Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre
1993
UNA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
DALLA PARTE DEGLI HANDICAPPATI
In data 15
giugno 1993 i Consiglieri Maggiorotti e Chiezzi di Rifondazione comunista e
Marino del Gruppo Verdi hanno presentato al Consiglio della Regione Piemonte
la proposta di legge n. 3293 "Interventi regionali a favore di persone
disabili: comunità alloggio; centri diurni rivolti a persone disabili con grave
insufficienza mentale; servizi di aiuto alla persona. Rapporti con il volontariato
di promozione sociale".
La proposta
ha lo scopo di sancire l'obbligo da parte degli enti titolari o delegati
all'esercizio delle attività socio-assistenziali (USL e Comuni) di istituire
obbligatoriamente:
- interventi di sostegno ai nuclei e ai
singoli (aiuti economici, assistenza domiciliare);
- servizi di affidamento familiare a
scopo educativo di minori e di adulti;
- inserimenti in appartamenti protetti
e presso comunità alloggio;
- centri
diurni aperti almeno 40 ore settimanali.
Se la
proposta di legge verrà approvata - finalmente - agli handicappati sarà
riconosciuto il diritto alle suddette prestazioni.
Inoltre,
segnaliamo che la stessa proposta stabilisce che i Comuni e le USL possono «stipulare convenzioni con associazioni ed
organizzazioni di volontariato che svolgano attività di promozione dei diritti
degli assistiti», riconoscendo e valorizzando,
pertanto, il ruolo vero del volontariato che non riguarda la gestione dei
servizi, ma, appunto, le iniziative di promozione dei diritti della fascia più
debole della popolazione.
TESTO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE
Art. 1
L'articolo 17 della legge della Regione Piemonte
23.8.1982 n. 20 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dalle
seguenti disposizioni, anche al fine di dare attuazione alla legge 5 febbraio
1992 n. 104:
«Gli enti titolari o delegati all'esercizio delle attività
socio-assistenziali, anche a rilevanza sanitaria, sono tenuti ad istituire,
per quanto di competenza, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge:
1. Interventi di sostegno della singola persona o del
nucleo familiare cui sia a carico, in particolare sotto forma di:
1.1. Assistenza economica, finalizzata ad assicurare
il minimo vitale alle persone singole ed ai nuclei familiari presso cui viva o
vivano persona/e disabile/i che, non potendo accedere ad una attività
lavorativa, non disponga/ano di un reddito sufficiente ad assicurare il
necessario per vivere autonomamente; tale impossibilità trova prevalente
origine nell'essere portatore di menomazioni e/o disabilità di qualsiasi tipo
ed origine determinanti limitata o nulla autonomia personale e capacità
lavorativa, e rappresentare fattore aggravante in condizioni connesse con l'età
e/o con gravi situazioni socio-economiche.
Tale tipo di intervento ha lo scopo prioritario di
consentire il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o
di rischio di istituzionalizzazione ed è definito nei suoi livelli e modalità
di erogazione con deliberazione assunta dagli enti titolari o delegati alla
gestione delle attività socioassistenziali, aggiornata con scadenza annuale, ed
assunta conformemente a disposizioni generali di riferimento assunte con
deliberazione del Consiglio regionale entro il 30 novembre di ogni anno.
1.2. Assistenza domiciliare ed assistenza personale,
attuata sia attraverso lo sviluppo di servizi specifici da parte degli enti
titolari o delegati all'esercizio dell'attività, sia attraverso la concessione
alla singola persona disabile del contributo economico necessario al pagamento
di persona addetta all'espletamento di funzioni di assistenza personale e
domiciliare, corrispondente ai 2/3 della quota alberghiera della retta media
di ricovero presso una istituzione socioassistenziale.
Nel calcolo del reddito al di sopra del quale i
contributi economici previsti nei commi precedenti non sono concedibili,
definito dalla deliberazione annuale assunta dal Consiglio regionale di cui
al precedente comma, non si tiene conto dell'indennità di accompagnamento,
stante la sua specifica finalità.
