Notiziario dell'Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie
DOCUMENTO
BASE DEL COORDINAMENTO ASSOCIATIVO PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO DEL MINORE
ALLA FAMIGLIA (*)
Le
associazioni e i gruppi che aderiscono al Coordinamento associativo per la promozione
del diritto del minore alla famiglia hanno deciso di approfondire il proprio
impegno creando un collegamento permanente denominato "Dalla parte dei
bambini" che prosegue il lavoro del Coordinamento per la difesa e piena
attuazione della legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori".
A tal
proposito è stato elaborato in data 18 giugno 1994 un documento base, che
ribadisce alcuni punti fondamentali ed irrinunciabili dell'attuale normativa
in materia, e contiene alcune proposte specifiche al Parlamento, al Governo,
alle Regioni ed agli Enti locali.
Il
Coordinamento ha la propria segreteria presso il Centro nazionale per il
volontariato, Via A. Catalani 158, 55100 Lucca, tel. 0583-41.95.00, fax
0583-41.95.01.
Con l'approvazione della legge 4 maggio 1983 n. 184
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", è stato
consolidato il principio del diritto del minore a una famiglia e sono state
inserite una serie di innovazioni e priorità:
a) il diritto del minore ad essere educato
nell'ambito della propria famiglia prevedendo aiuti psico-sociali alle famiglie
in difficoltà;
b) l'affidamento a famiglie, persone singole o
comunità di tipo familiare per quei minori le cui famiglie - nonostante gli
interventi psico-sociali - non sono in grado, per un periodo più o meno lungo,
di provvedere alla loro educazione ed istruzione;
c) l'adozione di quei minori che, dopo gli accertamenti
dell'Autorità giudiziaria minorile, risultino privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la
mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio;
d) il riconoscimento dei diritti del bambino
straniero senza famiglia adottato in Italia sulla base di principi uguali a
quelli in vigore per i minori italiani e la previsione di apposite procedure;
e) la previsione di specifiche sanzioni per chi
specula e traffica, direttamente o indirettamente, sulla vita dei minori,
italiani e stranieri, abbandonati;
f) il ricovero dei minori in istituto è consentito
dalla legge solo nei casi in cui non siano praticabili altre soluzioni più
favorevoli ai minori stessi, con l'implicito riconoscimento delle conseguenze
negative della istituzionalizzazione.
Principi irrinunciabili stabiliti dalla
legge 184/83 e garanzie per una giusta e piena attuazione del diritto del
minore alla famiglia
II diritto di ogni minore a crescere in un ambiente
familiare stabile ed idoneo ad adempiere adeguatamente al compito
insostituibile di favorirne la crescita personale è principio sancito dalla
Costituzione e riconfermato dalla legge 184/83, legge che questo Coordinamento
riconosce come norma fondamentale per la tutela dei diritti dei minori in
difficoltà.
1 - II diritto del minore a crescere
nella sua famiglia
Partendo dalle esigenze e dai diritti della persona
occorre fornire al minore e ai suoi genitori tutto l'aiuto e il sostegno
necessari per far sì che il minore stesso possa rimanere nella sua famiglia e
per impedire che possa essere sottratto ingiustamente, o con l'inganno, ai
suoi congiunti.
II Coordinamento evidenzia a tutt'oggi le gravi
carenze - nelle scelte di politica economica, fiscale, del lavoro e della casa
- di riferimenti al soggetto famiglia che hanno conseguenze dirette ed
indirette nei confronti dei suoi componenti e della stessa comunità.
Proposte
Si ritengono indispensabili:
a) il riconoscimento della centralità del ruolo delle
famiglie come soggetto di riferimento nelle scelte delle politiche, in
particolare nei settori sopra richiamati;
b) un rinnovato impegno nella lotta alla povertà e
all'esclusione sociale;
c) l'incremento e la qualificazione dei servizi sanitari,
sociali e socio-assistenziali nei confronti delle famiglie, con prioritario
riferimento a quelle multiproblematiche.
2 - L'affidamento a famiglie, persone
singole o comunità di tipo familiare
La legge n.
