Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre 1993

 

 

TESTO DELLA LEGGE SUGLI ANZIANI PREDISPOSTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

TITOLO I - FINALITA E STRUMENTI

 

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di valorizzare la persona anziana come soggetto rilevante per la società e prevenirne la non autosufficienza, detta norme per l'attuazione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale, e a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.

2. La Regione detta altresì norme per consen­tire il riconoscimento e garantire l'effettiva fruibi­lità dei diritti delle persone anziane, particolar­mente di quelle non autosufficienti.

 

Art. 2 (Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani residenti in Emilia-­Romagna e si estendono altresì ai soggetti an­ziani secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.

2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della pro­pria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. È al­tresì beneficiario degli interventi previsti per gli anziani non autosufficienti chi sia da considera­re invalido assoluto e permanente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età seni­le.

 

Art. 3 (Strumenti)

1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 1 mediante gli strumenti di programmazione ge­nerale, integrando e coordinando i programmi e gli strumenti settoriali per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione anziana, valorizzando l'apporto dei soggetti pri­vati e del volontariato.

2. Promuove l'integrazione ed il coordinamen­to delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di in­tervento.

 

Art. 4 (Obiettivi)

1. La presente legge, anche in conformità alle previsioni del Piano internazionale d'azione sull'invecchiamento adottato a Vienna nel 1982 dall'Assemblea mondiale sull'invecchiamento (ONU) ed ai provvedimenti comunitari a favore degli anziani, persegue gli obiettivi di tutelare il rispetto delle persone anziane, di promuoverne il benessere e di prevenire gli stati di disagio, di malattia e di emarginazione con azioni positive ed elevando la qualità e l'efficienza dei servizi e delle prestazioni che, a partire dalla risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto del­le differenze, valorizzino la partecipazione ed il protagonismo degli anziani.

 

Art. 5 (Criteri)

1. Fatti salvi i generali principi informativi dell'intervento assistenziale enunciati nell'art. 4 della Legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, il sistema di interventi a favore della persona an­ziana, si informa ai seguenti criteri:

a) valorizzazione dell'anziano in tutte le sue dimensioni (*);

b) integrazione dell'anziano nel contesto so­ciale;

c) prevenzione delle situazioni di bisogno an­che mediante la programmazione dello sviluppo della società (*);

d) globalità e unitarietà delle risposte ai biso­gni;

e) specificità delle azioni e dei servizi;

f) corresponsabilizzazione dell'anziano e della famiglia di appartenenza.

 

TITOLO II - AZIONI POSITIVE PER IL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL CONTESTO SOCIALE

 

Art. 6 (Azioni positive)

1. La Regione, al fine di prevenire l'emargina­zione della persona anziana dal proprio ambien­te sociale, ed il conseguente rischio di non au­tosufficienza, adotta o promuove azioni positive nei settori dell'edilizia abitativa, delle attività turi­stico-ricreative, della cultura, dell'urbanistica, perseguendo altresì l'obiettivo dell'integrazione tra le generazioni, anche tramite il coinvolgimen­to dell'anziano in lavori socialmente utili.

2. Nel campo delle attività turistico-ricreative la Regione sostiene adeguate iniziative, sia pub­bliche che private, ed individua progetti, criteri e modalità di assegnazione di contributi anche nell'ambito dei programmi poliennali per la qua­lificazione dell'offerta turistica.

3. La Regione favorisce l'accesso delle per­sone anziane alle istituzioni e ai servizi culturali e all'informazione scritta e audiovisiva tramite la promozione di accordi con soggetti pubblici e privati ed incentivando, ai sensi e nei limiti delle leggi di settore, la trattazione delle tematiche proprie del mondo degli anziani all'interno dei programmi radiofonici e televisivi. La Regione promuove inoltre l'attività delle Università della terza età ai sensi della L.R. 5 maggio 1990, n. 42.

4. Al fine di rendere gli spazi urbani maggior­mente fruibili per gli anziani e per favorire la mo­bilità nell'ambito anche della legge 9 gennaio 1989, n. 13, la Regione promuove iniziative spe­cifiche per l'adeguamento del sistema dei tra­sporti e viario, dei servizi pubblici e dei piani di urbanistica commerciale.

