Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre
1993
GLI ENTI PUBBLICI NON POSSONO PRETENDERE CONTRIBUTI ECONOMICI DAI
PARENTI DI HANDICAPPATI INTELLETTIVI MAGGIORENNI
In Torino si è svolto il 16 ottobre 1993 un incontro/dibattito
sul tema "Perché non devono essere versati contributi dai parenti di handicappati
intellettivi maggiorenni ricoverati o assistiti da enti pubblici: aspetti
etici e giuridici".
Dopo l'ampia esposizione di Don Giannino Piana,
Teologo, sui problemi etico-sociali (in un prossimo numero pubblicheremo la
relazione), il Prof. Massimo Dogliotti, Docente universitario e giudice del
Tribunale di Genova, ha trattato gli aspetti giuridici.
In base alle leggi vigenti - ha concluso il Magistrato
- gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti,
compresi quelli tenuti agli alimenti, di persone assistite.
Infatti gli artt. 433 e seguenti del codice civile
regolamentano i rapporti personali fra colui che ritiene di aver diritto agli
alimenti e la o le persone che dovrebbero fornirglieli. La legge non consente
che una terza persona (escluso il tutore) o enti pubblici o privati possano
sostituirsi all'interessato nella richiesta degli alimenti.
Il Prof. Dogliotti, inoltre, ha sostenuto che potrebbero
essere ravvisate ipotesi di reato nel caso in cui l'ente pubblico non provveda
a fornire le prestazioni assistenziali dovute o le subordini alla
sottoscrizione di un impegno a pagare da parte di uno o più familiari.
Infine, ha precisato che la legge stabilisce in modo
inequivocabile che, nel caso in cui l'alimentando e la persona tenuta a
fornire gli alimenti non raggiungano un accordo sull'importo da corrispondere,
detto importo pub essere definito esclusivamente dal Giudice.
Al riguardo, nessun valore hanno le delibere che
stabiliscono gli importi dovuti dai parenti tenuti agli alimenti di persone
assistite.
Nel caso in cui i familiari abbiano sottoscritto con
l'ente pubblico un impegno a versare contributi, i familiari stessi possono
disdire, come da schema tipo allegato.
L'Assessore all'assistenza, sanità e diritti dei
cittadini del Comune di Torino, Angela Migliasso, è intervenuta ricordando che
da anni il Comune di Torino non chiede alcun contributo agli interessati e ai
loro familiari per la frequenza dei centri diurni per handicappati
intellettivi, nemmeno per la mensa ed i trasporti.
Il CSA, a sua volta, ha segnalato di aver predisposto
la piattaforma che riproduciamo integralmente, piattaforma che è stata
presentata al Comune di Torino e alle USL con l'intento di concludere accordi
precisi in merito.
Informazioni concernenti le contribuzioni economiche
sono gratuitamente fornite, previo appuntamento, dal CSA - Comitato per la
difesa dei diritti degli assistiti e dall'UTIM (Unione per la Tutela degli
Insufficienti Mentali), Via Artisti 36, 10124 Torino, tel.
011-812.23.27-812.44.69, fax 812.25.95.
Per un approfondimento del problema, si vedano gli
articoli di Massimo Dogliotti:
- "I diritti dell'anziano" in "La
rivista trimestrale di diritto e procedura civile", settembre 1987; -
"Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti
tenuti agli alimenti di persone assistite" in Prospettive assistenziali, n. 87, luglio-settembre 1989.
Piattaforma sui rapporti economici fra
il Comune di Torino (per fuori Torino le USL) e gli handicappati intellettivi
maggiorenni frequentanti i centri diurni e quelli ricoverati in strutture residenziali.
Linee guida per le conseguenti convenzioni con enti pubblici e privati (1).
