Prospettive assistenziali, n. 108, ottobre-dicembre
1994
SENTENZA SUL DIRITTO ALLE CURE
OSPEDALIERE DI UNA ANZIANA CRONICA NON AUTOSUFFICIENTE
Sul n. 106,
aprile-giugno 1994, di Prospettive
assistenziali abbiamo segnalato a pagina
35 che il 4 maggio 1994 si era conclusa, con una sentenza del Pretore del
lavoro di Milano, Dott.ssa Porcelli, la vicenda della signora E.M, malata cronica
non autosufficiente, dimessa dall'Ospedale S. Carlo nell'aprile 1991 e
"affidata" alla figlia non vedente, assolutamente non in grado di occuparsi
della madre.
Riportiamo, ora, il testo integrale
della sentenza.
In nome del Popolo italiano, il Pretore di Milano
Eleonora Porcelli, giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa n. 8028 R.G. 1991, promossa da I.W., col proc. dom. avv. Giovanni
Masala, via Cuneo n. 5, Milano, ricorrente, contro USSL 75/VI di Milano, col
proc. dom. avv. Paolo Nodari e dott. proc. Paolo Nicastro, via Chiossetto n.
12, Milano.
Oggetto:
diritto e prestazioni di cura e riabilitazione e pagamento somma.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Milano quale giudice del
lavoro, depositato in Cancelleria in data 257/91, E.M. ha convenuto in giudizio la USSL 75/ VI
di Milano per sentir accertare il proprio diritto a vedersi erogare prestazioni
di cura e/o riabilitazione, con conseguente condanna della convenuta a
provvedere al proprio ricovero in una struttura sanitaria o all'erogazione di
prestazioni sanitarie domiciliari; ha chiesto altresì la condanna della
convenuta alla corresponsione del complessivo importo di L. 3.632.700, oltre
interessi e rivalutazione, previo accertamento della carenza dell'intervento
sanitario da parte della convenuta, a titolo di spese per l'assistenza domiciliare
relative al periodo 28.4.91/23.5.91. Ha esposto di soffrire di
patologie a decorso cronico e di essere stata dimessa in data 28.4.91, a seguito di un ennesimo ricovero, con la
prescrizione di cure riabilitative, ma di essere stata ulteriormente ricoverata
solo in data 23.5.91, senza peraltro fruire di prestazioni riabilitative,
venendo poi dimessa il 15.6.91 per pretesa inguaribilità.
La ricorrente ha aggiunto che, a seguito di ricorso
ex art. 700 c.p.c., il Pretore di Milano, con decreto inaudita altera parte, poi confermato con ordinanza del 17.7.91,
aveva ordinato alla convenuta di provvedere al proprio ricovero in una
struttura sanitaria.
In punto di diritto la ricorrente ha innanzi tutto
affermato la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Pretore in
funzione di giudice del lavoro. Nel merito ha invocato il diritto pieno ed
incomprimibile ad ottenere la tutela della propria salute, rifacendosi al
concetto di malattia giuridicamente tutelabile espresso in alcune pronunce
della Corte costituzionale e della Cassazione.
In particolare, premesso che inguaribile non
significa incurabile, ha sottolineato come la legge finanziaria del 1984
attribuisca le attività sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali a
carico del Fondo sanitario nazionale, che le esercita mediante le USSL.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta
ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il
rigetto.
Premessa la richiesta di revoca del provvedimento
emesso in via d'urgenza, del quale non viene peraltro richiesta la conferma in
ricorso, la convenuta ha sottolineato l'insindacabilità della decisione di
dimettere la ricorrente in data 15.6.91, anche perché la precedente dimissione
non imponeva una durata al successivo ricovero per riabilitazione.
In punto di diritto ha eccepito, in via pregiudiziale,
la carenza di giurisdizione del giudice adito; nel merito ha affermato che la
ricorrente necessita non di cure mediche specifiche, bensì di mere prestazioni
assistenziali: la competenza per l'assistenza agli anziani e anche per le
prestazioni assistenziali connesse a quelle sanitarie è attribuita al Comune
dalla legge regionale 1186.
Disposta ed esperita c.t.u. sulla persona della
ricorrente, il processo è stato interrotto a seguito del decesso di
quest'ultima ed è stato poi riassunto dall'odierna ricorrente I.W., quale unica
erede della E.M., che ha insistito per il rimborso delle somme corrisposte per
assistenza domiciliare nel periodo dal 28.4.91 al 23.5.91.
II Pretore ha invitato i procuratori delle parti alla
discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in
udienza.
Motivi della decisione
Deve innanzi tutto essere superata l'eccezione di
carenza di giurisdizione avanzata dalla convenuta nelle sue difese.
La giurisdizione del giudice ordinario viene, infatti,
negata nella memoria di costituzione esclusivamente sotto il profilo
dell'inammissibilità dell'imposizione di un facere
infungibile alla Pubblica amministrazione: tale facere consiste, secondo quanto precisa la stessa convenuta, nel
provvedere al ricovero della E.M. o ad erogarle altre prestazioni sanitarie
sostitutive, con conseguente inevitabile revoca dell'atto amministrativo
costituito dal provvedimento di dimissione della paziente emesso dal Pio
Albergo Trivulzio.
