Prospettive assistenziali, n. 105, gennaio-marzo 1994
COLLOCAMENTO
AL LAVORO DEGLI HANDICAPPATI: TRE PROVVEDIMENTI CHE POSSONO CREARE OCCUPAZIONE
Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette
II 1° dicembre 1993 è stata emanata una direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'assunzione obbligatoria delle
categorie protette e sui tirocini per portatori di handicap a ulteriore
integrazione ed esplicazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 29/1993
(1).
La direttiva, che riproduciamo di seguito, è una
disposizione transitoria tesa a favorire l'assunzione di handicappati (con
percentuale di invalidità superiore al 67%), che abbiano - entro il 31
dicembre 1993 - prestato tirocinio per almeno due anni presso la pubblica
amministrazione.
Tuttavia
la direttiva ha in sé non poche contraddizioni e limiti:
1) le Amministrazioni "possono" assumere e,
quindi non essendo obbligate, è indispensabile un'azione di pressione (da parte
delle organizzazioni sindacali e delle associazioni), affinché realmente i
tirocini si tramutino in assunzioni. Per esempio, a Ciriè, un grosso centro
della provincia di Torino, il Comune ha interrotto il rapporto di tirocinio
non rinnovando la disponibilità precedentemente accordata allo stage, per evitare
di dover assumere una tirocinante, una giovane handicappata intellettiva, che
prestava servizio peraltro in modo egregio (2);
2) la percentuale del 67% di invalidità minima,
necessaria per usufruire di quanto previsto dall'art. 7 della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ostacola, in particolare, l'avviamento
al lavoro degli handicappati intellettivi che, solitamente, ottengono - specie
se lievi - punteggi inferiori. Ancora una volta, dunque, si è alle prese con un
collocamento al lavoro fondato sul criterio della percentuale che non considera
le capacità lavorative della persona da avviare e, in pratica, ne ostacola il
loro collocamento.
Nuove regole per gli appalti
Le imprese che concorreranno per i lavori pubblici
dovranno essere in regola con la legge 482/1968 sul collocamento obbligatorio.
Questa norma, ottenuta dal parlamentare Augusto Battaglia del Partito
democratico della sinistra, è prevista dall'art. 8 della nuova legge per gli appalti
dell'11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori
pubblici".
L'iniziativa è senz'altro positiva. L'articolo 8,
infatti, stabilisce che le ditte inadempienti nei confronti della legge
482/1968 non possono non solo vincere, ma nemmeno partecipare alle gare
d'appalto indette dagli enti pubblici.
Tuttavia, poiché la stessa legge sul collocamento al
lavoro degli handicappati è da riformare essendo ampiamente inadatta, è ovvio
che il richiamo alla sua applicazione - pur valido - è ancora insufficiente per
tutelare appieno il diritto al lavoro degli handicappati.
Vi è, quindi, il pericolo che vengano praticati
sotterfugi, messi spesso in atto dalle aziende, per non assumere comunque gli
handicappati. Ad esempio, hanno diritto al collocamento obbligatorio anche
profughi, orfani e vedove di guerra, ovvero persone non handicappate, che possono
essere assunte in base alla sopracitata legge.
Inoltre, occorre tener conto che la stessa legge
482/1968 contempla la possibilità per le aziende di avvalersi degli esoneri
previsti dall'art. 13, in cui è previsto che le aziende private che «per speciali condizioni della loro attività
non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno
essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione
che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove
delle varie categorie».
Pertanto, per incentivare l'assunzione degli
handicappati fisici, sensoriali, intellettivi e psichici, dovrebbe essere
specificata l'obbligatorietà della loro assunzione.
Anche in questo caso è necessaria una responsabilizzazione
degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, affinché siano ritenute
vincenti - a parità di punteggio - le aziende concorrenti che assumono
handicappati con piena o ridotta capacità lavorativa, e prioritariamente quelli
che hanno frequentato corsi di formazione professionale e prelavorativa,
soprattutto se istituiti dallo stesso ente appaltante. Perché l'ente locale
dovrebbe investire risorse nella formazione di persone handicappate con
ridotta capacità lavorativa (ad esempio gli handicappati intellettivi) se poi
non crea anche le condizioni per collocarli concretamente al lavoro?
