Prospettive assistenziali, n. 103, luglio-settembre
1993
PROGRAMMA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER I PORTATORI DI HANDICAP
Dopo mesi di
attesa è stato finalmente approvato il secondo programma HELIOS (Handicapped
People in the European Community Living in Dipendently in a Open Society) a
favore delle persone colpite da handicap, che riproduciamo integralmente,
segnalando che lo stanziamento è di 37 MECU e cioè di circa 54 miliardi.
Purtroppo,
il programma non riconosce alcuna priorità alle persone con limitata o nulla
autonomia e non prevede interventi differenziati per gli handicappati
intellettivi e per i malati di mente, soggetti che vengono compresi nella
denominazione di "handicappati psichici".
DECISIONE
DEL CONSIGLIO DEL 25.2.1993 (*)
Il Consiglio delle Comunità europee, visto i1
Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli
articoli 128 e 235;
vista la decisione 631266/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per
l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (1), in
particolare il decimo principio;
vista la proposta della Commissione (2); visto il
parere della Parlamento europeo (3); visto il parere del Comitato economico e
sociale (4);
considerando che nel contesto della dimensione
sociale della Comunità conviene adottare misure appropriate a favore dei
portatori di handicap;
considerato che le conclusioni del Consiglio e dei
ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 14 maggio1987,
relative ad un programma di collaborazione europea sull'integrazione dei
portatori di handicap nell'ambito della scuola (5), e la risoluzione dei
Consiglio e dei ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 31
maggio 1990 (6), sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nei
sistema scolastico normale ribadiscono la necessità di eliminare gli ostacoli
materiali, di utilizzare metodi di insegnamento flessibili onde rispondere ai
bisogni individuali e facilitare il passaggio alla formazione ed alla vita
professionale nonché alla vita adulta, di istituire una cooperazione quanto
più attiva possibile con gli istituti specializzati; di fare ricorso alle
diverse possibilità offerte dalle nuove tecnologie in materia di istruzione e
di rafforzare i contatti fra la famiglia, la collettività, i servizi
sociosanitari ed il mondo del lavoro;
considerando che conviene stabilire scambi di
informazioni e di esperienze sulle questioni comuni ai sistemi educativi degli
Stati membri, mediante una cooperazione tra le attività all'uopo designate
dagli Stati membri, rispettando nel contempo pienamente le responsabilità degli
Stati membri per il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei
rispettivi sistemi educativi, nonché la loro diversità culturale e linguistica,
il che esclude ogni armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri;
considerando che il presente programma ha l'obiettivo
di completare le azioni svolte a livello nazionale, regionale e locale, in
particolare promuovendo scambi di esperienze e di informazioni;
considerando che la principale responsabilità per
l'integrazione nel quadro dell'educazione, l'inserimento professionale ed
economico, l'inserimento sociale e la vita autonoma dei portatori di handicap
compete agli Stati membri, ma che le azioni di cooperazione a livello comunitario
possono aiutare gli Stati membri a migliorare l'efficacia delle misure che
adottano in questo settore;
considerando che la Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato e di governo di
undici Stati membri nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989,
proclama, al punto 26:
«26. Ogni persona handicappata, a prescindere
dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete
misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale.
«Tali misure devono riguardare la formazione
professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto
e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati»;
considerando che occorre prevedere un programma di
quattro anni;
considerando
che per l'attuazione di questo programma pluriennale si stima necessario un
importo di 37 milioni di ecu;
considerando che l'importo stimato necessario
servirà a finanziare il programma per il periodo 1993-1996, nell'ambito delle
vigenti prospettive finanziarie delle Comunità europee;
considerando che è opportuno basare la presente
decisione contemporaneamente sull'articolo 128 e sull'articolo 235 del
trattato, non avendo quest'ultimo previsto specificamente i poteri d'azione
all'uopo richiesti, in quanto essa riguarda sia i principi relativi
all'attuazione della politica di formazione professionale e di promozione
dell'occupazione, sia le misure miranti a promuovere la riabilitazione
funzionale, l'integrazione nel quadro dell'educazione, l'inserimento sociale
e la vita autonoma dei portatori di handicap che devono essere adottate in
vista della realizzazione di uno degli obiettivi della Comunità;
decide:
Articolo 1 - Elaborazione di Helios II
È stabilito per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31
dicembre 1996 un programma di azione comunitario sulla promozione delle pari
opportunità e dell'inserimento dei portatori di handicap (programma Helios II),
in appresso denominato «Helios II».
