Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre
1993
TESTO
DEFINITIVO DELLA CONVENZIONE DE L'AJA SULL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Riportiamo
il testo definitivo della "Convenzione per la tutela dei bambini e la
cooperazione nell'adozione internazionale" predisposto dalla Conferenza de
L'Aja sul diritto internazionale privato, sottoscritta in data 29 maggio 1993.
La traduzione è stata curata dal CIAI, Centro italiano per l'adozione
internazionale.
I Delegati dei Governi di:
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Cina, Cipro, Repubblica
Ceca, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria,
Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Stati Uniti
d'America, Uruguay e Venezuela partecipano alla riunione del 10 maggio 1993 in
qualità di Stati membri;
mentre sono convenuti a L'Aja il 10
maggio 1993 su invito del Governo dei Paesi Bassi per presenziare in qualità di
ospiti alla diciassettesima Sessione della Conferenza dell'Aja sul Diritto
Internazionale Privato, i Delegati dei Governi di: Albania, Bielorussia, Benin,
Bolivia, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Costa Rica, EI Salvador,
Ecuador, Haiti, Santa Sede, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Repubblica di
Corea, Libano, Madagascar, Mauritius, Nepal, Panama, Perù, Filippine,
Federazione Russa, Senegal, Sri Lanka, Tailandia e Vietnam.
I sottoscritti, conformandosi alle
deliberazioni riportate negli atti delle sedute, hanno deciso di sottoporre
all'attenzione del Governo di appartenenza
A) il seguente
progetto di convenzione
CONVENZIONE
PER LA TUTELA DEI BAMBINI E LA COOPERAZIONE NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Gli Stati firmatari della presente convenzione,
- constatato che per uno sviluppo della personalità completo ed
armonico, il bambino dovrebbe crescere in un ambiente familiare e in un clima
psicologico di felicità, amore e comprensione,
- rilevato che
ciascuno Stato dovrebbe prendere prioritariamente quei provvedimenti che
consentano al bambino di rimanere affidato alle cure della propria famiglia di
origine,
- constatato che l'adozione internazionale può dare una famiglia
permanente al bambino per il quale nello Stato di origine non sia stato
possibile trovare una famiglia idonea,
- convinti della necessità di assumere gli opportuni provvedimenti
che possano garantire la realizzazione del miglior interesse del bambino nonché
il rispetto dei suoi diritti fondamentali nell'adozione internazionale e di provvedimenti
che possano prevenire la sottrazione, la vendita o il traffico di bambini,
- intendendo sollecitare a questo proposito la determinazione di
provvedimenti comuni tenuto conto di quei principi già affermati in altri atti
giuridici internazionali, in particolare nella "Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del bambino" del 20 novembre 1989 nonché nella "Dichiarazione
delle Nazioni Unite sui principi legali e sociali concernenti la tutela e il
benessere dei bambini, con particolare riferimento all'affidamento familiare e
all'adozione nazionale ed internazionale" (Risoluzione dell'Assemblea
generale N. 41/85 del 3 dicembre 1986);
hanno concordato sulle seguenti
disposizioni:
TITOLO I
DELL'AMBITO D!
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 1
Gli obiettivi della presente convenzione sono:
a) definire misure di tutela che possano garantire,
nell'adozione internazionale, la realizzazione del miglior interesse del
bambino ed il rispetto dei suoi diritti fondamentali pure riconosciuti dal
diritto internazionale;
b) instaurare un sistema di
cooperazione tra gli Stati contraenti che possa garantire il rispetto delle
suddette misure di tutela e, quindi, prevenire la sottrazione, la vendita
nonché il traffico di bambini;
c) garantire in tutti gli Stati
contraenti il riconoscimento delle adozioni che siano state realizzate
conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
Art. 2
1. La presente convenzione si
applica nel caso in cui un bambino, che risieda abitualmente in uno Stato
contraente ("lo Stato di origine"), sia stato trasferito, stia per
essere trasferito o debba essere
trasferito in un altro Stato contraente ("lo Stato ricevente"), sia
dopo la sua adozione nel proprio Stato di origine da parte di due coniugi o da
una persona singola che risiedano abitualmente nello Stato ricevente, sia in
vista di adozione nello Stato ricevente o nello Stato di origine.
2. La presente convenzione contempla
unicamente le adozioni che creino un rapporto di parentela giuridico
definitivo tra i genitori adottivi ed il bambino.
Art. 3
L'applicazione della presente
convenzione è sospesa nel caso in cui gli accordi di cui alla lettera c)
dell'articolo 17 non siano stati raggiunti prima che il bambino abbia compiuto
il diciottesimo anno di età.
