Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre 1993

 

 

TESTO DEFINITIVO DELLA CONVENZIONE DE L'AJA SULL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

 

Riportiamo il testo definitivo della "Convenzio­ne per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale" predisposto dalla Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato, sottoscritta in data 29 maggio 1993. La traduzione è stata curata dal CIAI, Centro italiano per l'adozione internazionale.

 

I Delegati dei Governi di: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Stati Uniti d'America, Uruguay e Venezuela partecipano alla riunione del 10 maggio 1993 in qualità di Stati membri;

mentre sono convenuti a L'Aja il 10 maggio 1993 su invito del Governo dei Paesi Bassi per presenziare in qualità di ospiti alla diciassettesi­ma Sessione della Conferenza dell'Aja sul Diritto Internazionale Privato, i Delegati dei Governi di: Albania, Bielorussia, Benin, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Costa Rica, EI Salvador, Ecuador, Haiti, Santa Sede, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Repubblica di Corea, Libano, Madagascar, Mauritius, Nepal, Panama, Perù, Filippine, Federazione Russa, Senegal, Sri Lanka, Tailandia e Vietnam.

I sottoscritti, conformandosi alle deliberazioni riportate negli atti delle sedute, hanno deciso di sottoporre all'attenzione del Governo di appar­tenenza

 

A)  il seguente progetto di convenzione

 

CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI BAMBINI E LA COOPERAZIONE NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Gli Stati firmatari della presente convenzione,

- constatato che per uno sviluppo della per­sonalità completo ed armonico, il bambino do­vrebbe crescere in un ambiente familiare e in un clima psicologico di felicità, amore e compren­sione,

- rilevato che ciascuno Stato dovrebbe pren­dere prioritariamente quei provvedimenti che consentano al bambino di rimanere affidato alle cure della propria famiglia di origine,

- constatato che l'adozione internazionale può dare una famiglia permanente al bambino per il quale nello Stato di origine non sia stato possibile trovare una famiglia idonea,

- convinti della necessità di assumere gli op­portuni provvedimenti che possano garantire la realizzazione del miglior interesse del bambino nonché il rispetto dei suoi diritti fondamentali nell'adozione internazionale e di provvedimenti che possano prevenire la sottrazione, la vendita o il traffico di bambini,

- intendendo sollecitare a questo proposito la determinazione di provvedimenti comuni tenuto conto di quei principi già affermati in altri atti giuridici internazionali, in particolare nella "Con­venzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambi­no" del 20 novembre 1989 nonché nella "Di­chiarazione delle Nazioni Unite sui principi legali e sociali concernenti la tutela e il benessere dei bambini, con particolare riferimento all'affida­mento familiare e all'adozione nazionale ed in­ternazionale" (Risoluzione dell'Assemblea gene­rale N. 41/85 del 3 dicembre 1986);

 

hanno concordato sulle seguenti disposizioni:

 

TITOLO I

DELL'AMBITO D! APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

 

Art. 1

Gli obiettivi della presente convenzione sono:

a) definire misure di tutela che possano ga­rantire, nell'adozione internazionale, la realizza­zione del miglior interesse del bambino ed il ri­spetto dei suoi diritti fondamentali pure ricono­sciuti dal diritto internazionale;

b) instaurare un sistema di cooperazione tra gli Stati contraenti che possa garantire il rispetto delle suddette misure di tutela e, quindi, preve­nire la sottrazione, la vendita nonché il traffico di bambini;

c) garantire in tutti gli Stati contraenti il rico­noscimento delle adozioni che siano state rea­lizzate conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

 

Art. 2

1. La presente convenzione si applica nel ca­so in cui un bambino, che risieda abitualmente in uno Stato contraente ("lo Stato di origine"), sia stato trasferito, stia per essere trasferito o debba essere trasferito in un altro Stato con­traente ("lo Stato ricevente"), sia dopo la sua adozione nel proprio Stato di origine da parte di due coniugi o da una persona singola che risie­dano abitualmente nello Stato ricevente, sia in vista di adozione nello Stato ricevente o nello Stato di origine.

2. La presente convenzione contempla unica­mente le adozioni che creino un rapporto di pa­rentela giuridico definitivo tra i genitori adottivi ed il bambino.

 

Art. 3

L'applicazione della presente convenzione è sospesa nel caso in cui gli accordi di cui alla lettera c) dell'articolo 17 non siano stati raggiun­ti prima che il bambino abbia compiuto il diciot­tesimo anno di età.

