Prospettive assistenziali, n. 105, gennaio-marzo 1994
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
NORME
ETICHE DELL'EURADOPT
L'EURADOPT nasce all'Aja nel marzo 1993 con lo scopo
di favorire il collegamento, il confronto e lo scambio di informazioni fra gli
enti europei, autorizzati dal proprio Stato, a svolgere pratiche di adozioni
internazionali.
Da queste esperienze è emersa la necessità di
autoregolamentarsi, privilegiando il raggiungimento di un interesse comune
allargato, anche a scapito di privilegi propri; il collegamento è sentito
inoltre come strumento di correttezza nel modo di proporre e recepire
l'adozione, unitamente al tentativo, tutt'altro che semplice, di smussare le
diversificazioni che emergono dalle leggi vigenti nei Paesi europei confrontate
con quelle dei Paesi di origine dei minori.
Dopo dieci anni di incontri si è deciso di dare un
nome a questo organismo e di costituirlo formalmente dotandolo di Statuto e di
"norme etiche", così da vincolare le adesioni al rispetto di un
codice deontologico comune.
Norme etiche
I precedenti
Le organizzazioni per l'adozione europee autorizzate
(che nel presente testo saranno poi chiamate "organizzazioni"), in
qualità di membri dell'Euradopt, hanno convenuto di integrare le norme
giuridiche e legislative in vigore nei rispettivi paesi con le comuni norme
etiche affermate:
- nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del bambino;
- nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi
sociali e legali per la tutela ed il benessere dei bambini con particolare
riferimento all'affidamento familiare, all'adozione nazionale ed internazionale;
- nei principi contenuti nella convenzione dell'Aja
per la cooperazione internazionale e la tutela dei bambini nell'adozione
internazionale;
- nelle linee direttive dell’“International Council
of Social Welfare” (ICSW) e cioè del Consiglio internazionale per l'assistenza
sociale.
Le norme etiche seguono quanto previsto dalle linee
direttive dell'“International Council of Social Welfare" (ICSW).
Dove vengono richiamate norme alle quali le predette
organizzazioni hanno l'obbligo di conformarsi, è stato utilizzato il vocabolo
"must" (= si deve), mentre in altri casi è stato adottato il vocabolo
"should" (= si dovrebbe, si deve) oppure il vocabolo
"ought" (= si dovrebbe, si deve).
Le norme etiche sono suddivise in quattro parti:
1 - I genitori biologici;
2 - Il bambino;
3 - I genitori adottivi;
4 - Le organizzazioni per l'adozione e la cooperazione
con gli altri organismi.
I genitori biologici
Art. 1 - I genitori che consentono all'adozione del proprio
bambino devono usufruire delle necessarie informazioni sulle implicazioni
della decisione presa e devono altresì disporre di un lasso di tempo
ragionevole per riflettere sulla propria scelta. Si devono inoltre suggerire
loro delle proposte alternative, qualora vi siano. Fino a quando non intervenga
una decisione della Corte, ovvero della corrispondente autorità nel paese di
origine del bambino, i genitori devono avere sempre la possibilità di ritornare
sulla decisione presa. Le spese, che siano state eventualmente sostenute per
l'assistenza ed il mantenimento del bambino dall'organizzazione o da un suo
collaboratore all'estero, non devono pregiudicare la possibilità di un
eventuale ripensamento dei genitori. Nessun consenso all'adozione può essere
accordato prima della nascita del bambino.
Art. 2 - Non è ammessa alcuna promessa di sostegno
finanziario ai genitori biologici così da influire sulla decisione di
consentire all'adozione del proprio bambino. Nel caso in cui, in uno stadio
successivo, i genitori adottivi desiderino aiutare finanziariamente la famiglia
biologica, questo può avvenire unicamente attraverso un'organizzazione idonea,
senza che intercorra alcun contatto diretto tra le due famiglie.
