Prospettive assistenziali, n. 107, luglio-settembre 1994

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

DOCUMENTO BASE DEL COORDINAMENTO ASSOCIATIVO PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO DEL MINORE ALLA FAMIGLIA (*)

 

Le associazioni e i gruppi che aderiscono al Coordinamento associativo per la promozione del diritto del minore alla famiglia hanno deciso di approfondire il proprio impegno creando un collegamento permanente denominato "Dalla parte dei bambini" che prosegue il lavoro del Coordinamento per la difesa e piena attuazione della legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

A tal proposito è stato elaborato in data 18 giu­gno 1994 un documento base, che ribadisce al­cuni punti fondamentali ed irrinunciabili dell'at­tuale normativa in materia, e contiene alcune proposte specifiche al Parlamento, al Governo, alle Regioni ed agli Enti locali.

Il Coordinamento ha la propria segreteria pres­so il Centro nazionale per il volontariato, Via A. Catalani 158, 55100 Lucca, tel. 0583-41.95.00, fax 0583-41.95.01.

 

Con l'approvazione della legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affida­mento dei minori", è stato consolidato il princi­pio del diritto del minore a una famiglia e sono state inserite una serie di innovazioni e priorità:

a) il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia prevedendo aiuti psico-sociali alle famiglie in difficoltà;

b) l'affidamento a famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare per quei minori le cui famiglie - nonostante gli interventi psico-sociali - non sono in grado, per un periodo più o meno lungo, di provvedere alla loro educazione ed istruzione;

c) l'adozione di quei minori che, dopo gli ac­certamenti dell'Autorità giudiziaria minorile, ri­sultino privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provve­dervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio;

d) il riconoscimento dei diritti del bambino straniero senza famiglia adottato in Italia sulla base di principi uguali a quelli in vigore per i mi­nori italiani e la previsione di apposite procedu­re;

e) la previsione di specifiche sanzioni per chi specula e traffica, direttamente o indirettamente, sulla vita dei minori, italiani e stranieri, abbando­nati;

f) il ricovero dei minori in istituto è consentito dalla legge solo nei casi in cui non siano prati­cabili altre soluzioni più favorevoli ai minori stes­si, con l'implicito riconoscimento delle conse­guenze negative della istituzionalizzazione.

 

Principi irrinunciabili stabiliti dalla legge 184/83 e garanzie per una giusta e piena attuazione del diritto del minore alla famiglia

II diritto di ogni minore a crescere in un am­biente familiare stabile ed idoneo ad adempiere adeguatamente al compito insostituibile di favo­rirne la crescita personale è principio sancito dalla Costituzione e riconfermato dalla legge 184/83, legge che questo Coordinamento rico­nosce come norma fondamentale per la tutela dei diritti dei minori in difficoltà.

 

1 - II diritto del minore a crescere nella sua famiglia

Partendo dalle esigenze e dai diritti della per­sona occorre fornire al minore e ai suoi genitori tutto l'aiuto e il sostegno necessari per far sì che il minore stesso possa rimanere nella sua fami­glia e per impedire che possa essere sottratto in­giustamente, o con l'inganno, ai suoi congiunti.

II Coordinamento evidenzia a tutt'oggi le gravi carenze - nelle scelte di politica economica, fi­scale, del lavoro e della casa - di riferimenti al soggetto famiglia che hanno conseguenze diret­te ed indirette nei confronti dei suoi componenti e della stessa comunità.

 

Proposte

Si ritengono indispensabili:

a) il riconoscimento della centralità del ruolo delle famiglie come soggetto di riferimento nelle scelte delle politiche, in particolare nei settori sopra richiamati;

b) un rinnovato impegno nella lotta alla pover­tà e all'esclusione sociale;

c) l'incremento e la qualificazione dei servizi sanitari, sociali e socio-assistenziali nei con­fronti delle famiglie, con prioritario riferimento a quelle multiproblematiche.

 

2 - L'affidamento a famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare

La legge n. 184/1983 prevede che Il minore «temporaneamente privo di un ambiente familia­re idoneo può essere affidato ad un'altra fami­glia, possibilmente con figli minori, o a una per­sona singola, o ad una comunità di tipo familiare al fine di assicurargli il mantenimento, l'educa­zione e l'istruzione».

