Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre 1993

 

 

Editoriale

 

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTINUA A NEGARE AGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI IL DIRITTO ALLE CURE SANITARIE

 

 

Ha raggiunto livelli inverosimili l'accanimento con cui la Regione Emilia Romagna continua a negare agli anziani cronici non autosufficienti il diritto alle cure sanitarie, secondo quanto previ­sto dalle leggi vigenti per tutti i cittadini malati.

In primo luogo, è estremamente preoccupante che la Regione stessa abbia predisposto, trami­te l'Assessorato ai servizi sociali (!?!), la scheda di valutazione della non autosufficienza, addirittura sostenendo di fatto che le neoplasie, l'ictus, la demenza non sono malattie: infatti le suddette patologie (noi continuiamo a chiamarle così) sono classificate fra le "condizioni di disagio" (1).

Vi è da considerare che, qualsiasi sia il pun­teggio raggiunto nella valutazione BINA - Breve Indice di Non Autosufficienza (2), i vecchi malati sono dirottati nelle case protette che, com'è noto, non fanno parte delle strutture sanitarie, ma del comparto dell'assistenza/beneficenza.

Inoltre, dobbiamo rilevare che l'importante provvedimento del Pretore di Bologna, Dr. Bruno Ciccone, che ha riconosciuto il diritto alla signora PF, nata nel 1913, degente in ospedale dal 1986, di «poter continuare a beneficiare di ade­guata assistenza sanitaria usufruendo delle pre­stazioni gratuite del Servizio sanitario nazionale presso una struttura ospedaliera e non di generi­ca assistenza presso istituti di riposo o strutture equivalenti», ha avuto efficacia solo nei confronti dell'interessata, ma non è stato tenuto in alcuna considerazione per le altre analoghe situazioni.

Infatti, mentre l'USL 28 Bologna Nord non ha presentato ricorso alla suddetta decisione, rico­noscendone nei fatti la fondatezza giuridica, la Regione Emilia Romagna, le USL ed i Comuni l'hanno ignorata totalmente, proseguendo nella sistematica ed illegale dimissione degli anziani cronici non autosufficienti dagli ospedali e al conseguente loro dirottamento in strutture dell'assistenza/beneficenza, pomposamente deno­minate "protette".

 

Un testo inquietante

Dopo tre anni dalla presentazione al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna della proposta di legge di iniziativa popolare “Riordino degli inter­venti sanitari a favore degli anziani cronici non autosufficienti e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali” (3), la competente Com­missione dello stesso Consiglio ha approvato a maggioranza un articolato (riportato integral­mente in questo numero) decisamente inquie­tante.

In primo luogo, non viene riconosciuto che «un anziano malato cronico è un malato grave e che come tale conserva i diritti di tutti gli altri ma­lati ad essere curato nei reparti ospedalieri per acuti, per lungodegenti (quasi inesistenti in regio­ne), nelle residenze sanitarie assistenziali e con l'ospedalizzazione a domicilio, senza alcun limite di tempo» (4).

Per poter negare ai vecchi malati cronici e non autosufficienti le cure sanitarie, il testo in esame prevede la creazione di un nuovo settore di intervento: il settore socio-sanitario, settore non soltanto non previsto da alcuna legge na­zionale, ma le cui finalità sono in aperto contra­sto con il progetto obiettivo "Tutela della salute degli anziani", reso esecutivo dal Parlamento il 30 gennaio 1992 (5). Infatti, viene negato ai cit­tadini ogni diritto esigibile, essendo la sua carat­teristica di fondo quella della discrezionalità dell'assistenza/beneficenza (6).

Ridicola è la definizione di anziano non auto­sufficiente contenuta nell'art. 2, punto 2, così re­datto: «Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della pro­pria persona e mantenere una normale vita di re­lazione senza l'aiuto determinante di altri». In so­stanza si tratterebbe di vecchi non colpiti da nessuna malattia (le parole "malato" e "cronico" non compaiono mai).