TITOLO II
DEI REQUISITI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Art. 4
Nei limiti delle disposizioni della
presente convenzione, l'adozione deve essere realizzata unicamente nel caso in
cui le autorità competenti dello Stato di origine:
a) abbiano dichiarato lo stato di adottabilità del bambino;
b) siano arrivate alla conclusione
che l'adozione internazionale realizzi il miglior interesse del bambino solo
dopo aver preso in esame le possibilità di sistemazione alternative nello Stato
di origine;
c) abbiano accertato che:
1) le persone, le istituzioni e le
autorità, il cui consenso sia necessario ai fini dell'adozione, abbiano
usufruito di una adeguata consulenza e siano state debitamente informate degli
effetti che il consenso produrrà e, in particolare, se l'adozione comporterà o
meno la cessazione del rapporto di parentela giuridico tra il bambino e la sua
famiglia di origine;
2) le suddette persone, istituzioni
ed autorità abbiano dato liberamente il proprio consenso, nella forma
prescritta dalla legge, e lo abbiano espresso o attestato per iscritto;
3) i consensi non siano stati
indotti da pagamenti o compensi di alcun tipo e nemmeno siano stati revocati,
e
4) il consenso della madre, qualora
sia richiesto, sia stato dato solo dopo la nascita del bambino; e
d) tenuto conto della età e del grado di maturità del
bambino, abbiano confermato che:
1) qualora il suo consenso sia richiesto, il bambino abbia
usufruito di una adeguata consulenza e sia stato debitamente informato degli
effetti che l'adozione e il consenso produrranno,
2) sono stati presi in considerazione i desideri e le
opinioni espresse dal bambino,
3) qualora il consenso del bambino
alla sua adozione sia richiesto, questo sia stato dato liberamente nella forma
prescritta dalla legge e sia stato espresso o attestato per iscritto, e
4) il suddetto consenso non sia stato indotto da pagamenti o
compensi di alcun tipo.
Art. 5
L'adozione che rientri nell'ambito
di applicazione della presente convenzione, deve essere realizzata unicamente
nel caso in cui le autorità competenti dello Stato ricevente abbiano:
a) stabilito l'idoneità e la capacità di adottare degli
aspiranti genitori adottivi; e
b) accertato che i genitori
aspiranti all'adozione abbiano usufruito di una consulenza adeguata;
c) stabilito che il bambino è o sarà
autorizzato ad entrare e risiedere permanentemente nello Stato.
TITOLO III
DELLE AUTORITÀ
CENTRALI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI
Art. 6
1. Lo Stato contraente deve
designare un'Autorità centrale per l'adempimento degli obblighi che la presente
convenzione impone a tale Autorità.
2. Gli Stati federali, gli Stati con
più ordinamenti giuridici o gli Stati costituiti da più unità territoriali
autonome, hanno facoltà di designare più di un'Autorità centrale e di definire
i limiti territoriali o personali delle loro funzioni. Qualora lo Stato abbia
designato più di un'Autorità centrale, deve anche nominare l'Autorità centrale
alla quale fare riferimento per l'invio dì qualunque comunicazione indirizzata
all'Autorità centrale interessata dello Stato medesimo.
Art. 7
1. Le Autorità centrali devono
collaborare e promuovere nei rispettivi Stati la cooperazione tra le autorità
competenti per la tutela dei bambini e per il conseguimento degli altri
obiettivi della presente convenzione.
2. Le predette Autorità centrali
devono assumere direttamente gli opportuni provvedimenti per:
a) fornire informazioni sulle leggi
concernenti l'adozione che siano in vigore nei rispettivi Stati e ulteriori
informazioni di carattere generale quali statistiche e procedure;
b) la reciproca informazione
sull'attuazione della presente convenzione e la rimozione, per quanto
possibile, di ogni ostacolo alla sua applicazione.
Art. 8
Le Autorità centrali, direttamente o
tramite le rispettive Autorità pubbliche, devono prendere gli opportuni
provvedimenti per prevenire qualunque arricchimento indebito, finanziario o di
altra natura, possa derivare dall'adozione e per scoraggiare l'affermarsi di
qualunque prassi che risulti contraria agli obiettivi della presente convenzione.
Art. 9
Le Autorità centrali, direttamente,
ovvero, tramite le rispettive autorità pubbliche o gli organismi debitamente
autorizzati nei rispettivi Stati, devono prendere gli opportuni provvedimenti
in particolare per:
a) la raccolta, la conservazione e
lo scambio di informazioni concernenti la situazione del bambino e dei futuri
genitori adottivi che siano necessarie al perfezionamento della adozione;
b) facilitare, seguire ed accelerare
le procedure necessarie al conseguimento dell'adozione;
c) promuovere nei rispettivi Stati
lo sviluppo di servizi di consulenza per l'adozione e di servizi di assistenza
post-adozione;
d) il reciproco scambio di relazioni
analitiche generali concernenti l'esperienza maturata nel campo dell'adozione
internazionale;
e) soddisfare, nei limiti consentiti
dalla legge del proprio Stato, le giustificate richieste di informazioni
concernenti una particolare situazione adottiva che siano state avanzate da
altre Autorità centrali o Autorità pubbliche.
Art. 10
L'autorizzazione deve essere
accordata e rinnovata unicamente a quegli enti che dimostrino la propria
competenza a svolgere adeguatamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.
