Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre 1993

 

 

UNA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DALLA PARTE DEGLI HANDICAPPATI

 

 

In data 15 giugno 1993 i Consiglieri Maggiorotti e Chiezzi di Rifondazione comunista e Marino del Gruppo Verdi hanno presentato al Consiglio della Regione Piemonte la proposta di legge n. 3293 "Interventi regionali a favore di persone disabili: comunità alloggio; centri diurni rivolti a persone disabili con grave insufficienza mentale; servizi di aiuto alla persona. Rapporti con il volontariato di promozione sociale".

La proposta ha lo scopo di sancire l'obbligo da parte degli enti titolari o delegati all'esercizio delle attività socio-assistenziali (USL e Comuni) di istituire obbligatoriamente:

- interventi di sostegno ai nuclei e ai singoli (aiuti economici, assistenza domiciliare);

- servizi di affidamento familiare a scopo edu­cativo di minori e di adulti;

- inserimenti in appartamenti protetti e presso comunità alloggio;

- centri diurni aperti almeno 40 ore settimanali.

Se la proposta di legge verrà approvata - finalmente - agli handicappati sarà riconosciuto il diritto alle suddette prestazioni.

Inoltre, segnaliamo che la stessa proposta sta­bilisce che i Comuni e le USL possono «stipulare convenzioni con associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgano attività di promozio­ne dei diritti degli assistiti», riconoscendo e valo­rizzando, pertanto, il ruolo vero del volontariato che non riguarda la gestione dei servizi, ma, ap­punto, le iniziative di promozione dei diritti della fascia più debole della popolazione.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1

L'articolo 17 della legge della Regione Pie­monte 23.8.1982 n. 20 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dalle seguenti disposi­zioni, anche al fine di dare attuazione alla legge 5 febbraio 1992 n. 104:

«Gli enti titolari o delegati all'esercizio delle at­tività socio-assistenziali, anche a rilevanza sani­taria, sono tenuti ad istituire, per quanto di com­petenza, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

1. Interventi di sostegno della singola persona o del nucleo familiare cui sia a carico, in parti­colare sotto forma di:

1.1. Assistenza economica, finalizzata ad as­sicurare il minimo vitale alle persone singole ed ai nuclei familiari presso cui viva o vivano perso­na/e disabile/i che, non potendo accedere ad una attività lavorativa, non disponga/ano di un reddito sufficiente ad assicurare il necessario per vivere autonomamente; tale impossibilità trova prevalente origine nell'essere portatore di menomazioni e/o disabilità di qualsiasi tipo ed origine determinanti limitata o nulla autonomia personale e capacità lavorativa, e rappresentare fattore aggravante in condizioni connesse con l'età e/o con gravi situazioni socio-economiche.

Tale tipo di intervento ha lo scopo prioritario di consentire il superamento di contingenti si­tuazioni di emarginazione sociale o di rischio di istituzionalizzazione ed è definito nei suoi livelli e modalità di erogazione con deliberazione as­sunta dagli enti titolari o delegati alla gestione delle attività socioassistenziali, aggiornata con scadenza annuale, ed assunta conformemente a disposizioni generali di riferimento assunte con deliberazione del Consiglio regionale entro il 30 novembre di ogni anno.

1.2. Assistenza domiciliare ed assistenza per­sonale, attuata sia attraverso lo sviluppo di ser­vizi specifici da parte degli enti titolari o delegati all'esercizio dell'attività, sia attraverso la con­cessione alla singola persona disabile del con­tributo economico necessario al pagamento di persona addetta all'espletamento di funzioni di assistenza personale e domiciliare, corrispon­dente ai 2/3 della quota alberghiera della retta media di ricovero presso una istituzione so­cioassistenziale.

Nel calcolo del reddito al di sopra del quale i contributi economici previsti nei commi prece­denti non sono concedibili, definito dalla delibe­razione annuale assunta dal Consiglio regiona­le di cui al precedente comma, non si tiene con­to dell'indennità di accompagnamento, stante la sua specifica finalità.

