Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre
1993
Editoriale
LA REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTINUA A NEGARE AGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI IL DIRITTO ALLE CURE SANITARIE
Ha raggiunto livelli inverosimili l'accanimento con
cui la Regione Emilia Romagna continua a negare agli anziani cronici non autosufficienti
il diritto alle cure sanitarie, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti
per tutti i cittadini malati.
In primo luogo, è estremamente preoccupante che la
Regione stessa abbia predisposto, tramite l'Assessorato ai servizi sociali
(!?!), la scheda di valutazione della non autosufficienza, addirittura
sostenendo di fatto che le neoplasie, l'ictus, la demenza non sono malattie:
infatti le suddette patologie (noi continuiamo a chiamarle così) sono
classificate fra le "condizioni di disagio" (1).
Vi è da considerare che, qualsiasi sia il punteggio
raggiunto nella valutazione BINA - Breve Indice di Non Autosufficienza (2), i
vecchi malati sono dirottati nelle case protette che, com'è noto, non fanno
parte delle strutture sanitarie, ma del comparto dell'assistenza/beneficenza.
Inoltre, dobbiamo rilevare che l'importante
provvedimento del Pretore di Bologna, Dr. Bruno Ciccone, che ha riconosciuto il
diritto alla signora PF, nata nel 1913, degente in ospedale dal 1986, di «poter continuare a beneficiare di adeguata
assistenza sanitaria usufruendo delle prestazioni gratuite del Servizio
sanitario nazionale presso una struttura ospedaliera e non di generica
assistenza presso istituti di riposo o strutture equivalenti», ha avuto
efficacia solo nei confronti dell'interessata, ma non è stato tenuto in alcuna
considerazione per le altre analoghe situazioni.
Infatti, mentre l'USL 28 Bologna Nord non ha
presentato ricorso alla suddetta decisione, riconoscendone nei fatti la
fondatezza giuridica, la Regione Emilia Romagna, le USL ed i Comuni l'hanno
ignorata totalmente, proseguendo nella sistematica ed illegale dimissione degli
anziani cronici non autosufficienti dagli ospedali e al conseguente loro
dirottamento in strutture dell'assistenza/beneficenza, pomposamente denominate
"protette".
Un testo inquietante
Dopo tre anni dalla presentazione al Consiglio
regionale dell'Emilia Romagna della proposta di legge di iniziativa popolare
“Riordino degli interventi sanitari a favore degli anziani cronici non autosufficienti
e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali” (3), la competente Commissione
dello stesso Consiglio ha approvato a maggioranza un articolato (riportato
integralmente in questo numero) decisamente inquietante.
In primo luogo, non viene riconosciuto che «un anziano malato cronico è un malato
grave e che come tale conserva i diritti di tutti gli altri malati ad essere
curato nei reparti ospedalieri per acuti, per lungodegenti (quasi inesistenti
in regione), nelle residenze sanitarie assistenziali e con l'ospedalizzazione
a domicilio, senza alcun limite di tempo» (4).
Per poter negare ai vecchi malati cronici e non
autosufficienti le cure sanitarie, il testo in esame prevede la creazione di un
nuovo settore di intervento: il settore socio-sanitario, settore non soltanto
non previsto da alcuna legge nazionale, ma le cui finalità sono in aperto
contrasto con il progetto obiettivo "Tutela della salute degli
anziani", reso esecutivo dal Parlamento il 30 gennaio 1992 (5). Infatti,
viene negato ai cittadini ogni diritto esigibile, essendo la sua caratteristica
di fondo quella della discrezionalità dell'assistenza/beneficenza (6).
Ridicola è la definizione di anziano non autosufficiente
contenuta nell'art. 2, punto 2, così redatto: «Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere
alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione
senza l'aiuto determinante di altri». In sostanza si tratterebbe di vecchi
non colpiti da nessuna malattia (le parole "malato" e
"cronico" non compaiono mai).
