Prospettive assistenziali, n. 108, ottobre-dicembre 1994

 

 

Notiziario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale

 

 

L'ULSS SCARICA UN’ANZIANA CRONICA NON AUTOSUFFICIENTE IL COMUNE DI VENEZIA ACCETTA IL SOPRUSO

 

Riportiamo la lettera inviata in data 11 agosto 1994 da Elena Brugnone, Coordinatrice della se­zione dell'Ulces di Venezia, al Commissario dell'ULSS (Unità locale dei servizi sanitari e so­ciali) di Venezia, al Sindaco della stessa città e al Direttore generale dell'IRE (Istituzioni di ricovero e di educazione) del capoluogo veneto.

 

Le scrivo per deplorare vivamente il suo com­portamento in relazione al caso della signora V.F. ved. T. segnalatomi dai familiari della stes­sa. Le ricordo gli antefatti. La signora V.F., nata a Venezia nel 1903, è stata ricoverata per malattia psichiatrica nell'ospedale S. Clemente di Vene­zia per ben 44 anni, dal 1948 al 1992. La signo­ra è stata poi trasferita presso la Casa di riposo Ss. Giovanni e Paolo in rapporto di convenzione fra l'IRE e I'ULSS n. 16 di Venezia.

In data 30 giugno 1993 (deliberazione 001644), nella sua qualità di Amministratore straordinario, lei ha deliberato la disdetta della convenzione con l'IRE relativa al caso della si­gnora V.F., con efficacia a partire dal 1° ottobre 1993. Successivamente ha comunicato con let­tera del 13 gennaio 1994 (prot. n. 94/870/ CONV) alla figlia della signora V.F. che la madre era guarita e che quindi «cessa dal 30 settem­bre 1993 la competenza di questa ULSS per quanto riguarda l'assistenza sanitaria».

In data 22 marzo 1994 (prot. n. 94/8003/ CONV), rispondendo alle perplessità dei familia­ri sulla incredibile guarigione della loro congiun­ta dopo 47 anni di malattia, ha scritto che la si­gnora non presenta una «patologia psichiatrica attiva o prevalente», ma solamente «una pre­gressa patologia psichiatrica attualmente spen­ta od attenuata, concomitante con altre patolo­gie ad andamento cronico-invalidante». Non è quindi «più realizzabile un programma terapeuti­co-riabilitativo il quale solo può giustificare l'as­sistenza sanitaria da parte di questa ULSS». Lei ha concluso che l'assistenza della signora V.F. «data la situazione, rientra nell'attività socio-as­sistenziale per le persone anziane non autosuf­ficienti gestite dal Comune di Venezia».

Le faccio presente che inguaribile non significa incurabile e che le ULSS hanno il dovere di assicurare anche agli anziani malati cronici non autosufficienti le cure sanitarie, comprese quel­le ospedaliere, senza limiti di durata. II suo com­portamento nei confronti della signora V.F. risul­ta pertanto in palese violazione delle disposizio­ni di legge in materia: L. n. 692/1955, art. 29 L. n. 132/1968, L. n. 180/178, L. n. 833/1978. Al ri­guardo le segnalo i seguenti pareri di autorevoli giuristi:

- M. Dogliotti, I diritti dell'anziano, in "La rivista trimestrale di diritto e procedura civile", settem­bre 1987;

- M. Dogliotti, Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenu­ti agli alimenti di persone assistite, in "Prospetti­ve assistenziali", luglio-settembre 1989;

- M. Dogliotti, Il diritto alla salute spetta a tutti i cittadini... tranne che agli anziani non autosuffi­cienti, in "Giurisprudenza italiana", ottobre 1993;

- M. Dogliotti, Doveri familiari e obbligazione alimentare, Giuffrè, 1993;

- G. Lisella, Rilevanza della condizione di an­ziano nell'ordinamento giuridico, in P. Stanzione (a cura di), Anziani e tutele giuridiche, Ed. Scien­tifiche It., Napoli 1991;

- V. Oddone, commento alla sentenza del Pretore di Bologna del 21 dicembre 1992, in "Il  diritto di famiglia e delle persone", luglio-settem­bre 1993;

- P. Rescigno, L'assistenza agli anziani non autosufficienti: notazioni civilistiche, in "Giuri­sprudenza italiana", ottobre 1993;

e la seguente giurisprudenza in materia:

- sentenza del Giudice Conciliatore di Torino avv. M. Bouvet del 11 novembre 1991 (cfr. Cau­sa vinta con il comune di Torino in materia di an­ziani cronici non autosufficienti, in "Prospettive assistenziali", aprile-giugno 1992);

- sentenza del Pretore di Bologna dott. B. Cic­cone del 21 dicembre 1992 (cfr. Causa vinta sul diritto degli anziani cronici non autosufficienti al­le cure ospedaliere, in "Prospettive assistenzia­li", gennaio-marzo 1993);

- sentenza del Pretore del Lavoro di Milano dott.ssa Porcelli del 4 maggio 1994 (cfr. Un'altra causa vinta sul diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure ospedaliere, in "Prospet­tive assistenziali", aprile-giugno 1994).