 

TITOLO II

 DEI REQUISITI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Art. 4

Nei limiti delle disposizioni della presente convenzione, l'adozione deve essere realizzata unicamente nel caso in cui le autorità compe­tenti dello Stato di origine:

a) abbiano dichiarato lo stato di adottabilità del bambino;

b) siano arrivate alla conclusione che l'ado­zione internazionale realizzi il miglior interesse del bambino solo dopo aver preso in esame le possibilità di sistemazione alternative nello Stato di origine;

c) abbiano accertato che:

1) le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso sia necessario ai fini dell'adozione, abbiano usufruito di una adeguata consulenza e siano state debitamente informate degli effetti che il consenso produrrà e, in particolare, se l'adozione comporterà o meno la cessazione del rapporto di parentela giuridico tra il bambino e la sua famiglia di origine;

2) le suddette persone, istituzioni ed autori­tà abbiano dato liberamente il proprio consenso, nella forma prescritta dalla legge, e lo abbiano espresso o attestato per iscritto;

3) i consensi non siano stati indotti da pa­gamenti o compensi di alcun tipo e nemmeno siano stati revocati, e

4) il consenso della madre, qualora sia ri­chiesto, sia stato dato solo dopo la nascita del bambino; e

d) tenuto conto della età e del grado di maturi­tà del bambino, abbiano confermato che:

1) qualora il suo consenso sia richiesto, il bambino abbia usufruito di una adeguata con­sulenza e sia stato debitamente informato degli effetti che l'adozione e il consenso produrranno,

2) sono stati presi in considerazione i desi­deri e le opinioni espresse dal bambino,

3) qualora il consenso del bambino alla sua adozione sia richiesto, questo sia stato dato li­beramente nella forma prescritta dalla legge e sia stato espresso o attestato per iscritto, e

4) il suddetto consenso non sia stato indot­to da pagamenti o compensi di alcun tipo.

 

Art. 5

L'adozione che rientri nell'ambito di applica­zione della presente convenzione, deve essere realizzata unicamente nel caso in cui le autorità competenti dello Stato ricevente abbiano:

a) stabilito l'idoneità e la capacità di adottare degli aspiranti genitori adottivi; e

b) accertato che i genitori aspiranti all'adozio­ne abbiano usufruito di una consulenza adegua­ta;

c) stabilito che il bambino è o sarà autorizzato ad entrare e risiedere permanentemente nello Stato.

 

TITOLO III

DELLE AUTORITÀ CENTRALI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI

 

Art. 6

1. Lo Stato contraente deve designare un'Au­torità centrale per l'adempimento degli obblighi che la presente convenzione impone a tale Au­torità.

2. Gli Stati federali, gli Stati con più ordina­menti giuridici o gli Stati costituiti da più unità territoriali autonome, hanno facoltà di designare più di un'Autorità centrale e di definire i limiti ter­ritoriali o personali delle loro funzioni. Qualora lo Stato abbia designato più di un'Autorità centra­le, deve anche nominare l'Autorità centrale alla quale fare riferimento per l'invio dì qualunque comunicazione indirizzata all'Autorità centrale interessata dello Stato medesimo.

 

Art. 7

1. Le Autorità centrali devono collaborare e promuovere nei rispettivi Stati la cooperazione tra le autorità competenti per la tutela dei bam­bini e per il conseguimento degli altri obiettivi della presente convenzione.

2. Le predette Autorità centrali devono assu­mere direttamente gli opportuni provvedimenti per:

a) fornire informazioni sulle leggi concernenti l'adozione che siano in vigore nei rispettivi Stati e ulteriori informazioni di carattere generale quali statistiche e procedure;

b) la reciproca informazione sull'attuazione della presente convenzione e la rimozione, per quanto possibile, di ogni ostacolo alla sua appli­cazione.

 

Art. 8

Le Autorità centrali, direttamente o tramite le rispettive Autorità pubbliche, devono prendere gli opportuni provvedimenti per prevenire qua­lunque arricchimento indebito, finanziario o di altra natura, possa derivare dall'adozione e per scoraggiare l'affermarsi di qualunque prassi che risulti contraria agli obiettivi della presente convenzione.

 

Art. 9

Le Autorità centrali, direttamente, ovvero, tra­mite le rispettive autorità pubbliche o gli orga­nismi debitamente autorizzati nei rispettivi Stati, devono prendere gli opportuni provvedimenti in particolare per:

a) la raccolta, la conservazione e lo scambio di informazioni concernenti la situazione del bambino e dei futuri genitori adottivi che siano necessarie al perfezionamento della adozione;

b) facilitare, seguire ed accelerare le proce­dure necessarie al conseguimento dell'adozio­ne;

c) promuovere nei rispettivi Stati lo sviluppo di servizi di consulenza per l'adozione e di servizi di assistenza post-adozione;

d) il reciproco scambio di relazioni analitiche generali concernenti l'esperienza maturata nel campo dell'adozione internazionale;

e) soddisfare, nei limiti consentiti dalla legge del proprio Stato, le giustificate richieste di in­formazioni concernenti una particolare situazio­ne adottiva che siano state avanzate da altre Autorità centrali o Autorità pubbliche.

 

Art. 10

L'autorizzazione deve essere accordata e rin­novata unicamente a quegli enti che dimostrino la propria competenza a svolgere adeguata­mente i compiti che potrebbero essere loro affi­dati.