5. Gli interventi in materia di edilizia abitativa sono previsti agli articoli n. 7 e n. 8.

6. Le azioni di cui al comma 1 saranno attuate nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 6 e sulla base dei dati e delle ricerche svolti dalle sezioni anziani degli osservatori di cui all'art. 10.

 

Art. 7 (Edilizia abitativa)

1. La Regione, per migliorare la condizione abitativa degli anziani, prevenendo situazioni di emarginazione ed evitando il loro sradicamento dal proprio ambiente sociale, favorisce la forma­zione di programmi per l'attuazione di interventi in materia di edilizia residenziale, tesi a realizza­re abitazioni che rispondano alle esigenze della popolazione anziana.

2. Nell'ambito dei programmi di edilizia resi­denziale, la Regione interviene:

a) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni funzionali alle esigenze di nuclei fa­miliari costituiti da persone anziane;

b) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari all'in­terno dei quali convivono persone anziane.

In ogni caso gli insediamenti dovranno essere dotati di impianti idonei a prevedere anche la possibilità della realizzazione di strutture da de­stinare a servizi che rendano possibile la per­manenza degli anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.

3. I punteggi di selezione delle domande di cui all'art. 7 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12 e suc­cessive modifiche ed integrazioni dovranno te­nere conto prioritariamente dei nuclei familiari all'interno dei quali convivono anziani non auto­sufficienti.

4. La Regione, per il perseguimento di tali fi­nalità, promuove accordi e convenzioni tra enti pubblici, nonché tra questi, singolarmente o congiuntamente, e cooperative di abitazione,

cooperative sociali, imprese di costruzione, as­sociazioni e soggetti privati.

5. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, destina:

a) parte delle risorse stanziate dallo Stato per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, così come previsto dall'art. 4 della legge 17 feb­braio 1992, n. 179;

b) fondi propri, anche aggiuntivi rispetto a quelli statali in relazione alle previsioni del pro­gramma di cui all'art. 6;

c) parte dei fondi ricavati dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

6. La Regione promuove e favorisce l'istituzio­ne di forme di contribuzione volontaria, di natura assicurativo-mutualistica, finalizzata all'edilizia residenziale, anche allo scopo di realizzare strutture abitative, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, da destinare a lavoratori una volta in quiescenza. A tal fine la Regione dovrà predi­sporre lo schema di convenzione da stipularsi tra la stessa Regione e le società mutualistiche e assicurative.

7. Le finalità di cui al presente articolo potran­no altresì essere perseguite attraverso la pro­mozione di interventi aventi carattere sperimen­tale.

 

Art. 8 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 2.6.1980, n. 46 - Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata)

1. Per il raggiungimento anche delle finalità di cui all'articolo 7, l'art. 16 della L.R. 2 giugno 1980, n. 46, modificata e integrata dalle LL.RR. 30 agosto 1982, n. 40 e 25 marzo 1991, n. 5, vie­ne così modificato:

La rubrica è così sostituita: «Contributi per l'incentivazione di iniziative a favore di particola­ri categorie sociali».

2. Allo stesso art. 16 sono aggiunti i seguenti commi:

«Il Consiglio regionale può, altresì, prevedere in sede di approvazione del programma, che, a favore di categorie sociali con particolare disa­gio abitativo, i contributi vengano concessi an­che per l'acquisto dell'alloggio.

I contributi possono essere concessi anche in un'unica soluzione; in tal caso l'ammontare dei contributo non può superare la misura del 65% del costo complessivo di costruzione o di recu­pero, ivi comprese la spesa per l'eventuale ac­quisto dell'area o dell'immobile. I contributi di cui al presente articolo possono essere conces­si anche in assenza di altre agevolazioni pubbli­che.  

I contributi previsti dal presente articolo pos­sono essere concessi ed erogati, con le modali­tà previste al primo comma dell'art. 13, anche direttamente ai soggetti beneficiari».

 

Art. 9 (Programma di interventi)

1. Per le azioni previste dagli articoli 6, 7, 8, e per tutte le altre che saranno ritenute opportune e rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1, la Regione predispone un programma triennale di interventi, contestualmente alla approvazione del Bilancio poliennale, per la cui elaborazione è costituito un apposito gruppo di lavoro a carat­tere interdisciplinare ai sensi della lett. c) del terzo comma dell'articolo 13 della L.R. 44/84, sentita la Commissione Sicurezza Sociale.

