Prospettive assistenziali, n. 106, aprile-giugno 1994

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL PERÙ SULL'ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

 

I Governi d'Italia e del Perù

 

- Riconoscendo che la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989 considera l'adozione internazionale come sussidiaria per la protezione del fanciullo, che non possa essere adottato né adeguatamente tutelato nel proprio paese di origine;

- Riconoscendo che il principio dell'interesse superiore del fanciullo è il fondamento e la base interpretativa del presente strumento giuridico;

- Riconoscendo l'importanza di contemplare e salvaguardare il diritto all'identità culturale del minore;

- Riconoscendo che il minore interessato dall'adozione internazionale deve avere garan­zie equivalenti a quelle di cui gode il minore di­chiarato adottabile nello Stato;

- Considerando che l'adozione dei minori deve essere realizzata da autorità competenti e non deve produrre alcun beneficio indebito per le persone coinvolte nel processo;

- Considerando che le Parti desiderano ispirare i loro rapporti in materia di adozione dei mi­nori alla maggiore sicurezza reciproca;

hanno concordato le seguenti disposizioni:

 

Titolo I - Ambito di applicazione della Convenzione

 

Art. 1

La presente Convenzione ha come scopo: 1. instaurare un sistema di cooperazione tra le Parti che assicuri, nei procedimenti di adozione, la totale eliminazione e la prevenzione della sot­trazione, del traffico, della tratta e della vendita dei minori;

2. assicurare il riconoscimento reciproco del­le adozioni effettuate in base alla presente Con­venzione.

 

Art. 2

1. Agli effetti della presente Convenzione s'in­tende per "minore" ogni persona minore degli anni diciotto. La Convenzione è altresì applica­bile a coloro che compiono diciotto anni dopo l'inizio del procedimento di adozione.

2. La Convenzione è applicabile al caso del minore cittadino di uno degli Stati Parte, adotta­to da cittadini dell'altro Stato; è applicabile, inol­tre, agli apolidi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati, qualora siano adottati da cit­tadini dell'altro Stato.

 

Titolo II - Autorità centrali ed organismi autorizzati ad effettuare procedure di adozione

 

Art. 3

1. Le Parti contraenti designeranno le rispetti­ve Autorità centrali, incaricate di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

2. Le Autorità centrali possono delegare le lo­ro funzioni o parte di esse ad organismi pubblici o privati, debitamente autorizzati dalla Parte pro­ponente e accettati dall'altra Parte.

3. Le Autorità centrali esercitano la vigilanza sugli organismi da esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a questi, da parte del­le autorità competenti, delle sanzioni conse­guenti alle omissioni od alle violazioni delle nor­me contenute nella presente Convenzione, nelle Convenzioni internazionali e nelle leggi a tutela dell'infanzia.

 

Art. 4

Le Parti contraenti s'impegnano reciproca­mente a riconoscere soltanto le adozioni inter­nazionali realizzate in conformità alla presente Convenzione, tramite le Autorità centrali o gli or­ganismi autorizzati nell'articolo 3.

 

Art. 5

1. Le Autorità centrali o gli organismi da esse autorizzati collaborano fra loro e promuovono la collaborazione delle autorità competenti dei ri­spettivi Stati per assicurare la protezione dei mi­nori adottabili e raggiungere gli altri obiettivi del­la Convenzione; in particolare, esse realizzano e seguono, di concerto fra loro, la fase preadotti­va, che consiste nell'assegnazione di un minore adottabile alle persone ritenute più idonee ad averlo in adozione e seguono la fase posteriore al provvedimento giudiziario.

2. Le Autorità centrali s'informano reciproca­mente sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione e su ogni altra questione di carattere generale riguardante l'adozione; man­tengono continui contatti in merito al funziona­mento della Convenzione e provvedono ad eli­minare gli ostacoli che potrebbero impedirne la realizzazione.

 

Art. 6

Le Autorità centrali, direttamente o tramite gli organismi autorizzati, prendono provvedimenti appropriati per:

1. conservare e scambiare informazioni relati­ve alla situazione del minore e degli aspiranti all'adozione, anche con riferimento alla buona riuscita dell'inserimento del minore presso gli adottanti;

2. facilitare, seguire ed attuare il procedimen­to di adozione;

3. impedire benefici materiali indebiti connes­si all'adozione e impedire qualunque pratica contraria agli obiettivi della Convenzione;

4. realizzare e promuovere le attività di con­trollo in materia di adozione nei rispettivi Stati; 5. scambiarsi mutuamente elementi di valuta­zione in merito alle adozioni internazionali realiz­zate in conformità alla presente Convenzione, mediante rapporti almeno semestrali, per un pe­riodo di tre anni.

