Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre
1993
TESTO
DELLA LEGGE SUGLI ANZIANI PREDISPOSTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO I - FINALITA E STRUMENTI
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, al fine di valorizzare la persona
anziana come soggetto rilevante per la società e prevenirne la non
autosufficienza, detta norme per l'attuazione di azioni positive che contribuiscano
a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale, e a valorizzarne il
patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.
2. La Regione detta altresì norme per consentire il
riconoscimento e garantire l'effettiva fruibilità dei diritti delle persone
anziane, particolarmente di quelle non autosufficienti.
Art. 2 (Destinatari)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono
rivolti ai cittadini anziani residenti in Emilia-Romagna e si estendono
altresì ai soggetti anziani secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della
L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non
può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale
vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. È altresì beneficiario
degli interventi previsti per gli anziani non autosufficienti chi sia da
considerare invalido assoluto e permanente a causa di forme morbose a forte
prevalenza nell'età senile.
Art. 3 (Strumenti)
1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 1
mediante gli strumenti di programmazione generale, integrando e coordinando i
programmi e gli strumenti settoriali per la realizzazione di una politica
complessiva in favore della popolazione anziana, valorizzando l'apporto dei
soggetti privati e del volontariato.
2. Promuove l'integrazione ed il coordinamento delle
attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle
diverse materie di intervento.
Art. 4 (Obiettivi)
1. La presente legge, anche in conformità alle
previsioni del Piano internazionale d'azione sull'invecchiamento adottato a
Vienna nel 1982 dall'Assemblea mondiale sull'invecchiamento (ONU) ed ai
provvedimenti comunitari a favore degli anziani, persegue gli obiettivi di
tutelare il rispetto delle persone anziane, di promuoverne il benessere e di
prevenire gli stati di disagio, di malattia e di emarginazione con azioni
positive ed elevando la qualità e l'efficienza dei servizi e delle prestazioni
che, a partire dalla risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle
differenze, valorizzino la partecipazione ed il protagonismo degli anziani.
Art. 5 (Criteri)
1. Fatti salvi i generali principi informativi
dell'intervento assistenziale enunciati nell'art. 4 della Legge regionale 12
gennaio 1985, n. 2, il sistema di interventi a favore della persona anziana,
si informa ai seguenti criteri:
a) valorizzazione dell'anziano in tutte le sue
dimensioni (*);
b) integrazione dell'anziano nel contesto sociale;
c) prevenzione delle situazioni di bisogno anche
mediante la programmazione dello sviluppo della società (*);
d) globalità e unitarietà delle risposte ai bisogni;
e) specificità delle azioni e dei servizi;
f)
corresponsabilizzazione dell'anziano e della famiglia di appartenenza.
TITOLO II - AZIONI POSITIVE PER IL MANTENIMENTO
DELL'ANZIANO NEL CONTESTO SOCIALE
Art. 6 (Azioni positive)
1. La Regione, al fine di prevenire l'emarginazione
della persona anziana dal proprio ambiente sociale, ed il conseguente rischio
di non autosufficienza, adotta o promuove azioni positive nei settori
dell'edilizia abitativa, delle attività turistico-ricreative, della cultura,
dell'urbanistica, perseguendo altresì l'obiettivo dell'integrazione tra le generazioni,
anche tramite il coinvolgimento dell'anziano in lavori socialmente utili.
2. Nel campo delle attività turistico-ricreative la
Regione sostiene adeguate iniziative, sia pubbliche che private, ed individua
progetti, criteri e modalità di assegnazione di contributi anche nell'ambito
dei programmi poliennali per la qualificazione dell'offerta turistica.
3. La Regione favorisce l'accesso delle persone
anziane alle istituzioni e ai servizi culturali e all'informazione scritta e
audiovisiva tramite la promozione di accordi con soggetti pubblici e privati ed
incentivando, ai sensi e nei limiti delle leggi di settore, la trattazione
delle tematiche proprie del mondo degli anziani all'interno dei programmi
radiofonici e televisivi. La Regione promuove inoltre l'attività delle
Università della terza età ai sensi della L.R. 5 maggio 1990, n. 42.
