Prospettive assistenziali, n. 108, ottobre-dicembre 1994

 

 

SENTENZA SUL DIRITTO ALLE CURE OSPEDALIERE DI UNA ANZIANA CRONICA NON AUTOSUFFICIENTE

 

 

Sul n. 106, aprile-giugno 1994, di Prospettive assistenziali abbiamo segnalato a pagina 35 che il 4 maggio 1994 si era conclusa, con una sen­tenza del Pretore del lavoro di Milano, Dott.ssa Porcelli, la vicenda della signora E.M, malata cro­nica non autosufficiente, dimessa dall'Ospedale S. Carlo nell'aprile 1991 e "affidata" alla figlia non vedente, assolutamente non in grado di oc­cuparsi della madre.

Riportiamo, ora, il testo integrale della senten­za.

 

 

In nome del Popolo italiano, il Pretore di Milano Eleonora Porcelli, giudice del lavoro, ha pro­nunciato la seguente sentenza nella causa n. 8028 R.G. 1991, promossa da I.W., col proc. dom. avv. Giovanni Masala, via Cuneo n. 5, Mila­no, ricorrente, contro USSL 75/VI di Milano, col proc. dom. avv. Paolo Nodari e dott. proc. Paolo Nicastro, via Chiossetto n. 12, Milano.

Oggetto: diritto e prestazioni di cura e riabilitazione e pagamento somma.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Milano quale giudice del lavoro, depositato in Cancelleria in data 25­7/91, E.M. ha convenuto in giudizio la USSL 75/ VI di Milano per sentir accertare il proprio diritto a vedersi erogare prestazioni di cura e/o riabili­tazione, con conseguente condanna della con­venuta a provvedere al proprio ricovero in una struttura sanitaria o all'erogazione di prestazioni sanitarie domiciliari; ha chiesto altresì la con­danna della convenuta alla corresponsione del complessivo importo di L. 3.632.700, oltre inte­ressi e rivalutazione, previo accertamento della carenza dell'intervento sanitario da parte della convenuta, a titolo di spese per l'assistenza do­miciliare relative al periodo 28.4.91/23.5.91. Ha esposto di soffrire di patologie a decorso cronico e di essere stata dimessa in data 28.4.91, a seguito di un ennesimo ricovero, con la prescrizione di cure riabilitative, ma di essere stata ulteriormente ricoverata solo in data 23.5.91, senza peraltro fruire di prestazioni ria­bilitative, venendo poi dimessa il 15.6.91 per pretesa inguaribilità.

La ricorrente ha aggiunto che, a seguito di ri­corso ex art. 700 c.p.c., il Pretore di Milano, con decreto inaudita altera parte, poi confermato con ordinanza del 17.7.91, aveva ordinato alla con­venuta di provvedere al proprio ricovero in una struttura sanitaria.

In punto di diritto la ricorrente ha innanzi tutto affermato la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro. Nel merito ha invocato il diritto pieno ed incomprimibile ad ottenere la tutela della propria salute, rifacendosi al concetto di malat­tia giuridicamente tutelabile espresso in alcune pronunce della Corte costituzionale e della Cas­sazione.

In particolare, premesso che inguaribile non significa incurabile, ha sottolineato come la leg­ge finanziaria del 1984 attribuisca le attività sa­nitarie connesse con quelle socio-assistenziali a carico del Fondo sanitario nazionale, che le esercita mediante le USSL.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la con­venuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Premessa la richiesta di revoca del provvedi­mento emesso in via d'urgenza, del quale non viene peraltro richiesta la conferma in ricorso, la convenuta ha sottolineato l'insindacabilità della decisione di dimettere la ricorrente in data 15.6.91, anche perché la precedente dimissione non imponeva una durata al successivo ricovero per riabilitazione.

In punto di diritto ha eccepito, in via pregiudi­ziale, la carenza di giurisdizione del giudice adito; nel merito ha affermato che la ricorrente necessita non di cure mediche specifiche, bensì di mere prestazioni assistenziali: la competenza per l'assistenza agli anziani e anche per le prestazioni assistenziali connesse a quelle sanitarie è attribuita al Comune dalla legge re­gionale 1186.

Disposta ed esperita c.t.u. sulla persona della ricorrente, il processo è stato interrotto a segui­to del decesso di quest'ultima ed è stato poi riassunto dall'odierna ricorrente I.W., quale uni­ca erede della E.M., che ha insistito per il rim­borso delle somme corrisposte per assistenza domiciliare nel periodo dal 28.4.91 al 23.5.91.

II Pretore ha invitato i procuratori delle parti al­la discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

 

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto essere superata l'eccezio­ne di carenza di giurisdizione avanzata dalla convenuta nelle sue difese.

La giurisdizione del giudice ordinario viene, in­fatti, negata nella memoria di costituzione esclu­sivamente sotto il profilo dell'inammissibilità dell'imposizione di un facere infungibile alla Pubblica amministrazione: tale facere consiste, secondo quanto precisa la stessa convenuta, nel provvedere al ricovero della E.M. o ad ero­garle altre prestazioni sanitarie sostitutive, con conseguente inevitabile revoca dell'atto ammi­nistrativo costituito dal provvedimento di dimis­sione della paziente emesso dal Pio Albergo Tri­vulzio.