II Coordinamento ritiene che quanto previsto dalla legge 184/83, nei pochi articoli dedicati all'affido familiare, sia del tutto corretto, anche se le esperienze realizzate in questo campo mettono in rilievo la necessità che le Regioni in­tegrino il dettato della legge con l'emanazione di opportune disposizioni aventi carattere normati­vo ed esplicativo al tempo stesso.

Studi e ricerche sull'affido familiare fiorenti in questi ultimi anni sottolineano la crescente di­sponibilità di famiglie e persone singole verso l'affidamento di minori anche con particolari dif­ficoltà: portatori di handicap fisico o psichico, fi­gli di tossicodipendenti risultati siero-positivi, ragazze madri con o senza bambino, adole­scenti che vogliono uscire dal circuito penale, ecc.

Si rileva, al riguardo, che molto spesso le di­sponibilità degli affidatari non sono promosse dalle istituzioni preposte (Regioni, Enti locali, Magistratura minorile) e sostenute da servizi adeguati.

Si assiste ancora ad affidamenti disposti sen­za un adeguato progetto; la priorità viene soven­te data al ricovero del minore in istituto di assi­stenza e ci si rivolge talvolta all'affidamento qua­le soluzione "miracolistica" che dovrebbe risol­vere i guasti prodotti da anni di istituzionalizza­zione.

Analoghe considerazioni possono essere fat­te per i minori che vivono in famiglie in difficoltà, famiglie che a causa delle carenze di interventi sociali sono diventate multiproblematiche, con comportamenti pregiudizievoli per i loro figli.

Altro fenomeno negativo è quello dell'alter­nanza tra il ricovero in istituto e la permanenza in famiglia, senza che siano fornite alle famiglie stesse prestazioni adeguate alla risoluzione dei problemi.

Scarsa diffusione hanno avuto su tutto il terri­torio nazionale gli affidamenti consensuali (e cioè realizzati dai servizi sociali d'intesa con la famiglia d'origine) che andrebbero invece valo­rizzati e sviluppati, per le particolari potenzialità di aiuto al bambino e alla sua famiglia.

 

Proposte

II Coordinamento ritiene pertanto che le Re­gioni debbano emanare disposizioni specifiche di natura legislativa, e prevedere adeguate nor­me e finanziamenti nei piani socio-sanitari o so­cio-assistenziali per l'istituzione dei servizi nelle zone in cui mancano e per l'adeguamento alle esigenze in quelle già fornite, nell'ambito delle misure dì prevenzione dell'abbandono e del di­sadattamento.

In mancanza di norme regionali, il Coordina­mento chiede che gli Enti locali (in particolare i Comuni singoli o associati e le USL che gesti­scono anche le attività assistenziali) predispon­gano apposite delibere per l'istituzione di una rete di servizi con personale adeguato, appositi finanziamenti, in grado di:

- fornire i necessari aiuti psico-sociali alle fa­miglie in difficoltà;

- promuovere l'affidamento e reperire, valuta­re, selezionare e preparare gli affidatari;

- sostenere i minori, le famiglie d'origine e af­fidatarie;

- assumere tutte le iniziative necessarie per favorire il rientro, ove possibile, dei minori in fa­miglia;

- istituire piccole comunità di tipo familiare di pronto intervento;

- attivare la vigilanza e il controllo sugli istituti di assistenza;

- assicurare la collaborazione con le Autorità giudiziarie minorili secondo quanto prescrive l'art. 23 del DPR 616/1977.

Fra le norme suddette vanno inserite quelle concernenti il rimborso spese per gli affidatari, gli assegni familiari, le prestazioni previdenziali, secondo quanto previsto dall'art. 80 della legge 184/83. II rimborso spese dovrebbe essere più consistente per gli affidamenti di minori malati o handicappati.

 

3 - Adozione di minori italiani e stranieri

Il minore in situazione di abbandono morale e materiale sia italiano che straniero, ha diritto ad essere adottato da parte di coniugi la cui idoneità educativa ed affettiva all'adozione sia preventiva­mente ed accuratamente valutata e preparata che abbiano un'età compatibile con i bisogni del minore stesso e con gli impegni che il ruolo geni­toriale comporta.

