Interrogativi
NEGARE LE CURE SANITARIE
AGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI SIGNIFICA LEGITTIMARE LE FUNZIONI
DELL'ASSISTENTE SOCIALE?
Sul n. 7, gennaio-giugno 1994 di "La professione
sociale - Rivista di studio, analisi e ricerca", pubblicazione del Centro
Studi di Servizio sociale, la pessima legge della Regione Emilia-Romagna 3
febbraio 1994 n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane -
Interventi a favore di anziani non autosufficienti" è presentata con il
seguente positivo commento: «Si pubblica
la legge della Regione Emilia-Romagna n. 5/94 per intero, perché ci preme
sottolinearne l'importanza, in quanto i principi ispiratori degli obiettivi
sono i medesimi del servizio sociale professionale. La legge ha colto
contributi, esperienze operative, riflessioni che gli assistenti sociali hanno
condotto e conducono nell'ambito della Regione. Ci riserviamo pertanto di
ampliare questo tema in un numero successivo perché riteniamo che il contenuto
di questa esperienza debba essere massimamente divulgato e socializzato a
coloro che si occupano del settore in quanto è la prima volta che una legge in
modo chiaro e inequivocabile riconosce e legittima le funzioni specifiche
dell'assistenza sociale».
Anche in riferimento a quanto abbiamo documentato nei nn. 105 e 106 di Prospettive assistenziali, rivolgiamo
le seguenti riflessioni:
- la Regione Emilia-Romagna riconosce e legittima le
funzioni specifiche dell'assistenza sociale assegnando a questo operatore
compiti totalmente al di fuori di ogni sua competenza. A questo proposito
l'art. 18 della legge 5/1994 prevede che «al
fine di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non
autosufficienza un corretto e completo svolgimento del necessario percorso
assistenziale», l'assistente sociale «assume la responsabilità del controllo
degli interventi previsti nel programma assistenziale personalizzato». Se
l'anziano è non autosufficiente a causa di neoplasie, di malattie
cardiovascolari, di fratture, come può l'assistente sociale assumere responsabilità,
se non ha - né deve avere - alcuna competenza sanitaria?;
- si ispira agli «obiettivi
del servizio sociale professionale» la prassi della Regione Emilia-Romagna
che non considera come malattie, ma condizioni di disagio le neoplasie,
l'ictus, la demenza, le sindromi psichiatriche? (1);
- la legge 5/1994 «ha
colto contributi, esperienze operative, riflessioni che gli assistenti sociali
hanno condotto e conducono nell'ambito della Regione» negando di fatto agli
anziani cronici non autosufficienti il diritto alle cure sanitarie comprese
quelle ospedaliere nelle forme previste dalle leggi per tutti i cittadini
malati?;
- infine, la negazione di diritti esigibili (come
quello della salute) e il dirottamento degli utenti ai servizi assistenziali
(la cui caratteristica è la discrezionalità) è la conseguenza del riconoscimento
e legittimazione delle funzioni specifiche dell'assistente sociale?
PERCHÉ LA REGIONE PIEMONTE
DIVULGA NOTIZIE SBAGLIATE?
Il Consiglio d'Europa, Conferenza permanente dei
poteri locali e regionali ha pubblicato (Strasburgo, 7 settembre 1992) un
rapporto sulle politiche concernenti l'invecchiamento della popolazione,
rapporto che si basa sulle informazioni raccolte attraverso un questionario
inviato nel 1992 alle autorità locali dalla Commissione per gli affari sociali
e la sanità.
Dalle risposte fornite dalla Regione Piemonte risulta
che «essendo stata da anni avviata l'integrazione
dei servizi sociali e sanitari con la costituzione delle Unità locali socio-sanitarie,
vi è una vivace attività di queste ultime nel campo delle risposte agli
anziani: servizio di assistenza domiciliare integrata (...). Alla domanda su
quale sia la soluzione più di frequente adottata per gli anziani che non
possono o non vogliono rimanere nella propria abitazione la risposta è:
strutture residenziali di comunità alloggio».
Chiediamo:
- com'è possibile che la Regione Piemonte abbia
fornito risposte tanto smaccatamente false? Nel 1992 non c'era in Piemonte un
solo servizio di assistenza domiciliare integrata. I finanziamenti statali
(quasi 9 miliardi) ricevuti dalla Regione Piemonte in data 16 febbraio 1990
non erano stati ancora trasferiti alle USSL al momento dell'effettuazione
dell'indagine del Consiglio d'Europa;
- per quale motivo nel rapporto del Consiglio
d'Europa si osannano le comunità alloggio per anziani, quando la Giunta
regionale (e anche l'Assessore all'assistenza del Comune di Torino) nel
periodo 1985/1993 hanno sempre e duramente boicottato questo servizio?
- per quale motivo la Regione Piemonte non ha fornito
alcuna notizia circa il trattamento fatto agli anziani malati cronici non
autosufficienti? Si vergognava, forse, di far conoscere che non ne riconosceva
nemmeno lo status dei malati?
(1) Cfr. la scheda predisposta dall'Assessorato ai servizi
sociali della Regione Emilia-Romagna per la valutazione della non
autosufficienza, in Prospettive
assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre 1993, pag. 3.
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