Notiziario del Centro italiano per l'adozione
internazionale
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E
IL PERÙ SULL'ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
I Governi d'Italia e del Perù
- Riconoscendo che la Convenzione sui diritti del
fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre
1989 considera l'adozione internazionale come sussidiaria per la protezione
del fanciullo, che non possa essere adottato né adeguatamente tutelato nel
proprio paese di origine;
- Riconoscendo che il principio dell'interesse
superiore del fanciullo è il fondamento e la base interpretativa del presente
strumento giuridico;
- Riconoscendo l'importanza di contemplare e
salvaguardare il diritto all'identità culturale del minore;
- Riconoscendo che il minore interessato dall'adozione
internazionale deve avere garanzie equivalenti a quelle di cui gode il minore
dichiarato adottabile nello Stato;
- Considerando che l'adozione dei minori deve essere
realizzata da autorità competenti e non deve produrre alcun beneficio indebito
per le persone coinvolte nel processo;
- Considerando che le Parti desiderano ispirare i
loro rapporti in materia di adozione dei minori alla maggiore sicurezza
reciproca;
hanno
concordato le seguenti disposizioni:
Titolo I - Ambito di applicazione della
Convenzione
Art. 1
La presente Convenzione ha come scopo: 1. instaurare
un sistema di cooperazione tra le Parti che assicuri, nei procedimenti di
adozione, la totale eliminazione e la prevenzione della sottrazione, del
traffico, della tratta e della vendita dei minori;
2. assicurare il riconoscimento reciproco delle
adozioni effettuate in base alla presente Convenzione.
Art. 2
1. Agli effetti della presente Convenzione s'intende
per "minore" ogni persona minore degli anni diciotto. La Convenzione
è altresì applicabile a coloro che compiono diciotto anni dopo l'inizio del
procedimento di adozione.
2. La Convenzione è applicabile al caso del minore
cittadino di uno degli Stati Parte, adottato da cittadini dell'altro Stato; è
applicabile, inoltre, agli apolidi che si trovano nel territorio di uno dei
due Stati, qualora siano adottati da cittadini dell'altro Stato.
Titolo II - Autorità centrali ed
organismi autorizzati ad effettuare procedure di adozione
Art. 3
1. Le Parti contraenti designeranno le rispettive
Autorità centrali, incaricate di adempiere gli obblighi derivanti dalla
presente Convenzione.
2. Le Autorità centrali possono delegare le loro
funzioni o parte di esse ad organismi pubblici o privati, debitamente
autorizzati dalla Parte proponente e accettati dall'altra Parte.
3. Le Autorità centrali esercitano la vigilanza sugli
organismi da esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a questi,
da parte delle autorità competenti, delle sanzioni conseguenti alle omissioni
od alle violazioni delle norme contenute nella presente Convenzione, nelle
Convenzioni internazionali e nelle leggi a tutela dell'infanzia.
Art. 4
Le Parti contraenti s'impegnano reciprocamente a
riconoscere soltanto le adozioni internazionali realizzate in conformità alla
presente Convenzione, tramite le Autorità centrali o gli organismi autorizzati
nell'articolo 3.
Art. 5
1. Le Autorità centrali o gli organismi da esse
autorizzati collaborano fra loro e promuovono la collaborazione delle autorità
competenti dei rispettivi Stati per assicurare la protezione dei minori
adottabili e raggiungere gli altri obiettivi della Convenzione; in
particolare, esse realizzano e seguono, di concerto fra loro, la fase preadottiva,
che consiste nell'assegnazione di un minore adottabile alle persone ritenute
più idonee ad averlo in adozione e seguono la fase posteriore al provvedimento
giudiziario.
2. Le Autorità centrali s'informano reciprocamente
sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione e su ogni altra
questione di carattere generale riguardante l'adozione; mantengono continui
contatti in merito al funzionamento della Convenzione e provvedono ad eliminare
gli ostacoli che potrebbero impedirne la realizzazione.
Art. 6
Le Autorità centrali, direttamente o tramite gli organismi
autorizzati, prendono provvedimenti appropriati per:
1. conservare e scambiare informazioni relative alla
situazione del minore e degli aspiranti all'adozione, anche con riferimento
alla buona riuscita dell'inserimento del minore presso gli adottanti;
2.
facilitare, seguire ed attuare il procedimento di adozione;
3. impedire benefici materiali indebiti connessi
all'adozione e impedire qualunque pratica contraria agli obiettivi della
Convenzione;
4. realizzare e promuovere le attività di controllo
in materia di adozione nei rispettivi Stati; 5. scambiarsi mutuamente elementi
di valutazione in merito alle adozioni internazionali realizzate in
conformità alla presente Convenzione, mediante rapporti almeno semestrali, per
un periodo di tre anni.