 

Art. 11

L'ente autorizzato deve:

a) nei termini e nei limiti stabiliti dalle autorità competenti dello Stato che ha rilasciato l'auto­rizzazione, perseguire unicamente obiettivi che non siano finalizzati ad uno scopo di lucro;

b) essere diretto e composto da persone qua­lificate per le proprie qualità etiche, la propria formazione o esperienza lavorativa maturata nel campo dell'adozione internazionale; e

c) essere soggetto a controlli da parte delle competenti Autorità statali in merito alla propria composizione, all'attività svolta ed alla situazio­ne finanziaria.

 

Art. 12

L'ente autorizzato di uno Stato contraente può operare in un altro Stato contraente unicamente nel caso in cui le competenti Autorità di entram­bi gli Stati lo autorizzino a fare ciò.

 

Art. 13

La designazione delle Autorità centrali e, nel caso in cui sia stata ritenuta opportuna, la defi­nizione del margine di autonomia riconosciuto per l'espletamento delle proprie funzioni, non­ché le denominazioni ed i domicili degli enti au­torizzati devono essere notificati da ciascuno Stato contraente all'Ufficio permanente della Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato.

 

TITOLO IV

DEI REQUISITI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Art. 14

Coloro che risiedendo abitualmente in uno Stato contraente intendano adottare un bambi­no il quale risieda abitualmente in un altro Stato contraente, devono presentare la relativa do­manda di adozione alla Autorità centrale dello Stato di loro abituale residenza.

 

Art. 15

1. Qualora ritenga gli aspiranti genitori adottivi idonei e capaci di adottare, l'Autorità centrale dello Stato ricevente deve redigere una relazio­ne concernente la loro identità, la loro idoneità e capacità di adottare, la loro storia personale, la loro anamnesi familiare e sanitaria, il contesto sociale in cui sono inseriti, i motivi dell'adozione, la loro capacità di affrontare l'adozione interna­zionale e, infine, le caratteristiche dei bambini dei quali si ritiene che essi potrebbero prender­si cura.

2. L'Autorità centrale dello Stato ricevente de­ve quindi trasmettere la predetta relazione infor­mativa alla Autorità centrale dello Stato di origi­ne del bambino.

 

Art. 16

1. Qualora l'Autorità centrale dello Stato di origine sia convinta dello stato di adottabilità del bambino deve:

a) redigere una relazione concernente la sua identità, lo stato di adottabilità, la sua storia per­sonale, il contesto sociale in cui è inserito, la sua storia familiare, la sua anamnesi sanitaria e quella della sua famiglia, ed ogni sua particolare esigenza;

b) tenere in dovuta considerazione il modo in cui il bambino è stato allevato nonché la sua for­mazione etnica, religiosa e culturale;

c) garantire che i consensi richiesti siano stati conseguiti in conformità delle disposizioni dell'articolo 4; e

d) stabilire, soprattutto in base alle relazioni presentate sul bambino e sugli aspiranti genitori adottivi, se la soluzione prevista realizzi il suo miglior interesse.

2. L'Autorità centrale dello Stato di origine de­ve trasmettere all'Autorità centrale dello Stato ri­cevente la propria relazione sul bambino, le at­testazioni che documentino il conseguimento dei consensi richiesti ed i motivi che hanno de­terminato questa soluzione, avendo cura di non rivelare l'identità della madre e del padre qualo­ra, nello Stato di origine, tali identità non possa­no essere rese note.

 

Art. 17

Qualunque decisione che sia stata presa nel­lo Stato di origine sull'opportunità di affidare il bambino ai futuri genitori adottivi può essere at­tuata unicamente nel caso in cui:

a) l'Autorità centrale del predetto Stato abbia ricevuto conferma dell'assenso dei futuri genito­ri adottivi;

b) l'Autorità centrale dello Stato ricevente ab­bia approvato questa decisione, qualora tale ap­provazione sia richiesta dalla legge dello Stato o dall'Autorità centrale dello Stato di origine;

c) le Autorità centrali di entrambi gli Stati ab­biano convenuto sull'opportunità di procedere all'adozione; e

d) siano state accertate, conformemente all'articolo 5, l'idoneità nonché le capacità di adottare dei futuri genitori adottivi e, ancora, sia stato accertato che il bambino è o sarà autoriz­zato ad entrare e risiedere permanentemente nello Stato ricevente.

 

Art. 18

Le Autorità centrali di entrambi gli Stati devo­no provvedere all'espletamento delle formalità necessarie per ottenere l'autorizzazione all'espatrio del bambino dallo Stato di origine nonché il visto di ingresso e residenza perma­nente nello Stato ricevente.

 

Art. 19

1. Il trasferimento del bambino nello Stato ri­cevente deve essere effettuato unicamente nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 17.

2. Le Autorità centrali di entrambi gli Stati de­vono adoperarsi per far si che il trasferimento del bambino dal Paese di origine al Paese rice­vente si svolga in condizioni di sicurezza nel modo ritenuto più opportuno e, qualora sia pos­sibile, in compagnia dei genitori adottivi, ovvero, dei futuri genitori adottivi.

