Prospettive assistenziali, n. 103, luglio-settembre 1993

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

LA CONVENZIONE DE L'AJA: UN ACCORDO INTERNAZIONALE A MISURA DEI BAMBINI

 

Si è conclusa sabato 29 maggio 1993 all'Aja la 17a sessione della Conferenza permanente sul diritto privato internazionale, la cui Commis­sione speciale ha lavorato negli ultimi quattro anni alla preparazione e alla stesura di una Convenzione sulla Protezione dell'Infanzia e sulla Cooperazione in materia di adozione interna­zionale.

Le delegazioni di 60 paesi, composte principalmente da giuristi, avvocati, magistrati, e diverse organizzazioni non governative interessate all'adozione internazionale e alla protezione dell'infanzia, hanno elaborato uno strumento, frutto anche di mediazioni e compromessi, per risolvere i possibili insorgenti conflitti, in materia di adozione, tra le legislazioni dei paesi d'origine dei bambini e quelle dei Paesi riceventi. Pregio principale di questo strumento, che forse alcuni addetti ai lavori avrebbero voluto meno flessibi­le, è il considerare come obiettivo prioritario l'in­teresse del bambino e la sua protezione.

La ratifica di questa Convenzione è il primo passo concreto verso una cooperazione tra Paesi di origine e Paesi riceventi e la stipulazio­ne di accordi bilaterali, nel rispetto di un'etica procedurale della quale il bambino non potrà che beneficiare.

Già quattro paesi d'origine - Messico, Costa­rica, Romania e Sri Lanka, i cui rappresentanti all'Aja avevano pieno potere di firma - hanno sottoscritto la Convenzione; ciò rende possibile la sua rapida entrata in vigore.

Durante l'elaborazione della Convenzione è emerso, con particolare evidenza, il problema dei bambini rifugiati politici, così delicato e di non facile soluzione, tanto che la Conferenza ha deciso, in consultazione con l'Alto Commissa­riato delle Nazioni Unite, di costituire un gruppo di lavoro che, sottoponendo specifiche propo­ste, raggiunga l'obiettivo di elaborare un supple­mento a questa Convenzione col quale assicurare adeguata protezione a questa categoria di bambini.

I punti salienti della Convenzione riteniamo siano i seguenti:

- il preambolo riassume il concetto, presente in tutta la Convenzione, dell'interesse e del diritto dei bambini ad una famiglia, ribadendo il ca­rattere di residualità che deve assumere l'ado­zione internazionale, come estremo rimedio ad una situazione di reale abbandono;

- l'importanza dell'informazione, che deve es­sere fornita alla famiglia d'origine o a chi è re­sponsabile legalmente del bambino nel momento in cui viene dato il consenso, sugli effetti dell'adozione, e il controllo da parte delle autori­tà competenti del paese d'origine che tale con­senso non venga indotto o estorto con promes­se di denaro (artt. 4-5);

- la costituzione, in ciascun Paese firmatario della Convenzione, di un'autorità centrale che, pur avendo la facoltà di delegare parecchie del­le sue funzioni ad autorità pubbliche, organizza­zioni o persone fisiche autorizzate, sarà comun­que direttamente responsabile del processo adozionale nei confronti della corrispondente autorità centrale nell'altro Paese, impegnandosi a fornire e scambiare informazioni e a promuo­vere l'applicazione della Convenzione (artt. 6-7­8-9);

- l'indispensabile autorizzazione agli Enti (che dovranno dimostrarsi senza scopo di lucro) af­finché svolgano le funzioni ad essi delegate dall'Autorità centrale; tale autorizzazione deve essere rilasciata in base a precisi criteri di pro­fessionalità, standards etici, qualificazione ed esperienza nel settore, e dovrà essere periodi­camente controllata e riverificata (artt. 10-11);

- anche se l'adozione privata rimane comun­que possibile nell'ambito della Convenzione, su di essa viene applicato uno stretto controllo, im­ponendo alle autorità centrali di designare eventuali intermediari che devono possedere gli stessi requisiti richiesti agli Enti autorizzati; i no­minativi di tali intermediari, completi di indirizzo, dovranno essere dichiarati al depositario della Convenzione e periodicamente aggiornati (art. 22). L'art. 29 fa divieto di avere contatti diretti tra i futuri genitori adottivi e la famiglia del bambino o il rappresentante legale di quest'ultimo, prima che il consenso all'adozione sia firmato e che i futuri genitori adottivi siano dichiarati idonei; ciò restringe la possibilità di adozioni private poco chiare o tramite intermediari non autorizzati;

- anche l'impegno delle Autorità centrali dei Paesi riceventi a valutare le capacità dei futuri genitori adottivi è un grosso passo avanti, se si considera che in alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti l'idoneità rilasciata da una autorità competente non è attualmente necessaria (art. 15);

- il capitolo sul riconoscimento giuridico dell'adozione è stato forse il più complesso e difficile da elaborare a causa delle diversità nel­le leggi dei singoli Paesi; difficile è stato raggiungere una univoca definizione di adozione in quanto in alcuni casi è ancora possibile l'ado­zione semplice, in cui il legame con la famiglia d'origine non viene rescisso e l'adozione piena, in cui invece tale legame cessa di esistere. La maggior parte dei Paesi d'origine si sta ormai orientando verso l'adozione piena e il conse­guente riconoscimento della stessa anche da parte del Paese ricevente prima del trasferimen­to del bambino (questo aspetto, in particolare, creerà dei problemi a Paesi come l'Italia che prevedono un periodo di affidamento preadotti­vo). La Convenzione non può e non vuole inter­venire sulle leggi interne dei Paesi firmatari, ma è evidente che i Paesi d'origine privilegiano i rapporti con i Paesi riceventi che riconoscono immediatamente l'adozione e ciò penalizzerà quelli che manterranno l'affido preadottivo. È quindi previsto che vengano sottoscritti accordi bilaterali tra Stati purché tali accordi non vada­no contro gli obiettivi della Convenzione stessa e l'interesse del bambino e purché siano notifi­cati al depositario della Convenzione (art. 39). È importante rilevare che il riconoscimento di un'adozione tutelata dalla Convenzione sarà ga­rantito in tutti gli Stati firmatari della Convenzio­ne (art. 26);

- è stata evidenziata la necessità di contatti tra le Autorità centrali anche dopo il riconosci­mento dell'adozione e il trasferimento del bam­bino nel Paese ricevente laddove ciò si renda necessario perché trattasi di un caso particola­re o perché l'inserimento del bambino non si rivela nel suo migliore interesse. L'Autorità centrale del Paese d'origine dovrà sempre es­sere informata in merito ad ogni eventuale suc­cessivo cambiamento della situazione del bam­bino;

- non sono state ammesse riserve di alcun ti­po alla Convenzione: ciò significa che la sua ra­tifica presuppone un'accettazione totale degli articoli in essa contenuti (art. 40);

-            per semplificare e rendere più agevole e snella la parte burocratica di alcune procedure, e per uniformare l'applicazione di alcuni provve­dimenti, un gruppo di esperti elaborerà dei for­mulari che saranno poi adottati dai Paesi firma­tari.

 

 

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