Prospettive assistenziali, n. 103, luglio-settembre 1993

 

 

PROGRAMMA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER I PORTATORI DI HANDICAP

 

 

Dopo mesi di attesa è stato finalmente appro­vato il secondo programma HELIOS (Handicapped People in the European Community Living in Dipendently in a Open Society) a favore delle persone colpite da handicap, che riproduciamo integralmente, segnalando che lo stanziamento è di 37 MECU e cioè di circa 54 miliardi.

Purtroppo, il programma non riconosce alcuna priorità alle persone con limitata o nulla autono­mia e non prevede interventi differenziati per gli handicappati intellettivi e per i malati di mente, soggetti che vengono compresi nella denominazione di "handicappati psichici".

 

 

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 25.2.1993 (*)

 

Il Consiglio delle Comunità europee, visto i1 Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235;

vista la decisione 631266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una poli­tica comune di formazione professionale (1), in particolare il decimo principio;

vista la proposta della Commissione (2); visto il parere della Parlamento europeo (3); visto il parere del Comitato economico e so­ciale (4);

considerando che nel contesto della dimen­sione sociale della Comunità conviene adottare misure appropriate a favore dei portatori di han­dicap;

considerato che le conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Con­siglio, del 14 maggio1987, relative ad un pro­gramma di collaborazione europea sull'integra­zione dei portatori di handicap nell'ambito della scuola (5), e la risoluzione dei Consiglio e dei ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consi­glio, del 31 maggio 1990 (6), sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nei sistema scolastico normale ribadiscono la necessità di eliminare gli ostacoli materiali, di utilizzare me­todi di insegnamento flessibili onde rispondere ai bisogni individuali e facilitare il passaggio alla formazione ed alla vita professionale nonché al­la vita adulta, di istituire una cooperazione quanto più attiva possibile con gli istituti specia­lizzati; di fare ricorso alle diverse possibilità of­ferte dalle nuove tecnologie in materia di istru­zione e di rafforzare i contatti fra la famiglia, la collettività, i servizi sociosanitari ed il mondo del lavoro;

considerando che conviene stabilire scambi di informazioni e di esperienze sulle questioni comuni ai sistemi educativi degli Stati membri, mediante una cooperazione tra le attività all'uo­po designate dagli Stati membri, rispettando nel contempo pienamente le responsabilità degli Stati membri per il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei rispettivi sistemi educativi, nonché la loro diversità culturale e linguistica, il che esclude ogni armonizzazione delle disposi­zioni legislative e regolamentari degli Stati mem­bri;

considerando che il presente programma ha l'obiettivo di completare le azioni svolte a livello nazionale, regionale e locale, in particolare pro­muovendo scambi di esperienze e di informazio­ni;

considerando che la principale responsabilità per l'integrazione nel quadro dell'educazione, l'inserimento professionale ed economico, l'in­serimento sociale e la vita autonoma dei porta­tori di handicap compete agli Stati membri, ma che le azioni di cooperazione a livello comunita­rio possono aiutare gli Stati membri a migliorare l'efficacia delle misure che adottano in questo settore;

considerando che la Carta comunitaria dei di­ritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989, proclama, al punto 26:

«26. Ogni persona handicappata, a prescin­dere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure ag­giuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale.

«Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devo­no essere in funzione delle capacità degli inte­ressati»;

considerando che occorre prevedere un pro­gramma di quattro anni;

considerando che per l'attuazione di questo programma pluriennale si stima necessario un importo di 37 milioni di ecu;

considerando che l'importo stimato necessa­rio servirà a finanziare il programma per il perio­do 1993-1996, nell'ambito delle vigenti prospet­tive finanziarie delle Comunità europee;

considerando che è opportuno basare la pre­sente decisione contemporaneamente sull'arti­colo 128 e sull'articolo 235 del trattato, non avendo quest'ultimo previsto specificamente i poteri d'azione all'uopo richiesti, in quanto essa riguarda sia i principi relativi all'attuazione della politica di formazione professionale e di promo­zione dell'occupazione, sia le misure miranti a promuovere la riabilitazione funzionale, l'inte­grazione nel quadro dell'educazione, l'inseri­mento sociale e la vita autonoma dei portatori di handicap che devono essere adottate in vista della realizzazione di uno degli obiettivi della Comunità;

 

decide:

 

Articolo 1 - Elaborazione di Helios II

È stabilito per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996 un programma di azione comunitario sulla promozione delle pari oppor­tunità e dell'inserimento dei portatori di handi­cap (programma Helios II), in appresso denomi­nato «Helios II».

