Notiziario dell'Unione per la lotta contro
l'emarginazione sociale
CONTRIBUTI ECONOMICI A
CARICO DEGLI ASSISTITI E DEI LORO CONGIUNTI
Riportiamo
il comunicato-stampa emesso dal CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli
assistiti nel giugno 1994, comunicato che riassume le esperienze assunte negli
ultimi anni, finora sempre con esito positivo.
In base
alle leggi vigenti gli enti pubblici non possono pretendere contributi
economici dai parenti (compresi quelli tenuti agli alimenti) di persone assistite.
È ancora assai diffusa la richiesta (illegale) di
contributi, spesso cospicui (anche 3-4 milioni al mese) avanzata da enti
pubblici nei confronti dei parenti di persone assistite.
Si
tratta di una richiesta illegale, in quanto non è prevista dalle leggi vigenti.
Gli enti pubblici sono obbligati a fornire assistenza
alle persone maggiorenni sprovviste dei mezzi necessari per vivere che non sono
in grado di svolgere attività lavorativa (art. 38 della Costituzione)
indipendentemente dalla situazione economica dei parenti.
In base alle leggi vigenti gli alimenti possono (non
devono) essere richiesti esclusivamente dagli interessati o dai loro tutori e
da nessun altro soggetto, ivi compresi gli enti pubblici: Comuni, USL,
Province.
Pertanto i parenti (compresi quelli tenuti agli
alimenti) di persone assistite (anziani autosufficienti o con limitata o nulla
autonomia, handicappati, ecc.) non sono obbligati a versare contributi
economici agli enti pubblici. Nei casi in cui i parenti abbiano sottoscritto un
impegno per il versamento di contributi, essi possono in qualsiasi momento
inviare la disdetta.
Su questo problema il CSA - Comitato per la difesa
dei diritti degli assistiti (Via Artisti 36, 10124 Torino, tel.
011-812.23.27/812.44.69 fax 011-812.25.95) che opera ininterrottamente dal
1970, fornisce consulenza gratuita.
Riferimenti giuridici
- MASSIMO DOGLIOTTI, Obbligo alimentare e prestazione
assistenziale, Prospettive assistenziali,
n. 72, ottobre-dicembre 1985; I diritti dell'anziano, La rivista trimestrale di diritto e procedura civile, settembre
1987; Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti
tenuti agli alimenti di persone assistite, Prospettive
assistenziali, n. 87, luglio-settembre 1989; II diritto alla salute spetta
a tutti i cittadini... tranne che agli anziani non autosufficienti..., Giurisprudenza italiana, ottobre 1993,
pag. 679 e segg.; Doveri familiari e obbligazione alimentare, Giuffrè Editore,
Milano, 1994;
- GASPARE LISELLA, Rilevanza della condizione di
anziano nell'ordinamento giuridico, in Pasquale Stanzione (a cura di), Anziani
e tutele giuridiche, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991;
- PIETRO RESCIGNO, L'assistenza agli anziani non
autosufficienti: notazioni civilistiche, Giurisprudenza
italiana, ottobre 1993, pag. 687 e segg.
CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA
FREQUENZA DI CENTRI DIURNI DA PARTE DI HANDICAPPATI INTELLETTIVI ADULTI
Com'è noto la frequenza dei centri diurni è un
sostegno concreto per gli handicappati, che a causa della gravità delle loro
condizioni psico-fisiche non sono in grado di svolgere alcuna attività
lavorativa proficua, e per i loro congiunti. Nello stesso tempo i centri diurni
sono un servizio che riduce notevolmente le richieste di ricovero.
I Comuni e le USL dovrebbero quindi essere
concretamente riconoscenti ai genitori e ai congiunti che continuano ad
assisterli a casa loro, nonostante che i genitori e i congiunti stessi non
abbiano alcun obbligo giuridico.
Ne consegue che Comuni e USL non dovrebbero richiedere
una lira per la frequenza di centri diurni da parte di handicappati
intellettivi maggiorenni, poiché la frequenza stessa non solo è alternativa al
ricovero in istituto, ma determina costi di gran lunga inferiori.
Inoltre, la frequenza dei centri diurni dovrebbe
essere gratuita per gli handicappati intellettivi maggiorenni che hanno quale
unico reddito la pensione attualmente di L. 350.000, in quanto tale entrata non
è sufficiente per le esigenze fondamentali di vita (vitto, vestiario, ecc.).
Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento
si ricorda che da un lato essa non costituisce reddito e d'altro lato che
l'importo relativo è ampiamente insufficiente perché la persona handicappata
possa ottenere gli aiuti necessari alla sua mancanza di autonomia.
Si segnala infine che il Comune di Torino da anni non
richiede alcun contributo economico agli handicappati intellettivi maggiorenni,
che frequentano centri diurni, nemmeno per i pasti ed il trasporto.
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