Art. 11
L'ente autorizzato deve:
a) nei termini e nei limiti
stabiliti dalle autorità competenti dello Stato che ha rilasciato l'autorizzazione,
perseguire unicamente obiettivi che non siano finalizzati ad uno scopo di
lucro;
b) essere diretto e composto da
persone qualificate per le proprie qualità etiche, la propria formazione o esperienza
lavorativa maturata nel campo dell'adozione internazionale; e
c) essere soggetto a controlli da
parte delle competenti Autorità statali in merito alla propria composizione,
all'attività svolta ed alla situazione finanziaria.
Art. 12
L'ente autorizzato di uno Stato
contraente può operare in un altro Stato contraente unicamente nel caso in cui
le competenti Autorità di entrambi gli Stati lo autorizzino a fare ciò.
Art. 13
La designazione delle Autorità
centrali e, nel caso in cui sia stata ritenuta opportuna, la definizione del
margine di autonomia riconosciuto per l'espletamento delle proprie funzioni,
nonché le denominazioni ed i domicili degli enti autorizzati devono essere
notificati da ciascuno Stato contraente all'Ufficio permanente della Conferenza
de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato.
TITOLO IV
DEI REQUISITI
PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Art. 14
Coloro che risiedendo abitualmente
in uno Stato contraente intendano adottare un bambino il quale risieda
abitualmente in un altro Stato contraente, devono presentare la relativa domanda
di adozione alla Autorità centrale dello Stato di loro abituale residenza.
Art. 15
1. Qualora ritenga gli aspiranti
genitori adottivi idonei e capaci di adottare, l'Autorità centrale dello Stato
ricevente deve redigere una relazione concernente la loro identità, la loro
idoneità e capacità di adottare, la loro storia personale, la loro anamnesi
familiare e sanitaria, il contesto sociale in cui sono inseriti, i motivi
dell'adozione, la loro capacità di affrontare l'adozione internazionale e,
infine, le caratteristiche dei bambini dei quali si ritiene che essi potrebbero
prendersi cura.
2. L'Autorità centrale dello Stato
ricevente deve quindi trasmettere la predetta relazione informativa alla
Autorità centrale dello Stato di origine del bambino.
Art. 16
1. Qualora l'Autorità centrale dello
Stato di origine sia convinta dello stato di adottabilità del bambino deve:
a) redigere una relazione
concernente la sua identità, lo stato di adottabilità, la sua storia personale,
il contesto sociale in cui è inserito, la sua storia familiare, la sua anamnesi
sanitaria e quella della sua famiglia, ed ogni sua particolare esigenza;
b) tenere in dovuta considerazione
il modo in cui il bambino è stato allevato nonché la sua formazione etnica,
religiosa e culturale;
c) garantire che i consensi
richiesti siano stati conseguiti in conformità delle disposizioni dell'articolo
4; e
d) stabilire, soprattutto in base
alle relazioni presentate sul bambino e sugli aspiranti genitori adottivi, se
la soluzione prevista realizzi il suo miglior interesse.
2. L'Autorità centrale dello Stato
di origine deve trasmettere all'Autorità centrale dello Stato ricevente la
propria relazione sul bambino, le attestazioni che documentino il
conseguimento dei consensi richiesti ed i motivi che hanno determinato questa
soluzione, avendo cura di non rivelare l'identità della madre e del padre qualora,
nello Stato di origine, tali identità non possano essere rese note.
Art. 17
Qualunque decisione che sia stata
presa nello Stato di origine sull'opportunità di affidare il bambino ai futuri
genitori adottivi può essere attuata unicamente nel caso in cui:
a) l'Autorità centrale del predetto
Stato abbia ricevuto conferma dell'assenso dei futuri genitori adottivi;
b) l'Autorità centrale dello Stato
ricevente abbia approvato questa decisione, qualora tale approvazione sia
richiesta dalla legge dello Stato o dall'Autorità centrale dello Stato di
origine;
c) le Autorità centrali di entrambi
gli Stati abbiano convenuto sull'opportunità di procedere all'adozione; e
d) siano state accertate,
conformemente all'articolo 5, l'idoneità nonché le capacità di adottare dei
futuri genitori adottivi e, ancora, sia stato accertato che il bambino è o sarà
autorizzato ad entrare e risiedere permanentemente nello Stato ricevente.
Art. 18
Le Autorità centrali di entrambi gli
Stati devono provvedere all'espletamento delle formalità necessarie per
ottenere l'autorizzazione all'espatrio del bambino dallo Stato di origine
nonché il visto di ingresso e residenza permanente nello Stato ricevente.
Art. 19
1. Il trasferimento del bambino
nello Stato ricevente deve essere effettuato unicamente nel caso in cui
ricorrano i requisiti di cui all'art. 17.
2. Le Autorità centrali di entrambi
gli Stati devono adoperarsi per far si che il trasferimento del bambino dal
Paese di origine al Paese ricevente si svolga in condizioni di sicurezza nel modo
ritenuto più opportuno e, qualora sia possibile, in compagnia dei genitori
adottivi, ovvero, dei futuri genitori adottivi.
