Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre 1993

 

 

CIRCOLARE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

 

 

Nell'articolo di Maria Grazia Breda "L'assunzione delle categorie protette nell'amministrazione pubblica: introdotta la chiamata numerica" (Prospettive assistenziali, n. 103, luglio-settembre 1993) si auspicava l'abrogazione della circolare emanata il 23 aprile 1993 dall'allora Ministro del lavoro Cristofori, in quanto invitava (obbligava) gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e gli Ispet­torati regionali a non attuare le disposizioni contenute nell'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

L'abrogazione è di fatto avvenuta con la pub­blicazione della Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 settembre 1993 n. 94 "Assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici" che riportiamo integralmente.

Sono, quindi, pienamente applicabili le norme di cui all'art. 42 del decreto legislativo 29/1993 concernenti le assunzioni obbligatorie di handi­cappati da parte della pubblica amministrazione tramite la chiamata numerica e il collocamento mirato.

 

1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, recante: «Razionalizzazione del­l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubbli­co impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ot­tobre 1992, n. 421 " all'art. 42 ha dettato norme sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette che innovano profondamente il sistema delle assunzioni dei soggetti suindicati presso le amministrazioni ed enti pubblici.

Il primo comma dell'art. 42 prevede, infatti, che le assunzioni obbligatorie da parte dei dato­ri di lavoro pubblici avvengano «... per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupa­zione...».

Successivamente con circolare n. 7/1993 del 3 marzo 1993 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, ha dettato gli indirizzi applicativi delle disposizioni in materia di assunzioni pubbliche nel corso del 1993 e, relativamente alla norma dell'art. 42, ha indicato l'opportunità di utilizzare, per ciò che ri­guarda la disciplina della selezione, procedure analoghe a quelle di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 36.

La scrivente, pertanto, ritiene che si possa fa­re riferimento alle istruzioni a suo tempo emana­te in materia di avviamenti a selezione ex art. 16

della legge 28 febbraio 1987 n. 56 ai fini dell'as­sunzione nella pubblica amministrazione, in quanto compatibile con la particolare disciplina del collocamento obbligatorio.

Si indicano di seguito le modalità applicative della norma in esame.

 

2. Campo di applicazione

2.1. Destinatari della norma sono le ammini­strazioni pubbliche, le aziende ed enti pubblici di cui agli articoli 1 e 12 della legge 482/1968.

2.2. Le assunzioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti appartenenti alle cate­gorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni.

2.3. Limite di età

Si è posto il problema se per le assunzioni ob­bligatorie presso gli enti pubblici debbano esse­re applicate le disposizioni di carattere generale di cui alla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che prevedono che il limite massimo di età per le as­sunzioni presso le pubbliche amministrazioni non può superare i 45 anni, anche in caso di cu­mulo di benefici.

Al riguardo si ritiene che - considerato che la disciplina del collocamento obbligatorio è rego­lata da norme speciali - i soggetti protetti, per l'accesso ai posti riservati, abbiano diritto a be­neficiare del maggior limite di età di 55 anni pre­visto dalla legge n. 482/1968; pertanto fino alla stessa età di 55 anni debbono essere inseriti nelle graduatorie per l'assunzione presso i dato­ri di lavoro pubblici.

 

3. Modalità di applicazione

3.1. Iscrizione negli elenchi

3.1.1. Gli uffici provinciali provvederanno ad acquisire, con le modalità ritenute più idonee, le dichiarazioni dei lavoratori protetti relative alle qualifiche per le quali intendono essere avviati presso le pubbliche amministrazioni (fino ad un massimo di tre), nonché tutti gli altri elementi ne­cessari per la formazione delle graduatorie.

3.1.2. Ogni ufficio provinciale del lavoro predi­spone apposite graduatorie per i soggetti ap­partenenti alle categorie protette da utilizzare per gli avviamenti presso amministrazioni, azien­de ed enti pubblici.

 

4. Graduatoria

4.1. Appare utile che per la formazione delle  graduatorie vengano applicati criteri uniformi da parte di tutti gli uffici provinciali. A tal fine appare opportuno adottare i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1938, det­tante norme per l'applicazione della disciplina dell'art. 16 della legge n. 56/1987, con esclusio­ne del coefficiente del 10% previsto per le pro­vince con tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale. Tale esclusione appare giustificata dal fatto che l'avviamento avviene solo su base provinciale.

Peraltro per rispondere a specifiche esigenze proprie della provincia, si ritiene che ogni ufficio provinciale possa prevedere ulteriori criteri, considerato che il sistema generale della legge n. 482/1968 consente che le graduatorie possa­no essere adeguate alle situazioni locali.

4.2. Inoltre si ritiene necessario che tra gli ele­menti comuni che concorrono alla formazione delle graduatorie figuri anche il grado della inva­lidità, considerato che anche la precedente nor­mativa (art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67) aveva posto come criterio di precedenza ai fini delle assunzioni presso i datori di lavoro pubbli­ci il maggior grado di invalidità.

A tal fine, il punteggio risultante dal computa degli elementi base di cui più sopra si è detto, andrà ridotto sulla base delle fasce di invalidità, come indicato nell'allegata tabella.

4.3. Le graduatorie hanno validità e sono for­mate dagli Uffici provinciali alla data del 31 di­cembre di ciascun anno. Alla stessa data sono riferiti i punteggi complessivi, che possono es­sere modificati nelle stesse ipotesi previste per le graduatorie formate per l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 56/1987.

