Prospettive assistenziali, n. 105, gennaio-marzo 1994

 

 

COLLOCAMENTO AL LAVORO DEGLI HANDICAPPATI: TRE PROVVEDIMENTI CHE POSSONO CREARE OCCUPAZIONE

 

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette

II 1° dicembre 1993 è stata emanata una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'assunzione obbligatoria delle categorie pro­tette e sui tirocini per portatori di handicap a ul­teriore integrazione ed esplicazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 29/1993 (1).

La direttiva, che riproduciamo di seguito, è una disposizione transitoria tesa a favorire l'as­sunzione di handicappati (con percentuale di in­validità superiore al 67%), che abbiano - entro il 31 dicembre 1993 - prestato tirocinio per alme­no due anni presso la pubblica amministrazione.

Tuttavia la direttiva ha in sé non poche con­traddizioni e limiti:

1) le Amministrazioni "possono" assumere e, quindi non essendo obbligate, è indispensabile un'azione di pressione (da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni), affinché realmente i tirocini si tramutino in assunzioni. Per esempio, a Ciriè, un grosso centro della pro­vincia di Torino, il Comune ha interrotto il rap­porto di tirocinio non rinnovando la disponibilità precedentemente accordata allo stage, per evi­tare di dover assumere una tirocinante, una gio­vane handicappata intellettiva, che prestava ser­vizio peraltro in modo egregio (2);

2) la percentuale del 67% di invalidità minima, necessaria per usufruire di quanto previsto dall'art. 7 della direttiva del Presidente del Con­siglio dei Ministri, ostacola, in particolare, l'av­viamento al lavoro degli handicappati intellettivi che, solitamente, ottengono - specie se lievi - punteggi inferiori. Ancora una volta, dunque, si è alle prese con un collocamento al lavoro fonda­to sul criterio della percentuale che non consi­dera le capacità lavorative della persona da av­viare e, in pratica, ne ostacola il loro colloca­mento.

 

Nuove regole per gli appalti

Le imprese che concorreranno per i lavori pubblici dovranno essere in regola con la legge 482/1968 sul collocamento obbligatorio. Questa norma, ottenuta dal parlamentare Augusto Battaglia del Partito democratico della sinistra, è prevista dall'art. 8 della nuova legge per gli ap­palti dell'11 febbraio 1994, n. 109 "Legge qua­dro in materia di lavori pubblici".

L'iniziativa è senz'altro positiva. L'articolo 8, infatti, stabilisce che le ditte inadempienti nei confronti della legge 482/1968 non possono non solo vincere, ma nemmeno partecipare alle gare d'appalto indette dagli enti pubblici.

Tuttavia, poiché la stessa legge sul collocamento al lavoro degli handicappati è da riforma­re essendo ampiamente inadatta, è ovvio che il richiamo alla sua applicazione - pur valido - è ancora insufficiente per tutelare appieno il diritto al lavoro degli handicappati.

Vi è, quindi, il pericolo che vengano praticati sotterfugi, messi spesso in atto dalle aziende, per non assumere comunque gli handicappati. Ad esempio, hanno diritto al collocamento obbli­gatorio anche profughi, orfani e vedove di guer­ra, ovvero persone non handicappate, che pos­sono essere assunte in base alla sopracitata legge.

Inoltre, occorre tener conto che la stessa leg­ge 482/1968 contempla la possibilità per le aziende di avvalersi degli esoneri previsti dall'art. 13, in cui è previsto che le aziende pri­vate che «per speciali condizioni della loro attivi­tà non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla con­dizione che, in sostituzione degli invalidi, provve­dano ad assumere orfani e vedove delle varie ca­tegorie».

Pertanto, per incentivare l'assunzione degli handicappati fisici, sensoriali, intellettivi e psi­chici, dovrebbe essere specificata l'obbligato­rietà della loro assunzione.

Anche in questo caso è necessaria una re­sponsabilizzazione degli enti locali e delle orga­nizzazioni sindacali, affinché siano ritenute vin­centi - a parità di punteggio - le aziende concorrenti che assumono handicappati con piena o ridotta capacità lavorativa, e prioritariamente quelli che hanno frequentato corsi di formazione professionale e prelavorativa, soprattutto se isti­tuiti dallo stesso ente appaltante. Perché l'ente locale dovrebbe investire risorse nella formazio­ne di persone handicappate con ridotta capaci­tà lavorativa (ad esempio gli handicappati intellettivi) se poi non crea anche le condizioni per collocarli concretamente al lavoro?