3. Qualora il trasferimento del
bambino non si realizzi, le relazioni di cui agli articoli 15 e 16, devono
essere restituite alle autorità che le hanno presentate.
Art. 20
Le Autorità centrali devono tenersi
reciprocamente informate sugli sviluppi della procedura adottiva e sui
provvedimenti assunti per il suo perfezionamento; devono altresì tenersi informate
sull'evoluzione dell'inserimento del bambino qualora sia richiesto un periodo
di prova.
Art. 21
1. Qualora l'adozione si perfezioni
dopo l'arrivo del bambino nello Stato ricevente e l'Autorità centrale di
quello Stato ritenga che la permanenza con i futuri genitori adottivi non
realizza il miglior interesse del bambino, detta Autorità deve assumere gli
opportuni provvedimenti per la sua tutela e, in particolare, deve:
a) revocare l'affidamento del
bambino ai futuri genitori adottivi e provvedere ad una sua collocazione
temporanea;
b) consultandosi con l'Autorità
centrale dello Stato di origine, provvedere all'immediato inserimento del
bambino in un'altra famiglia a scopo di adozione, ovvero, qualora si ritenga
che ciò non sia opportuno, deve individuare una soluzione alternativa a lungo
termine. L'adozione non può realizzarsi finché l'Autorità centrale dello Stato
di origine non sia stata debitamente informata dei nuovi aspiranti genitori
adottivi del bambino;
c) solo come ultima soluzione,
rimpatriare il bambino nel suo Stato di origine, qualora i suoi interessi lo
richiedano.
2. Tenuto conto in particolare
dell'età e dei grado di maturità, il bambino deve essere consultato e, qualora
sia opportuno, è necessario aver ottenuto il suo consenso circa i provvedimenti
da assumere ai sensi del presente articolo.
Art. 22
1. Le funzioni attribuite
all'Autorità centrale conformemente alle disposizioni del presente titolo
possono essere adempiute, nei limiti fissati dalla legge dello Stato di
appartenenza, anche da Autorità pubbliche o da enti che siano stati autorizzati
in base alle disposizioni del titolo III.
2. Ogni Stato contraente ha facoltà
di dichiarare al depositario della convenzione che, al suo interno, le funzioni
dell'Autorità centrale previste negli articoli 15-21 possono essere adempiute,
nei limiti fissati dalla legge e con la supervisione delle Autorità statali
competenti, anche da enti e persone che:
a) abbiano i requisiti di integrità,
di competenza professionale, di esperienza e di responsabilità richiesti dal
predetto Stato; e
b) siano qualificati ad operare nel
campo dell'adozione internazionale per i propri valori etici, la preparazione
ed esperienza.
3. Lo Stato contraente che abbia
presentato la dichiarazione prevista nel comma 2 del presente articolo deve
notificare all'Ufficio permanente della Conferenza de L'Aja sul Diritto
Internazionale Privato le denominazioni ed i domicili dei predetti enti e
persone.
4. Lo Stato contraente ha facoltà di
dichiarare al depositario della convenzione che le adozioni dei bambini, i
quali risiedano abitualmente nel proprio territorio, possono realizzarsi
unicamente nel caso in cui le funzioni delle Autorità centrali siano state
adempiute in conformità del comma 1 del presente articolo.
5. A prescindere da ogni
dichiarazione rilasciata ai sensi del comma 2 del presente articolo, le
relazioni contemplate nell'articolo 15 e nell'articolo 16 devono essere redatte
in ogni caso sotto la responsabilità dell'Autorità centrale, ovvero, delle
altre Autorità od enti conformemente al comma 1 del presente articolo.
TITOLO V
DEL RICONOSCIMENTO E
DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Art. 23
1. L'adozione la cui conformità alle
disposizioni della presente convenzione sia stata certificata dall'autorità
competente dello Stato di adozione deve essere riconosciuta ad effetto di
legge negli altri Stati contraenti. Detta certificazione deve specificare in
quale data e da quali soggetti gli accordi previsti dalla lettera c) dell'articolo
17 siano stati raggiunti.
2. All'atto della firma, ratifica,
accettazione, approvazione o accessione al presente trattato ogni Stato
contraente deve notificare al depositario della convenzione l'identità e le
funzioni proprie dell'autorità, ovvero, delle autorità che, al suo interno,
abbiano la competenza a rilasciare la predetta certificazione. Deve altresì notificare
al depositario della convenzione ogni modifica che interessi la designazione di
dette autorità.
Art. 24
Il riconoscimento dell'adozione in
uno Stato contraente può essere rifiutato unicamente nel caso in cui tale
adozione risulti essere manifestamente contraria al suo ordine pubblico, tenuto
conto del miglior interesse del bambino.
