Prospettive assistenziali, n. 103, luglio-settembre
1993
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
LA
CONVENZIONE DE L'AJA: UN ACCORDO INTERNAZIONALE A MISURA DEI BAMBINI
Si è conclusa sabato 29 maggio 1993 all'Aja la 17a
sessione della Conferenza permanente sul diritto privato internazionale, la cui
Commissione speciale ha lavorato negli ultimi quattro anni alla preparazione e
alla stesura di una Convenzione sulla Protezione dell'Infanzia e sulla
Cooperazione in materia di adozione internazionale.
Le delegazioni di 60 paesi, composte principalmente
da giuristi, avvocati, magistrati, e diverse organizzazioni non governative
interessate all'adozione internazionale e alla protezione dell'infanzia, hanno
elaborato uno strumento, frutto anche di mediazioni e compromessi, per
risolvere i possibili insorgenti conflitti, in materia di adozione, tra le
legislazioni dei paesi d'origine dei bambini e quelle dei Paesi riceventi.
Pregio principale di questo strumento, che forse alcuni addetti ai lavori
avrebbero voluto meno flessibile, è il considerare come obiettivo prioritario
l'interesse del bambino e la sua protezione.
La ratifica di questa Convenzione è il primo passo
concreto verso una cooperazione tra Paesi di origine e Paesi riceventi e la
stipulazione di accordi bilaterali, nel rispetto di un'etica procedurale della
quale il bambino non potrà che beneficiare.
Già quattro paesi d'origine - Messico, Costarica,
Romania e Sri Lanka, i cui rappresentanti all'Aja avevano pieno potere di firma
- hanno sottoscritto la Convenzione; ciò rende possibile la sua rapida entrata
in vigore.
Durante l'elaborazione della Convenzione è emerso,
con particolare evidenza, il problema dei bambini rifugiati politici, così
delicato e di non facile soluzione, tanto che la Conferenza ha deciso, in
consultazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, di costituire un
gruppo di lavoro che, sottoponendo specifiche proposte, raggiunga l'obiettivo
di elaborare un supplemento a questa Convenzione col quale assicurare
adeguata protezione a questa categoria di bambini.
I punti salienti della Convenzione riteniamo siano i
seguenti:
- il preambolo riassume il concetto, presente in
tutta la Convenzione, dell'interesse e del diritto dei bambini ad una
famiglia, ribadendo il carattere di residualità che deve assumere l'adozione
internazionale, come estremo rimedio ad una situazione di reale abbandono;
- l'importanza dell'informazione, che deve essere
fornita alla famiglia d'origine o a chi è responsabile legalmente del bambino
nel momento in cui viene dato il consenso, sugli effetti dell'adozione, e il
controllo da parte delle autorità competenti del paese d'origine che tale consenso
non venga indotto o estorto con promesse di denaro (artt. 4-5);
- la costituzione, in ciascun Paese firmatario della
Convenzione, di un'autorità centrale che, pur avendo la facoltà di delegare
parecchie delle sue funzioni ad autorità pubbliche, organizzazioni o persone
fisiche autorizzate, sarà comunque direttamente responsabile del processo
adozionale nei confronti della corrispondente autorità centrale nell'altro
Paese, impegnandosi a fornire e scambiare informazioni e a promuovere
l'applicazione della Convenzione (artt. 6-78-9);
- l'indispensabile autorizzazione agli Enti (che
dovranno dimostrarsi senza scopo di lucro) affinché svolgano le funzioni ad
essi delegate dall'Autorità centrale; tale autorizzazione deve essere
rilasciata in base a precisi criteri di professionalità, standards etici,
qualificazione ed esperienza nel settore, e dovrà essere periodicamente
controllata e riverificata (artt. 10-11);
- anche se l'adozione privata rimane comunque
possibile nell'ambito della Convenzione, su di essa viene applicato uno stretto
controllo, imponendo alle autorità centrali di designare eventuali
intermediari che devono possedere gli stessi requisiti richiesti agli Enti
autorizzati; i nominativi di tali intermediari, completi di indirizzo,
dovranno essere dichiarati al depositario della Convenzione e periodicamente
aggiornati (art. 22). L'art. 29 fa divieto di avere contatti diretti tra i
futuri genitori adottivi e la famiglia del bambino o il rappresentante legale
di quest'ultimo, prima che il consenso all'adozione sia firmato e che i futuri
genitori adottivi siano dichiarati idonei; ciò restringe la possibilità di
adozioni private poco chiare o tramite intermediari non autorizzati;
- anche l'impegno delle Autorità centrali dei Paesi
riceventi a valutare le capacità dei futuri genitori adottivi è un grosso passo
avanti, se si considera che in alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti
l'idoneità rilasciata da una autorità competente non è attualmente necessaria
(art. 15);
- il capitolo sul riconoscimento giuridico
dell'adozione è stato forse il più complesso e difficile da elaborare a causa
delle diversità nelle leggi dei singoli Paesi; difficile è stato raggiungere
una univoca definizione di adozione in quanto in alcuni casi è ancora possibile
l'adozione semplice, in cui il legame con la famiglia d'origine non viene
rescisso e l'adozione piena, in cui invece tale legame cessa di esistere. La
maggior parte dei Paesi d'origine si sta ormai orientando verso l'adozione
piena e il conseguente riconoscimento della stessa anche da parte del Paese
ricevente prima del trasferimento del bambino (questo aspetto, in particolare,
creerà dei problemi a Paesi come l'Italia che prevedono un periodo di
affidamento preadottivo). La Convenzione non può e non vuole intervenire
sulle leggi interne dei Paesi firmatari, ma è evidente che i Paesi d'origine
privilegiano i rapporti con i Paesi riceventi che riconoscono immediatamente
l'adozione e ciò penalizzerà quelli che manterranno l'affido preadottivo. È
quindi previsto che vengano sottoscritti accordi bilaterali tra Stati purché
tali accordi non vadano contro gli obiettivi della Convenzione stessa e
l'interesse del bambino e purché siano notificati al depositario della
Convenzione (art. 39). È importante rilevare che il riconoscimento di un'adozione
tutelata dalla Convenzione sarà garantito in tutti gli Stati firmatari della
Convenzione (art. 26);
- è stata evidenziata la necessità di contatti tra le
Autorità centrali anche dopo il riconoscimento dell'adozione e il
trasferimento del bambino nel Paese ricevente laddove ciò si renda necessario
perché trattasi di un caso particolare o perché l'inserimento del bambino non
si rivela nel suo migliore interesse. L'Autorità centrale del Paese d'origine
dovrà sempre essere informata in merito ad ogni eventuale successivo
cambiamento della situazione del bambino;
- non sono state ammesse riserve di alcun tipo alla
Convenzione: ciò significa che la sua ratifica presuppone un'accettazione
totale degli articoli in essa contenuti (art. 40);
-
per semplificare e rendere più
agevole e snella la parte burocratica di alcune procedure, e per uniformare
l'applicazione di alcuni provvedimenti, un gruppo di esperti elaborerà dei formulari
che saranno poi adottati dai Paesi firmatari.
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