Pertanto deve essere mantenuta l'attuale dif­ferenza di età massima e minima fra adottandi e adottati.

II Coordinamento ritiene utile per la crescita del bambino la presenza di ambo i genitori e sottolinea che nel nostro paese esiste un nume­ro larghissimo di famiglie disponibili all'adozio­ne, in grado di assicurare le condizioni ottimali di crescita di un minore. La coppia genitoriale costituisce inoltre la miglior garanzia del diritto del minore adottabile ad una famiglia completa.

L'adozione internazionale deve essere consi­derata un efficace ma estremo intervento a favo­re di quei minori che versano effettivamente in situazioni di abbandono e ai quali non è possibi­le assicurare un idoneo inserimento familiare nel loro paese di origine.

Tutto il procedimento adozionale deve essere espletato in modo rigoroso sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, e deve fondarsi su precise ed universali garanzie di tu­tela del diritto del minore, garanzie assicurate dall'Autorità giudiziaria minorile con la fattiva collaborazione dei servizi sociali locali.

Per l'adozione di minori italiani il Coordina­mento conferma la piena validità delle norme concernenti la segnalazione dei minori ricovera­ti in istituto e di quelli in presunta situazione di abbandono, la procedura relativa all'accerta­mento dello stato di abbandono morale e mate­riale, la dichiarazione di adottabilità, la scelta della famiglia adottiva, l'affidamento preadottivo.

Il Coordinamento ritiene assolutamente inac­cettabile la riproposizione di una concezione privatistica e contrattualistica della adozione na­zionale ed internazionale (adozione contrattata consensualmente dalle famiglie d'origine ed adottive), perché i genitori non hanno diritto di proprietà sul figlio, per evitare nuove forme di mercato di bambini.

L'adozione consensuale oltre tutto costitui­rebbe un incentivo alla deresponsabilizzazione delle istituzioni nei confronti delle famiglie con gravi difficoltà, e delle famiglie stesse, alle quali deve essere invece fornito un aiuto qualificato e costante per sviluppare pienamente le loro ca­pacità genitoriali.

I minori dichiarati adottabili hanno tutti soffer­to gravemente (come dimostrano le ricerche svolte negli ultimi decenni in tutto il mondo) la carenza di cure familiari conseguenti all'abban­dono e al loro ricovero in istituti di assistenza. Hanno quindi ancora maggior necessità di poter contare sulla presenza e l'affetto di una coppia genitoriale per superare i loro problemi e affron­tare le difficoltà della vita.

Nei casi in cui, per un particolare minore non vi siano coppie disponibili all'adozione, l'attuale normativa prevede già (art. 44 della legge 184/ 83) la disponibilità da parte di un singolo, e ciò per evitare al minore la permanenza in una si­tuazione di abbandono e di carenza di cure af­fettive ed educative.

Per ciò che concerne l'adozione internaziona­le, valgono le stesse considerazioni d,i ordine psico-pedagogico.

In alcuni casi vi è anche il sospetto che i de­creti di idoneità (3611 nel 1992) siano concessi dai Tribunali per i minorenni e (in caso di ricor­so) dalle Corte di appello con superficialità, sen­za una approfondito studio della coppia da par­te dei servizi territoriali competenti in grado di evidenziare le loro capacità educative: il falli­mento dell'adozione ha ripercussioni negative non solo sugli adottanti, ma soprattutto nei con­fronti dei minori.

I gruppi e le associazioni aderenti al Coordi­namento inoltre evidenziano che l'adozione in­ternazionale è un fenomeno in continua espan­sione e la mancanza di accordi specifici fra l'Ita­lia e i Paesi di provenienza dei minori e la non obbligatorietà dell'intervento di organizzazioni autorizzate favorisce lo sviluppo - già presente - di traffici purtroppo non sempre perseguibili dalle vigenti leggi italiane, con o senza esborso di denaro.

Preoccupante è il traffico illegale (falsi ricono­scimenti, ecc.) che ha assunto il carattere di un vero e proprio mercato dei bambini.