Art. 25
Nell'ambito delle disposizioni della
presente convenzione, ogni Stato contraente ha facoltà di notificare al
depositario della convenzione di non ritenersi vincolato al riconoscimento
delle adozioni realizzate conformemente ad un accordo concluso in applicazione
del comma 2 dell'articolo 39.
Art. 26
1. Il riconoscimento dell'adozione determina:
a) il riconoscimento del rapporto di parentela giuridico che
si instaura tra il bambino ed i suoi genitori adottivi;
b) il riconoscimento della
conseguente assunzione di responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
adottato;
c) il riconoscimento dello
scioglimento del preesistente rapporto di parentela giuridico tra il bambino ed
i suoi genitori qualora l'adozione produca tale effetto nello Stato contraente
ove è stata realizzata.
2. Qualora l'adozione abbia come
effetto lo scioglimento del preesistente rapporto di parentela giuridico tra
il bambino ed i suoi genitori, il bambino deve godere, nello Stato ricevente e
in ogni Stato contraente in cui l'adozione sia riconosciuta, degli stessi
diritti derivanti dalle adozioni che abbiano tale effetto in ciascuno di questi
Stati.
3. Le precedenti disposizioni non
devono pregiudicare l'applicazione di norme più favorevoli al bambino che
siano eventualmente in vigore nello Stato contraente in cui sia stata riconosciuta
l'adozione.
Art. 27
1. Qualora l'adozione concessa nello
Stato di origine non abbia come effetto lo scioglimento del preesistente
rapporto di parentela giuridico tra il bambino ed i suoi genitori essa può,
nello Stato ricevente che proceda al suo riconoscimento ai sensi delle
disposizioni della presente convenzione essere convertita in un'adozione che
produca tale effetto, nel caso in cui:
a) la legge dello Stato ricevente lo consenta;
b) i consensi, di cui alla lettera
c) ed alla lettera d) dell'articolo 4 siano stati accordati o si siano dovuti
accordare in relazione a tale adozione.
2. Per la conversione del provvedimento di adozione si
applica l'articolo 23.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28
La presente convenzione non
interferisce con la legge dello Stato di origine che imponga di realizzare al
suo interno l'adozione di un bambino residente abitualmente nello Stato. La
convenzione non interferisce altresì con la legge dello Stato di origine che
vieti l'inserimento nel nucleo familiare o il trasferimento del bambino nello
Stato ricevente prima dell'adozione.
Art. 29
Finché non siano soddisfatte le
condizioni di cui alle lettere a) - c) dell'articolo 4 ed alla lettera a)
dell'articolo 5, è vietato qualsiasi contatto tra i futuri genitori adottivi ed
i genitori o altra persona alla quale il bambino sia stato affidato, fatto salvo
il caso in cui l'adozione si realizzi all'interno della famiglia allargata o,
ancora, tale contatto sia previsto dalle disposizioni fissate dall'autorità
competente dello Stato di origine.
Art. 30
1. Le competenti Autorità dello
Stato contraente devono assicurare la conservazione di ogni informazione
disponibile sull'origine del bambino e, in particolare, sull'identità dei suoi
genitori e sull'anamnesi sanitaria.
2. Le competenti Autorità dello
Stato contraente devono assecondare con l'opportuna assistenza e guida,
l'accesso dell'adottato o del suo rappresentante legale a tali informazioni nei
limiti consentiti dalla legge dello Stato interessato.
Art. 31
Fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 30, l'uso di informazioni concernenti dati personali che siano
state raccolte e trasmesse in conformità delle disposizioni della presente
convenzione e, in particolare, l'uso di informazioni di cui agli articoli 15 e
16 deve essere vincolato al conseguimento dello scopo che ne ha determinato la
raccolta o trasmissione.
Art. 32
1. Nessuno può trarre arricchimenti
indebiti, finanziari o di altra natura, dall'attività svolta per la
realizzazione di un'adozione internazionale.
2. Si possono addebitare o ricevere
unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati
nonché una ragionevole rimunerazione professionale delle persone che hanno
collaborato alla realizzazione dell'adozione.
3. I direttori, gli amministratori e
gli impiegati degli enti che hanno collaborato alla realizzazione di
un'adozione non devono ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente
elevato in relazione ai servizi resi.
Art. 33
L'Autorità competente che riscontri
l'inosservanza delle disposizioni della presente convenzione, ovvero, ritenga
esistere un serio rischio che ciò possa verificarsi in futuro, deve darne
comunicazione immediata all'Autorità centrale dello Stato di appartenenza la
quale è tenuta a garantire l'assunzione degli opportuni provvedimenti.
Art. 34
Qualora l'Autorità competente dello Stato
alla quale sia destinato un documento lo richieda, si deve produrre una
traduzione giurata ed asseverativa del documento originale. A meno che non sia
stato diversamente disposto, i costi relativi alla predetta traduzione devono
essere addebitati ai futuri genitori adottivi.
Art. 35
Le competenti Autorità degli Stati
contraenti devono dare pronta esecuzione alla procedura adottiva.
