scolastico, i centri diurni per gli handicappati che, a causa della gravità delle loro condizioni, non sono assoluta­mente in grado di svolgere attività lavorative proficue.

2. Gli handicappati privi totalmente di autono­mia ricevono fra pensione e indennità di accom­pagnamento circa 950 mila al mese, cifra asso­lutamente insufficiente a garantire la loro so­pravvivenza (alimentazione, abitazione, abbiglia­mento, ecc.). È pertanto assolutamente ingiusti­ficata la richiesta ai soggetti frequentanti i centri diurni di contribuire alle spese di funzionamento dei centri stessi e/o agli oneri relativi alla mensa e ai trasporti, per il fatto che gli interessati han­no redditi insufficienti per coprire i costi relativi alle loro esigenze insopprimibili.

Per quanto riguarda i soggetti handicappati frequentanti i centri diurni, i Comuni e le USL devono essere profondamente e concretamen­te riconoscenti ai genitori e ai congiunti che continuano ad assisterli a casa loro, nonostante che i genitori e i congiunti stessi non abbiano alcun obbligo giuridico. Ne consegue che Co­muni e USL non dovrebbero richiedere una lira per la frequenza di centri diurni da parte di han­dicappati intellettivi maggiorenni, poiché la fre­quenza stessa non solo è alternativa al ricovero in istituto, ma determina costi di gran lunga infe­riori.

3. Si ricorda l'articolo del Giurista Prof. Massi­mo Dogliotti (cfr. Prospettive assistenziali n. 87, luglio-settembre 1989) da cui risulta che «gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli alimenti di per­sone assistite». La tesi sostenuta dal Prof. Do­gliotti è stata accolta dalla Regione Piemonte nelle deliberazioni del 2 agosto 1991 n. 332­8498 e 333-8499 (1).

4. Per quanto riguarda gli handicappati intel­lettivi maggiorenni non dichiarati interdetti o inabilitati, si fa presente che i Comuni, le USL e gli altri soggetti pubblici o privati devono rivolge­re le istanze verbali o scritte ai soggetti stessi e non ai loro genitori o altri congiunti. Difatti, colo­ro che non sono interdetti né inabilitati godono pienamente del loro diritto di autodetermina­zione.

5. Qualora gli handicappati siano ricoverati a tempo pieno in istituti o comunità alloggio, rite­niamo giusto il prelievo dei redditi dell'utente la­sciando allo stesso una somma per le spese personali (cfr. la delibera della Giunta Regione Piemonte 2.8.1991 n. 332-8498). Tra le somme da versare rientra anche l'indennità di accom­pagnamento, qualora la comunità alloggio 0 l'istituto forniscano le prestazioni necessarie agli handicappati che, come prevede la legge 11 febbraio 1980 n. 118, «si trovano nell'impossibi­lità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna­no di un'assistenza continua».

6. Al fine di dimostrare l'impossibilità per la persona handicappata di vivere con la pensione e con l'assegno di accompagnamento, si ritiene che i genitori ed i tutori dovrebbero tenere un conto in cui elencare le spese sostenute per la persona handicappata, allegando i relativi scon­trini fiscali e le fatture.

7. Si segnala che la frequenza dei CST gestiti dal Comune e dalla Provincia di Torino è gratuita sia per gli utenti che per i congiunti. La gratuità riguarda anche il trasporto e la mensa.

8. Si riporta fac-simile della lettera di disdetta degli impegni economici assunti da congiunti di persone maggiorenni frequentanti i centri diurni o ricoverate in comunità alloggio o in istituti di assistenza del Piemonte.

 

 

Disdetta da parte dei parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti

 

Da spedire solo a istituti di assistenza gestiti direttamente da Comuni e USSL del Piemonte. Per IPAB, Enti privati e strutture site in altre regio­ni chiedere informazioni al CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, via Artisti 36 - 10124 Torino - tel. 011-812.23.27-812.44.69.

 

RACCOMANDATA R.R.

 

                        - Amministratore Straordinario USSL .............

                          Via ...........................................................................

                        - Presidente e Componenti Comitato dei Ga­ranti USSL ..................

                          Via ................................

              e p.c. - CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, Via Artisti 36 - 10124 Torino

 

 

Il sottoscritto .......................................................................... residente in ..........................................

Via ............................................................... n. ........... preso atto che nel provvedimento della Giunta Regione Piemonte 2 agosto 1991 n. 332-8498 "Deliberazione attuativa del Piano socio-sanita­rio regionale sulle residenze sanitarie assisten­ziali per disabili" viene stabilito che i parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, non sono te­nuti a versare alcun contributo per il ricovero dei loro congiunti; tenuto conto di quanto affermato dal Prof. Massimo Dogliotti nell'articolo "Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli alimenti di per­sone assistite", pubblicato sul n. 87, luglio-set­tembre 1989 di Prospettive assistenziali, revoca dal prossimo mese ogni impegno relativo alla corresponsione del contributo economico per il ricovero del proprio congiunto sig. ......................................

 

Con osservanza.

 

Firma ......................................................

 

Data ...........................

 

 

 

 

(1)     Ne consegue che gli enti pubblici non possono ri­chiedere contributi ai congiunti di anziani ricoverati in isti­tuti di assistenza.

 

 

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