A seguito dell'attuazione della sua delibera di disdetta della convenzione con l'IRE, la signora e i suoi familiari hanno subito un notevole danno economico, essendosi assunti l'onere della retta di ricovero, anche a causa dell'ingannevole pre­sa di posizione da parte dell'amministrazione comunale.

Le chiedo pertanto di operare in modo che nel più breve tempo possibile e a decorrere dall'entrata in vigore della sua deliberazione n. 001644 del 30 giugno 1993:

- la signora V.F. sia riammessa alla compe­tenza sanitaria;

- all'interessata e ai suoi congiunti siano rim­borsate tutte le somme versate per il pagamento della retta di ricovero.

II caso della signora V.F. è purtroppo emble­matico di una situazione di grave discriminazio­ne cui sono fatti segno gli anziani malati cronici non autosufficienti a Venezia. Troppo spesso essi sono scaricati dal settore sanitario a quello assistenziale. La invito quindi a:

- porre termine a questa illegale prassi,

- riammettere alla competenza dell'ULSS tutti i malati cronici non autosufficienti scaricati in Case di riposo,

- promuovere l'attuazione del Progetto obiet­tivo "Tutela della salute degli anziani”; approvato dal Parlamento con la risoluzione del 30 gen­naio 1992.

In attesa di una risposta scritta, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, le porgo distinti saluti.

 

 

NEONATI UCCISI E RESPONSABILITA DELLE ISTITUZIONI

 

Riportiamo integralmente il comunicato stam­pa emesso in data 20 ottobre 1994 dall'Associa­zione Promozione Sociale, che ha sede in Via Ar­tisti 36, 10124 Torino.

 

«Pochi giorni fa, nel comasco, un neonato su­bito dopo la nascita, è stato ucciso.

«Tutti noi proviamo, giustamente, sdegno e condanna di chi ha provocato la sua morte: giu­sti sentimenti che però non modificano la situa­zione, che non eviteranno altri abbandoni e in­fanticidi, se non ci sarà un maggior impegno da parte delle istituzioni: Ministeri, Province, Ospe­dali, ecc.

«Vogliamo ricordare che le donne che non in­tendono riconoscere il proprio nato hanno dirit­to di partorire in assoluta segretezza anche negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie e di es­sere, quindi, seguite dal punto di vista medico-­infermieristico come tutte le altre partorienti, as­sicurando anche le cure di cui il neonato neces­sita.

«In questi casi l'atto di nascita del neonato è redatto con la dizione "nato da donna che non consente di essere nominata" e l'Ufficiale di sta­to civile, dopo aver attribuito al neonato un nome e un cognome, procede entro dieci giorni dalla formazione dell'atto alla segnalazione al Tribu­nale per i minorenni per la dichiarazione di adot­tabilità ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184.

«Così, a pochi giorni dalla nascita, il piccolo viene inserito in una famiglia adottiva, scelta dal Tribunale fra quelle che hanno presentato do­manda di adozione al Tribunale stesso.

«Inoltre, dal 1927 le Province e la Regione au­tonoma della Valle d'Aosta sono obbligate ad assistere a livello sociale le gestanti in difficoltà, assicurando i necessari interventi prima, duran­te e dopo il parto.

«Occorre un lavoro svolto da personale pre­parato (assistenti sociali, psicologi, educatori, ecc.) che aiuti la gestante a decidere responsa­bilmente se riconoscere o meno il proprio nato e poi la sostenga fino a quando è in grado di prov­vedere autonomamente a se stessa e, se ha ri­conosciuto il bambino, al proprio figlio.

«Sovente l'intervento assistenziale di supporto è necessario anche per gestanti e madri coniu­gate con situazioni personali e familiari difficili. Se questi servizi fossero conosciuti, verrebbe certamente ridotto il numero dei bambini abban­donati nei cassonetti o uccisi alla nascita.

«Su questi temi l'Associazione Promozione Sociale, insieme al Centro internazionale Studi Famiglia (CISF) di Milano e alla rivista "Prospetti­ve assistenziali" organizzerà nell'aprile 1995 un convegno sul tema "Esigenze e diritti di gestanti, madri e neonati in difficoltà: aspetti etico-giuridi­ci e ruolo delle istituzioni, degli operatori e del volontariato"».

 

 

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