3. Qualora il trasferimento del bambino non si realizzi, le relazioni di cui agli articoli 15 e 16, devono essere restituite alle autorità che le han­no presentate.

 

Art. 20

Le Autorità centrali devono tenersi recipro­camente informate sugli sviluppi della proce­dura adottiva e sui provvedimenti assunti per il suo perfezionamento; devono altresì tenersi in­formate sull'evoluzione dell'inserimento del bambino qualora sia richiesto un periodo di prova.

 

Art. 21

1. Qualora l'adozione si perfezioni dopo l'arri­vo del bambino nello Stato ricevente e l'Autorità centrale di quello Stato ritenga che la perma­nenza con i futuri genitori adottivi non realizza il miglior interesse del bambino, detta Autorità de­ve assumere gli opportuni provvedimenti per la sua tutela e, in particolare, deve:

a) revocare l'affidamento del bambino ai futuri genitori adottivi e provvedere ad una sua collo­cazione temporanea;

b) consultandosi con l'Autorità centrale dello Stato di origine, provvedere all'immediato inseri­mento del bambino in un'altra famiglia a scopo di adozione, ovvero, qualora si ritenga che ciò non sia opportuno, deve individuare una solu­zione alternativa a lungo termine. L'adozione non può realizzarsi finché l'Autorità centrale del­lo Stato di origine non sia stata debitamente in­formata dei nuovi aspiranti genitori adottivi del bambino;

c) solo come ultima soluzione, rimpatriare il bambino nel suo Stato di origine, qualora i suoi interessi lo richiedano.

2. Tenuto conto in particolare dell'età e dei grado di maturità, il bambino deve essere consultato e, qualora sia opportuno, è necessa­rio aver ottenuto il suo consenso circa i provve­dimenti da assumere ai sensi del presente arti­colo.

 

Art. 22

1. Le funzioni attribuite all'Autorità centrale conformemente alle disposizioni del presente ti­tolo possono essere adempiute, nei limiti fissati dalla legge dello Stato di appartenenza, anche da Autorità pubbliche o da enti che siano stati autorizzati in base alle disposizioni del titolo III.

2. Ogni Stato contraente ha facoltà di dichia­rare al depositario della convenzione che, al suo interno, le funzioni dell'Autorità centrale previste negli articoli 15-21 possono essere adempiute, nei limiti fissati dalla legge e con la supervisione delle Autorità statali competenti, anche da enti e persone che:

a) abbiano i requisiti di integrità, di competen­za professionale, di esperienza e di responsabi­lità richiesti dal predetto Stato; e

b) siano qualificati ad operare nel campo dell'adozione internazionale per i propri valori etici, la preparazione ed esperienza.

3. Lo Stato contraente che abbia presentato la dichiarazione prevista nel comma 2 del presen­te articolo deve notificare all'Ufficio permanente della Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazio­nale Privato le denominazioni ed i domicili dei predetti enti e persone.

4. Lo Stato contraente ha facoltà di dichiarare al depositario della convenzione che le adozioni dei bambini, i quali risiedano abitualmente nel proprio territorio, possono realizzarsi unicamen­te nel caso in cui le funzioni delle Autorità cen­trali siano state adempiute in conformità del comma 1 del presente articolo.

5. A prescindere da ogni dichiarazione rila­sciata ai sensi del comma 2 del presente artico­lo, le relazioni contemplate nell'articolo 15 e nell'articolo 16 devono essere redatte in ogni caso sotto la responsabilità dell'Autorità centra­le, ovvero, delle altre Autorità od enti conforme­mente al comma 1 del presente articolo.

 

TITOLO V

DEL RICONOSCIMENTO E DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Art. 23

1. L'adozione la cui conformità alle disposizio­ni della presente convenzione sia stata certifica­ta dall'autorità competente dello Stato di adozio­ne deve essere riconosciuta ad effetto di legge negli altri Stati contraenti. Detta certificazione deve specificare in quale data e da quali sog­getti gli accordi previsti dalla lettera c) dell'arti­colo 17 siano stati raggiunti.

2. All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o accessione al presente trattato ogni Stato contraente deve notificare al deposi­tario della convenzione l'identità e le funzioni proprie dell'autorità, ovvero, delle autorità che, al suo interno, abbiano la competenza a rila­sciare la predetta certificazione. Deve altresì no­tificare al depositario della convenzione ogni modifica che interessi la designazione di dette autorità.

 

Art. 24

Il riconoscimento dell'adozione in uno Stato contraente può essere rifiutato unicamente nel caso in cui tale adozione risulti essere manife­stamente contraria al suo ordine pubblico, tenu­to conto del miglior interesse del bambino.

 

Art. 25

Nell'ambito delle disposizioni della presente convenzione, ogni Stato contraente ha facoltà di notificare al depositario della convenzione di non ritenersi vincolato al riconoscimento delle adozioni realizzate conformemente ad un accor­do concluso in applicazione del comma 2 del­l'articolo 39.

