Prospettive assistenziali, n. 102, aprile-giugno 1993

 

 

VIOLATO IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: IL MINISTRO JERVOLINO NON INTERVIENE

 

 

Poco dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge-quadro sull'handicap, la rivista Prospettive assistenziali ha predisposto una nota (1) in cui si legge, fra l'altro: «Per quanto riguarda l'inserimento scolastico va osservato che molto lunga e costo­sa è la procedura prevista dalla normativa vigente, non modificata dalla legge 104/92, per otte­nere il rispetto delle leggi in vigore: ricorso al Tar e, successivamente, al Consiglio di Stato, necessità di incaricare un legale, rilevanti spese giudiziarie, ecc. Pertanto, dovrebbe essere previsto che, nel caso di violazione di norme concernenti l'inserimento scolastico degli handicappati, gli in­teressati possano rivolgersi al Pretore con procedure facilitate come per le cause di lavoro. Detto ricorso potrebbe essere esteso a tutte le violazioni di diritti fondamentali delle persone handicappate».

Il "caso" di Novi Ligure, che Handicap & Scuola ha ripetutamente documentato (2), ne è la dimostrazione evidente, anche in relazione ai grotteschi sviluppi della odissea che, per il terzo anno scolastico consecutivo, costringe il minore handicappato in oggetto e la sua famiglia a tute­lare in varie sedi il proprio diritto alla frequenza scolastica.

 

 

I FATTI

 

Anno scolastico 1990-1991

 

L'alunno C.F., dopo una positiva frequenza della scuola elementare, viene iscritto alla scuo­la media. È affetto da «lieve immaturità, con con­seguente ritardo dello sviluppo psico-motorio e manifestazioni convulsive».

 

3 aprile 1991

Il Collegio dei docenti della scuola media G. Boccardo di Novi Ligure (Alessandria) delibera la «non idoneità alla continuazione della fre­quenza, permanendo le attuali condizioni». Da allora, all'alunno viene impedita la frequenza della scuola.

 

Anno scolastico 1991-1992

 

Nemmeno all'inizio del nuovo anno scolastico il minore viene riammesso a scuola, nonostante che i genitori abbiano prodotto attestazioni sani­tarie positive.

A nulla servono interrogazioni parlamentari (che rimangono senza risposta), lettere al Mini­stro della Pubblica istruzione in carica da parte delle Associazioni di tutela degli handicappati. Una lettera della LEDHA al ministro per gli Affari sociali riceve risposta favorevole all'alunno, ma non essendo la scuola un servizio di competen­za di tale dicastero non produce effetti concreti.

 

10 aprile 1992

La famiglia, anche sulla base della legge-qua­dro sull'handicap da poco approvata dal Parla­mento, presenta un nuovo ricorso al Tar Pie­monte.

 

29 aprile 1992

Il Tar Piemonte accoglie la richiesta di so­spensione della delibera del Collegio dei docen­ti, perché «sussistono i danni gravi e irreparabili richiesti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034». C.F. viene riammesso a scuola nell'ulti­mo mese dell'anno scolastico. La sua presenza in classe con gli altri compagni non comporta particolari problemi per il funzionamento dell'istituzione scolastica.

 

15 maggio 1992

Tuttavia, nonostante l'andamento positivo del nuovo inserimento scolastico, l'Avvocatura ge­nerale dello Stato presenta ricorso in appello al Consiglio di Stato (a nome del Ministero della pubblica istruzione, del Provveditorato agli Studi di Alessandria e del preside pro-tempore della scuola media statale G. Boccardo) per l'annulla­mento dell'ordinanza del Tar Piemonte, senza attendere che il Tribunale si sia pronunciato con un giudizio di merito.

 

15 giugno 1992

Il Consiglio di Classe ammette l'alunno alla classe 3a con il seguente giudizio finale: «Il bre­ve periodo di frequenza ha consentito di verificare una sufficiente capacità di autocontrollo, an­che se si è notato un sensibile distacco dall'attivi­tà didattica, dovuto alla lunga assenza. Gli inse­gnanti, valutato positivamente l'inserimento dell'alunno in questa classe, dando priorità alla sua maturazione in ordine alla socializzazione i cui obiettivi paiono sostanzialmente conseguiti nell'attuale fase, ritenendo inopportuno interrom­perla, sono favorevoli all'ammissione alla terza. La permanenza nello stesso gruppo classe, infat­ti, favorendo il processo di socializzazione po­trebbe contribuire, attraverso un piano di inter­venti individualizzati e i necessari supporti, ad un recupero anche sul piano didattico, compatibile con le condizioni generali dell'alunno».

