Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre
1993
CIRCOLARE
SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Nell'articolo
di Maria Grazia Breda "L'assunzione delle categorie protette
nell'amministrazione pubblica: introdotta la chiamata numerica" (Prospettive assistenziali, n. 103, luglio-settembre 1993) si auspicava l'abrogazione della
circolare emanata il 23 aprile 1993 dall'allora Ministro del lavoro Cristofori,
in quanto invitava (obbligava) gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e
gli Ispettorati regionali a non attuare le disposizioni contenute nell'art. 42
del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.
L'abrogazione
è di fatto avvenuta con la pubblicazione della Circolare del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale 4 settembre 1993 n. 94 "Assunzioni
obbligatorie presso gli enti pubblici" che riportiamo integralmente.
Sono,
quindi, pienamente applicabili le norme di cui all'art. 42 del decreto
legislativo 29/1993 concernenti le assunzioni obbligatorie di handicappati da
parte della pubblica amministrazione tramite la chiamata numerica e il collocamento
mirato.
1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 1993, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 "
all'art. 42 ha dettato norme sulle assunzioni obbligatorie delle categorie
protette che innovano profondamente il sistema delle assunzioni dei soggetti
suindicati presso le amministrazioni ed enti pubblici.
Il primo comma dell'art. 42 prevede, infatti, che le
assunzioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro pubblici avvengano «...
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base
delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione...».
Successivamente con circolare n. 7/1993 del 3 marzo
1993 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica,
ha dettato gli indirizzi applicativi delle disposizioni in materia di
assunzioni pubbliche nel corso del 1993 e, relativamente alla norma dell'art.
42, ha indicato l'opportunità di utilizzare, per ciò che riguarda la
disciplina della selezione, procedure analoghe a quelle di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 36.
La scrivente, pertanto, ritiene che si possa fare
riferimento alle istruzioni a suo tempo emanate in materia di avviamenti a
selezione ex art. 16
della legge 28 febbraio 1987 n. 56 ai fini dell'assunzione
nella pubblica amministrazione, in quanto compatibile con la particolare
disciplina del collocamento obbligatorio.
Si
indicano di seguito le modalità applicative della norma in esame.
2. Campo di applicazione
2.1. Destinatari della norma sono le amministrazioni
pubbliche, le aziende ed enti pubblici di cui agli articoli 1 e 12 della legge
482/1968.
2.2. Le assunzioni devono essere effettuate nei confronti
dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni.
2.3. Limite di età
Si è posto il problema se per le assunzioni obbligatorie
presso gli enti pubblici debbano essere applicate le disposizioni di carattere
generale di cui alla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che prevedono che il limite
massimo di età per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni non può
superare i 45 anni, anche in caso di cumulo di benefici.
Al riguardo si ritiene che - considerato che la
disciplina del collocamento obbligatorio è regolata da norme speciali - i soggetti
protetti, per l'accesso ai posti riservati, abbiano diritto a beneficiare del
maggior limite di età di 55 anni previsto dalla legge n. 482/1968; pertanto
fino alla stessa età di 55 anni debbono essere inseriti nelle graduatorie per
l'assunzione presso i datori di lavoro pubblici.
3. Modalità di applicazione
3.1. Iscrizione negli elenchi
3.1.1. Gli uffici provinciali provvederanno ad acquisire,
con le modalità ritenute più idonee, le dichiarazioni dei lavoratori protetti
relative alle qualifiche per le quali intendono essere avviati presso le
pubbliche amministrazioni (fino ad un massimo di tre), nonché tutti gli altri
elementi necessari per la formazione delle graduatorie.
3.1.2. Ogni ufficio provinciale del lavoro predispone
apposite graduatorie per i soggetti appartenenti alle categorie protette da
utilizzare per gli avviamenti presso amministrazioni, aziende ed enti
pubblici.
4. Graduatoria
4.1. Appare utile che per la formazione delle graduatorie vengano applicati criteri
uniformi da parte di tutti gli uffici provinciali. A tal fine appare opportuno
adottare i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1938, dettante norme per
l'applicazione della disciplina dell'art. 16 della legge n. 56/1987, con
esclusione del coefficiente del 10% previsto per le province con tasso di
disoccupazione superiore a quello medio nazionale. Tale esclusione appare
giustificata dal fatto che l'avviamento avviene solo su base provinciale.
Peraltro per rispondere a specifiche esigenze proprie
della provincia, si ritiene che ogni ufficio provinciale possa prevedere
ulteriori criteri, considerato che il sistema generale della legge n. 482/1968
consente che le graduatorie possano essere adeguate alle situazioni locali.
4.2. Inoltre si ritiene necessario che tra gli elementi
comuni che concorrono alla formazione delle graduatorie figuri anche il grado
della invalidità, considerato che anche la precedente normativa (art. 24
della legge 11 marzo 1988, n. 67) aveva posto come criterio di precedenza ai
fini delle assunzioni presso i datori di lavoro pubblici il maggior grado di
invalidità.
A tal fine, il punteggio risultante dal computa degli
elementi base di cui più sopra si è detto, andrà ridotto sulla base delle fasce
di invalidità, come indicato nell'allegata tabella.
4.3. Le graduatorie hanno validità e sono formate dagli
Uffici provinciali alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Alla stessa data
sono riferiti i punteggi complessivi, che possono essere modificati nelle
stesse ipotesi previste per le graduatorie formate per l'applicazione dell'art.