184/1983 prevede che Il minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli
minori, o a una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare al fine
di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione».
II Coordinamento ritiene che quanto previsto dalla
legge 184/83, nei pochi articoli dedicati all'affido familiare, sia del tutto
corretto, anche se le esperienze realizzate in questo campo mettono in rilievo
la necessità che le Regioni integrino il dettato della legge con l'emanazione
di opportune disposizioni aventi carattere normativo ed esplicativo al tempo
stesso.
Studi e ricerche sull'affido familiare fiorenti in
questi ultimi anni sottolineano la crescente disponibilità di famiglie e
persone singole verso l'affidamento di minori anche con particolari difficoltà:
portatori di handicap fisico o psichico, figli di tossicodipendenti risultati
siero-positivi, ragazze madri con o senza bambino, adolescenti che vogliono
uscire dal circuito penale, ecc.
Si rileva, al riguardo, che molto spesso le disponibilità
degli affidatari non sono promosse dalle istituzioni preposte (Regioni, Enti
locali, Magistratura minorile) e sostenute da servizi adeguati.
Si assiste ancora ad affidamenti disposti senza un
adeguato progetto; la priorità viene sovente data al ricovero del minore in
istituto di assistenza e ci si rivolge talvolta all'affidamento quale
soluzione "miracolistica" che dovrebbe risolvere i guasti prodotti
da anni di istituzionalizzazione.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per i
minori che vivono in famiglie in difficoltà, famiglie che a causa delle carenze
di interventi sociali sono diventate multiproblematiche, con comportamenti
pregiudizievoli per i loro figli.
Altro fenomeno negativo è quello dell'alternanza tra
il ricovero in istituto e la permanenza in famiglia, senza che siano fornite
alle famiglie stesse prestazioni adeguate alla risoluzione dei problemi.
Scarsa diffusione hanno avuto su tutto il territorio
nazionale gli affidamenti consensuali (e cioè realizzati dai servizi sociali
d'intesa con la famiglia d'origine) che andrebbero invece valorizzati e
sviluppati, per le particolari potenzialità di aiuto al bambino e alla sua
famiglia.
Proposte
II Coordinamento ritiene pertanto che le Regioni
debbano emanare disposizioni specifiche di natura legislativa, e prevedere
adeguate norme e finanziamenti nei piani socio-sanitari o socio-assistenziali
per l'istituzione dei servizi nelle zone in cui mancano e per l'adeguamento
alle esigenze in quelle già fornite, nell'ambito delle misure dì prevenzione
dell'abbandono e del disadattamento.
In mancanza di norme regionali, il Coordinamento
chiede che gli Enti locali (in particolare i Comuni singoli o associati e le
USL che gestiscono anche le attività assistenziali) predispongano apposite
delibere per l'istituzione di una rete di servizi con personale adeguato,
appositi finanziamenti, in grado di:
- fornire i necessari aiuti psico-sociali alle famiglie
in difficoltà;
- promuovere l'affidamento e reperire, valutare,
selezionare e preparare gli affidatari;
- sostenere i minori, le famiglie d'origine e affidatarie;
- assumere tutte le iniziative necessarie per
favorire il rientro, ove possibile, dei minori in famiglia;
- istituire piccole comunità di tipo familiare di
pronto intervento;
- attivare la vigilanza e il controllo sugli istituti
di assistenza;
- assicurare la collaborazione con le Autorità
giudiziarie minorili secondo quanto prescrive l'art. 23 del DPR 616/1977.
Fra le norme suddette vanno inserite quelle
concernenti il rimborso spese per gli affidatari, gli assegni familiari, le
prestazioni previdenziali, secondo quanto previsto dall'art. 80 della legge
184/83. II rimborso spese dovrebbe essere più consistente per gli affidamenti
di minori malati o handicappati.
3 - Adozione di minori italiani e
stranieri
Il minore in
situazione di abbandono morale e materiale sia italiano che straniero, ha
diritto ad essere adottato da parte di coniugi la cui idoneità educativa ed
affettiva all'adozione sia preventivamente ed accuratamente valutata e
preparata che abbiano un'età compatibile con i bisogni del minore stesso e con
gli impegni che il ruolo genitoriale comporta.