Articolo 2 - Definizione della nozione
di "portatori di handicap"
Ai fini di Helios II, si intendono per
"portatori di handicap", le persone che presentano deficienze,
incapacità o handicap seri che derivano da menomazioni fisiche, comprese quelle
sensoriali, mentali o psichiche, che limitano o precludono lo svolgimento di
un'attività o di una funzione considerata normale per un essere umano.
Articolo 3 - Obiettivi
Nei settori della riabilitazione funzionale,
dell'integrazione nel quadro dell'educazione, della formazione e della
rieducazione professionale, dell'inserimento economico, dell'inserimento
sociale e della vita autonoma dei portatori di handicap, gli obiettivi di
Helios II sono i seguenti:
a) proseguire lo sviluppo e il miglioramento di
attività di scambio e di informazione con gli Stati membri e le organizzazioni
non governative, in appresso denominate ONG (Organizzazioni non governative)
che possono fornire un contributo positivo conformemente alla lettera c) e assicurarne
la massima diffusione possibile;
b) promuovere le impostazioni e le misure atte a
conseguire una maggiore efficacia e un migliore coordinamento delle azioni
condotte conformemente alla lettera c);
c) promuovere, unitamente agli Stati membri ed alle
organizzazioni e associazioni interessate, lo sviluppo dì una politica di
cooperazione a livello comunitario in materia di inserimento fondata sulle
migliori esperienze e prassi innovatrici ed efficaci negli Stati membri,
comprese, all'occorrenza, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali,
le associazioni di beneficenza;
d) proseguire la cooperazione con le ONG su scala
europea e con le ONG considerate rappresentative nei rispettivi Stati membri
tramite, ove esistano, i consigli nazionale dei portatori di handicap, e che
abbiano manifestato la volontà di cooperare a livello comunitario.
Articolo 4 - Azioni
1. Le azioni di ordine generale volte a realizzare
gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono le seguenti:
a) coordinare, intraprendere e stimolare attività
incentrate su tematiche annue precise, finalizzate a promuovere innovazioni,
agevolare scambi di esperienze ed incoraggiare la diffusione di esperienze
riuscite e il trasferimento di prassi efficaci. Tali attività implicano la partecipazione
diretta dei portatori di handicap, delle loro famiglie, delle organizzazioni
rappresentative, di esperti, di ricercatori, di professionisti esperti che
operano direttamente sul campo, di volontari, nonché delle parti sociali;
b) rispondere alle esigenze di informazione dei
portatori di handicap proseguendo, nell'ambito del sistema di informazione e
di documentazione computerizzato Handynet, in base ai dati nazionali, la
raccolta, l'adattamento a livello europeo, l'aggiornamento, lo scambio e la
diffusione delle informazioni assunte negli Stati membri dai centri nazionali
di raccolta e di informazione. II Consiglio riesamina il sistema Handynet
prima del 31 dicembre 1994 sulla base di una relazione della Commissione
concernente, tra l'altro, la valutazione del primo modulo Handynet
"Ausili tecnici" e delibera, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, sulle condizioni di continuazione del
sistema dopo questa data;
c) favorire la partecipazione dei portatori di
handicap ai programmi comunitari, in particolare nei settari della formazione
e della preparazione alla vita professionale, delle nuove tecnologie, della
formazione professionale e dell'occupazione, dell'eguaglianza fra uomini e
donne, dell'apprendimento delle lingue, della mobilità e dello scambio di
giovani all'interno della Comunità;
d) sviluppare scambi di informazioni e di esperienze
sulle questioni comuni ai sistemi educativi degli Stati membri mediante una cooperazione
tra le attività all'uopo designate dagli Stati membri;
e) assicurare uno stretto coordinamento con le
attività svolte dalle organizzazioni a livello internazionale nonché la
cooperazione in altre attività svolte a livello internazionale nei settori di
cui all'articolo 3.
2. Le azioni volte a realizzare gli obiettivi di cui
all'articolo 3 sono elencate nell'allegato.
Articolo 5 - Finanziamento
1. Helios II ha una durata di quattro anni.
2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimato
necessario per la sua attuazione è di 37 milioni di ecu per il periodo
1993-1996, nell'ambito delle vigenti prospettive finanziarie delle Comunità
europee.
3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti
disponibili per ogni esercizio prendendo in considerazione i principi di buona
gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee.