Le diverse forme di traffico dei minori devono essere stroncate. AI riguardo il Coordinamento ritiene che debbano essere rafforzate le dispo­sizioni della legge n. 184/83 in modo da colpire tutte le persone coinvolte nel mercato dei bam­bini.

Ritiene, inoltre, valide le attuali norme che sta­biliscono l'inidoneità all'affidamento e all'adozio­ne delle persone coinvolte in traffici di minori.

Tale inidoneità non è dovuta solo ad una esi­genza punitiva, fondata sul diritto, ma è soprat­tutto il motivo più che sufficiente per considera­re inidonee sul piano educativo le persone coin­volte in traffici di minori.

 

Proposte concernenti l'adozione dei minori stranieri

Il Coordinamento ritiene che, perché l'adozio­ne di bambini stranieri vengano realizzate, nel pieno rispetto dei principi sopra richiamati, deb­bono essere:

- promosse dal Parlamento e dal Governo forme di collaborazione con la Cooperazione in­ternazionale dirette all'avvio o potenziamento di progetti di prevenzione dell'abbandono dei mi­nori;

- attivati dal Parlamento e dal Governo in col­laborazione con l'Unione europea accordi bila­terali o multilaterali in materia di adozioni con i Paesi di provenienza dei minori.

Un esplicito richiamo in tal senso è previsto dall'art. 11 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novem­bre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 179 del 27 maggio 1991, che prevede: «Gli Stati firmatari della presente Convenzione devono prendere misure appropriate per combattere il trasferimento illecito verso l'estero dei bambini e il loro mancato rientro. A questo fine gli Stati firmatari promuoveranno la conclusione di ac­cordi bilaterali o multilaterali o l'accesso ad ac­cordi esistenti».

II criterio guida nella scelta dei Paesi con i quali sottoscrivere tali accordi deve ispirarsi unicamente ai bisogni dell'infanzia.

II Coordinamento richiama l'attenzione dei Parlamento e del Governo sulla necessità che l'art. 28 della legge 184/83 sia reso cogente e che venga pertanto prevista l'assoluta obbliga­torietà del ricorso all'intervento di organizzazioni appositamente riconosciute, autorizzate e con­trollate dai Ministeri competenti italiani quale re­sponsabile della correttezza delle procedure utilizzate nell'adozione dei minori stranieri.

Dovrà essere svolta un'azione diretta a favori­re la presenza dei suddetti organismi in tutto il territorio nazionale.

Si ritiene altresì che le idoneità dei coniugi aspiranti all'adozione di un minore straniero debbano essere decretate dai Tribunali per i minorenni e valutate con la collaborazione dei servizi sociali territoriali. Tali servizi dovrebbero valutare con particolare attenzione e professio­nalità - in considerazione delle sofferenze spesso gravi e prolungate determinate dalla si­tuazione di abbandono sul minore - le capacità affettive ed educative degli adottanti necessarie per rispondere alle esigenze specifiche degli adottati.

Nella valutazione e preparazione delle coppie occorre, inoltre, tenere conto dell'ambiente cultu­rale di provenienza dei minori, al fine di assicura­re il miglior inserimento familiare possibile.

 

Proposte per l'adozione dei minori italiani

Il Coordinamento intende richiamare l'impe­gno della Magistratura minorile (Giudici tutelari, Tribunali per i minorenni), degli Enti locali e delle altre istituzioni preposte, affinché, nell'ambito delle rispettive competenze:

- si attivino affinché siano immediatamente segnalati ai Tribunali per i minorenni i minori (compresi quelli portatori di handicap o malati) in presunto stato di abbandono morale e mate­riale, al fine di consentire l'immediata apertura del procedimento di adottabilità;

- siano assunte - in particolare - tutte le ini­ziative per preparare e selezionare le famiglie disponibili all'adozione di minori malati o porta­tori di handicap o grandicelli, assicurando loro adeguati sostegni durante l'affidamento prea­dottivo e - se necessario - anche dopo l'ado­zione.