Decreto legge 17 gennaio 1994, n. 32
Il decreto legge contiene disposizioni in materia di
lavori socialmente utili, di inserimento professionale dei giovani e di
contratti formazione e lavoro.
È da rilevare quanto contenuto nell’art. 13 che
recita: «ll comma 10 dell'articolo 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni è soppresso.
Il comma 10 dell'art. 3 del DL 726/1984 era il
seguente: «I lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti».
Ne consegue che adesso le aziende devono conteggiare
anche i lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro ai fini del
calcolo della percentuale d'obbligo prevista dalla legge 482/1968 sul collocamento obbligatorio degli handicappati.
Ad esempio, nel caso delta SATA-FIAT di Melfi la
percentuale di assunzione prevista dalla legge 482/1968 dovrà essere calcolata sul totale dei lavoratori assunti,
compresi quelli con contratto di formazione-lavoro, e non solo sulle assunzioni
a tempo indeterminato come era stato sostenuto dal direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro di Potenza (3). La differenza è significativa perché si
passa dal 15% calcolato inizialmente su 68
lavoratori, al 15% calcolato su 982 lavoratori.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1° dicembre 1993
Art. 1 - Campo di applicazione
La presente direttiva si applica alle assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi degli artt. 1 e 12
della legge 2 aprile 1958, n. 482, come integrati dall'art. 19 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, a favore delle persone portatrici di handicap di cui
all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che .presentano una riduzione
della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla
prima alla quarta categoria di cui al testo unico delle pensioni di guerra,
approvato con Dpr 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 2 - Determinazione del numero dei
posti
Le amministrazioni pubbliche, annualmente e comunque
periodicamente, individuano nell'ambito delle riserve dei posti da destinare
alle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una percentuale
dei posti, comunque non inferiore al 10% e non superiore al 30%, da coprire con
portatori di handicap, previo periodo di tirocinio prelavorativo.
Art. 3 - Pubblicità dei posti da
coprire
Delle proprie determinazioni sulla quantità e tipologia
di professionalità da acquisire, le amministrazioni provvedono a dare adeguata
pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante appositi bandi, dandone altresì
comunicazione agli uffici provinciali del lavoro. Detti bandi devono indicare:
a) il numero dei posti e le tipologie di professionatità
disponibili;
b) il titolo di studio richiesto;
c) il possesso degli ordinari requisiti richiesti per
l'accesso al pubblico impiego;
d) età ricompresa tra 18 e 55 anni, non elevabili.
Art. 4 - Modalità di formazione delle
graduatorie
L'amministrazione predispone le graduatorie, sulla
base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento
obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio previa verifica
dell'idoneità delle mansioni da svolgere, da effettuare a cura della Usi di
residenza del lavoratore.
Art. 5 - Convenzioni
Le convenzioni da stipularsi, ai sensi dell'art. 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tra commissione regionale dell'impiego e
singola amministrazione, debbono prevedere le linee fondamentali in base alle
quali dovrà svolgersi il periodo prelavorativo, che non può comunque essere
inferiore a sei mesi e superare la durata massima di due anni, individuando,
in particolare i servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il
tirocinio.
Art. 6 - Nomina in ruolo
Al termine del periodo di tirocinio, i soggetti portatori
di handicap, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono
nominati in ruolo nella qualifica e profilo per il quale si è svolto il
tirocinio.
Art. 7 - Norma transitoria
In via transitoria, le amministrazioni pubbliche,
compatibilmente con le percentuali di disponibilità previste dalla legge 2
aprile 1968, n. 482, possono disporre le assunzioni delle persone portatrici di
handicap che hanno svolto presso le amministrazioni stesse, entro il 31
dicembre 1993, attività di tirocinio a carattere formale per almeno due anni.
(1) Cfr. M.G. Breda,
"L'assunzione delle categorie protette nell'amministrazione pubblica:
introdotta la chiamata numerica", Prospettive
assistenziali, n. 103, luglio-settembre 1993; Circolare sul collocamento
obbligatorio, ibidem, n. 104,
ottobre-dicembre 1993.
(2) Cfr. "L'handicap dimenticato", Il Risveglio, 3 febbraio 1994.
(3) Cfr. la legge del 6 novembre 1993
dell'Ufficio provinciale del lavoro di Potenza alla sede di Melfi della Lega
nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati.
www.fondazionepromozionesociale.it