2. Interventi di sostituzione, anche solo tem­poranea, del nucleo familiare ove le iniziative previste al punto precedente risultino assoluta­mente impraticabili ed inefficaci, e/o interventi finalizzati alla de-istituzionalizzazione, in partico­lare sotto forma di:

2.1. Segnalazione all'autorità giudiziaria delle situazioni di abbandono ed interventi previsti dalla legge 184/93;

2.2. Affidamenti ed inserimenti presso fami­glie, nuclei parafamiliari e persone singole;

2.3. Inserimenti in appartamenti protetti, con massimo di 4 posti per appartamento, per soggetti disabili in grado di autogestirsi con l'ap­poggio saltuario di idoneo personale;

2.4 Inserimento in comunità alloggio aventi una capienza massima di 8 posti, non accorpate tra di loro ed inserite nel vivo del contesto socia­le ed abitativo, destinate alle persone disabili con autonomia personale gravemente limitata o nulla, che non possano o non desiderino conti­nuare a vivere autonomamente od essere accol­te dai propri congiunti o da terze persone.

Rientrano tra gli interventi di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, quelli previsti dall'articolo 23 del DPR 24.7.1977 n. 616.

3. Predisposizione di centri diurni socio-assi­stenziali a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile la vita di relazione a persone con grave disabilità mentale, anche as­sociata a menomazioni o dísabilità fisiche e sen­soriali, ultraquattordicenni, le cui presenti condi­zioni o potenzialità non consentano prevedibil­mente alcun inserimento lavorativo proficuo, es­sendo già stati esperiti negativamente sia l'inse­rimento scolastico, sia l'inserimento nella forma­zione professionale e/o nei corsi pre-lavorativi.

I centri diurni socio-assistenziali debbono es­sere aperti per un numero di giorni non inferiore a 5 la settimana, per un monte ore complessiva­mente non inferiore a 40 ore settimanali.

La capienza dei centri diurni socioassisten­ziali non dovrà in ogni caso superare il numero di 25 posti.

L'attività socioassistenziale comporta anche interventi assunti d'intesa con enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare in quelli scolastico, previdenziale, giudiziario e peniten­ziario.

Gli ulteriori indirizzi per la realizzazione e la gestione del sistema dei servizi di assistenza sociale, con particolare riferimento agli standard relativi alle strutture edilizie, la dotazione e for­mazione del personale e l'organizzazione inter­na degli stessi, verranno approvati con delibera­zione del Consiglio regionale, da assumersi en­tro tre mesi dall'approvazione della presente legge, in conformità ai suoi principi ed alle indi­cazioni del Piano socio-sanitario regionale.

Al fine di favorire il massimo livello di integra­zione sociale delle persone destinatarie delle iniziative previste dalla presente legge, sono vie­tati i finanziamenti in conto capitale a carico del­la Regione e destinati agli Enti locali per la co­struzione od il riadattamento di strutture socio­assistenziali residenziali aventi una capienza superiore agli otto posti e di centri diurni aventi una capienza superiore ai 25 posti.

Per l'accesso ai servizi di cui al presente arti­colo, priorità assoluta deve essere riconosciuta alle persone con più grave menomazione e/o di­sabilità intellettiva e/o fisica e/o sensoriale, de­terminante la non autosufficienza.

Per i rapporti fra i servizi di assistenza sociale e l'autorità giudiziaria, gli Enti titolari o delegati all'esercizio delle attività socio-assistenziali so­no tenuti ad istituire nei termini di cui al primo comma del presente articolo un apposito ufficio, il quale è altresì preposto alle tutele e curatele assegnate agli stessi enti dall'autorità giudizia­ria».

 

Art. 2

All'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1982 n. 20 e successive integrazioni e modifi­che è aggiunto il seguente comma:

«I Comuni e le USL possono, altresì, stipulare convenzioni con associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività di promozio­ne dei diritti degli assistiti.

La Regione Piemonte e le USL forniscono gra­tuitamente alle associazioni ed organizzazioni di cui al comma precedente la documentazione da queste richiesta, necessaria per lo svolgimento della loro attività ed il perseguimento dei fini sta­tutari».

 

 

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