 

Anno scolastico 1992-1993

 

L'alunno inizia regolarmente l'anno scolastico, con buoni risultati sul piano del profitto (docu­mentati via via dai docenti sul diario di comuni­cazione scuola-famiglia) e senza che la fre­quenza comporti particolari problemi per il fun­zionamento complessivo della classe.

 

19 ottobre 1992

Il Consiglio di Stato (sesta sezione), con ordinanza n. 897/92, dà mandato «alla Ussl di Novi Ligure di verificare - entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della ordi­nanza - se l'inserimento del minore (sia) compa­tibile con il regolare svolgimento delle lezioni e con la sicurezza del personale docente e non do­cente della scuola, degli altri alunni e dello stes­so minore. Sospende medio tempore, l'ordinanza emessa dal Tar Piemonte (...) ed impugnata con il ricorso in appello», stabilendo che per l'intero periodo resti sospesa la "sospensiva" concessa dal Tar Piemonte e cioè che l'alunno venga nuo­vamente allontanato dalla scuola (pur non es­sendosi verificato nessun ulteriore problema re­lazionale in classe).

 

15 dicembre 1992

Con relazione del 15 dicembre 1992, l'Ussl di Novi Ligure riferisce al Consiglio di Stato, formu­lando parere favorevole alla frequenza scolasti­ca. In attesa che si pronunci il Consiglio di Stato, il Preside comunica alla famiglia che la frequen­za scolastica è sospesa.

 

12 marzo 1993

Il Consiglio di Stato respinge l'appello della Avvocatura, ribadendo il diritto di C.F. a frequen­tare la scuola media dell'obbligo; nel frattempo, la scuola consegna alla famiglia la scheda sco­lastica del primo quadrimestre, con giudizi com­plessivamente positivi anche sul piano del pro­fitto.

 

20 marzo 1993

Dopo aver chiesto alla famiglia di rinviare an­cora il rientro di tre giorni a scopo organizzativo da parte della scuola, l'Avvocatura dello Stato diffida l'Ussl, con atto di significanza del 20 mar­zo 1993 «a curare direttamente la gestione della integrazione scolastica e della frequenza del mi­nore»; I'Ussl risponde con un dettagliato piano di intervento che non soddisfa l'Avvocatura.

 

31 marzo 1993

L'Avvocatura di Stato, con un ulteriore ricorso del 31 marzo 1993 chiede nuovamente al Consi­glio di Stato di revocare l'ordinanza del 12 mar­zo «per ineseguibilità sopravvenuta».

 

23 aprile 1993

Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'Avvocatura di Stato il 31 marzo 1993. L'alunno torna in classe.

 

28 aprile 1993

Non paga dell'ennesima risposta negativa ri­cevuta in sede giurisdizionale, l'Avvocatura dello Stato, in data 28 aprile 1993, presenta ulteriore ricorso al Tar Piemonte per la revoca dell'ordi­nanza del maggio '92, o in subordine per «la cor­retta esecuzione» dell'ultima ordinanza del Con­siglio di Stato da parte dell'Ussl di Novi Ligure.

 

Gravissime affermazioni a nome del Ministro della pubblica istruzione

 

Questa storia infinita, provocata dal lungo elenco di ricorsi dell'Avvocatura generale dello Stato, è tanto più preoccupante in quanto tutti gli appelli e ricorsi sono fatti «a nome e per con­to del Ministero della pubblica istruzione, in per­sona del Ministro in carica; del Provveditorato agli Studi di Alessandria; del Preside della Scuo­la media statale G. Boccardo di Novi Ligure e del Collegio dei docenti della scuola medesima», cioè proprio di quella Amministrazione che, nel suo complesso, è chiamata a dare piena attua­zione alla legge-quadro sull'handicap, legge che recita, fra l'altro: «L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere im­pedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap» (Legge 104/92, art. 12, comma 4).