2. La Regione definisce interventi specifici ed integrati e li coordina con quelli degli altri enti interessati, individuando risorse e strumenti per la loro attuazione.

3. La Regione incentiva la predisposizione da parte dei Comuni di programmi integrati per gli interventi a favore degli anziani.

4. La Regione incentiva inoltre la predisposi­zione dei programmi di cui al comma 3 adottati dai comuni associati ai sensi della legge 8 giu­gno 1990, n. 142.

5. Nell'ambito degli obiettivi e delle azioni del programma, la Giunta regionale emana, entro il 30 aprile di ogni anno, appositi indirizzi per le modalità e i criteri di attuazione degli interventi da parte di soggetti pubblici e privati.

6. La Commissione Sicurezza Sociale annual­mente verifica lo stato di attuazione del pro­gramma di cui al comma 1 sulla base di una in­formativa della Giunta.

 

Art. 10 (Sezione speciale anziani dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio delle politiche sociali)

1. Al fine di disporre di basi informative qualifi­cate, in relazione alle esigenze della program­mazione regionale sanitaria e socio-assistenzia­le in materia di anziani, la Regione istituisce presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 48 una appo­sita sezione anziani; istituisce, altresì, analoga sezione presso l'Osservatorio per le politiche sociali, di cui all'art. 25 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27.

2. Le sezioni promuovono e svolgono ricerche ed attività permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di studio in relazione agli aspetti ed ai problemi sociali, economici, psicologici e sanitari.

3. La sezione presso l'Osservatorio per le po­litiche sociali si avvale di un Comitato tecnico­scientifico composto da un numero non supe­riore ad otto di esperti in campo gerontologico e sociale. Il Comitato è nominato dalla Giunta re­gionale che provvede altresì a individuarne le procedure di funzionamento.

 

TITOLO III - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 11 (Programmazione socio-assistenziale - Settore anziani)

1. Il Consiglio regionale adotta con cadenza almeno triennale linee di indirizzo programmati­co rivolte ai soggetti pubblici e privati conven­zionati relativamente agli interventi socio-assi­stenziali, anche a carattere sperimentale, a favo­re degli anziani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti al recupero o al mantenimento dell'autosufficienza economica o sociale della persona anziana e consistono principalmente in:

a) interventi volti al miglioramento della situa­zione economica di anziani bisognosi e inter­venti di carattere straordinario finalizzati anche all'installazione di attrezzature e ausili per con­sentire o migliorare la fruibilità dell'abitazione;

b) promozione dell'associazionismo volto all'istituzione dei centri sociali per anziani, alla gestione di attività di utilità sociale e di attività ri­creative;

c) istituzione e gestione di servizi di assisten­za domiciliare a prevalente aiuto alla persona e di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani in difficoltà economica e sociale.

3. Nella realizzazione degli interventi di carat­tere sociale la Regione e gli Enti locali valorizza­no l'intervento di organizzazioni, in particolare di quelle di volontariato di cui alla L.R. ..., di as­sociazioni e di persone singole che si impegni­no in raccordo con l'Ente pubblico, ad offrire aiuto a persone anziane.

 

Art. 12 (Diritti nell'ambito dei servizi assistenziali ed integrati)

1. Nella fruizione degli interventi previsti dalla presente legge la persona anziana ha diritto in particolare:

a) ad una compiuta informazione sui servizi di assistenza, sulle prestazioni offerte, sulle possi­bilità di scelta esistenti, sulle modalità di eroga­zione delle prestazioni;

b) ad una assistenza sanitaria commisurata alle sue esigenze;

c) al riconoscimento della sua famiglia quale ambito privilegiato di vita.

 

TITOLO IV - INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

 

Art. 13 (Accordi di programma)

1. I sindaci dei comuni sede di distretto di Unità sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favo­re delle persone anziane, promuovono la con­clusione di accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giu­gno 1990, n. 142, per l'attivazione, di norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e l'integra­zione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza an­ziani) e delle relative Unità di valutazione geria­trica.