16 della legge n. 56/1987.
Le
graduatorie sono pubblicate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Al riguardo appare utile sottolineare che la formazione
delle graduatorie si basa su elementi non discrezionali e naturalmente gli
eventuali errori materiali che dovessero verificarsi possono essere corretti
dallo stesso ufficio provinciale in sede di autotutela, anche su segnalazione
dei diretti interessati.
Si ritiene che le graduatorie debbano essere
pubbliche, atteso che deve prevalere il principio della trasparenza
dell'attività amministrativa ogni qualvolta non vi sia contrasto con la tutela
dell'interesse alla riservatezza.
4.4. In merito al calcolo del punteggio relativo
all'anzianità di iscrizione, si ritiene utile far presente che occorre far
riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento
obbligatorio.
5. Modalità di avviamento a selezione
5.1. Considerato il carattere provinciale della
disciplina del collocamento obbligatorio, le richieste per l'avviamento a
selezione da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere
nazionale e regionale, devono essere rivolte all'ufficio provinciale del lavoro
competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
5.2. Le richieste, che devono essere limitate alle
effettive carenze dell'ente, sono pubbliche e devono indicare, oltre agli altri
elementi già individuati per la procedura relativa all'avviamento a selezione
ex art. 16 della legge n. 56/1987, anche la categoria di appartenenza dei
soggetti protetti.
Si ritiene utile far presente che per l'individuazione
delle qualifiche a basso contenuto professionale occorre far riferimento a
quanto stabilito dalle commissioni regionali per l'impiego.
5.3. Qualora non siano disponibili lavoratori in possesso
delle qualifiche richieste, l'ufficio provinciale, sentito l'ente interessato,
avvia a selezione lavoratori in possesso di qualifiche equipollenti. Inoltre
appare utile rilevare che in caso di mancanza di lavoratori con la qualifica
richiesta non appare possibile il reperimento in altre province, considerato
il carattere provinciale del collocamento obbligatorio.
5.4. Sempre in applicazione del principio della
trasparenza dell'attività amministrativa, si ritiene che anche gli atti di
avviamento a selezione debbano essere pubblici.
5.5. In merito all'individuazione delle qualifiche che
gli enti pubblici devono richiedere agli uffici provinciali del lavoro, si
rimanda a quanto disposto con la circolare n. 29/1989 del 4 aprile 1989,
applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre
1988, e successive modificazioni.
5.6. Anche per quanto riguarda i criteri per l'avviamento
a selezione si rinvia alle istruzioni di cui alle circolari applicative
dell'art. 16 della legge n. 56/1987, in quanto compatibili.
6. Selezione
In relazione alle modalità della selezione che viene
effettuata da parte degli enti pubblici, si rimanda a quanto stabilito nella
circolare n. 7/1993 del 5 marzo 1993 del Dipartimento della funzione pubblica.
Peraltro si ritiene utile far presente che in sede di selezione di lavoratori
invalidi, l'idoneità al lavoro deve essere verificata tenendo conto dei
criteri generali in materia, secondo i quali l'invalido, pur dovendo risultare
idoneo a svolgere le mansioni per le quali deve essere assunto, può offrire
prestazioni ridotte, rispetto ai soggetti non invalidi, a causa della propria
minorazione.
7. Rinuncia
In caso di rinuncia all'avviamento a selezione senza
giustificato motivo, la Commissione provinciale, in base ai poteri che la
legge le attribuisce in materia, può stabilire criteri generali che prevedano
eventuali penalizzazioni nel punteggio di graduatoria degli interessati.
8. Accertamento dello stato invalidante
8.1. Considerato che lo stato di invalidità è uno degli
elementi che concorre con gli altri alla formazione delle graduatorie, si
ritiene che - in analogia a quanto prevedeva l'art. 24 della legge 11 marzo
1988, n. 67 - le visite di controllo della permanenza dello stato invalidante
devono essere effettuate nei confronti di tutti i lavoratori invalidi,
qualunque sia il loro grado di invalidità.
Pertanto l'ente pubblico interessato, prima di
procedere all'assunzione degli invalidi che hanno superato la prova selettiva,
deve richiedere all'ufficio provinciale del lavoro che venga disposta
l'effettuazione della visita di controllo.
8.2. Per gli invalidi che hanno trasferito l'iscrizione
in una provincia diversa da quella di residenza, la visita di controllo deve
essere effettuata dall'autorità sanitaria competente nel territorio in cui è
ubicata la sede dell'ufficio provinciale del lavoro presso il quale è stato
effettuato il trasferimento.
9. Considerata la complessità della materia, le
presenti istruzioni non possono offrire soluzione a tutte le problematiche che
si presenteranno in fase di concreta attuazione, e, quindi, sono suscettibili
di successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle quali saranno
gradite osservazioni e suggerimenti da parte di codesti uffici.
Il Ministro: Giugni
Tabella
Percentuale
invalidante Punteggio Invalidi di guerra e servizio
categorie Punteggio
91-100% 28 1ª 28
81-90% 24 2ª 24,5
71-80% 20 3ª 21
61-70% 16 4ª 17,5
51-60% 11,5 5ª 14
41-50% 7,5 6ª 10,5
33-50% 3,5 7ª 7,5
- - 8ª 3,5
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