CONTRIBUTI
ECONOMICI A CARICO DEGLI HANDICAPPATI E LORO CONGIUNTI
Negli
ultimi tempi sono aumentate le richieste indirizzate da USL e da Comuni:
a) agli handicappati maggiorenni frequentanti i
centri diurni o ricoverati in istituto o in comunità alloggio;
b)
ai genitori ed ai parenti dei soggetti di cui sopra.
Al
riguardo si fa presente:
1. I genitori ed i loro congiunti, compresi quelli
tenuti agli alimenti di cui agli art. 433 e seguenti del codice civile, non
sono giuridicamente obbligati ad accogliere presso la loro abitazione i familiari
maggiorenni handicappati. Infatti, le disposizioni vigenti stabiliscono che
sono i Comuni che devono provvedere
all'assistenza degli handicappati incapaci di provvedere autonomamente a loro
stessi (cfr. anche il 1° comma dell'art. 38 della Costituzione).
Ovviamente è molto positivo che i genitori (o altri
familiari) accolgano a casa loro i congiunti handicappati, soprattutto se si
tratta di persone non autosufficienti. Proprio per favorire la permanenza in
famiglia e per ridurre le spese di ricovero a carico dei Comuni e delle USL,
sono stati previsti, dopo l'obbligo scolastico, i centri diurni per gli
handicappati che, a causa della gravità delle loro condizioni, non sono
assolutamente in grado di svolgere attività lavorative proficue.
2. Gli handicappati privi totalmente di autonomia
ricevono fra pensione e indennità di accompagnamento circa 950 mila al mese,
cifra assolutamente insufficiente a garantire la loro sopravvivenza
(alimentazione, abitazione, abbigliamento, ecc.). È pertanto assolutamente
ingiustificata la richiesta ai soggetti frequentanti i centri diurni di
contribuire alle spese di funzionamento dei centri stessi e/o agli oneri
relativi alla mensa e ai trasporti, per il fatto che gli interessati hanno
redditi insufficienti per coprire i costi relativi alle loro esigenze
insopprimibili.
Per quanto riguarda i soggetti handicappati
frequentanti i centri diurni, i Comuni e le USL devono essere profondamente e
concretamente riconoscenti ai genitori e ai congiunti che continuano ad
assisterli a casa loro, nonostante che i genitori e i congiunti stessi non
abbiano alcun obbligo giuridico. Ne consegue che Comuni e USL non dovrebbero
richiedere una lira per la frequenza di centri diurni da parte di handicappati
intellettivi maggiorenni, poiché la frequenza stessa non solo è alternativa al
ricovero in istituto, ma determina costi di gran lunga inferiori.
3. Si ricorda l'articolo del Giurista Prof. Massimo
Dogliotti (cfr. Prospettive assistenziali n. 87, luglio-settembre 1989) da cui
risulta che «gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai
parenti tenuti agli alimenti di persone assistite». La tesi sostenuta dal
Prof. Dogliotti è stata accolta dalla Regione Piemonte nelle deliberazioni del
2 agosto 1991 n. 3328498 e 333-8499 (1).
4. Per quanto riguarda gli handicappati intellettivi
maggiorenni non dichiarati interdetti o inabilitati, si fa presente che i
Comuni, le USL e gli altri soggetti pubblici o privati devono rivolgere le istanze verbali o scritte ai soggetti stessi e
non ai loro genitori o altri congiunti. Difatti, coloro che non sono
interdetti né inabilitati godono pienamente del loro diritto di autodeterminazione.
5. Qualora gli handicappati siano ricoverati a tempo
pieno in istituti o comunità alloggio, riteniamo giusto il prelievo dei
redditi dell'utente lasciando allo stesso una somma per le spese personali
(cfr. la delibera della Giunta Regione Piemonte 2.8.1991 n. 332-8498). Tra le
somme da versare rientra anche l'indennità di accompagnamento, qualora la
comunità alloggio 0 l'istituto forniscano le prestazioni necessarie agli
handicappati che, come prevede la legge 11 febbraio 1980 n. 118, «si trovano
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano
di un'assistenza continua».
6. Al fine di dimostrare l'impossibilità per la
persona handicappata di vivere con la pensione e con l'assegno di accompagnamento,
si ritiene che i genitori ed i tutori dovrebbero tenere un conto in cui
elencare le spese sostenute per la persona handicappata, allegando i relativi
scontrini fiscali e le fatture.
7. Si segnala che la frequenza dei CST gestiti dal
Comune e dalla Provincia di Torino è gratuita sia per gli utenti che per i
congiunti. La gratuità riguarda anche il trasporto e la mensa.
8. Si riporta fac-simile della lettera di disdetta
degli impegni economici assunti da congiunti di persone maggiorenni
frequentanti i centri diurni o ricoverate in comunità alloggio o in istituti di
assistenza del Piemonte.
Disdetta da parte dei parenti, compresi quelli tenuti
agli alimenti
Da spedire
solo a istituti di assistenza gestiti direttamente da Comuni e USSL del
Piemonte. Per IPAB, Enti privati e strutture site in altre regioni chiedere
informazioni al CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, via
Artisti 36 - 10124 Torino - tel. 011-812.23.27-812.44.69.
RACCOMANDATA R.R.
-
Amministratore Straordinario USSL .............
Via
...........................................................................
-
Presidente e Componenti Comitato dei Garanti USSL ..................
Via
................................
e p.c. - CSA - Comitato per la difesa dei diritti
degli assistiti, Via Artisti 36 - 10124 Torino
Il
sottoscritto ..........................................................................
residente in ..........................................
Via ...............................................................
n. ........... preso atto che nel provvedimento della Giunta Regione Piemonte 2
agosto 1991 n. 332-8498 "Deliberazione attuativa del Piano socio-sanitario
regionale sulle residenze sanitarie assistenziali per disabili" viene
stabilito che i parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, non sono tenuti
a versare alcun contributo per il ricovero dei loro congiunti; tenuto conto di
quanto affermato dal Prof. Massimo Dogliotti nell'articolo "Gli enti
pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli
alimenti di persone assistite", pubblicato sul n. 87, luglio-settembre
1989 di Prospettive assistenziali,
revoca dal prossimo mese ogni impegno relativo alla corresponsione del
contributo economico per il ricovero del proprio congiunto sig.
......................................
Con osservanza.
Firma
......................................................
Data
...........................
(1)
Ne
consegue che gli enti pubblici non possono richiedere contributi ai congiunti
di anziani ricoverati in istituti di assistenza.
www.fondazionepromozionesociale.it