Art. 3 - Fatto salvo il caso in cui l'adozione si realizzi
nell'ambito della famiglia allargata, nessun contatto diretto deve
intercorrere tra la famiglia biologica e il bambino da un lato e la futura
famiglia adottiva dall'altro, prima che i richiesti consensi all'adozione
siano stati accordati e siano divenuti irrevocabili, secondo la legge del paese
di origine del bambino. Nel caso in cui, in uno stadio successivo, si ritenga
opportuno un contatto tra la famiglia biologica e la famiglia adottiva, questo
si deve instaurare attraverso le autorità o le organizzazioni competenti. Dette
autorità ed organizzazioni devono far uso della propria esperienza, nonchè
conoscenza, per tutelare il diritto alla riservatezza della famiglia biologica
e della famiglia adottiva, tenuto conto del concorrente diritto del bambino ad
avere informazioni sulla propria storia individuale (1).
Il bambino
Art. 4 - Prima di decidere dell’opportunità di proporre il
bambino per una sistemazione all'estero a scopo di adozione, l'organizzazione
deve essere certa che non vi sia altra soluzione alternativa soddisfacente nel
paese di origine e che l'adozione internazionale realizzi il miglior interesse
del bambino. Prima che il rappresentante legale del bambino possa decidere
della eventualità di una adozione, un operatore specializzato in assistenza
sociale deve redigere una relazione informativa che esponga nei particolari la
storia personale del bambino, il motivo per cui sia stato reso disponibile per
l'adozione, le sue caratteristiche ed esigenze particolari. La redazione di
questa relazione informativa non è un compito che deve adempiere
l'organizzazione, sebbene essa debba adoperarsi per la sua realizzazione.
Art. 5 - L'incaricato di un'organizzazione che intrattenga
un contatto diretto con la famiglia di un bambino che potrebbe necessitare di
un'adozione, non deve prendere parte attiva alla sua sistemazione; le autorità
responsabili ne devono essere informate.
Art. 6 - I bambini proposti per l'adozione tramite una
organizzazione devono essere sottoposti ad un controllo sanitario.
L'organizzazione deve adoperarsi per far sì che, nel periodo dell'attesa, i
bambini ricevano una buona assistenza. I bambini che hanno superato l'età
dell'infanzia devono essere preparati al cambiamento che li attende. Nel caso
in cui la legge del paese ricevente consenta di adottare bambini che abbiano
già compiuto il decimo-dodicesimo anno di età, è necessario che il bambino dia
il proprio consenso all'adozione.
Art. 8 - Durante il viaggio dal paese di origine al paese
ricevente, l'organizzazione deve adoperarsi per la salvaguardia del benessere
del bambino. L'organizzazione deve, quando ciò sia possibile, incoraggiare i
futuri genitori adottivi ad andare a prendere il bambino nel suo paese d'origine,
in particolare quando il bambino abbia superato il periodo d'infanzia. Sarebbe
opportuno che l'accompagnatore non viaggiasse con più di due bambini per volta.
L'organizzazione deve evitare di accompagnare contemporaneamente gruppi
numerosi di bambini. Durante il viaggio dal paese di origine al paese ricevente
deve essere evitato l'alternarsi degli accompagnatori.
Art. 9 - I fratelli biologici dovrebbero essere inseriti
nella stessa famiglia adottiva. Qualora ciò non sia possibile, l'organizzazione
deve adoperarsi per il mantenimento dei contatti tra i fratelli ed
incoraggiare i futuri genitori adottivi ad affrontare con atteggiamento
positivo questi contatti.
Art. 10 - Il bambino ha diritto alla sua identità etnica e
culturale. L'organizzazione deve mettere a disposizione dei genitori adottivi
le informazioni concernenti la specifica identità etnica e culturale del
bambino.