 

Art. 26

1. Il riconoscimento dell'adozione determina:

a) il riconoscimento del rapporto di parentela giuridico che si instaura tra il bambino ed i suoi genitori adottivi;

b) il riconoscimento della conseguente as­sunzione di responsabilità genitoriale nei con­fronti del figlio adottato;

c) il riconoscimento dello scioglimento del preesistente rapporto di parentela giuridico tra il bambino ed i suoi genitori qualora l'adozione produca tale effetto nello Stato contraente ove è stata realizzata.

2. Qualora l'adozione abbia come effetto lo scioglimento del preesistente rapporto di paren­tela giuridico tra il bambino ed i suoi genitori, il bambino deve godere, nello Stato ricevente e in ogni Stato contraente in cui l'adozione sia rico­nosciuta, degli stessi diritti derivanti dalle ado­zioni che abbiano tale effetto in ciascuno di que­sti Stati.

3. Le precedenti disposizioni non devono pre­giudicare l'applicazione di norme più favorevoli al bambino che siano eventualmente in vigore nello Stato contraente in cui sia stata ricono­sciuta l'adozione.

 

Art. 27

1. Qualora l'adozione concessa nello Stato di origine non abbia come effetto lo scioglimento del preesistente rapporto di parentela giuridico tra il bambino ed i suoi genitori essa può, nello Stato ricevente che proceda al suo riconosci­mento ai sensi delle disposizioni della presente convenzione essere convertita in un'adozione che produca tale effetto, nel caso in cui:

a) la legge dello Stato ricevente lo consenta;

b) i consensi, di cui alla lettera c) ed alla lette­ra d) dell'articolo 4 siano stati accordati o si siano dovuti accordare in relazione a tale ado­zione.

2. Per la conversione del provvedimento di adozione si applica l'articolo 23.

 

TITOLO V

 DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 28

La presente convenzione non interferisce con la legge dello Stato di origine che imponga di realizzare al suo interno l'adozione di un bambi­no residente abitualmente nello Stato. La con­venzione non interferisce altresì con la legge dello Stato di origine che vieti l'inserimento nel nucleo familiare o il trasferimento del bambino nello Stato ricevente prima dell'adozione.

 

Art. 29

Finché non siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) - c) dell'articolo 4 ed alla lette­ra a) dell'articolo 5, è vietato qualsiasi contatto tra i futuri genitori adottivi ed i genitori o altra persona alla quale il bambino sia stato affidato, fatto salvo il caso in cui l'adozione si realizzi all'interno della famiglia allargata o, ancora, tale contatto sia previsto dalle disposizioni fissate dall'autorità competente dello Stato di origine.

 

Art. 30

1. Le competenti Autorità dello Stato con­traente devono assicurare la conservazione di ogni informazione disponibile sull'origine del bambino e, in particolare, sull'identità dei suoi genitori e sull'anamnesi sanitaria.

2. Le competenti Autorità dello Stato con­traente devono assecondare con l'opportuna assistenza e guida, l'accesso dell'adottato o del suo rappresentante legale a tali informazioni nei limiti consentiti dalla legge dello Stato interessa­to.

 

Art. 31

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, l'uso di informazioni concernenti dati personali che siano state raccolte e trasmesse in confor­mità delle disposizioni della presente conven­zione e, in particolare, l'uso di informazioni di cui agli articoli 15 e 16 deve essere vincolato al conseguimento dello scopo che ne ha determi­nato la raccolta o trasmissione.

 

Art. 32

1. Nessuno può trarre arricchimenti indebiti, finanziari o di altra natura, dall'attività svolta per la realizzazione di un'adozione internazionale.

2. Si possono addebitare o ricevere unica­mente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati nonché una ragionevole ri­munerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione dell'adozio­ne.

3. I direttori, gli amministratori e gli impiegati degli enti che hanno collaborato alla realizza­zione di un'adozione non devono ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi.

 

Art. 33

L'Autorità competente che riscontri l'inosser­vanza delle disposizioni della presente conven­zione, ovvero, ritenga esistere un serio rischio che ciò possa verificarsi in futuro, deve darne comunicazione immediata all'Autorità centrale dello Stato di appartenenza la quale è tenuta a garantire l'assunzione degli opportuni provvedi­menti.

 

Art. 34

Qualora l'Autorità competente dello Stato alla quale sia destinato un documento lo richieda, si deve produrre una traduzione giurata ed asse­verativa del documento originale. A meno che non sia stato diversamente disposto, i costi rela­tivi alla predetta traduzione devono essere ad­debitati ai futuri genitori adottivi.

 

Art. 35

Le competenti Autorità degli Stati contraenti devono dare pronta esecuzione alla procedura adottiva.