Articolo 6 - Attuazione da parte della
Commissione
La Commissione provvede all'attuazione di Helios II
in conformità dell'articolo 8 in stretta cooperazione con gli Stati membri e le
istituzioni e organizzazioni competenti in materia di integrazione dei
portatori di handicap.
Articolo 7 - Coerenza e complementarità
La Commissione assicura la coerenza e la
complementarità tra le azioni comunitarie da attuare nell'ambito di Helios II
e gli altri programmi e iniziative comunitari pertinenti.
Articolo 8 - Comitato consultivo
1. La Commissione è assistita da un comitato
consultivo, qui di seguito denominato "comitato", composto da due rappresentanti
governativi per Stato membro e presieduto da un rappresentante della
Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio
parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza del problema in questione, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto nel verbale; inoltre, ciascuno
Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il
parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto
del suo parere.
3. II comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 9 - Forum europeo dei
portatori di handicap
1. Prima di consultare il comitato, la Commissione
sente, per quanto riguarda tutti gli opportuni aspetti di Helios II, il punto
di vista di un forum europeo di portatori di handicap, qui di seguito
denominato "forum".
Il forum è composto:
a) dei rappresentanti, nominati dalla Commissione su
proposte presentate dalle organizzazioni di cui all'articolo 3, lettera d),
previo parere di ciascuno Stato membro richiesto dalla Commissione, di cui al
massimo 24 ONG costituite da portatori di handicap o dalle loro famiglie o che
agiscono nell'interesse di portatori di handicap. Nel forum deve essere
rappresentata almeno una ONG rappresentativa di ogni Stato membro. Le ONG
possono essere rappresentate tramite i consigli nazionali dei portatori di
handicap, ove esistano;
b) di un rappresentante delle organizzazioni dei
datori di lavoro e di un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, nominati dalla Commissione su proposte delle organizzazioni
rappresentanti tali interessi a livello comunitario.
La Commissione cerca di assicurare che l'appartenenza
al forum rispecchi in maniera equilibrata:
a) i diversi tipi di handicap;
b) i diversi tipi di attività esercitate dai portatori
di handicap o nel loro interesse;
c) i vari interessi nazionali e
d) le associazioni comprendenti ONG di tutti gli
Stati membri o di vari di essi.
2. II forum nomina il proprio presidente che può
essere un rappresentante della Commissione.
3. II forum adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10 - Gruppo di collegamento
1. Prima di consultare il comitato, la Commissione
convoca un gruppo di collegamento presieduto dal rappresentate della
Commissione indicato all'articolo 8, paragrafo 1 e composto:
a) di uno dei rappresentanti governativi di ciascuno
Stato membro di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
b) di dodici membri del forum, da questo designati.
2. Qualora uno Stato membro o uno dei membri
designati dal forum consideri che la questione da esaminare rivesta per esso
un interesse particolare, esso può chiedere che un secondo rappresentante
assista alla riunione.
3. Il gruppo di collegamento adotta il proprio
regolamento interno.
Articolo 11 - Relazioni
1. Entro il 1° luglio 1994 la Commissione presenta
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una breve
relazione sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
2. Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione presenta
una relazione provvisoria valutativa al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale in merito all'attuazione di Helios II,
accompagnata eventualmente da una proposta di decisione concernente la
revisione di Helios II.
3. Entro il 1° luglio 1997 la Commissione presenta
una relazione completa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale in merito all'attuazione e ai risultati di Helios II.
4. Nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 la
Commissione presenta inoltre i risultati dei lavori relativi alla valutazione
indipendente e obiettiva indicata al punto 1.2 dell'allegato.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1993
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TRØJBORG
ALLEGATI
Azioni (Articolo 4)
1.
Osservazioni generali
1.1. - Le presenti azioni sono intraprese dalla
Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri, le associazioni dei
portatori di handicap e delle loro famiglie, le parti sociali, gli organismi
professionali e i volontari operanti nel settore dell'integrazione dei
portatori di handicap.
1.2. - Helios II forma oggetto di una valutazione indipendente
e obiettiva per ogni azione adottata.
1.3. - D'altronde, un accento particolare è posto sul
ruolo delle nuove tecnologie per l'inserimento dei portatori di handicap.
Il potenziale pedagogico e pratico delle nuove tecnologie
è infatti in grado di favorire lo sviluppo dei sistemi didattici,
l'adattamento dei posti di lavoro, i mezzi di comunicazione e di mobilità
nonché di rompere l'isolamento delle persone portatrici di handicap.