D'altra parte, come abbiamo visto, per la Regione
Emilia Romagna neoplasie, ictus, demenza non sono malattie, ma
"condizioni di disagio"!
La seconda parte del punto 2 dell'art. 2 stabilisce
che «è altresì beneficiario degli
interventi previsti per gli anziani non autosufficienti chi sia da considerare
invalido assoluto e permanente a causa di forme morbose a forte prevalenza
nell'età senile».
In altre parole, gli interventi proposti per gli
anziani non autosufficienti, compreso il ricovero in RSA, vengono estesi agli
handicappati assoluti e permanenti di qualsiasi età, purché colpiti da «forme morbose a forte prevalenza nell'età
senile».
C'è da tener conto che, salvo rarissime eccezioni
(malattia di Alzheimer, per esempio), le «forme
morbose a forte prevalenza senile» sono le stesse che colpiscono gli
adulti.
Dunque gli handicappati assoluti e permanenti (7)
sono anch'essi dirottati, pur in presenza di forme morbose acute e croniche al
settore socio-sanitario, caratterizzato dalla massima discrezionalità della
pubblica amministrazione. II dirottamento comprende - lo temiamo vivamente -
l'internamento in RSA, che - lo ripetiamo - per l'Emilia Romagna sono strutture
appartenenti al settore dell'assistenza/beneficenza.
Sono riconfermate le case protette dell'assistenza/beneficenza
(art. 21); ne consegue che esse sono destinate a continuare a ricoverare gli
anziani cronici non autosufficienti espulsi dal settore sanitario.
L'espulsione dalla sanità è estesa agli anziani che
necessitano di riabilitazione, per i quali (cfr. l'art. 22, punto G, lettera C)
è previsto il ricovero nelle RSA.
Per il progetto di legge dell'Emilia Romagna, la RSA
non è «una struttura propria del servizio
sanitario nazionale» come previsto dal Progetto obiettivo anziani, ma «una struttura extraospedaliera
socio-sanitaria integrata a prevalente valenza sanitaria». Pertanto, le
RSA sono poste dall'Emilia Romagna fuori dal campo dei diritti che il cittadino
può concretamente esigere.
Inoltre, le prestazioni fornite dalle RSA non sono
gratuite, come avviene per la degenza in ospedale e in case di cura
convenzionate, ma devono essere in parte pagate dagli anziani malati.
Osserviamo, altresì, che nell'articolato della
Regione Emilia Romagna non si fa cenno alcuno all'ospedalizzazione a domicilio.
Ciò per il fatto che - com'è noto - si tratta di un servizio che dimostra in
modo incontrovertibile che agli anziani malati cronici non autosufficienti
devono essere fornite cure sanitarie spesso molto impegnative.
Infine, rileviamo che, in base all'art. 16, è attribuita
all'assistente sociale «la responsabilità
del controllo dell'attuazione del programma assistenziale personalizzato»
definito dall'Unità valutativa geriatrica.
Dunque, ad un operatore che non ha, né può, né deve
avere alcuna competenza nemmeno generica in materia di cura delle patologie e
di riabilitazione, viene affidato il compito di verificare l'idoneità dei
trattamenti effettuati.
Per un inquadramento del testo in esame, segnaliamo
le due preoccupanti vicende riferite nella rubrica "Specchio nero" di
questo numero:
- a Parma, l'ospedale civile vuole dimettere una
anziana gravemente malata e solo l'intervento del figlio consente la
prosecuzione delle indispensabili cure sanitarie;
- a Reggio Emilia, si arriva a pretendere L.
1.917.000 al mese per il ricovero in casa protetta. La delibera della Giunta
municipale prevede - incredibile ma vero - che ad un figlio che viva da solo,
con uno stipendio di L. 2.750.000 al mese, vengano sottratte per il ricovero
di un congiunto malato cronico non autosufficiente fino a L. 1.917.000 al
mese, rendendolo così un vero e proprio povero, avendo a disposizione un reddito
di appena L. 833 mila mensili per tutte le sue necessità (alloggio,
riscaldamento, vitto, vestiario, ecc.).