D'altra parte, come abbiamo visto, per la Re­gione Emilia Romagna neoplasie, ictus, demen­za non sono malattie, ma "condizioni di disagio"!

La seconda parte del punto 2 dell'art. 2 stabi­lisce che «è altresì beneficiario degli interventi previsti per gli anziani non autosufficienti chi sia da considerare invalido assoluto e permanente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile».

In altre parole, gli interventi proposti per gli anziani non autosufficienti, compreso il ricovero in RSA, vengono estesi agli handicappati asso­luti e permanenti di qualsiasi età, purché colpiti da «forme morbose a forte prevalenza nell'età senile».

C'è da tener conto che, salvo rarissime ecce­zioni (malattia di Alzheimer, per esempio), le «forme morbose a forte prevalenza senile» sono le stesse che colpiscono gli adulti.

Dunque gli handicappati assoluti e permanen­ti (7) sono anch'essi dirottati, pur in presenza di forme morbose acute e croniche al settore so­cio-sanitario, caratterizzato dalla massima di­screzionalità della pubblica amministrazione. II dirottamento comprende - lo temiamo vivamen­te - l'internamento in RSA, che - lo ripetiamo - per l'Emilia Romagna sono strutture apparte­nenti al settore dell'assistenza/beneficenza.

Sono riconfermate le case protette dell'assi­stenza/beneficenza (art. 21); ne consegue che esse sono destinate a continuare a ricoverare gli anziani cronici non autosufficienti espulsi dal settore sanitario.

L'espulsione dalla sanità è estesa agli anziani che necessitano di riabilitazione, per i quali (cfr. l'art. 22, punto G, lettera C) è previsto il ricovero nelle RSA.

Per il progetto di legge dell'Emilia Romagna, la RSA non è «una struttura propria del servizio sa­nitario nazionale» come previsto dal Progetto obiettivo anziani, ma «una struttura extraospeda­liera socio-sanitaria integrata a prevalente valen­za sanitaria». Pertanto, le RSA sono poste dall'Emilia Romagna fuori dal campo dei diritti che il cittadino può concretamente esigere.

Inoltre, le prestazioni fornite dalle RSA non so­no gratuite, come avviene per la degenza in ospedale e in case di cura convenzionate, ma devono essere in parte pagate dagli anziani ma­lati.

Osserviamo, altresì, che nell'articolato della Regione Emilia Romagna non si fa cenno alcuno all'ospedalizzazione a domicilio. Ciò per il fatto che - com'è noto - si tratta di un servizio che dimostra in modo incontrovertibile che agli an­ziani malati cronici non autosufficienti devono essere fornite cure sanitarie spesso molto impe­gnative.

Infine, rileviamo che, in base all'art. 16, è attri­buita all'assistente sociale «la responsabilità del controllo dell'attuazione del programma assi­stenziale personalizzato» definito dall'Unità valu­tativa geriatrica.

Dunque, ad un operatore che non ha, né può, né deve avere alcuna competenza nemmeno generica in materia di cura delle patologie e di riabilitazione, viene affidato il compito di verifica­re l'idoneità dei trattamenti effettuati.

Per un inquadramento del testo in esame, se­gnaliamo le due preoccupanti vicende riferite nella rubrica "Specchio nero" di questo numero:

- a Parma, l'ospedale civile vuole dimettere una anziana gravemente malata e solo l'inter­vento del figlio consente la prosecuzione delle indispensabili cure sanitarie;

- a Reggio Emilia, si arriva a pretendere L. 1.917.000 al mese per il ricovero in casa protet­ta. La delibera della Giunta municipale prevede - incredibile ma vero - che ad un figlio che viva da solo, con uno stipendio di L. 2.750.000 al me­se, vengano sottratte per il ricovero di un con­giunto malato cronico non autosufficiente fino a L. 1.917.000 al mese, rendendolo così un vero e proprio povero, avendo a disposizione un reddi­to di appena L. 833 mila mensili per tutte le sue necessità (alloggio, riscaldamento, vitto, vestia­rio, ecc.).