2. La Regione incentiva la conclusione degli accordi di cui al comma 1.

 

Art. 14 (Servizio Assistenza Anziani)

1. Il servizio per il coordinamento e l'integra­zione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane, punto unico di riferimen­to per gli anziani in stato di bisogno, può essere articolato sul territorio e ha le seguenti funzioni:

a) compiere una prima valutazione della situa­zione dell'anziano al fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi sociali o, tra­mite, l'U.V.G. di cui all'art. 16, a quella dei servizi integrati socio-sanitari;

b) garantire il coordinato utilizzo della rete complessiva dei servizi socio-sanitari tramite la verifica costante delle disponibilità esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti amministrativi conseguenti all'accordo di programma;

c) ottimizzare la qualità degli interventi, tramite anche la individuazione del responsabile di ogni singolo caso.

2. II Servizio attiva le Unità di valutazione ge­riatrica previste nell'accordo di programma e ne organizza l'attività.

3. Fermo restando che la spesa per il perso­nale sanitario resta a carico del FSN, nell'ambito dell'accordo i soggetti aderenti stabiliranno il ri­parto della spesa per il funzionamento del Servi­zio e per la gestione dell'accordo di programma.

 

Art. 15 (Compiti del Servizio Assistenza Anziani)

1. Il Servizio:

a) svolge compiti di collegamento operativo tra i servizi socio-sanitari integrati e i servizi sa­nitari, al fine di ottenere continuità di assistenza e cura e pertinenza fra servizio attivato e neces­sità espresse;

b) autorizza in via amministrativa l'accesso al­la rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dell'UVG di cui all'art. 16, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadi­no;

c) attiva programmi di controllo sul funziona­mento della rete e di verifica della qualità delle prestazioni;

d) svolge attività di informazione sui servizi esistenti sul territorio, sulle modalità e sui criteri di accesso sia a strutture pubbliche che private convenzionate;

e) promuove ed organizza, in collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti, le attività di formazione ed aggiornamento del personale;

f) raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli anziani esistenti sul territorio;

g) promuove e organizza le campagne di in­formazione e di educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana;

h) svolge altri specifici compiti eventualmente individuati con l'accordo di programma.

2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria delle UVG.

 

Art. 16 (Unità di valutazione geriatrica territoriale)

1. L'Unità di valutazione geriatrica territoriale valuta i bisogni socio-sanitari dell'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza ed è composta da:

- un medico geriatra;

- un infermiere professionale o un assistente sanitario;

- un assistente sociale.

2. L'assistente sociale assume anche la re­sponsabilità del controllo dell'attuazione del programma assistenziale personalizzato di cui alla lett. a) del comma 4 per ogni singolo caso.

3. Al fine di predisporre con il coinvolgimento della famiglia il programma assistenziale perso­nalizzato l'UVG si avvale della collaborazione del medico di famiglia della persona anziana ed in­dica le competenze specialistiche necessarie.

4. L'UVG sulla base di protocolli omogenei per il territorio regionale predisposti dagli Assesso­rati regionali competenti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) definisce per ciascun anziano il programma assistenziale personalizzato, sulla base di una valutazione multidimensionale e, in caso si tratti di persona dimessa dall'ospedale, del contenuto della scheda di dimissione ospedaliera di cui al D.M. 28 dicembre 1991;

b) dispone l'utilizzo della rete dei servizi so­cio-sanitari integrati. Sulla base della revisione periodica del programma assistenziale perso­nalizzato e tenuto conto della evoluzione del bi­sogno dell'anziano, I'UVG dispone altresì l'even­tuale diversa destinazione dell'anziano nella rete dei servizi;

c) provvede alla eventuale certificazione di non autosufficienza della persona anziana, as­sumendo le funzioni già attribuite alle commissioni socio-sanitarie per la certificazione della non autosufficienza;

d) trasmette alle sezioni degli osservatori di cui all'art. 10 con appositi moduli informativi le valutazioni e i dati significativi dei singoli casi esaminati.

 

Art. 17 (Rete dei servizi socio-sanitari integrati)

1. I soggetti aderenti all'accordo di program­ma di cui all'art. 14 mettono a disposizione, di­rettamente o tramite convenzione, strutture e ri­sorse che garantiscono, anche attraverso l'ap­porto del volontariato e del privato sociale, pre­stazioni sia socio-assistenziali che sanitarie all'interno di ciascun servizio.