Art. 36
Qualora nello Stato vi siano più
unità territoriali aventi due o più sistemi normativi applicabili in materia
di adozione:
a) dove sia stata richiamata, la
nozione di "abituale residenza nello Stato" deve essere definita con
riferimento all'unità territoriale interessata;
b) dove sia stata richiamata, la
nozione di "legge dello Stato" deve essere definita con riferimento
alla legge in vigore nell'unità territoriale interessata;
c) dove siano state richiamate, le
figure delle "competenti Autorità dello Stato" e delle "autorità
pubbliche dello Stato" devono essere identificate con riferimento agli
enti pubblici che abbiano ottenuto l'autorizzazione nell'unità territoriale
interessata;
d) dove sia stata richiamata, la
figura degli "enti autorizzati dallo Stato" deve essere identificata
con riferimento agli enti che abbiano ottenuto l'autorizzazione nell'unità
territoriale interessata.
Art. 37
Qualora lo Stato abbia due o più
sistemi normativi per la disciplina dell'adozione applicabili a differenti
categorie di persone, dove sia stata richiamata, la nozione di "legge
dello Stato" deve essere definita con riferimento al sistema giuridico
specificato dalla legge dello Stato interessato.
Art. 38
Lo Stato che sia costituito da
differenti unità territoriali con proprie norme giuridiche per la disciplina
dell'adozione non deve ritenersi vincolato all'applicazione delle disposizioni
della presente convenzione se, nella medesima situazione, uno Stato con un
sistema giuridico unificato non lo sarebbe.
Art. 39
1. Il presente trattato non incide
su alcuno degli atti giuridici internazionali ai quali gli Stati contraenti
abbiano già aderito per la disciplina delle materie trattate dalla presente
convenzione, a meno che gli stessi non abbiano presentato una dichiarazione
contraria ai predetti atti giuridici internazionali.
2. Ogni Stato contraente ha facoltà
di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore
applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti. Tali
accordi possono derogare unicamente alle disposizioni degli articoli da 14 a
16 e da 18 a 21 del trattato. Gli Stati che abbiano concluso un accordo in tal
senso devono notificare copia del documento al depositario della convenzione.
Art. 40
Non è ammessa alcuna riserva alla convenzione.
Art. 41
Le disposizioni del presente
trattato si applicano nel caso in cui una domanda, che sia stata presentata ai
sensi dell'articolo 14, pervenga dopo l'entrata in vigore della convenzione
nello Stato ricevente e nello Stato di origine.
Art. 42
Il Segretario generale della
Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato deve convocare ad
intervalli regolari una Commissione speciale per riesaminare l'applicazione del
presente trattato.
TITOLO VII
CLAUSOLE FINALI
Art. 43
1. La convenzione è aperta alla
firma degli Stati che risultavano essere membri della Conferenza de L'Aja sul
Diritto Internazionale Privato al momento della sua XVII sessione e degli altri
Stati presenti alla stessa.
2. La convenzione deve essere
ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione, o
approvazione devono essere depositati presso il Ministero degli esteri del Regno
dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
Art. 44
1. Gli Stati che non rientrino nelle
categorie del precedente articolo possono accedere alla presente convenzione
solo dopo la sua entrata in vigore ai sensi del comma 1 dell'articolo 46.
2. Il documento attestante
l'accessione al trattato deve essere depositato presso il depositario della
convenzione.
3. L'accessione al trattato produce
i suoi effetti unicamente nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati
contraenti che, nei sei mesi successivi al ricevimento della notifica prevista
alla lettera b) dell'articolo 48, non abbiano sollevato alcuna obiezione in
merito a tale accessione. Tale obiezione può essere sollevata dagli Stati, anche
dopo l'accessione, al momento della ratifica, dell'accettazione o approvazione
della presente convenzione. Ogni obiezione sollevata deve essere notificata
al depositario della convenzione.
Art. 45
1. AI momento della firma, della
ratifica, della accettazione, dell'approvazione o dell'accessione lo Stato
costituito da due o più unità territoriali con differenti sistemi normativi,
applicabili per la disciplina delle materie trattate dalla convenzione, ha
facoltà di dichiarare che l'applicazione del trattato si estende a tutte,
ovvero, ad una o più unità territoriali e di modificare tale dichiarazione in
qualsiasi momento presentando una nuova dichiarazione.
2. La dichiarazione del comma
precedente deve essere notificata al depositario e deve specificare le unità
territoriali nelle quali il trattato sarà applicato.
3. Nel caso in cui non sia stata
presentata alcuna dichiarazione in conformità delle disposizioni del presente
articolo, la convenzione deve essere applicata in tutte le unità territoriali
dello Stato interessato.
Art. 46
1. La convenzione entra in vigore
dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di tre mesi
decorrente dal giorno in cui è stato depositato il terzo atto di ratifica, di
accettazione o approvazione di cui all'articolo 43.