 

Art. 7

Le adozioni considerate nella presente Con­venzione hanno luogo quando:

1. il giudice competente abbia dichiarato il mi­nore in stato di abbandono o adottabile;

2. l'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore abbia verificato che l'adozione interna­zionale risponde all'interesse superiore del mi­nore stesso;

3. l'Autorità centrale dello Stato di accoglienza del minore garantisca che gli aspiranti all'ado­zione sono stati dichiarati idonei all'adozione in­ternazionale e sono i più indicati ad adottare il minore proposto;

4. l'Autorità centrale dello Stato di accoglienza garantisca che il minore sarà autorizzato ad en­trare e risiedere permanentemente in tale Stato;

5. l'Autorità centrale dello Stato di origine, conclusa la fase pre-adottiva, abbia assegnato, per quanto di sua competenza, il minore agli aspiranti all'adozione.

 

Titolo III - Procedimento

 

Art. 8

1. Gli aspiranti all'adozione, in possesso della dichiarazione di idoneità, indirizzano la doman­da all'autorità centrale dello Stato cui apparten­gono per cittadinanza o ad uno degli organismi autorizzati.

2. L'Autorità centrale o l'organismo autorizza­to che riceve la domanda invia all'Autorità cen­trale dell'altro Stato tutte le informazioni e i do­cumenti relativi a:

- identità e stato personale degli aspiranti all'adozione, inclusa una fotografia recente; - la loro capacità, le qualità morali e l'attitudi­ne all'adozione;

- la loro situazione personale, compresi i pre­cedenti giudiziari, la situazione familiare e di sa­lute fisica e mentale;

- la loro condizione sociale ed economica; - le motivazioni che li inducono all'adozione; - le indicazioni circa il minore o i minori che gli aspiranti desiderano adottare.

3. Tutti i documenti devono essere legalizzati dalla rispettiva autorità consolare e tradotti uffi­cialmente nella lingua del paese di origine del minore.

 

Art. 9

L'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore o gli organismi autorizzati trasmettono all'Autorità centrale o all'organismo autorizzato dell'altro Stato tutte le informazioni concernenti l'età, il sesso, le condizioni fisiche, lo stato di sa­lute e le eventuali particolari necessità del mino­re adottabile che si ritiene di dover assegnare ai richiedenti.

 

Art. 10

Le Autorità centrali o gli organismi autorizzati, allorché concordano circa l'assegnazione di uno o più minori adottabili ai richiedenti, pongo­no in essere il procedimento necessario, secon­do le leggi del proprio Stato, per giungere all'adozione e si mantengono reciprocamente informati su tale procedimento e sulle modalità attuate per portarlo a buon fine.

 

Art. 11

L'Autorità centrale dello Stato di accoglienza del minore garantisce, secondo la propria legi­slazione nazionale, il compimento di tutte le azioni necessarie per il riconoscimento del­l'adozione e ne informa l'Autorità centrale dello Stato di origine del minore, trasmettendo la do­cumentazione pertinente.

 

Art. 12

Qualora, nel corso del procedimento per l'adozione, si verifichino impedimenti tali che, considerato il superiore interesse del minore, rendono inopportuno il riconoscimento dell'ado­zione, l'Autorità centrale che constati tale impe­dimento ne informa immediatamente l'Autorità Centrale dell'altro Stato allo scopo di stabilire, d'accordo fra loro, le misure più appropriate da prendere per la salvaguardia dei diritti del mino­re. Durante tale periodo l'Autorità Centrale assi­cura la protezione totale del minore fino all'at­tuazione della misura di protezione definitiva.

 

Titolo IV - Disposizioni finali

 

Art. 13

Le Autorità centrali assicurano la conserva­zione di tutte le informazioni relative alle origini del minore ed alla sua famiglia, se nota, in un re­gistro delle adozioni, cui è possibile accedere con le autorizzazioni necessarie, nei limiti stabi­liti dalle leggi di entrambi gli Stati.

 

Art. 14

Ogni autorità competente, la quale verifichi che non è stata rispettata qualche disposizione della presente Convenzione, o che esista il ri­schio manifesto che non sia rispettata, ne infor­ma immediatamente l'Autorità centrale dello Stato da cui dipende, affinché siano presi gli adeguati provvedimenti.

 

Art. 15

1. La durata della presente Convenzione è in­definita. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla ratifica o approvazione da parte di entrambi gli Stati.

2. Ciascuno Stato contraente può denunziare la Convenzione, mediante notifica indirizzata per iscritto all'altra Parte. La denunzia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di sei mesi seguente la data di rice­zione della notifica.

3. Le procedure di adozione in corso al mo­mento della denunzia sono condotte a termine anche oltre la scadenza del periodo indicato al comma 2.

4. Ciascuna Parte può presentare emenda­menti, i quali avranno effetto dopo tre mesi dalla data di accettazione da parte dell'altra.

 

Art. 16

La Convenzione non si applica alle adozioni in casi eccezionali o particolari previsti dalla legi­slazione di ciascuno dei due Stati.

 

 

Fatta a Lima (Perù), il 17 dicembre 1993 nelle lin­gue italiana e spagnola, in due originali facenti ugualmente fede.

 

 

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