Prospettive assistenziali, n. 105, gennaio-marzo 1994
PIATTAFORMA CGIL-CISL-UIL DEL PIEMONTE SULL'HANDICAP
Riportiamo
il testo della piattaforma predisposta da CGIL, CISL, UIL Piemonte. È un
rilevante passo in avanti compiuto dai Sindacati. Adesso occorre che i
Sindacati stessi, le Associazioni di tutela degli handicappati ed i gruppi di
volontariato operino per la sua attuazione concreta.
CGIL, CISL, UIL regionali rivendicano un tavolo di
confronto interassessorile (Personale, Lavoro, Assistenza, Sanità e Trasporti)
per verificare l'applicazione della legge 104/92, per darne completa
attuazione, per avviare una politica attiva del lavoro riferita in particolare
all'handicap psichico, intellettivo e fisico grave, per ottenere una maggiore
disponibilità di investimento, per migliorare i servizi alle persone con
handicap.
Si richiede la creazione di un Osservatorio
sull'handicap a partire da quello psichico, intellettivo e fisico grave al
fine di creare un'anagrafe regionale per evidenziarne le caratteristiche, i
bisogni, l'ubicazione, il livello formativo e le capacità di inserimento nei
circuiti produttivi.
Si propone di coinvolgere l'Osservatorio del mercato
del lavoro affinché rilevi i dati di sua competenza, oltre che l'Osservatorio
regionale del pubblico impiego.
Tale anagrafe che, aggiornata almeno con cadenza
annuale, dovrà essere rivolta innanzitutto agli ultraquattordicenni. Dovrà,
infine, essere la base informativa necessaria rispetto alla quale costruire una
seria politica attiva del lavoro sulla problematica dell'handicap, in
particolare di quello psichico, intellettivo e fisico grave e un miglioramento
dei servizi alle persone con handicap.
Si richiede, inoltre, l'istituzione di una sede
permanente di confronto tra gruppo interassessorile regionale, parti sociali e
associazioni per l'attivazione di politiche sull'handicap.
All'Assessorato al personale della
Regione Piemonte si richiede:
1) L'assunzione in tempi rapidi di almeno 5 persone
con handicap intellettivo e 2 fisici gravi come da accordo del 1984 tra le
numerose già in stage o tirocinio presso la Regione o negli Enti regionali, e
che abbiano frequentato corsi prelavorativi o di formazione professionale;
eventualmente, vanno autorizzati gli Enti regionali decentrati ad assumere in
sovrannumero se hanno bilanci autonomi e qualora vi siano le piante organiche
bloccate o ad introdurre livelli anche non previsti, purché idonei alle
mansioni per le quali potranno essere assunti i soggetti di cui sopra. Esempio,
Mandria dove la Regione non autorizza i due inserimenti richiesti.
2) La definizione di una mappa delle scoperture
nella pianta organica in rapporto a quanto previsto dalla legge 482/68 della
Regione, degli Enti regionali, degli Enti locali e delle USSL, utilizzando i
dati dell'Osservatorio regionale del pubblico impiego. Su questa base si
rivendica che l'Osservatorio regionale del pubblico impiego rilevi anche tali
dati. Chiediamo che sia garantito il 5% della quota prevista per gli invalidi,
all'assunzione di persone con handicap intellettivo che abbiano frequentato
corsi di formazione professionale o prelavorativi gestiti o finanziati dalla
Regione o che siano in stage o tirocinio presso la Regione o gli Enti
regionali.
3) Nei processi di mobilità i disabili fisici, intellettivi
e sensoriali dovranno essere mantenuti nelle attuali posizioni, come previsto
dalla legge 104/92 (artt. 21 e 33).
4) Provvedere a definire un programma per realizzare
quanto previsto al punto 2.
All'Assessorato al lavoro e alla
formazione professionale della Regione Piemonte si richiede:
1) Di ridefinire e potenziare i corsi prelavorativi
sul territorio regionale attraverso l'apertura di nuovi corsi ed il
finanziamento di un numero di ore corrispondenti a 2400, come da delibera già
adottata.
2) Di garantire anche nelle realtà dove si realizzano
corsi prelavorativi, l'insegnante di sostegno per quelle persone inserite in
corsi di formazione professionale e che necessitino, per le loro
caratteristiche di handicap, di un sostegno particolare.
3) Di istituire una sede di verifica dell'utilizzo
degli incentivi erogabili alle aziende sul Fondo per l'occupazione della legge
regionale 28/93 per l'assunzione di disabili psichici, intellettivi e fisici
gravi: se vengono utilizzati, se c'è una quota riservata a tale scopo, se sono
andati a buon fine, cioè quali lavoratori siano stati effettivamente
trattenuti dalle imprese.
4) L'apertura di uno sportello informativo sui
programmi di finanziamento della Comunità europea, la predisposizione di un
servizio per la formulazione dei progetti e per l'utilizzo di tali fondi. Si
richiede, inoltre, l'informazione sui criteri con cui si selezionano i
progetti.
5) Va predisposto, almeno in ogni Comune capoluogo di
provincia, in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali e
utilizzando le banche dati esistenti comunitarie e private, un servizio
informativo sui portatori di handicap e operatori del settore su:
- leggi e normative comunitarie nazionali, regionali,
ecc.
- iniziative sull'handicap
- documentazione sugli ausili
- e tutto ciò che può essere utile a rendere più
vivibile la vita degli handicappati.