Pertanto deve essere mantenuta l'attuale differenza
di età massima e minima fra adottandi e adottati.
II Coordinamento ritiene utile per la crescita del
bambino la presenza di ambo i genitori e sottolinea che nel nostro paese esiste
un numero larghissimo di famiglie disponibili all'adozione, in grado di
assicurare le condizioni ottimali di crescita di un minore. La coppia
genitoriale costituisce inoltre la miglior garanzia del diritto del minore
adottabile ad una famiglia completa.
L'adozione internazionale deve essere considerata un
efficace ma estremo intervento a favore di quei minori che versano
effettivamente in situazioni di abbandono e ai quali non è possibile assicurare
un idoneo inserimento familiare nel loro paese di origine.
Tutto il procedimento adozionale deve essere
espletato in modo rigoroso sia per l'adozione nazionale che per quella
internazionale, e deve fondarsi su precise ed universali garanzie di tutela
del diritto del minore, garanzie assicurate dall'Autorità giudiziaria minorile
con la fattiva collaborazione dei servizi sociali locali.
Per l'adozione di minori italiani il Coordinamento
conferma la piena validità delle norme concernenti la segnalazione dei minori
ricoverati in istituto e di quelli in presunta situazione di abbandono, la
procedura relativa all'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale,
la dichiarazione di adottabilità, la scelta della famiglia adottiva,
l'affidamento preadottivo.
Il Coordinamento ritiene assolutamente inaccettabile
la riproposizione di una concezione privatistica e contrattualistica della
adozione nazionale ed internazionale (adozione contrattata consensualmente
dalle famiglie d'origine ed adottive), perché i genitori non hanno diritto di
proprietà sul figlio, per evitare nuove forme di mercato di bambini.
L'adozione consensuale oltre tutto costituirebbe un
incentivo alla deresponsabilizzazione delle istituzioni nei confronti delle
famiglie con gravi difficoltà, e delle famiglie stesse, alle quali deve essere
invece fornito un aiuto qualificato e costante per sviluppare pienamente le
loro capacità genitoriali.
I minori dichiarati adottabili hanno tutti sofferto
gravemente (come dimostrano le ricerche svolte negli ultimi decenni in tutto il
mondo) la carenza di cure familiari conseguenti all'abbandono e al loro
ricovero in istituti di assistenza. Hanno quindi ancora maggior necessità di
poter contare sulla presenza e l'affetto di una coppia genitoriale per superare
i loro problemi e affrontare le difficoltà della vita.
Nei casi in cui, per un particolare minore non vi
siano coppie disponibili all'adozione, l'attuale normativa prevede già (art. 44
della legge 184/ 83) la disponibilità da parte di un singolo, e ciò per evitare
al minore la permanenza in una situazione di abbandono e di carenza di cure affettive
ed educative.
Per ciò che concerne l'adozione internazionale,
valgono le stesse considerazioni d,i ordine psico-pedagogico.
In alcuni casi vi è anche il sospetto che i decreti
di idoneità (3611 nel 1992) siano concessi dai Tribunali per i minorenni e (in
caso di ricorso) dalle Corte di appello con superficialità, senza una
approfondito studio della coppia da parte dei servizi territoriali competenti
in grado di evidenziare le loro capacità educative: il fallimento
dell'adozione ha ripercussioni negative non solo sugli adottanti, ma
soprattutto nei confronti dei minori.
I gruppi e le associazioni aderenti al Coordinamento
inoltre evidenziano che l'adozione internazionale è un fenomeno in continua
espansione e la mancanza di accordi specifici fra l'Italia e i Paesi di
provenienza dei minori e la non obbligatorietà dell'intervento di
organizzazioni autorizzate favorisce lo sviluppo - già presente - di traffici
purtroppo non sempre perseguibili dalle vigenti leggi italiane, con o senza
esborso di denaro.
Preoccupante è il traffico illegale (falsi riconoscimenti,
ecc.) che ha assunto il carattere di un vero e proprio mercato dei bambini.