1.4. - La Commissione prenderà in considerazione la
situazione economica degli Stati membri o delle regioni in cui dovrebbero
essere attuate le azioni specifiche.
1.5. - L'importo accordato al complesso delle seguenti
azioni:
- sistema Handynet (punto 3),
- cooperazione con le ONG (punto 4), e
- cooperazione con esperti esterni (punto 9)
non può superare il 50% della dotazione globale di
Helios II.
L'importo accordato alle attività di scambio e d'informazione
tra gli stati membri (punto 2) non può essere inferiore al 25% della dotazione
globale di Helios II.
2.
Attività di scambio e d'informazione tra
gli Stati membri
2.1.
- Contributo della Comunità
Per conseguire l'obiettivo dello scambio di informazioni
e di esperienze tra gli Stati membri, la Comunità può dare un contributo alle
attività nell'ambito dei settori di cui all'articolo 3, vale a dire la
riabilitazione funzionale, l'integrazione nel quadro dell'educazione, la
formazione e la rieducazione professionali, l'inserimento economico nonché
l'inserimento sociale e la vita autonoma dei portatori di handicap.
Queste attività consistono in conferenze, seminari,
scambi di informazioni, visite di studio e tirocini di formazione organizzati
in base a temi scelti di anno in anno previo parere del comitato e dopo aver
sentito l'opinione del forum.
I partecipanti a dette attività sono designati dagli
Stati membri tenendo conto della qualità delle loro attività e di una eventuale
conformità e complementarietà con altre azioni comunitarie, al fine di divulgare
le esperienze acquisite fra i rappresentanti delle autorità nazionali,
regionali e locali e le ONG, attraverso i consigli nazionali dei portatori di
handicap là dove ne esistano.
Se del caso, i partecipanti possono essere sostituiti
dallo Stato membro che li ha designati.
La Commissione facilita eventualmente contatti tra i
partecipanti in base al settore amministrativo o alla categoria di handicap,
allo scopo di favorire uno scambio in ciascun settore.
2.2.
- Percentuale di partecipazione
finanziaria della Comunità
a) sino al 50% per le conferenze (in cooperazione con
le autorità nazionali);
b) fino al 100% per i seminari, le attività di gruppi
di lavoro, le visite di studio e i tirocini di formazione.
3.
Sistema di informazione e di
documentazione computerizzato Handynet
3.1
- Modalità generali
Per rispondere gratuitamente ai bisogni d'informazione
dei portatori di handicap, il sistema Handynet offre agli utenti una banca di
dati multilingue, un giornale elettronico multilingue ed un servizio posta
elettronica.
La raccolta dei dati a livello nazionale è effettuata
dai centri nazionali di coordinamento della raccolta designati dagli Stati
membri.
Tali dati sono trasmessi alla Commissione, che li
adatta al sistema Handynet, li aggiorna regolarmente e li mette a disposizione
dei centri nazionali degli Stati membri sotto forma di "Compact Disk Read
Only Memory" (CD-ROM).
La diffusione tra gli utenti delle informazioni
trattate nell'ambito del sistema Handynet spetta agli Stati membri ed è di
pertinenza dei centri d'informazione e di consulenza designati dagli Stati
membri.
3.2.
- Azioni specifiche
La Commissione prosegue lo sviluppo e l'aggiornamento
del primo modulo di Handynet "Ausili tecnici".
Tale modulo consiste in una base di dati europea e
comprende:
- un inventario degli ausili tecnici (con i prezzi),
destinati ai portatori di handicap di qualsiasi categoria, disponibili sul
mercato comunitario;
- un elenco dei fabbricanti e degli organismi di distribuzione
di tali prodotti negli Stati membri e
- le procedure e le norme nazionali che i portatori
di handicap devono seguire per ottenere detti ausili tecnici.
Inoltre la Commissione sviluppa la promozione:
- delle azioni positive e delle proiezioni per stimolare
l'adattamento delle tecnologie, comprese le nuove tecnologie, ai bisogni dei
portatori di handicap;
- della ricerca e della realizzazione di ausili tecnici,
segnatamente redigendo un inventario delle azioni di ricerca applicate a
questo settore.
La Commissione esamina altresì se sia possibile
includere nella base di dati informazioni sulla qualità degli ausili tecnici.
3.3.