2. La convenzione entra in vigore:
a) dal primo giorno del mese
successivo alla scadenza del termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui è
stato depositato l'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o
dell'accessione alla convenzione nello Stato che abbia ratificato, accettato,
approvato successivamente il trattato, ovvero, vi abbia acceduto;
b) dal primo giorno del mese
successivo alla scadenza del termine di tre mesi dopo la relativa notifica,
nell'unità territoriale nella quale l'applicazione del trattato sia stata estesa
ai sensi dell'articolo 45.
Art. 47
1. Lo Stato contraente può
effettuare la denuncia del trattato con una notifica scritta al depositario
della convenzione.
2. La denuncia produce i suoi
effetti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di
dodici mesi decorrente dal giorno in cui la notifica è stata ricevuta dal
depositario della convenzione. Nel caso in cui nella notifica sia stato
specificato che gli effetti della denuncia si produrranno dopo un termine più
esteso, questa diverrà efficace alla scadenza di detto termine decorrente dal
giorno in cui la notifica perviene al depositario della convenzione.
Art. 48
Il depositario della convenzione
deve notificare agli Stati membri della Conferenza de L'Aja sul Diritto
Internazionale Privato, agli altri Stati che abbiano partecipato alla
diciassettesima Sessione ed agli Stati che abbiano acceduto al trattato in
conformità dell'articolo 44, quanto segue:
a) le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni
di cui all'articolo 43;
b) le accessioni e le obiezioni alle
accessioni che siano state sollevate in conformità dell'articolo 44;
c) la data in cui la presente convenzione sia entrata in
vigore ai sensi dell'articolo 46;
d) le dichiarazioni e le designazioni contemplate negli
articoli 22, 23, 25 e 45;
e) gli accordi previsti dall'articolo 39; f) le denunce
previste dall'articolo 47.
In fede di ciò i sottoscritti
debitamente autorizzati, hanno sottoscritto la presente convenzione.
Redatto a L'Aja, addì 29-5-1993, in
lingua inglese ed in lingua francese. Entrambi i testi sono autentici e
riprodotti in un unico documento che deve essere depositato negli archivi del
Governo dei Regno dei Paesi Bassi. Copia del presente trattato sarà inviata
tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche a tutti gli Stati membri e
agli altri Stati presenti alla diciassettesima Sessione della Conferenza de
L'Aja sul Diritto Internazionale Privato.
B) Le seguenti risoluzioni concernenti le materie
da inserire nell'Ordine del giorno della Conferenza
La diciassettesima Sessione,
considerate le proposte ed i suggerimenti presentati nella prima Commissione:
1. Decide di inserire nell'Ordine
del giorno della diciottesima Sessione la revisione della "Convenzione del 5 ottobre 1961 sui Poteri delle Autorità e sull'Applicazione della Legge per la tutela
dei Minori" e sulla eventuale estensione dell'ambito di applicazione
della nuova convenzione per la tutela degli adulti incapaci.
2. a) Decide di inserire nell'Ordine
del giorno dei lavori della Conferenza la questione del riconoscimento e
dell'applicazione delle sentenze straniere nell'ambito della materia civile e
commerciale;
b) chiede al Segretario generale di
convocare non appena possibile una Commissione speciale incaricata di:
- approfondire i problemi legati
alla redazione di un nuovo trattato di convenzione sulla base di un documento a
cura dell'Ufficio permanente tenuto conto dei dibattiti della diciassettesima
Sessione;
- elaborare delle proposte in merito alle attività che
potrebbero essere intraprese;
- suggerire la distribuzione dei relativi tempi di lavoro;
c) demanda le suddette
raccomandazioni alla Commissione speciale per gli Affari generali e politici
della Conferenza alla sua diciottesima Sessione per la successiva attività.
3. Decide di inserire nell'Ordine
del giorno del programma dei lavori delta Conferenza la determinazione della
legge da applicare e gli eventuali problemi che potrebbero essere originati da
conflitti di giurisdizione in materia di responsabilità civile per i danni
procurati all'ambiente.
4. Decide di inserire e mantenere
nell'Ordine del giorno della Conferenza, senza tuttavia riconoscere una
particolare priorità:
a) la giurisdizione, il
riconoscimento e la esecuzione delle disposizioni in materia di successione
per causa di morte;
b) la tutela del diritto alla riservatezza nella trasmissione
dei flussi di informazioni;
c) la legge applicabile alle coppie di fatto;
d) la legge applicabile in materia di titoli negoziabili;
e) i problemi di diritto internazionale originati dallo
scambio elettronico di informazioni;
f) la legge applicabile in materia di garanzie bancarie;
g) la legge applicabile in casi di concorrenza sleale.
5. Chiede al Segretario generale di
convocare al momento opportuno delle Commissioni speciali per studiare
l'attuazione delle seguenti Convenzioni:
a) la Convenzione de L'Aia sulla
legge applicabile per il riconoscimento e l'applicazione delle Risoluzioni concernenti
le obbligazioni da alimenti; la convenzione di New York del 20 giugno 1956
per il ricupero all'estero degli alimenti;
b) le convenzioni de L'Aja sulla
procedura civile e sulla cooperazione internazionale nell'ambito
dell'attività giudiziale ed amministrativa.