È evidente, quindi, che la giurisdizione del giudice
ordinario viene contestata solo in relazione ai provvedimenti richiesti per il
periodo successivo al 15.6.91, mentre non si fa neppure cenno alla domanda di
restituzione dell'importo resosi necessario per provvedere all'assistenza
domiciliare della E.M. in attesa del ricovero poi avvenuto in data 23.5.91.
In relazione a tale ultima domanda, comunque, non
sorge il problema né di una revoca di provvedimenti amministrativi né di
imposizione di un facere alla Pubblica
amministrazione.
Anche la sussistenza di un diritto soggettivo in capo
alla ricorrente viene negata solo con riferimento al periodo successivo alla
dimissione dal Pio Albergo Trivulzio e non precedentemente: infatti nella
memoria si sostiene l'inammissibilità di un apprezzamento negativo sul
provvedimento di dimissione dell'11.6.91, apprezzamento necessario per poter
sostenere la lesione del diritto alla salute della E.M.
Per quanto concerne, invece, il ricovero conseguente
alla dimissione del 28.4.91 dall'Ospedale S. Carlo, la convenuta non contesta
la legittimità della relativa prescrizione di cure riabilitative mediante
trasferimento ad un reparto di lungodegenza: d'altra parte, come si vedrà nel
prosieguo, a tale prescrizione è stata data spontanea esecuzione, sia pure dopo
circa un mese.
Non sembra, quindi, contestata e contestabile la
sussistenza di un diritto soggettivo della E.M. (in particolare il diritto alla
salute) in ordine a tale primo ricovero: è noto che sussiste la giurisdizione
del giudice ordinario quando si controverte in materia di lesione di diritti
soggettivi.
Non risulta, invece, contestata la competenza
funzionale del Pretore quale giudice del lavoro. Passando a considerare il
merito della controversia, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È necessario premettere che, a seguito del decesso
dell'originaria ricorrente, deve ritenersi cessata la materia del contendere
tra le parti per quanto riguarda la materia oggetto del provvedimento ex art.
700 c.p.c., la cui revoca viene richiesta dalla convenuta in sede di conclusioni.
Quanto alla domanda di rifusione degli importi
necessari per l'assistenza domiciliare nel periodo tra il 28.4.91 ed 123.5.91,
domanda residuata dopo la riassunzione del giudizio, si rileva innanzi tutto
che la convenuta non si è assolutamente difesa sul punto.
Tutta la memoria di costituzione è, infatti, tesa a
confutare il diritto della E.M. al ricovero, ma ci si riferisce sempre
espressamente al ricovero che ha formato oggetto dell'ordinanza ex art. 700
c.p.c. del Pretore di Milano, vale a dire il ricovero successivo alla
decisione di dimettere la paziente dal reparto Piatti del Pio Albergo Trivulzio
a partire dal 15.6.91: non viene quindi in discussione il periodo in relazione
a cui si richiede il rimborso delle spese sostenute in attesa di ricovero.
Né le argomentazioni portate a supporto della
legittimità del comportamento della convenuta in relazione al ricovero poi
ordinato dal Pretore sono estensibili al precedente ricovero, che in ricorso
si assume essere stato disposto tardivamente: a parte che manca la volontà
della parte in tal senso, tutta la difesa della convenuta sul punto è
chiaramente, specificamente ed univocamente riferita al ricovero la cui
esecuzione forma oggetto dell'originario ricorso.
In particolare, le deduzioni della USSL convenuta si
incentrano sul presupposto dell'attuale necessità, per la E.M. di mere
prestazioni assistenziali e non di cure specifiche o di prestazioni
riabilitative: la convenuta medesima sostiene che queste ultime sono già state
effettuate, per cui è chiaro che le sue condizioni si riferiscono alle
condizioni della E.M. successive al provvedimento di dimissione dell'11.6.91.
Si aggiunga che, come si è già accennato, alla
prescrizione di ulteriore ricovero della ricorrente, dopo il 28.4.91, per cure
riabilitative è stata data spontanea attuazione, né la convenuta contesta la
legittimità di detto ricovero.
II diritto della E.M. a essere ricoverata nuovamente
è, quindi, implicitamente riconosciuto, con la conseguenza che devono essere
rimborsate le spese sostenute a seguito del tardivo riconoscimento.
L'importo delle somme pagate per assistenza
domiciliare (complessivamente L. 3.362.700) non è contestato; sullo stesso
devono essere corrisposti altresì gli interessi legali e la rivalutazione dal
dovuto al saldo.
II regolamento delle spese di lite, comprese le spese
di c.t.u., segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate
come da dispositivo.
La
sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva tra le parti nei capi di
condanna.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna la convenuta a
corrispondere alla ricorrente il complessivo importo di L. 3.362.700, oltre
interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dichiara
per il resto cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna
la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in
complessive L. 3.000.000;
condanna infine la convenuta al pagamento delle spese
di c.t.u., liquidate in complessive L. 1.500.000;
dichiara
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Milano, 4.5.94
II Pretore: Eleonora
Porcelli
Depositata in Cancelleria il
28.6.1994
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