Art. 7
Le
adozioni considerate nella presente Convenzione hanno luogo quando:
1.
il giudice competente abbia dichiarato il minore in stato di abbandono o
adottabile;
2. l'Autorità centrale dello Stato d'origine del
minore abbia verificato che l'adozione internazionale risponde all'interesse
superiore del minore stesso;
3. l'Autorità centrale dello Stato di accoglienza del
minore garantisca che gli aspiranti all'adozione sono stati dichiarati idonei
all'adozione internazionale e sono i più indicati ad adottare il minore
proposto;
4. l'Autorità centrale dello Stato di accoglienza
garantisca che il minore sarà autorizzato ad entrare e risiedere
permanentemente in tale Stato;
5. l'Autorità centrale dello Stato di origine, conclusa
la fase pre-adottiva, abbia assegnato, per quanto di sua competenza, il minore
agli aspiranti all'adozione.
Titolo III - Procedimento
Art. 8
1. Gli aspiranti all'adozione, in possesso della
dichiarazione di idoneità, indirizzano la domanda all'autorità centrale dello
Stato cui appartengono per cittadinanza o ad uno degli organismi autorizzati.
2. L'Autorità centrale o l'organismo autorizzato che
riceve la domanda invia all'Autorità centrale dell'altro Stato tutte le
informazioni e i documenti relativi a:
-
identità e stato personale degli aspiranti all'adozione, inclusa una fotografia
recente; - la loro capacità, le qualità morali e l'attitudine all'adozione;
- la loro situazione personale, compresi i precedenti
giudiziari, la situazione familiare e di salute fisica e mentale;
-
la loro condizione sociale ed economica; - le motivazioni che li inducono
all'adozione; - le indicazioni circa il minore o i minori che gli aspiranti
desiderano adottare.
3. Tutti i documenti devono essere legalizzati dalla
rispettiva autorità consolare e tradotti ufficialmente nella lingua del paese
di origine del minore.
Art. 9
L'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore
o gli organismi autorizzati trasmettono all'Autorità centrale o all'organismo
autorizzato dell'altro Stato tutte le informazioni concernenti l'età, il sesso,
le condizioni fisiche, lo stato di salute e le eventuali particolari necessità
del minore adottabile che si ritiene di dover assegnare ai richiedenti.
Art. 10
Le Autorità centrali o gli organismi autorizzati,
allorché concordano circa l'assegnazione di uno o più minori adottabili ai
richiedenti, pongono in essere il procedimento necessario, secondo le leggi
del proprio Stato, per giungere all'adozione e si mantengono reciprocamente informati
su tale procedimento e sulle modalità attuate per portarlo a buon fine.
Art. 11
L'Autorità centrale dello Stato di accoglienza del
minore garantisce, secondo la propria legislazione nazionale, il compimento di
tutte le azioni necessarie per il riconoscimento dell'adozione e ne informa
l'Autorità centrale dello Stato di origine del minore, trasmettendo la documentazione
pertinente.
Art. 12
Qualora, nel corso del procedimento per l'adozione,
si verifichino impedimenti tali che, considerato il superiore interesse del
minore, rendono inopportuno il riconoscimento dell'adozione, l'Autorità
centrale che constati tale impedimento ne informa immediatamente l'Autorità
Centrale dell'altro Stato allo scopo di stabilire, d'accordo fra loro, le
misure più appropriate da prendere per la salvaguardia dei diritti del minore.
Durante tale periodo l'Autorità Centrale assicura la protezione totale del
minore fino all'attuazione della misura di protezione definitiva.
Titolo IV - Disposizioni finali
Art. 13
Le Autorità centrali assicurano la conservazione di
tutte le informazioni relative alle origini del minore ed alla sua famiglia, se
nota, in un registro delle adozioni, cui è possibile accedere con le
autorizzazioni necessarie, nei limiti stabiliti dalle leggi di entrambi gli
Stati.
Art. 14
Ogni autorità competente, la quale verifichi che non
è stata rispettata qualche disposizione della presente Convenzione, o che
esista il rischio manifesto che non sia rispettata, ne informa immediatamente
l'Autorità centrale dello Stato da cui dipende, affinché siano presi gli
adeguati provvedimenti.
Art. 15
1. La durata della presente Convenzione è indefinita.
Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un
periodo di tre mesi seguente alla ratifica o approvazione da parte di entrambi
gli Stati.
2. Ciascuno Stato contraente può denunziare la
Convenzione, mediante notifica indirizzata per iscritto all'altra Parte. La
denunzia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo spirare di un
periodo di sei mesi seguente la data di ricezione della notifica.
3. Le procedure di adozione in corso al momento
della denunzia sono condotte a termine anche oltre la scadenza del periodo
indicato al comma 2.
4. Ciascuna Parte può presentare emendamenti, i
quali avranno effetto dopo tre mesi dalla data di accettazione da parte
dell'altra.
Art. 16
La Convenzione non si applica alle adozioni in casi
eccezionali o particolari previsti dalla legislazione di ciascuno dei due
Stati.
Fatta a Lima (Perù), il 17 dicembre 1993 nelle lingue italiana e
spagnola, in due originali facenti ugualmente fede.
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