 

Articolo 2 - Definizione della nozione di "portatori di handicap"

Ai fini di Helios II, si intendono per "portatori di handicap", le persone che presentano deficien­ze, incapacità o handicap seri che derivano da menomazioni fisiche, comprese quelle sensoria­li, mentali o psichiche, che limitano o precludo­no lo svolgimento di un'attività o di una funzione considerata normale per un essere umano.

 

Articolo 3 - Obiettivi

Nei settori della riabilitazione funzionale, dell'integrazione nel quadro dell'educazione, della formazione e della rieducazione professio­nale, dell'inserimento economico, dell'inseri­mento sociale e della vita autonoma dei portatori di handicap, gli obiettivi di Helios II sono i se­guenti:

a) proseguire lo sviluppo e il miglioramento di attività di scambio e di informazione con gli Stati membri e le organizzazioni non governative, in appresso denominate ONG (Organizzazioni non governative) che possono fornire un contributo positivo conformemente alla lettera c) e assicu­rarne la massima diffusione possibile;

b) promuovere le impostazioni e le misure atte a conseguire una maggiore efficacia e un mi­gliore coordinamento delle azioni condotte con­formemente alla lettera c);

c) promuovere, unitamente agli Stati membri ed alle organizzazioni e associazioni interessa­te, lo sviluppo dì una politica di cooperazione a livello comunitario in materia di inserimento fon­data sulle migliori esperienze e prassi innovatri­ci ed efficaci negli Stati membri, comprese, all'occorrenza, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, le associazioni di benefi­cenza;

d) proseguire la cooperazione con le ONG su scala europea e con le ONG considerate rap­presentative nei rispettivi Stati membri tramite, ove esistano, i consigli nazionale dei portatori di handicap, e che abbiano manifestato la volontà di cooperare a livello comunitario.

 

Articolo 4 - Azioni

1. Le azioni di ordine generale volte a realizza­re gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono le se­guenti:

a) coordinare, intraprendere e stimolare attivi­tà incentrate su tematiche annue precise, fina­lizzate a promuovere innovazioni, agevolare scambi di esperienze ed incoraggiare la diffu­sione di esperienze riuscite e il trasferimento di prassi efficaci. Tali attività implicano la parteci­pazione diretta dei portatori di handicap, delle loro famiglie, delle organizzazioni rappresentati­ve, di esperti, di ricercatori, di professionisti esperti che operano direttamente sul campo, di volontari, nonché delle parti sociali;

b) rispondere alle esigenze di informazione dei portatori di handicap proseguendo, nell'am­bito del sistema di informazione e di documen­tazione computerizzato Handynet, in base ai dati nazionali, la raccolta, l'adattamento a livello eu­ropeo, l'aggiornamento, lo scambio e la diffu­sione delle informazioni assunte negli Stati membri dai centri nazionali di raccolta e di infor­mazione. II Consiglio riesamina il sistema Han­dynet prima del 31 dicembre 1994 sulla base di una relazione della Commissione concernente, tra l'altro, la valutazione del primo modulo Han­dynet "Ausili tecnici" e delibera, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, sulle condizioni di conti­nuazione del sistema dopo questa data;

c) favorire la partecipazione dei portatori di handicap ai programmi comunitari, in particola­re nei settari della formazione e della prepara­zione alla vita professionale, delle nuove tecno­logie, della formazione professionale e dell'oc­cupazione, dell'eguaglianza fra uomini e donne, dell'apprendimento delle lingue, della mobilità e dello scambio di giovani all'interno della Comu­nità;

d) sviluppare scambi di informazioni e di esperienze sulle questioni comuni ai sistemi educativi degli Stati membri mediante una coo­perazione tra le attività all'uopo designate dagli Stati membri;

e) assicurare uno stretto coordinamento con le attività svolte dalle organizzazioni a livello in­ternazionale nonché la cooperazione in altre at­tività svolte a livello internazionale nei settori di cui all'articolo 3.

2. Le azioni volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono elencate nell'allegato.

 

Articolo 5 - Finanziamento

1. Helios II ha una durata di quattro anni.

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari sti­mato necessario per la sua attuazione è di 37 milioni di ecu per il periodo 1993-1996, nell'am­bito delle vigenti prospettive finanziarie delle Comunità europee.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanzia­menti disponibili per ogni esercizio prendendo in considerazione i principi di buona gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario ap­plicabile al bilancio generale delle Comunità eu­ropee.