4. Al fine di rendere gli spazi urbani maggiormente
fruibili per gli anziani e per favorire la mobilità nell'ambito anche della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, la Regione promuove iniziative specifiche per
l'adeguamento del sistema dei trasporti e viario, dei servizi pubblici e dei
piani di urbanistica commerciale.
5.
Gli interventi in materia di edilizia abitativa sono previsti agli articoli n.
7 e n. 8.
6. Le azioni di cui al comma 1 saranno attuate
nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 6 e sulla base dei dati e
delle ricerche svolti dalle sezioni anziani degli osservatori di cui all'art.
10.
Art. 7 (Edilizia abitativa)
1. La Regione, per migliorare la condizione abitativa
degli anziani, prevenendo situazioni di emarginazione ed evitando il loro
sradicamento dal proprio ambiente sociale, favorisce la formazione di
programmi per l'attuazione di interventi in materia di edilizia residenziale,
tesi a realizzare abitazioni che rispondano alle esigenze della popolazione
anziana.
2.
Nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale, la Regione interviene:
a) per incentivare il recupero o la costruzione di
abitazioni funzionali alle esigenze di nuclei familiari costituiti da persone
anziane;
b) per incentivare il recupero o la costruzione di
abitazioni da destinare a nuclei familiari all'interno dei quali convivono
persone anziane.
In ogni caso gli insediamenti dovranno essere dotati
di impianti idonei a prevedere anche la possibilità della realizzazione di
strutture da destinare a servizi che rendano possibile la permanenza degli
anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
3. I punteggi di selezione delle domande di cui all'art.
7 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni
dovranno tenere conto prioritariamente dei nuclei familiari all'interno dei
quali convivono anziani non autosufficienti.
4. La Regione, per il perseguimento di tali finalità,
promuove accordi e convenzioni tra enti pubblici, nonché tra questi,
singolarmente o congiuntamente, e cooperative di abitazione,
cooperative sociali, imprese
di costruzione, associazioni e soggetti privati.
5.
La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,
destina:
a) parte delle risorse stanziate dallo Stato per
l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, così come previsto dall'art.
4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
b) fondi propri, anche aggiuntivi rispetto a quelli
statali in relazione alle previsioni del programma di cui all'art. 6;
c)
parte dei fondi ricavati dall'alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
6. La Regione promuove e favorisce l'istituzione di
forme di contribuzione volontaria, di natura assicurativo-mutualistica,
finalizzata all'edilizia residenziale, anche allo scopo di realizzare strutture
abitative, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, da destinare a
lavoratori una volta in quiescenza. A tal fine la Regione dovrà predisporre lo
schema di convenzione da stipularsi tra la stessa Regione e le società
mutualistiche e assicurative.
7. Le finalità di cui al presente articolo potranno
altresì essere perseguite attraverso la promozione di interventi aventi
carattere sperimentale.
Art. 8 (Modifiche e integrazioni alla
L.R. 2.6.1980, n. 46 - Provvedimenti regionali per la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia
residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata)
1. Per il raggiungimento anche delle finalità di cui
all'articolo 7, l'art. 16 della L.R. 2 giugno 1980, n. 46, modificata e
integrata dalle LL.RR. 30 agosto 1982, n. 40 e 25 marzo 1991, n. 5, viene così
modificato:
La rubrica è così sostituita: «Contributi per l'incentivazione
di iniziative a favore di particolari categorie sociali».
2.
Allo stesso art. 16 sono aggiunti i seguenti commi:
«Il Consiglio regionale può, altresì, prevedere in
sede di approvazione del programma, che, a favore di categorie sociali con
particolare disagio abitativo, i contributi vengano concessi anche per
l'acquisto dell'alloggio.
I contributi possono essere concessi anche in
un'unica soluzione; in tal caso l'ammontare dei contributo non può superare la
misura del 65% del costo complessivo di costruzione o di recupero, ivi
comprese la spesa per l'eventuale acquisto dell'area o dell'immobile. I
contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche in
assenza di altre agevolazioni pubbliche.
I contributi previsti dal presente articolo possono
essere concessi ed erogati, con le modalità previste al primo comma dell'art.
13, anche direttamente ai soggetti beneficiari».