 

Decreto legge 17 gennaio 1994, n. 32

Il decreto legge contiene disposizioni in mate­ria di lavori socialmente utili, di inserimento pro­fessionale dei giovani e di contratti formazione e lavoro.

È da rilevare quanto contenuto nell’art. 13 che recita: «ll comma 10 dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni è soppresso.

Il comma 10 dell'art. 3 del DL 726/1984 era il seguente: «I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti col­lettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti».

Ne consegue che adesso le aziende devono conteggiare anche i lavoratori assunti con con­tratto di formazione-lavoro ai fini del calcolo del­la percentuale d'obbligo prevista dalla legge 482/1968 sul collocamento obbligatorio degli handicappati.

Ad esempio, nel caso delta SATA-FIAT di Melfi la percentuale di assunzione prevista dalla leg­ge 482/1968 dovrà essere calcolata sul totale dei lavoratori assunti, compresi quelli con con­tratto di formazione-lavoro, e non solo sulle as­sunzioni a tempo indeterminato come era stato sostenuto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Potenza (3). La differenza è signifi­cativa perché si passa dal 15% calcolato inizial­mente su 68 lavoratori, al 15% calcolato su 982 lavoratori.

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 1993

 

Art. 1 - Campo di applicazione

La presente direttiva si applica alle assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sen­si degli artt. 1 e 12 della legge 2 aprile 1958, n. 482, come integrati dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore delle persone portatrici di han­dicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che .presentano una riduzione della capacità la­vorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria di cui al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con Dpr 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integra­zioni.

Art. 2 - Determinazione del numero dei posti

Le amministrazioni pubbliche, annualmente e co­munque periodicamente, individuano nell'ambito del­le riserve dei posti da destinare alle categorie protet­te ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una per­centuale dei posti, comunque non inferiore al 10% e non superiore al 30%, da coprire con portatori di handicap, previo periodo di tirocinio prelavorativo.

Art. 3 - Pubblicità dei posti da coprire

Delle proprie determinazioni sulla quantità e tipolo­gia di professionalità da acquisire, le amministrazioni provvedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante appositi bandi, dandone al­tresì comunicazione agli uffici provinciali del lavoro. Detti bandi devono indicare:

a) il numero dei posti e le tipologie di professionati­tà disponibili;

b) il titolo di studio richiesto;

c) il possesso degli ordinari requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;

d) età ricompresa tra 18 e 55 anni, non elevabili.

 

Art. 4 - Modalità di formazione delle graduatorie

L'amministrazione predispone le graduatorie, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio previa verifica dell'idoneità delle mansioni da svolgere, da effettuare a cura della Usi di residenza del lavoratore.

 

Art. 5 - Convenzioni

Le convenzioni da stipularsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tra commissione regionale dell'impiego e singola amministrazione, debbono prevedere le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo prelavorativo, che non può comunque essere inferiore a sei mesi e su­perare la durata massima di due anni, individuando, in particolare i servizi territoriali incaricati di promuo­vere e guidare il tirocinio.

Art. 6 - Nomina in ruolo

Al termine del periodo di tirocinio, i soggetti porta­tori di handicap, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono nominati in ruolo nella qualifica e profilo per il quale si è svolto il tirocinio.

 

Art. 7 - Norma transitoria

In via transitoria, le amministrazioni pubbliche, compatibilmente con le percentuali di disponibilità previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono disporre le assunzioni delle persone portatrici di handicap che hanno svolto presso le amministrazioni stesse, entro il 31 dicembre 1993, attività di tirocinio a carattere formale per almeno due anni.

 

 

(1) Cfr. M.G. Breda, "L'assunzione delle categorie pro­tette nell'amministrazione pubblica: introdotta la chiamata numerica", Prospettive assistenziali, n. 103, luglio-settem­bre 1993; Circolare sul collocamento obbligatorio, ibidem, n. 104, ottobre-dicembre 1993.

(2) Cfr. "L'handicap dimenticato", Il Risveglio, 3 febbraio 1994.

(3) Cfr. la legge del 6 novembre 1993 dell'Ufficio pro­vinciale del lavoro di Potenza alla sede di Melfi della Lega nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati.

 

 

 

 

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