All'Assessorato alla sanità della
Regione Piemonte si richiede:
1) La verifica dell'istituzione in tutte le USSL
delle commissioni per il riconoscimento delle capacità lavorative come previsto
dall'art. 4 della legge 104/92 e dell'effettivo funzionamento in ragione delle
esigenze del territorio di competenza. Si richiede, inoltre l'informazione sui
casi non ancora esaminati dalle commissioni su tutto il territorio regionale.
2) L'estensione ed il potenziamento dei servizi di
riabilitazione, decentrandoli sul territorio, e della assistenza domiciliare.
3) Di realizzare immediatamente l'apertura del
repartino di corso Svizzera 164 a Torino: con l'attivazione di tre comunità
alloggio per soggetti gravemente malati e non autosufficienti con pluripatologie
ed handicap intellettivi che determinano una assoluta dipendenza. Si pensa ad
una utenza di Torino e prima cintura. Di tutto ciò va attribuita la gestione
alla USSL di competenza, dandole mandato di costituire la pianta organica.
4) L'avvio di attività diurne con copertura di almeno
40 ore settimanali per soggetti ultraquattordicenni con handicap di carattere
psichiatrico e la creazione di comunità alloggio ad alta valenza sanitaria:
con non più di 8-10 utenti. Tali servizi vanno istituiti in servizi
territoriali (come da mappa dei bisogni e lista di attesa che ogni USSL
possiede).
5) La predisposizione dei progetti di fattibilità
indispensabili per ottenere dal Ministero della sanità il finanziamento
previsto per la costituzione delle RSA - comunità alloggio per handicappati
(art. 20 della legge 67/88). La Regione Piemonte, non avendo presentato alcun
progetto, non può attingere ai fondi stanziati dalla citata legge. La Regione
deve quindi sollecitare la presentazione dei progetti da parte delle USSL.
6) L'intervento urgente presso il Governo per il
ripristino delle precedenti norme relative alla concessione di protesi, ausili
ecc. e copertura transitoria dei fondi mancanti, da parte dell'assessorato,
per sopperire agli attuali disagi ed inconvenienti derivanti dal nuovo
nomenclatore tariffario.
All'Assessorato all'assistenza della
Regione Piemonte si richiede:
1) Di adeguare tutta la normativa riferita alle RSA
come previsto dalla legge 104/92 che detta indirizzi rispetto ai centri
residenziali: in questo quadro va modificata la delibera del febbraio '92.
2) Riqualificare gli attuali centri diurni e avvio di
nuovi sul territorio, aperti per almeno cinque giorni settimanali per avviare
attività di sostegno su progetti individualizzati, per non meno di quaranta
ore settimanali per persone ultraquattordicenni handicappate gravi o
gravissime per le quali non sia possibile realizzare interventi in attività
formativa o lavorativa. Tali servizi vanno istituiti in funzione della
domanda-bisogno verificata sul territorio ed espressi dai servizi territoriali,
prevedendo da parte del bilancio della Regione un capitolo di spesa specifico.
3) L'istituzione in ogni USSL dei servizi di aiuto
alla persona, servizi che siano in grado di intervenire verificate le
caratteristiche delle persone, i bisogni, la redditualità individuale, le
necessità familiari e tutto quello che serve per garantire una accettabile
vivibilità.
4) Per quanto attiene ai servizi affidati in appalto
occorrono norme regionali in grado di garantire la qualità dell'intervento.
All'Assessorato ai trasporti della
Regione Piemonte si richiede:
1) Dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26
comma 1 e 2 della legge 5.2.1992 n. 104 e dall'art. 4 (Competenze regionali),
art. 5 (Competenze comunali) e art. 14 (Disposizioni particolari) della legge
15.1.1992 n. 21, al fine di garantire il diritto al trasporto anche con mezzi
di trasporto non collettivi delle persone disabili.
2) Di modificare ed adeguare alla normativa su
indicata il Piano regionale dei trasporti, nonché i piani provinciali e dei
bacini di trasporto, con particolare riferimento alla istituzione di servizi
di trasporto individualizzati per quei soggetti che sono impossibilitati
all'uso dei mezzi pubblici di trasporto collettivo e/o dei taxi.
3) Tutti i mezzi di trasporto pubblico collettivi
devono essere resi accessibili e fruibili ai disabili (cioè privi di barriere
architettoniche). La concessione di contributi regionali per l'acquisto o il
rinnovo dei mezzi pubblici di trasporto collettivi, è subordinato e finalizzato
esclusivamente all'acquisto di mezzi di trasporto privi di barriere
architettoniche.
4) Nell'attesa dell'immissione in circolazione di
mezzi pubblici di trasporto collettivi privi di barriere architettoniche, la
Regione Piemonte provvede ad emettere e finanziare buoni taxi, con validità su
tutto il territorio regionale e per percorsi urbani-suburbani ed extraurbani,
con l'emissione dei documenti di viaggio alle stesse condizioni degli altri
utenti fruitori dei mezzi collettivi, in relazione allo stesso tipo di
percorrenza.
5) La Regione Piemonte dovrà istituire apposito
capitolo di spesa per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la localizzazione
degli impianti fissi delle stazioni o fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
6) La validità delle tessere urbane di circolazione,
rilasciate in ragione dell'invalidità, su tutti i percorsi suburbani o extra
urbani effettuati anche da autolinee in concessione.
Su questa piattaforma si raccolgono le adesioni di
singoli operatori e di associazioni che si occupano di handicap.
Torino, 3 dicembre 1993
www.fondazionepromozionesociale.it