Art. 9 (Programma di interventi)
1. Per le azioni previste dagli articoli 6, 7, 8, e
per tutte le altre che saranno ritenute opportune e rispondenti alle finalità
di cui all'articolo 1, la Regione predispone un programma triennale di
interventi, contestualmente alla approvazione del Bilancio poliennale, per la
cui elaborazione è costituito un apposito gruppo di lavoro a carattere
interdisciplinare ai sensi della lett. c) del terzo comma dell'articolo 13
della L.R. 44/84, sentita la Commissione Sicurezza Sociale.
2. La Regione definisce interventi specifici ed
integrati e li coordina con quelli degli altri enti interessati, individuando
risorse e strumenti per la loro attuazione.
3. La Regione incentiva la predisposizione da parte
dei Comuni di programmi integrati per gli interventi a favore degli anziani.
4. La Regione incentiva inoltre la predisposizione
dei programmi di cui al comma 3 adottati dai comuni associati ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Nell'ambito degli obiettivi e delle azioni del
programma, la Giunta regionale emana, entro il 30 aprile di ogni anno, appositi
indirizzi per le modalità e i criteri di attuazione degli interventi da parte
di soggetti pubblici e privati.
6. La Commissione Sicurezza Sociale annualmente
verifica lo stato di attuazione del programma di cui al comma 1 sulla base di
una informativa della Giunta.
Art. 10 (Sezione speciale anziani dell'Osservatorio
epidemiologico e dell'Osservatorio delle politiche sociali)
1. Al fine di disporre di basi informative qualificate,
in relazione alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e
socio-assistenziale in materia di anziani, la Regione istituisce presso
l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 48
una apposita sezione anziani; istituisce, altresì, analoga sezione presso
l'Osservatorio per le politiche sociali, di cui all'art. 25 della L.R. 14
agosto 1989, n. 27.
2. Le sezioni promuovono e svolgono ricerche ed
attività permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di
studio in relazione agli aspetti ed ai problemi sociali, economici, psicologici
e sanitari.
3. La sezione presso l'Osservatorio per le politiche
sociali si avvale di un Comitato tecnicoscientifico composto da un numero non
superiore ad otto di esperti in campo gerontologico e sociale. Il Comitato è
nominato dalla Giunta regionale che provvede altresì a individuarne le
procedure di funzionamento.
TITOLO III - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 11 (Programmazione
socio-assistenziale - Settore anziani)
1. Il Consiglio regionale adotta con cadenza almeno
triennale linee di indirizzo programmatico rivolte ai soggetti pubblici e
privati convenzionati relativamente agli interventi socio-assistenziali,
anche a carattere sperimentale, a favore degli anziani.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti al
recupero o al mantenimento dell'autosufficienza economica o sociale della
persona anziana e consistono principalmente in:
a) interventi volti al miglioramento della situazione
economica di anziani bisognosi e interventi di carattere straordinario
finalizzati anche all'installazione di attrezzature e ausili per consentire o
migliorare la fruibilità dell'abitazione;
b) promozione dell'associazionismo volto
all'istituzione dei centri sociali per anziani, alla gestione di attività di
utilità sociale e di attività ricreative;
c) istituzione e gestione di servizi di assistenza
domiciliare a prevalente aiuto alla persona e di strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani in difficoltà economica e sociale.
3. Nella realizzazione degli interventi di carattere
sociale la Regione e gli Enti locali valorizzano l'intervento di
organizzazioni, in particolare di quelle di volontariato di cui alla L.R. ...,
di associazioni e di persone singole che si impegnino in raccordo con l'Ente
pubblico, ad offrire aiuto a persone anziane.
Art. 12 (Diritti nell'ambito dei
servizi assistenziali ed integrati)
1. Nella fruizione degli interventi previsti dalla
presente legge la persona anziana ha diritto in particolare:
a) ad una compiuta informazione sui servizi di
assistenza, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti,
sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
b)
ad una assistenza sanitaria commisurata alle sue esigenze;
c)
al riconoscimento della sua famiglia quale ambito privilegiato di vita.
TITOLO IV - INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DELLE
PERSONE ANZIANE
Art. 13 (Accordi di programma)
1. I sindaci dei comuni sede di distretto di Unità
sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi
sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione
di accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'attivazione, di norma nell'ambito
territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e
l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone
anziane (Servizio assistenza anziani) e delle relative Unità di valutazione
geriatrica.
2.
La Regione incentiva la conclusione degli accordi di cui al comma 1.