Le diverse forme di traffico dei minori devono essere
stroncate. AI riguardo il Coordinamento ritiene che debbano essere rafforzate
le disposizioni della legge n. 184/83 in modo da colpire tutte le persone
coinvolte nel mercato dei bambini.
Ritiene, inoltre, valide le attuali norme che stabiliscono
l'inidoneità all'affidamento e all'adozione delle persone coinvolte in
traffici di minori.
Tale inidoneità non è dovuta solo ad una esigenza
punitiva, fondata sul diritto, ma è soprattutto il motivo più che sufficiente
per considerare inidonee sul piano educativo le persone coinvolte in traffici
di minori.
Proposte concernenti l'adozione dei
minori stranieri
Il Coordinamento ritiene che, perché l'adozione di
bambini stranieri vengano realizzate, nel pieno rispetto dei principi sopra
richiamati, debbono essere:
- promosse dal Parlamento e dal Governo forme di
collaborazione con la Cooperazione internazionale dirette all'avvio o
potenziamento di progetti di prevenzione dell'abbandono dei minori;
- attivati dal Parlamento e dal Governo in collaborazione
con l'Unione europea accordi bilaterali o multilaterali in materia di adozioni
con i Paesi di provenienza dei minori.
Un esplicito richiamo in tal senso è previsto
dall'art. 11 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, approvata a
New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 179 del 27
maggio 1991, che prevede: «Gli Stati firmatari della presente Convenzione
devono prendere misure appropriate per combattere il trasferimento illecito
verso l'estero dei bambini e il loro mancato rientro. A questo fine gli Stati
firmatari promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o
l'accesso ad accordi esistenti».
II criterio guida nella scelta dei Paesi con i quali
sottoscrivere tali accordi deve ispirarsi unicamente ai bisogni dell'infanzia.
II Coordinamento richiama l'attenzione dei Parlamento
e del Governo sulla necessità che l'art. 28 della legge 184/83 sia reso cogente
e che venga pertanto prevista l'assoluta obbligatorietà del ricorso
all'intervento di organizzazioni appositamente riconosciute, autorizzate e controllate
dai Ministeri competenti italiani quale responsabile della correttezza delle
procedure utilizzate nell'adozione dei minori stranieri.
Dovrà essere svolta un'azione diretta a favorire la
presenza dei suddetti organismi in tutto il territorio nazionale.
Si ritiene altresì che le idoneità dei coniugi
aspiranti all'adozione di un minore straniero debbano essere decretate dai
Tribunali per i minorenni e valutate con la collaborazione dei servizi sociali
territoriali. Tali servizi dovrebbero valutare con particolare attenzione e
professionalità - in considerazione delle sofferenze spesso gravi e prolungate
determinate dalla situazione di abbandono sul minore - le capacità affettive
ed educative degli adottanti necessarie per rispondere alle esigenze specifiche
degli adottati.
Nella valutazione e preparazione delle coppie
occorre, inoltre, tenere conto dell'ambiente culturale di provenienza dei
minori, al fine di assicurare il miglior inserimento familiare possibile.
Proposte per l'adozione dei minori
italiani
Il Coordinamento intende richiamare l'impegno della
Magistratura minorile (Giudici tutelari, Tribunali per i minorenni), degli Enti
locali e delle altre istituzioni preposte, affinché, nell'ambito delle
rispettive competenze:
- si attivino affinché siano immediatamente segnalati
ai Tribunali per i minorenni i minori (compresi quelli portatori di handicap o
malati) in presunto stato di abbandono morale e materiale, al fine di
consentire l'immediata apertura del procedimento di adottabilità;
- siano assunte - in particolare - tutte le iniziative
per preparare e selezionare le famiglie disponibili all'adozione di minori
malati o portatori di handicap o grandicelli, assicurando loro adeguati
sostegni durante l'affidamento preadottivo e - se necessario - anche dopo
l'adozione.