 

Articolo 6 - Attuazione da parte della Commissione

La Commissione provvede all'attuazione di Helios II in conformità dell'articolo 8 in stretta cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni e organizzazioni competenti in materia di inte­grazione dei portatori di handicap.

 

Articolo 7 - Coerenza e complementarità

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie da at­tuare nell'ambito di Helios II e gli altri programmi e iniziative comunitari pertinenti.

 

Articolo 8 - Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, qui di seguito denominato "comita­to", composto da due rappresentanti governativi per Stato membro e presieduto da un rappre­sentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sotto­pone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione, eventualmente procedendo a vota­zione.

Il parere è iscritto nel verbale; inoltre, ciascu­no Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considera­zione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. II comitato adotta il proprio regolamento in­terno.

 

Articolo 9 - Forum europeo dei portatori di handicap

1. Prima di consultare il comitato, la Commis­sione sente, per quanto riguarda tutti gli oppor­tuni aspetti di Helios II, il punto di vista di un fo­rum europeo di portatori di handicap, qui di se­guito denominato "forum".

Il forum è composto:

a) dei rappresentanti, nominati dalla Commis­sione su proposte presentate dalle organizza­zioni di cui all'articolo 3, lettera d), previo parere di ciascuno Stato membro richiesto dalla Com­missione, di cui al massimo 24 ONG costituite da portatori di handicap o dalle loro famiglie o che agiscono nell'interesse di portatori di handi­cap. Nel forum deve essere rappresentata alme­no una ONG rappresentativa di ogni Stato mem­bro. Le ONG possono essere rappresentate tra­mite i consigli nazionali dei portatori di handi­cap, ove esistano;

b) di un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e di un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nominati dalla Commissione su proposte delle organizza­zioni rappresentanti tali interessi a livello comu­nitario.

La Commissione cerca di assicurare che l'ap­partenenza al forum rispecchi in maniera equili­brata:

a) i diversi tipi di handicap;

b) i diversi tipi di attività esercitate dai portato­ri di handicap o nel loro interesse;

c) i vari interessi nazionali e

d) le associazioni comprendenti ONG di tutti gli Stati membri o di vari di essi.

2. II forum nomina il proprio presidente che può essere un rappresentante della Commissio­ne.

3. II forum adotta il proprio regolamento inter­no.

 

Articolo 10 - Gruppo di collegamento

1. Prima di consultare il comitato, la Commis­sione convoca un gruppo di collegamento presieduto dal rappresentate della Commissione indicato all'articolo 8, paragrafo 1 e composto:

a) di uno dei rappresentanti governativi di cia­scuno Stato membro di cui all'articolo 8, para­grafo 1;

b) di dodici membri del forum, da questo desi­gnati.

2. Qualora uno Stato membro o uno dei mem­bri designati dal forum consideri che la questio­ne da esaminare rivesta per esso un interesse particolare, esso può chiedere che un secondo rappresentante assista alla riunione.

3. Il gruppo di collegamento adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 11 - Relazioni

1. Entro il 1° luglio 1994 la Commissione pre­senta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una breve rela­zione sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

2. Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione presenta una relazione provvisoria valutativa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'attuazione di Helios II, accompagnata eventualmente da una proposta di decisione concernente la revisione di Helios II.

3. Entro il 1° luglio 1997 la Commissione pre­senta una relazione completa al Parlamento eu­ropeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'attuazione e ai risultati di Helios II.

4. Nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 la Commissione presenta inoltre i risultati dei lavo­ri relativi alla valutazione indipendente e obietti­va indicata al punto 1.2 dell'allegato.

 

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1993

Per il Consiglio

Il Presidente

 J. TRØJBORG

 

 

ALLEGATI

Azioni (Articolo 4)

1. Osservazioni generali

1.1. - Le presenti azioni sono intraprese dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri, le associazioni dei portatori di handicap e delle loro famiglie, le parti sociali, gli organismi pro­fessionali e i volontari operanti nel settore dell'inte­grazione dei portatori di handicap.

1.2. - Helios II forma oggetto di una valutazione in­dipendente e obiettiva per ogni azione adottata.

1.3. - D'altronde, un accento particolare è posto sul ruolo delle nuove tecnologie per l'inserimento dei portatori di handicap.