Art. 14 (Servizio Assistenza Anziani)
1. Il servizio per il coordinamento e l'integrazione
delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane, punto unico
di riferimento per gli anziani in stato di bisogno, può essere articolato sul
territorio e ha le seguenti funzioni:
a) compiere una prima valutazione della situazione
dell'anziano al fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno, alla rete dei
servizi sociali o, tramite, l'U.V.G. di cui all'art. 16, a quella dei servizi
integrati socio-sanitari;
b) garantire il coordinato utilizzo della rete
complessiva dei servizi socio-sanitari tramite la verifica costante delle
disponibilità esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti
amministrativi conseguenti all'accordo di programma;
c) ottimizzare la qualità degli interventi, tramite
anche la individuazione del responsabile di ogni singolo caso.
2. II Servizio attiva le Unità di valutazione geriatrica
previste nell'accordo di programma e ne organizza l'attività.
3. Fermo restando che la spesa per il personale
sanitario resta a carico del FSN, nell'ambito dell'accordo i soggetti aderenti
stabiliranno il riparto della spesa per il funzionamento del Servizio e per
la gestione dell'accordo di programma.
Art. 15 (Compiti del Servizio
Assistenza Anziani)
1. Il Servizio:
a) svolge compiti di collegamento operativo tra i
servizi socio-sanitari integrati e i servizi sanitari, al fine di ottenere
continuità di assistenza e cura e pertinenza fra servizio attivato e necessità
espresse;
b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla
rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e
certificazioni dell'UVG di cui all'art. 16, tenuto conto delle disponibilità
esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino;
c) attiva programmi di controllo sul funzionamento
della rete e di verifica della qualità delle prestazioni;
d) svolge attività di informazione sui servizi
esistenti sul territorio, sulle modalità e sui criteri di accesso sia a
strutture pubbliche che private convenzionate;
e) promuove ed organizza, in collaborazione con gli
Enti istituzionalmente preposti, le attività di formazione ed aggiornamento del
personale;
f)
raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli anziani esistenti
sul territorio;
g)
promuove e organizza le campagne di informazione e di educazione sanitaria
rivolte alla popolazione anziana;
h)
svolge altri specifici compiti eventualmente individuati con l'accordo di
programma.
2.
Il Servizio garantisce l'attività di segreteria delle UVG.
Art. 16 (Unità di valutazione
geriatrica territoriale)
1. L'Unità di valutazione geriatrica territoriale
valuta i bisogni socio-sanitari dell'anziano non autosufficiente o a rischio di
non autosufficienza ed è composta da:
-
un medico geriatra;
-
un infermiere professionale o un assistente sanitario;
-
un assistente sociale.
2. L'assistente sociale assume anche la responsabilità
del controllo dell'attuazione del programma assistenziale personalizzato di cui
alla lett. a) del comma 4 per ogni singolo caso.
3. Al fine di predisporre con il coinvolgimento della
famiglia il programma assistenziale personalizzato l'UVG si avvale della
collaborazione del medico di famiglia della persona anziana ed indica le
competenze specialistiche necessarie.
4. L'UVG sulla base di protocolli omogenei per il
territorio regionale predisposti dagli Assessorati regionali competenti entro
180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) definisce per ciascun anziano il programma
assistenziale personalizzato, sulla base di una valutazione multidimensionale
e, in caso si tratti di persona dimessa dall'ospedale, del contenuto della
scheda di dimissione ospedaliera di cui al D.M. 28 dicembre 1991;
b) dispone l'utilizzo della rete dei servizi socio-sanitari
integrati. Sulla base della revisione periodica del programma assistenziale
personalizzato e tenuto conto della evoluzione del bisogno dell'anziano,
I'UVG dispone altresì l'eventuale diversa destinazione dell'anziano nella rete
dei servizi;
c) provvede alla eventuale certificazione di non
autosufficienza della persona anziana, assumendo le funzioni già attribuite
alle commissioni socio-sanitarie per la certificazione della non
autosufficienza;
d) trasmette alle sezioni degli osservatori di cui
all'art. 10 con appositi moduli informativi le valutazioni e i dati
significativi dei singoli casi esaminati.