C)
Le seguenti risoluzioni
La diciassettesima Sessione della Conferenza de L'Aja sul
Diritto Internazionale Privato,
rilevato che la "Convenzione per la tutela dei bambini e la cooperazione
nell'adozione internazionale" deve essere applicata nel caso di bambini
che risiedano abitualmente negli Stati contraenti e che versino nelle
condizioni di cui all'articolo 2 della convenzione;
interessata a che i bambini profughi
e gli altri bambini che non possono risiedere nel proprio paese di origine
godano nel contesto della presente convenzione della speciale considerazione
che la loro particolare situazione di vulnerabilità richiede;
rilevata la necessità di ulteriori
approfondimenti e di eventuali elaborazioni di atti giuridici supplementari
alla presente convenzione;
chiede al Segretario generale della
Conferenza de L'Aja nonché all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
profughi di riunire, a breve scadenza, un gruppo di lavoro per l'esame dei
presente trattato e per l'elaborazione di specifiche proposte sugli opportuni
provvedimenti da assumere per la tutela di dette categorie di bambini e da
sottoporre eventualmente all'attenzione di una Commissione speciale della
Conferenza de L'Aja.
D) Le seguenti risoluzioni
La diciassettesima Sessione, alla
presenza dei Ministri della Giustizia e delle Alte Rappresentanze degli Stati
membri della Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato riunita a
L'Aja il 19 maggio 1993 in occasione della celebrazione del Centenario della
Conferenza,
rilevato che in conformità del
proprio Statuto, lo scopo della Conferenza è di lavorare per la progressiva
unificazione delle norme di diritto internazionale privato,
esaminato il notevole, completo e
rilevante lavoro svolto dalla Conferenza e rilevato che l'efficacia dei
metodi operativi della Conferenza è comprovata dalle trentuno convenzioni che
sono state redatte dalla settima sessione del 1951,
confermando che la missione della
Conferenza è quella di favorire le relazioni tra privati, superando confini
internazionali, nonché le transazioni legali internazionali,
riconoscendo che la Conferenza si
sta trasformando in un centro mondiale al servizio della cooperazione
giudiziale ed amministrativa internazionale nell'ambito del diritto privato, e
in particolare nell'area della tutela del bambino,
rilevato che è comunque
indispensabile che la Conferenza continui ad essere efficacemente sostenuta dai
propri Stati membri all'interno dei rispettivi Stati nonché nell'ambito delle
altre organizzazioni internazionali,
si congratula con la Conferenza per
il contributo dato nel campo del diritto internazionale privato nel corso di
quest'ultimo secolo,
sollecita gli Stati membri a
mantenere ed estendere il numero dei sostenitori della Conferenza e ad
incoraggiare l'adesione alla Conferenza di quegli Stati che non ne sono ancora
membri;
raccomanda agli Stati membri
1. l'esame e lo sviluppo, di
concerto con il relativo Ufficio permanente, di meccanismi per la promozione
di una più ampia partecipazione alle Conferenze de L'Aja;
2. l'assunzione degli opportuni
provvedimenti per pubblicizzare l'esistenza e l'applicazione delle convenzioni;
3. la collaborazione con l'Ufficio
permanente per lo sviluppo di meccanismi efficaci per l'adempimento delle
convenzioni;
4. il più ampio coordinamento delle
rispettive posizioni sul diritto internazionale privato nell'ambito dei vari
organismi internazionali che si adoperano per l'unificazione o la composizione
delle problematiche del diritto privato.
E)
Le seguenti richieste
La
diciassettesima Sessione,
rilevato che la "Convenzione
per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale” prevede:
a) alla lettera c) dell'articolo 4
che, le adozioni soggette all'applicazione delle disposizioni di questa
convenzione devono realizzarsi unicamente nel caso in cui le competenti
autorità dello Stato di origine del bambino abbiano confermato che i consensi
richiesti siano stati conseguiti in conformità di determinate misure preventive;
b) al comma 1 dell'articolo 23 che,
il riconoscimento di un'adozione realizzata conformemente alle disposizioni
del presente trattato richiede una certificazione che attesti la conformità
dell'adozione alle disposizioni di questa convenzione;
convinti che l'uso di moduli predisposti dalle autorità
competenti degli Stati contraenti che riproducano un contenuto uniforme possa
promuovere la corretta ed uniforme applicazione delle relative disposizioni
normative,
sollecita gli esperti che
prenderanno parte alla prima riunione della Commissione speciale, che sarà
convocata conformemente alle disposizioni dell'articolo 42, a determinare
proposte di moduli per il conseguimento del predetto scopo.
La
presente, redatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (mille e novecento novantatré) in
unica copia, sarà depositata negli archivi dell'Ufficio permanente. Copia
autentica della presente sarà notificata a ciascuno dei Governi rappresentati
alla diciassettesima Sessione della Conferenza.
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