 

Conclusioni

L'Emilia Romagna è stata fra le prime Regioni che hanno negato agli anziani cronici non auto­sufficienti il diritto alle cure sanitarie, come sta­bilito dalle leggi vigenti per tutti i cittadini malati.

L'approvazione del testo che abbiamo esami­nato sarebbe l'inizio di analoghe iniziative nelle altre Regioni.

Prima che sia troppo tardi, occorre intervenire per difendere le esigenze ed i diritti dei vecchi cronici non autosufficienti di oggi e di domani.

O ci impegniamo adesso, oppure se noi ed i nostri cari saremo colpiti da cronicità e da non autosufficienza, non potremo far altro che rac­cogliere i frutti della nostra insipienza.

Due ultime considerazioni. Finora i Sindacati CGIL, CISL, UIL, compresi quelli dei pensionati, non hanno mosso un dito. Altrettanto dicasi per le organizzazioni di medici, geriatri compresi, in­fermieri e riabilitatori e assistenti sociali. Disinte­resse o complicità o paura di ritorsioni?

 

 

(1) Nella scheda sono indicate le seguenti "condizioni di disagio": neoplasie; ictus; demenza; traumi e fratture; ma­lattie cardiovascolari; incontinenza sfinterica; cecità; sor­dità; cecità e sordità; condizioni invalidanti degli apparati locomotori, respiratori, genito-urinario, neurologici; sin­dromi psichiatriche e, con un incredibile accostamento, grande senilità e assenza di risorse sociali e/o familiari.

 

(2) La scheda di valutazione BINA è così redatta:

 

Punteggio riportato nell’item               1)         MEDICAZIONI

                10                                  1.1       non necessarie

                30                                  1.2       per ulcerazioni e distrofie cutanee

                40                                  1.3       per catetere a permanenza 

                100                                1.4       per piaghe da decubito

 

                                                      2)         NECESSITA DI PRESTAZIONI MEDICHE

                10                                  2.1       controlli medici di routine

                20                                  2.2       necessità di prestazioni ambulatoriali interne (accertamenti diagnostici, ecc.)

                40                                  2.3       necessità di prestazioni ambulatoriali esterne (terapia radiante, psichiatrica, consulenza specialistica)

                100                                2.4       necessità di prestazioni mediche continuative

 

                                                      3)         CONTROLLO SFINTERICO

                10                                  3.1       presente

                30                                  3.2       incontinenza urinaria episodica

                70                                  3.3       incontinenza urinaria permanente

                100                                3.4       incontinenza totale (urinaria e fecale)

 

                                                      4)         DISTURBI COMPORTAMENTALI

                10                                  4.1       assenti

                50                                  4.2       disturbi dell'umore (triste, melanconico, an­sioso, chiede sempre nuovi farmaci)

                80                                  4.3       non riesce a gestire i propri compiti e le pro­prie necessità: disturbi della cognitività

                100                                4.4       disturbi della cognitività con frequente com­portamento disturbante e/o atteggiamento aggressivo verso sé e gli altri

 

                                                      5)         FUNZIONI DEL LINGUAGGIO E DELLA COMU­NICAZIONE

                10                                  5.1       comprende e si esprime normalmente

                30                                  5.2       esprime comunque il proprio pensiero, lin­guaggio menomato

                70                                  5.3       comprende solo ordini semplici, non riesce ad esprimere con coerenza il proprio pensie­ro

                100                                5.4       non comprende

 

                                                      6)         DEFICIT SENSORIALI

                                                                  (udito e vista)

                10                                  6.1       normale

                20                                  6.2       deficit correggibile con l'aiuto di protesi e/o occhiali

                80                                  6.3       grave deficit non correggibile

                100                                6.4       cecità e/o sordità completa

 

                                                      7)         MOBILITÀ

                10                                  7.1       cammina autonomamente senza aiuto

                30                                  7.2       cammina e si sposta con ausili

                80                                  7.3       si sposta solo con l'aiuto di altre persone o con carrozzina