Art. 17 (Rete dei servizi
socio-sanitari integrati)
1. I soggetti aderenti all'accordo di programma di
cui all'art. 14 mettono a disposizione, direttamente o tramite convenzione, strutture
e risorse che garantiscono, anche attraverso l'apporto del volontariato e del
privato sociale, prestazioni sia socio-assistenziali che sanitarie all'interno
di ciascun servizio.
2. Fanno parte della rete i seguenti servizi che
rispondono in forma differenziata al bisogno dell'anziano:
-
assistenza domiciliare integrata; - centro diurno;
-
casa protetta;
-
residenza sanitaria assistenziale.
3. Gli interventi sanitari e a rilievo sanitario
all'interno della rete dei servizi e presidi assistenziali a favore degli
anziani sono garantiti dal Servizio sanitario regionale.
Ai sensi dell'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983,
n. 730, gli oneri relativi alle attività sanitarie e a rilievo sanitario sono
a carico del Fondo sanitario nazionale, secondo le disposizioni della
normativa vigente.
La fruizione dei servizi socio-assistenziali anche
all'interno delle strutture residenziali è soggetta ad equa contribuzione nel
rispetto delle garanzie previste al comma 2, art. 8, della L.R. n. 2 del 12
gennaio 1985.
Art. 18 (Dimissioni ospedaliere)
1. I responsabili delle dimissioni ospedaliere in
occasione delle dimissioni di anziani non autosufficienti di cui al comma 2
dell'art. 2, programmano i tempi e i modi delle dimissioni stesse, sentita la
famiglia e di concerto con I'U.V.G. territoriale competente, al fine
dell'utilizzo della rete di cui all'art. 17.
Art. 19 (Assistenza domiciliare
integrata)
1. L'assistenza domiciliare integrata consiste
nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e
sanitario erogate al domicilio di anziani non autosufficienti, di norma a
sostegno dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali
personalizzati indicati dall'U.V.G.
Il
relativo servizio deve garantire, sulla base di una valutazione
multidimensionale, prestazioni
con caratteristiche di
globalità, adeguatezza e continuità.
2. L'assistenza domiciliare integrata è tesa a
garantire:
- assisten2a di medicina generale; - consulenza
medico-specialistica;
- assistenza infermieristica;
- assistenza riabilitativa e di recupero funzionale;
- fornitura di ausili e presidi sanitari necessari;
- assistenza domiciliare per lo svolgimento delle
attività quotidiane;
- utilizzo del telesoccorso.
3. A favore delle famiglie disponibili a mantenere l'anziano
non autosufficiente nel proprio contesto, la Regione prevede idonea contribuzione
per le attività socio-assistenziali domiciliari di rilievo sanitario di cui al
DPCM 8 agosto 1985, previste dal programma assistenziale personalizzato, non
erogate dal servizio pubblico ma garantite direttamente dalla famiglia stessa.
Criteri, modalità, procedure degli interventi, nonché
la misura del concorso finanziario saranno determinate, in una logica di
graduale applicazione, tramite apposita direttiva, sentita la competente
commissione consiliare.
Art. 20 (Centro diurno)
1. Il centro diurno è una struttura semiresidenziale
socio-sanitaria di norma di ambito distrettuale che assiste, a sostegno delle
famiglie, anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti attuando
programmi di riabilitazione e di socializzazione.
2. Il centro diurno eroga prestazioni socio-assistenziali
e garantisce interventi sanitari al fine della risocializzazione, riattivazione
e mantenimento delle residue capacità dell'anziano.
3. Il centro diurno può essere organizzato presso
case protette o residenze sanitarie assistenziali.
Art. 21 (Casa protetta)
1. La casa protetta è una struttura a carattere
residenziale volta ad assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari
continuativi di base tesi al riequilibrio di condizioni deteriorate, destinata
prevalentemente ad anziani non autosufficienti dal punto di vista fisico o
psichico, per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito
familiare e sociale per i quali l'Unità di valutazione geriatrica non ritenga
necessario l'inserimento in Residenza sanitaria assistenziale.
2. Le case protette possono prevedere al loro interno
nuclei modulari di Residenza sanitaria assistenziale (RSA) organizzati secondo
gli standard di cui al D.P.C.M. 22 dicembre 1989.
