Prospettive assistenziali, n. 108, ottobre-dicembre
1994
Notiziario dell'Unione per la lotta
contro l'emarginazione sociale
L'ULSS
SCARICA UN’ANZIANA CRONICA NON AUTOSUFFICIENTE IL COMUNE DI VENEZIA ACCETTA IL
SOPRUSO
Riportiamo
la lettera inviata in data 11 agosto 1994 da Elena Brugnone, Coordinatrice
della sezione dell'Ulces di Venezia, al Commissario dell'ULSS (Unità locale
dei servizi sanitari e sociali) di Venezia, al Sindaco della stessa città e al
Direttore generale dell'IRE (Istituzioni di ricovero e di educazione) del
capoluogo veneto.
Le scrivo per deplorare vivamente il
suo comportamento in relazione al caso della signora V.F. ved. T. segnalatomi dai familiari della stessa. Le
ricordo gli antefatti. La signora V.F., nata a Venezia nel 1903, è stata ricoverata
per malattia psichiatrica nell'ospedale S. Clemente di Venezia per ben 44
anni, dal 1948 al 1992. La signora è stata poi trasferita presso la Casa di
riposo Ss. Giovanni e Paolo in rapporto di convenzione fra l'IRE e I'ULSS n. 16
di Venezia.
In data 30 giugno 1993
(deliberazione 001644), nella sua qualità di Amministratore straordinario, lei
ha deliberato la disdetta della convenzione con l'IRE relativa al caso della signora
V.F., con efficacia a partire dal 1° ottobre 1993. Successivamente ha comunicato
con lettera del 13 gennaio 1994 (prot. n. 94/870/ CONV) alla figlia della
signora V.F. che la madre era guarita e che quindi «cessa dal 30 settembre
1993 la competenza di questa ULSS per quanto riguarda l'assistenza sanitaria».
In data 22 marzo 1994 (prot. n.
94/8003/ CONV), rispondendo alle perplessità dei familiari sulla incredibile
guarigione della loro congiunta dopo 47 anni di malattia, ha scritto che la signora
non presenta una «patologia psichiatrica attiva o prevalente», ma solamente «una
pregressa patologia psichiatrica attualmente spenta od attenuata,
concomitante con altre patologie ad andamento cronico-invalidante». Non è
quindi «più realizzabile un programma terapeutico-riabilitativo il quale solo
può giustificare l'assistenza sanitaria da parte di questa ULSS». Lei ha
concluso che l'assistenza della signora V.F. «data la situazione, rientra
nell'attività socio-assistenziale per le persone anziane non autosufficienti
gestite dal Comune di Venezia».
Le faccio presente che inguaribile non significa incurabile e che le ULSS hanno il dovere
di assicurare anche agli anziani malati cronici non autosufficienti le cure
sanitarie, comprese quelle ospedaliere, senza limiti di durata. II suo comportamento
nei confronti della signora V.F. risulta pertanto in palese violazione delle
disposizioni di legge in materia: L. n. 692/1955, art. 29 L. n. 132/1968, L. n. 180/178, L. n. 833/1978.
Al riguardo le segnalo i seguenti pareri di autorevoli giuristi:
- M. Dogliotti, I diritti dell'anziano, in "La rivista trimestrale di diritto
e procedura civile", settembre 1987;
- M. Dogliotti, Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai
parenti tenuti agli alimenti di persone assistite, in "Prospettive
assistenziali", luglio-settembre 1989;
- M. Dogliotti, Il diritto alla salute spetta a tutti i cittadini... tranne che agli
anziani non autosufficienti, in "Giurisprudenza italiana",
ottobre 1993;
- M. Dogliotti, Doveri
familiari e obbligazione alimentare, Giuffrè, 1993;
- G. Lisella, Rilevanza della condizione di anziano nell'ordinamento giuridico,
in P. Stanzione (a cura di), Anziani e
tutele giuridiche, Ed. Scientifiche It., Napoli 1991;
- V. Oddone, commento alla sentenza
del Pretore di Bologna del 21 dicembre 1992, in "Il diritto di famiglia e delle persone",
luglio-settembre 1993;
- P. Rescigno, L'assistenza agli anziani non autosufficienti: notazioni civilistiche,
in "Giurisprudenza italiana", ottobre 1993;
e la seguente giurisprudenza in materia:
- sentenza del Giudice Conciliatore
di Torino avv. M. Bouvet del 11 novembre 1991 (cfr. Causa vinta con il comune di Torino in materia di anziani cronici non
autosufficienti, in "Prospettive assistenziali", aprile-giugno
1992);
- sentenza del Pretore di Bologna
dott. B. Ciccone del 21 dicembre 1992 (cfr. Causa vinta sul diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle
cure ospedaliere, in "Prospettive assistenziali", gennaio-marzo
1993);
- sentenza del Pretore del Lavoro di
Milano dott.ssa Porcelli del 4 maggio 1994 (cfr. Un'altra causa vinta sul diritto degli anziani cronici non
autosufficienti alle cure ospedaliere, in "Prospettive
assistenziali", aprile-giugno 1994).