4 - Proposte per l'adozione e l'affido
di bambini oltre i 6 anni
II Coordinamento ritiene necessario ed urgente che
il Parlamento equipari a pieno titolo la paternità e la maternità adottiva a
quella biologica ed estenda ai genitori adottivi e agli affidatari le
provvidenze previste dalla legge 9 dicembre 1977 n. 903 relativa alla parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, indipendentemente
dall'età del minore al momento del suo ingresso in famiglia (2° comma art. 80
legge 184/83).
5 - Ricovero dei minori in istituto
Nonostante
siano note le conseguenze estremamente negative del ricovero in istituto, ad
oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge 184/83 sono ancora 40.000 i
minori ricoverati in istituti di assistenza.
Il Coordinamento ritiene intollerabile questa
situazione che è nefasta per i minori.
Proposte
II Coordinamento ritiene necessario ed urgente che
il Parlamento approvi una legge che sia coerente alle priorità di intervento
definite dalla legge 184/83 che consente «il ricovero del minore in un istituto
di assistenza pubblico o privato» solo «ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare» «ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una
persona singola, o ad una comunità di tipo famigliare».
Pertanto la legge dovrebbe differenziare le funzioni
e gli standard delle comunità di tipo familiare dal ruolo e dalle
caratteristiche degli istituti. AI riguardo è inaccettabile che la stessa denominazione
sia usata, ad esempio, per indicare una struttura di 200 posti ed una di 10,
che ha invece le caratteristiche di una comunità di tipo famigliare.
Inoltre la legge dovrebbe definire, nel rispetto
delle priorità enunciate dalla legge 184/83, le incentivazioni per lo sviluppo
della comunità di tipo familiare e il progressivo superamento degli istituti.
6 - Necessità di una legge di riordino
dell'assistenza
Ferma restando l'esigenza di iniziative specifiche
da parte delle Regioni e degli Enti locali, per poter dare piena attuazione
alle priorità di intervento stabilite dalla legge 184/83, è indispensabile che
il Parlamento approvi una organica riforma del settore assistenziale. Ciò anche
allo scopo di definire l'ambito dei diritti e dei doveri delle famiglie e dei
cittadini in difficoltà.
La legge di riforma dovrebbe prevedere quanto segue:
- definizione degli aventi diritto alle prestazioni
assistenziali;
- interventi che obbligatoriamente debbono essere
forniti;
- enti tenuti a provvedere (Stato, Regioni, Comuni
singoli e associati, ecc.) e loro funzioni;
- rapporti fra istituzioni pubbliche e private; -
ruolo del volontariato;
- problemi dei personale e loro qualificazione
professionale.
Nell'attesa del riordino dell'assistenza, si chiede
al Governo l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni
per l'attuazione della legge 184/83 che preveda:
- il richiamo delle priorità previste dalla legge
stessa;
- incentivazione dei servizi primari di aiuto
socio-economico alle famiglie in difficoltà;
- sollecitazione agli Enti locali per una maggiore
diffusione, applicazione e regolamentazione, anche coordinata,
dell'affidamento familiare, per un più attivo sostegno alle famiglie in difficoltà,
al minore, alle famiglie affidatarie, ivi compreso un rimborso spese agli
affidatari.
Su questi temi dovrà esser attività la Conferenza
Stato-Regioni in materia di politiche sociali e minorili.
7 - Ruolo delle Istituzioni private e
del volontariato
Le iniziative di competenza delle Regioni e degli
Enti locali e la legge di riordino dell'assistenza dovranno tenere in attenta
considerazione il ruolo delle istituzioni private, in particolare delle iniziative
del privato sociale, dirette alla creazione e gestione di attività alternative
al ricovero in istituto.
L'Ente pubblico, anche nei casi in cui la gestione
sia affidata al settore privato non può sottrarsi al suo dovere di
programmazione e controllo dei servizi, in modo che al cittadino siano
garantire le necessarie prestazioni.
Dovrà, altresì, essere valorizzato il ruolo del
volontariato, finalizzato soprattutto alla promozione dei diritti delle
famiglie e dei singoli, in particolare dei minori in difficoltà.