 

Art. 36

Qualora nello Stato vi siano più unità territo­riali aventi due o più sistemi normativi applicabili in materia di adozione:

a) dove sia stata richiamata, la nozione di "abituale residenza nello Stato" deve essere de­finita con riferimento all'unità territoriale interes­sata;

b) dove sia stata richiamata, la nozione di "legge dello Stato" deve essere definita con rife­rimento alla legge in vigore nell'unità territoriale interessata;

c) dove siano state richiamate, le figure delle "competenti Autorità dello Stato" e delle "autori­tà pubbliche dello Stato" devono essere identifi­cate con riferimento agli enti pubblici che abbia­no ottenuto l'autorizzazione nell'unità territoriale interessata;

d) dove sia stata richiamata, la figura degli "enti autorizzati dallo Stato" deve essere identifi­cata con riferimento agli enti che abbiano otte­nuto l'autorizzazione nell'unità territoriale inte­ressata.

 

Art. 37

Qualora lo Stato abbia due o più sistemi nor­mativi per la disciplina dell'adozione applicabili a differenti categorie di persone, dove sia stata richiamata, la nozione di "legge dello Stato" de­ve essere definita con riferimento al sistema giuridico specificato dalla legge dello Stato inte­ressato.

 

Art. 38

Lo Stato che sia costituito da differenti unità territoriali con proprie norme giuridiche per la disciplina dell'adozione non deve ritenersi vin­colato all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione se, nella medesima situa­zione, uno Stato con un sistema giuridico unifi­cato non lo sarebbe.

 

Art. 39

1. Il presente trattato non incide su alcuno de­gli atti giuridici internazionali ai quali gli Stati contraenti abbiano già aderito per la disciplina delle materie trattate dalla presente convenzio­ne, a meno che gli stessi non abbiano presenta­to una dichiarazione contraria ai predetti atti giuridici internazionali.

2. Ogni Stato contraente ha facoltà di stipula­re accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni del­la convenzione nei reciproci rapporti. Tali ac­cordi possono derogare unicamente alle dispo­sizioni degli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21 del trattato. Gli Stati che abbiano concluso un ac­cordo in tal senso devono notificare copia del documento al depositario della convenzione.

 

Art. 40

Non è ammessa alcuna riserva alla conven­zione.

 

Art. 41

Le disposizioni del presente trattato si appli­cano nel caso in cui una domanda, che sia stata presentata ai sensi dell'articolo 14, pervenga dopo l'entrata in vigore della convenzione nello Stato ricevente e nello Stato di origine.

 

Art. 42

Il Segretario generale della Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato deve con­vocare ad intervalli regolari una Commissione speciale per riesaminare l'applicazione del pre­sente trattato.

 

TITOLO VII

CLAUSOLE FINALI

 

Art. 43

1. La convenzione è aperta alla firma degli Stati che risultavano essere membri della Con­ferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato al momento della sua XVII sessione e degli altri Stati presenti alla stessa.

2. La convenzione deve essere ratificata, ac­cettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, ac­cettazione, o approvazione devono essere de­positati presso il Ministero degli esteri del Re­gno dei Paesi Bassi, depositario della conven­zione.

 

Art. 44

1. Gli Stati che non rientrino nelle categorie del precedente articolo possono accedere alla presente convenzione solo dopo la sua entrata in vigore ai sensi del comma 1 dell'articolo 46.

2. Il documento attestante l'accessione al trat­tato deve essere depositato presso il deposita­rio della convenzione.

3. L'accessione al trattato produce i suoi ef­fetti unicamente nei rapporti tra lo Stato aderen­te e gli Stati contraenti che, nei sei mesi succes­sivi al ricevimento della notifica prevista alla let­tera b) dell'articolo 48, non abbiano sollevato al­cuna obiezione in merito a tale accessione. Tale obiezione può essere sollevata dagli Stati, an­che dopo l'accessione, al momento della ratifi­ca, dell'accettazione o approvazione della pre­sente convenzione. Ogni obiezione sollevata de­ve essere notificata al depositario della conven­zione.

 

Art. 45

1. AI momento della firma, della ratifica, della accettazione, dell'approvazione o dell'accessio­ne lo Stato costituito da due o più unità territo­riali con differenti sistemi normativi, applicabili per la disciplina delle materie trattate dalla con­venzione, ha facoltà di dichiarare che l'applica­zione del trattato si estende a tutte, ovvero, ad una o più unità territoriali e di modificare tale di­chiarazione in qualsiasi momento presentando una nuova dichiarazione.

2. La dichiarazione del comma precedente deve essere notificata al depositario e deve specificare le unità territoriali nelle quali il tratta­to sarà applicato.

3. Nel caso in cui non sia stata presentata al­cuna dichiarazione in conformità delle disposi­zioni del presente articolo, la convenzione deve essere applicata in tutte le unità territoriali dello Stato interessato.

 

Art. 46

1. La convenzione entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui è stato depositato il terzo atto di ratifica, di ac­cettazione o approvazione di cui all'articolo 43.