Le graduatorie sono pubblicate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Al riguardo appare utile sottolineare che la formazione delle graduatorie si basa su elemen­ti non discrezionali e naturalmente gli eventuali errori materiali che dovessero verificarsi posso­no essere corretti dallo stesso ufficio provincia­le in sede di autotutela, anche su segnalazione dei diretti interessati.

Si ritiene che le graduatorie debbano essere pubbliche, atteso che deve prevalere il principio della trasparenza dell'attività amministrativa ogni qualvolta non vi sia contrasto con la tutela dell'interesse alla riservatezza.

4.4. In merito al calcolo del punteggio relativo all'anzianità di iscrizione, si ritiene utile far pre­sente che occorre far riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collo­camento obbligatorio.

 

5. Modalità di avviamento a selezione

5.1. Considerato il carattere provinciale della disciplina del collocamento obbligatorio, le ri­chieste per l'avviamento a selezione da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carat­tere nazionale e regionale, devono essere rivolte all'ufficio provinciale del lavoro competente nel­la sede presso la quale il lavoratore dovrà pre­stare servizio.

5.2. Le richieste, che devono essere limitate alle effettive carenze dell'ente, sono pubbliche e devono indicare, oltre agli altri elementi già indi­viduati per la procedura relativa all'avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987, an­che la categoria di appartenenza dei soggetti protetti.

Si ritiene utile far presente che per l'individua­zione delle qualifiche a basso contenuto profes­sionale occorre far riferimento a quanto stabilito dalle commissioni regionali per l'impiego.

5.3. Qualora non siano disponibili lavoratori in possesso delle qualifiche richieste, l'ufficio pro­vinciale, sentito l'ente interessato, avvia a sele­zione lavoratori in possesso di qualifiche equi­pollenti. Inoltre appare utile rilevare che in caso di mancanza di lavoratori con la qualifica richie­sta non appare possibile il reperimento in altre province, considerato il carattere provinciale del collocamento obbligatorio.

5.4. Sempre in applicazione del principio della trasparenza dell'attività amministrativa, si ritiene che anche gli atti di avviamento a selezione deb­bano essere pubblici.

5.5. In merito all'individuazione delle qualifiche che gli enti pubblici devono richiedere agli uffici provinciali del lavoro, si rimanda a quanto di­sposto con la circolare n. 29/1989 del 4 aprile 1989, applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e suc­cessive modificazioni.

5.6. Anche per quanto riguarda i criteri per l'avviamento a selezione si rinvia alle istruzioni di cui alle circolari applicative dell'art. 16 della legge n. 56/1987, in quanto compatibili.

 

6. Selezione

In relazione alle modalità della selezione che viene effettuata da parte degli enti pubblici, si rimanda a quanto stabilito nella circolare n. 7/1993 del 5 marzo 1993 del Dipartimento della funzione pubblica. Peraltro si ritiene utile far presente che in sede di selezione di lavoratori invalidi, l'idoneità al lavoro deve essere verifica­ta tenendo conto dei criteri generali in materia, secondo i quali l'invalido, pur dovendo risultare idoneo a svolgere le mansioni per le quali deve essere assunto, può offrire prestazioni ridotte, rispetto ai soggetti non invalidi, a causa della propria minorazione.

 

7. Rinuncia

In caso di rinuncia all'avviamento a selezione senza giustificato motivo, la Commissione pro­vinciale, in base ai poteri che la legge le attribui­sce in materia, può stabilire criteri generali che prevedano eventuali penalizzazioni nel punteg­gio di graduatoria degli interessati.

 

8. Accertamento dello stato invalidante

8.1. Considerato che lo stato di invalidità è uno degli elementi che concorre con gli altri alla formazione delle graduatorie, si ritiene che - in analogia a quanto prevedeva l'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - le visite di controllo della permanenza dello stato invalidante devono es­sere effettuate nei confronti di tutti i lavoratori in­validi, qualunque sia il loro grado di invalidità.

Pertanto l'ente pubblico interessato, prima di procedere all'assunzione degli invalidi che han­no superato la prova selettiva, deve richiedere all'ufficio provinciale del lavoro che venga di­sposta l'effettuazione della visita di controllo.

8.2. Per gli invalidi che hanno trasferito l'iscri­zione in una provincia diversa da quella di resi­denza, la visita di controllo deve essere effettua­ta dall'autorità sanitaria competente nel territo­rio in cui è ubicata la sede dell'ufficio provincia­le del lavoro presso il quale è stato effettuato il trasferimento.

 

9. Considerata la complessità della materia, le presenti istruzioni non possono offrire soluzione a tutte le problematiche che si presenteranno in fase di concreta attuazione, e, quindi, sono su­scettibili di successive integrazioni e modifica­zioni, in relazione alle quali saranno gradite os­servazioni e suggerimenti da parte di codesti uf­fici.

Il Ministro: Giugni

 

 

 

Tabella

 

Percentuale invalidante         Punteggio            Invalidi di guerra e servizio categorie         Punteggio

          91-100%                         28                                                                                 28

           81-90%                          24                                                                                24,5

           71-80%                          20                                                                                 21

           61-70%                          16                                                                                17,5

           51-60%                         11,5                                                                                14

           41-50%                         7,5                                                                                10,5

           33-50%                         3,5                                                                                 7,5

                -                                -                                                                                  3,5

 

 

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