AI volontariato si dovrà assegnare la funzione di
ampliare, là dove le condizioni lo permettono, la rete sociale o social network, indispensabile affinché sia la comunità sociale nel suo
insieme a provvedere a capillarizzare l'azione di condivisione e solidarietà
sia nei confronti delle famiglie di origine sia nei confronti delle famiglie
affidatarie e/o adottive.
NEONATO
DI TRENTO ABBANDONATO IN UNA VIGNA
Riportiamo
integralmente il comunicato stampa emesso in data 29 giugno 1994 dal Gruppo
interprofessionale minori-informazione (c/o Ordine dei giornalisti
Piemonte-Valle d'Aosta, corso Stati Uniti 27, Torino, tel. 011-56.23.373).
Ancora una volta, la cronaca ha segnalato il caso di
un neonato abbandonato, a poche ore dal parto, dalla donna che lo ha procreato.
È il caso del bimbo di Trento ritrovato in una vigna. La gravità del gesto
dimostra, fra l'altro, che in situazioni così drammatiche vi sono donne, in
molti casi anche giovanissime, che non sanno di poter partorire in ospedale, senza
mettere a repentaglio la loro salute e la vita del nascituro, pur mantenendo
per sempre il totale anonimato.
Da Torino, il Gruppo interprofessionale minori-informazione,
istituito presso l'Ordine dei giornalisti Piemonte-Valle d'Aosta, rivolge un pressante
appello a tutti i colleghi della carta stampata e dell'informazione
radiotelevisiva perché colgano ogni occasione utile alla sensibilizzazione
dell'opinione pubblica su un problema umano e sociale così delicato e grave,
anche facendo conoscere i contenuti delle leggi vigenti.
Infatti, le donne che non intendono riconoscere il
proprio nato hanno il diritto di partorire in assoluta segretezza negli
ospedali e nelle altre strutture sanitarie e di essere quindi seguite dal punto
di vista medico-infermieristico come ogni altra partoriente, assicurando anche
al neonato le cure di cui ha bisogno. Inoltre, dal 1927, le Province e le
Regioni autonome sono obbligate ad assistere le gestanti in difficoltà
garantendo loro i necessari interventi socio-assistenziali prima, durante e
dopo il parto.
II Gruppo interprofessionale minori-informazione
rivolge analogo appello ai Ministri della Sanità e della famiglia, alle
Regioni e agli Enti locali perché promuovano adeguate campagne di informazione;
dirette a far conoscere anche i servizi cui le gestanti in difficoltà possono
rivolgersi.
ATTI
DEL CONVEGNO DI GENOVA “IL DIRITTO DEL BAMBINO ALLA FAMIGLIA”
Sono disponibili gli atti del convegno svoltosi a
Genova il 16 ottobre 1993 organizzato dalla locale Sezione dell'ANFAA sul tema
"II diritto del bambino alla famiglia: aiuti alle famiglie d'origine,
affidamento e adozione - Problemi e prospettive".
Per ricevere il volume (120 pagine, L. 15.000
comprese le spese di spedizione a mezzo posta), rivolgersi alla Sezione ANFAA
di Genova, tel. 010-56.48.37, tutti i giorni dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle
18,30.
(*)
Hanno finora aderito: Ass. Moncenisio 4; ISTISSS; Coord. genitori democratici;
CIFA; ANFAA; Ai.Bi.; CIAI; Telefono azzurro; Ass. papa Giovanni XXIII;
Movimento Gruppi Famiglia; ARIAE; La Primogenita International Adoption; Ass.
Amici Don Bosco; Amici Missioni Indiane; Ass. Progetto Adozione Accoglienza
(Vicenza); Ass. Insieme Centro Ascolto; Misericordia di Prato - Sez.
Femminile; Ass. Famiglia Sociale Coord. Fermano; Ass. Progetto Accoglienza
(Catania); Nova; CAM; MoVI; CNCA - Commissione Minori; Gruppo Famiglie
Affidatarie (Vicenza); Odissea 33; Coordinamento regionale di tutela dei
minori; ABIEMME; Centro promozione affidi familiari; Ass. "Il Noce".
www.fondazionepromozionesociale.it