Notiziario del Centro italiano per l'adozione
internazionale
RIPRENDONO LE ADOZIONI
INTERNAZIONALI NEL RIO GRANDE DO SUL BRASILE
Firmato il
protocollo di collaborazione in materia di adozioni internazionali tra il CIAI
e il Juizado da Infancia e da Juventude di Porto Alegre.
Una delle raccomandazioni contenute nella Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini del 1989, fu quella di considerare
l'adozione internazionale come ultima alternativa dopo che fossero state
verificate tutte le possibilità di reinserimento del bambino nella propria famiglia
di origine o l'adozione nel proprio Paese.
Il legislatore brasiliano ha raccolto questa
raccomandazione e l'ha bene espressa nell'art. 31 dell'Estatuto de Crianca e do
Adolescente che qui riportiamo: «Il
collocamento in una famiglia sostitutiva straniera costituisce un intervento
eccezionale ed ammissibile solo con le modalità dell'adozione». Da ciò si
evince che non sono più ammissibili le forme di affidamento e di tutela
internazionale usate in passato per "adozioni" non sempre legali.
Nel presentare l'accordo firmato dal CIAI e dal
Juizado da Infancia e da Juventute di Porto Alegre, Stato del Rio Grande do
Sul, Brasile, sottolineiamo che il documento è frutto di una collaborazione
fra due enti che riconoscono e condividono gli stessi ideali e finalità, e
insieme intendono mettere in pratica una procedura che li garantisca.
Protocollo di collaborazione in materia di adozione
internazionale
Il Tribunale dell'Infanzia e dell'Adolescenza di
Porto Alegre, Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, e il Centro italiano per
l'adozione internazionale (CIAI), ente riconosciuto e autorizzato a svolgere
pratiche di adozione internazionale dai Ministeri degli esteri e di grazia e
giustizia dell'Italia, firmano il presente accordo di collaborazione in
materia di adozione internazionale con la finalità di cooperare e attuare
l'adozione di minori e adolescenti brasiliani, che non possono essere
collocati in Brasile.
Stabiliscono
le seguenti clausole:
1. Il processo di adozione dovrà essere compatibile
con la legislazione interna brasiliana e italiana.
2. Il procedimento avrà inizio per iniziativa del firmatario
Juizado, attraverso una comunicazione comprensiva della sentenza di perdita
della patria potestà dei genitori d'origine già passata in giudicato, dei
documenti e dei dati rilevanti ed individualizzanti il minore o l'adolescente
proposto per l'adozione.
3. Al ricevimento della proposta il firmatario CIAI
sceglierà, fra i candidati previamente selezionati, la coppia più adatta alle
necessità del minore o dell'adolescente proposto.
4. L'indicazione della famiglia prescelta dovrà
essere comunicata al Juizado con allegati i seguenti documenti: abilitazione
del CIAI, attestato di idoneità rilasciato dalle competenti Autorità italiane,
studio psico-sociale della famiglia, certificati di nascita, di matrimonio e
penali, fotocopia dei passaporti, certificati attestanti il reddito, la salute
fisica e mentale, foto della famiglia. Tutti i documenti dovranno essere
autenticati dall'Ambasciata o Consolato del Brasile e tradotti da un
traduttore giurato.
5. Al ricevimento di questa documentazione, il
Juizado, insieme all'équipe tecnica e al Pubblico Ministero deciderà
l'accettazione o meno della famiglia proposta e lo comunicherà al CIAI.
6. Agli enti convenuti spetterà da questo momento in
poi il compito di favorire, fornendo tutte le notizie utili, la fase di
conoscenza fra famiglia adottante e il minore o l'adolescente proposto.
8. Il processo di adozione sarà avviato solo quando
al Juizado perverrà la domanda di adozione degli aspiranti genitori adottivi,
alla quale sarà poi allegato il provvedimento di perdita della potestà
genitoriale, l'abilitazione all'adozione e il parere del Pubblico Ministero.
9. In seguito sarà possibile concordare la data di
comparizione degli adottanti nella Comarca di Porto Alegre per iniziare il
periodo di convivenza con il bambino. Tale periodo sarà seguito dalla équipe
tecnica del Juizado, la quale dovrà poi esprimere il suo parere, così come
dovrà esprimerlo il Pubblico Ministero. Alla fine di questo procedimento il
giudice potrà emettere la sentenza di adozione che autorizzerà anche l'uscita
dal Paese del bambino o dell'adolescente adottato per raggiungere il Paese degli
adottanti.
10. Nei trenta giorni seguenti al ritorno degli
adottanti il CIAI comunicherà l'arrivo del bambino o dell'adolescente e la
situazione legale del momento. In seguito il CIAI dovrà provvedere a inviare
rapporti sull'inserimento del bambino in famiglia, trimestralmente nel primo
anno e semestralmente nell'anno successivo. Dovranno inoltre essere inviati i
decreti di affidamento preadottivo e di adozione definitiva.
11. I firmatari svilupperanno un programma di
cooperazione con il fine di migliorare e approfondire le tematiche e le
procedure inerenti l'adozione stabilite dal presente accordo.
12. Il presente accordo vale a tempo indeterminato.
Qualsiasi cambiamento dovrà essere comunicato dalle parti.
13. Le parti dichiarano di conoscere il documento di
presentazione del CIAI e le norme di base di adozione del Juizado, che saranno
applicate in situazioni non previste da questo protocollo.
Paragrafo
unico - Nel caso si verifichi la
situazione che i genitori adottivi siano privati della potestà genitoriale, il
CIAI è obbligato a darne informazione immediata al Juizado.
Milano -
Porto Alegre 19 gennaio 1993
Valeria Rossi Dragone
Presidente del CIAI
Marcel Esquivel Hoppe
Presidente del Juizado da Infancia
e da Juventude di Porto Alegre
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