Art. 11 - Ogni bambino adottato ha diritto ad avere accesso
alle informazioni che riguardano la sua storia personale. È compito
dell'organizzazione procurare le informazioni disponibili sulla sua storia
individuale e far sì che i suoi genitori adottivi possano accedere alle
informazioni. Dette informazioni, eccetto quelle che risultino contrarie al
suo miglior interesse, devono essere comunicate al bambino tenendo conto della
sua età e della sua capacità di comprensione. L'organizzazione è tenuta a
conservare a tempo indeterminato le copie di tutte le informazioni scritte che
concernano il bambino.
I genitori adottivi
Art. 12 - La capacità di adottare dei futuri genitori
adottivi deve essere accertata espletando le opportune verifiche psico-sociali.
Questa verifica deve essere effettuata, conformemente alle differenti leggi
statali, dalle competenti autorità nazionali o dalle stesse organizzazioni che
siano state autorizzate ad operare nel campo dell'adozione. In ogni caso, deve
essere redatta una relazione psicologica, sanitaria e sociale dettagliata.
L'organizzazione risponde, nei confronti dell'adottato e del suo
rappresentante legale nel paese di origine, dei futuri genitori adottivi e
della loro capacità di prendersi cura di un figlio adottivo.
Art. 13 - L'organizzazione deve far sì che i futuri
genitori adottivi possano usufruire di un'adeguata preparazione all'adozione. A
detta preparazione devono provvedere la stessa organizzazione o gli altri
organismi competenti.
Art. 14 -
L'organizzazione deve informare tutti i futuri genitori sugli sviluppi
procedurali della loro pratica di adozione e, nel caso in cui la domanda
presentata sia stata respinta, comunicare i motivi che ne hanno determinato il
rifiuto. L'organizzazione deve informare i futuri genitori adottivi dei costi
che l'adozione comporta e deve conservare le ricevute che documentino le spese
sostenute. L'organizzazione deve incoraggiare i genitori adottivi a mantenere
durante la procedura un contatto continuo con l'organizzazione e, dopo l'arrivo
del bambino, deve assicurarsi che la famiglia possa usufruire di un sostegno e
di un servizio di consulenza adeguati.
Art. 15 - L'organizzazione deve adoperarsi per far sì
che i futuri genitori adottivi possano perfezionare l'adozione al più presto;
deve inoltre espletare le formalità necessarie al bambino per il conseguimento
della nuova cittadinanza e presentare i rapporti periodici conformemente alle
richieste del rappresentante del bambino nel paese di origine. In attesa del
perfezionamento della procedura adottiva, il bambino deve essere tutelato
finanziariamente (testamento, copertura assicurativa, etc.). 1 genitori
adottivi che non adempiano ai propri doveri non possono contare su alcuna
assistenza nella eventualità della presentazione di una nuova domanda di
adozione.
Le organizzazioni per l'adozione e la
cooperazione con gli altri organismi
Art. 16 - L'organizzazione deve lavorare sempre per il
conseguimento del miglior interesse del bambino. L'organizzazione deve negare
la propria collaborazione non appena vi siano dei dubbi in proposito.
Art. 17 - L'organizzazione che si adopera a favore dei
bambini in stato di abbandono deve procedere alla individuazione di nuove
famiglie prioritariamente nel paese di origine degli stessi e, secondariamente,
negli altri paesi. La prevenzione dell'abbandono ed il mantenimento dei
bambini per i quali non sia stato possibile trovare una nuova famiglia devono
rientrare nel programma delle attività svolte dall'organizzazione.
Art. 18 - I contatti di collaborazione che l'organizzazione
intrattiene nel paese di origine del bambino devono essere autorità,
organizzazioni od istituzioni autorizzate ad operare nel campo dell'adozione
internazionale secondo le leggi in vigore nel paese interessato.
L'organizzazione deve fornire informazioni esaurienti sulle attività svolte dal
suddetto contatto e confermare la indubbia conformità del suo operato alle linee
direttive dell'ICSW sull'adozione internazionale.
Art. 19 - L'organizzazione deve notificare alle autorità
competenti nel paese di origine del bambino i principi e la procedura sulla
base dei quali intende lavorare.