Ora, l'Avvocatura dello Stato, nel ricorso in appello del 15 maggio 1993, scrive:

- «... è appena da osservare che il diritto (pie­no e perfetto) del portatore di handicap all'edu­cazione ed all'istruzione trova il naturale (ed ine­liminabile) presupposto e limite proprio e soltan­to nella idoneità del portatore stesso a riceverla»;

- «... è poi appena il caso di chiarire che il dirit­to alla istruzione non è diritto soggettivo astratto, bensì concreto, vale a dire si configura quale di­ritto alla particolare, specifica istruzione che si addice (e che necessita) al minore cui, in concre­to, deve indirizzarsi»;

- «... né tale diritto è incontrollato, ovvero ha forza espansiva tale da imporsi su altri - altret­tanto pieni e perfetti - diritti, quale, ad esempio, quello alla istruzione della restante popolazione scolastica, o alla integrità psico-fisica degli sco­lari»;

- «... non può certo pretendersi che la Scuola si riduca a mera longa manus dei personali - e spesso errati, quand'anche non dannosi - inten­dimenti dei genitori del minore, i quali pretenda­no di dettare regole e comportamenti, modelli pedagogici od altro»;

- «... appare ovvia l'osservazione che, nella materia, sussiste ampia discrezionalità (anche tecnica) della Pubblica Amministrazione».

 

Negli ultimi ricorsi al Consiglio di Stato e al Tar Piemonte, l'avvocatura generale riesce a far dire al Ministro della pubblica istruzione in cari­ca (cioè alla onorevole Rosa Russo Jervolino che, come ministro per gli affari sociali, ha pro­mosso e firmato la legge-quadro sull'handicap durante la decima legislatura) perle come que­ste:

- «... non è qui il caso di invocare la norma in­trodotta con la legge 5.2.1992, n. 104, la cui con­creta operatività è ovviamente - e doverosamen­te - subordinata alla attuazione di strutture ed al­la predisposizione di piani di intervento ancora da realizzarsi»;

- «la predisposizione e il mantenimento di un ambiente scolastico rassicurativo e gratificante, accettante e disponibile (...) sfugge alla compe­tenza istituzionale dell'amministrazione scolasti­ca».

Nella memoria del 9 ottobre 1992 che l'Avvo­catura presenta al Consiglio di Stato, si sostiene che l'accertamento neurologico e psicodiagno­stico «costituisce il presupposto della possibilità di effettivo svolgimento del diritto del portatore di handicap alla integrazione scolastica, ed è, al­tresì, il criterio alla stregua del quale valutare la di lui attitudine alla permanenza all'interno della collettività scolastica».

Oppure, riesce a coinvolgere il Ministro della pubblica istruzione in accuse come quella rivol­ta all'Ussl di Novi Ligure (che ha suggerito alla scuola «metodologie e strumenti diversificati quali: lavoro in piccoli gruppi, sdoppiamento del­la classe per particolari attività, lavoro in classi aperte») di «fantasticare la creazione di impossi­bili modelli operativi nell'ambito didattico, i quali si pongono in palese violazione delle norme rela­tive alla composizione e alla consistenza numeri­ca delle classi».

Evidentemente, secondo quanto scrive l'Avvo­catura dello Stato, dovremmo dedurre che il mi­nistro della pubblica istruzione non conosce nemmeno la legge n. 517 del 1977 e le circolari applicative emanate dai suoi predecessori.

 

Un diritto solo enunciato

 

Il diritto all'educazione e all'istruzione nelle sezioni e nelle classi comuni è solo enunciato (cfr. Prospettive assistenziali, n. 97, gennaio-­marzo 1992 e Handicap & Scuola, n. 6, febbraio 1992). A quando una legge che preveda proce­dure specifiche per rendere esigibile il diritto al­lo studio e agli altri servizi?

 

E allora, Ministro Jervolino?

 

Lei questi fatti, queste violazioni dei diritti, queste persecuzioni li conosce. Ripetutamente le Associazioni di tutela le han­no scritto, ultima, in ordine di tempo la lettera­appello scritta dal Coordinamento sanità e assi­stenza fra i movimenti di base e dal Comitato per l'integrazione scolastica degli handicappati in data 26 ottobre 1992.

Che cosa intende fare? È troppo chiederle il rispetto delle leggi vigenti, in particolare della 104/1992 che reca la sua firma?

 

 

(1) "Carenze della legge 104/92: iniziative per l'effettivo riconoscimento delle esigenze delle persone con handi­cap", Prospettive assistenziali, Torino, 20 agosto 1992, cicl.

(2) Cfr.: "Impedire la frequenza scolastica di un alunno handicappato provoca danno grave e irreparabile al mino­re", in Handicap & Scuola, n. 9-10, maggio-giugno 1992, p. 2; "Il diritto pieno e perfetto all'integrazione scolastica: da che parte sta il ministero della Pubblica Istruzione?", in Handicap & Scuola, n. 3-4, novembre-dicembre 1992, p. 2; "Ancora sul diritto pieno e perfetto all'integrazione scola­stica: tempi biblici per ottenere dallo Stato il rispetto delle leggi", Handicap & Scuola, n. 7-8, marzo-maggio 1993.

 

 

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