- Percentuale di partecipazione
finanziaria della Comunità
Fino al 100% (per la copertura della dimensione
europea del sistema).
4.
Cooperazione con le ONG
4.1.
- Condizioni e modalità generali di
collaborazione con la Commissione
La Commissione rafforza la collaborazione con le ONG
attraverso i consigli nazionali dei portatori di handicap laddove esistano,
nonché con associazioni di cui facciano parte ONG di tutti gli Stati membri o
di vari di essi.
La Commissione informa il comitato in merito alla
cooperazione e ai legami con le ONG di cui all'articol0 3, lettera d).
4.2.
- Azioni specifiche
Ogni anno la Commissione, previo parere dei comitato,
redige un programma di attività che possono fruire del sostegno finanziario
della Commissione e dà un parere equilibrato sulla priorità di queste attività.
Le attività ammissibili riguardano:
- conferenze, seminari, visite di studio, corsi di
formazione e altre attività di cooperazione di dimensione europea;
- informazione delle ONG sulle attività intraprese a
livello comunitario;
- consulenza alla Commissione, a sua richiesta, sugli
aspetti tecnici connessi al tipo di handicap o al problema di integrazione
specifico che esso rappresenta;
- presentazione di una relazione annuale sulle attività
svolte nell'ambito di Helios II.
4.3.
- Percentuale di partecipazione
finanziaria della Comunità
a) Fino al 50% per riunioni, conferenze, seminari,
visite di studio, tirocini di formazione ed altre attività di cooperazione di
dimensione europea;
b) fino al 100% per le spese di coordinamento e di
perizia.
5.
Informazione e sensibilizzazione
dell'opinione pubblica
Azioni e campagne di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica e dei media,attraverso un'ampia diffusione dell'informazione per
quanto concerne le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.
La Commissione contribuisce a sensibilizzare
l'opinione pubblica mediante l'organizzazione di concorsi, l'assegnazione di
premi per realizzazioni modello nei vari settori dell'integrazione dei
portatori di handicap e mediante attività imperniate sui mass media.
Le realizzazioni modello coronate da un premio sono
presentate in occasione di una conferenzaesposizione.
La Commissione può fornire un sostegno finanziario a
riunioni di informazione a livello nazionale organizzate da partecipanti a
Helios II.
Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità:
fino al 100%.
6.
Temi particolari
Per l'attuazione delle azioni specifiche succitate, i
partecipanti a Helios II seguono in particolare:
- la prevenzione e l'aiuto tempestivo, per evitare la
comparsa o lo sviluppo della deficienza, dell'incapacità e dell'handicap;
- le difficoltà incontrate dalle famiglie dei
portatori di handicap, dalle donne e dagli anziani portatori di handicap;
- la promozione dell'integrazione economica e sociale
delle donne portatrici di handicap;
- la formazione dei partecipanti, professionisti e
volontari, alle varie fasi del processo d'integrazione;
- le persone cui spettano responsabilità particolari
nella cura di bambini, adolescenti o adulti portatori di handicap.
7.
Programmi, azioni e iniziative che
interessano direttamente i portatori di handicap
È prevista la messa a punto di una sinergia in particolare
nel settore della riabilitazione professionale e dell'occupazione con
l'iniziativa Horizon nonché nel settore dell'utilizzazione delle nuove
tecnologie con l'iniziativa Tide.
8.
Ricerche ed assistenza tecnica
Ricerche, consulenze e assistenza tecnica indispensabili
all'elaborazione di proposte o alla concessione di un supporto tecnico nei
settori di cui all'articolo 3.
Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità:
fino al 100%.
9.
Azione specifica supplementare nel
quadro delle attività di cui ai punti da 2 a 5
Cooperazione con esperti esterni aventi il Compito di
assistere la Commissione nel coordinamento, nell'animazione e nella valutazione
delle attività di cui ai punti da 2 a 5.
(*) Testo tratto dalla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. L 56 del 9 marzo 1993.
(1) GU n. 63 del 20.4.1963, pag.
1338/63.
(2) GU n. G 293 del 12.11.1991, pag.
2 e GU n. G 25 del 28.1.1993, pag. 1.
(3) GU n. C 305 del 23.11.1992.
(4) GU n. C 79 del 30.3.1992, pag.
20.
(5) GU n. C 211 dell'8.8.1987, pag.
1.
(6) GU n. C 162 del 30.7.1990, pag.
2.
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