2. Interventi di sostituzione, anche solo temporanea,
del nucleo familiare ove le iniziative previste al punto precedente risultino
assolutamente impraticabili ed inefficaci, e/o interventi finalizzati alla
de-istituzionalizzazione, in particolare sotto forma di:
2.1. Segnalazione all'autorità giudiziaria delle
situazioni di abbandono ed interventi previsti dalla legge 184/93;
2.2. Affidamenti ed inserimenti presso famiglie,
nuclei parafamiliari e persone singole;
2.3. Inserimenti in appartamenti protetti, con
massimo di 4 posti per appartamento, per soggetti disabili in grado di
autogestirsi con l'appoggio saltuario di idoneo personale;
2.4 Inserimento in comunità alloggio aventi una
capienza massima di 8 posti, non accorpate tra di loro ed inserite nel vivo del
contesto sociale ed abitativo, destinate alle persone disabili con autonomia
personale gravemente limitata o nulla, che non possano o non desiderino continuare
a vivere autonomamente od essere accolte dai propri congiunti o da terze
persone.
Rientrano tra gli interventi di cui ai punti 2.1,
2.2, 2.3, quelli previsti dall'articolo 23 del DPR 24.7.1977 n. 616.
3. Predisposizione di centri diurni socio-assistenziali
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile la vita di
relazione a persone con grave disabilità mentale, anche associata a
menomazioni o dísabilità fisiche e sensoriali, ultraquattordicenni, le cui
presenti condizioni o potenzialità non consentano prevedibilmente alcun
inserimento lavorativo proficuo, essendo già stati esperiti negativamente sia
l'inserimento scolastico, sia l'inserimento nella formazione professionale
e/o nei corsi pre-lavorativi.
I centri diurni socio-assistenziali debbono essere
aperti per un numero di giorni non inferiore a 5 la settimana, per un monte ore
complessivamente non inferiore a 40 ore settimanali.
La capienza dei centri diurni socioassistenziali non
dovrà in ogni caso superare il numero di 25 posti.
L'attività socioassistenziale comporta anche
interventi assunti d'intesa con enti ed organismi competenti in altri settori,
in particolare in quelli scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.
Gli ulteriori indirizzi per la realizzazione e la
gestione del sistema dei servizi di assistenza sociale, con particolare
riferimento agli standard relativi alle strutture edilizie, la dotazione e formazione
del personale e l'organizzazione interna degli stessi, verranno approvati con
deliberazione del Consiglio regionale, da assumersi entro tre mesi
dall'approvazione della presente legge, in conformità ai suoi principi ed alle
indicazioni del Piano socio-sanitario regionale.
Al fine di favorire il massimo livello di integrazione
sociale delle persone destinatarie delle iniziative previste dalla presente
legge, sono vietati i finanziamenti in conto capitale a carico della Regione
e destinati agli Enti locali per la costruzione od il riadattamento di
strutture socioassistenziali residenziali aventi una capienza superiore agli
otto posti e di centri diurni aventi una capienza superiore ai 25 posti.
Per l'accesso ai servizi di cui al presente articolo,
priorità assoluta deve essere riconosciuta alle persone con più grave
menomazione e/o disabilità intellettiva e/o fisica e/o sensoriale, determinante
la non autosufficienza.
Per i rapporti fra i servizi di assistenza sociale e
l'autorità giudiziaria, gli Enti titolari o delegati all'esercizio delle
attività socio-assistenziali sono tenuti ad istituire nei termini di cui al
primo comma del presente articolo un apposito ufficio, il quale è altresì
preposto alle tutele e curatele assegnate agli stessi enti dall'autorità
giudiziaria».
Art. 2
All'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1982
n. 20 e successive integrazioni e modifiche è aggiunto il seguente comma:
«I Comuni e le USL possono, altresì, stipulare
convenzioni con associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono
attività di promozione dei diritti degli assistiti.
La Regione Piemonte e le USL forniscono gratuitamente
alle associazioni ed organizzazioni di cui al comma precedente la
documentazione da queste richiesta, necessaria per lo svolgimento della loro
attività ed il perseguimento dei fini statutari».
www.fondazionepromozionesociale.it