Art. 22 (Residenza sanitaria
assistenziale)
1. La Residenza sanitaria assistenziale (RSA) è una
struttura extraospedaliera socio-sanitaria integrata a prevalente valenza
sanitaria, organizzata secondo le indicazioni di cui al D.P.C.M. 22 dicembre
1989 e destinata ad anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio,
affetti da patologie cronico-degenerative a tendenza invalidante che non
richiedono specifiche prestazioni ospedaliere.
2.
La Residenza sanitaria assistenziale eroga in forma continuativa:
a) assistenza sanitaria di base e trattamenti
riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e
del grado di autonomia della persona;
b)
assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita
quotidiana;
c)
attività sociali.
3. La Residenza sanitaria assistenziale garantisce
altresì le prestazioni specialistiche eventualmente necessarie.
4. AI fine di garantire una migliore qualità assistenziale
la Residenza sanitaria assistenziale è organizzata per nuclei modulari, di
norma, non superiore a 20 posti, dotati di servizi autonomi. Di norma le
Residenze sanitarie assistenziali hanno una ricettività non inferiore a 20
posti e non superiore a 60.
5. La residenza sanitaria assistenziale può essere
gestita da soggetti pubblici e privati, individuati nell'ambito dell'accordo
di programma di cui all'art. 15.
6. Nelle Residenze sanitarie assistenziali deve
essere previsto il 10% dei posti per ricoveri temporanei, di norma non
superiori ad un mese, riservati a:
a) anziani non autosufficienti assistiti in famiglia
per esigenze inderogabili dei familiari;
b) anziani in situazioni di emergenza e di bisogno
socio-sanitario in attesa dell'inserimento in un più appropriato programma
assistenziale;
c) anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non
immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e
riabilitazione. I ricoveri temporanei sono disposti dall'Unità di valutazione
geriatrica sulla base di apposita regolamentazione adottata con direttiva dalla
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
PARTI IN SOSPESO
Art. 11 /bis (Gestione delle funzioni
socio-assistenziali)
1. I Comuni svolgono le proprie funzioni in materia
socio-assistenziale in forma singola o mediante le forme associative di cui
alla legge 142/ 90 o affidandone la gestione alle Unità sanitarie locali ai
sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502.
2. I Comuni possono altresì demandare in tutto o in
parte la gestione degli interventi socioassistenziali al servizio assistenza
anziani di cui all'art. 16 con le modalità previste all'art. 15 (Accordo di
programma).
Art. 11/ter (Accoglienza in famiglia)
1. Nell'ambito delle iniziative promozionali di cui
all'art. 2 della L.R. n. 2/85, la Regione favorisce la realizzazione in forma
sperimentale di programmi dei comuni tendenti ad inserire l'anziano solo in
una famiglia diversa da quella naturale, disponibile ad accoglierlo nel
proprio ambito, sulla base di un accordo tra l'anziano e la famiglia stessa.
2. La famiglia che accoglie l'anziano assumendo, in
raccordo con l'Ente pubblico, compiti di assistenza, può essere destinataria di
contributi per l'attuazione del programma assistenziale.
3. La Giunta regionale esaminerà apposita direttiva
per regolamentare tali forme sperimentali di accoglienza per anziani soli.
Art. 16/bis (Responsabili del caso)
1. AI fine di garantire all'anziano non autosufficiente
un corretto e completo svolgimento del necessario percorso assistenziale,
l'assistente sociale del servizio assistenza anziani che compie la valutazione
di cui alla lettera a) dell'art. 14, assume la responsabilità del controllo
dell'attuazione degli interventi previsti nel programma assistenziale
personalizzato.
2. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di
valutazione del singolo caso, lo stesso assistente sociale partecipa alle
sedute dell'U.V.G. per l'esame o la revisione del programma assistenziale
personalizzato.
Art. 22/bis (Formazione)
1. La Regione, al fine di ottenere modalità operative
e valutative omogenee su tutto il territorio regionale, promuove, in
collaborazione con gli enti istituzionalmente competenti, corsi di formazione
per geriatri, infermieri, assistenti sanitari ed assistenti sociali operanti
in U.V.G. e per responsabili del caso.
2. La Regione promuove altresì corsi di formazione
per operatori dei servizi della rete, sulla base della L.R. 39/83.
(*) Punto sul quale la Commissione si riserva di riflettere
ulteriormente.
www.fondazionepromozionesociale.it