DISTRIBUZIONE
DIRETTA DI FARMACI ALLA POPOLAZIONE
La
Giunta della Regione Umbria ha approvato la deliberazione n. 4242 del 14 luglio
1993 "Sperimentazione sul territorio regionale di una dispensazione
diretta alla popolazione di alcuni farmaci per uso ospedaliero per terapie
mirate tramite le farmacie convenzionate" che riproduciamo integralmente
insieme al "Documento istruttorio n. 188".
Testo della deliberazione n. 4242
La Giunta regionale su proposta dell'Assessore relatore,
Acquisito il documento istruttorio
formulato dall'Ufficio III avente per oggetto "Sperimentazione sul
territorio regionale di una dispensazione diretta alla popolazione di alcuni
farmaci per uso ospedaliero per terapie mirate tramite le farmacie
convenzionate";
Ritenuto di farne proprio il
contenuto che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Verificata la conformità del
documento stesso rispetto al Regolamento interno della Giunta regionale
approvato con propria deliberazione del 3 dicembre 1992, n. 9674 con
particolare riguardo alle sottoscrizioni prescritte dall'art. 19 dello stesso
atto;
A voti unanimi espressi con le modalità di legge,
delibera:
- di attivare su tutto il territorio
regionale la sperimentazione di cui al documento istruttorio che prevede:
a) l'acquisto da parte delle ULSS
dei farmaci ad uso ospedaliero con lo sconto non inferiore al 50 per cento;
b) l'assunzione in carico di detti
farmaci da parte delle farmacie convenzionate per la dispensazione ai pazienti
in dimissione protetta o in assistenza a ciclo diurno negli ospedali dietro
presentazione della prescrizione dello specialista ospedaliero;
- di riservare alle farmacie un
compenso remunerativo dei costi che in ogni caso non potrà essere superiore al
10 per cento della media - prescrizione per ciclo di cura;
- di incaricare l'Assessore ai
servizi socio-sanitari di stipulare l'apposito protocollo d'intesa con gli
Amministratori straordinari delle ULSS e le Organizzazioni sindacali dei
farmacisti pubblici e privati convenzionati con il S.S.N. per dare inizio alla
sperimentazione;
- di dare atto che la presente
deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 13 febbraio
1993, n. 40;
- di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il Relatore Il
Presidente
Piccioni Carnieri
Documento istruttorio
n. 188
Nell'ambito del riordino delle
attività socio-sanitarie di base che interessano i cittadini in modo più
comune e frequente, va posta in evidenza l'assistenza farmaceutica.
In primo luogo perché il farmaco è
un bene per la salute a cui i cittadini si rivolgono frequentemente e in
secondo luogo perché non sempre l'uso è razionale. Negli ultimi anni la ricerca
farmacologica ha reso disponibili molecole, destinate alla cura di gravi patologie,
che per la loro alta specificità e selettività richiedono l'intervento di
medici specialisti e il cui uso deve essere quindi ricondotto in ambiente
ospedaliero o di Day Hospital. Poiché il ricorso al Day Hospital e
all'assistenza domiciliare sta entrando nella pratica quotidiana, sembra
opportuno, al di là della regolamentazione degli accessi già adottata dalla
G.R. con atto 18 novembre 1992, n. 9121, rendere uniforme su tutto il
territorio regionale l'impiego dei farmaci in questo regime di assistenza.
Alcune ULSS della regione hanno attivato meccanismi di distribuzione diretta di
detti farmaci, destinati ad alcune patologie specifiche (tumori, AIDS, ecc.),
utilizzando le strutture dei distretti sanitari; in tal modo, tuttavia, i cittadini
possono usufruire dell'assistenza farmaceutica solo in alcuni giorni della
settimana e per poche ore. D'altro canto, risulta vantaggioso per il S.S.N.,
l'acquisto dei medicinali in parola attraverso le ULSS poiché, in base all'art.
9 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è consentito agli Enti ospedalieri di
acquistare farmaci dalle imprese produttrici con uno sconto non inferiore al
50 per cento. Si ritiene quindi opportuno attivare su tutto il territorio
regionale una sperimentazione gestionale, così come previsto dall'art. 4,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che consenta di accumulare il
vantaggio del risparmio sugli acquisti delle confezioni ad uso ospedaliero,
con quello di una distribuzione capillare in tutta la regione.
La sperimentazione che si propone
individua quindi nelle farmacie convenzionate dei veri e propri presidi
territoriali delle ULSS in grado di assolvere a quella funzione di
distribuzione organica, sancita dall'art. 28 della L. 833/78, che altrimenti
sarebbe di difficile ed onerosa realizzazione.
Ovviamente le organizzazioni
sindacali dei farmacisti fanno presente che l'utilizzazione di questi
medicamenti può avvenire in ambiente ospedaliero ovvero al domicilio del
paziente sotto la diretta responsabilità del reparto che ha in cura il malato.
In quest'ottica va vista la sperimentazione per cui le ULSS acquistano i farmaci
(ad uso ospedaliero con lo sconto non inferiore al 50 per cento) e le farmacie
convenzionate le assumano in carico e li dispensano soltanto ai pazienti in
dimissione protetta o in assistenza a ciclo diurno negli ospedali, dietro presentazione
della prescrizione dello specialista ospedaliero.
La sperimentazione si prefigge lo
scopo di valutare i seguenti possibili vantaggi:
1) Per i cittadini: la possibilità
di reperire facilmente i medicinali per il ciclo di cura durante l'orario di
apertura delle farmacie;
2) Per il S.S.N.: la possibilità di
acquistare i farmaci con lo sconto riservato agli Enti ospedalieri (50 per
cento) con il vantaggio di una distribuzione capillare.
3) Per la farmacia: di svolgere il
ruolo di unico presidio della ULSS per l'assistenza farmaceutica.
Per quanto riguarda le spese di
gestione, la farmacia provvederà a rimettere alle ULSS una nota spese
remunerativa dei soli costi, che in ogni caso non potrà essere superiore al 10
per cento della media-prescrizione per ciclo di cura.
Le modalità operative della
sperimentazione saranno regolate da apposito protocollo d'intesa tra le parti.
Viste le leggi 386/74, 833/78, 412/91;
Visto il D.P.R. 20 ottobre 1992;
Vista la L.R. 46/82;
Quanto sopra premesso si propone il
seguente dispositivo di deliberazione:
(Omissis)
(vedasi
testo delibera)
F.to Il responsabile del procedimento
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