Prospettive assistenziali, n. 102, aprile-giugno
1993
VIOLATO IL
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: IL MINISTRO JERVOLINO NON INTERVIENE
Poco dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge-quadro
sull'handicap, la rivista Prospettive
assistenziali ha predisposto una nota (1) in cui si legge, fra l'altro: «Per quanto riguarda l'inserimento
scolastico va osservato che molto lunga e costosa è la procedura prevista
dalla normativa vigente, non modificata dalla legge 104/92, per ottenere il
rispetto delle leggi in vigore: ricorso al Tar e, successivamente, al Consiglio
di Stato, necessità di incaricare un legale, rilevanti spese giudiziarie,
ecc. Pertanto, dovrebbe essere previsto che, nel caso di violazione di norme
concernenti l'inserimento scolastico degli handicappati, gli interessati
possano rivolgersi al Pretore con procedure facilitate come per le cause di
lavoro. Detto ricorso potrebbe essere esteso a tutte le violazioni di diritti
fondamentali delle persone handicappate».
Il "caso" di Novi Ligure, che Handicap & Scuola ha ripetutamente
documentato (2), ne è la dimostrazione evidente, anche in relazione ai
grotteschi sviluppi della odissea che, per il terzo anno scolastico
consecutivo, costringe il minore handicappato in oggetto e la sua famiglia a
tutelare in varie sedi il proprio diritto alla frequenza scolastica.
I FATTI
Anno scolastico 1990-1991
L'alunno C.F., dopo una positiva frequenza della
scuola elementare, viene iscritto alla scuola media. È affetto da «lieve
immaturità, con conseguente ritardo dello sviluppo psico-motorio e
manifestazioni convulsive».
3 aprile 1991
Il Collegio dei docenti della scuola media G.
Boccardo di Novi Ligure (Alessandria) delibera la «non idoneità alla
continuazione della frequenza, permanendo le attuali condizioni». Da allora,
all'alunno viene impedita la frequenza della scuola.
Anno scolastico 1991-1992
Nemmeno all'inizio del nuovo anno scolastico il
minore viene riammesso a scuola, nonostante che i genitori abbiano prodotto
attestazioni sanitarie positive.
A nulla servono interrogazioni parlamentari (che
rimangono senza risposta), lettere al Ministro della Pubblica istruzione in
carica da parte delle Associazioni di tutela degli handicappati. Una lettera
della LEDHA al ministro per gli Affari sociali riceve risposta favorevole
all'alunno, ma non essendo la scuola un servizio di competenza di tale
dicastero non produce effetti concreti.
10 aprile 1992
La famiglia, anche sulla base della legge-quadro
sull'handicap da poco approvata dal Parlamento, presenta un nuovo ricorso al
Tar Piemonte.
29 aprile 1992
Il Tar Piemonte accoglie la richiesta di sospensione
della delibera del Collegio dei docenti, perché «sussistono i danni gravi e
irreparabili richiesti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034». C.F.
viene riammesso a scuola nell'ultimo mese dell'anno scolastico. La sua
presenza in classe con gli altri compagni non comporta particolari problemi per
il funzionamento dell'istituzione scolastica.
15 maggio 1992
Tuttavia, nonostante l'andamento positivo del nuovo
inserimento scolastico, l'Avvocatura generale dello Stato presenta ricorso in
appello al Consiglio di Stato (a nome del Ministero della pubblica istruzione,
del Provveditorato agli Studi di Alessandria e del preside pro-tempore della
scuola media statale G. Boccardo) per l'annullamento dell'ordinanza del Tar
Piemonte, senza attendere che il Tribunale si sia pronunciato con un giudizio
di merito.
15 giugno 1992
Il Consiglio di Classe ammette l'alunno alla classe 3a
con il seguente giudizio finale: «Il breve
periodo di frequenza ha consentito di verificare una sufficiente capacità di
autocontrollo, anche se si è notato un sensibile distacco dall'attività
didattica, dovuto alla lunga assenza. Gli insegnanti, valutato positivamente
l'inserimento dell'alunno in questa classe, dando priorità alla sua maturazione
in ordine alla socializzazione i cui obiettivi paiono sostanzialmente
conseguiti nell'attuale fase, ritenendo inopportuno interromperla, sono
favorevoli all'ammissione alla terza. La permanenza nello stesso gruppo classe,
infatti, favorendo il processo di socializzazione potrebbe contribuire,
attraverso un piano di interventi individualizzati e i necessari supporti, ad
un recupero anche sul piano didattico, compatibile con le condizioni generali
dell'alunno».