                100                                7.4       allettato, deve essere alzato e mobilizzato

 

                                                      8)         ATTIVITA DELLA VITA QUOTIDIANA

                                                                  (igiene personale, abbigliamento, alimentazione)

                10                                  8.1       totalmente indipendente

                20                                  8.2       aiuto programmato

                50                                  8.3       aiuto necessario ma parziale

                100                                8.4       totalmente dipendente

 

                                                      9)         ATTIVITÀ E IMPIEGO DEL TEMPO

                10                                  9.1       entra ed esce consapevolmente dalla resi­denza

                30                                  9.2       è motivato a svolgere attività costruttive solo all'interno della residenza

                60                                  9.3       è in grado di svolgere attività all'interno della residenza con lo stimolo e la supervisione di operatori

                100                                9.4       non svolge alcuna attività (non è in grado di svolgere, si rifiuta di svolgere)

 

                                                      10)       STATO DELLA RETE FAMILIARE E SOCIALE

                                                                  (valutazione della disponibilità relazionale, af­fettiva, assistenziale della rete familiare e so­ciale)

                10                                  10.1     mantiene buoni e regolari rapporti con la fa­miglia

                30                                  10.2     non ha buoni e regolari rapporti con la fami­glia, ma solo con amici e parenti

                70                                  10.3     amici, parenti o volontari sono disponibili solo in caso di bisogno (problemi sanitari, pratiche burocratiche, difficoltà economiche, disagi esistenziali, ecc.)

                100                                10.4     l'anziano può contare solo sull'aiuto istituzio­nale

 

 

 

(3) Il testo è riportato sul n. 89, gennaio-marzo 1990 di Prospettive assistenziali. Un articolato quasi identico 8 sta­to presentato con iniziativa popolare ai Consigli regionali della Lombardia e del Piemonte, e dai consiglieri Mori (DC), Monami (PDS), Scalabrini (Verdi federalisti) e con­giuntamente da Lunghi (Rifondazione comunista) e Del Longo (Verdi) rispettivamente ai Consigli regionali della Li­guria, Valle d'Aosta, Lazio e Toscana.

(4) Dal volantino distribuito il 9 dicembre 1993 davanti alla Regione, sottoscritto da CODICI - Tribunale della salu­te di Bologna, Comitato familiari ricoverati presso l'IRAIA di Parma, CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti di Torino, Associazione Ambiente e Società di Parma, As­sociazione malati reumatici dell'Emilia Romagna, Comitato ligure per l'ospedalizzazione domiciliare, Medicina demo­cratica, Coordinamento nazionale per la difesa del diritto alle cure sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti.

(5) Le parti salienti del progetto obiettivo anziani sono ri­portati sul n. 97, gennaio-marzo 1992, di Prospettive assi­stenziali.

(6) Come abbiamo più volte rilevato su questa rivista, mentre il cittadino ha diritti concretamente esigibili nei confronti della sanità, non ne ha alcuno nei riguardi dell'assistenza/beneficenza. Cfr. Massimo Dogliotti, "I diritti dell'anziano", in La rivista trimestrale di diritto e procedura civile, settembre 1987. Cfr. inoltre, i commenti di Massimo Dogliotti e Pietro Rescigno alla sentenza del Tribunale di Venezia del 21 luglio 1992 in Giurisprudenza italiana, otto­bre 1993 p. 679 e seguenti, e la tabella sulle competenze della sanità e assistenza riportata nell'articolo "Le residen­ze sanitarie assistenziali: aspetti gestionali e strutturali" pubblicata su Prospettive assistenziali, n. 95, luglio-settem­bre 1991.

(7) Si tratta di una definizione che non compare in alcu­na disposizione di legge riguardante gli invalidi civili. Inol­tre non è precisato (forse per dare ai servizi la massima di­screzionalità possibile nelle decisioni e agli utenti nessuna possibilità di intervenire in caso di disaccordo) da quale organismo viene accertata la condizione di handicappato assoluto e permanente.

 

 

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