Conclusioni
L'Emilia Romagna è stata fra le prime Regioni che
hanno negato agli anziani cronici non autosufficienti il diritto alle cure
sanitarie, come stabilito dalle leggi vigenti per tutti i cittadini malati.
L'approvazione del testo che abbiamo esaminato
sarebbe l'inizio di analoghe iniziative nelle altre Regioni.
Prima che sia troppo tardi, occorre intervenire per
difendere le esigenze ed i diritti dei vecchi cronici non autosufficienti di
oggi e di domani.
O ci impegniamo adesso, oppure se noi ed i nostri
cari saremo colpiti da cronicità e da non autosufficienza, non potremo far
altro che raccogliere i frutti della nostra insipienza.
Due ultime considerazioni. Finora i Sindacati CGIL,
CISL, UIL, compresi quelli dei pensionati, non hanno mosso un dito. Altrettanto
dicasi per le organizzazioni di medici, geriatri compresi, infermieri e
riabilitatori e assistenti sociali. Disinteresse o complicità o paura di
ritorsioni?
(1) Nella scheda sono indicate le
seguenti "condizioni di disagio": neoplasie; ictus; demenza; traumi e
fratture; malattie cardiovascolari; incontinenza sfinterica; cecità; sordità;
cecità e sordità; condizioni invalidanti degli apparati locomotori,
respiratori, genito-urinario, neurologici; sindromi psichiatriche e, con un
incredibile accostamento, grande senilità e assenza di risorse sociali e/o
familiari.
(2) La scheda di valutazione BINA è così redatta:
Punteggio riportato nell’item 1) MEDICAZIONI
10 1.1 non
necessarie
30 1.2 per
ulcerazioni e distrofie cutanee
40 1.3 per
catetere a permanenza
100 1.4 per
piaghe da decubito
2) NECESSITA DI PRESTAZIONI MEDICHE
10 2.1 controlli
medici di routine
20 2.2 necessità
di prestazioni ambulatoriali interne (accertamenti diagnostici, ecc.)
40 2.3 necessità di prestazioni ambulatoriali
esterne (terapia radiante, psichiatrica, consulenza specialistica)
100 2.4 necessità
di prestazioni mediche continuative
3) CONTROLLO SFINTERICO
10 3.1 presente
30 3.2 incontinenza
urinaria episodica
70 3.3 incontinenza
urinaria permanente
100 3.4 incontinenza
totale (urinaria e fecale)
4) DISTURBI COMPORTAMENTALI
10 4.1 assenti
50 4.2 disturbi
dell'umore (triste, melanconico, ansioso, chiede sempre nuovi farmaci)
80 4.3 non
riesce a gestire i propri compiti e le proprie necessità: disturbi della
cognitività
100 4.4 disturbi della cognitività con frequente
comportamento disturbante e/o atteggiamento aggressivo verso sé e gli altri
5) FUNZIONI DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE
10 5.1 comprende e si esprime normalmente
30 5.2 esprime comunque il proprio pensiero, linguaggio
menomato
70 5.3 comprende
solo ordini semplici, non riesce ad esprimere con coerenza il proprio pensiero
100 5.4 non
comprende
6) DEFICIT SENSORIALI
(udito
e vista)
10 6.1 normale
20 6.2 deficit
correggibile con l'aiuto di protesi e/o occhiali
80 6.3 grave
deficit non correggibile
100 6.4 cecità
e/o sordità completa
7) MOBILITÀ
10 7.1 cammina
autonomamente senza aiuto
30 7.2 cammina
e si sposta con ausili
80 7.3 si
sposta solo con l'aiuto di altre persone o con carrozzina
100 7.4 allettato,
deve essere alzato e mobilizzato
8) ATTIVITA DELLA VITA QUOTIDIANA
(igiene
personale, abbigliamento, alimentazione)
10 8.1 totalmente
indipendente