Anno scolastico 1992-1993
L'alunno inizia regolarmente l'anno scolastico, con
buoni risultati sul piano del profitto (documentati via via dai docenti sul
diario di comunicazione scuola-famiglia) e senza che la frequenza comporti
particolari problemi per il funzionamento complessivo della classe.
19 ottobre 1992
Il Consiglio di Stato (sesta sezione), con ordinanza
n. 897/92, dà mandato «alla Ussl di Novi
Ligure di verificare - entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o
notificazione della ordinanza - se l'inserimento del minore (sia) compatibile
con il regolare svolgimento delle lezioni e con la sicurezza del personale
docente e non docente della scuola, degli altri alunni e dello stesso minore.
Sospende medio tempore, l'ordinanza emessa dal Tar Piemonte (...) ed impugnata
con il ricorso in appello», stabilendo che per l'intero periodo resti
sospesa la "sospensiva" concessa dal Tar Piemonte e cioè che l'alunno
venga nuovamente allontanato dalla scuola (pur non essendosi verificato
nessun ulteriore problema relazionale in classe).
15 dicembre 1992
Con relazione del 15 dicembre 1992, l'Ussl di Novi
Ligure riferisce al Consiglio di Stato, formulando parere favorevole alla
frequenza scolastica. In attesa che si pronunci il Consiglio di Stato, il
Preside comunica alla famiglia che la frequenza scolastica è sospesa.
12 marzo 1993
Il Consiglio di Stato respinge l'appello della
Avvocatura, ribadendo il diritto di C.F. a frequentare la scuola media
dell'obbligo; nel frattempo, la scuola consegna alla famiglia la scheda scolastica
del primo quadrimestre, con giudizi complessivamente positivi anche sul piano
del profitto.
20 marzo 1993
Dopo aver chiesto alla famiglia di rinviare ancora
il rientro di tre giorni a scopo organizzativo da parte della scuola,
l'Avvocatura dello Stato diffida l'Ussl, con atto di significanza del 20 marzo
1993 «a curare direttamente la gestione
della integrazione scolastica e della frequenza del minore»; I'Ussl
risponde con un dettagliato piano di intervento che non soddisfa l'Avvocatura.
31 marzo 1993
L'Avvocatura di Stato, con un ulteriore ricorso del
31 marzo 1993 chiede nuovamente al Consiglio di Stato di revocare l'ordinanza
del 12 marzo «per ineseguibilità
sopravvenuta».
23 aprile 1993
Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il
ricorso presentato dall'Avvocatura di Stato il 31 marzo 1993. L'alunno torna in
classe.
28 aprile 1993
Non paga dell'ennesima risposta negativa ricevuta in
sede giurisdizionale, l'Avvocatura dello Stato, in data 28 aprile 1993,
presenta ulteriore ricorso al Tar Piemonte per la revoca dell'ordinanza del
maggio '92, o in subordine per «la corretta
esecuzione» dell'ultima ordinanza del Consiglio di Stato da parte
dell'Ussl di Novi Ligure.
Gravissime affermazioni a nome del Ministro della
pubblica istruzione
Questa storia infinita, provocata dal lungo elenco di
ricorsi dell'Avvocatura generale dello Stato, è tanto più preoccupante in
quanto tutti gli appelli e ricorsi sono fatti «a nome e per conto del Ministero della pubblica istruzione, in persona
del Ministro in carica; del Provveditorato agli Studi di Alessandria; del
Preside della Scuola media statale G. Boccardo di Novi Ligure e del Collegio
dei docenti della scuola medesima», cioè proprio di quella Amministrazione
che, nel suo complesso, è chiamata a dare piena attuazione alla legge-quadro
sull'handicap, legge che recita, fra l'altro: «L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap» (Legge 104/92, art. 12, comma 4).