Il potenziale pedagogico e pratico delle nuove tec­nologie è infatti in grado di favorire lo sviluppo dei si­stemi didattici, l'adattamento dei posti di lavoro, i mezzi di comunicazione e di mobilità nonché di rom­pere l'isolamento delle persone portatrici di handi­cap.

1.4. - La Commissione prenderà in considerazione la situazione economica degli Stati membri o delle regioni in cui dovrebbero essere attuate le azioni specifiche.

1.5. - L'importo accordato al complesso delle se­guenti azioni:

- sistema Handynet (punto 3),

- cooperazione con le ONG (punto 4), e

- cooperazione con esperti esterni (punto 9)

non può superare il 50% della dotazione globale di Helios II.

L'importo accordato alle attività di scambio e d'in­formazione tra gli stati membri (punto 2) non può es­sere inferiore al 25% della dotazione globale di He­lios II.

 

2. Attività di scambio e d'informazione tra gli Stati membri

2.1. - Contributo della Comunità

Per conseguire l'obiettivo dello scambio di infor­mazioni e di esperienze tra gli Stati membri, la Comu­nità può dare un contributo alle attività nell'ambito dei settori di cui all'articolo 3, vale a dire la riabilita­zione funzionale, l'integrazione nel quadro dell'edu­cazione, la formazione e la rieducazione professio­nali, l'inserimento economico nonché l'inserimento sociale e la vita autonoma dei portatori di handicap.

Queste attività consistono in conferenze, seminari, scambi di informazioni, visite di studio e tirocini di formazione organizzati in base a temi scelti di anno in anno previo parere del comitato e dopo aver senti­to l'opinione del forum.

I partecipanti a dette attività sono designati dagli Stati membri tenendo conto della qualità delle loro attività e di una eventuale conformità e complemen­tarietà con altre azioni comunitarie, al fine di divulga­re le esperienze acquisite fra i rappresentanti delle autorità nazionali, regionali e locali e le ONG, attra­verso i consigli nazionali dei portatori di handicap là dove ne esistano.

Se del caso, i partecipanti possono essere sosti­tuiti dallo Stato membro che li ha designati.

La Commissione facilita eventualmente contatti tra i partecipanti in base al settore amministrativo o alla categoria di handicap, allo scopo di favorire uno scambio in ciascun settore.

2.2. - Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità

a) sino al 50% per le conferenze (in cooperazione con le autorità nazionali);

b) fino al 100% per i seminari, le attività di gruppi di lavoro, le visite di studio e i tirocini di forma­zione.

 

3. Sistema di informazione e di documentazione computerizzato Handynet

3.1 - Modalità generali

Per rispondere gratuitamente ai bisogni d'informa­zione dei portatori di handicap, il sistema Handynet offre agli utenti una banca di dati multilingue, un gior­nale elettronico multilingue ed un servizio posta elettronica.

La raccolta dei dati a livello nazionale è effettuata dai centri nazionali di coordinamento della raccolta designati dagli Stati membri.

Tali dati sono trasmessi alla Commissione, che li adatta al sistema Handynet, li aggiorna regolarmente e li mette a disposizione dei centri nazionali degli Stati membri sotto forma di "Compact Disk Read On­ly Memory" (CD-ROM).

La diffusione tra gli utenti delle informazioni tratta­te nell'ambito del sistema Handynet spetta agli Stati membri ed è di pertinenza dei centri d'informazione e di consulenza designati dagli Stati membri.

3.2. - Azioni specifiche

La Commissione prosegue lo sviluppo e l'aggior­namento del primo modulo di Handynet "Ausili tecni­ci".

Tale modulo consiste in una base di dati europea e comprende:

- un inventario degli ausili tecnici (con i prezzi), destinati ai portatori di handicap di qualsiasi catego­ria, disponibili sul mercato comunitario;

- un elenco dei fabbricanti e degli organismi di di­stribuzione di tali prodotti negli Stati membri e

- le procedure e le norme nazionali che i portatori di handicap devono seguire per ottenere detti ausili tecnici.

Inoltre la Commissione sviluppa la promozione:

- delle azioni positive e delle proiezioni per stimo­lare l'adattamento delle tecnologie, comprese le nuove tecnologie, ai bisogni dei portatori di handi­cap;

- della ricerca e della realizzazione di ausili tecni­ci, segnatamente redigendo un inventario delle azio­ni di ricerca applicate a questo settore.

La Commissione esamina altresì se sia possibile includere nella base di dati informazioni sulla qualità degli ausili tecnici.