2. La convenzione entra in vigore:

a) dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui è stato depositato l'atto della ratifi­ca, dell'accettazione, dell'approvazione o del­l'accessione alla convenzione nello Stato che abbia ratificato, accettato, approvato successi­vamente il trattato, ovvero, vi abbia acceduto;

b) dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di tre mesi dopo la relativa notifica, nell'unità territoriale nella quale l'appli­cazione del trattato sia stata estesa ai sensi dell'articolo 45.

 

Art. 47

1. Lo Stato contraente può effettuare la de­nuncia del trattato con una notifica scritta al de­positario della convenzione.

2. La denuncia produce i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di dodici mesi decorrente dal giorno in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario della convenzione. Nel caso in cui nella notifica sia stato specificato che gli effetti della denun­cia si produrranno dopo un termine più esteso, questa diverrà efficace alla scadenza di detto termine decorrente dal giorno in cui la notifica perviene al depositario della convenzione.

 

Art. 48

Il depositario della convenzione deve noti­ficare agli Stati membri della Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato, agli altri Stati che abbiano partecipato alla diciassettesi­ma Sessione ed agli Stati che abbiano acceduto al trattato in conformità dell'articolo 44, quanto segue:

a) le firme, le ratifiche, le accettazioni e le ap­provazioni di cui all'articolo 43;

b) le accessioni e le obiezioni alle accessioni che siano state sollevate in conformità dell'arti­colo 44;

c) la data in cui la presente convenzione sia entrata in vigore ai sensi dell'articolo 46;

d) le dichiarazioni e le designazioni contem­plate negli articoli 22, 23, 25 e 45;

e) gli accordi previsti dall'articolo 39; f) le denunce previste dall'articolo 47.

 

In fede di ciò i sottoscritti debitamente au­torizzati, hanno sottoscritto la presente conven­zione.

 

Redatto a L'Aja, addì 29-5-1993, in lingua in­glese ed in lingua francese. Entrambi i testi sono autentici e riprodotti in un unico documento che deve essere depositato negli archivi del Gover­no dei Regno dei Paesi Bassi. Copia del presen­te trattato sarà inviata tramite le rispettive rap­presentanze diplomatiche a tutti gli Stati membri e agli altri Stati presenti alla diciassettesima Sessione della Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato.

 

 

B)  Le seguenti risoluzioni concernenti le ma­terie da inserire nell'Ordine del giorno della Conferenza

 

La diciassettesima Sessione, considerate le proposte ed i suggerimenti presentati nella prima Commissione:

1. Decide di inserire nell'Ordine del giorno della diciottesima Sessione la revisione della "Convenzione del 5 ottobre 1961 sui Poteri delle Autorità e sull'Applicazione della Legge per la tu­tela dei Minori" e sulla eventuale estensione dell'ambito di applicazione della nuova conven­zione per la tutela degli adulti incapaci.

2. a) Decide di inserire nell'Ordine del giorno dei lavori della Conferenza la questione del rico­noscimento e dell'applicazione delle sentenze straniere nell'ambito della materia civile e com­merciale;

b) chiede al Segretario generale di convocare non appena possibile una Commissione specia­le incaricata di:

- approfondire i problemi legati alla redazione di un nuovo trattato di convenzione sulla base di un documento a cura dell'Ufficio permanente te­nuto conto dei dibattiti della diciassettesima Sessione;

- elaborare delle proposte in merito alle attivi­tà che potrebbero essere intraprese;

- suggerire la distribuzione dei relativi tempi di lavoro;

c) demanda le suddette raccomandazioni alla Commissione speciale per gli Affari generali e politici della Conferenza alla sua diciottesima Sessione per la successiva attività.

3. Decide di inserire nell'Ordine del giorno del programma dei lavori delta Conferenza la deter­minazione della legge da applicare e gli even­tuali problemi che potrebbero essere originati da conflitti di giurisdizione in materia di respon­sabilità civile per i danni procurati all'ambiente.

4. Decide di inserire e mantenere nell'Ordine del giorno della Conferenza, senza tuttavia rico­noscere una particolare priorità:

a) la giurisdizione, il riconoscimento e la ese­cuzione delle disposizioni in materia di succes­sione per causa di morte;

b) la tutela del diritto alla riservatezza nella trasmissione dei flussi di informazioni;

c) la legge applicabile alle coppie di fatto;

d) la legge applicabile in materia di titoli nego­ziabili;

e) i problemi di diritto internazionale originati dallo scambio elettronico di informazioni;

f) la legge applicabile in materia di garanzie bancarie;

g) la legge applicabile in casi di concorrenza sleale.

5. Chiede al Segretario generale di convocare al momento opportuno delle Commissioni spe­ciali per studiare l'attuazione delle seguenti Convenzioni:

a) la Convenzione de L'Aia sulla legge appli­cabile per il riconoscimento e l'applicazione del­le Risoluzioni concernenti le obbligazioni da ali­menti; la convenzione di New York del 20 giu­gno 1956 per il ricupero all'estero degli alimenti;

b) le convenzioni de L'Aja sulla procedura ci­vile e sulla cooperazione internazionale nell'am­bito dell'attività giudiziale ed amministrativa.