Premesso
che:
- l'importo delle pensioni di invalidità è dal 1°
giugno 1993 di L. 327.430 mensili;
- l'importo dell'indennità di accompagnamento è dal
1° gennaio 1993 di lire 710.980 mensili per gli invalidi civili;
- l'indennità di accompagnamento non costituisce
reddito;
- gli enti pubblici non possono pretendere contributi
dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, di persone assistite (cfr.
la delibera della Giunta della Regione Piemonte 2 agosto 1991, n. 332-8498);
Si propone quanto segue:
A) frequenza gratuita dei centri diurni, compresi
mensa e trasporti, da parte di handicappati intellettivi maggiorenni che non
dispongano di altri introiti al di fuori della pensione e dell'indennità di
accompagnamento. Nel caso in cui dispongano di altri redditi nella misura
superiore a L. ...... mensili, devono corrispondere una somma pari a L. ......
secondo parametri da definire;
B) versamento al Comune di Torino dell'intero importo
della pensione e dell'indennità di accompagnamento per gli handicappati
intellettivi maggiorenni ricoverati a tempo pieno in comunità alloggio o in
istituto, dedotte:
1) la quota di L. ...... mensili, che viene trattenuta
per i soggetti in grado di gestire il denaro o è assegnata alla cassa della
comunità o dell'istituto per coprire le spese personali;
2) la quota di L. ...... mensili assegnata per
vestiario, medicinali, ecc. ai soggetti che sono in grado di provvedervi o ai
congiunti o ai tutori che forniscono i generi necessari.
Nel caso in cui il soggetto disponga di altri
redditi, questi è tenuto a versarli fino alla concorrenza dell'importo della
retta di ricovero, dedotte comunque le quote di cui ai precedenti punti 1 e 2;
C) nel caso in cui i soggetti ricoverati in comunità
alloggio o in istituto rientrino in famiglia verrà dedotta una ulteriore quota
di:
- L. ...... per periodi inferiori ai 5 giorni e superiori
a 1 giorno;
- Lire corrispondenti a 1/30 della quota versata di
cui al precedente punto B) per periodi superiori ai 5 giorni;
D) le convenzioni stipulate dal Comune di Torino con
enti pubblici e privati gestori di strutture residenziali devono indicare con
precisione e in modo dettagliato gli obblighi dell'ente anche per quanto
concerne la gestione delle quote di cui al precedente punto B);
E) per tutti i soggetti che ne hanno diritto, il
Comune solleciterà i soggetti stessi, i genitori o i tutori ad avanzare la
richiesta di corresponsione dell'indennità di accompagnamento. II Comune di
Torino si impegna a fornire la necessaria consulenza;
F) il Comune di Torino si impegna di istituire
controlli adeguati sull'uso delle somme di cui al punto B).
Allegato
FAC-SIMILE
DELLA DISDETTA
I parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, che
hanno firmato l'impegno di corrispondere contributi economici a Comuni,
Province, Usi, ecc., possono inviare la seguente disdetta.
Raccomandata R.R.
Sindaco di ....
.................................. ........................
oppure Presidente
della Provincia di ...........................
oppure Amministratore
straordinario dell'Usl ............
e p.c. CSA
- Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti - Via Artisti 36 - 10124
Torino
Il
sottoscritto .............................................................
abitante in .................... Via ................................... n.
...... in relazione all'impegno sottoscritto per il pagamento di un contributo
per il ricovero (oppure: per la frequenza del Centro diurno per handicappati
intellettivi) del Sig. ..................... fa presente di non essere più in
grado, né nella disponibilità per continuare ad assolvere all'onere di
garanzia.
Pertanto,
l'impegno viene revocato a far tempo dal primo giorno del mese di
..................
Allega
alla presente l'articolo del Prof. Massimo Dogliotti "Gli enti pubblici
non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli alimenti
di persone assistite" (1).
Con
osservanza
data e firma
........................................................................................................
Nota bene:
a) per le disdette concernenti IPAB e
enti privati chiedere ragguagli;
b) per informazioni (gratuite)
rivolgersi al CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, Via
Artisti 36, 10124 Torino, Tel. 011-812.34.27-812.44.69, Fax 011-812.25.95. Si
riceve solo per appuntamento.
(1) L'articolo è pubblicato sul n. 87,
luglio-settembre 1989, di Prospettive
assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it