 

4 - Proposte per l'adozione e l'affido di bambini oltre i 6 anni

II Coordinamento ritiene necessario ed urgen­te che il Parlamento equipari a pieno titolo la pa­ternità e la maternità adottiva a quella biologica ed estenda ai genitori adottivi e agli affidatari le provvidenze previste dalla legge 9 dicembre 1977 n. 903 relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, indipenden­temente dall'età del minore al momento del suo ingresso in famiglia (2° comma art. 80 legge 184/83).

 

5 - Ricovero dei minori in istituto

Nonostante siano note le conseguenze estre­mamente negative del ricovero in istituto, ad oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge 184/83 sono ancora 40.000 i minori ricoverati in istituti di assistenza.

Il Coordinamento ritiene intollerabile questa situazione che è nefasta per i minori.

 

Proposte

II Coordinamento ritiene necessario ed urgen­te che il Parlamento approvi una legge che sia coerente alle priorità di intervento definite dalla legge 184/83 che consente «il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato» solo «ove non sia possibile un conve­niente affidamento familiare» «ad un'altra fami­glia, possibilmente con figli minori o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo fami­gliare».

Pertanto la legge dovrebbe differenziare le funzioni e gli standard delle comunità di tipo fa­miliare dal ruolo e dalle caratteristiche degli isti­tuti. AI riguardo è inaccettabile che la stessa de­nominazione sia usata, ad esempio, per indicare una struttura di 200 posti ed una di 10, che ha invece le caratteristiche di una comunità di tipo famigliare.

Inoltre la legge dovrebbe definire, nel rispetto delle priorità enunciate dalla legge 184/83, le in­centivazioni per lo sviluppo della comunità di ti­po familiare e il progressivo superamento degli istituti.

 

6 - Necessità di una legge di riordino dell'assistenza

Ferma restando l'esigenza di iniziative spe­cifiche da parte delle Regioni e degli Enti locali, per poter dare piena attuazione alle priorità di intervento stabilite dalla legge 184/83, è indispensabile che il Parlamento approvi una organica riforma del settore assistenziale. Ciò anche allo scopo di definire l'ambito dei diritti e dei doveri delle famiglie e dei cittadini in diffi­coltà.

La legge di riforma dovrebbe prevedere quan­to segue:

- definizione degli aventi diritto alle prestazio­ni assistenziali;

- interventi che obbligatoriamente debbono essere forniti;

- enti tenuti a provvedere (Stato, Regioni, Co­muni singoli e associati, ecc.) e loro funzioni;

- rapporti fra istituzioni pubbliche e private; - ruolo del volontariato;

- problemi dei personale e loro qualificazio­ne professionale.

Nell'attesa del riordino dell'assistenza, si chiede al Governo l'emanazione di un atto di in­dirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attua­zione della legge 184/83 che preveda:

- il richiamo delle priorità previste dalla legge stessa;

- incentivazione dei servizi primari di aiuto socio-economico alle famiglie in difficoltà;

- sollecitazione agli Enti locali per una mag­giore diffusione, applicazione e regolamentazio­ne, anche coordinata, dell'affidamento familiare, per un più attivo sostegno alle famiglie in diffi­coltà, al minore, alle famiglie affidatarie, ivi com­preso un rimborso spese agli affidatari.

Su questi temi dovrà esser attività la Confe­renza Stato-Regioni in materia di politiche so­ciali e minorili.

 

7 - Ruolo delle Istituzioni private e del volontariato

Le iniziative di competenza delle Regioni e de­gli Enti locali e la legge di riordino dell'assisten­za dovranno tenere in attenta considerazione il ruolo delle istituzioni private, in particolare delle iniziative del privato sociale, dirette alla creazio­ne e gestione di attività alternative al ricovero in istituto.

L'Ente pubblico, anche nei casi in cui la ge­stione sia affidata al settore privato non può sot­trarsi al suo dovere di programmazione e con­trollo dei servizi, in modo che al cittadino siano garantire le necessarie prestazioni.

Dovrà, altresì, essere valorizzato il ruolo del volontariato, finalizzato soprattutto alla promo­zione dei diritti delle famiglie e dei singoli, in par­ticolare dei minori in difficoltà.