 

 

C)  Le seguenti risoluzioni

 

La diciassettesima Sessione della Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato,

rilevato che la "Convenzione per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione interna­zionale" deve essere applicata nel caso di bam­bini che risiedano abitualmente negli Stati con­traenti e che versino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della convenzione;

interessata a che i bambini profughi e gli altri bambini che non possono risiedere nel proprio paese di origine godano nel contesto della pre­sente convenzione della speciale considerazio­ne che la loro particolare situazione di vulnera­bilità richiede;

rilevata la necessità di ulteriori approfondi­menti e di eventuali elaborazioni di atti giuridici supplementari alla presente convenzione;

chiede al Segretario generale della Conferen­za de L'Aja nonché all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi di riunire, a breve scadenza, un gruppo di lavoro per l'esame dei presente trattato e per l'elaborazione di specifi­che proposte sugli opportuni provvedimenti da assumere per la tutela di dette categorie di bambini e da sottoporre eventualmente all'atten­zione di una Commissione speciale della Confe­renza de L'Aja.

 

 

D)  Le seguenti risoluzioni

 

La diciassettesima Sessione, alla presenza dei Ministri della Giustizia e delle Alte Rappre­sentanze degli Stati membri della Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato riunita a L'Aja il 19 maggio 1993 in occasione della ce­lebrazione del Centenario della Conferenza,

rilevato che in conformità del proprio Statuto, lo scopo della Conferenza è di lavorare per la progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale privato,

esaminato il notevole, completo e rilevante la­voro svolto dalla Conferenza e rilevato che l'effi­cacia dei metodi operativi della Conferenza è comprovata dalle trentuno convenzioni che so­no state redatte dalla settima sessione del 1951,

confermando che la missione della Conferen­za è quella di favorire le relazioni tra privati, su­perando confini internazionali, nonché le transa­zioni legali internazionali,

riconoscendo che la Conferenza si sta tra­sformando in un centro mondiale al servizio del­la cooperazione giudiziale ed amministrativa in­ternazionale nell'ambito del diritto privato, e in particolare nell'area della tutela del bambino,

rilevato che è comunque indispensabile che la Conferenza continui ad essere efficacemente sostenuta dai propri Stati membri all'interno dei rispettivi Stati nonché nell'ambito delle altre or­ganizzazioni internazionali,

si congratula con la Conferenza per il contri­buto dato nel campo del diritto internazionale privato nel corso di quest'ultimo secolo,

sollecita gli Stati membri a mantenere ed estendere il numero dei sostenitori della Confe­renza e ad incoraggiare l'adesione alla Confe­renza di quegli Stati che non ne sono ancora membri;

 

raccomanda agli Stati membri

 

1. l'esame e lo sviluppo, di concerto con il re­lativo Ufficio permanente, di meccanismi per la promozione di una più ampia partecipazione alle Conferenze de L'Aja;

2. l'assunzione degli opportuni provvedimenti per pubblicizzare l'esistenza e l'applicazione delle convenzioni;

3. la collaborazione con l'Ufficio permanente per lo sviluppo di meccanismi efficaci per l'adempimento delle convenzioni;

4. il più ampio coordinamento delle rispettive posizioni sul diritto internazionale privato nell'ambito dei vari organismi internazionali che si adoperano per l'unificazione o la composizio­ne delle problematiche del diritto privato.

 

 

E)  Le seguenti richieste

 

La diciassettesima Sessione,

rilevato che la "Convenzione per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione interna­zionale” prevede:

a) alla lettera c) dell'articolo 4 che, le adozioni soggette all'applicazione delle disposizioni di questa convenzione devono realizzarsi unica­mente nel caso in cui le competenti autorità del­lo Stato di origine del bambino abbiano confer­mato che i consensi richiesti siano stati conse­guiti in conformità di determinate misure pre­ventive;

b) al comma 1 dell'articolo 23 che, il ricono­scimento di un'adozione realizzata conforme­mente alle disposizioni del presente trattato ri­chiede una certificazione che attesti la confor­mità dell'adozione alle disposizioni di questa convenzione;

convinti che l'uso di moduli predisposti dalle autorità competenti degli Stati contraenti che ri­producano un contenuto uniforme possa pro­muovere la corretta ed uniforme applicazione delle relative disposizioni normative,

sollecita gli esperti che prenderanno parte al­la prima riunione della Commissione speciale, che sarà convocata conformemente alle dispo­sizioni dell'articolo 42, a determinare proposte di moduli per il conseguimento del predetto scopo.

 

La presente, redatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (mille e novecento novantatré) in unica copia, sa­rà depositata negli archivi dell'Ufficio permanen­te. Copia autentica della presente sarà notificata a ciascuno dei Governi rappresentati alla dicias­settesima Sessione della Conferenza.

 

 

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