2. Fanno parte della rete i seguenti servizi che rispondono in forma differenziata al bisogno dell'anziano:

- assistenza domiciliare integrata; - centro diurno;

- casa protetta;

- residenza sanitaria assistenziale.

3. Gli interventi sanitari e a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e presidi assi­stenziali a favore degli anziani sono garantiti dal Servizio sanitario regionale.

Ai sensi dell'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli oneri relativi alle attività sanita­rie e a rilievo sanitario sono a carico del Fondo sanitario nazionale, secondo le disposizioni del­la normativa vigente.

La fruizione dei servizi socio-assistenziali an­che all'interno delle strutture residenziali è sog­getta ad equa contribuzione nel rispetto delle garanzie previste al comma 2, art. 8, della L.R. n. 2 del 12 gennaio 1985.

Art. 18 (Dimissioni ospedaliere)

1. I responsabili delle dimissioni ospedaliere in occasione delle dimissioni di anziani non au­tosufficienti di cui al comma 2 dell'art. 2, pro­grammano i tempi e i modi delle dimissioni stes­se, sentita la famiglia e di concerto con I'U.V.G. territoriale competente, al fine dell'utilizzo della rete di cui all'art. 17.

Art. 19 (Assistenza domiciliare integrata)

1. L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di caratte­re socio-assistenziale e sanitario erogate al do­micilio di anziani non autosufficienti, di norma a sostegno dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali personalizzati indicati dall'U.V.G.

Il relativo servizio deve garantire, sulla base di una valutazione multidimensionale, prestazioni

con caratteristiche di globalità, adeguatezza e continuità.

2. L'assistenza domiciliare integrata è tesa a garantire:

- assisten2a di medicina generale; - consulenza medico-specialistica;

- assistenza infermieristica;

- assistenza riabilitativa e di recupero funzio­nale;

- fornitura di ausili e presidi sanitari necessa­ri;

- assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività quotidiane;

- utilizzo del telesoccorso.

3. A favore delle famiglie disponibili a mante­nere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto, la Regione prevede idonea contribu­zione per le attività socio-assistenziali domicilia­ri di rilievo sanitario di cui al DPCM 8 agosto 1985, previste dal programma assistenziale per­sonalizzato, non erogate dal servizio pubblico ma garantite direttamente dalla famiglia stessa.

Criteri, modalità, procedure degli interventi, nonché la misura del concorso finanziario sa­ranno determinate, in una logica di graduale ap­plicazione, tramite apposita direttiva, sentita la competente commissione consiliare.

 

Art. 20 (Centro diurno)

1. Il centro diurno è una struttura semiresi­denziale socio-sanitaria di norma di ambito di­strettuale che assiste, a sostegno delle famiglie, anziani parzialmente o totalmente non autosuffi­cienti attuando programmi di riabilitazione e di socializzazione.

2. Il centro diurno eroga prestazioni socio-as­sistenziali e garantisce interventi sanitari al fine della risocializzazione, riattivazione e manteni­mento delle residue capacità dell'anziano.

3. Il centro diurno può essere organizzato presso case protette o residenze sanitarie assi­stenziali.

 

Art. 21 (Casa protetta)

1. La casa protetta è una struttura a carattere residenziale volta ad assicurare trattamenti so­cio-assistenziali e sanitari continuativi di base tesi al riequilibrio di condizioni deteriorate, de­stinata prevalentemente ad anziani non autosuf­ficienti dal punto di vista fisico o psichico, per i quali non sia possibile il mantenimento nel pro­prio ambito familiare e sociale per i quali l'Unità di valutazione geriatrica non ritenga necessario l'inserimento in Residenza sanitaria assistenzia­le.

2. Le case protette possono prevedere al loro interno nuclei modulari di Residenza sanitaria assistenziale (RSA) organizzati secondo gli standard di cui al D.P.C.M. 22 dicembre 1989.