AI volontariato si dovrà assegnare la funzione di ampliare, là dove le condizioni lo permettono, la rete sociale o social network, indispensabile affinché sia la comunità sociale nel suo insieme a provvedere a capillarizzare l'azione di condivi­sione e solidarietà sia nei confronti delle fami­glie di origine sia nei confronti delle famiglie affi­datarie e/o adottive.

 

 

NEONATO DI TRENTO ABBANDONATO IN UNA VIGNA

 

Riportiamo integralmente il comunicato stam­pa emesso in data 29 giugno 1994 dal Gruppo interprofessionale minori-informazione (c/o Ordi­ne dei giornalisti Piemonte-Valle d'Aosta, corso Stati Uniti 27, Torino, tel. 011-56.23.373).

 

Ancora una volta, la cronaca ha segnalato il caso di un neonato abbandonato, a poche ore dal parto, dalla donna che lo ha procreato. È il caso del bimbo di Trento ritrovato in una vigna. La gravità del gesto dimostra, fra l'altro, che in situazioni così drammatiche vi sono donne, in molti casi anche giovanissime, che non sanno di poter partorire in ospedale, senza mettere a re­pentaglio la loro salute e la vita del nascituro, pur mantenendo per sempre il totale anonimato.

Da Torino, il Gruppo interprofessionale mino­ri-informazione, istituito presso l'Ordine dei gior­nalisti Piemonte-Valle d'Aosta, rivolge un pres­sante appello a tutti i colleghi della carta stam­pata e dell'informazione radiotelevisiva perché colgano ogni occasione utile alla sensibilizza­zione dell'opinione pubblica su un problema umano e sociale così delicato e grave, anche fa­cendo conoscere i contenuti delle leggi vigenti.

Infatti, le donne che non intendono riconosce­re il proprio nato hanno il diritto di partorire in assoluta segretezza negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie e di essere quindi seguite dal punto di vista medico-infermieristico come ogni altra partoriente, assicurando anche al neonato le cure di cui ha bisogno. Inoltre, dal 1927, le Province e le Regioni autonome sono obbligate ad assistere le gestanti in difficoltà garantendo loro i necessari interventi socio-assistenziali pri­ma, durante e dopo il parto.

II Gruppo interprofessionale minori-informa­zione rivolge analogo appello ai Ministri della Sa­nità e della famiglia, alle Regioni e agli Enti locali perché promuovano adeguate campagne di in­formazione; dirette a far conoscere anche i servizi cui le gestanti in difficoltà possono rivolgersi.

 

 

ATTI DEL CONVEGNO DI GENOVA IL DIRITTO DEL BAMBINO ALLA FAMIGLIA”

 

Sono disponibili gli atti del convegno svoltosi a Genova il 16 ottobre 1993 organizzato dalla lo­cale Sezione dell'ANFAA sul tema "II diritto del bambino alla famiglia: aiuti alle famiglie d'origi­ne, affidamento e adozione - Problemi e pro­spettive".

Per ricevere il volume (120 pagine, L. 15.000 comprese le spese di spedizione a mezzo po­sta), rivolgersi alla Sezione ANFAA di Genova, tel. 010-56.48.37, tutti i giorni dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30.

 

 

 

 

(*) Hanno finora aderito: Ass. Moncenisio 4; ISTISSS; Coord. genitori democratici; CIFA; ANFAA; Ai.Bi.; CIAI; Telefono azzurro; Ass. papa Giovanni XXIII; Movimento Gruppi Famiglia; ARIAE; La Primogenita International Adoption; Ass. Amici Don Bosco; Amici Missioni Indiane; Ass. Progetto Adozione Accoglienza (Vicenza); Ass. Insie­me Centro Ascolto; Misericordia di Prato - Sez. Femminile; Ass. Famiglia Sociale Coord. Fermano; Ass. Progetto Ac­coglienza (Catania); Nova; CAM; MoVI; CNCA - Commis­sione Minori; Gruppo Famiglie Affidatarie (Vicenza); Odis­sea 33; Coordinamento regionale di tutela dei minori; ABIEMME; Centro promozione affidi familiari; Ass. "Il Noce".

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it