20 8.2 aiuto
programmato
50 8.3 aiuto
necessario ma parziale
100 8.4 totalmente
dipendente
9) ATTIVITÀ E IMPIEGO DEL TEMPO
10 9.1 entra
ed esce consapevolmente dalla residenza
30 9.2 è
motivato a svolgere attività costruttive solo all'interno della residenza
60 9.3 è in grado di svolgere attività
all'interno della residenza con lo stimolo e la supervisione di operatori
100 9.4 non
svolge alcuna attività (non è in grado di svolgere, si rifiuta di svolgere)
10) STATO DELLA RETE FAMILIARE E SOCIALE
(valutazione
della disponibilità relazionale, affettiva, assistenziale della rete familiare
e sociale)
10 10.1 mantiene buoni e regolari rapporti con la famiglia
30 10.2 non ha buoni e regolari rapporti con la famiglia, ma solo con
amici e parenti
70 10.3 amici, parenti o volontari sono disponibili
solo in caso di bisogno (problemi sanitari, pratiche burocratiche, difficoltà
economiche, disagi esistenziali, ecc.)
100 10.4 l'anziano
può contare solo sull'aiuto istituzionale
(3) Il testo è riportato sul n. 89,
gennaio-marzo 1990 di Prospettive
assistenziali. Un articolato quasi identico 8 stato presentato con
iniziativa popolare ai Consigli regionali della Lombardia e del Piemonte, e dai
consiglieri Mori (DC), Monami (PDS), Scalabrini (Verdi federalisti) e congiuntamente
da Lunghi (Rifondazione comunista) e Del Longo (Verdi) rispettivamente ai
Consigli regionali della Liguria, Valle d'Aosta, Lazio e Toscana.
(4) Dal volantino distribuito il 9
dicembre 1993 davanti alla Regione, sottoscritto da CODICI - Tribunale della
salute di Bologna, Comitato familiari ricoverati presso l'IRAIA di Parma, CSA
- Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti di Torino, Associazione
Ambiente e Società di Parma, Associazione malati reumatici dell'Emilia Romagna,
Comitato ligure per l'ospedalizzazione domiciliare, Medicina democratica,
Coordinamento nazionale per la difesa del diritto alle cure sanitarie degli
anziani cronici non autosufficienti.
(5) Le
parti salienti del progetto obiettivo anziani sono riportati sul n. 97,
gennaio-marzo 1992, di Prospettive assistenziali.
(6) Come
abbiamo più volte rilevato su questa rivista, mentre il cittadino ha diritti
concretamente esigibili nei confronti della sanità, non ne ha alcuno nei
riguardi dell'assistenza/beneficenza. Cfr. Massimo Dogliotti, "I diritti
dell'anziano", in La rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, settembre 1987. Cfr. inoltre, i
commenti di Massimo Dogliotti e Pietro Rescigno alla sentenza del Tribunale di
Venezia del 21 luglio 1992 in Giurisprudenza
italiana, ottobre 1993 p. 679 e seguenti, e la tabella sulle competenze
della sanità e assistenza riportata nell'articolo "Le residenze sanitarie
assistenziali: aspetti gestionali e strutturali" pubblicata su Prospettive assistenziali, n. 95,
luglio-settembre 1991.
(7) Si tratta di una definizione che
non compare in alcuna disposizione di legge riguardante gli invalidi civili.
Inoltre non è precisato (forse per dare ai servizi la massima discrezionalità
possibile nelle decisioni e agli utenti nessuna possibilità di intervenire in
caso di disaccordo) da quale organismo viene accertata la condizione di
handicappato assoluto e permanente.
www.fondazionepromozionesociale.it