Art. 20 - L'organizzazione risponde dell'operato dei propri
rappresentanti e collaboratori. I rappresentanti ed i collaboratori che possono
influire sul numero dei bambini collocati per l'adozione non devono essere
remunerati sulla base dei casi trattati. La remunerazione dei rappresentanti e
collaboratori deve essere ragionevole, tenuto conto del costo della vita nel
paese nonché delle attribuzioni e del lavoro svolto.
Art. 21 - La remunerazione che i professionisti addebitano
alle organizzazioni deve essere proporzionata al lavoro svolto. ,
Art. 22 - I rappresentanti ed i collaboratori responsabili
della procedura adottiva devono essere in possesso di una adeguata
preparazione professionale o di altra formazione idonea.
Art. 23 - Le organizzazioni devono fornire alle autorità
competenti del paese di origine e del paese ricevente tutte le informazioni
concernenti il traffico di bambini, gli arricchimenti indebiti o gli altri
abusi di cui siano a conoscenza. Dette organizzazioni devono promuovere la
realizzazione dell'adozione attraverso organismi riconosciuti o autorizzati.
Art. 24 - Le organizzazioni devono adoperarsi per sviluppare
la reciproca collaborazione così da incrementare le possibilità di inserimento
in famiglie adottive idonee di bambini che necessitano di attenzioni particolari.
Dette organizzazioni devono altresì promuovere la reciproca collaborazione
per la ricerca, per le consulenze di gruppo, per le riunioni di gruppi di
genitori adottivi, per l'attivazione di servizi sociali, etc., e diffondere
le informazioni.
Art. 25 - L'attività per la realizzazione dell'adozione
deve essere condotta in modo da non suscitare competizione per i bambini.
Art. 26 - Le organizzazioni, che abbiano od intendano
stabilire contatti, in un determinato paese con gli stessi enti o persone,
devono consultarsi e scambiarsi le informazioni.
Art. 27 - L'organizzazione, che in uno dei paesi d'origine
interrompa la propria collaborazione con l'ente o la persona contattata, perché
sembra che il suo operato violi le linee direttive dell'ICSW, o contravvenga
alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
bambino, o sia altrimenti dubbio dal punto di vista etico, deve darne
comunicazione alle altre organizzazioni.
Art. 28 - L'organizzazione che voglia sollevare obiezioni
sull'operato di un'altra organizzazione deve comunicarle direttamente
all'organizzazione interessata e, se necessario, deve sottoporre la questione
all'attenzione del Comitato dell'Euradopt. Nel caso in cui si siano verificate
gravi, ovvero ripetute violazioni, l'eventuale esclusione dell'organizzazione
stessa dall'Euradopt deve essere considerata e inserita per la discussione
della successiva sessione plenaria dell'Euradopt.
Lage Vuursche, marzo 1993
Firme di adesione: "Children of the Hope", Belgio;
NICWO, Olanda; Adoption Center, Danimarca; Interpedia, Finlandia; Icelandic
Adoption Society, Islanda; Ai.Bi. (Ass. Amici dei Bambini), Italia; CIAI
(Centro Italiano per l'Adozione Internazionale), Italia; Inor Adopt, Norvegia;
Sourires D'Enfants, Belgio; Enfants du Monde, Belgio; DANADOPT, Danimarca;
Interadoptie, "Hogar Para Todos", Belgio; Children of the World,
Norvegia; Terre des Hommes, Danimarca; AMARNA, Belgio; S.L.B.V., Sry Lanka
Barns Vanner, Svezia; Stichling Kind a Toekorst, Olanda; Le Rayon De Soleil de
L'Enfant Etranger, Francia; Adopsjonsforum, Norvegia; Adoption Centre,
Svezia.
(1) Il CIAI interpreta le norme
etiche concernenti le informazioni relative all'adottato nel senso che esse
non devono in alcun caso riguardare le generalità dei suoi genitori d'origine,
né fornire elementi per la loro individuazione.
www.fondazionepromozionesociale.it