Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie
adottive e affidatarie
LA CORTE COSTITUZIONALE DICE
NO A DALIDA DI LAZZARO
Nel corso di un reclamo promosso contro un decreto
del Tribunale per i minorenni di Roma, che aveva dichiarato inammissibile la domanda
di adozione presentata da una persona singola (Dalida Di Lazzaro), la Sezione
per i minorenni della Corte di appello di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della Convenzione europea in materia di
adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata
dall'Italia con legge 22 maggio 1974 n. 357 (1), che consente l'adozione non
solo da parte di coniugi, ma anche di persone singole, ritenendo che l'articolo
stesso dovesse essere immediatamente applicabile.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 183 del 9
maggio 1994, ha respinto la suddetta interpretazione stabilendo che l'art. 6
della Convenzione europea «non è ( ..)
direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a
tale effetto l'interposizione di una legge interna (e cioè dello Stato
italiano, n.d.r.) che determini i
presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona
singola».
Prosegue la sentenza della Corte costituzionale
chiarendo che «di tale facoltà la legge
n. 184 del 1983 si è avvalsa entro limiti ristretti, ammettendo l'adozione
soltanto in speciali circostanze (art. 25, quarto e quinto comma) o in casi
particolari (art. 44), e in questi ultimi senza gli effetti dell'adozione
piena» e precisando che i principi costituzionali richiamati nell'ordinanza
della Corte di appello di Roma (art. 3, 29 e 30) «non vincolano l'adozione dei
minori al criterio della imitatio naturae in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo se non in
casi eccezionali in cui oggi è prevista dalla legge n. 184 del 1983. Essi
esprimono una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia
di coniugi, essendo prioritaria l'esigenza, da un lato, di inserire il minore
in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli
la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei
genitori».
Ciò premesso, la Corte costituzionale, nel dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale, precisa che, fermo
restando il criterio di preferenza dell'adozione da parte di coniugi «gli art 3, 29 e 30 della Costituzione non
si oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la
possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipicizzate dalla legge
stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice,
l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in
concreto più conveniente all'interesse del minore».
Siamo ben lieti che la Corte costituzionale abbia
detto no alla richiesta di Dalida Di Lazzaro, tenuto anche conto che vi sono 20
richieste di adozione per ciascun minore privo di famiglia.
SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE SULL'ADOZIONE DEI FIGLI DI IGNOTI
Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità
di un bambino non riconosciuto dai genitori, il Tribunale per i minorenni non
è tenuto a svolgere indagini volte a verificare la sussistenza dello stato di
abbandono in quanto giuridicamente non esiste né una madre né un padre. La
conferma è venuta dalla Corte costituzionale, cui il Tribunale per i minorenni
di Trento ha sottoposto il caso di una donna che non ha voluto riconoscere il
bambino, informando il servizio sociale di essere sposata con il padre del bambino
stesso.
Alla Consulta, in particolare, è stato sottoposto
l'art. 10 della legge sull'adozione (la n. 184 del 1983) nella parte in cui,
prevedendo che il giudice minorile debba accertare se il bambino è stato
effettivamente abbandonato, imporrebbe, secondo l'interpretazione che della
norma ha dato il Tribunale per i minorenni di Trento, di individuare la donna
che non intende essere nominata nell'atto di nascita del minore e, conseguentemente,
di risalire al padre per vedere se intende riconoscerlo. Ma la Corte, con una
sentenza depositata in cancelleria il 5 maggio 1994 (la n. 171, redatta dal
giudice Fernando Santosuosso), ha respinto la questione affermando che le
disposizioni vigenti sono conformi alla Carta costituzionale.
Nella sentenza è, altresì, precisato che «qualunque donna partoriente, ancorché da
elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non voler
essere nominata nell'atto di nascita», per cui il minore risulterà figlio
di ignoti.
(1) Cfr. "Approvata la
convenzione europea in materia di adozione dei minori" in Prospettive assistenziali, n. 28,
ottobre-dicembre 1974. Il testo della convenzione è riportato sul n. 15,
luglio-settembre 1971, di Prospettive
assistenziali.
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