Ora,
l'Avvocatura dello Stato, nel ricorso in appello del 15 maggio 1993, scrive:
- «... è
appena da osservare che il diritto (pieno e perfetto) del portatore di
handicap all'educazione ed all'istruzione trova il naturale (ed ineliminabile)
presupposto e limite proprio e soltanto nella idoneità del portatore stesso a
riceverla»;
- «... è poi
appena il caso di chiarire che il diritto alla istruzione non è diritto
soggettivo astratto, bensì concreto, vale a dire si configura quale diritto
alla particolare, specifica istruzione che si addice (e che necessita) al
minore cui, in concreto, deve indirizzarsi»;
- «... né
tale diritto è incontrollato, ovvero ha forza espansiva tale da imporsi su
altri - altrettanto pieni e perfetti - diritti, quale, ad esempio, quello alla
istruzione della restante popolazione scolastica, o alla integrità psico-fisica
degli scolari»;
- «... non
può certo pretendersi che la Scuola si riduca a mera longa manus dei
personali - e spesso errati, quand'anche non dannosi - intendimenti dei
genitori del minore, i quali pretendano di dettare regole e comportamenti,
modelli pedagogici od altro»;
- «...
appare ovvia l'osservazione che, nella materia, sussiste ampia discrezionalità
(anche tecnica) della Pubblica Amministrazione».
Negli ultimi ricorsi al Consiglio di Stato e al Tar
Piemonte, l'avvocatura generale riesce a far dire al Ministro della pubblica
istruzione in carica (cioè alla onorevole Rosa Russo Jervolino che, come
ministro per gli affari sociali, ha promosso e firmato la legge-quadro
sull'handicap durante la decima legislatura) perle come queste:
- «... non è
qui il caso di invocare la norma introdotta con la legge 5.2.1992, n. 104, la
cui concreta operatività è ovviamente - e doverosamente - subordinata alla
attuazione di strutture ed alla predisposizione di piani di intervento ancora
da realizzarsi»;
- «la
predisposizione e il mantenimento di un ambiente scolastico rassicurativo e
gratificante, accettante e disponibile (...) sfugge alla competenza
istituzionale dell'amministrazione scolastica».
Nella memoria del 9 ottobre 1992 che l'Avvocatura
presenta al Consiglio di Stato, si sostiene che l'accertamento neurologico e
psicodiagnostico «costituisce il
presupposto della possibilità di effettivo svolgimento del diritto del
portatore di handicap alla integrazione scolastica, ed è, altresì, il criterio
alla stregua del quale valutare la di lui attitudine alla permanenza
all'interno della collettività scolastica».
Oppure, riesce a coinvolgere il Ministro della
pubblica istruzione in accuse come quella rivolta all'Ussl di Novi Ligure (che
ha suggerito alla scuola «metodologie e
strumenti diversificati quali: lavoro in piccoli gruppi, sdoppiamento della
classe per particolari attività, lavoro in classi aperte») di «fantasticare la creazione di impossibili
modelli operativi nell'ambito didattico, i quali si pongono in palese
violazione delle norme relative alla composizione e alla consistenza numerica
delle classi».
Evidentemente, secondo quanto scrive l'Avvocatura
dello Stato, dovremmo dedurre che il ministro della pubblica istruzione non
conosce nemmeno la legge n. 517 del 1977 e le circolari applicative emanate dai
suoi predecessori.
Un diritto solo enunciato
Il diritto all'educazione e all'istruzione nelle
sezioni e nelle classi comuni è solo enunciato (cfr. Prospettive assistenziali,
n. 97, gennaio-marzo 1992 e Handicap
& Scuola, n. 6, febbraio 1992). A quando una legge che preveda procedure
specifiche per rendere esigibile il diritto allo studio e agli altri servizi?
E allora, Ministro Jervolino?
Lei
questi fatti, queste violazioni dei diritti, queste persecuzioni li conosce.
Ripetutamente le Associazioni di tutela le hanno scritto, ultima, in ordine di
tempo la letteraappello scritta dal Coordinamento sanità e assistenza fra i
movimenti di base e dal Comitato per l'integrazione scolastica degli
handicappati in data 26 ottobre 1992.
Che cosa intende fare? È troppo chiederle il rispetto
delle leggi vigenti, in particolare della 104/1992 che reca la sua firma?
(1) "Carenze della legge 104/92:
iniziative per l'effettivo riconoscimento delle esigenze delle persone con
handicap", Prospettive assistenziali,
Torino, 20 agosto 1992, cicl.
(2) Cfr.: "Impedire la frequenza
scolastica di un alunno handicappato provoca danno grave e irreparabile al minore",
in Handicap & Scuola, n. 9-10,
maggio-giugno 1992, p. 2; "Il diritto pieno e perfetto all'integrazione
scolastica: da che parte sta il ministero della Pubblica Istruzione?", in Handicap & Scuola, n. 3-4,
novembre-dicembre 1992, p. 2; "Ancora sul diritto pieno e perfetto
all'integrazione scolastica: tempi biblici per ottenere dallo Stato il
rispetto delle leggi", Handicap
& Scuola, n. 7-8, marzo-maggio 1993.
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