Prospettive assistenziali, n. 101, gennaio-marzo 1993

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

RIPRENDONO LE ADOZIONI INTERNAZIONALI NEL RIO GRANDE DO SUL  BRASILE

 

Firmato il protocollo di collaborazione in materia di adozioni internazionali tra il CIAI e il Juizado da Infancia e da Juventude di Porto Alegre.

 

Una delle raccomandazioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini del 1989, fu quella di considerare l'ado­zione internazionale come ultima alternativa do­po che fossero state verificate tutte le possibilità di reinserimento del bambino nella propria fami­glia di origine o l'adozione nel proprio Paese.

Il legislatore brasiliano ha raccolto questa raccomandazione e l'ha bene espressa nell'art. 31 dell'Estatuto de Crianca e do Adolescente che qui riportiamo: «Il collocamento in una fami­glia sostitutiva straniera costituisce un intervento eccezionale ed ammissibile solo con le modalità dell'adozione». Da ciò si evince che non sono più ammissibili le forme di affidamento e di tute­la internazionale usate in passato per "adozioni" non sempre legali.

Nel presentare l'accordo firmato dal CIAI e dal Juizado da Infancia e da Juventute di Porto Ale­gre, Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, sottolineiamo che il documento è frutto di una collaborazione fra due enti che riconoscono e condivi­dono gli stessi ideali e finalità, e insieme intendono mettere in pratica una procedura che li garantisca.

 

Protocollo di collaborazione in materia di adozione internazionale

Il Tribunale dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Porto Alegre, Stato del Rio Grande do Sul, Brasi­le, e il Centro italiano per l'adozione internazio­nale (CIAI), ente riconosciuto e autorizzato a svolgere pratiche di adozione internazionale dai Ministeri degli esteri e di grazia e giustizia dell'Italia, firmano il presente accordo di colla­borazione in materia di adozione internazionale con la finalità di cooperare e attuare l'adozione di minori e adolescenti brasiliani, che non pos­sono essere collocati in Brasile.

Stabiliscono le seguenti clausole:

1. Il processo di adozione dovrà essere com­patibile con la legislazione interna brasiliana e italiana.

2. Il procedimento avrà inizio per iniziativa del firmatario Juizado, attraverso una comunicazio­ne comprensiva della sentenza di perdita della patria potestà dei genitori d'origine già passata in giudicato, dei documenti e dei dati rilevanti ed individualizzanti il minore o l'adolescente propo­sto per l'adozione.

3. Al ricevimento della proposta il firmatario CIAI sceglierà, fra i candidati previamente sele­zionati, la coppia più adatta alle necessità del minore o dell'adolescente proposto.

4. L'indicazione della famiglia prescelta dovrà essere comunicata al Juizado con allegati i se­guenti documenti: abilitazione del CIAI, attestato di idoneità rilasciato dalle competenti Autorità italiane, studio psico-sociale della famiglia, cer­tificati di nascita, di matrimonio e penali, fotoco­pia dei passaporti, certificati attestanti il reddito, la salute fisica e mentale, foto della famiglia. Tut­ti i documenti dovranno essere autenticati dall'Ambasciata o Consolato del Brasile e tra­dotti da un traduttore giurato.

5. Al ricevimento di questa documentazione, il Juizado, insieme all'équipe tecnica e al Pubblico Ministero deciderà l'accettazione o meno della famiglia proposta e lo comunicherà al CIAI.

6. Agli enti convenuti spetterà da questo mo­mento in poi il compito di favorire, fornendo tutte le notizie utili, la fase di conoscenza fra famiglia adottante e il minore o l'adolescente proposto.

8. Il processo di adozione sarà avviato solo quando al Juizado perverrà la domanda di ado­zione degli aspiranti genitori adottivi, alla quale sarà poi allegato il provvedimento di perdita del­la potestà genitoriale, l'abilitazione all'adozione e il parere del Pubblico Ministero.

9. In seguito sarà possibile concordare la data di comparizione degli adottanti nella Comarca di Porto Alegre per iniziare il periodo di convivenza con il bambino. Tale periodo sarà seguito dalla équipe tecnica del Juizado, la quale dovrà poi esprimere il suo parere, così come dovrà espri­merlo il Pubblico Ministero. Alla fine di questo procedimento il giudice potrà emettere la sen­tenza di adozione che autorizzerà anche l'uscita dal Paese del bambino o dell'adolescente adot­tato per raggiungere il Paese degli adottanti.

10. Nei trenta giorni seguenti al ritorno degli adottanti il CIAI comunicherà l'arrivo del bambi­no o dell'adolescente e la situazione legale del momento. In seguito il CIAI dovrà provvedere a inviare rapporti sull'inserimento del bambino in famiglia, trimestralmente nel primo anno e se­mestralmente nell'anno successivo. Dovranno inoltre essere inviati i decreti di affidamento preadottivo e di adozione definitiva.

11. I firmatari svilupperanno un programma di cooperazione con il fine di migliorare e appro­fondire le tematiche e le procedure inerenti l'adozione stabilite dal presente accordo.

12. Il presente accordo vale a tempo indeter­minato. Qualsiasi cambiamento dovrà essere comunicato dalle parti.

13. Le parti dichiarano di conoscere il docu­mento di presentazione del CIAI e le norme di base di adozione del Juizado, che saranno ap­plicate in situazioni non previste da questo pro­tocollo.

Paragrafo unico - Nel caso si verifichi la situa­zione che i genitori adottivi siano privati della potestà genitoriale, il CIAI è obbligato a darne informazione immediata al Juizado.

 

Milano - Porto Alegre 19 gennaio 1993

 

Valeria Rossi Dragone

Presidente del CIAI

 

Marcel Esquivel Hoppe

Presidente del Juizado da Infancia e da Juventude di Porto Alegre

 

 

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