È evidente, quindi, che la giurisdizione del giudice ordinario viene contestata solo in rela­zione ai provvedimenti richiesti per il periodo successivo al 15.6.91, mentre non si fa neppure cenno alla domanda di restituzione dell'importo resosi necessario per provvedere all'assistenza domiciliare della E.M. in attesa del ricovero poi avvenuto in data 23.5.91.

In relazione a tale ultima domanda, comun­que, non sorge il problema né di una revoca di provvedimenti amministrativi né di imposizione di un facere alla Pubblica amministrazione.

Anche la sussistenza di un diritto soggettivo in capo alla ricorrente viene negata solo con riferi­mento al periodo successivo alla dimissione dal Pio Albergo Trivulzio e non precedentemente: infatti nella memoria si sostiene l'inammissibilità di un apprezzamento negativo sul provvedimen­to di dimissione dell'11.6.91, apprezzamento ne­cessario per poter sostenere la lesione del dirit­to alla salute della E.M.

Per quanto concerne, invece, il ricovero con­seguente alla dimissione del 28.4.91 dall'Ospe­dale S. Carlo, la convenuta non contesta la legit­timità della relativa prescrizione di cure riabilita­tive mediante trasferimento ad un reparto di lungodegenza: d'altra parte, come si vedrà nel prosieguo, a tale prescrizione è stata data spontanea esecuzione, sia pure dopo circa un mese.

Non sembra, quindi, contestata e contestabile la sussistenza di un diritto soggettivo della E.M. (in particolare il diritto alla salute) in ordine a tale primo ricovero: è noto che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando si controverte in materia di lesione di diritti sogget­tivi.

Non risulta, invece, contestata la competenza funzionale del Pretore quale giudice del lavoro. Passando a considerare il merito della contro­versia, il ricorso è fondato e merita accoglimen­to.

È necessario premettere che, a seguito del decesso dell'originaria ricorrente, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti per quanto riguarda la materia oggetto del provvedimento ex art. 700 c.p.c., la cui revoca viene richiesta dalla convenuta in sede di con­clusioni.

Quanto alla domanda di rifusione degli importi necessari per l'assistenza domiciliare nel perio­do tra il 28.4.91 ed 123.5.91, domanda residuata dopo la riassunzione del giudizio, si rileva in­nanzi tutto che la convenuta non si è assoluta­mente difesa sul punto.

Tutta la memoria di costituzione è, infatti, te­sa a confutare il diritto della E.M. al ricovero, ma ci si riferisce sempre espressamente al ricovero che ha formato oggetto dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Pretore di Milano, vale a dire il ri­covero successivo alla decisione di dimettere la paziente dal reparto Piatti del Pio Albergo Trivul­zio a partire dal 15.6.91: non viene quindi in di­scussione il periodo in relazione a cui si richie­de il rimborso delle spese sostenute in attesa di ricovero.

Né le argomentazioni portate a supporto della legittimità del comportamento della convenuta in relazione al ricovero poi ordinato dal Pretore so­no estensibili al precedente ricovero, che in ri­corso si assume essere stato disposto tardiva­mente: a parte che manca la volontà della parte in tal senso, tutta la difesa della convenuta sul punto è chiaramente, specificamente ed univo­camente riferita al ricovero la cui esecuzione forma oggetto dell'originario ricorso.

In particolare, le deduzioni della USSL conve­nuta si incentrano sul presupposto dell'attuale necessità, per la E.M. di mere prestazioni assi­stenziali e non di cure specifiche o di prestazio­ni riabilitative: la convenuta medesima sostiene che queste ultime sono già state effettuate, per cui è chiaro che le sue condizioni si riferiscono alle condizioni della E.M. successive al provve­dimento di dimissione dell'11.6.91.

Si aggiunga che, come si è già accennato, al­la prescrizione di ulteriore ricovero della ricor­rente, dopo il 28.4.91, per cure riabilitative è sta­ta data spontanea attuazione, né la convenuta contesta la legittimità di detto ricovero.

II diritto della E.M. a essere ricoverata nuova­mente è, quindi, implicitamente riconosciuto, con la conseguenza che devono essere rimbor­sate le spese sostenute a seguito del tardivo ri­conoscimento.

L'importo delle somme pagate per assistenza domiciliare (complessivamente L. 3.362.700) non è contestato; sullo stesso devono essere corrisposti altresì gli interessi legali e la rivaluta­zione dal dovuto al saldo.

II regolamento delle spese di lite, comprese le spese di c.t.u., segue il criterio della soccom­benza, e le stesse vengono liquidate come da di­spositivo.

 

La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva tra le parti nei capi di condanna.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo di L. 3.362.700, oltre inte­ressi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

dichiara per il resto cessata la materia del contendere tra le parti;

condanna la convenuta a rimborsare alla ri­corrente le spese di lite, liquidate in complessive L. 3.000.000;

condanna infine la convenuta al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate in complessive L. 1.500.000;

dichiara la presente sentenza provvisoria­mente esecutiva tra le parti.

 

Milano, 4.5.94

 

II Pretore: Eleonora Porcelli

 

Depositata in Cancelleria il 28.6.1994

 

 

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