A seguito dell'attuazione della sua
delibera di disdetta della convenzione con l'IRE, la signora e i suoi familiari
hanno subito un notevole danno economico, essendosi assunti l'onere della retta
di ricovero, anche a causa dell'ingannevole presa di posizione da parte
dell'amministrazione comunale.
Le chiedo pertanto di operare in modo che nel più breve tempo
possibile e a decorrere dall'entrata in vigore della sua deliberazione n.
001644 del 30 giugno 1993:
- la signora V.F. sia riammessa alla competenza sanitaria;
- all'interessata e ai suoi
congiunti siano rimborsate tutte le somme versate per il pagamento della retta
di ricovero.
II caso della signora V.F. è
purtroppo emblematico di una situazione di grave discriminazione cui sono
fatti segno gli anziani malati cronici non autosufficienti a Venezia. Troppo
spesso essi sono scaricati dal settore sanitario a quello assistenziale. La
invito quindi a:
- porre termine a questa illegale
prassi,
- riammettere alla competenza
dell'ULSS tutti i malati cronici non autosufficienti scaricati in Case di
riposo,
- promuovere l'attuazione del
Progetto obiettivo "Tutela della
salute degli anziani”; approvato dal Parlamento con la risoluzione del 30
gennaio 1992.
In attesa di una risposta scritta,
anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, le porgo distinti
saluti.
NEONATI
UCCISI E RESPONSABILITA DELLE ISTITUZIONI
Riportiamo
integralmente il comunicato stampa emesso in data 20 ottobre 1994 dall'Associazione
Promozione Sociale, che ha sede in Via Artisti 36, 10124 Torino.
«Pochi giorni fa, nel comasco, un neonato subito dopo la
nascita, è stato ucciso.
«Tutti noi proviamo, giustamente,
sdegno e condanna di chi ha provocato la sua morte: giusti sentimenti che però
non modificano la situazione, che non eviteranno altri abbandoni e infanticidi,
se non ci sarà un maggior impegno da parte delle istituzioni: Ministeri,
Province, Ospedali, ecc.
«Vogliamo ricordare che le donne che
non intendono riconoscere il proprio nato hanno diritto di partorire in
assoluta segretezza anche negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie e di
essere, quindi, seguite dal punto di vista medico-infermieristico come tutte
le altre partorienti, assicurando anche le cure di cui il neonato necessita.
«In questi casi l'atto di nascita
del neonato è redatto con la dizione "nato da donna che non consente di
essere nominata" e l'Ufficiale di stato civile, dopo aver attribuito al
neonato un nome e un cognome, procede entro dieci giorni dalla formazione
dell'atto alla segnalazione al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione
di adottabilità ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184.
«Così, a pochi giorni dalla nascita,
il piccolo viene inserito in una famiglia adottiva, scelta dal Tribunale fra
quelle che hanno presentato domanda di adozione al Tribunale stesso.
«Inoltre, dal 1927 le Province e la
Regione autonoma della Valle d'Aosta sono obbligate ad assistere a livello
sociale le gestanti in difficoltà, assicurando i necessari interventi prima,
durante e dopo il parto.
«Occorre un lavoro svolto da
personale preparato (assistenti sociali, psicologi, educatori, ecc.) che aiuti
la gestante a decidere responsabilmente se riconoscere o meno il proprio nato
e poi la sostenga fino a quando è in grado di provvedere autonomamente a se
stessa e, se ha riconosciuto il bambino, al proprio figlio.
«Sovente l'intervento assistenziale
di supporto è necessario anche per gestanti e madri coniugate con situazioni
personali e familiari difficili. Se questi servizi fossero conosciuti, verrebbe
certamente ridotto il numero dei bambini abbandonati nei cassonetti o uccisi
alla nascita.
«Su questi temi l'Associazione Promozione
Sociale, insieme al Centro internazionale Studi Famiglia (CISF) di Milano e
alla rivista "Prospettive assistenziali" organizzerà nell'aprile
1995 un convegno sul tema "Esigenze
e diritti di gestanti, madri e neonati in difficoltà: aspetti etico-giuridici
e ruolo delle istituzioni, degli operatori e del volontariato"».
www.fondazionepromozionesociale.it