3.3. - Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità

Fino al 100% (per la copertura della dimensione europea del sistema).

 

4. Cooperazione con le ONG

4.1. - Condizioni e modalità generali di collaborazione con la Commissione

La Commissione rafforza la collaborazione con le ONG attraverso i consigli nazionali dei portatori di handicap laddove esistano, nonché con associazioni di cui facciano parte ONG di tutti gli Stati membri o di vari di essi.

La Commissione informa il comitato in merito alla cooperazione e ai legami con le ONG di cui all'artico­l0 3, lettera d).

4.2. - Azioni specifiche

Ogni anno la Commissione, previo parere dei co­mitato, redige un programma di attività che possono fruire del sostegno finanziario della Commissione e dà un parere equilibrato sulla priorità di queste attivi­tà.

Le attività ammissibili riguardano:

- conferenze, seminari, visite di studio, corsi di formazione e altre attività di cooperazione di dimen­sione europea;

- informazione delle ONG sulle attività intraprese a livello comunitario;

- consulenza alla Commissione, a sua richiesta, sugli aspetti tecnici connessi al tipo di handicap o al problema di integrazione specifico che esso rappre­senta;

- presentazione di una relazione annuale sulle at­tività svolte nell'ambito di Helios II.

4.3. - Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità

a) Fino al 50% per riunioni, conferenze, seminari, visite di studio, tirocini di formazione ed altre attività di cooperazione di dimensione europea;

b) fino al 100% per le spese di coordinamento e di perizia.

 

5. Informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica

Azioni e campagne di sensibilizzazione dell'opinio­ne pubblica e dei media,attraverso un'ampia diffusio­ne dell'informazione per quanto concerne le possibi­lità di integrazione dei portatori di handicap.

La Commissione contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica mediante l'organizzazione di concorsi, l'assegnazione di premi per realizzazioni modello nei vari settori dell'integrazione dei portatori di handicap e mediante attività imperniate sui mass media.

Le realizzazioni modello coronate da un premio sono presentate in occasione di una conferenza­esposizione.

La Commissione può fornire un sostegno finanzia­rio a riunioni di informazione a livello nazionale orga­nizzate da partecipanti a Helios II.

Percentuale di partecipazione finanziaria della Co­munità: fino al 100%.

 

6. Temi particolari

Per l'attuazione delle azioni specifiche succitate, i partecipanti a Helios II seguono in particolare:

- la prevenzione e l'aiuto tempestivo, per evitare la comparsa o lo sviluppo della deficienza, dell'incapa­cità e dell'handicap;

- le difficoltà incontrate dalle famiglie dei portatori di handicap, dalle donne e dagli anziani portatori di handicap;

- la promozione dell'integrazione economica e so­ciale delle donne portatrici di handicap;

- la formazione dei partecipanti, professionisti e volontari, alle varie fasi del processo d'integra­zione;

- le persone cui spettano responsabilità particolari nella cura di bambini, adolescenti o adulti portatori di handicap.

 

7. Programmi, azioni e iniziative che interessano direttamente i portatori di handicap

È prevista la messa a punto di una sinergia in par­ticolare nel settore della riabilitazione professionale e dell'occupazione con l'iniziativa Horizon nonché nel settore dell'utilizzazione delle nuove tecnologie con l'iniziativa Tide.

 

8. Ricerche ed assistenza tecnica

Ricerche, consulenze e assistenza tecnica indi­spensabili all'elaborazione di proposte o alla con­cessione di un supporto tecnico nei settori di cui all'articolo 3.

Percentuale di partecipazione finanziaria della Co­munità: fino al 100%.

 

9. Azione specifica supplementare nel quadro delle attività di cui ai punti da 2 a 5

Cooperazione con esperti esterni aventi il Compito di assistere la Commissione nel coordinamento, nell'animazione e nella valutazione delle attività di cui ai punti da 2 a 5.

 

 

(*) Testo tratto dalla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 56 del 9 marzo 1993.

(1) GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63.

(2) GU n. G 293 del 12.11.1991, pag. 2 e GU n. G 25 del 28.1.1993, pag. 1.

(3) GU n. C 305 del 23.11.1992.

(4) GU n. C 79 del 30.3.1992, pag. 20.

(5) GU n. C 211 dell'8.8.1987, pag. 1.

(6) GU n. C 162 del 30.7.1990, pag. 2.

 

 

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