 

Art. 22 (Residenza sanitaria assistenziale)

1. La Residenza sanitaria assistenziale (RSA) è una struttura extraospedaliera socio-sanitaria integrata a prevalente valenza sanitaria, orga­nizzata secondo le indicazioni di cui al D.P.C.M. 22 dicembre 1989 e destinata ad anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio, affetti da patologie cronico-degenerative a tendenza invalidante che non richiedono specifiche pre­stazioni ospedaliere.

2. La Residenza sanitaria assistenziale eroga in forma continuativa:

a) assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il migliora­mento dello stato di salute e del grado di auto­nomia della persona;

b) assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana;

c) attività sociali.

3. La Residenza sanitaria assistenziale garan­tisce altresì le prestazioni specialistiche even­tualmente necessarie.

4. AI fine di garantire una migliore qualità assi­stenziale la Residenza sanitaria assistenziale è organizzata per nuclei modulari, di norma, non superiore a 20 posti, dotati di servizi autonomi. Di norma le Residenze sanitarie assistenziali hanno una ricettività non inferiore a 20 posti e non superiore a 60.

5. La residenza sanitaria assistenziale può es­sere gestita da soggetti pubblici e privati, indivi­duati nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 15.

6. Nelle Residenze sanitarie assistenziali deve essere previsto il 10% dei posti per ricoveri tem­poranei, di norma non superiori ad un mese, ri­servati a:

a) anziani non autosufficienti assistiti in fami­glia per esigenze inderogabili dei familiari;

b) anziani in situazioni di emergenza e di biso­gno socio-sanitario in attesa dell'inserimento in un più appropriato programma assistenziale;

c) anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione. I ricoveri temporanei sono disposti dall'Unità di valutazione geriatrica sulla base di apposita regolamentazione adottata con direttiva dalla Giunta regionale, sentita la competente Com­missione consiliare.

 

PARTI IN SOSPESO

 

Art. 11 /bis (Gestione delle funzioni socio-assistenziali)

1. I Comuni svolgono le proprie funzioni in ma­teria socio-assistenziale in forma singola o me­diante le forme associative di cui alla legge 142/ 90 o affidandone la gestione alle Unità sanitarie locali ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502.

2. I Comuni possono altresì demandare in tut­to o in parte la gestione degli interventi socio­assistenziali al servizio assistenza anziani di cui all'art. 16 con le modalità previste all'art. 15 (Ac­cordo di programma).

 

Art. 11/ter (Accoglienza in famiglia)

1. Nell'ambito delle iniziative promozionali di cui all'art. 2 della L.R. n. 2/85, la Regione favori­sce la realizzazione in forma sperimentale di programmi dei comuni tendenti ad inserire l'an­ziano solo in una famiglia diversa da quella na­turale, disponibile ad accoglierlo nel proprio ambito, sulla base di un accordo tra l'anziano e la famiglia stessa.

2. La famiglia che accoglie l'anziano assu­mendo, in raccordo con l'Ente pubblico, compiti di assistenza, può essere destinataria di contri­buti per l'attuazione del programma assistenzia­le.

3. La Giunta regionale esaminerà apposita di­rettiva per regolamentare tali forme sperimentali di accoglienza per anziani soli.

 

Art. 16/bis (Responsabili del caso)

1. AI fine di garantire all'anziano non autosuffi­ciente un corretto e completo svolgimento del necessario percorso assistenziale, l'assistente sociale del servizio assistenza anziani che com­pie la valutazione di cui alla lettera a) dell'art. 14, assume la responsabilità del controllo dell'at­tuazione degli interventi previsti nel programma assistenziale personalizzato.

2. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di valutazione del singolo caso, lo stesso assisten­te sociale partecipa alle sedute dell'U.V.G. per l'esame o la revisione del programma assisten­ziale personalizzato.

 

Art. 22/bis (Formazione)

1. La Regione, al fine di ottenere modalità operative e valutative omogenee su tutto il terri­torio regionale, promuove, in collaborazione con gli enti istituzionalmente competenti, corsi di for­mazione per geriatri, infermieri, assistenti sani­tari ed assistenti sociali operanti in U.V.G. e per responsabili del caso.

2. La Regione promuove altresì corsi di forma­zione per operatori dei servizi della rete, sulla base della L.R. 39/83.

 

 

(*) Punto sul quale la Commissione si riserva di riflettere ulteriormente.

 

 

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